11.2006.77
Provvisionale di divorzio
5 settembre 2006Italiano11 min
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Numero d'incarto:
11.2006.77
Data decisione, Autorità:
05.09.2006, ICCA
Titolo:
Provvisionale di divorzio
MISURE PROVVISIONALI DI DIVORZIO
PROCEDURA PER IL DIRITTO DELLE PERSONE E FAMIGLIA
RESTITUZIONE IN INTERO PER OMESSA INDICAZIONE DI PROVE
art. 137 cpv. 2 CC
Incarto n.
11.2006.77
(rinvio TF)
Lugano,
5 settembre
2006/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Lardelli
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa DI.2004.1444
(divorzio) della Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 6, promossa con petizione del 30 novembre 2004 da
AO 1
(patrocinata dall' PA 1 )
contro
AP 1
(patrocinato dall' PA 2 );
vista
la sentenza 5P.106/2006 del 6 luglio 2006 con cui il Tribunale federale ha annullato
la sentenza emanata il 22 febbraio 2006 da questa Camera,
giudicando
nuovamente ora sul decreto cautelare del 9 gennaio 2006 con cui il Pretore ha disciplinato in via provvisionale il
contributo alimentare per l'attrice;
riesaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 16 gennaio 2006 presentato da AP 1 contro il decreto
cautelare emesso il 9 gennaio 2006 dal Pretore del Distretto di
Lugano, sezione 6;
2. Se
dev'essere accolto l'appello adesivo del 13 febbraio 2006 presentato da AO 1
contro il medesimo decreto;
3. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. AP
1 (24 luglio 1940) e AO 1 (14 febbraio 1942)
si sono sposati a __________ il 17 agosto 1968. Dal matrimonio è nato M__________
(14 maggio 1981), tuttora agli studi. I coniugi si sono separati di fatto
nell'aprile del 2001. Con petizione del 30 novembre 2004 AO 1 ha chiesto al
Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, la pronuncia del divorzio,
postulando tra l'altro un contributo alimentare di fr. 3044.– mensili per sé
fino ai 64 anni, ridotto in seguito della rendita AVS, ma con l'aggiunta di
metà della rendita di cassa pensione riscossa dal marito. In via provvisionale
essa ha sollecitato il versamento del contributo alimentare di fr. 3044.–
mensili retroattivamente dal 1° novembre 2004. Statuendo il 1° dicembre 2004
senza contraddittorio, il Pretore ha condannato AP 1 a erogare alla moglie un
contributo provvisionale di fr. 3000.– mensili.
B. All'udienza
del 3 febbraio 2005, indetta per la discussione provvisionale, AP 1 ha proposto
di sopprimere immediatamente il contributo. Entrambe le parti hanno offerto
prove. Nel corso dell'istruttoria provvisionale, con decreto cautelare del
25 febbraio 2005, il Pretore ha poi ridotto il contributo litigioso
a fr. 2285.– mensili. Alla discussione finale del 25 maggio 2005
l'istante
non è comparsa, limitandosi a far pervenire un riassunto scritto di quello
stesso giorno nel quale confermava in fr. 3000.– mensili (subordinatamente
riduceva a fr. 2552.05 mensili) dal
1°
novembre 2004 l'ammontare del contributo provvisionale richiesto. AP 1 ha postulato
“la reiezione in ordine di tutte le allegazioni di fatto contenute
nell'allegato di controparte”. Con decreto cautelare del 9 gennaio 2006 il
Pretore ha parzialmente accolto l'istanza provvisionale, obbligando il
convenuto a versare un contributo alimentare per AO 1 di fr. 2400.– mensili dal
1° novembre 2004. La tassa di giustizia di fr. 500.– e le spese sono state
poste per un quinto a carico dell'istante e per il resto a carico di AP 1,
tenuto a rifondere alla moglie fr. 900.– per ripetibili ridotte.
C. Contro
il decreto appena citato AP 1 è insorto con un appello del 16 gennaio 2006 per
ottenere che il contributo provvisionale sia ridotto a fr. 2050.– mensili,
sempre dal 1° novembre 2004. Nella sua risposta del 13 febbraio 2006 AO 1 ha
proposto di respingere l'appello e con appello adesivo ha instato perché il
contributo alimentare sia aumentato a fr. 2667.– mensili (in subordine addirittura
a fr. 3287.– mensili) dal 1° novembre 2004 al 31 luglio 2005, a fr. 2712.–
mensili (in subordine addirittura a fr. 3142.– mensili) dal 1° agosto al 31
ottobre 2005 e a fr. 2712.– mensili dopo di allora. L'appello adesivo non
ha formato oggetto di intimazione. Statuendo il 22 febbraio 2006, questa
Camera ha respinto l'appello principale e ha dichiarato l'appello adesivo
irricevibile (inc. 11.2006.7). Gli oneri del primo (fr. 350.–) sono stati posti a carico del convenuto, tenuto a
rifondere all'istante fr. 750.– per ripetibili. Gli oneri del secondo
(fr. 250.–) sono stati posti a carico dell'istante, senza obbligo di corrispondere
ripetibili.
D. La
sentenza di questa Camera è stata impugnata da AP 1 mediante ricorso di diritto
pubblico al Tribunale federale, che con sentenza del 6 luglio 2006 ha accolto
il rimedio e ha annullato il giudizio di questa Camera. La tassa di giustizia
di fr. 1500.– è stata posta a carico di AO 1, tenuta a rifondere al marito
fr. 1500.– per ripetibili. L'emanazione di tale giudizio ripristina la litispendenza
sul piano cantonale e impone di statuire nuovamente sull'appello. Anzi, essendo
stata annullata l'intera sentenza, occorre decidere nuovamente anche sull'appello
adesivo.
Considerandi
in diritto: 1. Nel decreto cautelare impugnato il Pretore aveva fissato un contributo
provvisionale per AO 1 di fr. 2400.– mensili dal 1° novembre 2004
fondandosi su redditi del convenuto calcolati in complessivi fr. 5499.–
mensili. Il primo giudice non ha mancato di accertare “che posteriormente alla
discussione finale il marito ha maturato l'AVS e dal 1° agosto 2005 percepisce una rendita semplice di fr. 2150.–
(oltre a una completiva di fr. 645.– per la moglie e di fr. 860.– per M__________)”.
Egli ha ritenuto però che, cumulando a tali introiti la pensione di fr. 2122.80
mensili, il reddito di lui fosse rimasto “sostanzialmente invariato”, “motivo
per cui l'alimento stabilito per la moglie dovrà continuare a essere versato
nella misura sopra stabilita” (decreto, pag. 4 a metà).
2.
Statuendo
il 22 febbraio 2006 sull'appello principale del convenuto, questa Camera ha
definito insostenibile la conclusione del Pretore per quanto riguardava il
contributo alimentare in favore della moglie dopo il 1° agosto 2005. Sommando
la rendita semplice AVS, la rendita completiva per la moglie e la pensione si otteneva
in effetti un totale di fr. 4907.50 mensili, che non poteva dirsi
“sostanzialmente invariato” per rapporto al reddito precedente di fr. 5499.– (il
quale non includeva la rendita completiva AVS per M__________). La Camera ha
constatato però che la rendita semplice AVS, la rendita completiva per la
moglie e la pensione risultavano dai documenti 12 e 13b, prodotti dopo la
discussione finale del 25 maggio 2005. Essendo sfuggiti al contraddittorio, tali
atti avrebbero potuto quindi sorreggere un'istanza volta alla modifica del
decreto cautelare, ma non potevano essere considerati ai fini del contestuale giudizio.
3.
Nel
ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale il convenuto ha fatto valere
che in realtà il contraddittorio relativo ai nuovi documenti era avvenuto il 24 ottobre
2005, non nell'ambito del procedimento cautelare (inc. DI.2004.1444), bensì
nella causa di divorzio (inc. OA.2004.792), allorché il Pretore ha proceduto all'audizione
separata e comune dei coniugi. Accertato che tale
udienza risultava sufficiente ai fini del diritto di essere
sentito, il Tribunale federale ha accolto il ricorso e ha annullato la sentenza
di appello. Ora, che un simile contraddittorio rispetti i requisiti minimi
perché i documenti 12 e 13b siano versati agli atti non fa dubbio. Rimane da
esaminare se ciò basti perché questa Camera giudichi essa medesima o se i documenti
in questione vadano riconsiderati dal Pretore nel quadro di un nuovo giudizio.
4.
Nel
fascicolo del procedimento cautelare DI.2004.1444 non si faceva menzione ad
alcun contraddittorio intervenuto il 24 ottobre 2005. Non vi accennava il
decreto del Pretore (che evocava solo documenti prodotti “posteriormente alla
discussione finale”), non vi si riferiva l'appellante, non vi alludeva
l'istante e nessun verbale figurava agli atti. Quanto al fascicolo della causa
di divorzio, esso è stato trasmesso alla Camera il 18 giugno 2006, insieme con
l'appello del convenuto, salvo essere richiamato in Pretura quello stesso
giorno ed essere ritornato solo due mesi dopo, il 20 marzo 2006, allorché
il giudizio della Camera era ormai intervenuto. Certo, il contraddittorio del
24.
ottobre 2005 faceva seguito – come si è scoperto in seguito, grazie alla
sentenza del Tribunale federale – a un'istanza di restituzione in intero presentata
dal convenuto l'8 agosto 2005 per essere abilitato a produrre i documenti nuovi.
Se non che, tale istanza era semplicemente riposta nella cartella “corrispondenza”
del fascicolo cautelare (come esibito n. 33 499) e non risultava
avere avuto un seguito. Al momento del giudizio, in definitiva, questa Camera
non aveva elementi per supporre che un'udienza riguardante il procedimento
cautelare si fosse tenuta nella causa di merito.
5.
Né
il giudice né le parti possono adottare un modo di procedura diverso da quello
stabilito dalla legge (art. 101 CPC). La norma è intesa a tutelare non solo i
diritti delle parti e la parità delle armi, ma anche la sicurezza giuridica.
Non per nulla l'art. 119 cpv. 1 CPC prevede che di ogni atto di causa va tenuto
un verbale, impugnabile solo con la denuncia di falso (cpv. 4). La fattispecie
in esame dimostra come l'omissione del protocollo può, in concomitanza con
altri fattori (istanza di restituzione in intero non rubricata, giudizio e
memoriali silenti sulla procedura seguita, fascicoli paralleli prodotti, ma
tosto richiamati in Pretura), rivelarsi fatale per la sicurezza processuale.
Contrariamente all'opinione del convenuto, poi, non si può ragionevolmente
esigere che prima di un giudizio in materia cautelare la Camera civile di
appello passi al vaglio tutto l'incarto di merito per verificare che i verbali
siano completi, tanto meno ove un minimo di diligenza da parte del primo
giudice basti per evitare ogni rischio di equivoco.
6.
Se
ne conclude che nel caso in rassegna la lacunosità del fascicolo processuale
DI.2004.1444 non può trovare comprensione. È inammissibile che una procedura di
restituzione in intero per la produzione di nuove prove (art. 140 cpv. 1 CPC)
non lasci traccia agli atti, salvo un'istanza riposta fra la corrispondenza
alla stregua di un qualsiasi esibito. Tale modo informe di procedere,
suscettibile di cagionare errori giudiziari in seconda sede, può solo essere
sanzionato di nullità. Ne segue che in concreto il decreto impugnato va
dichiarato nullo e la causa ritornata al Pretore perché integri il fascicolo
cautelare rubricando formalmente agli atti l'istanza di restituzione in intero
e copia del verbale relativo all'udienza del 24 ottobre 2005. In seguito egli
statuirà di nuovo, fermo restando che un reddito mensile di fr. 4907.50 non può
ritenersi “sostanzialmente equivalente” a un reddito mensile di fr. 5400.–.
L'appello principale va accolto in tal senso.
7.
Il
Tribunale federale ha annullato la sentenza di questa Camera, come detto, anche
laddove è stato dichiarato inammissibile l'appello adesivo di AO 1. Occorre
quindi ribadire che le misure provvisionali chieste in pendenza di divorzio o
di separazione (art. 137 cpv. 2 CPC) sono trattate dal Pretore con la procedura
degli art. 376 segg. CPC (art. 419c cpv. 1 CPC), la quale esclude
appelli adesivi (art. 419c cpv. 3 CPC). Il memoriale dell'istante è e
rimane pertanto improponibile.
8.
Per
quanto riguarda i costi del giudizio odierno, l'appellante principale ottiene
causa vinta sul principio, con buone probabilità di vittoria anche davanti al
Pretore. Gli oneri e le ripetibili, commisurate alla stringatezza dell'allegato,
vanno addebitati pertanto a AO 1, la quale ha postulato a torto il rigetto del
ricorso (art. 148 cpv. 1 CPC). La tassa di giustizia va nondimeno ridotta, la
sentenza non terminando con un giudizio finale. Gli oneri dell'appello adesivo
seguono a loro volta la soccombenza di AO 1, mentre non è il caso di assegnare
ripetibili al convenuto, cui il memoriale non è stato notificato (art. 313bis
CPC) e non ha cagionato spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello
principale è parzialmente accolto, nel senso che il decreto impugnato è
dichiarato nullo e la causa è rinviata al Pretore perché integri gli atti del
procedimento cautelare nel senso dei considerandi e giudichi di nuovo.
2. Gli oneri
di tale appello, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 200.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
250.–
da
anticipare dall'appellante principale, sono posti a carico di AO 1, che
rifonderà all'appellante fr. 500.– per ripetibili.
3. L'appello
adesivo è irricevibile.
4. Gli oneri
di tale appello, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 200.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
250.–
sono
posti a carico dell'appellante adesiva. Non si assegnano ripetibili.
5. Intimazione:
– ;
– .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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