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Decisione

11.2006.65

Esecuzione di commissione rogatoria estera intesa all'edizione di documenti da terzi

10 luglio 2006Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

i movimenti, compresi i versamenti, utilizzi o bonifici, a nome del signor AP 1,

direttamente o indirettamente, eseguiti sui citati conti, titoli valori o fondi

di ogni genere, dal 31 agosto 2002 (data in cui il signor AP 1 presentò domanda

di separazione) fino alla data di risposta all'ingiunzione.

4. Copia

di tutti i documenti che si trovino in potere dei suddetti istituti, quali

contratti di apertura, ordini di bonifico e/o acquisto e vendita di valori, in

particolare negli ultimi cinque anni.”

Il

tribunale richiedente ha chiesto inoltre che il Pretore lo informasse della

data e del luogo in cui sarebbe stata eseguita la commissione rogatoria, in

modo che le parti possano assistervi.

B. Il

Segretario assessore della Pretura ha scritto il 4 maggio 2006 al tribunale

richiedente che a norma della Convenzione sull'assunzione all'estero delle

prove in materia civile o commerciale, conclusa all'Aia il 18 marzo 1970 (RS

0.274.132), l'atto rogatorio andava munito di un “breve resoconto dei fatti”

(art. 3 cpv. 1 lett. c). Il tribunale ha fatto seguire un complemento

(senza data), giunto alla Pretura il 7 giugno 2006, nel quale ha dichiarato di

riassumere i fatti come segue:

Esistendo la possibilità che certi beni ed

effetti dell'estinta società di beni comuni si trovino in deposito in Svizzera,

è stata proposta domanda di giudizio verbale di addizione di beni comuni

all'attivo dell'inventario dell'estinto matrimonio tra i signori AP 1 e AO 1. I

relativi atti sono stati seguiti presso questo tribunale sotto il numero

276/05, con l'obiettivo che i suddetti beni possano essere aggiunti all'inventario

dei beni comuni dell'estinto matrimonio.

In

applicazione del processo per la liquidazione del regime economico matrimoniale

stabilito dall'articolo 806 e seguenti della legge di procedura civile

spagnola, che trascrivo in seguito per vostra conoscenza: “La liquidazione di

qualsiasi regime economico matrimoniale che, in virtù di atto di convenzioni

matrimoniali o ai sensi di legge, stabilisse l'esistenza di una massa comune di

beni e di diritti soggetta a determinati oneri ed obblighi, verrà eseguita di mutuo

accordo tra i coniugi, ai sensi di quanto disposto nel presente capitolo e

nelle norme civili applicabili al caso”.

C. Nel

frattempo, il 22 maggio 2006, AP 1 si è rivolto al Segretario assessore per ottenere

copia dell'atto rogatorio e del “breve resoconto dei fatti” che il tribunale

avrebbe inviato, chiedendo inoltre di “potersi esprimere prima di un'eventuale

decisione di concessione dell'assistenza giudiziaria”.

Il Segretario assessore ha risposto con lettera del 7 giugno 2006 nei

termini in appresso:

Tali richieste non possono trovare

accoglimento, non fondandosi su alcun disposto legale.

Tutta la

corrispondenza inerente al presente incarto verrà trasmessa alle parti per via

rituale, e meglio per il tramite della autorità richiedente la commissione

rogatoria, conformemente al disposto di cui all'art. 13 della Convenzione dell'Aia,

18 marzo 1970 (CLA 70).

Il

coinvolgimento delle parti potrà avvenire unicamente, se del caso, nei modi e

nei termini sanciti dall'art. 7 CLA 70.

D. Il

Segretario assessore ha poi spedito una lettera, il 9 giugno 2006, al __________

__________, succursale di Lugano, al __________ __________ __________ __________,

Lugano, e alla __________, succursale di Lugano, del seguente contenuto:

Con la presente vi trasmettiamo l'ordinanza

del Tribunale di Prima Istanza di M__________, Madrid, del 6 aprile 2006;

trattandosi di una domanda d'edizione di documenti, la stessa deve essere

trattata a norma della Convenzione dell'Aia del 18 marzo 1970 sull'assunzione

all'estero delle prove in materia civile e commerciale.

Per

l'esecuzione della commissione rogatoria detta normativa prevede l'applicazione

del Codice di procedura civile applicabile nello Stato richiesto (art. 9 CLA

70): secondo l'art. 211 CPC è di conseguenza vostra facoltà produrre la

documentazione postulata oppure di formulare osservazioni entro 20 giorni a

questa Pretura, nel caso in cui non foste disposti ad aderire alla domanda in

oggetto.

E. Il

21 giugno 2006 AP 1 ha presentato un appello “contro la decisione 9 giugno 2006

della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, che pone in esecuzione la

commissione rogatoria 6 aprile 2006 del Tribunale di Prima Istanza di M__________”,

instando per il conferimento dell'effetto sospensivo e chiedendo che “la

decisione 9 giugno 2006 della Pretura” sia così riformata:

1. La Pretura di Lugano non pone in esecuzione la

commissione rogatoria del 6 aprile 2006 del Tribunale di Prima Istanza di M__________.

2. Tasse

e spese di giustizia e ripetibili della procedura di appello a carico di AO 1

o, subordinatamente, dello Stato.

Lo

stesso 21 giugno 2006 AP 1 ha scritto al Segretario assessore perché sospendesse

la procedura “fino a decisione definitiva sull'esecuzione della commissione

rogatoria”. Con ordinanza del 26 giugno 2006 il Segretario assessore ha

respinto la domanda.

F. L'appello

non è stato notificato per osservazioni.

Considerandi

in diritto: 1. Gli atti di assistenza giudiziaria sono eseguiti in Svizzera

giusta il diritto del Cantone in cui sono compiuti (art. 11 cpv. 1 LDIP). Nel

Ticino l'art. 26b LOG prevede che competente per gli atti di assistenza

giudiziaria internazionale in materia civile è il Tribunale di appello qualora

si tratti di eseguire notificazioni (lett. a) e il Pretore qualora si tratti di

eseguire commissioni rogatorie, eccezion fatta per i casi – estranei a quello

odierno – “in cui la presen­te legge riserva la competenza per materia del Tribunale

di appello” (lett. b). L'ordinamento ticinese non prevede invece norme di procedura

sull'attuazione delle rogatorie. La Convenzione sull'assunzione all'estero

delle prove in materia civile e commerciale, conclusa all'Aia il 18 marzo 1970

(RS 0.274.132), si limita a disporre che l'autorità giudiziaria dello Stato

richiesto “applica le leggi del proprio paese per quanto riguarda la procedura

da seguire” (art. 9 cpv. 1). Nelle condizioni descritte la giurisprudenza

ticinese ha già avuto modo di rilevare che, trattandosi di eseguire una

commissione rogatoria avente per oggetto un'edizione di documenti dalla

controparte o da terzi – e nella fattispecie il Segretario assessore ha dato

esecuzione alla commissione rogatoria nella sola misura in cui riguarda

l'edizione di documenti da istituti bancari – fanno stato per analogia gli art.

206.

segg. CPC (Cocchi/Trezzini,

CPC ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, pag. 594 nota 695).

2.

Ciò

premesso, nella procedura ticinese l'art. 211 cpv. 2 CPC stabilisce che una domanda

di edizione da terzi dev'essere presentata al giudice “al più tardi

all'udienza preliminare” e va intimata alla controparte e al terzo.

Conformemente all'art. 211 cpv. 3 CPC la controparte discute l'istanza seduta

stante; al terzo è assegnato “un termine non superiore a 20 giorni per

formulare le proprie osservazioni”. Sulla domanda di edizione il giudice decide

poi con decreto e fissa un termine per la produzione, se ammette la domanda

(art. 213a cpv. 1 CPC). Se la domanda non è contestata dalle parti, “il

giudice può rinunciare al decreto assegnando un termine alla parte che possiede

i documenti o che è nelle migliori condizioni per richiederli dal terzo possessore,

per produrli o per documentare il rifiuto del terzo di produrli; in quest'ultimo

caso si procederà nel modo previsto

dall'art. 211 cpv. 2” (art. 213a cpv. 2 CPC). Trattandosi di

edizione da terzi, valgono i medesimi principi (Cocchi/Trezzini, op. cit., pag. 606 nota 710). Di

conseguenza, ove la parte in causa consenta al­l'edizione, il giudice può

rinunciare all'emanazione del decreto e fissare direttamente al terzo un

termine perché produca i documen­ti richiesti. Se il terzo si oppone, il

giudice statuirà mediante decreto.

Si

aggiunga che nel diritto ticinese il terzo non può contestare i requisiti

dell'edizione per quanto riguarda le parti, nel senso che non può difendere gli

interessi dell'attore o del convenuto, sostituendosi a costoro. Può solo

difendere i suoi propri interessi giuridicamente protetti, facendo

valere – ad esempio – l'intervenuta prescrizione giusta l'art. 962 CO, il

pericolo di esporsi a un danno, il rischio di incorrere in sanzioni per la

divulgazione di documenti o – a certe condizioni, dandosi un istituto di credito – il segreto

bancario tutelato dall'art. 47 LBCR (Cocchi/Trezzini,

op. cit., n. 4, 7 e 8 ad art. 211). Il terzo può, per converso, appellare

subito il decreto di edizione a lui sfavorevole, mentre le parti potranno

insorgere contro il decreto con cui il Pretore accoglie o respinge l'edizione

dal terzo solo al momento in cui potran­no impugnare la sentenza finale (Bollettino

dell'Ordine degli avvocati n. 24, pag. 24).

3.

Quanto

distingue il caso in esame da una procedura di edizione del diritto interno

consiste nel fatto che, trovandosi a eseguire una commissione rogatoria in tale

materia, il Pretore non deve statuire sugli argomenti addotti dall'attore o dal

convenuto a favore o a sfavore della domanda. Non occorre quindi che indaghi se

la parte in causa consenta o non consenta all'edizione. Al momento in cui

l'atto rogatorio giunge al Pretore, l'eventuale contestazione è già stata decisa

dal tribunale estero e più non sussiste. Al Pretore rimane da giudicare la

possibile opposizione del terzo detentore dei documenti, il quale deve poter

far valere i suoi diritti in base alle disposizioni appli­cabili nello Stato richiesto

(alla stessa stregua di un testimone: art. 11 cpv. 1 della citata Convenzione

sull'assunzione all'estero delle prove in materia civile e commerciale). Ora,

non sussistendo contestazione della parte in causa all'edizione, non è

necessario che il Pretore impartisca al terzo un termine per formulare osservazioni.

È sufficiente che fissi a quest'ultimo un termine per produrre i documen­ti richiesti.

Se poi il terzo si oppone, il giudice statuirà mediante decreto. Ad ogni buon

conto, l'atto con cui il Pretore assegna al terzo un termine per produrre i

documenti non è una sentenza, né tanto meno un decreto. È una semplice

ordinanza. Non è quindi appellabile (art. 95 cpv. 1 CPC). Nel caso in cui resista

all'edizione, il terzo impugnerà il decreto a lui sfavorevole (art. 213a

cpv. 1 CPC per analogia; in tal senso: II CCA, sentenza inc. 12.1999.199 del 10

febbraio 2000).

4.

Resta da esaminare la posizione della parte in causa che non

consenta all'edizione dei documenti o all'esecuzione della rogatoria. Ora, come

si è accennato, l'eventuale opposizione di lei all'edizione dei documenti è già

stata rimossa dal tribunale estero che chiede l'assistenza giudiziaria. In

proposito, dunque, essa non è più abilitata a muovere critiche. La parte può

censurare se mai l'esegui­bilità della rogatoria, anche perché l'applicazione

della Convenzione sull'assun­zione all'estero delle prove in materia civile e

commerciale non è appannaggio dello Stato richiedente. Il quesito è di sapere

in che modo la parte abbia diritto di esprimer­si al riguardo. Si applicasse

l'art. 211 cpv. 3 CPC per analogia, il Pretore dovrebbe notificarle l'atto

rogatorio prima ancora di interpellare il terzo. L'ipotesi è prospettabile, ma

solo qualora la notifica possa avvenire a breve termine, ledendosi altrimenti l'art.

9.

cpv. 2 della Convenzione sull'assunzione all'estero delle prove in materia

civile e commerciale, che prevede di eseguire la rogatoria “d'urgenza”.

In tutti

gli altri casi appare opportuno che sull'esecuzione della rogatoria le parti si

esprimano in sede di assunzione della prova. L'art. 7 della nota Convenzione

prevede in effetti che “l'autorità richiedente è informata, se lo richiede,

della data e del luogo in cui avrà luogo il procedimento, affinché le parti

interessate e, se del caso, i loro rappresentanti possano assistervi. Tale

comunicazione deve essere indirizzata direttamente alle suddette parti o ai

loro rappresentanti, quando l'autorità richiedente ne faccia richiesta”. Per

vedersi garantire il diritto di essere sentite, basta quindi che le parti si occupino

di far comunicare dal tribunale

estero –

come in concreto – la loro intenzione di presenziare all'assunzione della prova.

Dandosi obiezioni, prima di trasmettere le risultanze all'autorità richiedente

il Pretore dirimerà le contestazioni.

Un altro problema

è sapere se la decisione del Pretore sia poi impugnabile. Recentemente la

seconda Camera civile di appello ha deciso negativamente, ma ha nondimeno esaminato

d'ufficio se il Pretore avesse garantito alle parti – e al terzo – il diritto

di esprimersi (sentenza inc. 12.2006.89 del 25 aprile 2006, pag. 3). Tale orientamento

non manca di destare perplessità. Che le contestazioni dell'una o dell'altra

parte in materia di edizione siano già state decise in via definitiva dal

tribunale estero – contrariamente alle eventuali contestazioni del terzo – è

vero. Nella misura tuttavia in cui l'una o l'altra parte contesti non

l'edizione in sé, ma l'esecuzione della rogatoria da parte del Pretore (ovvero

l'ap­plicazione della Convenzione sull'assunzione all'estero delle pro­ve in

materia civile e commerciale) appare dubbio che la contesa possa essere

semplicemente rinviata davanti al tribunale di merito. Sia come sia, la

riflessione non influisce – come si vedrà – sull'esito dell'attuale giudizio.

Non giova pertanto di condurre approfondimenti in questa sede.

5.

Tornando

al caso precipuo, nella fattispecie il Segretario assessore non ha ancora

conferito alle parti il diritto di esprimersi sull'attuazione della rogatoria,

limitandosi a interpellare tre istituti bancari perché producano i documenti o

– in caso di rifiuto – formulino le loro osservazioni entro 20 giorni. Già si è

spiegato che tale atto non è una sentenza, né tanto meno un decreto, ma una

semplice ordinanza (consid. 3). L'appello in esame va pertanto dichiarato

irricevibile. Ciò non significa che l'appellante non abbia alcun diritto di esprimersi.

Il Segretario assessore avendo rinunciato a intimargli l'atto rogatorio per

osservazioni (quantunque la notifica potesse avvenire a breve termine, i suoi

rappresentanti legali essendo domiciliati nel Ticino), l'interessato andrà sentito

nel quadro dell'art. 7 della Convenzione sull'assunzione all'estero delle prove

in materia civile e commerciale, ovvero al momento in cui l'edizione sarà eseguita.

Si ricordi che lo stesso tribunale richiedente ha invitato il Pretore,

nell'atto rogatorio, a “informare della data e del luogo in cui si provvederà

ad eseguire le attuazioni richieste, affinché le parti interessate possano

assistervi” (pag. 3 in fondo). Dovessero manifestarsi in quell'ambito contestazioni

sull'esecuzione della rogatoria (non – si ripete – sull'edizione), il primo

giudice statuirà al riguardo.

6.

L'emanazione

del giudizio odierno rende senza oggetto la domanda di effetto sospensivo

contenuta nell'appello. Quanto agli oneri processuali, essi seguirebbero la

soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Non si deve trascurare tuttavia che

l'appellante può essere stato indotto a piatire in buona fede, giacché la

lettera del 7 giugno 2006 inviatagli dal Segretario assessore (sopra, lett. C) evocava

bensì l'art. 7 della Convenzione sull'assunzione all'estero delle prove in

materia civile e commerciale, ma non spiegava concretamente in che modo egli

avrebbe potuto espri­mersi e lasciava credere anzi che tale coinvolgimento

sarebbe avvenuto solo a titolo eventuale (“se del caso”). In simili circostanze

si giustifica pertanto di rinunciare equitativamente al prelievo di tasse o

spese (v. per analogia l'art. 159 cpv. 3 in fine OG). Il rigetto dell'appello

in ordine non legittima, ad ogni modo, l'attribuzione di ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi,

in applicazione dell'art. 313bis CPC,

pronuncia: 1. L'appello

è irricevibile.

2. Non si

riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

3. Intimazione:

–;

–.

Comunicazione:

–;

–;

–;

–;

–.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale

d'appello

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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