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Decisione

11.2006.74

Divorzio su richiesta comune: revoca del consenso al divorzio

9 agosto 2006Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Lardelli

segretaria:

Chietti Soldati, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa OA.2004.73 (divorzio

su richiesta unilaterale, ora divor­zio su richiesta comune con accordo

parziale) della Pretura della

giurisdizione di Locarno Città promossa con petizione del 26 agosto 2004 da

AO 1

(già patrocinato dall' , )

contro

AP 1

(patrocinata dall' PA 1 ),

giudicando

ora sul decreto del 25 luglio 2006 con cui il

Segretario assessore ha stralciato la causa dai ruoli, in luogo e vece del

Pretore, per desistenza;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti

di questione: 1. Se dev'essere accolto

l'appello del 27 luglio 2006 presentato da AP 1 contro

il decreto di stralcio emesso in luogo e vece del Pretore il 25 luglio 2006 dal

Segretario assessore della giurisdizione di Locarno Città;

2. Il

giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. Con petizione del 26 agosto 2004 AO 1 (1967) ha convenuto la

moglie AP 1 (1964) davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno Città,

chiedendo la pronuncia del divorzio, l'affidamento alla moglie dei figli M__________

(1996), S__________ (1998) e A__________ (1998), come pure la regolamentazione

del suo diritto di visita. Inoltre egli ha proposto un contributo alimentare di

fr. 600.– mensili indicizzati per ogni figlio (oltre agli assegni familiari) e ha

offerto alla moglie la metà dell'avere di libero passaggio da lui maturato in

costanza di matrimonio presso il relativo istituto di previdenza professionale.

Nella sua risposta del 9 novembre 2004 AP 1 ha aderito al principio del

divorzio, all'affidamento dei figli a lei medesima e alla regolamentazione del

diritto di visita da parte del Pretore. Ha postulato tuttavia un contributo

alimentare per sé variante da fr. 405.– a fr. 955.– mensili indicizzati fino

al 31 maggio 2011, contributi di mantenimento scalari per

ogni figlio compresi tra fr. 970.– e fr. 1385.– mensili indicizzati (oltre

una partecipazione dell'attore alle spese straordinarie) e il versamento di fr.

75 000.– in liquidazione del regime matrimoniale.

B. Accertato

che la convenuta consentiva allo scioglimento del matrimonio e a talune

conseguenze accessorie, con ordinanza dell'11 novembre 2004 il Pretore ha

deciso di trattare la causa come richiesta di divorzio comune con accordo

parziale e ha assegnato alle parti un termine non prorogabile di dieci giorni

per produrre un allegato contenente le loro motivazioni e le conclusioni sui

punti litigiosi, con le relative richieste di prova. La legale del marito ha

segnalato al Pretore di non poter rispettare la scadenza per le difficoltà incontrate

nel reperire il cliente. Non potendo prorogarle il termine, con ordinanza del

24 novembre 2004 il Pretore ha sospeso la causa. Il 18 aprile 2006 la legale di

AO 1 ha deposto il mandato.

C. AP 1

ha postulato il 6 luglio 2006 la riattivazione della causa. Con decreto del 7 luglio

2006 il Pretore ha deciso di diffidare AO 1, prima di riassumere la procedura,

a munirsi di un legale, avvertendolo che in caso contrario gli sarebbe stato designato

un patrocinatore d'ufficio. AO 1 ha scritto al Pretore il 24 luglio 2006 che,

piuttosto di incaricare un nuovo avvocato, preferiva desistere dal processo. Considerato

ciò, il Segretario assessore ha stralciato la procedura dai ruoli in luogo e

vece del Pretore, ponendo la tassa di giustizia (fr. 150.–) e le spese (fr.

50.–) a carico del desistente, tenuto a rifondere alla moglie fr. 500.– per

ripetibili. Le spese del procedimento cautelare (fr. 950.–) sono state poste a

carico delle parti in ragione di metà ciascuno.

D. Contro

il decreto del Segretario assessore AP 1 è insorta con un appello del 27 luglio 2006 per ottenere che – conferito al rimedio effetto

sospensivo – “la domanda di

stralcio” introdotta dal marito

sia respinta, il dispositivo sugli oneri processuali sia annullato e il decreto

impugnato sia riformato di conseguenza. L'appello non ha formato oggetto di

intimazione.

Considerandi

in diritto: 1. Un decreto di stralcio per sopravvenuta carenza d'oggetto, mancanza

di interesse giuridico o perenzione processuale (art. 351 CPC) ha portata

meramente dichiarativa, nel senso che con tale atto il giudice si limita a

constatare la fine del processo. Ciò vale anche, nel Cantone Ticino, per i

decreti di stralcio do­vuti a transazione, ritiro dell'azione o acquiescenza

(art. 352 CPC). Un decreto di stralcio può quindi essere impugnato davanti alla

Camera civile di appello solo in materia di spese e ripetibili – la prassi meno

recente si limitava invero a questo unico punto (Rep. 1985 pag. 145 in fondo) –

oppure per quanto riguarda l'esistenza del motivo che ha posto termine alla

lite (Rep. 1999 pag. 247 consid. 1). L'appellante può contestare, in altri

termini, il sus­si­ste­re di una transazione, di una dichiarazione di ritiro o

di acquie­scenza, la sopravvenuta carenza d'oggetto o di interesse giuridico,

come pure il compimento della perenzione processuale. Non può ridiscutere per

contro i motivi che lo han­no indotto a desistere, ad acquiescere (censurabili solo con restituzione in intero), a transigere (censurabili solo con azione ordinaria) o a

rimanere inattivo per due anni (RtiD I-2004 pag. 480 consid. 1, pag. 486 consid.

1).

2.

Nella

fattispecie l'appellante non contesta che il marito abbia inteso recedere dalla

causa. Fa valere però ch'egli non poteva desistere da sé solo e che, prima di

stralciare la procedura dai ruoli, il Segretario assessore avrebbe dovuto

interpellarla, il divorzio essendo stato chiesto con istanza comune. Senza

essere stata sentita, essa si è vista invece “privata (…) del procedimento giudiziario in corso”. Il primo giudice – essa sottolinea – ha

trattato la causa come se il divorzio fosse tuttora postulato su richiesta

unilaterale, mentre tale procedura è stata abbandonata con ordinanza dell'11

novembre 2004. Onde la necessità di annullare il decreto impugnato, compreso il

Dispositivo

dispositivo sulle spese processuali, e di respingere la domanda di stralcio.

3. A

ragione AP 1 definisce l'appello ricevibile. Nel suo memoriale, invero, essa

contesta l'esistenza di una valida dichiarazione di ritiro, affermando che il

marito non poteva rinunciare unilateralmente alla causa di divorzio. Tempestivo,

sotto questo profilo l'appello è senz'altro ammissibile non solo in materia di

oneri processuali e ripetibili, ma anche sul motivo che – secondo il Segretario

assessore – ha posto termine alla causa.

4. Per

quanto riguarda la desistenza del marito, l'appellante sottolinea a giusto

titolo che il Segretario assessore non poteva archiviare la procedura, fondata su un'istanza comune, solo perché AO 1 rinunciava

a stare in lite. Del tutto erronee sono, per converso, le conseguenze ch'essa ritiene

di trarre da tale argomentazione. Contrariamente a quanto essa crede, invero, ogni

coniu­ge può revocare unilateralmente il consenso al divorzio, per lo meno fino

alla sca­denza del termine bimestrale di riflessione impartito dal giudice in

virtù dell'art. 111 cpv. 2 CC (art. 421a cpv. 2 CPC), senza dover

chiedere autorizzazione di sorta. In nessun caso l'altro coniuge può opporsi o

anche solo pretendere di esprimersi. Il giudice, da parte sua, deve limitarsi a

prendere atto di ciò (favor matrimonii). Ne discende

che, nella misura in cui insta per la continuazione della procedura di divorzio

su richiesta comune, l'appellante formula una conclusione sprovvista di qualsiasi

pertinenza.

5. Sta

il fatto che – come si è anticipato – in concreto il Segretario assessore non poteva

stralciare semplicemente la causa dai ruoli. Anche nel caso in cui un coniuge

revochi il consenso al divorzio dopo il termine bimestrale di riflessione, del

resto, il giudice non può archiviare

subito il procedimento. Deve impartire all'altro coniuge un termine entro cui

sostituire la richiesta di divorzio su richiesta comu­ne con un'azione

unilaterale (art. 113 CC, ribadito dall'art. 421a cpv. 2 CPC). Solo nel

caso in cui quel termine decorra infruttuoso può decretare la fine della

procedura. In concreto quindi, accertato che il marito aveva revocato il consenso al divorzio, il Segretario assessore

avrebbe dovuto fissare alla moglie un termine entro cui introdurre – dandosi il

caso – una petizione (art. 420 CPC) sostitutiva dell'istanza comune. Solo qualora

la destinataria avesse rinunciato a tale facoltà (o perché non fosse ancora trascorso

il biennio di separazione previsto dall'art. 114 CC o per altre ragioni), egli

avrebbe potuto togliere la causa dai ruoli.

6. Se

ne conclude che nella fattispecie il decreto di stralcio emesso dal Segretario

assessore va cassato e che a AP 1 va assegnato un

termine di trenta giorni (identico a quello dell'art. 421a cpv. 2 CPC)

per procedere in via d'azio­ne, mentre il dispositivo sulle spese e le

ripetibili va annullato, la causa essendo tuttora pendente. La petizione

permetterà all'interessata di conservare il foro (art. 135 cpv. 1 CC con rinvio

all'art. 15 cpv. 1 lett. b LForo) e lascerà sussistere le misure provvisionali

decretate dal Pretore (art. 137 cpv. 2 CC). Inoltre lo scioglimento del regime

matrimoniale avrà effetto retroattivo al giorno dell'inoltro della richiesta

comune (art. 204 cpv. 2 e 236 cpv. 2 CC). Si aggiunga, ad ogni buon conto, che seppure

AO 1 dovesse acquiescere – in tutto o in parte – alla petizione della moglie,

la procedura rimarrà quella degli art. 423 segg. CPC e non tornerà a seguire il

rito del divorzio su richiesta comune, parziale o totale che sia (FF 1996 pag.

102 n. 231.33 in fine; Rep. 1997 pag. 12 a metà).

7. L'emanazione

del presente giudizio rende senza oggetto la richiesta di effetto sospensivo

contenuta nell'appello. Circa la tassa di giustizia e le spese di questa sede,

esse seguirebbero la parziale soccombenza dell'appellante (art. 148 cpv. 2

CPC), il quale ottiene l'annullamento del decreto impugnato, ma non la

continuazione della procedura di divorzio su istanza comune. Considerato

nondimeno che l'interessata è estranea all'intervenuto stralcio della procedura

e si è sostanzialmente trovata di fronte al fatto compiuto, si giustifica – in

via eccezionale – di rinunciare a ogni prelievo. Non entra in linea di conto

invece la corresponsione di ripetibili. Quand'anche l'appello fosse stato intimato

a AO 1 e costui avesse proposto di respingerlo, infatti, le ripetibili

sarebbero state equitativamente compensate. All'atto pratico, di conseguenza, l'appellante

non ne avrebbe tratto alcun beneficio.

Per questi motivi,

in applicazione analogica dell'art. 313bis

CPC,

pronuncia: 1. L'appello

è parzialmente accolto, nel senso che il decreto impugnato è annullato ed è

sostituito dalla seguente ordinanza:

A AP 1 è impartito un termine di

30 giorni

per introdurre

un'eventuale azione unilaterale di divorzio.

Decorso

infruttuoso il termine, la causa sarà stralciata dai ruoli.

2. Non si

riscuotono tasse o spese né si attribuiscono ripetibili.

3. Intimazione:

– ;

– .

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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