11.2006.68
Rinuncia parziale a un diritto di superficie per atti concludenti
16 aprile 2008Italiano25 min
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Numero d'incarto:
11.2006.68
Data decisione, Autorità:
16.04.2008, ICCA
Titolo:
Rinuncia parziale a un diritto di superficie per atti concludenti
DIRITTO DI SUPERFICIE
art. 641 cpv. 2 CC
art. 737 cpv. 1 CC
art. 742 cpv. 1 CC
art. 779 CC
art. 62 CO
Incarto n.
11.2006.68
Lugano,
16 aprile
2008/sc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Ermotti
segretario:
Annovazzi, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa OA.2001.97
(accertamento di proprietà, azione confessoria e di indebito arricchimento) della Pretura della giurisdizione di
Locarno Campagna promossa con petizioni del 15 ottobre 2001 e del 25 gennaio 2002 dal
AA 1
RA
1
contro
AP
1
(patrocinati
PA 1);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello dell'11 luglio 2006 presentato da AP 2 e AP 2 contro la sentenza emessa
il 21 giugno 2006 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________, cittadina uruguaiana, era proprietaria della particella
n. 42631 RFP (ora n. 1339 RFD) di __________, su cui sorge una casa
d'abitazione, e della particella
n. 42653
RFP (ora n. 1411 RFD), poste entrambe in località __________. Tra i due
fondi si trova la particella n. 4264 RFP (ora n. 1340 RFD), appartenente
a un terzo, gravata di una servitù di passo pedonale in favore della particella
n. 42631 RFP che permette di raggiungere, da quest'ultima, la
particella n. 42653 RFP. Il 26 luglio 1960 __________ ha
venduto la particella n. 42653 RFP al dott. __________ di __________,
riservando in favore della sua particella n. 42631 RFP un diritto di
passo pedonale (largo 120 cm) su una scalinata che attraversa il fondo serviente
fino alla pubblica via, oltre a un diritto di superficie su 30 m² del medesimo fondo “per la costruzione di una autorimessa
(garage) per un'automobile”
(rogito n. 79 del notaio __________, __________, con piano di mutazione 16 luglio
1960 del geometra __________, __________). Le due servitù sono state iscritte nel registro fondiario l'8 settembre 1960.
B. Il 26
luglio 1985 il dott. __________ ha venduto la particella n. 1411 RFD (già n.
42653 RFP) ai coniugi AP 2 e AP 1 in ragione di metà ciascuno. Costoro
hanno edificato nel 1987 una rimessa di due posti auto (37 m²) con piccolo spiazzo antistante (20 m²), occupando pressoché l'intera area oggetto
del diritto di superficie. Sino alla morte, intervenuta il 16 giugno 1999,
__________ ha usato gratuitamente, d'intesa con i coniugi AP 1, uno dei due
posti auto. Alla morte di lei la particella n. 1339 RFD (già n. 42631
RFP) è passata al suo unico erede __________. Senza nulla chiedere a
quest'ultimo, qualche mese dopo la morte di __________ i coniugi AP 1 hanno
spostato di circa 2 m il percorso della scalinata che attraversa il loro fondo,
facendola passare sopra l'autorimessa, in modo da ingrandire il terrazzo davanti
alla loro abitazione. L'11 settembre 2000 __________ ha venduto la particella n. 1339, in ossequio alla volontà testamentaria
di __________, al dott. AA 1.
C. Con
petizione del 15 ottobre 2001 il dott. AA 1 ha promosso causa contro AP 2 davanti
al Pretore della giurisdizione di __________ perché fosse accertato il suo diritto
di proprietà sull'autorimessa usata fino alla morte da __________ “in virtù del diritto di superficie a favore della particella n.
1339”, perché fosse ingiunto al convenuto di “non ostacolare in alcun modo il
normale e legittimo utilizzo dell'autorimessa” da parte sua e perché il
convenuto gli rifondesse una cifra imprecisata, pari al guadagno da lui tratto appigionando
la rimessa a terzi dall'11 settembre 2000 in poi. Nella sua risposta del 15
gennaio 2002 AP 2 ha proposto di respingere la petizione e di cancellare il
diritto di superficie a carico della particella n. 1411, eventualmente dietro corresponsione
di fr. 1500.– a titolo di riscatto.
D. Accertato
che la particella n. 1411 appartiene per un mezzo ad AP 1, con petizione del 25
gennaio 2002 il dott. AA 1 ha convenuto anche quest'ultima dinanzi al medesimo
Pretore, avanzando nei confronti di lei le stesse richieste formulate contro il
marito. Con risposta del 7 febbraio 2002 la convenuta ha proposto a sua volta
di respingere la petizione e di cancellare il diritto
di superficie a carico della particella n. 1411, eventualmente dietro
corresponsione di fr. 1500.– a titolo di riscatto. In via di ulteriore
subordine lei e il marito hanno dichiarato di consentire all'accertamento del
diritto di superficie, previo versamento di fr. 62 500.– da parte dell'attore
(metà del costo per l'edificazione dell'autorimessa) e di fr. 20 000.– a titolo di
partecipazione per i costi dovuti allo spostamento della scalinata.
E. AA 1
ha replicato il 12 marzo 2002, confermando le sue domande e postulando il
versamento di ulteriori fr. 5000.– per le spese da lui incontrate prima
della causa. Subordinatamente egli ha instato perché si accertasse l'esistenza del diritto di superficie sull'area occupata
dall'autorimessa usata da __________ fino alla morte e perché si
ordinasse ai convenuti di ripristinare il tracciato originale del passo pedonale,
con obbligo per costoro di rifondergli l'utile tratto dalla locazione dell'autorimessa dall'11 settembre 2000 in poi, oltre a
fr. 5000.– per le spese
da lui incontrate prima della causa. In via ancor più subordinata egli ha chiesto
che si ingiungesse ai convenuti di
rimuovere tutti i manufatti suscettibili di impedirgli l'esercizio del diritto di superficie, ingiungendo altresì a costoro di ripristinare
il tracciato originale del passo pedonale, con obbligo di rifondergli l'utile
tratto dalla locazione dell'autorimessa dall'11 settembre 2000 in poi, oltre a fr. 5000.– per le spese da lui incontrate prima della causa. Con duplica del 26 aprile
2002 i convenuti hanno ribadito le domande contenute nelle loro risposte.
F. L'udienza
preliminare si è tenuta il 12 giugno 2002 e l'istruttoria, cominciata nel
luglio successivo, è terminata il 30 novembre 2005. Nel suo memoriale
conclusivo, del 3 febbraio 2006, l'attore ha poi riaffermato le proprie domande
di petizione, come pure le subordinate esposte nella replica, precisando in fr.
1800.– annui la cifra pretesa per l'utile che i convenuti avevano tratto dalla
locazione dell'autorimessa dall'11 settembre 2000 in
poi. Con allegato conclusivo del 24 gennaio 2006 AP 2 e
AP 1 hanno confermato le richieste formulate con le loro
risposte, portando nondimeno a fr. 13 850.– l'indennità offerta in via subordinata
come riscatto per il diritto di superficie, ma aumentando a fr. 32 000.– la
partecipazione pretesa in via di ulteriore subordine per lo spostamento della
scalinata. Al dibattimento finale del 10 febbraio 2006 le parti hanno ribadito
Fatti
i rispettivi punti di vista.
G. Statuendo
con sentenza del 21 giugno 2006, il Pretore ha parzialmente accolto l'azione,
accertando che il diritto di superficie grava ormai l'area occupata dall'autorimessa
adoperata da __________ fino alla
morte (garage di 18 m² e
spiazzo antistante di 9 m²), invitando l'ufficiale del registro fondiario a
modificare l'iscrizione di conseguenza (a spese
dell'attore), ordinando a AP 2 e AP 1 di non ostacolare in alcun modo l'uso di
tale posteggio e condannando i medesimi a rifondere solidalmente all'attore
l'importo di fr. 100.– mensili dall'11 settembre 2000 fino al passaggio in
giudicato della sentenza per
l'utile tratto dalla locazione della rimessa da allora in poi. Per
il resto egli ha respinto l'azione. La tassa di giustizia di fr. 5000.– e le
spese di fr. 4320.25 sono state poste a carico delle parti in ragione di un
mezzo ciascuno, compensate le ripetibili.
H. Contro
la sentenza appena citata sono insorti AP 2 e AP 1 con un appello dell'11
luglio 2006 inteso a ottenere il rigetto dell'azione e la cancellazione del
diritto di superficie, in subordine dietro versamento di fr. 13 850.– da parte loro
a titolo di riscatto. In via ancor più subordinata essi chiedono che
l'iscrizione
del diritto di superficie sull'area occupata dall'autorimessa usata da __________ fino alla morte sia
vincolato al pagamento di fr. 62
500.– da parte dell'attore (metà
dei costi di edificazione dell'autorimessa) e di fr. 32 000.– a titolo di partecipazione
per i costi dovuti allo spostamento della scalinata. Nelle sue osservazioni del
4 settembre 2006 AA 1 propone di respingere l'appello e di confermare la
sentenza impugnata, instando con appello adesivo di quello stesso giorno perché
tutti gli oneri processuali siano posti a carico dei convenuti, con obbligo di
rifondergli fr. 10 000.– per ripetibili. Nelle loro osservazioni del 25 settembre 2006 AP
2 e AP 1 concludono per la reiezione dell'appello adesivo.
Considerandi
in diritto: 1. Il Pretore ha determinato il valore litigioso in fr. 196 000.– complessivi, che
le parti non contestano. Presentato in tempo utile (art. 308 cpv. 1 CPC),
l'appello principale è ricevibile anche sotto questo profilo. Altrettanto dicasi
per l'appello adesivo, introdotto entro venti giorni dalla notificazione
dell'appello principale (art. 314 CPC).
I. Sull'appello
principale
2.
Nella
sentenza impugnata il Pretore ha rilevato anzitutto che il beneficiario può
rinunciare a un diritto di superficie anche per atti concludenti, purché non
equivoci, ma che in concreto non si ravvisavano estremi del genere, i convenuti
non avendo dimostrato che __________ avesse accettato di rinunciare alla
servitù in cambio dell'uso gratuito dell'autorimessa fino alla morte. Dagli atti
risultava piuttosto – ha soggiunto il Pretore – che AP 2 e AP 1 non avrebbero
potuto edificare l'autorimessa se __________
non avesse accettato di esercitare il suo diritto di superficie sul posto
auto a lei messo a disposizione dai convenuti, lasciando che costoro
occupassero parte dell'area originariamente gravata della servitù con la porzione
di manufatto destinata al secondo posto auto. Né il Pretore ha ritenuto che
l'attore dovesse rifondere ai convenuti metà della spesa profusa nell'edificazione
dell'autorimessa, i convenuti non avendo dimostrato che __________ avesse mai assunto
un obbligo in tal senso. Legittima era invece – ha continuato il Pretore – la
pretesa dell'attore, che rimproverava ai convenuti di essersi arricchiti locando
a terzi il garage oggetto del diritto di superficie dall'11 settembre 2000 in
poi, onde la condanna di loro al versamento di fr. 100.– mensili fino al
passaggio in giudicato della sentenza.
Per quel
che è della scalinata, il Pretore ha accertato che lo spostamento del tracciato
è avvenuto senza l'accordo dell'avente diritto di passo, ma che il postulato ripristino
del percorso trascendeva nell'abuso, il nuovo tratto di scalinata risultando
più comodo del precedente. Del resto l'attore sollecitava il ristabilimento
della situazione solo per il malcontento dovuto al dissidio sull'uso dell'autorimessa,
ciò che non meritava tutela giuridica. Infine il Pretore ha respinto la pretesa
di fr. 5000.– avanzata dall'attore per le spese incontrate prima della causa,
giudicando che la nota professionale dell'avvocato da lui prodotta non bastava
per comprovare la necessità, l'utilità né l'adeguatezza della spesa, ovvero
l'entità del danno. In ultima analisi il Pretore ha accertato così che il
diritto di superficie grava ormai l'area occupata dal garage – singolo – usato
da __________ fino alla morte (27 m², compreso il piccolo spiazzo antistante) in luogo e vece dell'area primitiva
(30 m²), ha disposto la
relativa modifica del registro fondiario, ha ingiunto ai convenuti di non
intralciare l'uso della rimessa da parte dell'attore e ha condannato i medesimi
a rifondere fr. 100.– mensili all'attore fino al passaggio in giudicato della
sentenza.
3.
Gli appellanti insistono nel sostenere che in
realtà __________ aveva rinunciato al diritto di superficie in cambio della
facoltà di usare gratuitamente il garage a lei messo a disposizione e di poterlo
eventualmente comperare (“opzione
di acquisto”). Essi contestano
che non sarebbe stato loro possibile costruire il manufatto senza occupare
l'area gravata della servitù e affermano che mai avrebbero accordato l'uso
gratuito e vitalizio del garage a __________ solo per vedere ridurre di 3 m² il diritto di superficie (27 m² invece di 30). Anzi, a loro modo di vedere
__________ nemmeno avrebbe potuto creare un suo posteggio su quei 30 m² originari del diritto di superficie per
mancanza di arretramento stradale. A parere degli appellanti la sentenza del
Pretore comporta in definitiva “un inspiegabile incameramento senza contropartita”, mentre “diversi testi” hanno “chiaramente segnalato come erano stati gli accordi tra __________
e i coniugi AP 1”. Inoltre, a loro parere, __________ non può avere rinunciato solo a parte del diritto di superficie: o
la rinuncia è stata totale – essi adducono – “oppure deve essere fornita una spiegazione plausibile perché mai si
è finiti in una situazione del genere” e, soprattutto, perché essi
avrebbero rinunciato a qualsiasi rifusione delle spese senza corrispettivo.
a) Nella
misura in cui lamentano “un
inspiegabile incameramento senza contropartita” perché
il Pretore avrebbe attribuito a __________ la proprietà del garage a lei concesso
in uso, gli appellanti travisano la sentenza impugnata. In nessun punto di essa
il Pretore ha accertato che il manufatto eseguito dai convenuti sia – in tutto
o in parte – proprietà dell'attore o della defunta __________, questione estranea
per altro all'oggetto del giudizio. Il Pretore si è limitato ad accertare che
il diritto di superficie a carico della particella n. 1411 non grava più i 30
m² originari figuranti sul piano di mutazione richiamato
nell'istromento rogato il 26 luglio 1960 del notaio __________, bensì i 27 m² indicati sulla planimetria allegata alla sua
sentenza (autorimessa di 18 m²,
piazzale di 9 m²). Si aggiunga che, verosimilmente, il Pretore nemmeno
avrebbe potuto attribuire all'attore parte del manufatto
(né __________ avrebbe potuto
esercitare l'“opzione di
acquisto” pretesa dagli
appellanti). Come questa Camera ha già
avuto modo di ricordare, un diritto di superficie – e a maggior ragione
un diritto di proprietà – può riguardare singole parti di uno stabile solo qualora
esse siano unità scindibili e indipendenti dal profilo tecnico e funzionale (RtiD
I-2004 pag. 613 n. 124c). Non adempie tali requisiti un'autorimessa interrata, sebbene
con porta separata e delimitata da pareti divisorie, che forma un'unità inseparabile
con altre autorimesse (struttura monolitica in cemento armato).
b) Ciò
posto, può anche darsi che gli appellanti avrebbero potuto formare un loro
posto auto senza invadere l'area di 30 m² gravata del diritto di superficie ed è fors'anche possibile che __________
non avrebbe potuto costruire una sua propria autorimessa su quella porzione di
terreno. Sta di fatto che, comunque sia, incombeva agli appellanti dimostrare
l'intervenuta rinuncia alla servitù da parte di __________ in cambio dell'uso
gratuito della loro autorimessa fino alla morte. Ora, a prescindere dal fatto
che essi non spiegano quando né in quali circostanze sarebbe intervenuta l'intesa,
dal fascicolo processuale non traspare un solo elemento
che suffraghi in qualche modo il contenuto dell'accordo. Quanto ai “diversi testi” invocati dai convenuti,
invano se ne cercherebbe traccia. Nulla hanno accennato in proposito __________,
__________, __________, __________ (verbali, pag. 3 a 7), mentre __________ si
è limitato a ripetere quel che AP 2 gli aveva riferito (verbale nel fascicolo
“rogatorie”, pag. 5 in alto). Certo, gli appellanti asseriscono che, non avesse
__________ accettato di cancellare il diritto di superficie, essi non avrebbero messo gratuitamente
a disposizione di lei un'autorimessa fino alla morte solo per vedere ridurre di
3.
m² l'area gravata della
servitù. La recriminazione non basta tuttavia per dimostrare che la
beneficiaria avesse rinunciato al diritto, tanto meno per atti univoci. Ammesso
e non concesso che costei si fosse obbligata a una controprestazione, in effetti,
questa non doveva necessariamente consistere nella rinuncia al diritto. Al riguardo
tutte le ipotesi rimangono aperte.
c) Gli
appellanti obiettano che, non avesse __________ rinunciato alla servitù, “deve essere fornita una spiegazione plausibile
perché mai si è finiti in una situazione del genere”. In realtà “si è
finiti in una situazione del genere” per imprevidenza
degli appellanti medesimi, i quali hanno costruito un garage occupando
pressoché l'intera area gravata del diritto di superficie (30 m²) senza dimostrare
quale accomodamento avessero raggiunto con la beneficiaria della servitù. Il
che riesce ancor meno giustificabile ove si pensi che in nessun caso il
contenuto di un accordo potrebbe essere accertato alla leggera, __________ non risultando essere stata una vicina di
agevole approccio né di facile compromesso, bensì una persona che si appoggiava
senza indugio ad avvocati (testimonianza di __________, nel fascicolo “rogatorie”,
pag. 5; testimonianza di __________: verbali, pag. 6). Chi agiva con disinvoltura
era se mai AP 2, come dimostra la circostanza ch'egli ha sistemato un accesso su
fondo altrui senza autorizzazione (testimonianza di __________, loc. cit.) e ha
spostato la scalinata gravata di servitù di passo sul suo proprio fondo senza nulla chiedere. Procedere senza cautele può anche riservare effetti
indesiderati. Di ciò gli appellanti possono solo rimproverare sé stessi.
4.
Per
quel che è dell'indennizzo dovuto all'attore (fr. 100.– mensili), impossibilitato
a usare l'autorimessa dall'11 settembre 2000 in poi, gli appellanti ripetono
che il diritto di superficie si è estinto alla morte di __________. Se così non fosse – essi epilogano – l'attore fruirebbe gratuitamente
di una rimessa da loro costruita. Per di più, essi sottolineano, costui non ha
dimostrato di aver dovuto ripiegare sulla locazione di un altro posteggio le
poche volte in cui ha abitato la casa di vacanza, avendo egli parcheggiato
l'automobile su suolo pubblico. L'argomentazione cade nel vuoto. Intanto perché
– come detto – gli appellanti non hanno dimostrato a che condizioni __________
avrebbe rinunciato al diritto superficie. Anzi, ci si dipartisse dal
valore locativo del garage (fr. 100.– mensili non contestati), costei
avrebbe accettato la cancellazione della servitù per l'equivalente di circa fr.
15.
000.–
(attorno ai 12 anni d'uso). Che una persona accorta, assistita da legali e
senza necessità finanziarie, avrebbe aderito a condizioni siffatte appare
dubbio. Sia come sia, il fatto che l'attore non abbia dimostrato di aver dovuto
locare un altro garage dopo l'11 settembre 2000 poco importa, gli appellanti
essendo stati tenuti a versare la somma di fr. 100.– mensili non a titolo di
risarcimento del danno, bensì per indebito
arricchimento (sentenza impugnata, consid. 6), causale giuridica che gli
appellanti non contendono.
5.
Sostengono
gli appellanti che l'attore deve loro rifondere il costo occasionato dallo
spostamento della scalinata sul fondo serviente,
reso necessario dalla costruzione del garage, poiché se avesse creato
egli medesimo la rimessa avrebbe dovuto assumere personalmente la spesa. Su questo punto l'appello sfiora la temerarietà. Che l'edificazione del garage abbia
imposto lo spostamento della scalinata è anzitutto una tesi nuova, avanzata per
la prima volta in appello, e come tale irricevibile (art. 321 cpv. 1 lett. b
CPC). Oltre a ciò, si tratta di un'asserzione inveritiera. L'autorimessa è
stata costruita nel 1987, mentre la scalinata è stata spostata solo nel 1999,
dopo la morte di __________, come ha accertato il Pretore (sentenza impugnata,
lett. B). E non per necessità, ma perché gli appellanti hanno inteso ampliare il
terrazzo dinanzi alla loro abitazione (descrizione nella domanda di costruzione
e sul disegno del progettista nel plico trasmesso dall'Ufficio tecnico comunale
di __________, doc. II nella rubrica “richiamati”).
Fondato su tesi fallaci, al proposito l'appello non merita ulteriore disamina.
6.
Infine
gli appellanti censurano una violazione dell'art. 8 CC, asserendo che il
Pretore avrebbe applicato “in
modo scorretto ed insostenibile” l'onere probatorio disconoscendo la rinuncia – a mente loro univoca
– di __________ al diritto di superficie. Ribadiscono di avere ottenuto loro
medesimi le autorizzazioni amministrative per costruire l'autorimessa e
spostare la scalinata, di avere costruito il garage “in buona parte”
fuori dell'area gravata del diritto di superficie, di avere formato due posti
auto, di avere assunto tutti i costi, di avere concesso a __________ l'uso gratuito
di uno di essi vita natura durante, con facoltà di esercitare la nota “opzione d'acquisto”. Tutt'al più essi si dichiarano pronti a versare fr. 13 850.– a titolo di
riscatto della servitù, ma in caso contrario rivendicano una volta ancora il
versamento di fr. 62 500.–, pari al costo di metà autorimessa.
Le
argomentazioni testé riassunte hanno poco o punto a che vedere con l'art. 8 CC.
In che modo il Pretore avrebbe sovvertito l'onere probatorio non è dato invero
di comprendere. Gli appellanti pretendono che __________ abbia rinunciato al
diritto di superficie. A loro incombeva dunque di provare tale circostanza, né
essi asseverano, del resto, che ciò toccasse all'attore. Quanto alle
circostanze da loro evocate, esse sono lungi anche solo dall'indiziare – come
si è spiegato – le condizioni alle quali __________ avrebbe rinunciato alla
servitù. Gli appellanti si dolgono di prevaricazioni ch'essi “non meritano di subire”, ma le “prevaricazioni”
vanno – appunto – dimostrate. Tutto quanto si evince dal fascicolo processuale
è che __________ ha accettato di esercitare la servitù sull'autorimessa a lei
offerta gratuitamente dai convenuti, consentendo a sostituire l'area gravata
dal diritto di superficie originario (30 m²) con quella occupata dal garage e dallo spiazzo antistante (27 m²). Se, quando e come siano intervenuti
altri accordi tra lei e i convenuti rimane un interrogativo senza risposta
affidabile. Privo di consistenza, l'appello principale si rivela destinato
quindi all'insuccesso.
II. Sull'appello
adesivo
7.
L'attore
insorge contro il riparto a metà degli oneri processuali e la compensazione
delle ripetibili, rilevando che l'ampio potere di cui gode il Pretore in
materia trascende in concreto nell'eccesso di apprezzamento. Se è vero infatti
– egli sostiene – che la sua richiesta di giudizio principale è stata respinta,
è altrettanto vero che è stata accolta la sua richiesta subordinata, come pure
quella di diffidare i convenuti a non intralciare l'uso della rimessa e, in
parte, quella di indennizzarlo per l'indebito arricchimento conseguito locando
il posteggio a terzi. Tenuto conto di ciò, il Pretore avrebbe dovuto addebitare
tutti gli oneri processuali ai convenuti, obbligandoli a rifondergli fr. 10 000.– per
ripetibili.
a) Nelle
petizioni del 15 ottobre 2001 (contro AP 2) e del 25 gennaio 2002 (contro AP 1
aveva chiesto:
– di accertare il suo diritto di proprietà “sull'autorimessa costruita sul fondo n.
1411.
RFD di __________ in virtù del diritto di superficie a favore della particella
n. 1339”,
– di ordinare ai convenuti “di non ostacolare in alcun modo il normale e legittimo utilizzo
dell'autorimessa sopraccitata”
da parte sua e
– di condannare i convenuti a pagargli la somma di “fr. … oltre interessi al 5% dal …”.
Nella
replica egli ha postulato altresì la condanna dei convenuti a rifondergli ulteriori
fr. 5000.– per le spese da lui affrontate prima della causa. In via subordinata
egli ha chiesto:
– di modificare il diritto di superficie a carico della particella
n. 1411, trasferendolo sull'area “ora occupata dall'autorimessa lato ovest e il
relativo accesso alla strada”,
– di ordinare ai convenuti il ripristino del percorso gravato della
servitù di passo sul loro fondo,
– di condannare i convenuti a pagargli la
somma di “fr. … oltre interessi
al 5% dal …” e
– di condannare i convenuti a rifondergli fr. 5000.– per le spese
da lui affrontate prima della causa.
In
via ancor più subordinata egli ha proposto:
– di ordinare ai convenuti la rimozione di tutti i manufatti “che
impediscono al proprietario del fondo dominante di usufruire del diritto di
superficie”,
– di ordinare ai convenuti il ripristino del percorso gravato
della servitù di passo sul loro fondo,
– di condannare i convenuti a pagargli la
somma di “fr. … oltre interessi
al 5% dal …” e
– di condannare i convenuti a rifondergli fr. 5000.– per le spese
da lui affrontate prima della causa.
Le
richieste sono poi state ripresentate invariate nel memoriale
conclusivo, salvo precisare in fr. 1800.– annui la cifra pretesa per l'utile
che i convenuti avevano tratto dalla locazione dell'autorimessa dall'11 settembre 2000 in poi. In esito alla
sentenza l'attore ha visto respingere due domande principali su quattro (il
divisato accertamento di proprietà sull'autorimessa e la
pretesa di fr. 5000.– per le spese da lui affrontate prima della causa) e due
domande della prima subordinata su quattro (il prospettato ripristino del
percorso pedonale gravato di servitù e, una
volta ancora, la pretesa di fr. 5000.– per le spese da lui affrontate
prima della causa). Asserire che in condizioni siffatte il Pretore dovesse
porre tutti gli oneri processuali e le ripetibili a carico dei convenuti non è
serio. In proposito l'appello adesivo manca di buon diritto già a un sommario esame.
b) Per
quanto riguarda la chiave di riparto, si è appena visto che l'attore esce sconfitto
sul postulato accertamento di proprietà relativo all'autorimessa, pari al valore
venale del manufatto (fr. 62 500.– chiesti dai convenuti, non litigiosi sotto questo profilo), sul
prospettato ripristino del passo pedonale originario (spostamento costato fr.
64.
000.–
ai convenuti) e sulla
pretesa di fr. 5000.– per le spese da lui affrontate
prima della causa. Esce vittorioso, invece, sul trasferimento del diritto di
superficie dai 30 m² originari ai 27 m² occupati dal posto auto usato da __________ (ma non sul manufatto come tale), sull'ingiunzione ai convenuti di non ostacolare l'uso dell'autorimessa e sull'indennizzo
per l'indebito arricchimento conseguito dai convenuti, ancorché solo in parte
(fr. 100.– mensili invece dei fr. 150.– mensili richiesti).
Perché
la suddivisione a metà degli oneri processuali e la compensazione delle
ripetibili sarebbe, nelle circostanze descritte, suscettibile di configurare non
solo un giudizio dubbio o opinabile, ma addirittura un eccesso o un abuso del
potere di apprezzamento da parte del Pretore non è dato di capire (sulla
cognizione del primo giudice: Cocchi/Trezzini,
CPC ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, n. 32 ad art. 148). Avesse inteso mettere in discussione la chiave di riparto adottata in
prima sede, l'attore avrebbe dovuto indicare almeno qual
è il valore da lui attribuito al trasferimento del diritto
di superficie dai 30 m² originari ai 27 m² occupati dal posto auto usato a
suo tempo da __________, valore che consiste nell'apprezzamento
di cui profitta il suo fondo, eventualmente nel deprezzamento subìto dal fondo
serviente (art. 9 cpv. 3 CPC). In realtà egli nemmeno allude alla questione, di
modo che mal si intravede sulla base di quali criteri egli tenti di ridiscutere
il grado di soccombenza delle parti fissato dal Pretore. Carente di
motivazione, in tale prospettiva l'appello adesivo va finanche dichiarato irricevibile
(art. 309 cpv. 2 lett. f CPC combinato con il cpv. 5).
III. Sulle
spese e le ripetibili di appello
8.
Gli
oneri processuali e le ripetibili di entrambi gli appelli seguono la vicendevole
soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Le ripetibili dell'appello principale si
attengono al prescritto degli art. 9 cpv. 1 vTOA (aliquota media dell'8% su un
valore litigioso non contestato di fr. 196 000.–: consid. 1) e 17 cpv. 1 vTOA (aliquota media del 40%), applicabili in virtù dell'art. 16 cpv. 2
del regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di
assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili, del 19 dicembre
2007, più le spese presumibili e l'IVA (7.6%). Le ripetibili dell'appello
adesivo sono commisurate agli stessi parametri, per un valore litigioso di
fr. 14 660.– (mezza tassa di giustizia fr. 2500.–, metà delle spese per fr.
2160.
–, ripetibili per fr. 10 000.–).
IV. Sui rimedi
giuridici a livello federale
9.
Per
quanto riguarda i rimedi giuridici esperibili contro l'odierna sentenza sul
piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. b LTF), il valore delle “conclusioni rimaste controverse” davanti a questa Camera (art. 51 cpv. 1 lett.
a LTF) supera ampiamente la soglia ai fini di un eventuale ricorso in materia
civile (fr. 30 000.– : art. 74 cpv. 1 lett. b LTF).
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello
principale è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Gli oneri dell'appello
principale, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 2500.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
2550.–
sono posti a carico degli appellanti principali
in solido, che rifonderanno alla controparte, sempre con vincolo di
solidarietà, fr. 7000.– complessivi per ripetibili.
3. Nella
misura in cui è ricevibile, l'appello adesivo è respinto e la sentenza
impugnata è confermata.
4. Gli oneri
dell'appello adesivo, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 350.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
400.–
sono
posti a carico dell'appellante adesivo, che rifonderà alle controparti fr. 750.–
complessivi per ripetibili.
5. Intimazione:
–;
–.
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF
entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF).
Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile
solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000
franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in
materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in
materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in
materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116
LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso
dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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