11.2006.67
Mercede del curatore
15 novembre 2012Italiano23 min
Source ti.ch
AIUTO
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Numero d'incarto:
11.2006.67
Data decisione, Autorità:
15.11.2012, ICCA
Titolo:
Mercede del curatore
CURATORE
MERCEDE
art. 416 CC
art. 417 cpv. 2 CC
art. 49 LTEC
art. 17 RLTEC
Incarto n.
11.2006.67
Lugano
15 novembre
2012/mc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Celio, giudice presidente,
Stefani e Cerutti, supplente straordinario
segretaria:
F. Bernasconi, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa n. 556.2004/R.7.2006
(curatela di rappresentanza: mercede del curatore) della Divisione degli
interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele, che
oppone
AP 1 e AP 2 ora in
(patrocinati dall'avv.
PA 1 )
alla
Commissione tutoria regionale 8, Pregassona
e al curatore
avv. CO 2
riguardo
al suo compenso come curatore di A (1988), ;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 22 giugno
2006 presentato da AP 1 e AP 2 contro la decisione emessa il 19 maggio 2006 dell’Autorità
di vigilanza sulle tutele;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. A__________ (9 aprile 1988) è stato arrestato il 5 settembre 2004
per tentato omicidio intenzionale e, subordinatamente, lesioni gravi, per avere
colpito con una spranga di ferro una coetanea. Un procedimento penale per
violazione del dovere di assistenza o d'educazione era stato contestualmente
aperto nei confronti dei genitori. Con decisione del 16 settembre 2004 la Commissione tutoria regionale 8, ravvisando un conflitto d'interessi tra i genitori e il
figlio, ha istituito una curatela in favore del minore, affidando l'incarico all'avv.
CO 2 sino alla conclusione del procedimento penale.
B. Il
17 ottobre 2005 il curatore ha presentato alla Commissione tutoria regionale 8 una
nota d'onorario intermedia per
le prestazioni da lui offerte dal 9 settembre 2004 al 14 ottobre 2005 di
complessivi fr. 7748.35 (fr. 5663.35 di onorario, fr. 2003.– di spese effettive
e fr. 82.– di “fotocopie Ministero pubblico”). Con lettera del 14 novembre 2005
AP 1 e AP 2, criticando in modo puntuale la nota del curatore, hanno postulato un
contenimento della mercede. Il 20 gennaio 2006 la Commissione tutoria ha tra l'altro approvato integralmente la nota
esibita dall'avv. CO 2, ponendo la mercede, in solido, a carico dei genitori
del pupillo, cui è stata interamente addossata la tassa di giustizia di fr. 500.–.
C. Contro
tale decisione AP 1 e AP 2 sono insorti con un ricorso del 2 febbraio 2006 all'Autorità di vigilanza sulle tutele, postulandone
l'annullamento e il rinvio
degli atti alla Commissione
tutoria regionale per nuova tassazione della mercede. Il 9 febbraio 2006 la
Commissione tutoria ha rinunciato a formulare osservazioni al ricorso, confermando
la propria risoluzione. Il 17 febbraio successivo il curatore ne ha proposto il
rigetto.
D. Con
risoluzioni n. 3321 e 3322 del 16 marzo 2006, intimate il 10 aprile
susseguente, la Commissione tutoria ha revocato la menzionata curatela e ha
istituito in favore di A__________ una tutela in applicazione dell'art. 372 CC, nominando l'avv. suo tutore. Un ricorso del 20 aprile
2006 dei genitori contro tale risoluzione è stato dichiarato irricevibile il 25
aprile 2006 dall'Autorità di
vigilanza sulle tutele.
E. Statuendo
con decisione del 19 maggio 2006 l'Autorità di vigilanza sulle tutele, in parziale accoglimento del
ricorso del 2 febbraio 2006, ha fissato la mercede del curatore in fr. 4863.35
e le spese in fr. 2085.–. La tassa di giustizia di fr. 300.– è stata ripartita
in modo paritario tra i ricorrenti e il curatore.
F. Contro
la decisione appena citata AP 1 e AP 2 sono insorti a questa Camera con un
appello del 22 giugno 2006 postulandone l'annullamento e il rinvio dell'incarto
alla Commissione tutoria regionale 8 per nuova tassazione della mercede del
curatore. Nelle sue osservazioni del 28 agosto 2006 il curatore propone di
respingere il “ricorso” e in via subordinata di tassare la sua nota “in Fr. …”.
La Commissione tutoria regionale 8 non ha presentato osservazioni.
in diritto: 1. Le
decisioni comunicate dall'Autorità di vigilanza sulle tutele fino al 31 dicembre
2010 erano appellabili entro venti giorni dalla notifica (vecchio art. 48 della
legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele, cui
rinviava anche l'art. 39 LAC). La procedura era quella ordinaria degli art. 307
segg. CPC ticinese, con le particolarità dell'art. 424a CPC ticinese
(RDAT II-2003 pag. 51 consid. 1). Nella fattispecie la decisione impugnata è
stata intimata il 19 maggio 2006 personalmente agli appellanti, che la reputano
nulla. Essi rilevano tuttavia di avere ritirato il plico raccomandato il 2
giugno 2006, sicché il loro rimedio – inoltrato il 22 giugno 2006 – sarebbe
tempestivo.
a) Una
notificazione irregolare non va dichiarata d'acchito nulla, ma essa è annullabile
(Cocchi/Trezzini, CPC massimato e
commentato, Lugano 2000, m. 7 ad art. 120; Chiesa,
Notificazione di un atto di causa alla parte o al patrocinatore? in: NRCP 2003
pag. 224). L'errata notificazione potrebbe anche – se del caso – lasciare
spazio a una restituzione in intero contro il lasso dei termini (Chiesa, op. cit., pag. 225). In concreto,
gli appellanti invocano solo la nullità, non esprimendosi né sull'annullabilità
né su un'eventuale restituzione in intero contro il lasso dei termini. Essi
aggiungono, ad ogni buon conto, che la decisione dell'autorità di vigilanza va
in ogni caso considerata notificata il 2 giugno 2006, data alla quale essi ne
hanno preso concretamente conoscenza.
b) La
notificazione di una decisione va fatta mediante invio postale raccomandato con
o senza ricevuta di ritorno (art. 124 cpv. 1 CPC ticinese). Essa si considera
avvenuta quando l'invio è preso in consegna dal destinatario mediante ritiro all'Ufficio
postale o il settimo e ultimo giorno di giacenza (Rep. 1987 pag 244; RDAT
I-1998 n. 14), a condizione che il destinatario dovesse aspettarsi una notificazione
(DTF 134 V 51 consid. 4). Ciò vale anche qualora il destinatario chieda all'ufficio
postale di trattenere gli invii a un indirizzo di fermo posta, il principio
della buona fede processuale imponendo alle parti di adoperarsi affinché possano
essere loro notificati gli atti giudiziari (DTF 138 III 227 consid. 3.1 con riferimenti).
Il termine di giacenza di sette giorni comincia a decorrere il giorno dopo il
tentativo di consegna infruttuoso, ovvero il giorno dopo che l'avviso di ritiro
della raccomandata è stato depositato nella casella postale o nella cassetta
delle lettere del destinatario (DTF 134 V 51 consid. 4). Poco importa che il
settimo giorno corrisponda a un giorno feriale o festivo (DTF 127 I 31 consid. 2b;
Bohnet in: Code de procédure civile
commenté, Basilea 2011, n. 25 ad art. 138). Esso poi non si prolunga nemmeno se
la posta conserva l'invio per un periodo più lungo (DTF 127 I 34 consid. 2b;
per contro il Tribunale federale ha deciso che se il termine di custodia è stato
prolungato per errore dal postino un giurista non avvocato può prevalersi
dell'art. 49 LTF: sentenza inc.1C_85/2010 del 4 giugno 2010, consid. 1.4.3;
sul tema: Bohnet in: RSPC 3/2012,
pag. 207).
c) In
concreto, la decisione impugnata è del 19 maggio 2006. La stessa è stata inviata
mediante posta raccomandata, come detto, personalmente agli appellanti. Giunta
a __________ il 22 maggio 2006 (v. timbro sulla busta d'intimazione), l'avviso
di ricevimento potrebbe essere stato depositato nella casella degli interessati
quel giorno, sicché il termine di giacenza sarebbe scaduto il 29 maggio 2006.
Invero gli appellanti non spiegano perché non abbiano potuto ritirare l'invio
entro quel giorno, non potendosi affermare apoditticamente che la Posta abbia commesso un errore di data sull'avviso di ritiro della raccomandata. L'appello
sarebbe dunque intempestivo e pertanto irricevibile. Se non che, essendo patrocinati
da un avvocato già davanti all'Autorità di vigilanza, gli appellanti non dovevano
attendersi – in buona fede – l'invio personale di una decisione giudiziaria. La
finzione di notificazione non può pertanto essere opposta loro.
d) Nell'incarto
richiamato dall'Autorità di vigilanza sulle tutele figura, annessa alla
decisione impugnata (doc. 9, rubrica “decisione” nell'incarto
N.566.2004/R.7.2006 richiamato), una “distinta d'impostazione per lettere raccomandate”
dalla quale risulta un invio anche all'avv. PA 1, patrocinatore degli appellanti.
La lista, in ordine di spedizione, indica quali destinatari di invii da parte
dell'autorità di vigilanza i coniugi AP 1, l'avv. CO 2 e l'avv. PA 1. Inferire da ciò che quest'ultimo abbia ricevuto la medesima decisione dei suoi
patrocinati è però affrettato, gli atti non permettendo tale conclusione. Ne deriva
che, in definitiva, l'appello deve essere dichiarato tempestivo e quindi
ricevibile.
2. L'appello è un rimedio giuridico eminentemente riformatorio, non
cassatorio. Di regola un appellante non può quindi limitarsi a chiedere
l'annullamento della decisione impugnata e il rinvio degli atti alla
giurisdizione precedente perché statuisca di nuovo, ma deve formulare le proprie conclusioni (art. 309 cpv. 2 lett. e
CPC ticinese; Cocchi/Trezzini, CPC
massimato e commentato, Lugano 2000, n. 13 ad art. 309). In concreto gli appellanti
postulano la riforma della decisone dell'Autorità di vigilanza nel senso di annullare il dispositivo n. 2
della risoluzione del 20 gennaio 2006 della Commissione tutoria regionale 8 e
di trasmettere gli atti a tale autorità per nuova decisione sulla mercede del
curatore, siccome l'autorità
precedente non avrebbe sufficientemente motivato la propria decisione e avrebbe
omesso di confrontarsi con alcune censure degli appellanti come pure di
vagliare dettagliatamente la nota esibita dal curatore. Ora, nel caso in cui la
decisione appellata si riveli affetta da vizi formali un rinvio all'autorità
precedente perché rimedi alla mancanza può entrare in linea di conto (art. 326 lett. a CPC ticinese per analogia; v. da ultimo: I CCA, sentenza
11.2005.119 del 31 gennaio 2008 consid. 3 e 12). In simili condizioni non soccorre
pertanto dilungarsi sulla ricevibilità dell'appello.
3. Il curatore, nelle sue osservazioni all'appello, getta dubbi sulla legittimazione
attiva degli appellanti, asserendo che le indennità e le spese di una curatela
sono a carico del pupillo, ormai maggiorenne. L'avvocato CO 2, nondimeno,
rileva che “in ultima analisi saranno comunque i genitori di A__________ [...]
a doversi assumere le spese di detta curatela”, sicché “la problematica può
essere eventualmente lasciata irrisolta” (memoriale, n. 2 pag. 2). La questione
può dunque essere lasciata indecisa, salvo ricordare che le spese occasionate
da una procedura a protezione del figlio seguono l'esito della procedura
medesima e vanno addebitate al figlio, sempre che il procedimento si concluda
con l'emanazione di misure protettrici. In tal caso i genitori devono farsi
carico dei costi, ma non in forza dei loro doveri di mantenimento, bensì in
virtù dei loro doveri generali di assistenza nei confronti del figlio (RtiD
I-2008 pag. 1010 n. 15c, consid. 5). Inoltre, la tassazione litigiosa è stata
emessa quando il pupillo era ancora minorenne, sicché tale obbligo vale in
concreto. Ma, come detto, non giova diffondersi oltre.
4. Riguardo alla tassazione della mercede del curatore, l'Autorità di vigilanza ha innanzitutto constatato
che la Commissione tutoria regionale non si è soffermata sulle osservazioni di AP
1 e AP 2, limitandosi a prenderne atto. Sebbene l'Autorità di vigilanza non
abbia condiviso la decisione su tale punto, l'istanza precedente ha escluso tuttavia una violazione dell'obbligo di motivazione. Ciò perché la
Commissione tutoria ha spiegato la sua decisione e gli appellanti hanno potuto
riproporre dinanzi alla seconda istanza le contestazioni su cui la Commissione
tutoria aveva sorvolato.
Evocate
quindi le disposizioni applicabili in materia, l'Autorità di vigilanza ha accertato che in concreto – dandosi “due
procedimenti penali gravi in chiaro conflitto d'interessi tra di loro” – era
necessario nominare un curatore con approfondite cognizioni giuridiche. Gli
interventi da professionista – ha quindi precisato l'autorità – andavano però
remunerati sulla base di una tariffa oraria di fr. 220.– (ridotta del 30%)
senza limite massimo annuo, non di fr. 40.–. Per le attività “ordinaria”
da curatore, per contro, all'avv. CO 2 andava riconosciuta una base oraria di
fr. 40.– “per un importo massimo di fr. 3000.– annui”.
Non
potendo distinguere “a causa del carattere eccezionale della fattispecie” tra
prestazioni di avvocato e quelle di curatore, l'Autorità di vigilanza ha tassato globalmente la mercede sulla base di
una tariffa oraria di fr. 40.– illimitata, senza esaminare nei particolari
la nota del curatore, e ciò perché “non sarebbe attuabile da parte
dell'autorità tutoria o della scrivente autorità, rispetto all'importanza
dell'oggetto del contendere, avviare una meticolosa indagine atta ad accertare
la natura di ogni singolo atto”. Rilevata però la durata eccessiva di alcune prestazioni,
in parte ascrivibile all'attitudine
dei genitori del pupillo, l'Autorità
di vigilanza ha ridotto il compenso di fr. 800.– “mediante un calcolo
approssimativo del dispendio orario ragionevolmente necessario”, fissandolo a
fr. 4863.35. L'istanza
precedente, infine, ha confermato tutte le spese, anche quelle di trasferta, benché
calcolate secondo l'allora vigente Tariffa dell'Ordine degli avvocati. E ha lasciato indecisa la questione a sapere
se il limite di fr. 3000.– previsto dal regolamento d'applicazione della
legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele sia
vincolante qualora non entri in considerazione anche un onorario di
professionista.
5. AP 1 e AP 2 lamentano anzitutto una violazione del loro diritto di
essere sentiti, poiché la Commissione tutoria non avrebbe sufficientemente
motivato l'approvazione della
nota esibita dal curatore, omettendo in particolare di considerare il loro
scritto del 14 novembre 2005. Neppure l'autorità di ricorso l'avrebbe vagliato. Anzi, in spregio alla massima ufficiale valida in
tutte le procedure definibili mediante una decisione di un'autorità tutoria – soggiungono gli
appellanti –, essa avrebbe perfino trascurato altre censure suscettibili d'influenzare la decisione e da loro
formulate il 20 aprile 2006.
a) Ogni
decisione presa da una Commissione tutoria regionale, come ogni decisione presa
dall'Autorità di vigilanza sulle tutele deve essere motivata per iscritto e
intimata alle parti e all'Autorità
che ha giudicato (art. 26 cpv. 1 LPAmm, applicabile per il rinvio dell'art. 21
della citata legge sulle tutele). La motivazione può anche essere succinta, purché consenta al destinatario
di capire come mai il giudice abbia deciso in un modo piuttosto che in un altro
e permetta all'autorità di ricorso di verificare se tale decisione sia conforme
al diritto (v. DTF 132 I 198 consid. 3, 131 I 20 consid. 3, 129 I 236 consid.
3.2 con richiamo).
b) In
concreto, per vero, nemmeno l'Autorità
di vigilanza, pur disapprovando l'agire della Commissione tutoria, ha esaminato nei particolari la
distinta prodotta il 17 ottobre 2005 dal curatore, giudicando sproporzionato l'avvio
di “una meticolosa indagine atta ad accertare la natura di ogni singolo atto”.
Né essa ha vagliato le critiche sollevate il 14 novembre 2005 e il 20 aprile
2006 dagli appellanti. Nondimeno essa ha illustrato le ragioni – giuste o
sbagliate che siano – che l'hanno indotta a tralasciare simili indagini
(particolarità della fattispecie, difficoltà di distinguere tra prestazioni di
curatore e quelle di avvocato) e a prediligere una remunerazione “forfettaria”
(sentenza impugnata, pag. 5). Tanto che gli appellanti si sono opposti con
varie argomentazioni a tale metodo di tassazione. Nelle predette condizioni,
dunque, non si scorge alcuna violazione dell'obbligo di motivare la propria decisione e l'appello, su questo aspetto, è infruttuoso.
6. Gli
appellanti giudicano arbitraria l'approvazione di una mercede superiore al limite di fr. 3000.–
previsto dall'art. 17 del noto regolamento.
Intanto, spiegano, al momento dell'istituzione della misura tutelare nel settembre del 2004 non occorreva
nominare un curatore capace “di muoversi in un contesto giuridico ed in particolare
in ambito penale”, il figlio essendo già patrocinato da un altro avvocato nel
procedimento penale aperto nei suoi confronti. Perciò l'Autorità di vigilanza non poteva ammettere prestazioni alla tariffa
oraria di fr. 220.– (rispettivamente di fr. 154.–, pari alla riduzione del
30% evocata da quell'autorità), né superare il limite di fr. 3000.–. Arbitrario
sarebbe altresì il sistema di tassazione applicato dall'Autorità di vigilanza, poiché prescinde da una verifica rigorosa
della distinta del curatore, tenuto a specificare le natura delle sue prestazioni,
in parte riconducibili a opere di avvocato. Da ultimo, per gli appellanti, la
riduzione di fr. 800.– (pari a venti ore di lavoro) è insostenibile, poiché
fondata esclusivamente sulla tariffa oraria di fr. 40.–, mentre le spese per le
trasferte di fr. 160.– non sono documentate.
a) Un
curatore ha diritto a una mercede fissata dall'autorità tutoria secondo il lavoro svolto e le condizioni economiche
del pupillo (art. 417 cpv. 2 CC e 49 della citata legge sulle tutele). Per l'art. 17 cpv. 2 del menzionato regolamento,
è riconosciuta un'indennità
oraria di fr. 40.– fino a un massimo di fr. 3000.– annui, o, in alternativa, se
la misura tutoria comporta l'amministrazione
di reddito e/o di sostanza la mercede corrisponde all'1% del reddito lordo annuo del pupillo e al 2‰ della sua sostanza
attiva netta. Se per l'adempimento
di compiti particolari s'impone
il ricorso a persone con conoscenze professionali specifiche, per tali mansioni
è riconosciuto un onorario corrispondente a quello della tariffa applicata nel
relativo ramo di attività, ridotta del 30% se la situazione economica del
pupillo lo giustifica (art. 18 cpv. 1 e 2 del citato regolamento).
b) Gli
appellanti criticano preliminarmente l'approvazione dell'Autorità di
vigilanza della nomina dell'avv.
CO 2 quale curatore (v. sentenza impugnata, consid. 9). Essi, nondimeno, non si
avvedono che l'obiezione è
inammissibile in questa sede. Se mai avrebbero dovuto opporsi entro 10 giorni
contro la decisione di nomina, del 16 settembre 2004 (art. 397 cpv. 1 combinato
con l'art. 388 CC) o chiedere,
in seguito, la rimozione (art. 445 segg. CC), invero postulata con il ricorso
del 2 febbraio 2006, ma dichiarata priva d'oggetto dall'autorità inferiore
(sentenza impugnata, consid. 5). Non giova quindi disquisire oltre.
c) AP
1 e AP 2 rimproverano in sostanza all'Autorità di vigilanza di aver ammesso una mercede superiore a fr.
3000.–. L'istanza precedente ha
ricordato le tariffe orarie di fr. 40.– “per un
massimo di fr. 3000.–” applicabile alle prestazioni di curatore, e di
fr. 220.– applicabile a quelle di avvocato (ridotta del 30% e senza limite
massimo annuale). Essa ha quindi ritenuto “particolarmente arduo scindere quale
parte del compito assegnato all'avv. CO 2 necessitasse di specifiche conoscenze legali e quale no”,
sicché ha tassato la mercede in base a un'unica tariffa oraria di fr. 40.– illimitata.
L'applicazione
generica di una tariffa oraria di fr. 40.– senza limite massimo, tuttavia,
non è sorretta da alcuna base legale. Né il “carattere eccezionale della fattispecie”,
né la paventata “meticolosa indagine atta ad accertare la natura di ogni
singolo atto”, poi, legittimano la soluzione adottata dall'istanza precedente, la legge non conoscendo
eccezioni di sorta in materia. Certo, l'Autorità di vigilanza ha considerato che talune prestazioni fossero
da remunerare alla tariffa oraria degli avvocati “senza limite massimo annuo”. Ma,
per finire, ha applicato anche per simili interventi un onorario di fr. 40.– l'ora.
L'adozione di tale parametro,
per altro in sintonia con la pretesa del curatore, non la esimeva dal chiedere
all'interessato due note
separate: l'una per gli uffici
di curatore, l'altra per quelli
di avvocato (art. 18 cpv. 1 e 2 del noto regolamento, per il quale l'onorario a
tariffa del ramo d'attività vale appunto solo per le prestazioni “specifiche”).
Solo così, infatti, essa avrebbe potuto valutare l'adeguatezza delle spettanze del curatore e tassare le prestazioni di
avvocato, quantificate dal diretto interessato in un “decimo di quelle
complessive”.
Il
17 ottobre 2005, è vero, l'avv. CO 2 ha alluso alla difficoltà di procedere a
una simile cernita, rimettendosi alle valutazione della Commissione tutoria
regionale. Per tacere però che non è dato di comprendere quali ostacoli si
frappongano a un simile esercizio, il curatore stesso ha individuato le prestazioni
da lui offerte come professionista: scelta del difensore e della strategia di
difesa nell'ambito del procedimento penale aperto contro il pupillo; esame
delle decisioni del Magistrato dei minorenni per possibili impugnazioni;
decisione di costituzione di parte civile nel procedimento penale aperto nei
confronti dei genitori (cfr. lettera del curatore del 9 maggio 2006 alla
Commissione tutoria). Trattandosi di fatti risalenti a periodi o atti
determinati o determinabili, gli interventi in qualità di professionista
(scritti, colloqui, conferenze ecc.), almeno quelli più importanti, sono perciò
rintracciabili.
d) Nel
caso precipuo, poi, la natura delle prestazioni si riflette altresì sul
riconoscimento delle relative spese, contrariamente a quanto asserito
dall'istanza precedente. Quale curatore l'avv. CO 2 ha diritto al rimborso delle spese effettive e giustificate
(art. 16 cpv. 2 e 17 cpv. 4 del regolamento), quale avvocato, a quelle secondo
la tariffa in vigore (art. 3 segg. vTOA). A torto, dunque, per il calcolo delle
spese l'Autorità di vigilanza ha
applicato senza distinzioni la vecchia Tariffa dell'Ordine degli avvocati, che prevede
il rimborso di spese per scritturazioni, copie fotostatiche o trasferte a importi
diversi rispetto al regolamento d'applicazione della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele.
e) In
conclusione, l'Autorità di
vigilanza assegnerà al curatore un termine per produrre due distinte: l'una riguardante il compenso e le spese di
curatore, l'altra quelli di
avvocato. In quest'ultima nota
d'onorario, inoltre, l'interessato indicherà sommariamente lo
scopo degli interventi per permettere l'esame della loro opportunità, il pupillo essendo stato patrocinato
da un difensore nell'ambito penale. Posto come la domanda di indennità e il
conteggio delle spese siano da presentare per approvazione all'autorità competente con il rendiconto
annuale (cfr. art. 16 cpv. 3 del regolamento in materia), l'avv. CO 2 inserirà inoltre nelle due distinte
Fatti
i totali intermedi per le mercedi, gli onorari e le spese al 31 dicembre 2004 e
al 14 ottobre 2005. Tosto ricevute le due note, infine, l'istanza precedente le tasserà.
f) Gli
appellanti chiedono invero la riforma nel senso che l'incarto sia trasmesso alla Commissione tutoria per nuova tassazione.
Essi non spiegano, tuttavia, perché mai il rinvio all'Autorità di vigilanza, la quale gode di pieno potere cognitivo in fatto
e in diritto (art. 46 della citata legge sulle tutele), non sia sufficiente.
Essa è libera di delegare l'incombenza
all'autorità inferiore. Sotto
questo profilo non spetta a questa Camera sostituirsi al suo margine
d'apprezzamento.
Se
mai, in concreto ci si poteva chiedere se non fossero
riunite le premesse per decidere già in questa sede, come ventilato dal
curatore nella sua richiesta “sussidiaria”, invero indeterminata. Non incombe però
al terzo grado di giudizio statuire come se fosse un'autorità di tassazione,
tanto meno ove quest'ultima non disponga di tutti gli elementi necessari per
procedere in tal senso (v. I CCA, sentenza 11.2005.119
del 31 gennaio 2008 consid. 12). Del resto nemmeno l'avv. CO 2 pretende che questa autorità
possa procedere già in base agli atti di causa all'esame della sua nota nel senso poc'anzi descritto (consid. 6e). Toccherà dunque al curatore presentare
all'Autorità di vigilanza due distinte
delle sue spettanze a titolo di mercede, onorario e spese. Nella misura in cui
l'Autorità di vigilanza, o la
Commissione tutoria regionale, reputeranno di scostarsi dalla richiesta del
legale, spiegheranno esse medesime i motivi sottesi alla decisione.
7. Gli
Considerandi
appellanti postulano che gli oneri processuali della decisione impugnata siano
addossati integralmente al curatore. La domanda, in verità, è prematura, non
potendosi prevedere l'esito
della nuova tassazione dopo che l'Autorità di vigilanza avrà svolto gli accertamenti testé indicati.
Tanto più che con il ricorso del 2 febbraio 2006 AP 1 e AP 2 hanno sottoposto
all'istanza precedente un'altra domanda (revoca della curatela), dichiarata
priva di oggetto con la sentenza impugnata (v. qui sopra consid. 6b). Analogo
discorso vale per la richiesta di appello volta alla riforma del giudizio sulla
tassa di giustizia e le spese riguardanti la decisione della Commissione
tutoria regionale 8, ferma restando – lo si ripete – la facoltà dell'Autorità di vigilanza di annullare a sua
volta la decisione dell'autorità
di tassazione del 20 gennaio 2006 e di rinviarle l'incarto per nuova decisione sulla mercede, sull'onorario e sulle spese del curatore nel
senso dei considerandi di questa decisione e, di riflesso, sulla tassa di giustizia.
8.
Gli
oneri e le ripetibili del pronunciato odierno seguirebbero il principio della vicendevole
soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC ticinese). Si è visto che le domande di riforma
dei giudizi di primo e secondo grado sugli oneri processuali sono premature;
esse sono invero accessorie e incidono in minima parte sul riparto degli oneri
e delle ripetibili di seconda sede. Per di più una loro prognosi appare al
momento ardua. Giova pertanto prescindere dal prelievo dell'esigua quota di tassa di giustizia e spese potenzialmente
a carico degli appellanti. Una tassa di giustizia ridotta e le spese vanno così
poste a carico del curatore che rifonderà agli appellanti ripetibili ridotte
(v. sul tema: RtiD II-2011 pag.692 consid. 3).
9.
Quanto
ai rimedi giuridici esperibili contro il presente sindacato sul piano federale,
una decisione in materia di vigilanza sulle autorità tutorie è di per sé suscettibile
di ricorso in materia
civile (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 5 LTF; sentenza del Tribunale federale 5A_319/2008
del 23 giugno 2008 consid. 1) se il valore delle
spettanze avanzate dal curatore (mercede, onorario e spese) supera la soglia di
fr. 30 000.– (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF).
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello
è parzialmente accolto, la decisione impugnata è annullata e gli atti sono
rinviati all'Autorità di vigilanza sulle tutele perché chieda o faccia chiedere
al curatore avv. CO 2 due note distinte per le
spettanze a titolo di mercede, onorario e spese entrambe al 31 dicembre 2004 e
al 14 ottobre 2005, per una nuova tassazione.
2. Gli oneri
processuali ridotti, consistenti in:
a)
tassa di giustizia ridotta fr. 200.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
250.–
sono
posti a carico del curatore, che rifonderà agli appellanti fr. 400.– per
ripetibili ridotte.
3. Notificazione:
– ;
–
– Commissione tutoria regionale 8, Pregassona.
Comunicazione
alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di
vigilanza sulle tutele.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il giudice presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere
pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
è ammissibi-le contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100
cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il
ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta
ad almeno 30
000
franchi; quando il valore
litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è
ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza
fondamen-tale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art.
76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro
lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al
Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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