Lexipedia

Decisione

11.2006.67

Mercede del curatore

15 novembre 2012Italiano23 min

Source ti.ch

Fatti

i totali intermedi per le mercedi, gli onorari e le spese al 31 dicembre 2004 e

al 14 ottobre 2005. Tosto ricevute le due note, infine, l'istanza precedente le tasserà.

f) Gli

appellanti chiedono invero la riforma nel senso che l'incarto sia trasmesso alla Commissione tutoria per nuova tassazione.

Essi non spiegano, tuttavia, perché mai il rinvio all'Autorità di vigilanza, la quale gode di pieno potere cognitivo in fatto

e in diritto (art. 46 della citata legge sulle tutele), non sia sufficiente.

Essa è libera di delegare l'incombenza

all'autorità inferiore. Sotto

questo profilo non spetta a questa Camera sostituirsi al suo margine

d'apprezzamento.

Se

mai, in concreto ci si poteva chiedere se non fossero

riunite le premesse per decidere già in questa sede, come ventilato dal

curatore nella sua richiesta “sussidiaria”, invero indeterminata. Non incombe però

al terzo grado di giudizio statuire come se fosse un'autorità di tassazione,

tanto meno ove quest'ultima non disponga di tutti gli elementi necessari per

procedere in tal senso (v. I CCA, sentenza 11.2005.119

del 31 gennaio 2008 consid. 12). Del resto nemmeno l'avv. CO 2 pretende che questa autorità

possa procedere già in base agli atti di causa all'esame della sua nota nel senso poc'anzi descritto (consid. 6e). Toccherà dunque al curatore presentare

all'Autorità di vigilanza due distinte

delle sue spettanze a titolo di mercede, onorario e spese. Nella misura in cui

l'Autorità di vigilanza, o la

Commissione tutoria regionale, reputeranno di scostarsi dalla richiesta del

legale, spiegheranno esse medesime i motivi sottesi alla decisione.

7. Gli

Considerandi

appellanti postulano che gli oneri processuali della decisione impugnata siano

addossati integralmente al curatore. La domanda, in verità, è prematura, non

potendosi prevedere l'esito

della nuova tassazione dopo che l'Autorità di vigilanza avrà svolto gli accertamenti testé indicati.

Tanto più che con il ricorso del 2 febbraio 2006 AP 1 e AP 2 hanno sottoposto

all'istanza precedente un'altra domanda (revoca della curatela), dichiarata

priva di oggetto con la sentenza impugnata (v. qui sopra consid. 6b). Analogo

discorso vale per la richiesta di appello volta alla riforma del giudizio sulla

tassa di giustizia e le spese riguardanti la decisione della Commissione

tutoria regionale 8, ferma restando – lo si ripete – la facoltà dell'Autorità di vigilanza di annullare a sua

volta la decisione dell'autorità

di tassazione del 20 gennaio 2006 e di rinviarle l'incarto per nuova decisione sulla mercede, sull'onorario e sulle spese del curatore nel

senso dei considerandi di questa decisione e, di riflesso, sulla tassa di giustizia.

8.

Gli

oneri e le ripetibili del pronunciato odierno seguirebbero il principio della vicendevole

soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC ticinese). Si è visto che le domande di riforma

dei giudizi di primo e secondo grado sugli oneri processuali sono premature;

esse sono invero accessorie e incidono in minima parte sul riparto degli oneri

e delle ripetibili di seconda sede. Per di più una loro prognosi appare al

momento ardua. Giova pertanto prescindere dal prelievo dell'esigua quota di tassa di giustizia e spese potenzialmente

a carico degli appellanti. Una tassa di giustizia ridotta e le spese vanno così

poste a carico del curatore che rifonderà agli appellanti ripetibili ridotte

(v. sul tema: RtiD II-2011 pag.692 consid. 3).

9.

Quanto

ai rimedi giuridici esperibili contro il presente sindacato sul piano federale,

una decisione in materia di vigilanza sulle autorità tutorie è di per sé suscettibile

di ricorso in materia

civile (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 5 LTF; sentenza del Tribunale federale 5A_319/2008

del 23 giugno 2008 consid. 1) se il valore delle

spettanze avanzate dal curatore (mercede, onorario e spese) supera la soglia di

fr. 30 000.– (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF).

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. L'appello

è parzialmente accolto, la decisione impugnata è annullata e gli atti sono

rinviati all'Autorità di vigilanza sulle tutele perché chieda o faccia chiedere

al curatore avv. CO 2 due note distinte per le

spettanze a titolo di mercede, onorario e spese entrambe al 31 dicembre 2004 e

al 14 ottobre 2005, per una nuova tassazione.

2. Gli oneri

processuali ridotti, consistenti in:

a)

tassa di giustizia ridotta fr. 200.–

b)

spese fr. 50.–

fr.

250.–

sono

posti a carico del curatore, che rifonderà agli appellanti fr. 400.– per

ripetibili ridotte.

3. Notificazione:

– ;

– Commissione tutoria regionale 8, Pregassona.

Comunicazione

alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di

vigilanza sulle tutele.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il giudice presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere

pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

è ammissibi-le contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100

cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il

ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta

ad almeno 30

000

franchi; quando il valore

litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è

ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza

fondamen-tale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art.

76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro

lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al

Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster