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Decisione

11.2006.66

Protezione dell'unione coniugale: contributo alimentare per il figlio minorenne

7 luglio 2006Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

i 7 e i 12 anni ammonta a fr. 1850.– mensili (tabella 2005 in: ‹www.ajb.zh.ch›). Anche deducendo il 20% della posta per cura e educazione prevista

dalle raccomandazioni (in concreto la madre lavora all'80%), esso risulta pur

sempre di fr. 1760.– mensili. Contrariamente all'opinione del Pretore, nemmeno

il contributo alimentare di fr. 1261.– mensili basta dunque a coprirlo. Nelle

condizioni descritte incombeva al convenuto addurre in che consistessero le asserite

spese professionali di fr. 503.– mensili, rendendole verosimili. In che

modo egli avrebbe “manifestamente” assolto tale obbligo non è dato di sapere.

Anche sotto questo profilo l'appello denota pertanto la sua irricevibilità.

3. In

secondo luogo l'appellante contesta l'onere fiscale stimato di fr. 100.–

mensili che il Pretore ha inserito nel suo fabbisogno minimo. A suo avviso, “complessivamente, a fronte di un reddito

imponibile approssimato con verosimiglianza a fr. 30 000.–, il prelievo

fiscale nei [suoi] confronti non risulterà inferiore a fr. 250.– mensili” (memoriale, pag. 4 in basso). A prescindere

dal fatto però che un reddito imponibile di fr. 30 000.– annui comporta, per un

contribuente singolo domiciliato a Lugano, un carico fiscale presumibile di fr.

185.– mensili, non di fr. 250.– (‹http://dfe. ti-edu.ch/DFE/DC/calcolatori/reddito_sostanza.jsp›), l'appellante non spiega minimamente come

il suo reddito imponibile possa ancora raggiungere, una volta dedotto il

contributo alimentare di fr. 1261.– mensili per il figlio, fr. 30 000.– annui.

Considerandi

La circostanza che egli rimanga con l'equivalente del proprio fabbisogno minimo

(fr. 2463.– mensili) ancora non significa che il suo reddito imponibile

annuo sia dodici volte tanto, ove appena si considerino le deduzioni – cui si è

accennato dianzi – previste dalle norme tributarie. Insufficientemente motivato,

anche su questo punto l'appello non adempie i requisiti dell'art. 309 cpv. 2

lett. f CPC. Ciò appare ancor più flagrante pensando al fatto che, qualora si togliessero

dai fr. 30 000.– annui prospettati dall'appellante le deduzioni riconosciute

all'appellante dall'autorità fiscale nella nota tassazione 2004, il reddito

imponibile del convenuto risulterebbe di poco superiore a fr. 23 500.– annui. E

in tale ipotesi l'onere fiscale presumibile si aggirerebbe, appunto, sui fr.

100.

– mensili stimati dal Pretore.

4.

Da

ultimo l'appellante contesta il riparto degli oneri processuali deciso dal primo

giudice, ma la sua doglianza si àncora al presupposto che l'appello meriti

accoglimento, il che non è il caso. La censura si dimostra così senza oggetto.

5.

L'emanazione

del giudizio odierno rende caduca la richiesta di effetto sospensivo contenuta

nell'appello. Gli oneri dell'attuale giudizio seguono la soccombenza (art. 148

cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica di attribuire ripetibili all'istante, cui

l'appello non è stato notificato. Delle difficili condizioni economiche in cui versa

l'appellante si tiene conto, moderando per quanto possibile la tassa di

giustizia.

Dispositivo

Per questi motivi,

in applicazione dell'art. 313bis CPC

e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. L'appello

è irricevibile.

2. Gli oneri

processuali, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 150.–

b)

spese fr. 50.–

fr.

200.–

sono

poste a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.

3. Intimazione:

– ;

– .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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