11.2006.71
Curatela amministrativa, curatela di rappresentanza
4 agosto 2006Italiano9 min
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Numero d'incarto:
11.2006.71
Data decisione, Autorità:
04.08.2006, ICCA
Titolo:
Curatela amministrativa, curatela di rappresentanza
CURATORE PER AMMINISTRAZIONI PATRIMONIALI
CURATORE PER SINGOLI AFFARI
art. 392 cpv. 2 CC
art. 393 cf. 2 CC
Incarto n.
11.2006.71
Lugano,
4 agosto 2006/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Lardelli
segretario:
Annovazzi, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa n. 5.2004/R.40.2006
(curatela) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale
autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone
AP 1
(patrocinato dalla lic. iur. __________,
RA 1)
alla
CO 1;
riguardo
al curatore amministrativo designato in favore di
CO
3,
nella
persona di
CO
2,
rispettivamente
del curatore di rappresentanza ad hoc
PI
1,;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere
accolto l'appello del 4 luglio 2006 presentato da AP 1 contro la decisione
emessa il 13 giugno 2006 dalla Sezione degli enti locali quale autorità di
vigilanza sulle tutele;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. CO 3 (1910) ha chiesto il 21 novembre 2003 alla Commissione tutoria regionale 12 di istituirle una
curatela. A tal fine essa ha prodotto un
certificato medico che attestava “una sindrome psico-organica importante”, se
non una totale incapacità d'intendere e di volere. Con
decisione del 9 gennaio 2004 la Commissione tutoria regionale ha accolto
l'istanza, ha istituito una curatela amministrativa (art. 393 n. 2 CC) e ha nominato
quale curatrice la nipote CO 2, incaricata di amministrare i beni e i redditi
della zia, di presentare alla Commissione entro 30 giorni un inventario degli
averi con i rendiconti finanziari annui e di ottenere, “se necessario, i
consensi previsti dagli art. 421 e 422 CC”.
B. Il
23 agosto 2004 __________, __________, CO 2, __________ e CO 3 si sono rivolti
al Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna, postulando nei confronti
della stessa CO 3, di __________, AP 1, __________, __________, __________ e __________ la divisione delle eredità fu __________
(1879-1960, padre della curatelata) e fu __________
(1906-2000, sorella della curatelata). Così invitato dal Pretore, il 15 ottobre
2004 l'avv. __________, patrocinatore degli istanti, ha scritto alla Commissione tutoria regionale,
segnalando una possibile collisione d'interessi tra CO
3 e CO 2, entrambe istanti nelle procedure
di divisione ereditaria, e il 15 novembre 2004 ha proposto la nomina di PI
1 quale curatore ad hoc di CO 3 nelle due cause. Con decisione del 23
dicembre 2004 la Commissione tutoria regionale ha accolto la richiesta e ha
istituito in favore di CO 3 una curatela di rappresentanza (art. 392 cpv. 2
CC), nominando quale curatore ad hoc PI 1, incaricato di difendere gli
interessi della curatelata nella divisione dell'eredità paterna (all'eredità
della sorella E__________ la decisione non accenna).
C. Venuto
a conoscenza di tale risoluzione, AP 1 (nipote della
curatelata) ha chiesto il 5 ottobre 2005 alla Commissione tutoria di annullare
la risoluzione stessa e di verificare che la nomina di CO 2 a curatrice amministrativa
fosse regolare, il delegato del Comune di __________ sedente nella Commissione tutoria
essendo figlio di un coerede della curatelata.
Sostituito il delegato del Comune di __________ con il delegato supplente, il
30 dicembre 2005 la Commissione tutoria ha confermato l'istituzione
della curatela amministrativa e la nomina di CO 2 quale curatrice (risoluzione
n. 297), così come l'istituzione della curatela di rappresentanza e la nomina
di PI 1 quale curatore ad hoc di CO 3 nella divisione dell'eredità paterna
(risoluzione n. 298).
D. Contro
quest'ultima risoluzione (n. 298) AP 1 è insorto il 30 aprile 2006 alla Sezione
degli enti locali, autorità di vigilanza sulle tutele, chiedendo l'annullamento
della risoluzione medesima e la nomina di un altro curatore. Statuendo il 13
giugno 2006, l'autorità di vigilanza ha respinto il ricorso, senza prelevare
tasse né spese.
E. Il 4
luglio 2006 AP 1 ha presentato un appello contro la decisione appena citata per
veder nominare PI 1 “quale
curatore unico” di CO 3 e
ottenere la riforma in tal senso della decisione impugnata. L'appello non è
stato intimato per osservazioni.
Considerandi
in diritto: 1. Le decisioni emesse dall'autorità di vigilanza sulle
tutele sono impugnabili entro venti giorni dalla notifica (art. 48 della legge
sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele, RL 4.1.2.2,
cui rinvia l'art. 39 LAC). La procedura è quella degli art. 307 segg. CPC, con
le particolarità dell'art. 424a CPC. Tempestivo, in concreto l'appello è
pertanto ricevibile.
2.
In materia di tutele e curatele i terzi sono abilitati a ricorrere
non solo per far valere diritti soggettivi o aspettative proprie, ma anche per difendere interessi del pupillo (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4ª edizione, pag. 386 n. 1014 con
riferimenti), soprattutto ove si tratti del coniuge, di
parenti in linea retta ascendente o discendente, di fratelli e sorelle (Meier, La position des tiers en droit
de la tutelle – Une systématisation, in: RDT 51/1996 pag. 89 lett. bb). Nella
fattispecie l'appellante è erede di G__________ P__________, alla stessa
stregua della curatelata. Gli si può riconoscere dunque un interesse legittimo
a contestare la nomina della curatrice amministrativa.
3.
L'appellante
si duole anzitutto che nella decisione impugnata l'autorità di vigilanza non
abbia trattato la sua censura riguardante la nomina di CO 2 quale curatrice amministrativa.
Alla Sezione degli enti locali egli rimprovera di non avere indicato se alla
relativa decisione della Commissione tutoria regionale abbia preso parte il delegato
del Comune di __________, ciò che renderebbe l'atto annullabile, oppure no. La
critica cade nel vuoto, già per la circostanza che la risoluzione della
Commissione tutoria regionale impugnata davanti all'autorità di vigilanza (n.
298) non verteva sull'istituzione della curatela di amministrazione né sulla
designazione di CO 2 come curatrice amministrativa, bensì sull'istituzione
della curatela di rappresentanza e sulla designazione di PI 1 come
curatore di rappresentanza ad hoc. Nella misura in cui recriminava
davanti all'autorità di vigilanza sulla nomina di CO 2, AP 1 era dunque fuori
argomento. Per di più, la questione del delegato comunale è ormai superata.
Come si è visto, il 30 dicembre 2005 sedeva nella Commissione tutoria
regionale non più il delegato di __________, bensì quello supplente. E in tale
composizione la Commissione ha confermato la curatela amministrativa e la
designazione di CO 2 in veste di curatrice (risoluzione n. 297), annullando e
sostituendo la risoluzione precedente. Poco giova sapere, di conseguenza, quale
fosse la composizione dell'autorità tutoria al momento in cui ha emanato la risoluzione
originaria del 9 gennaio 2004.
4.
Nel
merito l'appellante insorge contro la nomina di CO 2 quale curatrice amministrativa,
reputandola inidonea ad assolvere la funzione perché “in passato non si è mai interessata e non ha mai dato prova di
particolare attenzione e legami verso la curatelata”. L'appellante definisce “quantomeno singolari” il successivo interesse e la disponibilità da lei mostrati,
esprimendo il timore che “la
curatrice possa essersi attivata per meri interessi pecuniari” (memoriale, pag. 4, punto 6).
L'argomentazione è irricevibile. Come si è spiegato, la risoluzione n. 298
della Commissione tutoria regionale non concerneva la designazione di CO 2 a curatrice
amministrativa. Riguardava la nomina di PI 1 quale curatore di rappresentanza ad
hoc, chiamato a difendere gli interessi della curatelata nella divisione
dell'eredità paterna. E alla figura di PI 1 l'appellante non muove
contestazioni. Anzi, lo reputa “persona idonea a svolgere il mandato conferito, e soprattutto
neutra” (memoriale, pag. 5 in alto). Certo, egli chiede
che questi “venga nominato quale curatore unico ed a tutti gli effetti della
signora CO 3” (loc. cit.), ma – si ripete – la risoluzione n. 298 non
riguardava la persona del curatore amministrativo. Anche al proposito l'appello
è pertanto fuori tema.
5.
Un'altra
questione è sapere se l'appellante possa ancora insorgere all'autorità di vigilanza
contro la designazione di CO 2 quale curatrice amministrativa. Il fatto è che
la risoluzione n. 297, come la risoluzione n. 298, non gli è nemmeno stata notificata.
Mentre la risoluzione n. 298 gli è stata per lo meno spedita in copia dal
notaio __________ di __________, incaricato di procedere alla divisione delle
eredità fu __________ e fu __________ (ricorso del 30 aprile 2006 all'autorità
di vigilanza, primo foglio in basso), la risoluzione n. 297 non consta essergli
mai pervenuta. Un esemplare figura invero nel carteggio – privo di qualsiasi rubrica
– della Commissione tutoria regionale, ma l'appellante non poteva esserne a
conoscenza, né l'autorità di vigilanza ha menzionato l'atto nella propria decisione.
Ne segue che, stando al fascicolo processuale, per l'appellante il termine
entro cui impugnare la risoluzione n. 297 non è nemmeno cominciato a decorrere.
Il quesito non deve in ogni modo essere vagliato oltre, la sua soluzione non
incidendo sull'esito dell'attuale giudizio.
6.
Gli
oneri del pronunciato odierno seguirebbero il principio della soccombenza (art.
148.
cpv. 1 CPC). Si può presumere tuttavia che la laconica motivazione addotta
dall'autorità di vigilanza a sostegno della decisione impugnata, consistente
nelle ultime quattro righe di pag. 2, possa avere indotto l'appellante a ricorrere
in buona fede. A nulla sussidiava in effetti rilevare che un atto
amministrativo affetto da vizio di procedura non è nullo, ma semplicemente
annullabile, quando il ricorrente chiedeva – appunto – di annullarlo. Nelle
circostanze descritte appare equo perciò rinunciare al prelievo di tasse o
spese. Non si pone invece problema di ripetibili,
l'appello non avendo formato oggetto di intimazione.
Dispositivo
Per questi motivi,
in applicazione dell'art. 313bis CPC,
pronuncia: 1. Nella
misura in cui non è divenuto privo d'interesse, l'appello è irricevibile.
2. Non si
riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.
3. Intimazione:
–Gordola;
–;
–;
–;
–,.
Comunicazione
alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di
vigilanza sulle tutele.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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