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Decisione

11.2006.78

Misure a protezione dell'unione coniugale: reddito da attività lucrativa indipendente

11 gennaio 2008Italiano25 min

Source ti.ch

Fatti

i coniugi si siano separati il 1° dicembre 2005 (istanza, pag. 2 e 5; verbale

del 21 dicembre 2005, pag. 10). Anche nella sentenza impugnata, del resto, il

Pretore ha accertato che l'istante ha lasciato l'abitazione coniugale il 1°

dicembre 2005 (pag. 2 in alto e pag. 6 in alto). In circostanze siffatte

sarebbe stato sufficiente inoltrare una domanda di correzione della sentenza (art.

339 CPC). Su tal punto l'appello non merita ulteriore disamina.

4. I

criteri che disciplinano l'erogazione di contributi alimentari nell'ambito di

misure a protezione dell'unione coniugale sono già stati enunciati correttamente

nella sentenza impugnata (pag. 2 seg.). A tal fine il Pretore ha considerato il

reddito del marito da attività lucrativa indipendente in fr. 3200.– mensili, cui

ha aggiunto la rendita AVS di fr. 1834.– mensili e la pensione di fr. 3696.–

mensili (compresa la quota parte di tredicesima), per complessivi fr. 8730.–

mensili. Quanto al fabbisogno minimo, egli l'ha calcolato in fr. 3670.–

mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, locazione con

spese accessorie fr. 1250.–, premio della cassa malati fr. 470.–, assicurazione

RC privata e dell'economia domestica fr. 50.–, imposte fr. 800.–).

Per quel

che è della moglie, il Pretore ne ha constatato il reddito in fr. 700.– mensili

a fronte di un fabbisogno minimo di fr. 3636.– mensili (minimo

esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, locazione con spese accessorie

fr. 1550.–, premio della cassa malati fr. 447.–, assicurazione RC privata e

dell'economia domestica fr. 50.–, assicurazione RC dell'automobile fr. 112.–, leasing

dell'automobile fr. 277.–, imposta di

circolazione e carburante fr. 100.–). Risultando un'eccedenza di fr.

2124.– mensili, egli ha riconosciuto alla moglie un contributo alimentare di

fr. 4000.– mensili dal 1° dicembre 2005, riservata la facoltà per il

marito di dedurre dall'ammontare del contributo il leasing della vettura usata

dalla beneficiaria, nella misura in cui ne avesse assunto il pagamento.

5. Il Pretore ha ritenuto che non gli incombesse condurre ricerche approfondite

nella voluminosa documentazione prodotta per definire il reddito da attività

indipendente conseguito da AP 1. E ai bilanci contabili allestiti da quest'ultimo

egli ha attribuito unicamente valore indicativo, rilevando che lo storno di

un'entrata di fr. 30 000.– risalente al 5 ottobre 2005 appariva ingiustificato. Alla luce

dei conteggi d'imposta e dei contributi AVS il primo giudice ha reputato nondimeno

che le entrate del convenuto non raggiungessero neppure i livelli asseriti

dalla moglie. Nelle circostanze descritte egli si è dipartito così dal reddito

di fr. 3200.– mensili indicato dal convenuto medesimo all'udienza del 21 dicembre

2005.

6. L'appellante

afferma, in sintesi, che le risultanze oggettive dei documenti prevalgono sulle

indicazioni soggettive da lui fornite alla citata udienza, per di più sulla

base di una stima errata. Egli rileva di avere prodotto la sua contabilità con i

giustificativi degli ultimi quattro anni in modo completo e trasparente,

allegando anche fatti economici privati. Addotte le ragioni della menzionata

operazione di storno, egli sottolinea che rettifiche alla contabilità di un lavoratore

indipendente si giustificano solo in caso di detra­zioni straordinarie,

deduzioni ingiustificate o consumi privati non dimostrati. Se non ha competenze

contabili – egli soggiunge – il giudice deve far capo a persone del ramo, non

procedere a beneplacito. In definitiva egli chiede perciò che il suo reddito

sia fissato in fr. 1400.– netti mensili, come risulta dalla sua contabilità per

gli anni dal 2002 al 2005.

a) I criteri per la determinazione del reddito di un lavoratore indipendente

sono già stati riassunti con pertinenza dal Pretore (sentenza impugnata, pag. 4

in alto). Nella fattispecie il convenuto ha presentato, in esecuzione di una domanda

di edizione presentata dalla mo­glie, la contabilità del suo studio legale e

notarile dal 2002 al 2005 (conto perdite e profitti, bilancio, registrazioni

contabili: doc. 16) con i giustificativi (doc. 8 a 15). I risultati di tali

esercizi attestano una perdita di fr. 2462.11 nel 2005, un utile di fr. 39 163.68 nel

2004, un utile di fr. 6022.90 nel 2003 e un altro utile di fr. 24 440.95 nel

2002 (doc. 16, separazione 2), per un'entrata media netta di fr. 1395.– mensili

sull'arco dei quattro anni. Contrariamente a quanto parrebbe sostenere

l'appellante, l'esame di tali conteggi non richiede l'intervento di esperti.

Anzi, nel quadro di un giudizio di semplice verosimiglianza una perizia sarebbe

addirittura fuori luogo (cfr., per i procedimenti cautelari:

RtiD I-2005 pag. 757 n. 40c).

b) Secondo il Pretore i dati della contabilità sono “solo indicativi”, poiché

un onorario di fr. 30 000.– registrato nel 2004 (ed effettivamente ricevuto il 26 agosto

2004 sul conto alla __________) è stato detratto senza apparente ragione dal “conto onorari 2005” il 3 ottobre 2005, “riducendo contabilmente l'incasso per onorari di fr. 30 000.–”

(sentenza impu­gnata, pag. 4 in mezzo). L'appellante spiega che un acconto di

fr. 30 000.– per prestazioni svolte in favore del cliente era già stato

incassato e contabilizzato nel 2004 e che nel 2005 egli ha poi registrato la

nota d'onorario di fr. 31 021.20 per intero, salvo stornare in seguito l'acconto di fr. 30 000.– già registrato

nel 2004. L'argomentazione non è priva di pertinenza.

È

vero che l'entrata di fr. 30 000.– versata quale anticipo di un cliente (identificato con il

conto n. 000380) il 26 agosto 2004 sul conto alla __________ (avviso di

accredito del 26 agosto 2004 nel doc. 12, separazione __________) è stata

registrata fra gli onorari incassati nel 2004 (doc. 16, separazione 4: conto 2021 “__________”, conto 6000 “onorari”

e conto 000380 “scheda cliente”). È vero altresì che il

3 ottobre 2005 il convenuto ha emesso una nota d'onorario di fr. 31 021.55 complessivi

(doc. 14, separazione note onorari__________), di cui ha incassato solo il

saldo di fr. 1021.55 versato il 13 ottobre 2005 sul conto alla __________ (avviso

di accredito del 13 ottobre 2005: doc. 14, sepa­ra­zione __________). Nel “conto onorari”, tuttavia, l'interessato ha inserito lo stesso 3 ottobre 2005 quale

compenso fatturato a tale cliente (n. 000380) non fr. 31 021.55, bensì fr.

25 833.60 (doc. 16, separazione 3: conto 6000 “onorari”), che non trovano

riscontro alcuno nelle note d'onorario prodotte (doc. 14, separazione note

onorari) o nel conto relativo alla scheda del cliente (doc. 16, separazione 3: conto

000380 “scheda cliente”). Né risultano entrate di tale entità sui conti

dell'interessato (estratti conto di ottobre: doc. 14, separazione __________;

doc. 14, separazione __________; doc. 14, separazione __________).

Anche

a un mero esame di verosimiglianza si nota pertanto un effettivo errore di registrazione.

E ciò non basta per dubitare dell'intera contabilità prodotta dall'appellante. Ne

segue che il conto onorari 2005 andrà maggiorato di fr. 5187.95 (la differenza

fra la fattura di fr. 31 021.55 e la registrazione di

fr. 25 833.60), con relativo miglioramento del risultato d'esercizio.

c) Si

rilevi inoltre che tra gli onorari incassati figura un altro acconto di fr. 25 000.– versato il

14 novembre 2005 sul conto corrente postale dallo stesso cliente (doc. 14, separazione

CCP: estratto conto novembre) e che la registrazione nel conto finanziario “lavori

in corso” agli attivi di bilancio non ha influenza sul conto economico (doc. 16,

separazione 3: bilancio il 31 dicembre 2005, oltre al conto 1010 “posta”, conto

1030 “lavori in corso”, conto 6000 “onorari” e conto 000380 “scheda cliente”). Quanto

alle altre entrate per onorari nel 2005, a un vaglio sommario esse appaiono

conformi alle note d'onorario emesse in quell'anno e agli accrediti registrati

sul conto bancario e postale (doc. 16, separazione 3: conto 6000 “onorari”;

doc. 14). In definitiva, pertanto, a un esame di verosimiglianza non si

ravvisano altre discrepanze nelle registrazioni dei versamenti dei clienti che mettano

in dubbio – come reputa il primo giudice – l'intera contabilità prodotta.

7. Nelle osservazioni all'appello la moglie denuncia altre irregolarità

nella contabilità del marito.

a) All'appellante

la moglie rimprovera anzitutto di avere inserito nella contabilità del suo

studio anche pagamenti privati. Se non che, parte di tali esborsi sono stati

addebitati sul conto 2110 “privato”, mentre il saldo riportato sul conto 2100 “capitale

proprio”, conto finanziario figurante fra i passivi del bilancio, che è senza incidenza

sul risultato di esercizio. Analogo trattamento seguono i pagamenti per oneri

professionali anticipati con

mezzi privati (ad esempio nella contabilità 2005: doc.

16, separazione 3, conti 2100 e 2110). Altre uscite ed entrate sono registrate

in conti che neppure sono riportati nel conto economico, sicché non ne hanno

influenzato il risultato (ad esempio nella contabilità 2005: doc. 16, separazione

3, conto economico 2005, oltre ai conti 5000 “affitto privato”, 5000.1 “affitto

privato __________”, 5001 “mensile __________ __________”, 5002 __________. __________”,

5005 “libri”, 5010 “assicurazione privata”, 5020 “medico-cassa malati”, 5030 “spese

auto”, 5040 “____________________ personale”, 5900 “pensione”). Unica eccezione

risulta, a un sommario esame, la spesa per l'elettricità dell'abitazione coniugale,

computata nelle spese professionali di elettricità (ad esempio nella contabilità

2005: doc. 16, separazione 3, conto economico 2005 e conto 4600 “elettricità”

con relative fatture emesse dalle __________ nel doc. 15, sepa­razione A). I

costi per l'elettricità vanno pertanto ridotti di circa fr. 450.– annui e il

risultato di esercizio migliorato di conseguenza.

b) La

moglie si duole inoltre dell'inserimento nella contabilità dello studio degli

interessi passivi per i debiti privati contratti con i familiari che il marito

ha poi esposto anche nel proprio fabbisogno. Ora, nel conto economico 2005

figurano costi per fr. 4656.70 per “interessi passivi e spese bancarie” che

corrispondono tuttavia alla somma dei conti 4220 “interessi passivi banca”,

4222 “interessi passivi IVA” e 4225 “spese bancarie” (doc. 16, separa­zione 3;

analogamente nel 2004: doc. 16, separazione 4). I debiti contratti con i

fratelli, così come gli interessi, figurano invece tra i passivi del bilancio

2005 e non hanno influenzato il risultato di esercizio (doc. 16, separazione 3,

conto 2050 “prestito __________ __________”, conto 2051 “prestito __________” e

2055 “interessi __________ __________”; analogamente nel 2004: doc. 16, separazione

4). Per il resto il Pretore non ha computato oneri a tale titolo nel fabbisogno

del marito, né quest'ultimo se ne duole.

c) Per

l'istante neppure si giustificano esborsi fino a fr. 10 786.– annui per corsi

professionali. Il convenuto ha conteggiato

uscite

per “libri e corsi professionali” di fr. 4523.65 nel 2005, di fr. 4587.69 nel 2004, di fr. 7697.35

nel 2003 e di fr. 10 786.99 nel 2002. Per quel che attiene agli anni 2005, 2004 e 2003, a un

sommario esame gli importi appaiono giustificati da costi per libri

specialistici e corsi professionali (conto 4740 “letteratura e corsi professionali”:

Considerandi

doc. 16, separazione 3; doc. 16, separazione 4; doc. 16, separazio­ne 5). Nel

2002.

figura invece un esborso di fr. 1488.64 per un master in medical humanities

all'Università __________ (doc. 16, separazione 6, conto 4740; doc. 8, separazione

“__________”, ordine di pagamento del 24 settembre 2002) che, a un esame di

verosimiglianza non appare correlato all'attività forense, l'appellante

medesimo ammettendo per altro di avere registrato nella propria contabilità corsi

di formazione della moglie (appello, pag. 3). Sono invece verosimilmente giustificati

il corso in Droit de la santé all'Università di __________ (fr. 1800.–)

e quello di informatica “windows XP + Office 2000 Prof” della ditta __________ (fr.

3123.

: doc. 16, separazione 6 conto 4740; doc. 9, separazioni O e U), così

come le altre spese per pubblicazioni specialistiche. I costi per libri e corsi

professionali del 2002

vanno pertanto decurtati di fr. 1488.64, con relativo

miglioramento del risultato d'esercizio.

d) La

moglie censura altresì le spese di rappresentanza esposte dal coniuge, che

ammontano a fr. 1745.97 nel 2005, fr. 1219.30 nel 2004, fr. 790.60 nel 2003 e

fr. 1588.40 nel 2002 (doc. 16, separazione 2). Nel 2005 figura in realtà un

esborso di fr. 699.97 destinato al Comitato del notariato lombardo e ticinese,

che è finanche legato con ogni verosimiglianza all'attività professionale (doc.

14, separazione “__________”: avviso di addebito del 21 settembre 2005). Per il

resto si tratta di uscite per consumazioni in esercizi pubblici, acquisti di

fiori e libri che sono spese di rappresentanza usuali nel ramo professionale (doc.

16, separazione 3 conto 4810 “spese di rappresentanza”, separazione 4 conto

4810, separazione 5 conto 4810, separazione 6 conto 4810) e che non appaiono sicuramente

eccessive nel loro ammontare.

e) L'interessata

insorge poi contro un ammortamento “computer” di circa fr. 5000.–, facendo

valere che oggi un ordinatore può essere acquistato per circa fr. 1200.– in

qualsiasi grande magazzino. Nel 2005, invero, il marito ha conteggiato un

“ammortamento computer” di fr. 4986.90 (doc. 16, separazione 3: conto economico

2005). Se si considera tuttavia che fin dal 2003 a bilancio il convenuto ha

esposto un attivo per “computer” di fr. 5986.90 (doc. 16, separazione 2:

bilanci 2003 e 2004) e che le installazioni informatiche vanno notoriamente

rinnovate nel lasso di pochi anni, l'ammortamento appare giustificato. Del

resto nel 2005 l'appellante ha investito fr. 1129.80 per nuove installazioni

informatiche, sicché nel bilancio del 31 dicembre 2005 figurano ancora fr.

2129.80

a tale titolo (doc. 16, separazione 3: bilancio e conto economico 2005;

conto finanziario 1100 “computer e software”, conti economici 4300 “computer” e

4400.

“ammortamento computer”).

f) Per

finire l'istante sostiene che le discrepanze da lei segnalate, a titolo meramente

esemplificativo, dimostrano come i conteggi siano inverosimili. Se non che,

come si è visto, a parte qualche correzione puntuale la contabilità dello studio

legale e notarile del marito non può dirsi certo inattendibile. È possibile che

nel ponderoso incarto figurino altre registrazioni non giustificate. Spettava

tuttavia all'interessata indicare con un minimo di precisione quali altre poste

intendesse contestare, non essendo compito del giudice vagliare di propria

iniziativa la copiosa documentazione agli atti per verificare sistematicamente

le registrazioni e i giustificativi di un intero quadriennio (Cocchi/Trez­zini, CPC massimato e

commentato, Lugano 2000, n. 5 ad art. 183).

8.

In

definitiva, tenuto conto delle rettifiche apportate, il risultato dell'esercizio

2005.

si chiude con un utile di fr. 3175.84 (alla perdita di fr. 2462.11 si

contrappongono maggiori onorari per fr. 5187.95 e una

minor spesa per elettricità di fr. 450.–). Il risultato dell'eser­cizio 2004 migliora a fr. 39 613.68 e quello del 2003

a fr. 6472.90 (data la minor spesa per elettricità di fr. 450.–: consid. 10a).

Nel 2002 l'utile sale a fr. 26 379.59 (ai fr. 24 440.95 registrati occorre aggiungere fr. 1488.64

per minori spese per corsi professionali e fr. 450.– per minori spese d’elettricità).

Ne deriva che in tale lasso di tempo l'interessato ha registrato entrate per una

media di fr. 1575.– mensili. Il suo reddito assomma in definitiva a complessivi

fr. 7105.– mensili (fr. 1575.– mensili da attività indipendente, fr. 3696.–

dalla pensione e fr. 1834.– dalla rendita AVS). Si aggiunga che il reddito

medio imponibile da attività indipendente accertato dall'autorità fiscale nelle

tre tassazioni prodotte – inammissibilmente (consid. 2) – in questa sede (fr.

1357.55

men­sili) poco si scosta dal risultato cui giunge la Camera. Quelle risultanze

fiscali, in ogni modo, andranno sottoposte al vaglio del contraddittorio nel

caso in cui l'appellante intendesse valersene ai fini di ulteriori procedure.

9.

L'istante obietta che nel memoriale di risposta il marito aveva

ammesso entrate per fr. 3200.– mensili e che solo al dibattimento finale, ovvero

tardivamente, ha sostenuto di conseguire un reddito aziendale di fr. 1400.–

mensili. Ora, si dà atto che a quell'udienza il convenuto, contestato il

reddito di fr. 6000.– preteso dalla moglie nell'istanza, ha valutato i suoi

introiti in fr. 3200.– mensili (verbale del 21 dicembre 2005, pag.

7.

e 9). Se non che, come si è appena visto, tale reddito è

smentito dalle risultanze agli atti (analogamente: Cocchi/Trezzini, CPC ticinese commentato e massimato, Appendice 2000/2004, n. 9 ad

art. 170; I CCA, sentenza inc. 11.2006.103 del 10 dicembre 2007, consid.

4a). Su questo punto l'appello denota tutta la sua inconsistenza.

L'interessata

sottolinea altresì che nel corso della mediazione familiare il marito aveva

dichiarato di guadagnare fr. 6000.– mensili, salvo precisare poi con la duplica

che l'importo compren­deva anche le entrate di lei, attorno ai fr. 700.–

mensili, onde un reddito riconosciuto di fr. 5300.– mensili. A parere

dell'istante quindi, l'appellante modifica le proprie stime in base alle necessità

di causa, non essendo plausibile che un professionista come lui possa sopravvalutare

in tale misura i propri introiti. Ora, ci si può domandare se documenti redatti

ai fini di una procedura di mediazione siano ammissibili, l'art. 139 cpv. 3 CC impedendo

l'escussione delle persone che hanno operato in veste di mediatori familiari. Resta

il fatto che, ancora una volta, il dato indicato riesce sconfessato

dall'istruttoria. All'appellante può dunque essere rimproverata una stima

affrettata e superficiale, azzardata sui risultati di un solo anno, ma non un

comportamento contrario alla buona fede, come parrebbe asserire la moglie.

Per

l'istante il marito, avvocato e notaio di notevole esperienza, è senz'altro in grado, di guadagnare in

ogni modo almeno fr. 3200.– mensili. A parte il fatto

però che essa non spiega come il marito potrebbe concretamente incrementare la

sua attività professionale, essa dimentica che nel quadro di misure a

protezione dell'unione coniugale il riparto dei ruoli fra coniugi va modificato

il meno possibile, nel senso che non ci si deve scostare senza necessità dal

modo in cui i coniugi avevano organizzato loro medesimi la vita in comune (con

riferimento alla capacità lucrativa di un coniuge: DTF 130 III 541 consid.

3.

). Ove i redditi dei coniugi bastino per finanziare due economie domestiche

separate non è il caso dunque di imputare all'uno o all'altro un reddito ipotetico.

10.

L'appellante chiede di aumentare il proprio fabbisogno minimo,

stabilito dal Pretore in fr. 3670.– mensili, di fr. 270.– mensili per tenere

conto del leasing dell'automobile usata dalla moglie, che egli paga

personalmente. Ove provveda personalmente al pagamento dell'una o dell'altra

voce di spesa compresa nel fabbisogno minimo dell'altro coniuge, nondimeno,

l'interessato acqui­sisce un diritto al compenso: può dedurre in altri termini

dall'ammontare del contributo di mantenimento dovuto quanto ha versato

direttamente nell'interesse dell'altro coniuge (RtiD I-2005 pag. 765 consid.

13). La relativa posta non va espunta tuttavia, per ciò soltanto, dal

fabbisogno minimo del coniuge in questione. Il canone di

leasing deve rimane quindi nel fabbisogno minimo della moglie, non oltre

però il saldo delle 36 rate che risulta essere intervenuto nel settembre del

2007.

(doc. 16, separazione 1: contratto leasing del 9 settembre 2004).

Dall'ottobre del 2007 in poi il fabbisogno minimo della moglie, per il resto incontestato,

diminuisce pertanto di fr. 277.– mensili e va ricondotto a fr. 3359.– mensili.

11.

Da tutto quanto precede emerge, in sintesi, il seguente quadro del

bilancio familiare:

Dal 1° dicembre 2005 al 30 settembre 2007

reddito del

marito (consid. 8) fr. 7105.–

reddito

della moglie (non contestato) fr. 700.–

fr.

7805.

– mensili

fabbisogno

minimo del marito (consid. 10) fr. 3670.–

fabbisogno

minimo della moglie (consid. 10) fr. 3636.–

fr.

7306.

– mensili

eccedenza fr.

499.

– mensili

metà

eccedenza fr. 249.– mensili.

Il

marito può conservare per sé:

fr.

3670.

– + fr. 249.– fr. 3919.–

mensili

e deve

versare alla moglie

fr. 3636.– + fr. 249.– ./. fr. 700.– fr.

3185.

– mensili.

Dal 1° ottobre 2007 in poi

reddito del

marito (consid. 8) fr. 7105.–

reddito

della moglie (non contestato) fr. 700.–

fr.

7805.

– mensili

fabbisogno

minimo del marito (consid. 10) fr. 3670.–

fabbisogno

minimo della moglie (consid. 10) fr. 3359.–

fr.

7029.

– mensili.

eccedenza fr.

776.

– mensili

metà

eccedenza fr. 388.– mensili.

Il

marito può conservare per sé:

fr.

3670.

– + fr. 388.– fr.

4058.

– mensili

e deve

versare alla moglie

fr. 3359.– + fr. 388.– ./. fr. 700.– fr.

3047.

– mensili,

arrotondati

a fr. 3050.–

mensili.

Ne discende che l'appello dev'essere accolto entro tali limiti e il

giudizio impugnato riformato di conseguenza.

12.

Gli oneri del sindacato odierno, commisurati all'entità del contenzioso

e all'impegno richiesto dalla trattazione del caso, seguono la vicendevole soccombenza

(art. 148 cpv. 2 CPC). Dato l'esito del giudizio, si giustifica che l'appellante

sopporti così tre quinti della tassa di giustizia e delle spese, con obbligo di

rifondere alla controparte un'equa indennità per ripetibili ridotte. L'esito

del giudizio odierno non incide in maniera apprezzabile invece sul dispositivo

relativo alle spese e alle ripetibili di prima sede, che può rimanere invariato.

13.

Circa

i rimedi esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv.

1.

lett. d LTF), il valore litigioso ai fini dell'art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF supera ampiamente la soglia di fr. 30 000.– per un

eventuale ricorso in materia civile, ove appena si capitalizzi la riduzione (litigiosa

in appello) del contributo alimentare per la moglie stabilito dal Pretore, che

in difetto di scadenze prevedibili dev'essere – nel dubbio – calcolato a vita.

Dispositivo

Per questi motivi

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. Nella

misura in cui è ricevibile, l'appello è parzialmente accolto e il dispositivo

n. 3 della sentenza impugnata è così riformato:

AP

1 è tenuto a versare a AO

1, in via anticipata entro il 5 di ogni mese, i seguenti contributi alimentari:

fr. 3185.–

mensili dal 1° dicembre 2005 al 30 settembre 2007 e

fr.

3050.– mensili dal 1° ottobre 2007 in poi.

2. Gli oneri

processuali, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 450.–

b) spese fr.

50.–

fr.

500.–

da

anticipare dall'appellante, sono posti per tre quinti a carico di lui e per il

resto a carico di AO 1, alla quale l'appellante rifonderà fr. 1200.– per ripetibili

ridotte.

3. Intimazione

a:

–;

–.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF

entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF).

Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile

solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000

franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in

materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre

è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in

materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata in tal

caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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