11.2006.66
Protezione dell'unione coniugale: contributo alimentare per il figlio minorenne
7 luglio 2006Italiano7 min
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Numero d'incarto:
11.2006.66
Data decisione, Autorità:
07.07.2006, ICCA
Titolo:
Protezione dell'unione coniugale: contributo alimentare per il figlio minorenne
PROTEZIONE DELL'UNIONE CONIUGALE
art. 176 cpv. 3 CC
art. 285 cpv. 1 CC
Incarto n.
11.2006.66
Lugano,
7 luglio 2006/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Lardelli
segretario:
Annovazzi, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa DI.2006.173
(protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 6, promossa con istanza del 9 febbraio 2006 da
AO 1
( PA 1 )
contro
AP 1
(ora patrocinato PA 2 );
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 26 giugno 2006 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 14
giugno 2006 dalla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 14 giugno 2006 il Pretore del Distretto di Lugano,
sezione 6, ha condannato nell'ambito di svariate misure a protezione dell'unione coniugale AP 1
(1976) a versare, su istanza della moglie AO 1 (1977),
un contributo alimentare di fr. 1261.– mensili (oltre agli eventuali assegni
familiari) per il figlio D__________ __________, nato il 25 dicembre 1999. La
tassa di giustizia di fr. 500.– e le spese sono state poste per un quinto a
carico dell'istante e per il resto a carico del convenuto, senza obbligo di
corrispondere ripetibili. Entrambe le parti sono state ammesse al beneficio
dell'assistenza giudiziaria.
B. Contro
la sentenza predetta è insorto AP 1 con un appello del 26 giugno 2006 per ottenere che, conferito al
ricorso effetto sospensivo, il contributo alimentare in favore del figlio sia
ridotto a fr. 700.– mensili e che gli oneri processuali siano addebitati alle
parti in ragione di metà ciascuno. L'appello non ha formato oggetto di intimazione.
in diritto: 1. Il Pretore ha accertato il reddito
del convenuto, operaio alle dipendenze della succursale B__________ di Lugano,
in fr. 3724.10 netti mensili (tredicesima compresa, senza assegni familiari). Quanto
al fabbisogno minimo, egli l'ha calcolato in fr. 2462.85 mensili come
segue:
minimo esistenziale
del diritto esecutivo fr. 1100.—
locazione con
spese accessorie fr. 870.—
premio della
cassa malati fr. 321.—
assicurazione dell'economia
domestica e RC fr. 12.—
assicurazione
RC dell'automobile fr. 31.60
imposta
di circolazione fr. 28.25
onere
fiscale stimato fr. 100.—.
Constatato
che con il proprio guadagno da attività dipendente all'80% (fr. 3283.– netti
mensili) la moglie può mantenersi da sé (fabbisogno minimo fr. 3270.– mensili),
ma non può sostentare anche il figlio, il Pretore ha obbligato il convenuto a
versare per D__________ __________ la sua disponibilità mensile di fr. 1261.–
mensili
(fr.
3724.10 meno fr. 2462.85). Onde il contributo alimentare litigioso.
2. L'appellante
si duole che il Pretore non gli abbia riconosciuto nel fabbisogno minimo spese
professionali per fr. 503.– mensili perché “non meglio precisate” e perché “le spese
effettive di trasferta gli vengono rimborsate e non sono state conteggiate
quali reddito” (sentenza, pag. 4 a metà). Sostiene di
avere “manifestamente reso verosimili” tali esborsi, i quali risulterebbero “dalla
documentazione fiscale agli atti e meglio dal “doc. 6”. Sottolinea inoltre che l'importo
di fr. 503.– mensili non include le indennità di trasferta di fr. 385.–
mensili, già direttamente rimborsate dal datore di lavoro “e che come tali non
sono comprese nelle deduzioni ammesse dall'autorità fiscale” (memoriale, pag. 4
nel mezzo).
Nel
memoriale conclusivo trasmesso al Pretore il convenuto aveva esposto generiche “spese professionali” di fr. 503.– mensili da computare nel proprio fabbisogno minimo con riferimento al doc.
6 (pag. 3). Ora, il “doc. 6” consiste nel
fascicolo sottoposto al Pretore per l'ottenimento dell'assistenza giudiziaria
(art. 4 cpv. 1 Lag). Dove risultino documentate (o anche solo elencate) in tale
carteggio spese professionali per fr. 503.– mensili e perché il Pretore sarebbe
caduto in errore ritenendo tali spese “non meglio precisate” l'appellante non indica. Insufficientemente motivato, al riguardo
l'appello si rivela già di primo acchito irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f
CPC combinato con il cpv. 5).
Si
presumesse del resto che, così argomentando, l'appellante intenda richiamarsi
alle deduzioni ammesse ai fini della sua tassazione 2004 (nel fascicolo citato),
le circostanze non cambierebbero. Il giudice chiamato a statuire su misure a
protezione dell'unione coniugale non è vincolato alle deduzioni applicate da autorità
fiscali (per altro in conformità a criteri stabiliti da ordinamenti tributari),
tanto meno ove il fabbisogno in denaro di un figlio minorenne risulti in tutto
o in parte scoperto. Ora, secondo le raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo (cui questa Camera si ispira
per prassi ventennale e consolidata), il fabbisogno in denaro di un figlio tra
Fatti
i 7 e i 12 anni ammonta a fr. 1850.– mensili (tabella 2005 in: ‹www.ajb.zh.ch›). Anche deducendo il 20% della posta per cura e educazione prevista
dalle raccomandazioni (in concreto la madre lavora all'80%), esso risulta pur
sempre di fr. 1760.– mensili. Contrariamente all'opinione del Pretore, nemmeno
il contributo alimentare di fr. 1261.– mensili basta dunque a coprirlo. Nelle
condizioni descritte incombeva al convenuto addurre in che consistessero le asserite
spese professionali di fr. 503.– mensili, rendendole verosimili. In che
modo egli avrebbe “manifestamente” assolto tale obbligo non è dato di sapere.
Anche sotto questo profilo l'appello denota pertanto la sua irricevibilità.
3. In
secondo luogo l'appellante contesta l'onere fiscale stimato di fr. 100.–
mensili che il Pretore ha inserito nel suo fabbisogno minimo. A suo avviso, “complessivamente, a fronte di un reddito
imponibile approssimato con verosimiglianza a fr. 30 000.–, il prelievo
fiscale nei [suoi] confronti non risulterà inferiore a fr. 250.– mensili” (memoriale, pag. 4 in basso). A prescindere
dal fatto però che un reddito imponibile di fr. 30 000.– annui comporta, per un
contribuente singolo domiciliato a Lugano, un carico fiscale presumibile di fr.
185.– mensili, non di fr. 250.– (‹http://dfe. ti-edu.ch/DFE/DC/calcolatori/reddito_sostanza.jsp›), l'appellante non spiega minimamente come
il suo reddito imponibile possa ancora raggiungere, una volta dedotto il
contributo alimentare di fr. 1261.– mensili per il figlio, fr. 30 000.– annui.
Considerandi
La circostanza che egli rimanga con l'equivalente del proprio fabbisogno minimo
(fr. 2463.– mensili) ancora non significa che il suo reddito imponibile
annuo sia dodici volte tanto, ove appena si considerino le deduzioni – cui si è
accennato dianzi – previste dalle norme tributarie. Insufficientemente motivato,
anche su questo punto l'appello non adempie i requisiti dell'art. 309 cpv. 2
lett. f CPC. Ciò appare ancor più flagrante pensando al fatto che, qualora si togliessero
dai fr. 30 000.– annui prospettati dall'appellante le deduzioni riconosciute
all'appellante dall'autorità fiscale nella nota tassazione 2004, il reddito
imponibile del convenuto risulterebbe di poco superiore a fr. 23 500.– annui. E
in tale ipotesi l'onere fiscale presumibile si aggirerebbe, appunto, sui fr.
100.
– mensili stimati dal Pretore.
4.
Da
ultimo l'appellante contesta il riparto degli oneri processuali deciso dal primo
giudice, ma la sua doglianza si àncora al presupposto che l'appello meriti
accoglimento, il che non è il caso. La censura si dimostra così senza oggetto.
5.
L'emanazione
del giudizio odierno rende caduca la richiesta di effetto sospensivo contenuta
nell'appello. Gli oneri dell'attuale giudizio seguono la soccombenza (art. 148
cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica di attribuire ripetibili all'istante, cui
l'appello non è stato notificato. Delle difficili condizioni economiche in cui versa
l'appellante si tiene conto, moderando per quanto possibile la tassa di
giustizia.
Dispositivo
Per questi motivi,
in applicazione dell'art. 313bis CPC
e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello
è irricevibile.
2. Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 150.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
200.–
sono
poste a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione:
– ;
– .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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