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Decisione

11.2006.70

Appello adesivo di un appellante principale

26 agosto 2008Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

i detentori di tale potere sono chiaramente ed esaustivamente definiti dall'art.

75 Cost. ticinese. A tale scopo non sarebbe bastato nemmeno – ha soggiunto il

Tribunale federale – l'art. 47 cpv. 2 vCost. ticinese (cessata il 31 dicembre

1997), che pur prevedeva esplicitamente la supplenza del Pretore da parte del

Segretario assessore, ma che a sua volta non istituiva una giurisdizione

propria di quest'ultimo. Nelle condizioni descritte il Tribunale federale ha ritenuto

pertanto che la sentenza emessa da un Segretario asses­sore

“così incaricato dal Pretore giusta l'art. 34 cpv. 2 LOG”, per di più senza la

firma del Pretore, sottragga il cittadino al suo giudice costituzionale,

regolarmente fondato sulla legge (consid. 5.5).

6. Nel

caso in esame la sentenza appellata emana dal Segretario assessore del Distretto

di Blenio, il quale non dichiara di avere statuito in luogo e vece del Pretore,

né pretende di essere stato “incaricato dal Pretore giusta l'art. 34 cpv. 2

LOG” (come figurava per lo meno sulla sentenza vagliata dal Tribunale

federale). Né l'atto è, per avventura, controfirmato dal Pretore. Il Segretario

assessore ha pronunciato così, nella fattispecie, in virtù di una giurisdizione

civile propria, autonoma, indipendente e parallela a quella del Pretore. Il

problema è che – come ha precisato il Tribunale federale – una giurisdizione

del genere non sussiste. La sentenza appellata difetta così di un presupposto

processuale e il vizio non può semplicemente essere rimediato “entro un breve termine” (nel senso

dell'art. 99 cpv. 3 CPC). La firma del Pretore, in

effetti, potrebbe legittimare tutt'al più una supplenza temporanea per il

corretto funzionamento della Pretura, in frangenti determinati, ma non una

supplenza sistematica e d'ordine generale. Mal si comprende quale contingenza

specifica richiedesse l'intervento suppletorio del Segretario assessore per

garantire il buon funzionamento della Pretura.

7. L'art. 142 cpv. 1 lett. a CPC sanziona di nullità tutti “gli atti

di procedura” cui manchi un presupposto processuale. Il vizio va rilevato d'ufficio

(art. 142 cpv. 2 CPC). Trattandosi di una sentenza (e non di un semplice atto

processuale), tale sanzione va nondimeno applicata con cautela, nel rispetto

della sicurezza giuridica, sicché la nullità di una sentenza “contro la qua­le

è dato il rimedio dell'appello o della cassazione può essere proposta soltanto

nei limiti e secondo le forme stabilite per questi mezzi di impugnazione” (art.

Considerandi

146.

CPC). Di principio, quindi, una sentenza cui difetti un presupposto

processuale non è nulla, ma annullabile. Ciò non toglie che nella fattispecie

la sentenza del Segretario assessore sia appellata e non possa sfuggire alla

sanzione.

Diversa è

la sorte di quei giudizi (o, come nella fattispecie, di quei dispositivi) che,

pur pronunciati da Segretari assessori, sono ormai passati in giudicato. La prima

Camera civile non avendo mai interpretato l'art. 34 cpv. 2 LOG con il

rigore del Tribunale federale (e non essendo mai stata adita nemmeno con

censure relative a vizi di giurisdizione), quei sindacati hanno assunto carattere

definitivo. Dopo la citata sentenza del Tribunale federale, tuttavia, tale

stato di grazia non può durare oltre per le sentenze che non hanno ancora

acquisito carattere definitivo. Nei dispositivi appellati, di conseguenza, la

sentenza in esame va annullata e gli atti rinviati in prima sede perché il

Pretore assuma la responsabilità del giudizio e statuisca di nuovo su tali

punti.

8.

Non

incorrono nell'annullamento per contro, come ha espressamente rilevato il Tribunale

federale, gli altri atti di procedura svolti dal Segretario assessore. Se

infatti – ha precisato il Tribunale federale – l'art. 34 cpv. 2 LOG non

giustifica un potere giurisdizionale civile autonomo del Segretario assessore,

nulla osta a che quest'ultimo sostituisca il Pretore “nel quadro delle udienze

se così richiesto dal Pretore per il buon funzionamento della Pretura e sotto

la sua responsabilità” (consid. 6.1). Su tal punto non giova pertanto

soffermarsi.

9.

Gli oneri del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza (art.

148.

cpv. 1 CPC), ma data la particolarità della fattispecie, riconducibile a

una sentenza del Tribunale federale intervenuta in pendenza di appello, si

giustifica di rinunciare a ogni prelievo. Quanto alle ripetibili, gli appellanti

ottengono l'annullamento della sentenza impugnata, ma solo sul principio e per

ragioni indipendenti dalla loro volontà. Per di più, non è possibile sapere

quale decisione adotterà il Pretore in esito al rinvio della causa. Equitativamente

è il caso pertanto di compensare le ripetibili, la procedura di appello

concludendosi – nelle circostanze illustrate – senza vincitori né vinti (art.

148.

cpv. 2 CPC). Identiche considerazioni valgono anche per le spese e le

ripetibili dell'appello adesivo, che il convenuto per altro avrebbe potuto

limitarsi a censurare siccome irricevibile.

10.

Circa i rimedi esperibili sul piano federale contro la presente

sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), trattandosi in concreto di una

decisione incidentale (di rinvio in prima sede), essa segue la via giudiziaria

dell'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF). E il valore litigioso dell'azione

principale ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF supera ampiamente la

soglia di fr. 30 000.– per un eventuale ricorso in materia civile.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. L'appello di AA 1 è

parzialmente accolto, nel senso che i dispositivi n. 1.5 e 2 della sentenza

impugnata sono annullati e gli atti sono rinviati al Pretore per nuovo giudizio.

2. L'appello di AO 1 è

parzialmente accolto, nel senso che i dispositivi n. 1.4, 1.4.1, 1.5, 1.6 e 2

della sentenza impugnata sono annullati e gli atti sono rinviati al Pretore per

nuovo giudizio.

3. Non si riscuotono tasse o

spese né si assegnano ripetibili per gli appelli principali.

4. L'appello

adesivo di AA 1 è irricevibile.

5. Non si

riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili per l'appello adesivo.

6. Intimazione:

–;

–.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Blenio.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF

entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF).

Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile

solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000

franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in

materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre

è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in

materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata in tal

caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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