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Decisione

11.2006.76

Modifica di contributo alimentare per figlio minorenne

22 novembre 2010Italiano21 min

Source ti.ch

Fatti

i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale

(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso ai fini dell'art.

74 cpv. 1 lett. b LTF non raggiunge la soglia di fr. 30 000.– per un

Considerandi

eventuale ricorso in materia civile (soppressione del contributo alimentare di fr. 804.50

mensili dovuto dal febbraio 2006 fino all'11 gennaio 2007). La decisione

sull'assistenza giudiziaria, di natura incidentale, segue la

via giudiziaria dell'azione principale (art. 51 cpv. 1

lett. c LTF).

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. L'appello

è parzialmente accolto e il dispositivo n. 1 della sentenza impugnata è riformato

come segue:

L'istanza è parzialmente accolta, nel senso

che il contributo alimentare dovuto da AP 1 al figlio AO 1 (1989) in virtù

della sentenza OA.95.1320 emessa il 22 luglio 1996 dal Pretore del Distretto di

Lugano, sezione 6, è ridotto a fr. 510.– mensili indicizzati dal 1° maggio

2006.

Per il resto l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

2. Gli oneri

di appello, consistenti in:

a)

tassa di giustizia ridotta fr. 300.–

b)

spese ridotte fr. 50.–

fr.

350.–

sono

posti a carico dell'appellante. Non si attribuiscono ripetibili.

3. L'appellante

è ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria in appello con il gratuito

patrocinio dell'__________. __________.

4. La

richiesta di assistenza giudiziaria presentata da AO 1 in appello è respinta.

5. Intimazione:

–,;

–,.

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di

Mendrisio Nord.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art.

100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il

ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta

ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non

raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia

concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La

legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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