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Decisione

11.2006.77

Provvisionale di divorzio

5 settembre 2006Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Lardelli

segretaria:

Chietti Soldati, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa DI.2004.1444

(divorzio) della Pretura del Distretto di Lugano,

sezione 6, promossa con petizione del 30 novembre 2004 da

AO 1

(patrocinata dall' PA 1 )

contro

AP 1

(patrocinato dall' PA 2 );

vista

la sentenza 5P.106/2006 del 6 luglio 2006 con cui il Tribunale federale ha annulla­to

la sentenza emanata il 22 febbraio 2006 da questa Camera,

giudicando

nuovamente ora sul decreto cautelare del 9 gennaio 2006 con cui il Pretore ha disciplinato in via provvisionale il

contributo alimentare per l'attrice;

riesaminati gli atti,

posti i seguenti

punti

di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 16 gennaio 2006 presen­tato da AP 1 contro il decreto

cautelare emesso il 9 gennaio 2006 dal Pretore del Distretto di

Lugano, sezione 6;

2. Se

dev'essere accolto l'appello adesivo del 13 febbraio 2006 presentato da AO 1

contro il medesimo decreto;

3. Il

giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. AP

1 (24 luglio 1940) e AO 1 (14 febbraio 1942)

si sono sposati a __________ il 17 agosto 1968. Dal matrimonio è na­to M__________

(14 maggio 1981), tuttora agli studi. I coniugi si sono separati di fatto

nell'aprile del 2001. Con petizione del 30 novem­bre 2004 AO 1 ha chiesto al

Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, la pronuncia del divorzio,

postulando tra l'altro un contributo alimentare di fr. 3044.– mensili per sé

fino ai 64 an­ni, ridotto in seguito della rendita AVS, ma con l'aggiunta di

metà della rendita di cassa pensione riscossa dal marito. In via provvisionale

essa ha sollecitato il versamento del contributo alimentare di fr. 3044.–

mensili retroattivamente dal 1° novembre 2004. Statuendo il 1° dicembre 2004

senza contraddittorio, il Pretore ha condannato AP 1 a erogare alla moglie un

contributo provvisionale di fr. 3000.– mensili.

B. All'udienza

del 3 febbraio 2005, indetta per la discussione provvisionale, AP 1 ha proposto

di sopprimere immediatamente il contributo. Entrambe le parti hanno offerto

prove. Nel corso dell'istruttoria provvisionale, con decreto cautelare del

25 febbraio 2005, il Pretore ha poi ridotto il contributo litigioso

a fr. 2285.– mensili. Alla discussione finale del 25 maggio 2005

l'istante

non è comparsa, limitandosi a far pervenire un riassunto scritto di quello

stesso giorno nel quale confermava in fr. 3000.– mensili (subordinatamente

riduceva a fr. 2552.05 mensili) dal

novembre 2004 l'ammontare del contributo provvisionale richiesto. AP 1 ha postulato

“la reiezione in ordine di tutte le allegazioni di fatto contenute

nell'allegato di controparte”. Con decreto cautelare del 9 gennaio 2006 il

Pretore ha parzialmente accolto l'istanza provvisionale, obbligando il

convenuto a versare un contributo alimentare per AO 1 di fr. 2400.– mensili dal

1° novembre 2004. La tassa di giustizia di fr. 500.– e le spese sono state

poste per un quinto a carico dell'istante e per il resto a carico di AP 1,

tenuto a rifondere alla moglie fr. 900.– per ripetibili ridotte.

C. Contro

il decreto appena citato AP 1 è insorto con un appello del 16 gennaio 2006 per

ottenere che il contributo provvi­sionale sia ridotto a fr. 2050.– mensili,

sempre dal 1° novembre 2004. Nella sua risposta del 13 febbraio 2006 AO 1 ha

proposto di respingere l'appello e con appello adesivo ha instato perché il

contributo alimentare sia aumentato a fr. 2667.– mensili (in subordine addirittura

a fr. 3287.– mensili) dal 1° novembre 2004 al 31 luglio 2005, a fr. 2712.–

mensili (in subordine addirittura a fr. 3142.– mensili) dal 1° agosto al 31

ottobre 2005 e a fr. 2712.– mensili dopo di allora. L'appello adesivo non

ha forma­to oggetto di intimazione. Statuendo il 22 febbraio 2006, questa

Camera ha respinto l'appello principale e ha dichiarato l'appello ade­sivo

irricevibile (inc. 11.2006.7). Gli oneri del primo (fr. 350.–) sono stati posti a carico del convenuto, tenuto a

rifondere all'istan­te fr. 750.– per ripetibili. Gli oneri del secondo

(fr. 250.–) sono stati posti a carico dell'istante, senza obbligo di corrispondere

ripetibili.

D. La

sentenza di questa Camera è stata impugnata da AP 1 mediante ricorso di diritto

pubblico al Tribunale federale, che con sentenza del 6 luglio 2006 ha accolto

il rimedio e ha annullato il giudizio di questa Camera. La tassa di giustizia

di fr. 1500.– è stata posta a carico di AO 1, tenuta a rifondere al marito

fr. 1500.– per ripetibili. L'emanazione di tale giudizio ripristina la litispendenza

sul piano cantonale e impone di statuire nuovamente sull'appello. Anzi, essendo

stata annullata l'intera sentenza, occorre decidere nuovamente anche sull'appello

adesivo.

Considerandi

in diritto: 1. Nel decreto cautelare impugnato il Pretore aveva fissato un contributo

provvisionale per AO 1 di fr. 2400.– mensili dal 1° novembre 2004

fondandosi su redditi del convenuto calcolati in complessivi fr. 5499.–

mensili. Il primo giudice non ha manca­to di accertare “che posteriormente alla

discussione finale il marito ha maturato l'AVS e dal 1° agosto 2005 percepisce una rendita semplice di fr. 2150.–

(ol­tre a una completiva di fr. 645.– per la moglie e di fr. 860.– per M__________)”.

Egli ha ritenuto però che, cumulando a tali introiti la pensione di fr. 2122.80

mensili, il reddito di lui fosse rimasto “so­stanzialmente invariato”, “motivo

per cui l'alimento stabilito per la moglie dovrà continuare a essere versato

nella misura sopra stabilita” (decreto, pag. 4 a metà).

2.

Statuendo

il 22 febbraio 2006 sull'appello principale del convenuto, questa Camera ha

definito insostenibile la conclusione del Pretore per quanto riguardava il

contributo alimentare in favore della moglie dopo il 1° agosto 2005. Sommando

la rendita semplice AVS, la rendita completiva per la moglie e la pensione si otteneva

in effetti un totale di fr. 4907.50 mensili, che non poteva dirsi

“sostanzialmente invariato” per rapporto al reddito precedente di fr. 5499.– (il

quale non includeva la rendita completiva AVS per M__________). La Camera ha

constatato però che la rendita semplice AVS, la rendita completiva per la

moglie e la pensione risul­tavano dai documenti 12 e 13b, prodotti dopo la

discussione finale del 25 maggio 2005. Essendo sfuggiti al contraddittorio, tali

atti avrebbero potuto quindi sorreggere un'istanza volta alla modifica del

decreto cautelare, ma non potevano essere considerati ai fini del contestuale giudizio.

3.

Nel

ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale il convenuto ha fatto valere

che in realtà il contraddittorio relativo ai nuovi documenti era avvenuto il 24 ottobre

2005, non nell'ambito del procedimen­to cautelare (inc. DI.2004.1444), bensì

nella causa di divorzio (inc. OA.2004.792), allorché il Pretore ha proceduto all'audizione

separata e comune dei coniugi. Accertato che tale

udienza risul­tava sufficiente ai fini del diritto di essere

sentito, il Tribunale federale ha accolto il ricorso e ha annullato la sentenza

di appello. Ora, che un simile contraddittorio rispetti i requisiti minimi

perché i documenti 12 e 13b siano versati agli atti non fa dubbio. Rimane da

esaminare se ciò basti perché questa Camera giudichi essa medesima o se i documenti

in questione vadano riconsiderati dal Pretore nel quadro di un nuovo giudizio.

4.

Nel

fascicolo del procedimento cautelare DI.2004.1444 non si faceva menzione ad

alcun contraddittorio intervenuto il 24 ottobre 2005. Non vi accennava il

decreto del Pretore (che evocava solo documenti prodotti “posteriormente alla

discussione finale”), non vi si riferiva l'appellante, non vi alludeva

l'istante e nessun verba­le figurava agli atti. Quanto al fascicolo della causa

di divorzio, esso è stato trasmesso alla Camera il 18 giugno 2006, insieme con

l'appello del convenuto, salvo essere richiamato in Pretura quello stesso

giorno ed essere ritornato solo due mesi dopo, il 20 marzo 2006, allorché

il giudizio della Camera era ormai intervenuto. Certo, il contraddittorio del

24.

ottobre 2005 faceva seguito – come si è scoperto in seguito, grazie alla

sentenza del Tribunale federale – a un'istanza di restituzione in intero presentata

dal convenuto l'8 agosto 2005 per essere abilitato a produrre i documenti nuovi.

Se non che, tale istanza era semplicemente riposta nella cartella “corri­spondenza”

del fascicolo cautelare (come esibito n. 33 499) e non risultava

avere avuto un seguito. Al momento del giudizio, in definitiva, questa Camera

non aveva elementi per supporre che un'udienza riguardante il procedimento

cautelare si fosse tenuta nella causa di merito.

5.

il giudice né le parti possono adottare un modo di procedura diverso da quello

stabilito dalla legge (art. 101 CPC). La norma è intesa a tutelare non solo i

diritti delle parti e la parità delle armi, ma anche la sicurezza giuridica.

Non per nulla l'art. 119 cpv. 1 CPC prevede che di ogni atto di causa va tenuto

un verbale, impugnabile solo con la denuncia di falso (cpv. 4). La fattispecie

in esame dimostra come l'omissione del protocollo può, in concomitanza con

altri fattori (istanza di restituzione in intero non rubricata, giudizio e

memoriali silenti sulla procedura seguita, fascicoli paralleli prodotti, ma

tosto richiamati in Pretura), rivelarsi fatale per la sicurezza processuale.

Contrariamente all'opinione del convenuto, poi, non si può ragionevolmente

esigere che prima di un giudizio in materia cautelare la Camera civile di

appello passi al vaglio tutto l'incarto di merito per verificare che i verbali

siano completi, tanto meno ove un minimo di diligenza da parte del primo

giudice basti per evitare ogni rischio di equivoco.

6.

Se

ne conclude che nel caso in rassegna la lacunosità del fascicolo processuale

DI.2004.1444 non può trovare comprensione. È inammissibile che una procedura di

restituzione in intero per la produzione di nuove prove (art. 140 cpv. 1 CPC)

non lasci traccia agli atti, salvo un'istanza riposta fra la corrispondenza

alla stregua di un qualsiasi esibito. Tale modo informe di procedere,

suscettibile di cagionare errori giudiziari in seconda sede, può solo essere

sanzionato di nullità. Ne segue che in concreto il decreto impugnato va

dichiarato nullo e la causa ritornata al Pretore perché integri il fascicolo

cautelare rubricando formalmente agli atti l'istanza di restituzione in intero

e copia del verbale relativo all'udienza del 24 ottobre 2005. In seguito egli

statuirà di nuovo, fermo restando che un reddito mensile di fr. 4907.50 non può

ritenersi “sostanzialmente equivalente” a un reddito mensile di fr. 5400.–.

L'appello principale va accolto in tal senso.

7.

Il

Tribunale federale ha annullato la sentenza di questa Camera, come detto, anche

laddove è stato dichiarato inammissibile l'appello adesivo di AO 1. Occorre

quindi ribadire che le misure provvisionali chieste in pendenza di divorzio o

di separazione (art. 137 cpv. 2 CPC) sono trattate dal Pretore con la procedura

degli art. 376 segg. CPC (art. 419c cpv. 1 CPC), la quale esclude

appelli adesivi (art. 419c cpv. 3 CPC). Il memoriale dell'istante è e

rimane pertanto improponibile.

8.

Per

quanto riguarda i costi del giudizio odierno, l'appellante principale ottiene

causa vinta sul principio, con buone probabilità di vittoria anche davanti al

Pretore. Gli oneri e le ripetibili, commisurate alla stringatezza dell'allegato,

vanno addebitati per­tanto a AO 1, la quale ha postulato a torto il rigetto del

ricorso (art. 148 cpv. 1 CPC). La tassa di giustizia va nondimeno ridotta, la

sentenza non terminando con un giudizio finale. Gli oneri dell'appello adesivo

seguono a loro volta la soccombenza di AO 1, mentre non è il caso di assegnare

ripetibili al convenuto, cui il memoriale non è stato notificato (art. 313bis

CPC) e non ha cagionato spese.

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. L'appello

principale è parzialmente accolto, nel senso che il decreto impugnato è

dichiarato nullo e la causa è rinviata al Pretore perché integri gli atti del

procedimento cautelare nel senso dei considerandi e giudichi di nuovo.

2. Gli oneri

di tale appello, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 200.–

b)

spese fr. 50.–

fr.

250.–

da

anticipare dall'appellante principale, sono posti a carico di AO 1, che

rifonderà all'appellante fr. 500.– per ripetibili.

3. L'appello

adesivo è irricevibile.

4. Gli oneri

di tale appello, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 200.–

b)

spese fr. 50.–

fr.

250.–

sono

posti a carico dell'appellante adesiva. Non si assegnano ripetibili.

5. Intimazione:

– ;

– .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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