11.2006.78
Misure a protezione dell'unione coniugale: reddito da attività lucrativa indipendente
11 gennaio 2008Italiano25 min
Source ti.ch
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Numero d'incarto:
11.2006.78
Data decisione, Autorità:
11.01.2008, ICCA
Titolo:
Misure a protezione dell'unione coniugale: reddito da attività lucrativa indipendente
PROTEZIONE DELL'UNIONE CONIUGALE
art. 176 cpv. 1 cf. 1 CC
Incarto n.
11.2006.78
Lugano
11 gennaio
2008/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Epiney-Colombo
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa DI.2005.1583
(protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 6, promossa con istanza del 30 novembre 2005 da
AO 1 ,
(patrocinata dall' PA 1)
contro
AP 1
(ora patrocinato dall' PA 2);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 12 agosto 2006 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 31
luglio 2006 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. AP
1 (1939) e AO 1 (1943) si sono sposati a __________ il 4 gennaio 1974. A quel
momento la moglie era già madre di C__________ (1968), nato da un precedente
matrimonio, che, affetto da grave handicap, è deceduto nel 1995. Dalla nuova unione
non sono nati figli. Il marito, al beneficio di una rendita AVS e di una pensione,
esercita tuttora l'attività di avvocato e notaio. La moglie, terapista
complementare (formata in naturopatia, terapia cranio sacrale, riflessologia del
piede e terapia della polarità), ha uno studio proprio a __________. I coniugi
vivono separati dal novembre del 2005, quando AO 1 ha lasciato l'abitazione
coniugale per trasferirsi in un appartamento a __________
B. Il
30 novembre 2005 AO 1 si è rivolta al Pretore del Distretto di Lugano, sezione
6, con un'istanza a protezione dell'unione coniugale, chiedendo – già in via
cautelare – l'autorizzazione a vivere separata dal 23 novembre 2005 e un
contributo
alimentare di fr. 5178.50 mensili. All'udienza del 21 dicembre 2005,
indetta per la discussione dell'istanza e dell'assetto cautelare, essa ha
ribadito le proprie richieste, sollecitando altresì il beneficio dell'assistenza
giudiziaria. AP 1 ha postulato a sua volta l'autorizzazione a vivere separato
dal 23 novembre 2005, opponendosi a ogni contributo in favore della moglie; inoltre
egli ha chiesto la rifusione della metà dei canoni di locazione pagati dal
settembre al dicembre del 2005 e dell'intero canone del gennaio 2006, la consegna
di un'automobile usata dalla moglie (o il versamento della metà del suo valore
originario) e la restituzione di un tappeto cinese asportato dall'appartamento
coniugale. AO 1 ha contestato le pretese del marito.
C. Con
decreto cautelare emanato seduta stante “nelle more istruttorie”, il Pretore ha fissato un contributo provvisionale per la moglie di
fr. 3000.– mensili. Esperita l'istruttoria, alla discussione finale del 9 marzo
2006 le parti si sono confermate nelle rispettive posizioni, l'istante
aumentando nondimeno la sua richiesta di contributo a fr. 5313.– mensili e il
convenuto chiedendo di poter dedurre il leasing dell'automobile in uso alla
moglie dall'eventuale contributo.
D. Statuendo
il 31 luglio 2006 sull'istanza a tutela dell'unione coniugale, il Pretore ha
autorizzato le parti a vivere separate dal dicembre del 2003 (recte:
2005) e ha stabilito un contributo alimentare in favore della moglie di fr.
4000.– mensili dal dicembre del 2005. Le spese, con una tassa di giustizia di
fr. 600.–, sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate
le ripetibili. Con decisione del 2 agosto 2006 il Pretore ha poi respinto il
beneficio dell'assistenza giudiziaria postulato da AO 1.
E. Contro
la sentenza appena citata AP 1 è insorto con un appello del 12 agosto 2006 nel
quale chiede che, previo conferimento dell'effetto sospensivo, il giudizio impugnato
sia annullato e il contributo alimentare per la moglie fissato in fr. 1777.60 mensili, compreso il leasing dell'automobile
dal 1° dicembre 2005 al 30 aprile 2007. Con decreto del
17 agosto 2006 il presidente di questa Camera ha respinto la richiesta di
effetto sospensivo. Nelle sue osservazioni del 7 settembre 2006 AO 1 propone di
respingere l'appello in ordine, subordinatamente nel merito.
in diritto: 1. Le
misure a protezione dell'unione coniugale (art. 172 segg. CC) sono emanate
con la procedura sommaria contenziosa di camera di consiglio (art. 4
cpv. 1 n. 5 e art. 5 LAC con rinvio agli art. 361 segg. CPC).
L'esame dei fatti è limitato alla verosimiglianza (Rep. 1991 pag. 432
consid. 4a). La sentenza del Pretore è impugnabile nel termine di 10
giorni (art. 370 cpv. 2 CPC). L'istante fa valere che
il memoriale del marito è intitolato “ricorso in appello contro provvedimento
cautelare” ed è quindi tardivo, l'unico decreto cautelare emesso nell'attuale
procedura essendo quello del 21 dicembre 2005. In realtà il convenuto sembra
essersi dipartito dal presupposto – erroneo – che le misure a protezione
dell'unione coniugale siano emanate con la procedura dei decreti cautelari. Ciò
non toglie che nelle richieste di giudizio egli indichi espressamente come
decisione da riformare quella del 31 luglio 2006, il che non lascia dubbi su
quale sia il giudizio appellato (art. 309 cpv. 2 lett. c CPC). Tempestivo,
sotto questo profilo l'appello è pertanto ricevibile.
2. Il
4 ottobre 2006 AP 1 ha trasmesso a questa Camera copia di una sua lettera ad
autorità fiscali. Il 2 e il 5 marzo 2007 egli ha prodotto dipoi, come annunciava
nell'appello, le sue tassazioni del 2003, 2004 e 2005. Nelle protezioni dell'unione
coniugale tuttavia non sono ammissibili nuovi argomenti o nuovi mezzi di prova
in appello (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC; RtiD I-2004 pag. 596 n. 79c), tranne
ove si applichi il principio inquisitorio illimitato (in materia di filiazione:
DTF 128 III 414 verso l'alto) oppure ove il giudice assuma di propria
iniziativa prove necessarie ai fini della decisione (nel diritto di famiglia:
art. 419b CPC).
Estremi del genere non si ravvisano nella fattispecie. La sentenza va emanata
pertanto sulla base del medesimo materiale processuale vagliato dal Pretore,
anche perché i tre documenti nuovi non sono passate al vaglio del
contraddittorio. Sulla questione si tornerà ad ogni modo, abbondanzialmente, in coda al consid. 8.
3. L'appellante
dichiara di impugnare, oltre al dispositivo sul contributo alimentare (n. 3),
anche quello sull'autorizzazione a vivere separati (n. 2) “poiché
manifestamente ultra petita”. Egli medesimo ammette però che la data della
separazione indicata nella sentenza (1° dicembre 2003) si riconduce a un errore
di scritturazione (appello, pag. 2 verso l'alto), né è mai stato controverso che
Fatti
i coniugi si siano separati il 1° dicembre 2005 (istanza, pag. 2 e 5; verbale
del 21 dicembre 2005, pag. 10). Anche nella sentenza impugnata, del resto, il
Pretore ha accertato che l'istante ha lasciato l'abitazione coniugale il 1°
dicembre 2005 (pag. 2 in alto e pag. 6 in alto). In circostanze siffatte
sarebbe stato sufficiente inoltrare una domanda di correzione della sentenza (art.
339 CPC). Su tal punto l'appello non merita ulteriore disamina.
4. I
criteri che disciplinano l'erogazione di contributi alimentari nell'ambito di
misure a protezione dell'unione coniugale sono già stati enunciati correttamente
nella sentenza impugnata (pag. 2 seg.). A tal fine il Pretore ha considerato il
reddito del marito da attività lucrativa indipendente in fr. 3200.– mensili, cui
ha aggiunto la rendita AVS di fr. 1834.– mensili e la pensione di fr. 3696.–
mensili (compresa la quota parte di tredicesima), per complessivi fr. 8730.–
mensili. Quanto al fabbisogno minimo, egli l'ha calcolato in fr. 3670.–
mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, locazione con
spese accessorie fr. 1250.–, premio della cassa malati fr. 470.–, assicurazione
RC privata e dell'economia domestica fr. 50.–, imposte fr. 800.–).
Per quel
che è della moglie, il Pretore ne ha constatato il reddito in fr. 700.– mensili
a fronte di un fabbisogno minimo di fr. 3636.– mensili (minimo
esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, locazione con spese accessorie
fr. 1550.–, premio della cassa malati fr. 447.–, assicurazione RC privata e
dell'economia domestica fr. 50.–, assicurazione RC dell'automobile fr. 112.–, leasing
dell'automobile fr. 277.–, imposta di
circolazione e carburante fr. 100.–). Risultando un'eccedenza di fr.
2124.– mensili, egli ha riconosciuto alla moglie un contributo alimentare di
fr. 4000.– mensili dal 1° dicembre 2005, riservata la facoltà per il
marito di dedurre dall'ammontare del contributo il leasing della vettura usata
dalla beneficiaria, nella misura in cui ne avesse assunto il pagamento.
5. Il Pretore ha ritenuto che non gli incombesse condurre ricerche approfondite
nella voluminosa documentazione prodotta per definire il reddito da attività
indipendente conseguito da AP 1. E ai bilanci contabili allestiti da quest'ultimo
egli ha attribuito unicamente valore indicativo, rilevando che lo storno di
un'entrata di fr. 30 000.– risalente al 5 ottobre 2005 appariva ingiustificato. Alla luce
dei conteggi d'imposta e dei contributi AVS il primo giudice ha reputato nondimeno
che le entrate del convenuto non raggiungessero neppure i livelli asseriti
dalla moglie. Nelle circostanze descritte egli si è dipartito così dal reddito
di fr. 3200.– mensili indicato dal convenuto medesimo all'udienza del 21 dicembre
2005.
6. L'appellante
afferma, in sintesi, che le risultanze oggettive dei documenti prevalgono sulle
indicazioni soggettive da lui fornite alla citata udienza, per di più sulla
base di una stima errata. Egli rileva di avere prodotto la sua contabilità con i
giustificativi degli ultimi quattro anni in modo completo e trasparente,
allegando anche fatti economici privati. Addotte le ragioni della menzionata
operazione di storno, egli sottolinea che rettifiche alla contabilità di un lavoratore
indipendente si giustificano solo in caso di detrazioni straordinarie,
deduzioni ingiustificate o consumi privati non dimostrati. Se non ha competenze
contabili – egli soggiunge – il giudice deve far capo a persone del ramo, non
procedere a beneplacito. In definitiva egli chiede perciò che il suo reddito
sia fissato in fr. 1400.– netti mensili, come risulta dalla sua contabilità per
gli anni dal 2002 al 2005.
a) I criteri per la determinazione del reddito di un lavoratore indipendente
sono già stati riassunti con pertinenza dal Pretore (sentenza impugnata, pag. 4
in alto). Nella fattispecie il convenuto ha presentato, in esecuzione di una domanda
di edizione presentata dalla moglie, la contabilità del suo studio legale e
notarile dal 2002 al 2005 (conto perdite e profitti, bilancio, registrazioni
contabili: doc. 16) con i giustificativi (doc. 8 a 15). I risultati di tali
esercizi attestano una perdita di fr. 2462.11 nel 2005, un utile di fr. 39 163.68 nel
2004, un utile di fr. 6022.90 nel 2003 e un altro utile di fr. 24 440.95 nel
2002 (doc. 16, separazione 2), per un'entrata media netta di fr. 1395.– mensili
sull'arco dei quattro anni. Contrariamente a quanto parrebbe sostenere
l'appellante, l'esame di tali conteggi non richiede l'intervento di esperti.
Anzi, nel quadro di un giudizio di semplice verosimiglianza una perizia sarebbe
addirittura fuori luogo (cfr., per i procedimenti cautelari:
RtiD I-2005 pag. 757 n. 40c).
b) Secondo il Pretore i dati della contabilità sono “solo indicativi”, poiché
un onorario di fr. 30 000.– registrato nel 2004 (ed effettivamente ricevuto il 26 agosto
2004 sul conto alla __________) è stato detratto senza apparente ragione dal “conto onorari 2005” il 3 ottobre 2005, “riducendo contabilmente l'incasso per onorari di fr. 30 000.–”
(sentenza impugnata, pag. 4 in mezzo). L'appellante spiega che un acconto di
fr. 30 000.– per prestazioni svolte in favore del cliente era già stato
incassato e contabilizzato nel 2004 e che nel 2005 egli ha poi registrato la
nota d'onorario di fr. 31 021.20 per intero, salvo stornare in seguito l'acconto di fr. 30 000.– già registrato
nel 2004. L'argomentazione non è priva di pertinenza.
È
vero che l'entrata di fr. 30 000.– versata quale anticipo di un cliente (identificato con il
conto n. 000380) il 26 agosto 2004 sul conto alla __________ (avviso di
accredito del 26 agosto 2004 nel doc. 12, separazione __________) è stata
registrata fra gli onorari incassati nel 2004 (doc. 16, separazione 4: conto 2021 “__________”, conto 6000 “onorari”
e conto 000380 “scheda cliente”). È vero altresì che il
3 ottobre 2005 il convenuto ha emesso una nota d'onorario di fr. 31 021.55 complessivi
(doc. 14, separazione note onorari__________), di cui ha incassato solo il
saldo di fr. 1021.55 versato il 13 ottobre 2005 sul conto alla __________ (avviso
di accredito del 13 ottobre 2005: doc. 14, separazione __________). Nel “conto onorari”, tuttavia, l'interessato ha inserito lo stesso 3 ottobre 2005 quale
compenso fatturato a tale cliente (n. 000380) non fr. 31 021.55, bensì fr.
25 833.60 (doc. 16, separazione 3: conto 6000 “onorari”), che non trovano
riscontro alcuno nelle note d'onorario prodotte (doc. 14, separazione note
onorari) o nel conto relativo alla scheda del cliente (doc. 16, separazione 3: conto
000380 “scheda cliente”). Né risultano entrate di tale entità sui conti
dell'interessato (estratti conto di ottobre: doc. 14, separazione __________;
doc. 14, separazione __________; doc. 14, separazione __________).
Anche
a un mero esame di verosimiglianza si nota pertanto un effettivo errore di registrazione.
E ciò non basta per dubitare dell'intera contabilità prodotta dall'appellante. Ne
segue che il conto onorari 2005 andrà maggiorato di fr. 5187.95 (la differenza
fra la fattura di fr. 31 021.55 e la registrazione di
fr. 25 833.60), con relativo miglioramento del risultato d'esercizio.
c) Si
rilevi inoltre che tra gli onorari incassati figura un altro acconto di fr. 25 000.– versato il
14 novembre 2005 sul conto corrente postale dallo stesso cliente (doc. 14, separazione
CCP: estratto conto novembre) e che la registrazione nel conto finanziario “lavori
in corso” agli attivi di bilancio non ha influenza sul conto economico (doc. 16,
separazione 3: bilancio il 31 dicembre 2005, oltre al conto 1010 “posta”, conto
1030 “lavori in corso”, conto 6000 “onorari” e conto 000380 “scheda cliente”). Quanto
alle altre entrate per onorari nel 2005, a un vaglio sommario esse appaiono
conformi alle note d'onorario emesse in quell'anno e agli accrediti registrati
sul conto bancario e postale (doc. 16, separazione 3: conto 6000 “onorari”;
doc. 14). In definitiva, pertanto, a un esame di verosimiglianza non si
ravvisano altre discrepanze nelle registrazioni dei versamenti dei clienti che mettano
in dubbio – come reputa il primo giudice – l'intera contabilità prodotta.
7. Nelle osservazioni all'appello la moglie denuncia altre irregolarità
nella contabilità del marito.
a) All'appellante
la moglie rimprovera anzitutto di avere inserito nella contabilità del suo
studio anche pagamenti privati. Se non che, parte di tali esborsi sono stati
addebitati sul conto 2110 “privato”, mentre il saldo riportato sul conto 2100 “capitale
proprio”, conto finanziario figurante fra i passivi del bilancio, che è senza incidenza
sul risultato di esercizio. Analogo trattamento seguono i pagamenti per oneri
professionali anticipati con
mezzi privati (ad esempio nella contabilità 2005: doc.
16, separazione 3, conti 2100 e 2110). Altre uscite ed entrate sono registrate
in conti che neppure sono riportati nel conto economico, sicché non ne hanno
influenzato il risultato (ad esempio nella contabilità 2005: doc. 16, separazione
3, conto economico 2005, oltre ai conti 5000 “affitto privato”, 5000.1 “affitto
privato __________”, 5001 “mensile __________ __________”, 5002 __________. __________”,
5005 “libri”, 5010 “assicurazione privata”, 5020 “medico-cassa malati”, 5030 “spese
auto”, 5040 “____________________ personale”, 5900 “pensione”). Unica eccezione
risulta, a un sommario esame, la spesa per l'elettricità dell'abitazione coniugale,
computata nelle spese professionali di elettricità (ad esempio nella contabilità
2005: doc. 16, separazione 3, conto economico 2005 e conto 4600 “elettricità”
con relative fatture emesse dalle __________ nel doc. 15, separazione A). I
costi per l'elettricità vanno pertanto ridotti di circa fr. 450.– annui e il
risultato di esercizio migliorato di conseguenza.
b) La
moglie si duole inoltre dell'inserimento nella contabilità dello studio degli
interessi passivi per i debiti privati contratti con i familiari che il marito
ha poi esposto anche nel proprio fabbisogno. Ora, nel conto economico 2005
figurano costi per fr. 4656.70 per “interessi passivi e spese bancarie” che
corrispondono tuttavia alla somma dei conti 4220 “interessi passivi banca”,
4222 “interessi passivi IVA” e 4225 “spese bancarie” (doc. 16, separazione 3;
analogamente nel 2004: doc. 16, separazione 4). I debiti contratti con i
fratelli, così come gli interessi, figurano invece tra i passivi del bilancio
2005 e non hanno influenzato il risultato di esercizio (doc. 16, separazione 3,
conto 2050 “prestito __________ __________”, conto 2051 “prestito __________” e
2055 “interessi __________ __________”; analogamente nel 2004: doc. 16, separazione
4). Per il resto il Pretore non ha computato oneri a tale titolo nel fabbisogno
del marito, né quest'ultimo se ne duole.
c) Per
l'istante neppure si giustificano esborsi fino a fr. 10 786.– annui per corsi
professionali. Il convenuto ha conteggiato
uscite
per “libri e corsi professionali” di fr. 4523.65 nel 2005, di fr. 4587.69 nel 2004, di fr. 7697.35
nel 2003 e di fr. 10 786.99 nel 2002. Per quel che attiene agli anni 2005, 2004 e 2003, a un
sommario esame gli importi appaiono giustificati da costi per libri
specialistici e corsi professionali (conto 4740 “letteratura e corsi professionali”:
Considerandi
doc. 16, separazione 3; doc. 16, separazione 4; doc. 16, separazione 5). Nel
2002.
figura invece un esborso di fr. 1488.64 per un master in medical humanities
all'Università __________ (doc. 16, separazione 6, conto 4740; doc. 8, separazione
“__________”, ordine di pagamento del 24 settembre 2002) che, a un esame di
verosimiglianza non appare correlato all'attività forense, l'appellante
medesimo ammettendo per altro di avere registrato nella propria contabilità corsi
di formazione della moglie (appello, pag. 3). Sono invece verosimilmente giustificati
il corso in Droit de la santé all'Università di __________ (fr. 1800.–)
e quello di informatica “windows XP + Office 2000 Prof” della ditta __________ (fr.
3123.
: doc. 16, separazione 6 conto 4740; doc. 9, separazioni O e U), così
come le altre spese per pubblicazioni specialistiche. I costi per libri e corsi
professionali del 2002
vanno pertanto decurtati di fr. 1488.64, con relativo
miglioramento del risultato d'esercizio.
d) La
moglie censura altresì le spese di rappresentanza esposte dal coniuge, che
ammontano a fr. 1745.97 nel 2005, fr. 1219.30 nel 2004, fr. 790.60 nel 2003 e
fr. 1588.40 nel 2002 (doc. 16, separazione 2). Nel 2005 figura in realtà un
esborso di fr. 699.97 destinato al Comitato del notariato lombardo e ticinese,
che è finanche legato con ogni verosimiglianza all'attività professionale (doc.
14, separazione “__________”: avviso di addebito del 21 settembre 2005). Per il
resto si tratta di uscite per consumazioni in esercizi pubblici, acquisti di
fiori e libri che sono spese di rappresentanza usuali nel ramo professionale (doc.
16, separazione 3 conto 4810 “spese di rappresentanza”, separazione 4 conto
4810, separazione 5 conto 4810, separazione 6 conto 4810) e che non appaiono sicuramente
eccessive nel loro ammontare.
e) L'interessata
insorge poi contro un ammortamento “computer” di circa fr. 5000.–, facendo
valere che oggi un ordinatore può essere acquistato per circa fr. 1200.– in
qualsiasi grande magazzino. Nel 2005, invero, il marito ha conteggiato un
“ammortamento computer” di fr. 4986.90 (doc. 16, separazione 3: conto economico
2005). Se si considera tuttavia che fin dal 2003 a bilancio il convenuto ha
esposto un attivo per “computer” di fr. 5986.90 (doc. 16, separazione 2:
bilanci 2003 e 2004) e che le installazioni informatiche vanno notoriamente
rinnovate nel lasso di pochi anni, l'ammortamento appare giustificato. Del
resto nel 2005 l'appellante ha investito fr. 1129.80 per nuove installazioni
informatiche, sicché nel bilancio del 31 dicembre 2005 figurano ancora fr.
2129.80
a tale titolo (doc. 16, separazione 3: bilancio e conto economico 2005;
conto finanziario 1100 “computer e software”, conti economici 4300 “computer” e
4400.
“ammortamento computer”).
f) Per
finire l'istante sostiene che le discrepanze da lei segnalate, a titolo meramente
esemplificativo, dimostrano come i conteggi siano inverosimili. Se non che,
come si è visto, a parte qualche correzione puntuale la contabilità dello studio
legale e notarile del marito non può dirsi certo inattendibile. È possibile che
nel ponderoso incarto figurino altre registrazioni non giustificate. Spettava
tuttavia all'interessata indicare con un minimo di precisione quali altre poste
intendesse contestare, non essendo compito del giudice vagliare di propria
iniziativa la copiosa documentazione agli atti per verificare sistematicamente
le registrazioni e i giustificativi di un intero quadriennio (Cocchi/Trezzini, CPC massimato e
commentato, Lugano 2000, n. 5 ad art. 183).
8.
In
definitiva, tenuto conto delle rettifiche apportate, il risultato dell'esercizio
2005.
si chiude con un utile di fr. 3175.84 (alla perdita di fr. 2462.11 si
contrappongono maggiori onorari per fr. 5187.95 e una
minor spesa per elettricità di fr. 450.–). Il risultato dell'esercizio 2004 migliora a fr. 39 613.68 e quello del 2003
a fr. 6472.90 (data la minor spesa per elettricità di fr. 450.–: consid. 10a).
Nel 2002 l'utile sale a fr. 26 379.59 (ai fr. 24 440.95 registrati occorre aggiungere fr. 1488.64
per minori spese per corsi professionali e fr. 450.– per minori spese d’elettricità).
Ne deriva che in tale lasso di tempo l'interessato ha registrato entrate per una
media di fr. 1575.– mensili. Il suo reddito assomma in definitiva a complessivi
fr. 7105.– mensili (fr. 1575.– mensili da attività indipendente, fr. 3696.–
dalla pensione e fr. 1834.– dalla rendita AVS). Si aggiunga che il reddito
medio imponibile da attività indipendente accertato dall'autorità fiscale nelle
tre tassazioni prodotte – inammissibilmente (consid. 2) – in questa sede (fr.
1357.55
mensili) poco si scosta dal risultato cui giunge la Camera. Quelle risultanze
fiscali, in ogni modo, andranno sottoposte al vaglio del contraddittorio nel
caso in cui l'appellante intendesse valersene ai fini di ulteriori procedure.
9.
L'istante obietta che nel memoriale di risposta il marito aveva
ammesso entrate per fr. 3200.– mensili e che solo al dibattimento finale, ovvero
tardivamente, ha sostenuto di conseguire un reddito aziendale di fr. 1400.–
mensili. Ora, si dà atto che a quell'udienza il convenuto, contestato il
reddito di fr. 6000.– preteso dalla moglie nell'istanza, ha valutato i suoi
introiti in fr. 3200.– mensili (verbale del 21 dicembre 2005, pag.
7.
e 9). Se non che, come si è appena visto, tale reddito è
smentito dalle risultanze agli atti (analogamente: Cocchi/Trezzini, CPC ticinese commentato e massimato, Appendice 2000/2004, n. 9 ad
art. 170; I CCA, sentenza inc. 11.2006.103 del 10 dicembre 2007, consid.
4a). Su questo punto l'appello denota tutta la sua inconsistenza.
L'interessata
sottolinea altresì che nel corso della mediazione familiare il marito aveva
dichiarato di guadagnare fr. 6000.– mensili, salvo precisare poi con la duplica
che l'importo comprendeva anche le entrate di lei, attorno ai fr. 700.–
mensili, onde un reddito riconosciuto di fr. 5300.– mensili. A parere
dell'istante quindi, l'appellante modifica le proprie stime in base alle necessità
di causa, non essendo plausibile che un professionista come lui possa sopravvalutare
in tale misura i propri introiti. Ora, ci si può domandare se documenti redatti
ai fini di una procedura di mediazione siano ammissibili, l'art. 139 cpv. 3 CC impedendo
l'escussione delle persone che hanno operato in veste di mediatori familiari. Resta
il fatto che, ancora una volta, il dato indicato riesce sconfessato
dall'istruttoria. All'appellante può dunque essere rimproverata una stima
affrettata e superficiale, azzardata sui risultati di un solo anno, ma non un
comportamento contrario alla buona fede, come parrebbe asserire la moglie.
Per
l'istante il marito, avvocato e notaio di notevole esperienza, è senz'altro in grado, di guadagnare in
ogni modo almeno fr. 3200.– mensili. A parte il fatto
però che essa non spiega come il marito potrebbe concretamente incrementare la
sua attività professionale, essa dimentica che nel quadro di misure a
protezione dell'unione coniugale il riparto dei ruoli fra coniugi va modificato
il meno possibile, nel senso che non ci si deve scostare senza necessità dal
modo in cui i coniugi avevano organizzato loro medesimi la vita in comune (con
riferimento alla capacità lucrativa di un coniuge: DTF 130 III 541 consid.
3.
). Ove i redditi dei coniugi bastino per finanziare due economie domestiche
separate non è il caso dunque di imputare all'uno o all'altro un reddito ipotetico.
10.
L'appellante chiede di aumentare il proprio fabbisogno minimo,
stabilito dal Pretore in fr. 3670.– mensili, di fr. 270.– mensili per tenere
conto del leasing dell'automobile usata dalla moglie, che egli paga
personalmente. Ove provveda personalmente al pagamento dell'una o dell'altra
voce di spesa compresa nel fabbisogno minimo dell'altro coniuge, nondimeno,
l'interessato acquisisce un diritto al compenso: può dedurre in altri termini
dall'ammontare del contributo di mantenimento dovuto quanto ha versato
direttamente nell'interesse dell'altro coniuge (RtiD I-2005 pag. 765 consid.
13). La relativa posta non va espunta tuttavia, per ciò soltanto, dal
fabbisogno minimo del coniuge in questione. Il canone di
leasing deve rimane quindi nel fabbisogno minimo della moglie, non oltre
però il saldo delle 36 rate che risulta essere intervenuto nel settembre del
2007.
(doc. 16, separazione 1: contratto leasing del 9 settembre 2004).
Dall'ottobre del 2007 in poi il fabbisogno minimo della moglie, per il resto incontestato,
diminuisce pertanto di fr. 277.– mensili e va ricondotto a fr. 3359.– mensili.
11.
Da tutto quanto precede emerge, in sintesi, il seguente quadro del
bilancio familiare:
Dal 1° dicembre 2005 al 30 settembre 2007
reddito del
marito (consid. 8) fr. 7105.–
reddito
della moglie (non contestato) fr. 700.–
fr.
7805.
– mensili
fabbisogno
minimo del marito (consid. 10) fr. 3670.–
fabbisogno
minimo della moglie (consid. 10) fr. 3636.–
fr.
7306.
– mensili
eccedenza fr.
499.
– mensili
metà
eccedenza fr. 249.– mensili.
Il
marito può conservare per sé:
fr.
3670.
– + fr. 249.– fr. 3919.–
mensili
e deve
versare alla moglie
fr. 3636.– + fr. 249.– ./. fr. 700.– fr.
3185.
– mensili.
Dal 1° ottobre 2007 in poi
reddito del
marito (consid. 8) fr. 7105.–
reddito
della moglie (non contestato) fr. 700.–
fr.
7805.
– mensili
fabbisogno
minimo del marito (consid. 10) fr. 3670.–
fabbisogno
minimo della moglie (consid. 10) fr. 3359.–
fr.
7029.
– mensili.
eccedenza fr.
776.
– mensili
metà
eccedenza fr. 388.– mensili.
Il
marito può conservare per sé:
fr.
3670.
– + fr. 388.– fr.
4058.
– mensili
e deve
versare alla moglie
fr. 3359.– + fr. 388.– ./. fr. 700.– fr.
3047.
– mensili,
arrotondati
a fr. 3050.–
mensili.
Ne discende che l'appello dev'essere accolto entro tali limiti e il
giudizio impugnato riformato di conseguenza.
12.
Gli oneri del sindacato odierno, commisurati all'entità del contenzioso
e all'impegno richiesto dalla trattazione del caso, seguono la vicendevole soccombenza
(art. 148 cpv. 2 CPC). Dato l'esito del giudizio, si giustifica che l'appellante
sopporti così tre quinti della tassa di giustizia e delle spese, con obbligo di
rifondere alla controparte un'equa indennità per ripetibili ridotte. L'esito
del giudizio odierno non incide in maniera apprezzabile invece sul dispositivo
relativo alle spese e alle ripetibili di prima sede, che può rimanere invariato.
13.
Circa
i rimedi esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv.
1.
lett. d LTF), il valore litigioso ai fini dell'art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF supera ampiamente la soglia di fr. 30 000.– per un
eventuale ricorso in materia civile, ove appena si capitalizzi la riduzione (litigiosa
in appello) del contributo alimentare per la moglie stabilito dal Pretore, che
in difetto di scadenze prevedibili dev'essere – nel dubbio – calcolato a vita.
Dispositivo
Per questi motivi
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella
misura in cui è ricevibile, l'appello è parzialmente accolto e il dispositivo
n. 3 della sentenza impugnata è così riformato:
AP
1 è tenuto a versare a AO
1, in via anticipata entro il 5 di ogni mese, i seguenti contributi alimentari:
fr. 3185.–
mensili dal 1° dicembre 2005 al 30 settembre 2007 e
fr.
3050.– mensili dal 1° ottobre 2007 in poi.
2. Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 450.–
b) spese fr.
50.–
fr.
500.–
da
anticipare dall'appellante, sono posti per tre quinti a carico di lui e per il
resto a carico di AO 1, alla quale l'appellante rifonderà fr. 1200.– per ripetibili
ridotte.
3. Intimazione
a:
–;
–.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF
entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF).
Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile
solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000
franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in
materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in
materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in
materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal
caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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