11.2006.7
Provvisionale di divorzio
22 febbraio 2006Italiano8 min
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Numero d'incarto:
11.2006.7
Data decisione, Autorità:
22.02.2006, ICCA
Titolo:
Provvisionale di divorzio
APPELLO ADESIVO
MISURE PROVVISIONALI DI DIVORZIO
art. 137 cpv. 2 CC
Incarto n.
11.2006.7
Lugano,
22 febbraio
2006/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Lardelli
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa DI.2004.1444
(divorzio) della Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 6, promossa con petizione del 30 novembre 2004 da
AO 1
(patrocinata dall' PA 1 )
contro
AP 1
(patrocinato dall' PA 2 ),
giudicando
ora sul decreto cautelare del 9 gennaio 2006 con
cui il Pretore ha disciplinato in via provvisionale il contributo alimentare
per l'attrice;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 16 gennaio 2006
presentato da AP 1 contro il decreto cautelare emesso il 9 gennaio 2006 dal
Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. AP
1 (24 luglio 1940) e AO 1
(14 febbraio 1942) si sono sposati a __________ il 17
agosto 1968. Dal matrimonio è nato M__________ (14 maggio 1981), tuttora agli
studi. I coniugi si sono separati di fatto nell'aprile del 2001. Con petizione
del 30 novembre 2004 AO 1 ha chiesto al Pretore del Distretto di Lugano,
sezione 6, la pronuncia del divorzio, postulando – tra l'altro – un contributo
alimentare di fr. 3044.– mensili per sé fino all'età di 64 anni, ridotto in
seguito della rendita AVS ma con l'aggiunta di metà della rendita di cassa pensione
riscossa dal marito. In via provvisionale essa ha sollecitato il versamento del
contributo alimentare di fr. 3044.– mensili retroattivamente dal 1° novembre
2004. Statuendo il 1° dicembre 2004 senza contraddittorio, il Pretore ha
condannato AP 1 a erogare alla moglie un contributo provvisionale di
fr. 3000.– mensili.
B. All'udienza
del 3 febbraio 2005, indetta per la discussione provvisionale, AP 1 ha proposto
di sopprimere immediatamente il contributo. Entrambe le parti hanno offerto
prove. Nel corso dell'istruttoria provvisionale, con decreto cautelare del
25 febbraio 2005 il Pretore ha poi ridotto il contributo litigioso a
fr. 2285.– mensili. Alla discussione finale del 25 maggio 2005
l'istante
non è comparsa, limitandosi a far pervenire un riassunto scritto di quello
stesso giorno nel quale confermava in fr. 3000.– mensili (subordinatamente
riduceva a fr. 2552.05 mensili) dal
1°
novembre 2004 l'ammontare del contributo provvisionale richiesto. AP 1 ha postulato
“la reiezione in ordine di
tutte le allegazioni di fatto contenute nell'allegato di controparte”. Con decreto cautelare del 9 gennaio 2006
il Pretore ha parzialmente accolto l'istanza provvisionale, obbligando il
convenuto a versare un contributo alimentare per AO 1 di fr. 2400.– mensili dal
1° novembre 2004. La tassa di giustizia di fr. 500.– e le spese sono state
poste per un quinto a carico dell'istante e per il resto a carico di AP 1,
tenuto a rifondere alla moglie fr. 900.– per ripetibili ridotte.
C. Contro
il decreto appena citato AP 1 è insorto con un appello del 16 gennaio 2006 per
ottenere che il contributo provvisionale sia ridotto a fr. 2050.– mensili,
sempre dal 1° novembre 2004. Nella sua risposta del 13 febbraio 2006 AO 1 propone
di respingere l'appello e con appello adesivo insta perchè il contributo alimentare
sia aumentato a fr. 2667.– mensili (in subordine addirittura a fr. 3287.–
mensili) dal 1° novembre 2004 al 31 luglio 2005, a fr. 2712.– mensili (in
subordine addirittura a fr. 3142.– mensili) dal 1° agosto al 31 ottobre 2005 e
a fr. 2712.– mensili dopo di allora. L'appello adesivo non è stato intimato per
osservazioni.
in diritto: I. Sull'appello
principale
1. Il Pretore ha accertato nella fattispecie il reddito del marito
in fr. 5499.– netti mensili e quello della moglie in fr. 520.–, onde entrate
coniugali per complessivi fr. 6019.–. Circa i fabbisogni minimi, egli ha
calcolato quello del marito in fr. 2860.– mensili e quello della moglie in fr.
2665.–, per un totale di fr. 5525.–. Constatata un'eccedenza di fr. 494.–
mensili, egli l'ha divisa a metà, ottenendo un contributo alimentare per la
moglie di fr. 2392.– mensili, che ha arrotondato a fr. 2400.–. Il primo giudice
non ha trascurato che “posteriormente
alla discussione finale il marito ha maturato l'AVS e dal 1° agosto 2005
percepisce una rendita semplice di fr. 2150.– (oltre a una completiva di fr.
645.– per la moglie e di fr. 860.– per M__________) e a una prestazione di
vecchiaia LPP annua di fr. 25 350.–, pari a fr. 2122.80 mensili”. Se non che, egli ha soggiunto, rispetto al periodo precedente tale
reddito complessivo risulta “sostanzialmente
invariato, motivo per cui l'alimento stabilito per la moglie dovrà continuare
ad essere versato nella misura sopra stabilita” (sentenza, pag. 4 in basso).
2. L'appellante
critica proprio la conclusione testé accennata, lamentando un errore di
computo. Egli fa valere che sommando la sua rendita AVS (fr. 2150.– mensili) a quella
completiva per la moglie (fr. 645.– mensili) e alla sua rendita di cassa pensione
(fr. 2112.50) si ottiene un totale di fr. 4907.50 mensili, il quale non
può dirsi “sostanzialmente
invariato” rispetto al reddito anteriore
di fr. 5499.– mensili. Rifacendo il calcolo con lo stesso metodo adottato dal
Pretore, egli sottolinea così che il contributo provvisionale per la moglie
risulta di fr. 2050.– mensili, non di fr. 2400.– mensili.
3. Si
conviene con l'appellante principale che, definendo “sostanzialmente invariato” il reddito di lui dal 1° agosto 2005 (raggiungimento dell'età AVS)
per rapporto alle entrate precedenti, il Pretore è caduto in un apprezzamento
insostenibile. Né deve trarre in inganno la rendita completiva AVS per M__________
(fr. 860.– mensili) evocata dal primo giudice, la quale costituisce un reddito
del figlio maggiorenne e non del convenuto. Del resto tale rendita non era
stata inclusa – giustamente – nel reddito del convenuto nemmeno prima dell'agosto
del 2005 (decreto cautelare del 25 febbraio 2005, pag. 1 in fondo). In definitiva,
Fatti
i dati accertati dal Pretore non attestano quindi, da sé soli, uno stato di
fatto “sostanzialmente
invariato” per rapporto al reddito che il convenuto aveva
prima di maturare il diritto alla rendita AVS.
4. Le
considerazioni appena espresse nulla mutano alla circostanza, in ogni modo, che
fino al 1° agosto 2005 il reddito del convenuto fosse quello – non controverso
– accertato dal Pretore. Prima di allora non si scorgono quindi ragioni per
ridurre il contributo provvisionale impugnato. Dal 1° agosto 2005 in poi la situazione
potrebbe anche essere diversa. Sta di fatto però che le cifre cui si riferisce
il Pretore per dimostrare – a torto – un reddito complessivo “sostanzialmente invariato” si evincono tutte da documenti prodotti dal convenuto il 24 ottobre 2005, dopo la discussione finale
(del 25 maggio 2005): la rendita AVS di fr. 2150.–
mensili e la rendita completiva AVS per la moglie di fr. 645.– risultano
dal doc. 12, la rendita della cassa pensione di fr. 2122.80 (recte: fr.
2112.50) dal doc. 13b. Nessuno dei due atti è passato al vaglio del
contraddittorio e nessuno dei due può dunque essere usato ai fini dell'attuale
giudizio (art. 83 cpv. 1 e 84 CPC). I documenti potranno se mai sorreggere un'istanza
di modifica, ma la questione non può essere valutata né tanto meno anticipata
già in questa sede. Ne segue che, destinato all'insuccesso nel suo intero,
l'appello principale dev'essere respinto.
Considerandi
II. Sull'appello
adesivo
5.
Le
misure provvisionali chieste in pendenza di divorzio o di separazione (art. 137
cpv. 2 CC) sono trattate dal Pretore con la procedura degli art. 376 segg. CPC
(art. 419c cpv. 1 CPC). L'appello adesivo è nondimeno escluso (art. 419c
cpv. 3 CPC). Manifestamente irrito, il memoriale dell'istante va dichiarato senza
indugio improponibile.
III. Sulle
spese e le ripetibili
6.
Gli
oneri del giudizio odierno seguono la vicendevole soccombenza (art. 148 cpv. 1
CPC). L'istante, che ha formulato osservazioni all'appello principale, ha
diritto inoltre a un'equa indennità per ripetibili, commisurata alla concisione
che sarebbe stata sufficiente per rispondere con efficacia alle sintetiche
argomentazioni dal convenuto. Non si pone invece problema di ripetibili quanto
all'appello adesivo, il quale non ha formato oggetto di intimazione (art. 313bis
CPC).
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello
principale è respinto e il decreto impugnato è confermato.
2. Gli oneri
di tale appello, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 300.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
350.–
sono
posti a carico dell'appellante principale, che rifonderà alla controparte un'indennità
di fr. 750.– per ripetibili.
3. L'appello
adesivo è irricevibile.
4. Gli oneri
di tale appello, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 200.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
250.–
sono
posti a carico dell'appellante adesiva. Non si assegnano ripetibili.
5. Intimazione:
– ;
– .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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