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Decisione

11.2006.68

Rinuncia parziale a un diritto di superficie per atti concludenti

16 aprile 2008Italiano25 min

Source ti.ch

Fatti

i rispettivi punti di vista.

G. Statuendo

con sentenza del 21 giugno 2006, il Pretore ha parzial­mente accolto l'azione,

accertando che il diritto di superficie grava ormai l'area occupata dall'autorimessa

adoperata da __________ fino alla

morte (garage di 18 m² e

spiazzo antistante di 9 m²), invitando l'ufficiale del registro fondiario a

modificare l'iscrizione di conseguenza (a spese

dell'attore), ordinando a AP 2 e AP 1 di non ostacolare in alcun modo l'uso di

tale posteggio e condannando i medesimi a rifondere solidalmente all'attore

l'importo di fr. 100.– mensili dall'11 settembre 2000 fino al passaggio in

giudicato della sentenza per

l'utile tratto dalla locazione della rimessa da allora in poi. Per

il resto egli ha respinto l'azione. La tassa di giustizia di fr. 5000.– e le

spese di fr. 4320.25 sono state poste a carico delle parti in ragione di un

mezzo ciascuno, compensate le ripetibili.

H. Contro

la sentenza appena citata sono insorti AP 2 e AP 1 con un appello dell'11

luglio 2006 inteso a ottenere il rigetto dell'azione e la cancellazione del

diritto di superficie, in subordine dietro versamento di fr. 13 850.– da parte loro

a titolo di riscatto. In via ancor più subordinata essi chiedono che

l'iscrizione

del diritto di superficie sull'area occupata dall'autorimessa usata da __________ fino alla morte sia

vincolato al pagamento di fr. 62

500.– da parte dell'attore (metà

dei costi di edificazione dell'autorimessa) e di fr. 32 000.– a titolo di partecipazione

per i costi dovuti allo spostamento della scalinata. Nelle sue osservazioni del

4 settembre 2006 AA 1 propone di respingere l'appello e di confermare la

sentenza impugnata, instando con appello adesivo di quello stesso giorno perché

tutti gli oneri processuali siano posti a carico dei convenuti, con obbligo di

rifondergli fr. 10 000.– per ripetibili. Nelle loro osservazioni del 25 settembre 2006 AP

2 e AP 1 concludono per la reiezione dell'appello adesivo.

Considerandi

in diritto: 1. Il Pretore ha determinato il valore litigioso in fr. 196 000.– complessivi, che

le parti non contestano. Presentato in tempo utile (art. 308 cpv. 1 CPC),

l'appello principale è ricevibile anche sotto questo profilo. Altrettanto dicasi

per l'appello adesivo, introdotto entro venti giorni dalla notificazione

dell'appello principale (art. 314 CPC).

I. Sull'appello

principale

2.

Nella

sentenza impugnata il Pretore ha rilevato anzitutto che il beneficiario può

rinunciare a un diritto di superficie anche per atti concludenti, purché non

equivoci, ma che in concreto non si ravvisavano estremi del genere, i convenuti

non avendo dimostrato che __________ avesse accettato di rinunciare alla

servitù in cambio dell'uso gratuito dell'autorimessa fino alla morte. Dagli atti

risultava piuttosto – ha soggiunto il Pretore – che AP 2 e AP 1 non avrebbero

potuto edificare l'autorimessa se __________

non avesse accettato di eser­citare il suo diritto di superficie sul posto

auto a lei messo a disposizione dai convenuti, lasciando che costoro

occupassero parte dell'area originariamente gravata della servitù con la porzione

di manufatto destinata al secondo posto auto. Né il Pretore ha ritenuto che

l'attore dovesse rifondere ai convenuti metà della spesa profusa nell'edificazione

dell'autorimessa, i convenuti non avendo dimostrato che __________ avesse mai assunto

un obbligo in tal senso. Legittima era invece – ha continuato il Pretore – la

pretesa dell'attore, che rimproverava ai convenuti di essersi arricchiti locando

a terzi il garage oggetto del diritto di superficie dall'11 settembre 2000 in

poi, onde la condanna di loro al versamento di fr. 100.– mensili fino al

passaggio in giudicato della sentenza.

Per quel

che è della scalinata, il Pretore ha accertato che lo spostamento del tracciato

è avvenuto senza l'accordo del­l'avente diritto di passo, ma che il postulato ripristino

del percorso trascendeva nell'abuso, il nuovo tratto di scalinata risultando

più comodo del precedente. Del resto l'attore sollecitava il ristabilimento

della situazione solo per il malcontento dovuto al dissidio sull'uso dell'autorimessa,

ciò che non meritava tutela giuridica. Infine il Pretore ha respinto la pretesa

di fr. 5000.– avanzata dall'attore per le spese incontrate prima della causa,

giudicando che la nota professionale dell'avvocato da lui prodotta non basta­va

per comprovare la necessità, l'utilità né l'adeguatezza della spe­sa, ovvero

l'entità del danno. In ultima analisi il Pretore ha accertato così che il

diritto di superficie grava ormai l'area occupata dal garage – singolo – usato

da __________ fino alla morte (27 m², compreso il piccolo spiazzo antistante) in luogo e vece dell'area primitiva

(30 m²), ha disposto la

relativa modifica del registro fondiario, ha ingiunto ai convenuti di non

intralciare l'uso della rimessa da parte dell'attore e ha condannato i medesimi

a rifondere fr. 100.– mensili all'attore fino al passaggio in giudicato della

sentenza.

3.

Gli appellanti insistono nel sostenere che in

realtà __________ aveva rinunciato al diritto di superficie in cambio della

facoltà di usare gratuitamente il garage a lei messo a disposizione e di poterlo

eventualmente comperare (“opzione

di acquisto”). Essi contestano

che non sarebbe stato loro possibile costruire il manufatto senza occupare

l'area gravata della servitù e affermano che mai avrebbero accordato l'uso

gratuito e vitalizio del garage a __________ solo per vedere ridurre di 3 m² il diritto di superficie (27 m² invece di 30). Anzi, a loro modo di vedere

__________ nemmeno avrebbe potuto creare un suo posteggio su quei 30 m² originari del diritto di superficie per

mancanza di arretramento stradale. A parere degli appellanti la sentenza del

Pretore comporta in definitiva “un inspiegabile incameramento senza contropartita”, mentre “diversi testi” hanno “chiaramente segnalato come erano stati gli accordi tra __________

e i coniugi AP 1”. Inoltre, a loro parere, __________ non può avere rinunciato solo a parte del diritto di superficie: o

la rinuncia è stata totale – essi adducono – “oppure deve essere fornita una spiegazione plausibile perché mai si

è finiti in una situazione del genere” e, soprattutto, perché essi

avrebbero rinunciato a qualsiasi rifusione delle spese senza corrispettivo.

a) Nella

misura in cui lamentano “un

inspiegabile incameramento senza contropartita” perché

il Pretore avrebbe attribuito a __________ la proprietà del garage a lei concesso

in uso, gli appellanti travisano la sentenza impugnata. In nessun punto di essa

il Pretore ha accertato che il manufatto eseguito dai convenuti sia – in tutto

o in parte – proprietà dell'attore o della defunta __________, questione estranea

per altro all'oggetto del giudizio. Il Pretore si è limitato ad accertare che

il diritto di superficie a carico della particella n. 1411 non grava più i 30

m² originari figuranti sul piano di mutazione richiamato

nell'istromento rogato il 26 luglio 1960 del notaio __________, bensì i 27 m² indicati sulla planimetria allegata alla sua

sentenza (autorimessa di 18 m²,

piazzale di 9 m²). Si aggiunga che, verosimilmente, il Pretore nemmeno

avrebbe potuto attribuire all'attore parte del manufatto

(né __________ avrebbe potuto

esercitare l'“opzione di

acquisto” pretesa dagli

appellanti). Come questa Camera ha già

avuto modo di ricordare, un diritto di superficie – e a maggior ragione

un diritto di proprietà – può riguardare singole parti di uno stabile solo qualora

esse siano unità scindibili e indipendenti dal profilo tecnico e funzionale (RtiD

I-2004 pag. 613 n. 124c). Non adempie tali requisiti un'autorimessa interrata, sebbene

con porta separata e delimitata da pareti divisorie, che forma un'unità inseparabile

con altre autorimesse (struttura monolitica in cemento armato).

b) Ciò

posto, può anche darsi che gli appellanti avrebbero potuto formare un loro

posto auto senza invadere l'area di 30 m² gravata del diritto di superficie ed è fors'anche possibile che __________

non avrebbe potuto costruire una sua propria autorimessa su quella porzione di

terreno. Sta di fatto che, comunque sia, incombeva agli appellanti dimostrare

l'intervenuta rinuncia alla servitù da parte di __________ in cambio dell'uso

gratuito della loro autorimessa fino alla morte. Ora, a prescindere dal fatto

che essi non spiegano quando né in quali circostanze sarebbe intervenuta l'intesa,

dal fascicolo processuale non traspare un solo elemento

che suffraghi in qualche modo il contenuto dell'accordo. Quanto ai “diversi testi” invocati dai convenuti,

invano se ne cercherebbe traccia. Nulla hanno accennato in proposito __________,

__________, __________, __________ (verbali, pag. 3 a 7), mentre __________ si

è limitato a ripetere quel che AP 2 gli aveva riferito (verbale nel fascicolo

“rogatorie”, pag. 5 in alto). Certo, gli appellanti asseriscono che, non avesse

__________ accettato di cancellare il diritto di superficie, essi non avrebbero messo gratuitamente

a disposizione di lei un'autorimessa fino alla morte solo per vedere ridurre di

3.

m² l'area gravata della

servitù. La recriminazione non basta tuttavia per dimostrare che la

beneficiaria avesse rinunciato al diritto, tanto meno per atti univoci. Ammesso

e non concesso che costei si fosse obbligata a una controprestazione, in effetti,

questa non doveva necessariamente consistere nella rinuncia al diritto. Al riguardo

tutte le ipotesi rimangono aperte.

c) Gli

appellanti obiettano che, non avesse __________ rinunciato alla servitù, “deve essere fornita una spiegazione plausibile

perché mai si è finiti in una situazione del genere”. In realtà “si è

finiti in una situazione del genere” per imprevidenza

degli appellanti medesimi, i quali hanno costruito un garage occupando

pressoché l'intera area gravata del diritto di superficie (30 m²) senza dimostrare

quale accomodamento avessero raggiunto con la beneficiaria della servitù. Il

che riesce ancor meno giustificabile ove si pensi che in nessun caso il

contenuto di un accordo potrebbe essere accertato alla leggera, __________ non risultando essere stata una vicina di

agevole approccio né di facile compromesso, bensì una persona che si appoggiava

senza indugio ad avvocati (testimonianza di __________, nel fascicolo “rogatorie”,

pag. 5; testimonianza di __________: verbali, pag. 6). Chi agiva con disinvoltura

era se mai AP 2, come dimostra la circostanza ch'egli ha sistemato un accesso su

fondo altrui senza autorizzazione (testimonianza di __________, loc. cit.) e ha

spostato la scalinata gravata di servitù di passo sul suo proprio fondo senza nulla chiedere. Procedere senza cautele può anche riservare effetti

indesiderati. Di ciò gli appellanti possono solo rimproverare sé stessi.

4.

Per

quel che è dell'indennizzo dovuto all'attore (fr. 100.– mensili), impossibilitato

a usare l'autorimessa dall'11 settembre 2000 in poi, gli appellanti ripetono

che il diritto di superficie si è estinto alla morte di __________. Se così non fosse – essi epilogano – l'attore fruirebbe gratuitamente

di una rimessa da loro costruita. Per di più, essi sottolineano, costui non ha

dimostrato di aver dovuto ripiegare sulla locazione di un altro posteggio le

poche volte in cui ha abitato la casa di vacanza, avendo egli parcheggiato

l'automobile su suolo pubblico. L'argomentazione cade nel vuoto. Intanto perché

– come detto – gli appellanti non hanno dimostrato a che condizioni __________

avrebbe rinunciato al diritto superficie. Anzi, ci si dipartisse dal

valore locativo del garage (fr. 100.– mensili non contestati), costei

avrebbe accettato la cancellazione della servitù per l'equivalente di circa fr.

15.

000.–

(attorno ai 12 anni d'uso). Che una persona accorta, assistita da legali e

senza necessità finanziarie, avrebbe aderito a condizioni siffatte appare

dubbio. Sia come sia, il fatto che l'attore non abbia dimostrato di aver dovuto

locare un altro garage dopo l'11 settembre 2000 poco importa, gli appellanti

essendo stati tenuti a versare la somma di fr. 100.– men­sili non a titolo di

risarcimento del danno, bensì per indebito

arricchimento (sentenza impugnata, consid. 6), causale giuridica che gli

appellanti non contendono.

5.

Sostengono

gli appellanti che l'attore deve loro rifondere il costo occasionato dallo

spostamento della scalinata sul fondo serviente,

reso necessario dalla costruzione del garage, poiché se avesse creato

egli medesimo la rimessa avrebbe dovuto assumere personalmente la spesa. Su questo punto l'appello sfiora la temerarietà. Che l'edificazione del garage abbia

imposto lo spostamento della scalinata è anzitutto una tesi nuova, avanzata per

la prima volta in appello, e come tale irricevibile (art. 321 cpv. 1 lett. b

CPC). Oltre a ciò, si tratta di un'asserzione inveritiera. L'autorimessa è

stata costruita nel 1987, mentre la scalinata è stata spostata solo nel 1999,

dopo la morte di __________, come ha accertato il Pretore (sentenza impugnata,

lett. B). E non per necessità, ma perché gli appellanti hanno inteso ampliare il

terrazzo dinanzi alla loro abitazione (descrizione nella domanda di costruzione

e sul disegno del progettista nel plico trasmesso dall'Ufficio tecnico comunale

di __________, doc. II nella rubrica “richiamati”).

Fondato su tesi fallaci, al proposito l'appello non merita ulteriore disamina.

6.

Infine

gli appellanti censurano una violazione dell'art. 8 CC, asserendo che il

Pretore avrebbe applicato “in

modo scorretto ed insostenibile” l'onere probatorio disconoscendo la rinuncia – a mente loro univoca

– di __________ al diritto di superficie. Ribadiscono di avere ottenuto loro

medesimi le autorizzazioni amministrative per costruire l'autorimessa e

spostare la scalinata, di avere costruito il garage “in buona parte”

fuori del­l'area gravata del diritto di superficie, di avere formato due posti

auto, di avere assunto tutti i costi, di avere concesso a __________ l'uso gratuito

di uno di essi vita natura durante, con facoltà di esercitare la nota “opzione d'acquisto”. Tutt'al più essi si dichiarano pronti a versare fr. 13 850.– a titolo di

riscatto della servitù, ma in caso contrario rivendicano una volta ancora il

versamento di fr. 62 500.–, pari al costo di metà autorimessa.

Le

argomentazioni testé riassunte hanno poco o punto a che vedere con l'art. 8 CC.

In che modo il Pretore avrebbe sovvertito l'onere probatorio non è dato invero

di comprendere. Gli appellanti pretendono che __________ abbia rinunciato al

diritto di superficie. A loro incombeva dunque di provare tale circostanza, né

essi asseverano, del resto, che ciò toccasse all'attore. Quanto alle

circostanze da loro evocate, esse sono lungi anche solo dall'indiziare – come

si è spiegato – le condizioni alle quali __________ avrebbe rinunciato alla

servitù. Gli appellanti si dolgono di prevaricazioni ch'essi “non meritano di subire”, ma le “prevaricazioni”

vanno – appunto – di­mostrate. Tutto quanto si evince dal fascicolo processuale

è che __________ ha accettato di esercitare la servitù sull'autorimessa a lei

offerta gratuitamente dai convenuti, consentendo a sostituire l'area gravata

dal diritto di superficie originario (30 m²) con quella occupata dal garage e dallo spiazzo antistante (27 m²). Se, quando e come siano intervenuti

altri accordi tra lei e i convenuti rimane un interrogativo senza risposta

affidabile. Privo di consistenza, l'appello principale si rivela destinato

quindi all'insuccesso.

II. Sull'appello

adesivo

7.

L'attore

insorge contro il riparto a metà degli oneri processuali e la compensazione

delle ripetibili, rilevando che l'ampio potere di cui gode il Pretore in

materia trascende in concreto nell'eccesso di apprezzamento. Se è vero infatti

– egli sostiene – che la sua richiesta di giudizio principale è stata respinta,

è altrettanto vero che è stata accolta la sua richiesta subordinata, come pure

quella di diffidare i convenuti a non intralciare l'uso della rimessa e, in

parte, quella di indennizzarlo per l'indebito arricchimento conseguito locando

il posteggio a terzi. Tenuto conto di ciò, il Pretore avrebbe dovuto addebitare

tutti gli oneri processuali ai convenuti, obbligandoli a rifondergli fr. 10 000.– per

ripetibili.

a) Nelle

petizioni del 15 ottobre 2001 (contro AP 2) e del 25 gennaio 2002 (contro AP 1

aveva chiesto:

– di accertare il suo diritto di proprietà “sull'autorimessa costruita sul fondo n.

1411.

RFD di __________ in virtù del diritto di superficie a favore della particella

n. 1339”,

– di ordinare ai convenuti “di non ostacolare in alcun modo il normale e legittimo utilizzo

dell'autorimessa sopraccitata”

da parte sua e

– di condannare i convenuti a pagargli la somma di “fr. … oltre interessi al 5% dal …”.

Nella

replica egli ha postulato altresì la condanna dei convenuti a rifondergli ulteriori

fr. 5000.– per le spese da lui affrontate prima della causa. In via subordinata

egli ha chiesto:

– di modificare il diritto di superficie a carico della particella

n. 1411, trasferendolo sull'area “ora occupata dall'autorimessa lato ovest e il

relativo accesso alla strada”,

– di ordinare ai convenuti il ripristino del percorso gravato della

servitù di passo sul loro fondo,

– di condannare i convenuti a pagargli la

somma di “fr. … oltre interessi

al 5% dal …” e

– di condannare i convenuti a rifondergli fr. 5000.– per le spese

da lui affrontate prima della causa.

In

via ancor più subordinata egli ha proposto:

– di ordinare ai convenuti la rimozione di tutti i manufatti “che

impediscono al proprietario del fondo dominante di usufruire del diritto di

superficie”,

– di ordinare ai convenuti il ripristino del percorso gravato

della servitù di passo sul loro fondo,

– di condannare i convenuti a pagargli la

somma di “fr. … oltre interessi

al 5% dal …” e

– di condannare i convenuti a rifondergli fr. 5000.– per le spese

da lui affrontate prima della causa.

Le

richieste sono poi state ripresentate invariate nel memoriale

conclusivo, salvo precisare in fr. 1800.– annui la cifra pretesa per l'utile

che i convenuti avevano tratto dalla locazione dell'autorimessa dall'11 settembre 2000 in poi. In esito alla

sentenza l'attore ha visto respin­gere due domande principali su quattro (il

divisato accertamento di proprietà sull'autorimessa e la

pretesa di fr. 5000.– per le spese da lui affrontate prima della causa) e due

domande della prima subordinata su quattro (il prospettato ripristino del

percorso pedonale gravato di servitù e, una

volta ancora, la pretesa di fr. 5000.– per le spese da lui affrontate

prima della causa). Asserire che in condizioni siffatte il Pretore dovesse

porre tutti gli oneri processuali e le ripetibili a carico dei convenuti non è

serio. In proposito l'appello adesivo manca di buon diritto già a un sommario esame.

b) Per

quanto riguarda la chiave di riparto, si è appena visto che l'attore esce sconfitto

sul postulato accertamento di proprietà relativo all'autorimessa, pari al valore

venale del manufatto (fr. 62 500.– chiesti dai convenuti, non litigiosi sotto que­sto profilo), sul

prospettato ripristino del passo pedonale originario (spostamento costato fr.

64.

000.–

ai convenuti) e sulla

pretesa di fr. 5000.– per le spese da lui affrontate

prima della causa. Esce vittorioso, invece, sul trasferimento del diritto di

superficie dai 30 m² originari ai 27 m² occupati dal posto auto usato da __________ (ma non sul manufatto come tale), sull'ingiunzione ai convenuti di non ostacolare l'uso dell'autorimessa e sull'indennizzo

per l'indebito arricchimento conseguito dai convenuti, ancorché solo in parte

(fr. 100.– mensili invece dei fr. 150.– mensili richiesti).

Perché

la suddivisione a metà degli oneri processuali e la compensazione delle

ripetibili sarebbe, nelle circostanze descritte, suscettibile di configurare non

solo un giudizio dubbio o opinabile, ma addirittura un eccesso o un abuso del

potere di apprezzamento da parte del Pretore non è dato di capire (sulla

cognizione del primo giudice: Cocchi/Trezzini,

CPC ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, n. 32 ad art. 148). Avesse inteso mettere in discussione la chiave di riparto adottata in

prima sede, l'attore avrebbe dovuto indicare almeno qual

è il valore da lui attribuito al trasferimento del diritto

di superficie dai 30 m² originari ai 27 m² occupati dal posto auto usato a

suo tempo da __________, valore che consiste nell'apprezzamento

di cui profitta il suo fondo, eventualmente nel deprezzamento subìto dal fondo

serviente (art. 9 cpv. 3 CPC). In realtà egli nemmeno allude alla questione, di

modo che mal si intravede sulla base di quali criteri egli tenti di ridiscutere

il grado di soccombenza delle parti fissato dal Pretore. Carente di

motivazione, in tale prospettiva l'appello adesivo va finanche dichiarato irricevibile

(art. 309 cpv. 2 lett. f CPC combinato con il cpv. 5).

III. Sulle

spese e le ripetibili di appello

8.

Gli

oneri processuali e le ripetibili di entrambi gli appelli seguono la vicendevole

soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Le ripetibili dell'appello principale si

attengono al prescritto degli art. 9 cpv. 1 vTOA (aliquota media dell'8% su un

valore litigioso non contestato di fr. 196 000.–: consid. 1) e 17 cpv. 1 vTOA (aliquota media del 40%), applicabili in virtù dell'art. 16 cpv. 2

del regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di

assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili, del 19 dicem­bre

2007, più le spese presumibili e l'IVA (7.6%). Le ripetibili dell'appello

adesivo sono commisurate agli stessi parametri, per un valore litigioso di

fr. 14 660.– (mezza tassa di giustizia fr. 2500.–, metà delle spese per fr.

2160.

–, ripetibili per fr. 10 000.–).

IV. Sui rimedi

giuridici a livello federale

9.

Per

quanto riguarda i rimedi giuridici esperibili contro l'odierna sentenza sul

piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. b LTF), il valore delle “conclusioni rimaste controverse” davanti a questa Camera (art. 51 cpv. 1 lett.

a LTF) supera ampiamente la soglia ai fini di un eventuale ricorso in materia

civile (fr. 30 000.– : art. 74 cpv. 1 lett. b LTF).

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. L'appello

principale è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

2. Gli oneri dell'appello

principale, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 2500.–

b)

spese fr. 50.–

fr.

2550.–

sono posti a carico degli appellanti principali

in solido, che rifonderanno alla controparte, sempre con vincolo di

solidarietà, fr. 7000.– complessivi per ripetibili.

3. Nella

misura in cui è ricevibile, l'appello adesivo è respinto e la sentenza

impugnata è confermata.

4. Gli oneri

dell'appello adesivo, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 350.–

b)

spese fr. 50.–

fr.

400.–

sono

posti a carico dell'appellante adesivo, che rifonderà alle controparti fr. 750.–

complessivi per ripetibili.

5. Intimazione:

–;

–.

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF

entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF).

Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile

solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000

franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in

materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre

è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in

materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116

LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso

dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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