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Decisione

11.2006.7

Provvisionale di divorzio

22 febbraio 2006Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

i dati accertati dal Pretore non attestano quindi, da sé soli, uno stato di

fatto “sostanzialmente

invariato” per rapporto al reddito che il convenuto aveva

prima di maturare il diritto alla rendita AVS.

4. Le

considerazioni appena espresse nulla mutano alla circostanza, in ogni modo, che

fino al 1° agosto 2005 il reddito del convenuto fosse quello – non controverso

– accertato dal Pretore. Prima di allora non si scorgono quindi ragioni per

ridurre il contributo provvisionale impugnato. Dal 1° agosto 2005 in poi la situazione

potrebbe anche essere diversa. Sta di fatto però che le cifre cui si riferisce

il Pretore per dimostrare – a torto – un reddito complessivo “sostanzialmente invariato” si evincono tutte da documenti prodotti dal convenuto il 24 ottobre 2005, dopo la discussione finale

(del 25 maggio 2005): la rendita AVS di fr. 2150.–

mensili e la rendita completiva AVS per la moglie di fr. 645.– risultano

dal doc. 12, la rendita della cassa pensione di fr. 2122.80 (recte: fr.

2112.50) dal doc. 13b. Nessuno dei due atti è passato al vaglio del

contraddittorio e nessuno dei due può dunque essere usato ai fini dell'attuale

giudizio (art. 83 cpv. 1 e 84 CPC). I documenti potranno se mai sorreggere un'istanza

di modifica, ma la questione non può essere valutata né tanto meno anticipata

già in questa sede. Ne segue che, destinato all'insuccesso nel suo intero,

l'appello principale dev'essere respinto.

Considerandi

II. Sull'appello

adesivo

5.

Le

misure provvisionali chieste in pendenza di divorzio o di separazione (art. 137

cpv. 2 CC) sono trattate dal Pretore con la procedura degli art. 376 segg. CPC

(art. 419c cpv. 1 CPC). L'appello adesivo è nondimeno escluso (art. 419c

cpv. 3 CPC). Manifestamente irrito, il memoriale dell'istante va dichiarato senza

indu­gio improponibile.

III. Sulle

spese e le ripetibili

6.

Gli

oneri del giudizio odierno seguono la vicendevole soccom­benza (art. 148 cpv. 1

CPC). L'istante, che ha formulato osservazioni all'appello principale, ha

diritto inoltre a un'equa indennità per ripetibili, commisurata alla concisione

che sarebbe stata sufficiente per rispondere con efficacia alle sintetiche

argomentazioni dal convenuto. Non si pone invece problema di ripetibili quanto

all'appello adesivo, il quale non ha formato oggetto di intimazione (art. 313bis

CPC).

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. L'appello

principale è respinto e il decreto impugnato è confer­mato.

2. Gli oneri

di tale appello, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 300.–

b)

spese fr. 50.–

fr.

350.–

sono

posti a carico dell'appellante principale, che rifonderà alla controparte un'indennità

di fr. 750.– per ripetibili.

3. L'appello

adesivo è irricevibile.

4. Gli oneri

di tale appello, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 200.–

b)

spese fr. 50.–

fr.

250.–

sono

posti a carico dell'appellante adesiva. Non si assegnano ripetibili.

5. Intimazione:

– ;

– .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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