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Decisione

11.2006.64

Protezione dell'unione coniugale: contributi alimentari per moglie e figlia

15 gennaio 2008Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani ed Ermotti

segretario:

Annovazzi, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa DI.2005.441

(protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano,

sezione 6, promossa con istanza del 7 aprile 2005 da

AO 1

(patrocinata dall' PA 2)

contro

AP 1

(patrocinato dall' PA 1);

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti

di questione: 1. Se dev'essere accolto

l'appello del 12 agosto 2006 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 9

giugno 2006 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;

2. Il

giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. AP

1 (1970) e AO 1 (1976), cittadina portoghese, si sono sposati a __________ il 6

agosto 1999. Dal matrimonio è nata A__________, il 4 novembre 1999. Il marito è

titolare di un'azienda agricola e agrituristica a __________. La moglie ha aiutato

il marito, durante la vita in comune, nella gestione dell'azienda e lavora oggi

al 50% per l'albergo “__________” di __________ come cameriera e ausiliaria delle pulizie. I coniugi si

sono separati nell'ottobre del 2004, quando la moglie ha lasciato l'abitazione

coniugale di __________ per trasferirsi con la figlia in un appartamento ad __________.

B. Il 7

aprile 2005 AO 1 si è rivolta al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6,

con un'istanza a protezione dell'unione coniugale, chiedendo – già in via

cautelare – l'autorizzazione a vivere separata, l'assegnazione dell'alloggio

coniugale al marito, l'affidamento della figlia (riservato il diritto di visita

paterno), un contributo di mantenimento per sé di fr. 1600.– mensili e uno di

fr. 1250.– mensili per la figlia, oltre a una provvigione ad litem di

fr. 3000.–. Statuendo senza contraddittorio l'8 aprile

successivo, il Pretore ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha

attribuito l'abitazione coniugale al marito, ha affidato A__________ alla

madre, ha regolato il diritto di visita del padre e ha obbligato quest'ultimo a

versare dal 1° aprile 2005 un contributo alimentare per la moglie di fr. 1250.–

mensili, oltre a uno di fr. 1200.– mensili per la figlia (più l'assegno

familiare).

C. All'udienza

del 3 maggio 2005, indetta per la discussione del­l'istanza e dell'assetto

cautelare, le parti si sono accordate sull'assegnazione dell'alloggio coniugale

al marito, sull'affidamento della figlia alla madre e sul diritto di visita

paterno. Per il resto AP 1 ha offerto unicamente un contributo alimentare per

la figlia di fr. 900.– mensili. Esperita l'istruttoria, alla discussione finale

del 17 ottobre 2005 il convenuto, solo presente, ha ribadito la sua proposta.

D. Statuendo

con sentenza del 9 giugno 2006, il Pretore ha autorizzato le parti a vivere separate,

ha assegnato l'abitazione coniugale al convenuto, ha affidato la figlia alla

madre (riservato il diritto di visita paterno), ha obbligato AP 1 a versare un contributo

alimentare per la moglie di fr. 12 500.– mensili e uno per la figlia di fr.

1200.– mensili (oltre l'assegno familiare). Le spese, con una tassa di

giustizia di fr. 600.–, sono state poste a carico del convenuto, tenuto a

rifondere all'istante fr. 1700.– per ripetibili.

E. Contro

la sentenza appena citata AP 1 è insorto con un appello del 22 giugno 2006 nel

quale chiede che in riforma del giudizio impugnato il contributo alimentare per

la moglie sia soppresso e quello per la figlia ridotto a fr. 900.– mensili. AO

1 non ha presentato osservazioni.

Considerandi

in diritto: 1. Le

misure a protezione dell'unione coniugale (art. 172 segg. CC) sono emanate

con la procedura sommaria contenziosa di camera di consiglio (art. 4

cpv. 1 n. 5 e art. 5 LAC con rinvio agli art. 361 segg. CPC).

L'esame dei fatti è limitato alla verosimiglianza (Rep. 1991 pag. 432

consid. 4a). La sentenza del Pretore è impugnabile nel termine di 10

giorni (art. 370 cpv. 2 CPC). Tempestivo, sotto questo

profilo l'appello è dunque ricevibile.

2.

I documenti prodotti con l'appello (imposta di circolazione 2004 e “profilo assicurativo”), così come quello inoltrato il 1°

febbraio 2007 (contratto di mantenimento approvato dalla Commissione tutoria

regionale 1 riguardante M__________, nato l'8 settembre 2006), sono

irricevibili. Nelle protezioni del­l'unione coniugale non sono ammissibili

nuovi argomenti o nuovi mezzi di prova in appello (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC;

RtiD I-2004 pag. 596 n. 79c; cfr. anche DTF 133 III 114), tranne ove si

applichi il principio inquisitorio illimitato (in materia di filiazione: DTF

128.

III 414 verso l'alto) oppure ove il giudice ritenga opportuno assumere di

sua

iniziativa prove necessarie ai fini della decisione (nel diritto di

famiglia: art. 419b CPC). Estremi del genere non si ravvisano nella

fattispecie, già per la circostanza che i nuovi documenti non gioverebbero al

contributo alimentare per la figlia. La sentenza va emanata pertanto sulla base

del medesimo materiale processuale vagliato dal Pretore.

3.

Litigiosi rimangono, in appello, i contributi alimentari per moglie

e figlia. A tal fine il Pretore ha accertato il reddito del marito

in fr. 4180.– mensili netti a fronte di un fabbisogno minimo stimato di

fr. 1727.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo

fr. 1100.–, spese accessorie fr. 100.–,

premio della cassa malati fr. 309.–, premi assicurativi fr. 28.–,

imposte fr. 190.–). Per quel che è della moglie, il Pretore ne ha

stabilito le entrate in fr. 1000.– netti mensili per rapporto a un fabbisogno minimo di fr. 2323.50

mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo per genitore affidatario

fr. 1250.–, locazione con spese accessorie fr. 580.–, premio della

cassa malati fr. 274.–, assicurazione dell'economica domestica fr. 28.–, l'imposta

di circolazione fr. 32.–, assicurazione RC dell'automobile fr. 109.50, imposte

stimate fr. 50.–). Il fabbisogno in denaro della figlia A__________,

infine, è stato stimato in fr. 1400.– mensili. Constatato

un ammanco nel bilancio familiare, il primo giudice ha lasciato al convenuto

fr. 1727.– mensili, pari al di lui fabbisogno minimo, obbligandolo a stanziare

un contributo alimentare per la moglie di fr. 1250.–

mensili e uno per la figlia di fr. 1200.– mensili (più l'assegno familiare).

4.

L'appellante

censura il suo reddito accertato dal Pretore in fr. 4180.– mensili, rilevando

che tale guadagno si riferisce al 2003 e non tiene conto né dell'assunzione di

un nuovo casaro da parte sua, né dell'evoluzione negativa dei prezzi dei

prodotti agricoli. Soggiunge che dalle sue entrate occorre dedurre, oltre agli

interessi ipotecari, gli oneri assicurativi e che “in una situazione aleatoria, con oneri indubbiamente superiori e

ricavi minori rispetto alle cifre messe lì dall'Ufficio contribuzioni per liquidare

il periodo fiscale dal 1° gen­naio al 31 dicembre 2003, in una valutazione prudente

in base a criteri di rito, un reddito netto di fr. 2700.– mensili appare adeguato”.

Nella

fattispecie il Pretore ha calcolato gli introiti del convenuto in fr. 50 162.– annui dipartendosi

dal reddito annuo da attività indipendente accertato dall'autorità fiscale nella

tassazione 2003

(fr. 80 000.–) e deducendo fr.

29.

838.–

per gli oneri ipotecari gravanti le proprietà immobiliari, come aveva deciso l'autorità

mede­sima su reclamo del contribuente. Che dopo la fine della vita in comune l'appellante

abbia assunto un casaro a metà tempo, cui versa fr. 1960.– mensili, è

verosimile (doc. 11). Nel determinare il guadagno del marito, nondimeno, l'autorità

fiscale ha già ridotto il reddito aziendale da fr. 100 000.– a fr. 80 000.– annui per

tenere conto del fatto che la moglie non collabora più nell'impresa di lui (nota

5.

novembre 2004 del tassatore, nell'incarto fiscale richiamato). Perché ciò non

sarebbe sufficiente, l'appellante non spiega. È vero che nel 2003 l'appellante

ha dichiarato un utile

aziendale

di soli fr. 2304.–. Se non che, come ha appurato l'autorità fiscale, il bilancio

e il conto perdite e profitti dell'azienda comprendono detrazioni

straordinarie, deduzioni ingiustificate e consumi privati che vanno aggiunti al

guadagno (RtiD II-2004 pag. 617 n. 38c). Ancora una volta l'appellante non

spiega perché ciò sarebbe erroneo né come andrebbe modificato il calcolo. Quanto

agli oneri assicurativi privati, essi non vanno dedotti dal reddito dall'attività

indipendente, ma inseriti – ove siano resi verosimili – nel fabbisogno minimo

dell'interessato.

Certo,

trattandosi di un lavoratore indipendente il reddito determinante è quello medio

calcolato sull'arco di più anni, di regola almeno tre (RtiD II-2004 pag. 617 n.

38c). Nella fattispecie però l'appellante non invoca il reddito degli anni precedenti,

tant'è che si diparte dai dati dell'ultima notifica fiscale. A un sommario esame

come quello che presiede all'emanazione di misure protettrici dell'unione

coniugale non sussistono dunque ragioni per scostar­si dall'ultimo accertamento

fiscale. Quanto l'appellante pretende, in sostanza, è che l'attuale giudizio si

fondi su pronostici, i quali al momento in cui il Pretore ha statuito erano del

tutto azzardati. Dandosi mutamenti apprezzabili intervenuti dopo l'emanazio­ne

del giudizio impugnato, le misure a protezione dell'unione coniugale possono

sempre, in ogni modo, essere adattate dal primo giudice alle nuove circostanze

(art. 179 cpv. 1 CC).

5.

Per

quel che riguarda il reddito della moglie, l'appellante sostiene che l'autorità

fiscale ha accertato il guadagno di lei di fr. 20 000.– annui, tant'è che ha

ridotto il reddito aziendale da fr. 100 000.– a fr. 80 000.– annui dopo la

fine della vita in comune. A suo avviso inoltre la moglie, liberata dagli

impegni di lavoro presso l'azienda agricola, può lasciare la figlia alle cure

della nonna paterna e au­mentare la sua attività lucrativa. Anzi, vivendo con

un altro uomo essa può usufruire di tempo libero e limitare le spese. Secondo

l'appellante all'istante va quindi imputato, equitativamente, un reddito

potenziale di fr. 1300.– netti mensili.

Dal

fascicolo processuale risulta che subito dopo la separazione di fatto la moglie

ha iniziato un'attività al 50% come cameriera e ausiliaria delle pulizie per

l'albergo “__________” a __________

dietro retribuzione di fr. 17.80 orari. Tra il dicembre del 2005 e il febbraio

2006.

essa ha guadagnato, in media, fr. 1015.– mensili (doc. J e L). È vero che per

il 2003 l'autorità fiscale ha stimato il reddito di lei in fr. 20 000.– annui, ma ciò

si riferiva – come detto – alla collaborazione nell'azienda di agriturismo, che

è venuta meno. A un sommario esame come quello che governa le misure a

protezione dell'unione coniugale l'accertamento del Pretore resiste pertanto alla

critica. Che poi i nonni paterni siano disposti a curare la nipotina ancora non

significa ch'essi debbano farsene carico a tempo pieno, né che tale soluzione

sia nell'interesse della figlia.

6.

Sostiene l'appellante che il suo fabbisogno minimo non ammonta a fr.

1727.

–, ma almeno a fr. 2000.– mensili, dovendo egli pagare anche l'imposta di

circolazione e l'assicurazione RC dell'auto­mobile (fr. 180.– mensili), oltre

sopportare i ”costi di cui ai

documenti prodotti“.

a)

Per quel che concerne i costi dell'autovettura (fr. 180.– mensili), la richiesta

è documentata (doc. 2) e di per sé legittima, la necessità di usare un veicolo

privato a fini professionali risultando verosimile. D'altro lato però il

Pretore ha ammesso nel fabbisogno minimo dell'interessato fr. 190.– per l'onere

fiscale. Ora, le imposte non vanno inserite nel fabbisogno minimo di debitori

che non siano in grado di far fronte interamente ai loro obblighi di

mantenimento (DTF 126 III 356, 127 III 70). Nel risultato, di conseguenza, riconoscendo

all'appellante fr. 180.– per l'automobile e togliendo fr. 190.– per le imposte,

la situazione rimarrebbe sostanzialmente invariata.

b) Quanto

agli altri costi, nulla è dato di sapere, il mero rinvio a documenti del fascicolo

processuale non bastando – e da lungi – per motivare un appello (citazioni in: Cocchi/Trezzini, CPC ticinese massimato

e commentato, Lugano 2000, n. 21 ad art. 309). Nemmeno è possibile capire, del

resto, se i costi in questione siano privati o dell'impresa (e non siano già

stati considerati, come tali, nella determinazione del reddito azien­dale).

Carente di motivazione, al riguardo il memoriale si rivela finanche

irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC combinato con il

cpv. 5).

7.

L'appellante chiede di fissare il fabbisogno minimo della moglie in

fr. 1628.– mensili, riducendo il minimo esistenziale del diritto esecutivo a

fr. 1000.– mensili, il costo dell'alloggio a fr. 290.– mensili e il premio dell'assicurazione

per l'economia domestica a fr. 14.– mensili a causa della coabitazione con un

altro uomo. Ritiene ingiustificato inoltre che si riconoscano alla moglie spese

per l'automobile, costei risiedendo vicino al posto di lavoro.

a) Per

giurisprudenza invalsa questa Camera non calcola il fabbisogno minimo di un

coniuge convivente dimezzando il minimo di fr. 1550.– mensili che la tabella

dei minimi di esistenza ai fini del diritto esecutivo riconosce nel caso di

“due persone adulte che formano una durevole comunione domestica”, né riducendo

a metà le spese di alloggio, ma riconoscendo a quel coniuge il fabbisogno minimo

che egli potrebbe esporre se vivesse per conto proprio (RtiD II-2004 pag. 562

consid. 8a e pag. 583 consid. 5a, I-2006 pag. 667). Altri Cantoni seguono una

prassi diversa. A parte il fatto però che l'esistenza

di un concubinato ancora non giustifica necessariamente un riparto delle spese

a metà fra i concubini (ZBJV 3/1997 pag. 170), la giurisprudenza

di questa Camera è stata

definita “corretta e per nulla arbitraria” dal Tribunale federale (5P.101/2001

del 30 aprile 2001, consid. 4 in principio nota alla patrocinatrice

dell'appellante). Non soccorre dunque ragione per discostarsene.

b)

Quanto ai costi dell'automobile è vero che l'impiego della moglie come

cameriera comporta notoriamente orari irregolari. Nondimeno il luogo di lavoro

(__________) dista poche centinaia di metri da __________, sicché l'istante non

abbisogna di un veicolo per scopi professionali. Dal fabbisogno minimo della

moglie va stralciato d'ufficio inoltre – come da quello del marito – l'onere

fiscale di fr. 50.– (sopra, consid. 6a). Il fabbisogno minimo dell'interessata risulta

così, in definitiva, in fr. 2132.– mensili.

8.

Relativamente al contributo per la figlia, l'appellante non contesta

il fabbisogno in denaro fissato dal Pretore in fr. 1400.– mensili, ma reputa

che la madre debba partecipare al relativo finanziamento nella misura di almeno

fr. 500.– mensili. Egli offre pertanto un contributo alimentare di fr. 900.–

mensili.

In realtà,

come questa Camera ha già avuto modo di ripetere, il fabbisogno di un figlio

non si ripartisce fra i genitori a beneplacito, tanto meno finché questi sono

sposati. L'art. 163 cpv. 1 CC non precisa quale criterio si applichi per

la fissazione di tali contributi, limitandosi a disporre che “i coniugi

provvedono in comune, ciascuno nella misura delle sue forze, al debito

mantenimento della famiglia”. Sicuramente conforme al diritto federale è, ad

ogni modo, il metodo – sempre adottato da questa Camera – che consiste nel

dedurre dal reddito complessivo dei coniugi i fabbisogni loro e dei figli

minorenni, suddividendo l'eccedenza a metà (RtiD I-2007 pag. 737 consid. 4a con

richiami. A tale principio giova attenersi anche nel caso specifico.

Non si

disconosce che un contributo di mantenimento va stabilito anche in relazione

alle capacità finanziarie dei genitori, ma ciò non significa che un giusto

fabbisogno vada decurtato solo perché i genitori non sono in grado di fornirlo.

L'ammontare di un fabbisogno adeguato dev'essere riconosciuto per intero. Nel caso

in cui i redditi delle parti non bastino ad assicurarlo, si accerterà in che

misura esso rimane scoperto (Empfehlungen zur Be­messung von

Unterhaltsbeiträgen für Kinder, Zurigo 2000, pag. 16 nel mezzo; analogo

criterio prevede del resto l'art. 129 cpv. 3 CC per quel che è della rendita al

coniuge divorziato; I CCA, sentenza inc. 11.2002.60 del 9 settembre 2002,

menzionata nel Bollettino dell'Ordine degli avvocati n. 24, pag. 11), ogni

genitore avendo il diritto di conservare l'equivalente del proprio fabbisogno minimo

(DTF 128 III 414 consid. 3.2.1 con rinvii, 127 III 70 consid. 2c con richiami).

9.

Nelle circostanze descritte il quadro

delle entrate e delle uscite familiari si presenta come segue:

reddito del marito fr.

4180.

reddito

della moglie fr. 1000.

fr.

5180.

– mensili

fabbisogno

minimo del marito fr. 1727.–

fabbisogno

minimo della moglie fr. 2132.–

fabbisogno

in denaro della figlia fr. 1400.–

fr.

5259.

– mensili.

Il reddito coniugale non essendo sufficiente a coprire il fabbisogno

familiare, i contributi in favore della moglie e della figlia vanno ridotti in

proporzione (RtiD II-2004 pag. 616 a metà con riferimenti; Hausheer/Spycher, Handbuch

des Unterhaltsrechts, Ber­na 1997, pag. 446 n. 08.27 e 08.29; v. anche

DTF 128 III 415 in alto). Ne risulta quanto segue:

disponibilità

del marito:

fr.

4180.

– (reddito) ./. fr. 1727.– (fabbisogno minimo) = fr. 2450.– arrotondati

ammanco della

moglie:

fr. 2132.– ./. fr. 1000.– = fr. 1132.–

somma dovuta

a moglie e figlia:

fr.

1132.

– + fr. 1400.– = fr. 2532.–

contributo per la moglie:

fr.

1132.

– x (2450 : 2532) = fr. 1095.– mensili

contributo

per A__________:

fr.

1400.

– x (2450 : 2532) = fr. 1355.– mensili.

In ultima

analisi l'appello merita accoglimento entro tali limiti, con relativa modifica

della sentenza impugnata. Certo, il contributo alimentare per la figlia fissato

dal Pretore era inferiore. In virtù del principio inquisitorio illimitato, tuttavia,

questa Camera non è vincolata alle richieste di giudizio (DTF 128 III

413.

in alto). Per di più, nelle protezioni delle unioni

coniugali una reformatio in peius si ravviserebbe solo qualora il totale

dei contributi litigiosi – e non solo un singolo contributo – si rivelasse più alto

di quello stabilito in prima sede (I CCA, sentenza inc. 11.2006.40 del 5

ottobre 2007, consid. 9). Ciò non si verifica in concreto.

10.

Gli oneri del giudizio odierno seguirebbero la vicendevole soccombenza

(art. 148 cpv. 2 CPC). Non bisogna perdere di vista però che l'appellante

ottiene sì una riduzione del contributo per la moglie, ma che nel complesso il

suo obbligo alimentare rimane inalterato. Tenuto conto che l'istante ha rinunciato

a presentare osservazioni all'appello, ragione per cui non può essere considerata

soccombente in seconda sede (Rep. 1987 pag. 135), appare tutto sommato equo porre

oneri processuali ridotti a carico dell'appellante, senza attribuire

ripetibili. L'esito dell'attuale giudizio non influisce invece sul riparto

degli oneri processuali e delle ripetibili di primo grado, che può rimanere

invariato.

11.

Relativamente

ai rimedi giuridici esperibili sul piano federale contro l'odierna sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d

LTF), ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF il valore

litigioso supera ampiamente la soglia di fr. 30 000.– per un eventuale

ricorso in materia civile, ove appena si capitalizzi il contributo alimentare per la

moglie (fr. 1250.– mensili), che in difetto

di scadenze prevedibili va calcolato a vita, e la differenza controversa di quello per la

figlia (fr. 300.– mensili).

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche

la tariffa giudiziaria,

pronuncia: I. Nella

misura in cui è ricevibile, l'appello è parzialmente accolto e la sentenza impugnata

è così riformata:

6. AP 1 è

tenuto a versare a AO 1, anticipatamente entro il 5 di ogni mese, un contributo

alimentare di fr. 1095.– dal 1° aprile 2005.

7. AP 1 è tenuto a versare a AO 1 dal

1° aprile 2005, anticipatamente entro il 5 di ogni mese, un contributo alimentare

per la figlia Al__________ di fr. 1355.– mensili, oltre l'assegno familiare

(che potrà essere riscosso direttamente dalla madre).

II. Gli oneri

processuali, consistenti in:

a)

tassa di giustizia ridotta fr. 350.–

b) spese fr.

50.–

fr.

400.–

sono

posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.

III. Intimazione a:

;.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere

pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art.

72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile

è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il

valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è

ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza

fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata

dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è

dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF).

La legittimazione a ri­correre è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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