11.2006.76
Modifica di contributo alimentare per figlio minorenne
22 novembre 2010Italiano21 min
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Numero d'incarto:
11.2006.76
Data decisione, Autorità:
22.11.2010, ICCA
Titolo:
Modifica di contributo alimentare per figlio minorenne
MANTENIMENTO DA PARTE DEI GENITORI
art. 286 cpv. 2 CC
Incarto n.
11.2006.76
Lugano,
22 novembre
2010/rs
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Ermotti
segretaria:
Rossi, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa DI.2006.19
(mantenimento del figlio: modifica) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord promossa
con istanza del 25 gennaio 2006 da
AP 1 ()
(patrocinato da PA 2)
contro
AO 1
(rappresentato dalla madre RA 1 ,
e patrocinato da PA 1);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello
del 7 agosto 2006 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 26 luglio
2006 dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord;
2. Se
dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all'appello;
3. Se
dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria presentata da AO 1
con le osservazioni all'appello;
4. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. RA 1 (1957) ha dato alla luce l'11
gennaio 1989 un bambino, AO 1. Con sentenza del 22 luglio 1996 il Pretore del
Distretto di Lugano, sezione 6, ha accertato la paternità di AP 1 (1948), condannando
quest'ultimo a versare per il figlio un
contributo alimentare indicizzato di fr. 600.– mensili fino al 6° compleanno,
di fr. 650.– mensili fino al 12° compleanno, di fr. 700.– mensili fino al
16° compleanno e di fr. 750.– mensili fino alla maggiore età. Ai tempi cameriere, dal 1° gennaio 2000 AP
1 percepiva una rendita piena d'invalidità.
B. Il 25
gennaio 2006 AP 1 ha convenuto il figlio davanti al Pretore della giurisdizione
di Mendrisio Nord per ottenere, previo conferimento dell'assistenza
giudiziaria, la riduzione del contributo alimentare a fr. 504.– mensili (pari alla
rendita completiva AI percepita direttamente dalla madre), facendo valere che dal 1° aprile 2005 l'Ufficio AI per gli assicurati residenti
all'estero gli aveva ridotto la rendita al 75%. All'udienza
del 24 febbraio 2006, indetta per il contraddittorio, il convenuto ha proposto
di respingere l'azione, postulando anch'egli l'assistenza giudiziaria.
L'istruttoria si è conclusa il 6 aprile 2006. Alla discussione
finale le parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte. Nel suo
memoriale conclusivo del 15 maggio 2006 l'istante ha mantenuto la richiesta intesa a ridurre il contributo alimentare per il figlio a fr. 504.–
mensili. Nel proprio allegato, del 12 maggio 2006, AO 1 ha proposto una volta ancora di rigettare la domanda.
C. Statuendo
con sentenza del 26 luglio 2006, il Pretore ha respinto
l'azione. La tassa di giustizia di fr. 400.– e le spese di fr. 70.– sono
state poste a carico dell'istante, tenuto a rifondere al figlio fr. 1000.–
per ripetibili. Anche la richiesta di assistenza giudiziaria è stata respinta. AO
1 è stato ammesso invece al beneficio dell'assistenza giudiziaria.
D. Contro
la sentenza appena citata AP 1 è
insorto con un appello del 7 agosto 2006 a questa Camera per ottenere la completa soppressione del contributo litigioso e il conferimento dell'assistenza
giudiziaria in prima sede. Identico beneficio egli sollecita in appello. Nelle
sue osservazioni del 4 settembre 2006 AO 1 propone di respingere l'appello,
instando a sua volta per la concessione dell'assistenza giudiziaria.
in diritto: 1. Le azioni di mantenimento e di modifica del contributo alimentare
per i figli (art. 279 e 286 CC) sono trattate con la procedura speciale degli
art. 425 segg. CPC, in esito alla quale il Pretore statuisce con sentenza
impugnabile entro dieci giorni (art. 428 cpv. 2 CPC). Tempestivo, l'appello in
esame è dunque ricevibile. Irricevibili per tardività sono invece le osservazioni
all'appello, introdotte dal convenuto il 4 settembre 2006 nel convincimento – fallace
(art. 428bis CPC) – che le ferie giudiziarie interrompessero il decorso
dei termini (memoriale, pag. 2 in alto).
2. AP
1 acclude all'appello una decisione del 13 marzo 2006 con cui l'Ufficio AI per gli
assicurati residenti all'estero ha ulteriormente
ridotto al 50% la sua rendita d'invalidità dal 1° maggio 2006 (doc. J),
un attestato di rendita d'invalidità LPP al 50% dal 1° giugno 2006 della __________
Cassa pensione di __________ (doc. K), una relazione
medico-legale 10 aprile 2006 del dott. __________ __________ di __________
(__________) sulla sua capacità di guadagno
(doc. L), un rapporto medico 14 aprile 2006 del dott. __________ di __________
(doc. M) e una lettera 7 agosto 2006 dell'Ufficio cantonale del sostegno
sociale e dell'inserimento (doc. N). Ancorché nuovi, tali documenti sono
ammissibili in virtù del principio inquisitorio illimitato che governa il
diritto di filiazione (art. 280 cpv. 2 CC; DTF 128 III 414 verso l'alto).
3. Al momento in cui l'attore ha promosso causa, il 25 gennaio 2006,
AO 1 aveva appena compiuto 17 anni. Litigioso è dunque il contributo alimentare
dovuto al figlio dal febbraio del 2006 fino al gennaio del 2007, quando AO 1 ha compiuto 18 anni. Davanti al primo giudice AP 1 aveva sollecitato la riduzione dell'importo da
fr. 750.– mensili (più il rincaro intervenuto dopo la sentenza del 22 luglio 1996,
per complessivi fr. 804.50) a fr. 504.– mensili (memoriale conclusivo,
pag. 2, richiesta di giudizio n. 1.1). In questa sede egli postula la completa
soppressione del contributo (appello, pag. 2, richiesta di giudizio n. 1.2). Seppure
nuova, tale domanda è proponibile in virtù del principio inquisitorio
illimitato che regge il diritto di filiazione (sopra, consid. 2), per lo meno
nella misura in cui si àncora ai documenti nuovi prodotti in appello.
4. Il
giudice può, “ad istanza di un
genitore o del figlio”,
modificare o togliere il contributo per un minorenne ove le circostanze considerate
al momento in cui il contributo è stato fissato “siano notevolmente mutate” (art. 286 cpv. 2 CC). Decisivo ai fini del giudizio è il raffronto
tra le condizioni finanziarie in cui si trovavano i genitori (e il figlio) al momento in cui il contributo è stato stabilito – rispettivamente al
momento in cui è stato modificato l'ultima volta – e quelle in cui essi versano
al momento in cui il giudice statuisce sull'azione di modifica. Quanto al
cambiamento di circostanze, esso deve apparire rilevante e duraturo (I CCA, sentenza inc. 11.2007.13 del 10
giugno 2008, consid. 3 con riferimenti; da ultimo: I CCA, sentenza inc.
11.2008.130 del 21 aprile 2010, consid. 3).
5. Nella
sentenza impugnata il Pretore ha accertato che al momento in cui era stato fissato
il contributo alimentare per il figlio (sentenza del 22 luglio 1996), l'istante
guadagnava fr. 3366.– mensili al netto d'imposta (pagata alla fonte) e aveva un
fabbisogno minimo di fr. 1782.– mensili. RA 1 guadagnava fr. 3600.– netti
mensili (assegno familiare compreso) e aveva un fabbisogno minimo di fr.
2459.50 mensili. L'uno aveva quindi un margine disponibile di fr. 1584.–
mensili, l'altra di fr. 1140.50 mensili.
Il 1° aprile 2005, ha continuato il Pretore, le entrate dell'istante risultavano di soli fr. 3004.– mensili
(fr. 1259.– dalla rendita AI al 75%, più fr. 504.– di rendita complementare per
il figlio riscossi direttamente da RA 1, e fr. 1745.– da una rendita LPP),
mentre il fabbisogno minimo era lievitato a fr. 2218.– mensili. Il reddito
di RA 1 era diminuito a sua volta a fr. 2247.– mensili (fr. 1238.– da una
rendita AI e fr. 1009.– da una rendita LPP), come pure il fabbisogno minimo a
fr. 2305.– mensili. A AP 1 rimaneva pur sempre, nondimeno, un margine disponibile
di fr. 786.– mensili. RA 1 si ritrovava invece con un ammanco di fr. 58.–
mensili. Quanto al fabbisogno in
denaro di
AO 1, diciassettenne, il Pretore l'ha calcolato in fr. 1707.– mensili
(senza spese di cura né educazione, fornite in natura dalla madre), constatando
ch'esso rimaneva scoperto nella misura in cui non era finanziato dalla citata
rendita complementare AI di fr. 504.– e da un terzo dello stipendio percepito
dal figlio stesso come apprendista meccanico (fr. 180.50 mensili fino al 31
agosto 2006, fr. 227.50 mensili dal 1° settembre 2006). Nelle condizioni
descritte il Pretore ha ritenuto che non si giustificasse, in definitiva,
alcuna riduzione del contributo litigioso.
6. Nell'appello
l'attore sottolinea che con decisione del 13 marzo 2006 la sua rendita AI è
stata ulteriormente ridotta al 50%, da fr. 1259.– a fr. 839.– mensili, e quella
complementare per il figlio da fr. 504.– a fr. 336.– mensili. Ciò ha comportato
una parallela riduzione della rendita LPP,
passata da fr. 1745.– a fr. 872.65 mensili, onde una nuova contrazione delle sue
entrate complessive da fr. 3004.– a fr. 2047.65 mensili. L'appellante
afferma inoltre di essere totalmente inabile al lavoro, come attestano i due
certificati medici acclusi all'appello (sopra, consid. 2). Infine egli fa
valere che il suo fabbisogno minimo ammonta non solo a fr. 2218.–, come ha
calcolato il Pretore, bensì a fr. 2896.– mensili. Trovandosi in una situazione
di grave ammanco, egli non sarebbe più in grado pertanto di erogare alcun
contributo di mantenimento.
Quanto a RA
1, l'appellante sostiene che la rendita AI di fr. 1238.50 mensili da lei
percepita risale al 2002 ed è sicuramente aumentata nel frattempo, che costei
riceve altresì una rendita completiva per il figlio di fr. 495.55 mensili
(ignorata dal Pretore) e che il premio della cassa malati riconosciutole dal primo
giudice nel fabbisogno minimo è eccessivo (fr. 400.– mensili). Il fabbisogno in
denaro del figlio, poi, andrebbe decurtato di fr. 135.– mensili che la
tabella correlata alle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e
dell'orientamento professionale del Canton Zurigo prevede per il vestiario,
spesa che l'appellante medesimo assume, sicché il citato fabbisogno in denaro
si riduce da fr. 1707.– a fr. 1572.– mensili. Infine le condizioni disagiate
delle parti impongono di far sì che il figlio devolva tutto il suo stipendio di
apprendista (fr. 630.– mensili oltre la tredicesima) al mantenimento proprio. Ciò
giustificherebbe, in ultima analisi, la completa soppressione del contributo alimentare.
7. Per
quanto riguarda il suo reddito, nell'appello l'interessato non contesta i dati
accertati dal Pretore il 1° aprile 2005 (fr. 1259.– dalla rendita AI al 75%,
più fr. 504.– di rendita complementare per il figlio riscossi direttamente
da RA 1, e fr. 1745.– da una rendita LPP). Fa valere che con decisione del
13 marzo 2006 (acclusa all'appello: doc. J) l'Ufficio AI per gli assicurati residenti
all'estero gli ha ridotto la rendita al 50%, ciò che ha comportato una parallela
riduzione della rendita LPP. Sta di fatto che
la
decisione appena citata ha dispiegato i suoi effetti dal 1° maggio 2006 (dispositivo
n. 2). Per i contributi alimentari dovuti fino al 30 aprile 2006 vale il
reddito conseguito dall'appellante prima di allora. E a tale proposito occorre
una precisazione: non solo la rendita AI al 75% di fr. 1763.– mensili includeva
una complementare di fr. 504.– per il figlio (doc. B, pag. 3); anche la rendita
LPP di fr. 1745.– mensili includeva una complementare simile, di fr. 349.–
(doc. C, pag. 1). Ora, le rendite complementari non possono essere incamerate
dai genitori: l'obbligato al mantenimento che per motivi d'età o
d'invalidità riceve rendite delle assicurazioni sociali o analoghe prestazioni
destinate al mantenimento del figlio, le quali sostituiscono reddito da attività
lucrativa, deve pagare tali importi al figlio (art. 285 cpv. 2bis
prima frase CC). Ne segue che il reddito determinante dell'attore fino al
30 aprile 2006 non era di
fr. 3004.– mensili, bensì di fr. 2655.– netti mensili (rendita AI di fr.
1259.–, rendita LPP di fr. 1396.–). Le complementari di fr. 504.– e di fr. 349.–
mensili spettavano al figlio.
8. Nelle
circostanze descritte appare evidente che fino al 30 aprile 2006 non v'era spazio
per alcuna riduzione del contributo alimentare. Al momento in cui ha promosso
causa, AP 1 stanziava al figlio fr. 804.50 mensili (istanza, pag. 3 in fondo). Per il figlio egli riceveva però fr. 853.– mensili complessivi. Qualunque fosse il suo
reddito e il suo fabbisogno minimo, qualunque fosse il reddito di RA 1 e il
relativo fabbisogno minimo, egli non poteva pretendere di usare le rendite
complementari per il figlio in favore di sé medesimo (a tal fine sarebbe
occorsa un'esplicita autorizzazione del giudice: Breitschmid in: Basler Kommentar,
ZGB I, 3ª edizione, n. 30 ad art. 285). Fino
al 30 aprile 2006, di conseguenza, l'azione di modifica
si rivelava già di primo acchito senza fondamento.
Diversa è
la situazione dal 1° maggio 2006, giacché dopo di allora l'appellante ha
visto ridursi la rendita AI a fr. 839.– mensili, la complementare AI per il
figlio a fr. 336.– (doc. J, dispositivo n. 2), la rendita LPP a fr. 698.–
mensili e la complementare LPP per il figlio a fr. 174.65 (doc. K). Il reddito di
lui è sceso così a complessivi fr. 1537.– mensili e le prestazioni per il
figlio a complessivi fr. 510.65. In ogni modo, meno di fr. 510.65 mensili AP 1
non può pretendere di versare per il figlio nemmeno dopo il 1° maggio 2006.
Rimane la questione di sapere se, ferma restando tale soglia, egli potesse
legittimamente chiedere una riduzione del contributo alimentare (di fr. 804.50
mensili) fino al gennaio del 2007, il reddito di fr. 1537.– mensili non bastando
a coprire nemmeno il suo fabbisogno minimo calcolato dal Pretore.
9. Giovi
vagliare anzitutto il fabbisogno in denaro del figlio, che il Pretore ha
calcolato in fr. 1707.– mensili (senza spese di cura né educazione,
fornite in natura dalla madre). L'appellante sostiene che la posta di
fr. 135.– mensili prevista nella nota tabella per i costi di vestiario (in:
www.lotse.zh.ch) è da lui assunta, onde una contrazione del fabbisogno in
denaro del figlio da fr. 1707.– a fr. 1572.– mensili. L'affermazione
trova riscontro nell'interrogatorio formale del figlio, il quale ha confermato il
6 aprile 2006 che il padre “provvede ad acquistare i miei vestiti, le mie
scarpe, paga il parrucchiere e altri servizi per me” (verbali, pag. 11,
risposta n. 3). RA 1 ha dichiarato il 6 aprile 2006 di avere comperato anch'essa
vestiti per il figlio, ma che i suoi acquisti non erano apprezzati perché –
contrariamente a quelli del padre – non erano di marca (verbali, pag. 13 a metà). In condizioni del genere ci si può effettivamente interrogare se RA 1 non fosse sgravata
dal provvedere all'abbigliamento del figlio. Il problema è che non si vede come
AP 1 potesse continuare a farsi carico di tale incombenza dopo il 1° maggio
2006 con entrate di soli fr. 1537.– mensili. Tanto meno ove si consideri
ch'egli medesimo lamenta un pesante ammanco nel bilancio mensile. Invano si
cercherebbe una spiegazione nell'appello.
10. Per
quel che è di RA 1, l'appellante sostiene – come detto – che la rendita AI di
fr. 1238.50 mensili da lei percepita risale al 2002, che essa riceve altresì
una rendita completiva AI per il figlio di fr. 495.55 mensili (ignorata dal
Pretore) e che il premio della cassa malati riconosciutole dal primo giudice
nel fabbisogno minimo è eccessivo (fr. 400.– mensili). Le prime due censure non
mancano di pertinenza, nel senso che la citata rendita AI di fr. 1238.50
mensili risale al 2001 (doc. 1) e che il Pretore ha trascurato la rendita
complementare AI per il figlio, di fr. 495.55 mensili (doc. 1). D'altro lato
però il Pretore ha calcolato come reddito dell'interessata l'intera rendita LPP
di fr. 1009.35 mensili, mentre questa include una complementare di fr. 202.–
mensili per il figlio (doc. 2), che spetta a AO 1 (sopra, consid. 8). Ne segue
che il reddito effettivo di RA 1 non è di fr. 2247.35 mensili, bensì di soli fr.
2045.85. Che la rendita AI abbia beneficiato del rincaro tra il 2002 e il 2005
è possibile, ma in condizioni siffatte poco sussidia, visto il fabbisogno
minimo di fr. 2305.– mensili calcolato dal Pretore (sentenza impugnata, consid.
5). Quanto al premio della cassa malati, esso è regolarmente documentato e
copre la mera assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (doc. 7).
Ne segue che il bilancio mensile di RA 1 registra un disavanzo ben più netto di
quello risultante dalla sentenza impugnata (fr. 259.15 anziché 58.–
mensili). Che l'interessata disponga di sostanza, poi, l'attore non pretende. Mal
si intravede quindi come dopo il 1° gennaio 2005 la madre potesse partecipare
in qualche modo al mantenimento in denaro del figlio.
11. Rimane
da esaminare se il figlio possa essere tenuto a sovvenire al proprio fabbisogno
in denaro con il proprio stipendio di apprendista (fr. 541.70 mensili fino al
31 agosto 2006, fr. 682.50 dopo di allora: sentenza impugnata, consid. 10). A
ragione il Pretore richiama la giurisprudenza, secondo cui il figlio minorenne
non è tenuto a sovvenire al proprio mantenimento – se non in casi di
particolare ristrettezza dei genitori – in misura superiore a un terzo del proprio
guadagno (nemmeno le istruzioni della Camera di esecuzioni e fallimenti del
Tribunale di appello pongono esigenze più severe per il calcolo del minimo di
esistenza: FU 2/2001 pag. 76 n. IV/2; ora FU 68/2009 pag. 6294 cifra IV/2). In
concreto AO 1 ha diritto di ricevere fr. 510.65 mensili dal padre (sopra,
consid. 8) e fr. 697.55 mensili complessivi dalla madre (fr. 495.55 più fr.
202.–: sopra, consid. 10). Al suo proprio mantenimento egli può essere tenuto
con fr. 180.50 mensili fino al 31 agosto 2006 e con fr. 227.50 da allora in poi
(un terzo dello stipendio). Il suo fabbisogno in denaro rimane scoperto così per
fr. 318.30 mensili dal 1° maggio al 31
agosto 2006 e per fr. 271.30 mensili dal 1° settembre 2006 all'11
gennaio 2007.
Che
l'attore potesse, dando prova di buona volontà, colmare il disavanzo nel fabbisogno
in denaro del figlio dopo il 1° maggio 2006 appariva ormai inverosimile. Ridotto
a vivere con entrate complessive di fr. 1537.– mensili, egli (classe 1948) doveva
già procurarsi fonti di sostentamento per sé medesimo, ove appena si consideri
il fabbisogno minimo calcolato dal Pretore (fr. 2218.– mensili). È vero che la
sua situazione sul fronte della sostanza è poco trasparente, ma nemmeno il
figlio pretende ch'egli disponga di beni realizzabili. Anzi, l'attore consta avere
incontrato difficoltà finanche nel pagare l'imposta di circolazione del veicolo
(doc. H) e risulta avere chiesto l'intervento dell'Ufficio del sostegno e
dell'inserimento per l'anticipo dei contributi alimentari (doc. E). Certo, egli
deve tale stato di cose anche alla propria ostinazione. Vistosi ridurre la
rendita AI dal 100 al 75% dal 1° aprile 2005 con decisione del 3 febbraio 2005 (doc. B), il 22 febbraio
2005 egli ha presentato opposizione.
L'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero lo ha avvertito tuttavia
che non solo l'opposizione appariva senza possibilità di successo, ma che si
prospettava una reformatio in peius. AP 1 ha confermato nondimeno il 20 gennaio 2006 la sua opposizione (doc. J, consid. 5 in fine), con il risultato che dal 1° maggio 2006 la rendita AI gli è stata ridotta al 50% (con
parallela riduzione della rendita LPP).
Comunque
sia, tale è ormai la situazione definitiva e sanzionare l'improvvida caparbietà
dell'appellante non avrebbe senso, così come non avrebbe senso costringerlo a
erogare un contributo di mantenimento fuori della sua portata. Dal 1° maggio
2006 all'11 gennaio 2007 il figlio va chiamato così ad affrontare uno sforzo e,
vista la condizione di chiaro ammanco in cui versano entrambi i genitori, a
integrare il suo fabbisogno in denaro facendo capo al proprio stipendio. Il
sacrificio era, del resto, temporaneo e ragionevolmente esigibile.
12. Se ne
conclude che l'appello va respinto per quanto riguarda la modifica del contributo
alimentare fino al 30 aprile 2006 e parzialmente accolto per il seguito, nel senso
che il contributo alimentare per il figlio va ridotto a fr. 510.– mensili. Gli
oneri del giudizio odierno seguono il vicendevole grado di soccombenza (art.
148 cpv. 2 CPC). L'appellante ottiene causa vinta per circa un quarto. Deve
sopportare così tre quarti della tassa di giustizia e delle spese, mentre non
si giustifica che rifonda ripetibili al convenuto, le cui osservazioni
all'appello sono tardive (sopra, consid. 1). L'irricevibilità delle
osservazioni all'appello fa sì, del resto, che il convenuto vada trattato come
chi rimane silente. E chi non reagisce a un appello non può essere tenuto al
versamento di oneri processuali nel caso in cui l'appello sia accolto (Rep.
1997 pag. 137 consid. 4), come non può pretendere ripetibili nel caso in cui
l'appello sia respinto. Ne segue che AO 1 va mandato esente da spese e che a
carico dell'appellante va posta una tassa di giustizia ridotta.
Non è il
caso nemmeno di modificare il dispositivo sugli oneri processuali e le ripetibili
di prima sede, il parziale accoglimento dell'appello essendo dovuto unicamente
a una prova nuova (doc. J: decisione dell'Ufficio AI), che l'attore ha omesso
consapevolmente di sottoporre al Pretore (memoriale conclusivo del 15 maggio
2006, pag. 4 in basso). Dell'esito cui è giunto il primo giudice egli è dunque responsabile.
13. La
richiesta di assistenza giudiziaria formulata dall'attore in appello va
accolta, AP 1 ottenendo causa vinta almeno in parte. La sua indigenza è del
resto verosimile (art. 3 Lag), così come il fatto che non fosse in grado procedere
in lite con atti propri (art. 14 cpv. 2 Lag) e che una persona di condizioni
agiate, posta nella medesima situazione, non avrebbe rinunciato a ricorrere
solo per i costi di procedura (art. 14 cpv. 1 lett. b Lag). Non può essere
accolta invece la richiesta di assistenza giudiziaria avanzata da AO 1, il cui
memoriale di osservazioni all'appello appariva irricevibile sin dall'inizio per
tardività (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag).
L'appellante
chiede altresì che gli sia conferito il beneficio dell'assistenza giudiziaria
in prima sede, riformando in tal senso la decisione negativa del Pretore. Se
non che, l'azione da lui promossa appariva manifestamente destinata al rigetto
(sopra, consid. 8 in principio), ciò che ostava d'acchito alla concessione del
beneficio (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag). Il parziale accoglimento dell'appello è
dovuto esclusivamente – si ripete – al nuovo mezzo di prova esibito in questa
sede (doc. J). Poco importa che il Pretore dovesse applicare il principio
inquisitorio illimitato (sopra, consid. 2 in fine). Tale precetto non sollevava l'attore dalle sue responsabilità processuali, né lo esonerava dal sostanziare
per quanto possibile le circostanze a lui note (producendo l'intervenuta decisione
in materia di rendita AI), né imponeva al giudice di rimediare a una consapevole
insufficienza documentale (DTF 128 III 413 a metà con numerosi rinvii). Su tal punto la sentenza impugnata resiste dunque alla critica.
14. Circa
Fatti
i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale
(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso ai fini dell'art.
74 cpv. 1 lett. b LTF non raggiunge la soglia di fr. 30 000.– per un
Considerandi
eventuale ricorso in materia civile (soppressione del contributo alimentare di fr. 804.50
mensili dovuto dal febbraio 2006 fino all'11 gennaio 2007). La decisione
sull'assistenza giudiziaria, di natura incidentale, segue la
via giudiziaria dell'azione principale (art. 51 cpv. 1
lett. c LTF).
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello
è parzialmente accolto e il dispositivo n. 1 della sentenza impugnata è riformato
come segue:
L'istanza è parzialmente accolta, nel senso
che il contributo alimentare dovuto da AP 1 al figlio AO 1 (1989) in virtù
della sentenza OA.95.1320 emessa il 22 luglio 1996 dal Pretore del Distretto di
Lugano, sezione 6, è ridotto a fr. 510.– mensili indicizzati dal 1° maggio
2006.
Per il resto l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Gli oneri
di appello, consistenti in:
a)
tassa di giustizia ridotta fr. 300.–
b)
spese ridotte fr. 50.–
fr.
350.–
sono
posti a carico dell'appellante. Non si attribuiscono ripetibili.
3. L'appellante
è ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria in appello con il gratuito
patrocinio dell'__________. __________.
4. La
richiesta di assistenza giudiziaria presentata da AO 1 in appello è respinta.
5. Intimazione:
–,;
–,.
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di
Mendrisio Nord.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art.
100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il
ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta
ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non
raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia
concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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