11.2006.72
Curatela di rappresentanza: delega dell'esecuzione concreta della misura a terzi ausiliari
24 agosto 2011Italiano16 min
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Numero d'incarto:
11.2006.72
Data decisione, Autorità:
24.08.2011, ICCA
Titolo:
Curatela di rappresentanza: delega dell'esecuzione concreta della misura a terzi ausiliari
CURATORE
CURATORE PER AMMINISTRAZIONI PATRIMONIALI
CURATORE PER SINGOLI AFFARI
art. 360 CC
Incarto n.
11.2006.72
Lugano
24 agosto
2011/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Celio
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa n. 132.2004/R.30.2004
e R.79.2005 (curatela di rappresentanza) della Divisione degli interni, Sezione
degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone
AP 1
alla
Commissione
tutoria regionale 14, Bellinzona,
alla
Commissione
tutoria regionale 4, Paradiso,
a
CO 3 e
CO 4
(patrocinate dall' PA 2) e all'
PA 3 , curatore di
CO 2 (1922-2006), già in,
come pure nella procedura d'interdizione promossa
il 28 giugno 2004 da AP 1 davanti all'Autorità di vigilanza sulle tutele nei
confronti della stessa CO 2;
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello
dell'11 luglio 2006 presentato da AP 1 contro la decisione emessa il 20 giugno
2006 dalla Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. CO
3 (1953), CO 4 (1956) e AP 1 (1959) sono figli di __________ (1920) e di CO 2
(1922). In seguito a problemi di salute, nel 2000 i coniugi, domiciliati a __________,
si sono trasferiti a __________, in un appartamento posto sopra quello della
figlia CO 3. Il 23 giugno 2003 __________ è deceduto e fra gli eredi sono sorte
divergenze in merito al pagamento delle persone che assistevano la vedova.
Affetta da gravi problemi fisici e non più autosufficiente, quest'ultima
abbisognava di cure e assistenza a domicilio da parte di personale badante e
della figlia CO 3.
B. Il
18 marzo 2004 CO 2 “con il sostegno” delle figlie CO 3 e CO 4, ha chiesto alla Commissione tutoria regionale 4 l'istituzione di una curatela per rappresentarla
nella successione del marito e attingere ai fondi necessari per il pagamento
del personale curante. Il 23 marzo 2004 AP 1 ha sollecitato a sua volta l'istituzione di una tutela in favore della madre, rivolgendosi alla Commissione tutoria
regionale 14, che con decisione del 31 marzo 2004 ha respinto la richiesta per difetto di competenza territoriale. Con decisione provvisionale del
7 giugno 2004, emessa senza contraddittorio, il presidente della Commissione
tutoria regionale 4 ha istituito in favore di CO 2 una curatela di
rappresentanza (art. 392 n. 1 CC) e ha designato in qualità di curatore l'avv. PA
3, con l'incarico di rappresentare la curatelata nella successione del marito,
procurandole i mezzi per ottenere cure e assistenza.
C. Preso
atto delle proposte del curatore, con decisione intimata il 7 ottobre 2005
la Commissione tutoria regionale 4 ha ratificato la decisione presidenziale del
7 giugno 2004, respingendo un'istanza di revoca del provvedimento presentata
il 17 giugno 2004 da . Essa ha approvato inoltre una convenzione stipulata da CO
2 con i figli AP 1, CO 3 e CO 4 che prevedeva, fra l'altro, il versamento in
favore della madre di fr. 500 000.– a titolo di anticipo sulla
successione del marito. Contestualmente la Commissione tutoria regionale 4 ha avallato la proposta del curatore di stanziare a CO 3 una diaria di fr. 260.– per finanziare le
cure e l'assistenza a domicilio della madre.
D. Il
19 ottobre 2005 AP 1 è insorto all'Autorità di vigilanza sulle tutele anche
contro la decisione appena citata, chiedendo che fosse annullata o – in
subordine – che i costi delle cure fossero corrisposti direttamente ai
fornitori delle prestazioni per il tramite del curatore e non per il tramite di
una diaria a CO 3. Con decisione provvisionale del 28 dicembre 2005 l'Autorità di vigilanza sulle tutele ha abilitato l'avv. PA 3 a versare a CO 3 una diaria di fr. 200.– per il sostentamento della madre, oltre a un acconto per le spese già
sostenute. Un appello del 18 gennaio 2006 presentato da AP 1 contro tale
decisione è stato dichiarato irricevibile da questa Camera con sentenza del 28
febbraio 2006 (inc. 11.2006.16).
E. Statuendo
con decisione del 20 giugno 2006, l'Autorità di vigilanza sulle tutele ha
respinto il ricorso del 19 ottobre 2005 (dispositivo n. 2). La tassa di
giustizia e le spese di complessivi fr. 200.– sono state poste a carico di
AP 1 con obbligo di rifondere a CO 2, CO 3 e CO 4 fr. 300.– per ripetibili (dispositivo
n. 4).
F. Contro
la decisione predetta AP 1 è insorto a questa Camera con un appello dell'11
luglio 2006 nel quale chiede che siano annullati i dispositivi n. 2 e 4, come
pure la decisione del 12 settembre 2005 (intimata il 7 ottobre 2005) della Commissione
tutoria regionale 4 nella misura in cui autorizza il curatore di CO 2 a elargire a CO 3 fr. 260.– giornalieri per il sostentamento, le cure e l'assistenza a domicilio
della pupilla. Nelle sue osservazioni del 14 agosto 2006 il curatore ribadisce
la congruità della diaria, ma dichiara di rimettersi al giudizio della Camera. CO
3 e CO 4 hanno proposto il 17 agosto 2006 di respingere l'appello in ordine,
subordinatamente nel merito. CO 2 è deceduta in pendenza di appello, il 1°
ottobre 2006.
Considerandi
in diritto: 1. Le
decisioni emanate dall'Autorità di vigilanza sulle tutele fino al 31 dicembre
2010.
erano impugnabili con appello entro venti giorni dalla notifica (vecchio
art. 48 della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e
curatele, dell'8 marzo 1999). La procedura applicabile era quella ordinaria
degli art. 307 segg. CPC ticinese, con le particolarità – per analogia – dell'art.
424a CPC ticinese (RDAT II-2003 pag. 51 consid. 1). Tempestivo, l'appello
in esame è dunque proponibile.
2.
L'appellante
è legittimato a ricorrere, già per il fatto che, come discendente, egli è
abilitato a sollecitare misure tutorie in favore della madre (art. 37 della citata
legge cantonale sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e
curatele; Deschenaux/ Steinauer,
Personnes physiques et tutelle, 4ª edizione, pag. 387, n. 1014a con rimandi). Anche sotto questo
profilo l'appello in rassegna è dunque ricevibile.
3.
Nelle
loro osservazioni all'appello CO 3 e CO 4 sostengono di non capire che cosa
voglia l'appellante né tanto meno su quali argomenti giuridici egli fondi le
sue censure, onde – a parer loro – l'irricevibilità dell'appello. Ora, si
conviene che l'appello è un rimedio giuridico
eminentemente riformatorio, non cassatorio, di modo che un appellante non può
limitarsi a chiedere l'annullamento della decisione impugnata, ma deve formulare le sue proprie conclusioni
(art. 309 cpv. 2 lett. e CPC ticinese; Cocchi/Trezzini,
CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 9 e 13 ad art. 309). Dalla
motivazione del ricorso si evince senza equivoco, nondimeno, che l'appellante
chiede di finanziare il mantenimento e l'assistenza della madre attraverso pagamenti
ai fornitori delle prestazioni per mezzo di pagamenti eseguiti dal curatore
sulla scorta di documenti giustificativi e non per il tramite di una diaria fissa
stanziata alla sorella CO 3. Né si può affermare che il ricorso manchi di
motivazione, tant'è che le stesse CO 3 e CO 4 hanno preso posizione sul merito.
Ciò premesso, nulla osta alla trattazione dell'appello.
4.
Litigiosa
è la decisione emessa il 12 settembre 2005 dalla Commissione tutoria regionale
4.
nella misura in cui approvava gli intendimenti del curatore, autorizzato a
versare a CO 3 una diaria di fr. 260.– per coprire i costi di cura e assistenza
a domicilio della madre. L'Autorità di vigilanza sulle tutele ha dato atto che
la gestione delle misure tutorie è di esclusiva responsabilità degli organi di
tutela, ma ha ricordato che questi ultimi possono delegare taluni compiti ad
ausiliari. Nella fattispecie essa ha ritenuto che il curatore potesse affidare
a CO 3 il pagamento dei costi per l'assistenza e il mantenimento della madre, a
condizione che verificasse l'uso dei mezzi conformemente al loro scopo e la congruità
della diaria, liquidando eventuali conguagli a fine anno.
5.
L'appellante
asserisce che il versamento di una diaria è un metodo adottato dal curatore solo
per eludere norme tributarie e disposizioni in materia di contributi sociali,
passibile finanche di multe e condanne. A suo parere il curatore deve verificare
il fondamento di una pretesa prima di tacitare creditori del pupillo, mentre
nel caso in esame la diaria, stimata in base al costo ipotetico di degenza in
una casa di riposo con assistenza medica, non è stata oggetto nemmeno di un preventivo.
L'appellante critica altresì che il curatore paghi in aggiunta alla diaria le
prestazioni del servizio cure a domicilio e della fisioterapista. Egli dichiara
di non opporsi al versamento di un importo fisso attorno ai fr. 1100.–
mensili per le spese di vitto e vestiario, ma ripete che gli altri costi devono
essere pagati direttamente dal curatore ai fornitori delle prestazioni sulla
scorta di una documentazione completa, occorrendo chiarire per altro anche l'uso
della rendita AVS percepita dalla madre. Quanto alla figura dell'ausiliario
degli organi di tutela, egli contesta che i compiti delegati a terzi possano estendersi
alla gestione del patrimonio del pupillo.
6.
Sulle
evocate questioni fiscali e assicurative l'appellante non fa che rinviare alle
considerazioni esposte nel suo precedente appello del 18 gennaio 2006 (sopra, lett.
E). Ciò non è ammissibile (Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 21 e
22.
ad art. 309 CPC; appendice 2000/2004, n. 36 ad art. 309). Né è dato a
divedere in che modo la delega a terzi di compiti esecutivi del curatore, come
quelli di provvedere materialmente al pagamento dei costi del personale
badante, induca a eludere tali norme. Dall'esame degli atti non traspaiono
elementi che alimentino sospetti concreti. Sull'argomento non giova perciò attardarsi.
7.
Che
in determinate situazioni gli organi di tutela possano far capo ad ausiliari
per il disbrigo di mansioni specifiche non è posto in dubbio neppure dall'interessato.
Quanto egli contesta è che il curatore possa delegare a terzi la gestione del
patrimonio del pupillo. Ora, come ha ricordato l'Autorità di vigilanza sulle
tutele (decisione impugnata, consid. 5b), la portata di una siffatta delega non
può essere determinata in astratto, ma dipende dalla singola misura e dalle
circostanze concrete (Schnyder/Murer
in: Berner Kommentar, 3ª edizione, n. 26 ad art. 360 CC). Certo è che le autorità di tutela non sono abilitate a delegare
le loro facoltà decisionali (Schnyder/Murer,
op. cit., n. 44 ad art. 360 CC; Langenegger
in: Basler Kommentar, ZGB I, 3ª edizione, n. 8
a metà ad art. 360; RDT 2004 pag. 58). Per il resto,
esse possono valersi come ausiliari anche di istituti di cura per anziani (Schnyder/Murer, op. cit., n. 101 ad
art. 360 CC), come pure di
privati idonei a fornire prestazioni adeguate al pupillo (Schnyder/ Murer, op. cit., n. 98 ad
art. 360 CC; Langenegger, loc.
cit.).
a) Nel
caso specifico l'appellante non contesta che fosse nell'interesse della madre essere
assistita a domicilio da personale curante a lei noto e dalla figlia CO 3. I
vantaggi di una simile sistemazione sono stati sottolineati anche dal dott. __________,
medico geriatra che ha avuto modo di verificare l'adeguatezza delle cure ricevute
dalla curatelata (doc. 28, allegato A nell'inc. n. 132/2004). D'altro lato è
pacifico che tale soluzione comportava la necessità di delegare alla figlia CO
3.
la responsabilità di organizzare il vitto, come pure le cure assistenziali e
mediche della madre. L'interessato medesimo prospettava del resto, nell'appello,
di corrispondere alla sorella un importo forfettario attorno ai fr. 1100.–
mensili per coprire le spese di alimentazione e di vestiario. Per quanto
attiene al pagamento del personale curante, la delega di tale compito a CO 3
appariva opportuna anche alla luce del fatto che, grazie alla sua presenza
costante accanto alla madre, costei era senz'altro in grado – più che il
curatore – di verificare l'esecuzione delle prestazioni. Inoltre il disbrigo di
pratiche correnti da parte di un ausiliario consente economie sul costo della
misura tutoria, il curatore vedendosi sgravato da compiti di ordinaria
amministrazione. Nella fattispecie, poi, la retribuzione del personale curante da
parte di CO 3 non appariva in contrasto con le finalità della curatela, che era
quello di rappresentare la madre nella successione del marito e assicurarle i
mezzi finanziari per il sostentamento e l'assistenza (doc. 6).
b) La
delega di determinate mansioni ad ausiliari nulla toglie al fatto che la gestione
delle misure tutorie rimanga sotto
l'esclusiva responsabilità degli organi di tutela, i quali ne rispondono
anzitutto civilmente (Schnyder/Murer,
op. cit., n. 27 ad art. 360 CC). Che dunque la Commissione tutoria regionale
abbia approvato il versamento di una diaria fissa a CO 3 – come ha rilevato
l'Autorità di vigilanza sulle tutele (decisione impugnata, consid. 5c) – nulla
muta alla responsabilità del curatore, chiamato a controllare l'operato dell'ausiliaria
e a verificare – in specie – che i mezzi erogati siano stati adoperati correttamente.
Contrariamente a quel che sostiene l'appellante, il curatore non ha delegato a
terzi la gestione del patrimonio della pupilla. Né egli ha affidato a CO 3 l'amministrazione della sostanza della madre. Ha stabilito semplicemente un importo giornaliero per
far fronte ai costi della curatelata. Il suo obbligo di vigilare a che la
diaria non sia destinata ad altri scopi rimane intatto, anche perché i suoi doveri
di rendiconto sono identici a quelli di un tutore, per durata (art. 413 cpv. 2
e 423 cpv. 1 CC) e fine della misura (art. 451 CC; Deschenaux/Steinauer, op. cit., pag. 423 n. 1132).
8.
Altra è la questione di sapere se sia adeguata la nota diaria di fr. 260.–
comprensiva di tutte le prestazioni del personale e delle spese correlate all'appartamento,
ma senza i costi del servizio a domicilio, la fisioterapista né le spese
mediche o farmaceutiche non coperte dalla cassa malati. Dagli atti risulta che
il curatore ha determinato l'importo dopo avere consultato il dott. __________,
il quale ha stimato il costo di una casa per anziani, escluse le prestazioni
mediche e farmaceutiche, in fr. 200.–/210.– giornalieri. A ciò il curatore ha
aggiunto fr. 50.– per tenere conto del fatto che la curatelata, in buone
condizioni economiche, è accudita a domicilio da persone care (doc. 9, allegato
A). Quanto alla Commissione tutoria regionale, essa ha ricordato che negli
istituti pubblici i costi giornalieri raggiungono anche fr. 240.–, mentre in
quelli privati possono anche eccedere fr. 500.–, onde l'adeguatezza di fr.
260.
– al giorno per curare a domicilio un'anziana con un patrimonio importante
(doc. 1, allegato A, pag. 3 verso l'alto).
a) Non
a torto l'appellante fa valere che, dal profilo dei costi, la situazione di un
anziano in un istituto di cura non è necessariamente paragonabile a quella di
una persona assistita a domicilio. Il curatore e la Commissione tutoria
regionale non hanno mancato tuttavia di interrogarsi sui costi che avrebbe implicato
una sistemazione alternativa della curatelata in una struttura, giungendo alla
conclusione che in fatto di costi il ricovero non avrebbe garantito vantaggi. Anzi,
la buona situazione economica della curatelata avrebbe precluso il beneficio di
sussidi. Con il suo patrimonio, poi, CO 2 era senz'altro in grado di sopperire
agli eventuali maggiori costi di un'assistenza a domicilio, i cui vantaggi
erano chiari e assodati.
b) CO
3.
e CO 4 rilevano che l'importo della diaria non è stato determinato in
astratto, ma stabilito dal curatore dopo avere analizzato per mesi i costi
anticipati dalla stessa CO 3 (osservazioni, pag. 5). Durante l'audizione
davanti all'Autorità di vigilanza sulle tutele esse hanno presentato inoltre i
giustificativi delle spese affrontate in favore della madre (doc. 14), che dalla
ricapitolazione annessa al verbale risultavano a quel momento (16 dicembre
2005) superiori a fr. 157 000.– in due anni (dal novembre del 2003 esse non avevano più potuto
attingere a fondi della successione paterna: doc. A in basso). Una spesa
attorno a fr. 200.– giornalieri, oltre ai costi per il vitto e l'abbigliamento (che
l'appellante medesimo quantifica in fr. 1100.– mensili) appariva dunque
congrua, senza nemmeno considerare le prestazioni fornite in natura dalla
stessa CO 3. Il che non esonerava il curatore – come detto (consid. 7b) – di
verificare che la diaria risultasse utilizzata conformemente al suo scopo.
Privo di consistenza, l'appello è destinato pertanto all'insuccesso.
9.
Gli
oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza dell'appellante (art. 148
cpv. 1 CPC ticinese). CO 3 e CO 4, che hanno presentato osservazioni
all'appello per il tramite di un legale, hanno diritto a un'equa indennità per
ripetibili. Non si giustifica invece di corrispondere ripetibili al curatore,
che si è rimesso al giudizio della Camera, né alla Commissione tutoria regionale,
che non è stata chiamata a formulare osservazioni all'appello.
10.
Quanto
ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), l'approvazione dell'operato
del curatore può formare oggetto di ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2
lett. b n. 5 LTF). Il valore litigioso della misura
contestata, che raggiungeva per il solo anno 2006
fr. 70 200.–, supera di
gran lunga la soglia di fr. 30 000.– cui si riferisce l'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello
è respinto e la decisione impugnata è confermata.
2. Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 350.–
b) spese fr.
50.–
fr.
400.–
sono
posti a carico dell'appellante, che rifonderà a CO 3 e CO 4 fr. 1000.– complessivi
per ripetibili.
3. Intimazione:
–;
–;
–,
–,;
–.
Comunicazione
alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza
sulle tutele.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza
carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100
cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il
ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta
ad almeno 30
000
franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in
materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in
materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in
materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal
caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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