11.2006.64
Protezione dell'unione coniugale: contributi alimentari per moglie e figlia
15 gennaio 2008Italiano18 min
Source ti.ch
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Numero d'incarto:
11.2006.64
Data decisione, Autorità:
15.01.2008, ICCA
Titolo:
Protezione dell'unione coniugale: contributi alimentari per moglie e figlia
PROTEZIONE DELL'UNIONE CONIUGALE
art. 176 cpv. 1 cf. 1 CC
Incarto n.
11.2006.64
Lugano
15 gennaio
2008/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Ermotti
segretario:
Annovazzi, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa DI.2005.441
(protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 6, promossa con istanza del 7 aprile 2005 da
AO 1
(patrocinata dall' PA 2)
contro
AP 1
(patrocinato dall' PA 1);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 12 agosto 2006 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 9
giugno 2006 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. AP
1 (1970) e AO 1 (1976), cittadina portoghese, si sono sposati a __________ il 6
agosto 1999. Dal matrimonio è nata A__________, il 4 novembre 1999. Il marito è
titolare di un'azienda agricola e agrituristica a __________. La moglie ha aiutato
il marito, durante la vita in comune, nella gestione dell'azienda e lavora oggi
al 50% per l'albergo “__________” di __________ come cameriera e ausiliaria delle pulizie. I coniugi si
sono separati nell'ottobre del 2004, quando la moglie ha lasciato l'abitazione
coniugale di __________ per trasferirsi con la figlia in un appartamento ad __________.
B. Il 7
aprile 2005 AO 1 si è rivolta al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6,
con un'istanza a protezione dell'unione coniugale, chiedendo – già in via
cautelare – l'autorizzazione a vivere separata, l'assegnazione dell'alloggio
coniugale al marito, l'affidamento della figlia (riservato il diritto di visita
paterno), un contributo di mantenimento per sé di fr. 1600.– mensili e uno di
fr. 1250.– mensili per la figlia, oltre a una provvigione ad litem di
fr. 3000.–. Statuendo senza contraddittorio l'8 aprile
successivo, il Pretore ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha
attribuito l'abitazione coniugale al marito, ha affidato A__________ alla
madre, ha regolato il diritto di visita del padre e ha obbligato quest'ultimo a
versare dal 1° aprile 2005 un contributo alimentare per la moglie di fr. 1250.–
mensili, oltre a uno di fr. 1200.– mensili per la figlia (più l'assegno
familiare).
C. All'udienza
del 3 maggio 2005, indetta per la discussione dell'istanza e dell'assetto
cautelare, le parti si sono accordate sull'assegnazione dell'alloggio coniugale
al marito, sull'affidamento della figlia alla madre e sul diritto di visita
paterno. Per il resto AP 1 ha offerto unicamente un contributo alimentare per
la figlia di fr. 900.– mensili. Esperita l'istruttoria, alla discussione finale
del 17 ottobre 2005 il convenuto, solo presente, ha ribadito la sua proposta.
D. Statuendo
con sentenza del 9 giugno 2006, il Pretore ha autorizzato le parti a vivere separate,
ha assegnato l'abitazione coniugale al convenuto, ha affidato la figlia alla
madre (riservato il diritto di visita paterno), ha obbligato AP 1 a versare un contributo
alimentare per la moglie di fr. 12 500.– mensili e uno per la figlia di fr.
1200.– mensili (oltre l'assegno familiare). Le spese, con una tassa di
giustizia di fr. 600.–, sono state poste a carico del convenuto, tenuto a
rifondere all'istante fr. 1700.– per ripetibili.
E. Contro
la sentenza appena citata AP 1 è insorto con un appello del 22 giugno 2006 nel
quale chiede che in riforma del giudizio impugnato il contributo alimentare per
la moglie sia soppresso e quello per la figlia ridotto a fr. 900.– mensili. AO
1 non ha presentato osservazioni.
Considerandi
in diritto: 1. Le
misure a protezione dell'unione coniugale (art. 172 segg. CC) sono emanate
con la procedura sommaria contenziosa di camera di consiglio (art. 4
cpv. 1 n. 5 e art. 5 LAC con rinvio agli art. 361 segg. CPC).
L'esame dei fatti è limitato alla verosimiglianza (Rep. 1991 pag. 432
consid. 4a). La sentenza del Pretore è impugnabile nel termine di 10
giorni (art. 370 cpv. 2 CPC). Tempestivo, sotto questo
profilo l'appello è dunque ricevibile.
2.
I documenti prodotti con l'appello (imposta di circolazione 2004 e “profilo assicurativo”), così come quello inoltrato il 1°
febbraio 2007 (contratto di mantenimento approvato dalla Commissione tutoria
regionale 1 riguardante M__________, nato l'8 settembre 2006), sono
irricevibili. Nelle protezioni dell'unione coniugale non sono ammissibili
nuovi argomenti o nuovi mezzi di prova in appello (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC;
RtiD I-2004 pag. 596 n. 79c; cfr. anche DTF 133 III 114), tranne ove si
applichi il principio inquisitorio illimitato (in materia di filiazione: DTF
128.
III 414 verso l'alto) oppure ove il giudice ritenga opportuno assumere di
sua
iniziativa prove necessarie ai fini della decisione (nel diritto di
famiglia: art. 419b CPC). Estremi del genere non si ravvisano nella
fattispecie, già per la circostanza che i nuovi documenti non gioverebbero al
contributo alimentare per la figlia. La sentenza va emanata pertanto sulla base
del medesimo materiale processuale vagliato dal Pretore.
3.
Litigiosi rimangono, in appello, i contributi alimentari per moglie
e figlia. A tal fine il Pretore ha accertato il reddito del marito
in fr. 4180.– mensili netti a fronte di un fabbisogno minimo stimato di
fr. 1727.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo
fr. 1100.–, spese accessorie fr. 100.–,
premio della cassa malati fr. 309.–, premi assicurativi fr. 28.–,
imposte fr. 190.–). Per quel che è della moglie, il Pretore ne ha
stabilito le entrate in fr. 1000.– netti mensili per rapporto a un fabbisogno minimo di fr. 2323.50
mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo per genitore affidatario
fr. 1250.–, locazione con spese accessorie fr. 580.–, premio della
cassa malati fr. 274.–, assicurazione dell'economica domestica fr. 28.–, l'imposta
di circolazione fr. 32.–, assicurazione RC dell'automobile fr. 109.50, imposte
stimate fr. 50.–). Il fabbisogno in denaro della figlia A__________,
infine, è stato stimato in fr. 1400.– mensili. Constatato
un ammanco nel bilancio familiare, il primo giudice ha lasciato al convenuto
fr. 1727.– mensili, pari al di lui fabbisogno minimo, obbligandolo a stanziare
un contributo alimentare per la moglie di fr. 1250.–
mensili e uno per la figlia di fr. 1200.– mensili (più l'assegno familiare).
4.
L'appellante
censura il suo reddito accertato dal Pretore in fr. 4180.– mensili, rilevando
che tale guadagno si riferisce al 2003 e non tiene conto né dell'assunzione di
un nuovo casaro da parte sua, né dell'evoluzione negativa dei prezzi dei
prodotti agricoli. Soggiunge che dalle sue entrate occorre dedurre, oltre agli
interessi ipotecari, gli oneri assicurativi e che “in una situazione aleatoria, con oneri indubbiamente superiori e
ricavi minori rispetto alle cifre messe lì dall'Ufficio contribuzioni per liquidare
il periodo fiscale dal 1° gennaio al 31 dicembre 2003, in una valutazione prudente
in base a criteri di rito, un reddito netto di fr. 2700.– mensili appare adeguato”.
Nella
fattispecie il Pretore ha calcolato gli introiti del convenuto in fr. 50 162.– annui dipartendosi
dal reddito annuo da attività indipendente accertato dall'autorità fiscale nella
tassazione 2003
(fr. 80 000.–) e deducendo fr.
29.
838.–
per gli oneri ipotecari gravanti le proprietà immobiliari, come aveva deciso l'autorità
medesima su reclamo del contribuente. Che dopo la fine della vita in comune l'appellante
abbia assunto un casaro a metà tempo, cui versa fr. 1960.– mensili, è
verosimile (doc. 11). Nel determinare il guadagno del marito, nondimeno, l'autorità
fiscale ha già ridotto il reddito aziendale da fr. 100 000.– a fr. 80 000.– annui per
tenere conto del fatto che la moglie non collabora più nell'impresa di lui (nota
5.
novembre 2004 del tassatore, nell'incarto fiscale richiamato). Perché ciò non
sarebbe sufficiente, l'appellante non spiega. È vero che nel 2003 l'appellante
ha dichiarato un utile
aziendale
di soli fr. 2304.–. Se non che, come ha appurato l'autorità fiscale, il bilancio
e il conto perdite e profitti dell'azienda comprendono detrazioni
straordinarie, deduzioni ingiustificate e consumi privati che vanno aggiunti al
guadagno (RtiD II-2004 pag. 617 n. 38c). Ancora una volta l'appellante non
spiega perché ciò sarebbe erroneo né come andrebbe modificato il calcolo. Quanto
agli oneri assicurativi privati, essi non vanno dedotti dal reddito dall'attività
indipendente, ma inseriti – ove siano resi verosimili – nel fabbisogno minimo
dell'interessato.
Certo,
trattandosi di un lavoratore indipendente il reddito determinante è quello medio
calcolato sull'arco di più anni, di regola almeno tre (RtiD II-2004 pag. 617 n.
38c). Nella fattispecie però l'appellante non invoca il reddito degli anni precedenti,
tant'è che si diparte dai dati dell'ultima notifica fiscale. A un sommario esame
come quello che presiede all'emanazione di misure protettrici dell'unione
coniugale non sussistono dunque ragioni per scostarsi dall'ultimo accertamento
fiscale. Quanto l'appellante pretende, in sostanza, è che l'attuale giudizio si
fondi su pronostici, i quali al momento in cui il Pretore ha statuito erano del
tutto azzardati. Dandosi mutamenti apprezzabili intervenuti dopo l'emanazione
del giudizio impugnato, le misure a protezione dell'unione coniugale possono
sempre, in ogni modo, essere adattate dal primo giudice alle nuove circostanze
(art. 179 cpv. 1 CC).
5.
Per
quel che riguarda il reddito della moglie, l'appellante sostiene che l'autorità
fiscale ha accertato il guadagno di lei di fr. 20 000.– annui, tant'è che ha
ridotto il reddito aziendale da fr. 100 000.– a fr. 80 000.– annui dopo la
fine della vita in comune. A suo avviso inoltre la moglie, liberata dagli
impegni di lavoro presso l'azienda agricola, può lasciare la figlia alle cure
della nonna paterna e aumentare la sua attività lucrativa. Anzi, vivendo con
un altro uomo essa può usufruire di tempo libero e limitare le spese. Secondo
l'appellante all'istante va quindi imputato, equitativamente, un reddito
potenziale di fr. 1300.– netti mensili.
Dal
fascicolo processuale risulta che subito dopo la separazione di fatto la moglie
ha iniziato un'attività al 50% come cameriera e ausiliaria delle pulizie per
l'albergo “__________” a __________
dietro retribuzione di fr. 17.80 orari. Tra il dicembre del 2005 e il febbraio
2006.
essa ha guadagnato, in media, fr. 1015.– mensili (doc. J e L). È vero che per
il 2003 l'autorità fiscale ha stimato il reddito di lei in fr. 20 000.– annui, ma ciò
si riferiva – come detto – alla collaborazione nell'azienda di agriturismo, che
è venuta meno. A un sommario esame come quello che governa le misure a
protezione dell'unione coniugale l'accertamento del Pretore resiste pertanto alla
critica. Che poi i nonni paterni siano disposti a curare la nipotina ancora non
significa ch'essi debbano farsene carico a tempo pieno, né che tale soluzione
sia nell'interesse della figlia.
6.
Sostiene l'appellante che il suo fabbisogno minimo non ammonta a fr.
1727.
–, ma almeno a fr. 2000.– mensili, dovendo egli pagare anche l'imposta di
circolazione e l'assicurazione RC dell'automobile (fr. 180.– mensili), oltre
sopportare i ”costi di cui ai
documenti prodotti“.
a)
Per quel che concerne i costi dell'autovettura (fr. 180.– mensili), la richiesta
è documentata (doc. 2) e di per sé legittima, la necessità di usare un veicolo
privato a fini professionali risultando verosimile. D'altro lato però il
Pretore ha ammesso nel fabbisogno minimo dell'interessato fr. 190.– per l'onere
fiscale. Ora, le imposte non vanno inserite nel fabbisogno minimo di debitori
che non siano in grado di far fronte interamente ai loro obblighi di
mantenimento (DTF 126 III 356, 127 III 70). Nel risultato, di conseguenza, riconoscendo
all'appellante fr. 180.– per l'automobile e togliendo fr. 190.– per le imposte,
la situazione rimarrebbe sostanzialmente invariata.
b) Quanto
agli altri costi, nulla è dato di sapere, il mero rinvio a documenti del fascicolo
processuale non bastando – e da lungi – per motivare un appello (citazioni in: Cocchi/Trezzini, CPC ticinese massimato
e commentato, Lugano 2000, n. 21 ad art. 309). Nemmeno è possibile capire, del
resto, se i costi in questione siano privati o dell'impresa (e non siano già
stati considerati, come tali, nella determinazione del reddito aziendale).
Carente di motivazione, al riguardo il memoriale si rivela finanche
irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC combinato con il
cpv. 5).
7.
L'appellante chiede di fissare il fabbisogno minimo della moglie in
fr. 1628.– mensili, riducendo il minimo esistenziale del diritto esecutivo a
fr. 1000.– mensili, il costo dell'alloggio a fr. 290.– mensili e il premio dell'assicurazione
per l'economia domestica a fr. 14.– mensili a causa della coabitazione con un
altro uomo. Ritiene ingiustificato inoltre che si riconoscano alla moglie spese
per l'automobile, costei risiedendo vicino al posto di lavoro.
a) Per
giurisprudenza invalsa questa Camera non calcola il fabbisogno minimo di un
coniuge convivente dimezzando il minimo di fr. 1550.– mensili che la tabella
dei minimi di esistenza ai fini del diritto esecutivo riconosce nel caso di
“due persone adulte che formano una durevole comunione domestica”, né riducendo
a metà le spese di alloggio, ma riconoscendo a quel coniuge il fabbisogno minimo
che egli potrebbe esporre se vivesse per conto proprio (RtiD II-2004 pag. 562
consid. 8a e pag. 583 consid. 5a, I-2006 pag. 667). Altri Cantoni seguono una
prassi diversa. A parte il fatto però che l'esistenza
di un concubinato ancora non giustifica necessariamente un riparto delle spese
a metà fra i concubini (ZBJV 3/1997 pag. 170), la giurisprudenza
di questa Camera è stata
definita “corretta e per nulla arbitraria” dal Tribunale federale (5P.101/2001
del 30 aprile 2001, consid. 4 in principio nota alla patrocinatrice
dell'appellante). Non soccorre dunque ragione per discostarsene.
b)
Quanto ai costi dell'automobile è vero che l'impiego della moglie come
cameriera comporta notoriamente orari irregolari. Nondimeno il luogo di lavoro
(__________) dista poche centinaia di metri da __________, sicché l'istante non
abbisogna di un veicolo per scopi professionali. Dal fabbisogno minimo della
moglie va stralciato d'ufficio inoltre – come da quello del marito – l'onere
fiscale di fr. 50.– (sopra, consid. 6a). Il fabbisogno minimo dell'interessata risulta
così, in definitiva, in fr. 2132.– mensili.
8.
Relativamente al contributo per la figlia, l'appellante non contesta
il fabbisogno in denaro fissato dal Pretore in fr. 1400.– mensili, ma reputa
che la madre debba partecipare al relativo finanziamento nella misura di almeno
fr. 500.– mensili. Egli offre pertanto un contributo alimentare di fr. 900.–
mensili.
In realtà,
come questa Camera ha già avuto modo di ripetere, il fabbisogno di un figlio
non si ripartisce fra i genitori a beneplacito, tanto meno finché questi sono
sposati. L'art. 163 cpv. 1 CC non precisa quale criterio si applichi per
la fissazione di tali contributi, limitandosi a disporre che “i coniugi
provvedono in comune, ciascuno nella misura delle sue forze, al debito
mantenimento della famiglia”. Sicuramente conforme al diritto federale è, ad
ogni modo, il metodo – sempre adottato da questa Camera – che consiste nel
dedurre dal reddito complessivo dei coniugi i fabbisogni loro e dei figli
minorenni, suddividendo l'eccedenza a metà (RtiD I-2007 pag. 737 consid. 4a con
richiami. A tale principio giova attenersi anche nel caso specifico.
Non si
disconosce che un contributo di mantenimento va stabilito anche in relazione
alle capacità finanziarie dei genitori, ma ciò non significa che un giusto
fabbisogno vada decurtato solo perché i genitori non sono in grado di fornirlo.
L'ammontare di un fabbisogno adeguato dev'essere riconosciuto per intero. Nel caso
in cui i redditi delle parti non bastino ad assicurarlo, si accerterà in che
misura esso rimane scoperto (Empfehlungen zur Bemessung von
Unterhaltsbeiträgen für Kinder, Zurigo 2000, pag. 16 nel mezzo; analogo
criterio prevede del resto l'art. 129 cpv. 3 CC per quel che è della rendita al
coniuge divorziato; I CCA, sentenza inc. 11.2002.60 del 9 settembre 2002,
menzionata nel Bollettino dell'Ordine degli avvocati n. 24, pag. 11), ogni
genitore avendo il diritto di conservare l'equivalente del proprio fabbisogno minimo
(DTF 128 III 414 consid. 3.2.1 con rinvii, 127 III 70 consid. 2c con richiami).
9.
Nelle circostanze descritte il quadro
delle entrate e delle uscite familiari si presenta come segue:
reddito del marito fr.
4180.
–
reddito
della moglie fr. 1000.
fr.
5180.
– mensili
fabbisogno
minimo del marito fr. 1727.–
fabbisogno
minimo della moglie fr. 2132.–
fabbisogno
in denaro della figlia fr. 1400.–
fr.
5259.
– mensili.
Il reddito coniugale non essendo sufficiente a coprire il fabbisogno
familiare, i contributi in favore della moglie e della figlia vanno ridotti in
proporzione (RtiD II-2004 pag. 616 a metà con riferimenti; Hausheer/Spycher, Handbuch
des Unterhaltsrechts, Berna 1997, pag. 446 n. 08.27 e 08.29; v. anche
DTF 128 III 415 in alto). Ne risulta quanto segue:
disponibilità
del marito:
fr.
4180.
– (reddito) ./. fr. 1727.– (fabbisogno minimo) = fr. 2450.– arrotondati
ammanco della
moglie:
fr. 2132.– ./. fr. 1000.– = fr. 1132.–
somma dovuta
a moglie e figlia:
fr.
1132.
– + fr. 1400.– = fr. 2532.–
contributo per la moglie:
fr.
1132.
– x (2450 : 2532) = fr. 1095.– mensili
contributo
per A__________:
fr.
1400.
– x (2450 : 2532) = fr. 1355.– mensili.
In ultima
analisi l'appello merita accoglimento entro tali limiti, con relativa modifica
della sentenza impugnata. Certo, il contributo alimentare per la figlia fissato
dal Pretore era inferiore. In virtù del principio inquisitorio illimitato, tuttavia,
questa Camera non è vincolata alle richieste di giudizio (DTF 128 III
413.
in alto). Per di più, nelle protezioni delle unioni
coniugali una reformatio in peius si ravviserebbe solo qualora il totale
dei contributi litigiosi – e non solo un singolo contributo – si rivelasse più alto
di quello stabilito in prima sede (I CCA, sentenza inc. 11.2006.40 del 5
ottobre 2007, consid. 9). Ciò non si verifica in concreto.
10.
Gli oneri del giudizio odierno seguirebbero la vicendevole soccombenza
(art. 148 cpv. 2 CPC). Non bisogna perdere di vista però che l'appellante
ottiene sì una riduzione del contributo per la moglie, ma che nel complesso il
suo obbligo alimentare rimane inalterato. Tenuto conto che l'istante ha rinunciato
a presentare osservazioni all'appello, ragione per cui non può essere considerata
soccombente in seconda sede (Rep. 1987 pag. 135), appare tutto sommato equo porre
oneri processuali ridotti a carico dell'appellante, senza attribuire
ripetibili. L'esito dell'attuale giudizio non influisce invece sul riparto
degli oneri processuali e delle ripetibili di primo grado, che può rimanere
invariato.
11.
Relativamente
ai rimedi giuridici esperibili sul piano federale contro l'odierna sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d
LTF), ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF il valore
litigioso supera ampiamente la soglia di fr. 30 000.– per un eventuale
ricorso in materia civile, ove appena si capitalizzi il contributo alimentare per la
moglie (fr. 1250.– mensili), che in difetto
di scadenze prevedibili va calcolato a vita, e la differenza controversa di quello per la
figlia (fr. 300.– mensili).
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche
la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. Nella
misura in cui è ricevibile, l'appello è parzialmente accolto e la sentenza impugnata
è così riformata:
6. AP 1 è
tenuto a versare a AO 1, anticipatamente entro il 5 di ogni mese, un contributo
alimentare di fr. 1095.– dal 1° aprile 2005.
7. AP 1 è tenuto a versare a AO 1 dal
1° aprile 2005, anticipatamente entro il 5 di ogni mese, un contributo alimentare
per la figlia Al__________ di fr. 1355.– mensili, oltre l'assegno familiare
(che potrà essere riscosso direttamente dalla madre).
II. Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia ridotta fr. 350.–
b) spese fr.
50.–
fr.
400.–
sono
posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.
III. Intimazione a:
;.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere
pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art.
72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile
è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il
valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è
ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza
fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata
dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è
dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF).
La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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