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Decisione

11.2006.72

Curatela di rappresentanza: delega dell'esecuzione concreta della misura a terzi ausiliari

24 agosto 2011Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Celio

segretaria:

Chietti Soldati, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa n. 132.2004/R.30.2004

e R.79.2005 (curatela di rappresentanza) della Divisione degli interni, Sezione

degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone

AP 1

alla

Commissione

tutoria regionale 14, Bellinzona,

alla

Commissione

tutoria regionale 4, Paradiso,

a

CO 3 e

CO 4

(patrocinate dall' PA 2) e all'

PA 3 , curatore di

CO 2 (1922-2006), già in,

come pure nella procedura d'interdizione promossa

il 28 giugno 2004 da AP 1 davanti all'Autorità di vigilanza sulle tutele nei

confronti della stessa CO 2;

posti i seguenti

punti

di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello

dell'11 luglio 2006 presentato da AP 1 contro la decisione emessa il 20 giugno

2006 dalla Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele;

2. Il

giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. CO

3 (1953), CO 4 (1956) e AP 1 (1959) sono figli di __________ (1920) e di CO 2

(1922). In seguito a problemi di salute, nel 2000 i coniugi, domiciliati a __________,

si sono trasferiti a __________, in un appartamento posto sopra quello della

figlia CO 3. Il 23 giugno 2003 __________ è deceduto e fra gli eredi sono sorte

divergenze in merito al pagamento delle persone che assistevano la vedova.

Affetta da gravi problemi fisici e non più autosufficiente, quest'ultima

abbisognava di cure e assistenza a domicilio da parte di personale badante e

della figlia CO 3.

B. Il

18 marzo 2004 CO 2 “con il sostegno” delle figlie CO 3 e CO 4, ha chiesto alla Commissione tutoria regionale 4 l'istituzione di una curatela per rappresentarla

nella successione del marito e attingere ai fondi necessari per il pagamento

del personale curante. Il 23 marzo 2004 AP 1 ha sollecitato a sua volta l'istituzione di una tutela in favore della madre, rivolgendosi alla Commissione tutoria

regionale 14, che con decisione del 31 marzo 2004 ha respinto la richiesta per difetto di competenza territoriale. Con decisione provvisionale del

7 giugno 2004, emessa senza contraddittorio, il presidente della Commissione

tutoria regionale 4 ha istituito in favore di CO 2 una curatela di

rappresentanza (art. 392 n. 1 CC) e ha designato in qualità di curatore l'avv. PA

3, con l'incarico di rappresentare la curatelata nella successione del marito,

procurandole i mezzi per ottenere cure e assistenza.

C. Preso

atto delle proposte del curatore, con decisione intimata il 7 ottobre 2005

la Commissione tutoria regionale 4 ha ratificato la decisione presidenziale del

7 giugno 2004, respingendo un'istan­za di revoca del provvedimento presentata

il 17 giugno 2004 da . Essa ha approvato inoltre una convenzione stipulata da CO

2 con i figli AP 1, CO 3 e CO 4 che prevedeva, fra l'altro, il versamento in

favore della madre di fr. 500 000.– a titolo di anticipo sulla

successione del marito. Contestualmente la Commissione tutoria regionale 4 ha avallato la proposta del curatore di stanziare a CO 3 una diaria di fr. 260.– per finanziare le

cure e l'assistenza a domicilio della madre.

D. Il

19 ottobre 2005 AP 1 è insorto all'Autorità di vigilanza sulle tutele anche

contro la decisione appena citata, chiedendo che fosse annullata o – in

subordine – che i costi delle cure fossero corrisposti direttamente ai

fornitori delle prestazioni per il tramite del curatore e non per il tramite di

una diaria a CO 3. Con decisione provvisionale del 28 dicembre 2005 l'Autorità di vigilanza sulle tutele ha abilitato l'avv. PA 3 a versare a CO 3 una diaria di fr. 200.– per il sostentamento della madre, oltre a un acconto per le spese già

sostenute. Un appello del 18 gennaio 2006 presentato da AP 1 contro tale

decisione è stato dichiarato irricevibile da questa Camera con sentenza del 28

febbraio 2006 (inc. 11.2006.16).

E. Statuendo

con decisione del 20 giugno 2006, l'Autorità di vigilanza sulle tutele ha

respinto il ricorso del 19 ottobre 2005 (dispositivo n. 2). La tassa di

giustizia e le spese di complessivi fr. 200.– sono state poste a carico di

AP 1 con obbligo di rifondere a CO 2, CO 3 e CO 4 fr. 300.– per ripetibili (dispositivo

n. 4).

F. Contro

la decisione predetta AP 1 è insorto a questa Camera con un appello dell'11

luglio 2006 nel quale chiede che siano annullati i dispositivi n. 2 e 4, come

pure la decisione del 12 settembre 2005 (intimata il 7 ottobre 2005) della Commissione

tutoria regionale 4 nella misura in cui autorizza il curatore di CO 2 a elargire a CO 3 fr. 260.– giornalieri per il sostentamento, le cure e l'assistenza a domicilio

della pupilla. Nelle sue osservazioni del 14 agosto 2006 il curatore ribadisce

la congruità della diaria, ma dichiara di rimettersi al giudizio della Camera. CO

3 e CO 4 hanno proposto il 17 agosto 2006 di respingere l'appello in ordine,

subordinatamente nel merito. CO 2 è deceduta in pendenza di appello, il 1°

ottobre 2006.

Considerandi

in diritto: 1. Le

decisioni emanate dall'Autorità di vigilanza sulle tutele fino al 31 dicembre

2010.

erano impugnabili con appello entro venti gior­ni dalla notifica (vecchio

art. 48 della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e

curatele, dell'8 marzo 1999). La procedura applicabile era quella ordinaria

degli art. 307 segg. CPC ticinese, con le particolarità – per analogia – dell'art.

424a CPC ticinese (RDAT II-2003 pag. 51 consid. 1). Tempestivo, l'appello

in esame è dunque proponibile.

2.

L'appellante

è legittimato a ricorrere, già per il fatto che, come discendente, egli è

abilitato a sollecitare misure tutorie in favore della madre (art. 37 della citata

legge cantonale sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e

curatele; Deschenaux/ Steinauer,

Personnes physiques et tutelle, 4ª edizione, pag. 387, n. 1014a con rimandi). Anche sotto questo

profilo l'appello in rassegna è dunque ricevibile.

3.

Nelle

loro osservazioni all'appello CO 3 e CO 4 sostengono di non capire che cosa

voglia l'appellante né tanto meno su quali argomenti giuridici egli fondi le

sue censure, onde – a parer loro – l'irricevibilità dell'appello. Ora, si

conviene che l'appello è un rimedio giuridico

eminentemente riformatorio, non cassatorio, di modo che un appellante non può

limitarsi a chiedere l'annullamento della decisione impugnata, ma deve formulare le sue proprie conclusioni

(art. 309 cpv. 2 lett. e CPC ticinese; Cocchi/Trezzini,

CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 9 e 13 ad art. 309). Dalla

motivazione del ricorso si evince senza equivoco, nondimeno, che l'appellante

chiede di finanziare il mantenimento e l'assistenza della madre attraverso pagamenti

ai fornitori delle prestazioni per mezzo di pagamenti eseguiti dal curatore

sulla scorta di documenti giustificativi e non per il tramite di una diaria fissa

stanziata alla sorella CO 3. Né si può affer­mare che il ricorso manchi di

motivazione, tant'è che le stesse CO 3 e CO 4 hanno preso posizione sul merito.

Ciò premesso, nulla osta alla trattazione dell'appello.

4.

Litigiosa

è la decisione emessa il 12 settembre 2005 dalla Commissione tutoria regionale

4.

nella misura in cui approvava gli intendimenti del curatore, autorizzato a

versare a CO 3 una diaria di fr. 260.– per coprire i costi di cura e assistenza

a domicilio della madre. L'Autorità di vigilanza sulle tutele ha dato atto che

la gestione delle misure tutorie è di esclusiva responsabilità degli organi di

tutela, ma ha ricordato che questi ultimi possono delegare taluni compiti ad

ausiliari. Nella fattispecie essa ha ritenuto che il curatore potesse affidare

a CO 3 il pagamento dei costi per l'assistenza e il mantenimento della madre, a

condizione che verificasse l'uso dei mezzi conformemente al loro scopo e la congruità

della diaria, liquidando eventuali conguagli a fine anno.

5.

L'appellante

asserisce che il versamento di una diaria è un metodo adottato dal curatore solo

per eludere norme tributarie e disposizioni in materia di contributi sociali,

passibile finanche di multe e condanne. A suo parere il curatore deve verificare

il fondamento di una pretesa prima di tacitare creditori del pupillo, mentre

nel caso in esame la diaria, stimata in base al costo ipotetico di degenza in

una casa di riposo con assistenza medica, non è stata oggetto nemmeno di un preventivo.

L'appellante critica altresì che il curatore paghi in aggiunta alla diaria le

prestazioni del servizio cure a domicilio e della fisioterapista. Egli dichiara

di non opporsi al versamento di un importo fisso attorno ai fr. 1100.–

mensili per le spese di vitto e vestiario, ma ripete che gli altri costi devono

essere pagati direttamente dal curatore ai fornitori delle prestazioni sulla

scorta di una documentazione completa, occorrendo chiarire per altro anche l'uso

della rendita AVS percepita dalla madre. Quanto alla figura dell'ausiliario

degli organi di tutela, egli contesta che i compiti delegati a terzi possano estendersi

alla gestione del patrimonio del pupillo.

6.

Sulle

evocate questioni fiscali e assicurative l'appellante non fa che rinviare alle

considerazioni esposte nel suo precedente appello del 18 gennaio 2006 (sopra, lett.

E). Ciò non è ammissibile (Cocchi/Trez­zini, op. cit., n. 21 e

22.

ad art. 309 CPC; appendice 2000/2004, n. 36 ad art. 309). Né è dato a

divedere in che modo la delega a terzi di compiti esecutivi del curatore, come

quelli di provvedere materialmente al pagamento dei costi del personale

badante, induca a eludere tali norme. Dall'esame degli atti non traspaiono

elementi che alimentino sospetti concreti. Sull'argomento non giova perciò attardarsi.

7.

Che

in determinate situazioni gli organi di tutela possano far capo ad ausiliari

per il disbrigo di mansioni specifiche non è posto in dubbio neppure dall'interessato.

Quanto egli contesta è che il curatore possa delegare a terzi la gestione del

patrimonio del pupillo. Ora, come ha ricordato l'Autorità di vigilanza sulle

tutele (decisione impugnata, consid. 5b), la portata di una siffatta delega non

può essere determinata in astratto, ma dipende dalla singola misura e dalle

circostanze concrete (Schny­der/Murer

in: Berner Kommentar, 3ª edizione, n. 26 ad art. 360 CC). Certo è che le autorità di tutela non sono abilitate a delegare

le loro facoltà decisionali (Schny­der/Murer,

op. cit., n. 44 ad art. 360 CC; Langenegger

in: Basler Kommentar, ZGB I, 3ª edizione, n. 8

a metà ad art. 360; RDT 2004 pag. 58). Per il resto,

esse possono valersi come ausiliari anche di istituti di cura per anziani (Schnyder/Murer, op. cit., n. 101 ad

art. 360 CC), come pure di

privati idonei a fornire prestazioni adeguate al pupillo (Schnyder/ Murer, op. cit., n. 98 ad

art. 360 CC; Langenegger, loc.

cit.).

a) Nel

caso specifico l'appellante non contesta che fosse nell'interesse della madre essere

assistita a domicilio da personale curante a lei noto e dalla figlia CO 3. I

vantaggi di una simile sistemazione sono stati sottolineati anche dal dott. __________,

medico geriatra che ha avuto modo di verificare l'adeguatezza delle cure ricevute

dalla curatelata (doc. 28, allegato A nell'inc. n. 132/2004). D'altro lato è

pacifico che tale soluzione comportava la necessità di delegare alla figlia CO

3.

la responsabilità di organizzare il vitto, come pure le cure assistenziali e

mediche della madre. L'interessato medesimo prospettava del resto, nell'appello,

di corrispondere alla sorella un importo forfettario attorno ai fr. 1100.–

mensili per coprire le spese di alimentazione e di vestiario. Per quanto

attiene al pagamento del personale curante, la delega di tale compito a CO 3

appariva opportuna anche alla luce del fatto che, grazie alla sua presenza

costante accanto alla madre, costei era senz'altro in grado – più che il

curatore – di verificare l'esecuzione delle prestazioni. Inoltre il disbrigo di

pratiche correnti da parte di un ausiliario consente economie sul costo della

misura tutoria, il curatore vedendosi sgravato da compiti di ordinaria

amministrazione. Nella fattispecie, poi, la retribuzione del personale curante da

parte di CO 3 non appariva in contrasto con le finalità della curatela, che era

quello di rappresentare la madre nella successione del marito e assicurarle i

mezzi finanziari per il sostentamento e l'assistenza (doc. 6).

b) La

delega di determinate mansioni ad ausiliari nulla toglie al fatto che la gestione

delle misure tutorie rimanga sotto

l'esclusiva responsabilità degli organi di tutela, i quali ne rispondono

anzitutto civilmente (Schny­der/Murer,

op. cit., n. 27 ad art. 360 CC). Che dunque la Commissione tutoria regionale

abbia approvato il versamento di una diaria fissa a CO 3 – come ha rilevato

l'Autorità di vigilanza sulle tutele (decisione impugnata, consid. 5c) – nulla

muta alla responsabilità del curatore, chiamato a controllare l'operato dell'ausiliaria

e a verificare – in specie – che i mezzi erogati siano stati adoperati correttamente.

Contrariamente a quel che sostiene l'appellante, il curatore non ha delegato a

terzi la gestione del patrimonio della pupilla. Né egli ha affidato a CO 3 l'amministrazione della sostanza della madre. Ha stabilito semplicemente un importo giornaliero per

far fronte ai costi della curatelata. Il suo obbligo di vigilare a che la

diaria non sia destinata ad altri scopi rimane intatto, anche perché i suoi doveri

di rendiconto sono identici a quelli di un tutore, per durata (art. 413 cpv. 2

e 423 cpv. 1 CC) e fine della misura (art. 451 CC; Desche­naux/Steinauer, op. cit., pag. 423 n. 1132).

8.

Altra è la questione di sapere se sia adeguata la nota diaria di fr. 260.–

comprensiva di tutte le prestazioni del personale e delle spese correlate all'appartamento,

ma senza i costi del servizio a domicilio, la fisioterapista né le spese

mediche o farmaceutiche non coperte dalla cassa malati. Dagli atti risulta che

il curatore ha determinato l'importo dopo avere consultato il dott. __________,

il quale ha stimato il costo di una casa per anziani, escluse le prestazioni

mediche e farmaceutiche, in fr. 200.–/210.– giornalieri. A ciò il curatore ha

aggiunto fr. 50.– per tenere conto del fatto che la curatelata, in buone

condizioni economiche, è accudita a domicilio da persone care (doc. 9, allegato

A). Quanto alla Commissione tutoria regionale, essa ha ricordato che negli

istituti pubblici i costi giornalieri raggiungono anche fr. 240.–, mentre in

quelli privati possono anche eccedere fr. 500.–, onde l'adeguatezza di fr.

260.

– al giorno per curare a domicilio un'anziana con un patrimonio importante

(doc. 1, allegato A, pag. 3 verso l'alto).

a) Non

a torto l'appellante fa valere che, dal profilo dei costi, la situazione di un

anziano in un istituto di cura non è necessariamente paragonabile a quella di

una persona assistita a domicilio. Il curatore e la Commissione tutoria

regionale non hanno mancato tuttavia di interrogarsi sui costi che avrebbe implicato

una sistemazione alternativa della curatelata in una struttura, giungendo alla

conclusione che in fatto di costi il ricovero non avrebbe garantito vantaggi. Anzi,

la buona situazione economica della curatelata avrebbe precluso il beneficio di

sussidi. Con il suo patrimonio, poi, CO 2 era senz'altro in grado di sopperire

agli eventuali maggiori costi di un'assistenza a domicilio, i cui vantaggi

erano chiari e assodati.

b) CO

3.

e CO 4 rilevano che l'importo della diaria non è stato determinato in

astratto, ma stabilito dal curatore dopo avere analizzato per mesi i costi

anticipati dalla stessa CO 3 (osservazioni, pag. 5). Durante l'audizione

davanti all'Autorità di vigilanza sulle tutele esse hanno presentato inoltre i

giustificativi delle spese affrontate in favore della madre (doc. 14), che dalla

ricapitolazione annessa al verbale risultavano a quel momento (16 dicembre

2005) superiori a fr. 157 000.– in due anni (dal novembre del 2003 esse non avevano più potuto

attingere a fondi della successione paterna: doc. A in basso). Una spesa

attorno a fr. 200.– giornalieri, oltre ai costi per il vitto e l'abbigliamento (che

l'appellante medesimo quantifica in fr. 1100.– mensili) appariva dunque

congrua, senza nemmeno considerare le prestazioni fornite in natura dalla

stessa CO 3. Il che non esonerava il curatore – come detto (consid. 7b) – di

verificare che la diaria risultasse utilizzata conformemente al suo scopo.

Privo di consistenza, l'appello è destinato pertanto all'insuccesso.

9.

Gli

oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza dell'appellante (art. 148

cpv. 1 CPC ticinese). CO 3 e CO 4, che hanno presentato osservazioni

all'appello per il tramite di un legale, hanno diritto a un'equa indennità per

ripetibili. Non si giustifica invece di corrispondere ripetibili al curatore,

che si è rimesso al giudizio della Camera, né alla Commissione tutoria regionale,

che non è stata chiamata a formulare osservazioni all'appello.

10.

Quanto

ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), l'approvazione dell'operato

del curatore può formare oggetto di ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2

lett. b n. 5 LTF). Il valore litigioso della misura

contestata, che raggiungeva per il solo anno 2006

fr. 70 200.–, supera di

gran lunga la soglia di fr. 30 000.– cui si riferisce l'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. L'appello

è respinto e la decisione impugnata è confermata.

2. Gli oneri

processuali, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 350.–

b) spese fr.

50.–

fr.

400.–

sono

posti a carico dell'appellante, che rifonderà a CO 3 e CO 4 fr. 1000.– complessivi

per ripetibili.

3. Intimazione:

–;

–;

–,

–,;

–.

Comunicazione

alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza

sulle tutele.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza

carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100

cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il

ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta

ad almeno 30

000

franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in

materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre

è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in

materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal

caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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