11.2006.70
Appello adesivo di un appellante principale
26 agosto 2008Italiano15 min
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Numero d'incarto:
11.2006.70
Data decisione, Autorità:
26.08.2008, ICCA
Titolo:
Appello adesivo di un appellante principale
APPELLO
GIURISDIZIONE E COMPETENZA
art. 6 cpv. 1 CEDU
art. 30 cpv. 1 COST
art. 80 COST TI
art. 97 cf. 1 CPC-TI
art. 314 CPC-TI
art. 34 cpv. 2 LOG
Incarto n.
11.2006.70
Lugano
26 agosto
2008/sc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Ermotti e Pellegrini
segretario:
Annovazzi, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa OA.2002.1 (divorzio
su richiesta unilaterale, poi su richiesta comune con accordo parziale) della
Pretura del Distretto di Blenio, promossa con petizione dell'8 gennaio 2002 da
AA 1
(patrocinata dall',)
contro
AO 1
(patrocinato dall' PA 1);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello
del 20 giugno 2006 presentato da AA 1 contro la sentenza emessa il 9 giugno
2006 dal Segretario assessore della Pretura del Distretto di Blenio;
2. Se
dev'essere accolto l'appello del 3 luglio 2006 presentato da AO 1 contro la medesima
sentenza;
3. Se
dev'essere accolto l'appello adesivo del 4 settembre 2006 presentato da AA
1 contro la sentenza stessa;
4. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. AO 1 (1962) e AA 1 (1964) si sono sposati ad Ascona il 26 maggio
1995. Dal matrimonio è nata S__________, il 25 luglio 1995. I coniugi vivono
separati dal dicembre del 1997, la moglie a __________ con la figlia e il
marito a __________. L'8 gennaio 2002 AA 1 ha promosso azione di divorzio
davanti al Pretore del Distretto di Blenio, postulando l'affidamento di S__________
(riservato il diritto di visita del padre) e chiedendo per la stessa un
contributo alimentare di fr. 1250.– mensili fino al 12° compleanno e di fr.
1500.– mensili fino alla maggiore età, oltre agli assegni familiari. Con
risposta del 28 febbraio 2002 AO 1 ha aderito al principio del divorzio e all'affidamento
della figlia, ma ha proposto per lei un contributo di fr. 900.– mensili fino al
13° compleanno e di fr. 1100.– mensili in seguito, ha preteso il versamento di
fr. 50 000.–
in liquidazione del regime dei beni e ha chiesto di suddividere a metà la
prestazione d'uscita acquisita dalla moglie durante il matrimonio presso il relativo
istituto di previdenza.
B. Il
Pretore ha trattato l'azione come domanda comune di divorzio con accordo parziale.
Il 27 maggio 2002 i coniugi hanno confermato l'intenzione di divorziare, demandando
al giudice la decisione sulle conseguenze litigiose. Scaduto il termine di riflessione
di due mesi, essi hanno ribadito la loro posizione e dopo
l'istruttoria hanno rinunciato al dibattimento finale, limitandosi a
conclusioni scritte, introdotte dall'attrice il 30 gennaio 2006 e dal convenuto
il giorno successivo. Nel proprio memoriale AA 1 ha chiesto un contributo
alimentare per la figlia compreso tra fr. 1520.– e fr. 1705.– mensili, oltre a
fr. 102 153.– in liquidazione del regime dei beni, rifiutando al marito ogni
riparto degli averi di cassa pensione. AO 1 ha riproposto il contributo
alimentare offerto con la risposta, ha rivendicato un importo di fr. 115 000.– in
liquidazione del regime matrimoniale e ha precisato in fr. 34 353.35 l'importo
preteso come suddivisione degli averi di previdenza maturati dalla moglie.
C. Statuendo
il 9 giugno 2006, il Segretario assessore ha pronunciato il divorzio, ha
affidato la figlia alla madre (riservato il diritto di visita del padre), ha
obbligato AO 1 a versare un contributo di mantenimento per la figlia compreso tra
fr. 945.60 e fr. 1486.– mensili, ha condannato AA 1 a versare al marito fr. 13 508.55 in liquidazione
del regime dei beni e ha ordinato alla Cassa pensioni dei dipendenti dello
Stato di trasferire un quarto degli averi maturati dall'attrice durante il
matrimonio, su un conto vincolato di libero passaggio, secondo le indicazioni
del marito. La tassa di giustizia di fr. 3800.– e le spese di fr. 9200.– sono
state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
D. Contro
la sentenza appena citata AA 1 è insorta con un appello del 20 giugno 2006 per
ottenere che il giudizio del Segretario assessore sia riformato portando la
liquidazione del regime dei beni in suo favore a fr. 50 000.– e ponendo gli oneri
processuali in ragione di tre quarti a carico del marito, con obbligo di
corrisponderle fr. 9000.– per ripetibili. AO 1 ha impugnato anch'egli la sentenza
del Segretario assessore con un appello del 3 luglio 2006 in cui chiede di
ridurre il contributo alimentare per la figlia a fr. 900.– mensili fino al 31
luglio 2007 e a fr. 1100.– mensili dopo di allora, di obbligare AA 1 a
versargli fr. 115 000.– in liquidazione del regime matrimoniale e di ordinare alla
cassa pensione della moglie di trasferire la metà della prestazione di libero
passaggio maturata in costanza di matrimonio (fr. 34 353.35 il 31 dicembre 2005) su
un conto vincolato che lui indicherà, ponendo gli oneri processuali per i tre
quarti a carico dell'attrice, con obbligo per lei di corrispondergli un'indennità
di fr. 5000.– a titolo di ripetibili.
Nelle sue
osservazioni del 1° settembre 2006 AO 1 propone di respingere l'appello avversario.
Con osservazioni del 4 settembre 2006 AA 1 chiede a sua volta di respingere l'impugnazione
dell'ex marito e con appello adesivo insta perché il contributo di mantenimento
in favore di S__________ sia fissato tra fr. 1520.– e fr. 1705.–
mensili (assegni familiari compresi), rigettando ogni pretesa del convenuto sui
suoi averi di cassa pensione. Nelle sue osservazioni del 21 settembre 2006 AO 1
postula il rigetto dell'appello adesivo.
in diritto: 1. Litigiosi rimangono, in appello, i contributi di mantenimento per la
figlia, la liquidazione del regime dei beni, la ripartizione delle prestazioni
d'uscita maturate dalla moglie in costanza di matrimonio presso la rispettiva cassa
pensione, il riparto degli oneri processuali e l'attribuzione delle ripetibili.
Il resto, compreso il principio del divorzio, è passato in giudicato e ha
assunto carattere definitivo (art. 148 cpv. 1 CC; RtiD II-2004 pag. 576 consid.
1).
2. L'appello
adesivo presentato da AA 1 con le osservazioni da lei formulate all'appello di AO
1 non è ammissibile. Analogamente a quanto vigeva in materia di ricorso per riforma
sotto l'egida della vecchia legge federale sull'organizzazione giudiziaria, una
parte non può appellare adesivamente se ha già appellato la sentenza a titolo
principale, poiché ciò equivarrebbe a consentirle di formulare nuove richieste
o di estendere le sue richieste dopo l'espirazione del termine di ricorso (Poudret, Commentaire de la loi fédérale
d'organisation judiciaire, vol. 2, Berna 1990, pag. 476). Certo, un appello
adesivo può vertere anche su dispositivi non impugnati dall'appellante principale
(Rep. 1998 pag. 255 n. 65), ma ciò non significa che un appellante possa
profittare dell'appello principale avversario per impugnare adesivamente dispositivi
della sentenza da lui accettati. Nella fattispecie non si ravvisano eccezioni a
tale principio (Poudret, loc. cit
). Ne segue che in concreto l'appello adesivo introdotto dall'attrice dopo
l'appello principale va dichiarato irricevibile.
3. Il giudice esamina d'ufficio, in ogni stadio di causa, se
esistono i presupposti processuali (art. 97 CPC). Ravvisandone la mancanza,
egli “respinge la petizione o l'istanza senza entrare nel merito della lite”
(art. 99 cpv. 2 CPC), a meno che il difetto possa essere sanato entro breve termine
(art. 99 cpv. 3 CPC). Tra i presupposti processuali si annovera anzitutto la
giurisdizione (art. 97 n. 1 CPC), che consiste nel potere di applicare la
legge in una determinata causa. La giurisdizione è l'attributo primo dell'autorità
giudiziaria e il fondamento di ogni sua attività (Picard, Studi sulla riforma del processo civile ticinese,
Bellinzona 1954, pag. 214 in alto). Essa discende dal principio della
separazione dei poteri e costituisce una questione d'ordine pubblico.
4. In
una recente sentenza del 13 maggio 2008 (pubblicata in DTF 134 I 184) il Tribunale
federale ha avuto modo di diffondersi proprio sulla giurisdizione del
Segretario assessore. Nel Cantone Ticino l'art. 34 cpv. 1 della legge sull'organizzazione
giudiziaria (LOG) – entrata in vigore il 14 luglio 2006 – prevede per vero che
“in caso di impedimento legale o assenza, il Pretore è sostituito dal
Segretario assessore, salvo il disposto dell'art. 24” (che abilita il Consiglio
di Stato a designare un supplente fisso nell'ipotesi di assenze durevoli). L'art.
34 cpv. 2 LOG stabilisce altresì che il Segretario assessore sostituisce il
Pretore, “su richiesta e sotto la responsabilità di quest'ultimo, quando lo
esiga il funzionamento della Pretura”. Nella fattispecie giudicata dal Tribunale
federale non era controversa la funzione del Segretario assessore come
sostituto del Pretore “in caso di impedimento legale o di assenza” (art. 34
cpv. 1 LOG), né il Segretario assessore aveva statuito in quella veste.
Litigiosa era la giurisdizione del Segretario assessore come sostituto del
Pretore, “su richiesta e sotto la responsabilità di quest'ultimo”, ogni qual
volta “lo esiga il funzionamento della Pretura” (art. 34 cpv. 2 LOG).
5. Nella
sentenza predetta il Tribunale federale ha ricordato che il diritto a un equo
processo consacrato dall'art. 30 cpv. 1 Cost. (la cui portata è identica a quella dell'art. 6 par. 1 CEDU) impone,
“allo scopo di evitare abusi o manipolazioni e
garantire l'indipendenza necessaria”, che l'organizzazione giudiziaria sia
fondata sulla legge e che la competenza dei tribunali, così come la loro composizione,
sia regolata da norme generali e astratte (consid. 3.1). Ciò posto, esso ha
rilevato che l'art. 34 cpv. 2 LOG disciplina – come l'art. 34 cpv. 1 LOG –
supplenze puramente temporanee (consid. 5.2). Permette la sostituzione del
Pretore “in determinate circostanze” per il buon funzionamento della Pretura,
ma non in maniera generale né tanto meno sistematica. Non conferisce quindi al
Segretario assessore una competenza giurisdizionale autonoma e indipendente,
parallela a quella del Pretore.
Inoltre –
ha continuato il Tribunale federale – l'art. 80 Cost. ticinese non
costituirebbe una base legale sufficiente per creare una giurisdizione propria
del Segretario assessore, non potendo una norma di grado inferiore come l'art.
34 cpv. 2 LOG introdurre un nuovo titolare del potere giurisdizionale allorché
Fatti
i detentori di tale potere sono chiaramente ed esaustivamente definiti dall'art.
75 Cost. ticinese. A tale scopo non sarebbe bastato nemmeno – ha soggiunto il
Tribunale federale – l'art. 47 cpv. 2 vCost. ticinese (cessata il 31 dicembre
1997), che pur prevedeva esplicitamente la supplenza del Pretore da parte del
Segretario assessore, ma che a sua volta non istituiva una giurisdizione
propria di quest'ultimo. Nelle condizioni descritte il Tribunale federale ha ritenuto
pertanto che la sentenza emessa da un Segretario assessore
“così incaricato dal Pretore giusta l'art. 34 cpv. 2 LOG”, per di più senza la
firma del Pretore, sottragga il cittadino al suo giudice costituzionale,
regolarmente fondato sulla legge (consid. 5.5).
6. Nel
caso in esame la sentenza appellata emana dal Segretario assessore del Distretto
di Blenio, il quale non dichiara di avere statuito in luogo e vece del Pretore,
né pretende di essere stato “incaricato dal Pretore giusta l'art. 34 cpv. 2
LOG” (come figurava per lo meno sulla sentenza vagliata dal Tribunale
federale). Né l'atto è, per avventura, controfirmato dal Pretore. Il Segretario
assessore ha pronunciato così, nella fattispecie, in virtù di una giurisdizione
civile propria, autonoma, indipendente e parallela a quella del Pretore. Il
problema è che – come ha precisato il Tribunale federale – una giurisdizione
del genere non sussiste. La sentenza appellata difetta così di un presupposto
processuale e il vizio non può semplicemente essere rimediato “entro un breve termine” (nel senso
dell'art. 99 cpv. 3 CPC). La firma del Pretore, in
effetti, potrebbe legittimare tutt'al più una supplenza temporanea per il
corretto funzionamento della Pretura, in frangenti determinati, ma non una
supplenza sistematica e d'ordine generale. Mal si comprende quale contingenza
specifica richiedesse l'intervento suppletorio del Segretario assessore per
garantire il buon funzionamento della Pretura.
7. L'art. 142 cpv. 1 lett. a CPC sanziona di nullità tutti “gli atti
di procedura” cui manchi un presupposto processuale. Il vizio va rilevato d'ufficio
(art. 142 cpv. 2 CPC). Trattandosi di una sentenza (e non di un semplice atto
processuale), tale sanzione va nondimeno applicata con cautela, nel rispetto
della sicurezza giuridica, sicché la nullità di una sentenza “contro la quale
è dato il rimedio dell'appello o della cassazione può essere proposta soltanto
nei limiti e secondo le forme stabilite per questi mezzi di impugnazione” (art.
Considerandi
146.
CPC). Di principio, quindi, una sentenza cui difetti un presupposto
processuale non è nulla, ma annullabile. Ciò non toglie che nella fattispecie
la sentenza del Segretario assessore sia appellata e non possa sfuggire alla
sanzione.
Diversa è
la sorte di quei giudizi (o, come nella fattispecie, di quei dispositivi) che,
pur pronunciati da Segretari assessori, sono ormai passati in giudicato. La prima
Camera civile non avendo mai interpretato l'art. 34 cpv. 2 LOG con il
rigore del Tribunale federale (e non essendo mai stata adita nemmeno con
censure relative a vizi di giurisdizione), quei sindacati hanno assunto carattere
definitivo. Dopo la citata sentenza del Tribunale federale, tuttavia, tale
stato di grazia non può durare oltre per le sentenze che non hanno ancora
acquisito carattere definitivo. Nei dispositivi appellati, di conseguenza, la
sentenza in esame va annullata e gli atti rinviati in prima sede perché il
Pretore assuma la responsabilità del giudizio e statuisca di nuovo su tali
punti.
8.
Non
incorrono nell'annullamento per contro, come ha espressamente rilevato il Tribunale
federale, gli altri atti di procedura svolti dal Segretario assessore. Se
infatti – ha precisato il Tribunale federale – l'art. 34 cpv. 2 LOG non
giustifica un potere giurisdizionale civile autonomo del Segretario assessore,
nulla osta a che quest'ultimo sostituisca il Pretore “nel quadro delle udienze
se così richiesto dal Pretore per il buon funzionamento della Pretura e sotto
la sua responsabilità” (consid. 6.1). Su tal punto non giova pertanto
soffermarsi.
9.
Gli oneri del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza (art.
148.
cpv. 1 CPC), ma data la particolarità della fattispecie, riconducibile a
una sentenza del Tribunale federale intervenuta in pendenza di appello, si
giustifica di rinunciare a ogni prelievo. Quanto alle ripetibili, gli appellanti
ottengono l'annullamento della sentenza impugnata, ma solo sul principio e per
ragioni indipendenti dalla loro volontà. Per di più, non è possibile sapere
quale decisione adotterà il Pretore in esito al rinvio della causa. Equitativamente
è il caso pertanto di compensare le ripetibili, la procedura di appello
concludendosi – nelle circostanze illustrate – senza vincitori né vinti (art.
148.
cpv. 2 CPC). Identiche considerazioni valgono anche per le spese e le
ripetibili dell'appello adesivo, che il convenuto per altro avrebbe potuto
limitarsi a censurare siccome irricevibile.
10.
Circa i rimedi esperibili sul piano federale contro la presente
sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), trattandosi in concreto di una
decisione incidentale (di rinvio in prima sede), essa segue la via giudiziaria
dell'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF). E il valore litigioso dell'azione
principale ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF supera ampiamente la
soglia di fr. 30 000.– per un eventuale ricorso in materia civile.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. L'appello di AA 1 è
parzialmente accolto, nel senso che i dispositivi n. 1.5 e 2 della sentenza
impugnata sono annullati e gli atti sono rinviati al Pretore per nuovo giudizio.
2. L'appello di AO 1 è
parzialmente accolto, nel senso che i dispositivi n. 1.4, 1.4.1, 1.5, 1.6 e 2
della sentenza impugnata sono annullati e gli atti sono rinviati al Pretore per
nuovo giudizio.
3. Non si riscuotono tasse o
spese né si assegnano ripetibili per gli appelli principali.
4. L'appello
adesivo di AA 1 è irricevibile.
5. Non si
riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili per l'appello adesivo.
6. Intimazione:
–;
–.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Blenio.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF
entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF).
Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile
solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000
franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in
materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in
materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in
materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal
caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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