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Decisione

11.2006.71

Curatela amministrativa, curatela di rappresentanza

4 agosto 2006Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Lardelli

segretario:

Annovazzi, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa n. 5.2004/R.40.2006

(curatela) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale

autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone

AP 1

(patrocinato dalla lic. iur. __________,

RA 1)

alla

CO 1;

riguardo

al curatore amministrativo designato in favore di

CO

3,

nella

persona di

CO

2,

rispettivamente

del curatore di rappresentanza ad hoc

PI

1,;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione: 1. Se dev'essere

accolto l'appello del 4 luglio 2006 presentato da AP 1 contro la decisione

emessa il 13 giugno 2006 dalla Sezione degli enti locali quale autorità di

vigilanza sulle tutele;

2. Il

giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. CO 3 (1910) ha chiesto il 21 novembre 2003 alla Commissione tutoria regionale 12 di istituirle una

curatela. A tal fine essa ha prodotto un

certificato medico che attestava “una sindro­me psico-organica importante”, se

non una totale incapacità d'intendere e di volere. Con

decisione del 9 gennaio 2004 la Commissione tutoria regionale ha accolto

l'istanza, ha istituito una curatela amministrativa (art. 393 n. 2 CC) e ha nominato

quale curatrice la nipote CO 2, incaricata di amministrare i beni e i redditi

della zia, di presentare alla Commissione entro 30 giorni un inventario degli

averi con i rendiconti finanziari annui e di otte­nere, “se necessario, i

consensi previsti dagli art. 421 e 422 CC”.

B. Il

23 agosto 2004 __________, __________, CO 2, __________ e CO 3 si sono rivolti

al Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna, postulando nei confronti

della stessa CO 3, di __________, AP 1, __________, __________, __________ e __________ la divisione delle eredità fu __________

(1879-1960, padre della curatelata) e fu __________

(1906-2000, sorella della curatelata). Così invitato dal Pretore, il 15 ot­tobre

2004 l'avv. __________, patrocinatore degli istanti, ha scritto alla Commissione tutoria regio­nale,

segnalando una possibile collisione d'interessi tra CO

3 e CO 2, entrambe istanti nelle procedure

di divisione ereditaria, e il 15 novembre 2004 ha proposto la nomina di PI

1 quale curatore ad hoc di CO 3 nelle due cause. Con decisione del 23

dicembre 2004 la Commissione tutoria regionale ha accolto la richiesta e ha

istituito in favore di CO 3 una curatela di rappresentanza (art. 392 cpv. 2

CC), nominando quale curatore ad hoc PI 1, incaricato di difendere gli

interessi della curatelata nella divisione dell'eredità paterna (all'eredità

della sorella E__________ la decisione non accenna).

C. Venuto

a conoscenza di tale risoluzione, AP 1 (nipote della

curatelata) ha chiesto il 5 ottobre 2005 alla Commissione tutoria di annullare

la risoluzione stessa e di verificare che la no­mina di CO 2 a curatrice amministrativa

fosse regolare, il delegato del Comune di __________ sedente nella Commissione tutoria

essendo figlio di un coerede della curatelata.

Sostituito il delegato del Comune di __________ con il delegato supplente, il

30 dicembre 2005 la Commissione tutoria ha confermato l'istituzione

della curatela amministrativa e la nomina di CO 2 quale curatrice (risoluzione

n. 297), così come l'istituzione della curatela di rappresentanza e la nomina

di PI 1 quale curatore ad hoc di CO 3 nella divisione dell'eredità paterna

(risoluzione n. 298).

D. Contro

quest'ultima risoluzione (n. 298) AP 1 è insorto il 30 aprile 2006 alla Sezione

degli enti locali, autorità di vigilanza sulle tutele, chiedendo l'annullamento

della risoluzione medesima e la nomina di un altro curatore. Statuendo il 13

giugno 2006, l'autorità di vigilanza ha respinto il ricorso, senza prelevare

tasse né spese.

E. Il 4

luglio 2006 AP 1 ha presentato un appello contro la decisione appena citata per

veder nominare PI 1 “quale

curatore unico” di CO 3 e

ottenere la riforma in tal senso della decisione impugnata. L'appello non è

stato intimato per osservazioni.

Considerandi

in diritto: 1. Le decisioni emesse dall'autorità di vigilanza sulle

tutele sono impugnabili entro venti giorni dalla notifica (art. 48 della legge

sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele, RL 4.1.2.2,

cui rinvia l'art. 39 LAC). La procedura è quella degli art. 307 segg. CPC, con

le particolarità dell'art. 424a CPC. Tempestivo, in concreto l'appello è

pertanto ricevibile.

2.

In materia di tutele e curatele i terzi sono abilitati a ricorrere

non solo per far valere diritti soggettivi o aspettative proprie, ma anche per difendere interessi del pupillo (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4ª edizione, pag. 386 n. 1014 con

riferimenti), soprattutto ove si tratti del coniuge, di

parenti in linea retta ascendente o discendente, di fratelli e sorelle (Meier, La position des tiers en droit

de la tutelle – Une systématisation, in: RDT 51/1996 pag. 89 lett. bb). Nella

fattispecie l'appellante è erede di G__________ P__________, alla stessa

stregua della curatelata. Gli si può riconoscere dunque un interesse legittimo

a contestare la nomina della curatrice amministrativa.

3.

L'appellante

si duole anzitutto che nella decisione impugnata l'autorità di vigilanza non

abbia trattato la sua censura riguardante la nomina di CO 2 quale curatrice amministrativa.

Alla Sezione degli enti locali egli rimpro­vera di non avere indicato se alla

relativa decisione della Commissione tutoria regionale abbia preso parte il delegato

del Comune di __________, ciò che renderebbe l'atto annullabile, oppure no. La

critica cade nel vuoto, già per la circostanza che la risoluzione della

Commissione tutoria regionale impugnata davanti all'autorità di vigilanza (n.

298) non verteva sull'istituzione della curatela di amministrazione né sulla

designazione di CO 2 come curatrice amministrativa, bensì sull'istituzione

della curatela di rappresentanza e sulla designazione di PI 1 come

curatore di rappresentanza ad hoc. Nella misura in cui recriminava

davanti all'autorità di vigilanza sulla nomina di CO 2, AP 1 era dunque fuori

argomento. Per di più, la questione del delegato comunale è ormai superata.

Come si è visto, il 30 dicembre 2005 sedeva nella Commis­sione tutoria

regionale non più il delegato di __________, bensì quello supplente. E in tale

composizione la Com­missione ha confermato la curatela am­ministrativa e la

designazione di CO 2 in veste di curatrice (risoluzione n. 297), annullando e

sostituendo la risoluzione precedente. Poco giova sapere, di conseguenza, quale

fosse la composizione dell'autorità tutoria al momento in cui ha emanato la risoluzione

originaria del 9 gennaio 2004.

4.

Nel

merito l'appellante insorge contro la nomina di CO 2 quale curatrice amministrativa,

reputandola inidonea ad assolvere la funzione perché “in passato non si è mai interessata e non ha mai dato prova di

particolare attenzione e legami verso la curatelata”. L'appellante definisce “quantomeno singolari” il successivo interesse e la disponibilità da lei mostrati,

esprimendo il timore che “la

curatrice possa essersi attivata per meri interessi pecuniari” (memoriale, pag. 4, punto 6).

L'argomentazione è irricevibile. Come si è spiegato, la risoluzione n. 298

della Commissione tutoria regionale non concerneva la designazione di CO 2 a curatrice

amministrativa. Riguardava la nomina di PI 1 quale curatore di rappresentanza ad

hoc, chiamato a difendere gli interessi della curatelata nella divisione

dell'eredità paterna. E alla figura di PI 1 l'appellante non muove

contestazioni. Anzi, lo reputa “persona idonea a svol­gere il mandato conferito, e soprattutto

neutra” (memoriale, pag. 5 in alto). Certo, egli chiede

che questi “venga nominato quale curatore unico ed a tutti gli effetti della

signora CO 3” (loc. cit.), ma – si ripete – la risoluzione n. 298 non

riguardava la persona del curatore amministrativo. Anche al proposito l'appello

è pertanto fuori tema.

5.

Un'altra

questione è sapere se l'appellante possa ancora insorgere all'autorità di vigilanza

contro la designazione di CO 2 quale curatrice amministrativa. Il fatto è che

la risoluzione n. 297, come la risoluzione n. 298, non gli è nemmeno stata notificata.

Mentre la risoluzione n. 298 gli è stata per lo meno spedita in copia dal

notaio __________ di __________, incaricato di procedere alla divisione delle

eredità fu __________ e fu __________ (ricorso del 30 aprile 2006 all'autorità

di vigilanza, primo foglio in basso), la risoluzione n. 297 non consta essergli

mai pervenuta. Un esemplare figura invero nel carteggio – privo di qualsiasi rubrica

– della Commissione tutoria regionale, ma l'appellante non poteva esserne a

conoscenza, né l'autorità di vigilanza ha menzionato l'atto nella propria decisione.

Ne segue che, stando al fascicolo processuale, per l'appellante il termine

entro cui impugnare la risoluzione n. 297 non è nemmeno cominciato a decorrere.

Il quesito non deve in ogni modo essere vagliato oltre, la sua soluzione non

incidendo sull'esito dell'attuale giudizio.

6.

Gli

oneri del pronunciato odierno seguirebbero il principio della soccombenza (art.

148.

cpv. 1 CPC). Si può presumere tuttavia che la laconica motivazione addotta

dall'autorità di vigilanza a sostegno della decisione impugnata, consistente

nelle ultime quattro righe di pag. 2, possa avere indotto l'appellante a ricorrere

in buona fede. A nulla sussidiava in effetti rilevare che un atto

amministrativo affetto da vizio di procedura non è nullo, ma sem­plicemente

annullabile, quando il ricorrente chiedeva – appunto – di annullarlo. Nelle

circostanze descritte appare equo perciò rinunciare al prelievo di tasse o

spese. Non si pone invece proble­ma di ripetibili,

l'appello non avendo formato oggetto di intimazione.

Dispositivo

Per questi motivi,

in applicazione dell'art. 313bis CPC,

pronuncia: 1. Nella

misura in cui non è divenuto privo d'interesse, l'appello è irricevibile.

2. Non si

riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

3. Intimazione:

–Gordola;

–;

–;

–;

–,.

Comunicazione

alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di

vigilanza sulle tutele.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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