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Decisione

11.2006.79

Provvedimenti cautelari riguardanti un'eredità aperta in Italia: blocco di beni intestati a una fondazione di famiglia costituita nel Principato del Liechtenstein

29 ottobre 2007Italiano26 min

Source ti.ch

Fatti

i provvedimenti cautelari sarebbero decaduti. La tassa di giustizia di fr. 7000.– e le spese sono state poste a carico dei convenuti in solido, tenuti a

rifondere agli istanti, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 11 000.– per ripetibili.

L'8 agosto 2006 il Pretore ha prorogato di 30 giorni il termine impartito agli istanti

per intentare l'azione di merito.

F. Contro

il decreto appena citato AP 1 e AP 2 sono insorti con un appello dell'11 agosto

2006 per ottenere, previo conferimento dell'effetto sospensivo, il rigetto del­l'istanza

cautelare e la conseguente riforma del giudizio impugnato. Nelle loro osservazioni

del 4 settembre 2006 AO 1, AO 2, AO 4 e AO 3 propongono di respingere l'appello. Con decreto del­l'11 dicembre 2006 il presidente di questa Camera ha respinto la

richiesta di effetto sospensivo contenuta nell'appello.

G. Nel

frattempo, l'11 ottobre 2006, gli istanti hanno trasmesso alla Camera un certificato

dell'Ufficio ruolo generale affari contenziosi civili del Tribunale ordinario di Milano dal

quale risulta che il 30 settembre 2006 AO 1 ed AO 2

hanno introdotto contro AP 1, AP 2 AO 4 e AO 3 un'“azione di petizione e di rivendicazione ereditaria in relazione ai

beni caduti nella successione __________ definiti ‘beni argentini’ e

con richiesta di pronuncia di ogni provvedimento pertinente”. Il 16 ottobre

2006 essi hanno fatto seguire un identico certificato in

cui il Tribunale medesimo attesta che il 9 ottobre 2006 AO 3 ha promosso una causa

analoga nei confronti di AP 1, AP 2, __________ e la __________

Considerandi

in diritto: 1. I decreti cautelari possono essere impugnati se emanano dal Pretore

– o in sua vece dal Segretario assessore – nell'ambito di una causa appellabile

(art. 382 cpv. 2 CPC). Ciò vale, con ogni evidenza, anche nel caso di decreti

emanati prima dell'introduzione della causa (art. 381 CPC). Nella fattispecie il

Segretario assessore ha stabilito il valore litigioso in fr. 20 000 000.– (decreto

impugnato, consid. 9). Sotto questo profilo l'appello in esa­me è dunque ricevibile.

2.

Il Segretario assessore ha accertato nella fattispecie che tutte le persone

in causa sono eredi legittimi di __________ e che il patrimonio oggetto del

blocco cautelare è “direttamente

riconduci­bile” alla figura del

defunto. Se si considera – egli ha proseguito – che la __________ è stata

costituita “per attribuire i

beni argentini a una determinata parte della famiglia”

e che ha già ricevuto dalla fondazione, insieme con il

figlio AP 2, una cospicua somma, i diritti ereditari degli altri membri della famiglia

appaiono oggettivamente a repentaglio. A maggior ragione ove si pensi che perfino

il consiglio di fondazione della __________ ha considerato il possibile avvio di

un'azione di riduzione da parte di tali eredi. Ciò posto, il primo giudice ha

ritenuto che in ogni modo i provvedimenti cautelari non dovessero eccedere

l'indispensabile, impedire cioè la gestione ordinaria delle società le cui

azioni era­no colpite dal blocco. Ha autorizzato così la normale amministrazione

delle aziende, “come il pagamento di tasse, tributi, spese

usuali e correnti di diritto pubblico e di diritto privato (ivi compresi gli

onorari dei singoli amministratori per prestazioni professionali o a titolo

d'indennizzo per l'appartenenza nel consiglio di fondazione”, fermo restando il divieto di elargizioni

e di qualsiasi diminuzione del patrimonio sociale.

3.

La competenza

per territorio del giudice svizzero a disporre misure cautelari (“provvedimenti conservativi”, “provvedimenti d'urgenza”: art. 89 LDIP) consistenti

in blocchi o restrizioni della facoltà di disporre a tutela di averi lasciati

in Svizzera da un de cuius con ultimo do­micilio in Italia è data

(rassegna di giurisprudenza ticinese in: Piotet/Tappy [curatori], L'arbre de la

méthode et ses fruits civils, Recueil de travaux en l'honneur du Professeur Suzette

Sandoz, Zurigo 2006, pag. 349 segg.). Ove tali provvedimenti non bastino a “congelare” i beni litigiosi, il giudice può anche decretare misure più

incisive, sempre che siano volte a tutelare l'integrità della successione e non

a salvaguardare la devoluzione ereditaria, poiché in quest'ultimo caso le regole

sulla competenza per territorio sono diverse (op. cit., pag. 347 in basso). Nella

fattispecie le ingiunzioni che il Segretario assessore ha rivolto all'avvocato __________

a __________, a __________, a __________, ad __________ alle fiduciarie __________

e __________ non esulano da disposizioni puramente conservative. Rientravano

quindi nella competenza per territorio del Segretario assessore.

4.

Il

giudice svizzero dei provvedimenti conservativi applica

la sua procedura e adotta le disposizioni consentite dal proprio ordinamento (lex

fori: art. 92 cpv. 2 LDIP), quand'anche simili provvedimenti non siano

previsti dal diritto estero che disciplina la causa di merito (lex causae:

RtiD II-2004 pag. 791 consid. 3 con rimandi). A giusto titolo il Se­gretario

assessore ha esaminato quindi le misure richieste, in concreto, facendo capo all'art.

376.

cpv. 1 CPC.

5.

Gli

appellanti contestano in primo luogo la loro legittimazione passiva, sostenendo

che l'istanza cautelare andava diretta contro la __________, persona giuridica

autonoma del Liechtenstein, le misure litigiose toccando

direttamente quest'ultima attraverso il blocco che le preclude la libera

disposizio­ne dei beni. Tanto più – essi soggiungono – che in Italia le

controparti si prefiggono di far accertare la nullità della fondazione medesima,

subordinatamente di far accertare la nullità del regolamento che li istituisce

beneficiari sostitutivi del defunto. Se mai – concludono – essi sarebbero stati

da coinvolgere in qualità di intervenienti o di litisconsorti necessari, “tenuto conto che il terzo motivo che gli

istanti intenderebbero far valere nel merito, l'indegnità a succedere, riguarda

unicamente AP 1 e AP 2” (memoriale,

punto 8).

Gli

istanti eccepiscono, nelle osservazioni all'appello, che legittimati

passivamente in una causa volta all'annullamento di una disposi­zione a causa

di morte sono gli eredi interessati al mantenimento della disposizione, mentre

in concreto la fondazio­ne è una struttura puramente fittizia, destinata a

eludere le norme del diritto successorio italiano. Tant'è che i convenuti figurano

nel “formulario A” fatto allestire dalla Banca __________ (art.

3.

e 4 della Convenzione di diligenza delle banche) come “aventi diritto economico” del conto intestato alla fondazione. Sono

quindi, in sostanza, proprietari del relativo patrimonio e come tali legittimati

passivamente non solo in una causa volta a far annullare la fonda­zione, o in

subordine il relativo regolamento, ma anche – e soprattutto – in una causa

tendente a far accertare la loro indegnità a succedere.

a) La qualità per agire e quella per difendere pertengono alle

condizioni sostanziali della pretesa. Esse si determinano secondo il diritto applicabile

al merito. La loro mancanza comporta il rigetto dell'azione senza riguardo al

verificarsi degli elementi oggettivi che connotano la domanda. Legittimato

passivamente è, dunque, il soggetto nei confronti del quale l'attore deve

procedere per far valere la pretesa. Sapere se l'azione sia corretta­mente

orientata è una questione che va esaminata d'ufficio in ogni stadio di causa

(DTF 126 III 63 consid. 1a con rinvii). Nella fattispecie il Segretario assessore

ha, nonostante le obiezioni dei convenuti, sorvolato la questione.

b) Per

quanto riguarda i provvedimenti cautelari, essi possono

colpire – almeno nel diritto svizzero – non solo le parti, ma anche terzi, in particolare chi detenga l'oggetto

litigioso in forza di un diritto reale o obbligatorio (Frank/Sträuli/Messmer, Kommentar zur zürcherischen Zivilprozessordnung, 3ª edizione, n. 28 al § 110; Guldener,

Schweizerisches Zivilprozess­recht, 3ª edizione, pag. 579 n. III.1 e nota 28; Cocchi/ Trezzini, CPC ticine­se

commentato e massimato, Lugano 2000, n. 31 ad art. 376). Nell'ipotesi in cui un

erede rivendichi come beni della succes­sione, ad esempio, determinati averi

depositati su un conto bancario intestato al defunto o ad altri eredi, la banca

può vedersi ordinare a titolo cautelare – ancorché estranea alla lite – il

blocco del conto (I CCA, sentenze inc. 11.1998.177 del 1° marzo 2000

e inc. 11.1999.45 del­l'8 novembre 1999). In concreto il

blocco poteva quindi – tecnicamente – indirizzarsi alla Banca __________ e le

ingiunzioni agli organi della fondazione o delle società controllate, sebbene costoro

siano indifferenti alla controversia.

c) Ciò

premesso, il quesito è di sapere se l'istanza cautelare di AO 1, AO 2, AO 3 e AO

4.

andasse diretta contro la __________, contro AP 1 e AP

2.

o contro tutti e tre insieme alla stregua di litisconsorti necessari. La

legittimazione passiva essendo disciplinata dalla legge del merito, l'interrogativo

va risolto alla luce di tale diritto.

d) Il

processo intentato il 30 settembre 2006 da AO 1 ed AO 2 davanti al Tribunale

ordinario di Milano (RG 58 374/006) nei confronti di AP 1, AO 3, AP 2 e AO 4 si presenta come un'azione combinata – fondata sul

diritto italiano – tendente in via principale a far reintegrare il patrimonio

della __________ nell'asse ereditario, in via subordinata a tutelare la quota legittima

delle attrici e in via di ulteriore subordine a far accertare l'indegnità a

succedere di AP 1, la quale avrebbe ricattato il marito perché erigesse la

fondazione. L'“at­to di

citazione” integra dunque – a

un sommario esame come quello che presiede nel diritto ticinese all'emanazione

di provvedi­menti cautelari – una petizione di eredità (art. 533 segg. del

Codice civile italiano), un'azione di riduzione (art. 553 segg.) e un'azione intesa

a far accertare l'indegnità di un erede (art. 463 segg.).

La

petizione di eredità va diretta nel diritto italiano contro il terzo che

possiede il bene rivendicato, ma solo ove costui detenga il bene senza titolo e

in nome proprio, non ove detenga il bene per conto di altri eredi (Pescatore/Ruperto, Codice civile annotato,

9ª edizione, n. 4 ad art.

533.

con richiamo). In quest'ultima eventualità l'azione va diretta contro il

coerede, a differenza di quanto prevede la

legge svizzera, che non ammette petizioni di eredità fra coeredi (Forni/Piatti in: Basler Kommentar, ZGB

II, 2ª edizione, n. 9 ad art. 598 con citazioni). Non occorre invece, nella

legge italiana, un

litisconsorzio necessario con gli altri eredi (Cian/Trabucchi, Commentario breve al Codice civile, 6ª edizione, n. VI/1 ad art. 533). L'azione

di riduzione va diretta, quanto a essa, contro il titolare della posizione

giuridica che l'attore contesta al fine di vedersi corrispondere l'ammanco

della sua porzione legittima (Pescatore/Ruperto,

op. cit., n. 10 ad art. 553 con rinvii). La terza azione, infine, va diretta contro

l'erede ritenuto indegno.

Nella

fattispecie la petizione di eredità andava quindi introdotta – in linea di principio

– contro la __________, che detiene in nome proprio i beni rivendicati. Le attrici

pretendendo tuttavia che la fondazione sia giuridicamente nulla e che il relativo

patrimonio sia detenuto in realtà dagli “aventi diritto eco­nomico”, a un esame di verosimiglianza potrebbe

anche darsi che in un caso del genere l'azione fosse effettivamente da dirigere

contro gli eredi ritenuti detentori dei beni litigiosi, mentre esclusa era –

come detto – l'ipotesi di un litisconsorzio necessario. Provvisto di mera

cognizione sommaria, nella disamina del tema il giudice dei provvedimenti cautelari

non avrebbe potuto sospingersi oltre. Doveva limitarsi a reputare la

legittimazione dei convenuti come possibile, ancorché non certa. Che gli

istanti abbiano rinunciato a convenire in giudizio la __________, anche solo come

litisconsorte facoltativo, dev'essere rimesso alla responsabilità processuale degli

istanti medesimi. La legittimazione passiva sarà vagliata se mai con pieno

potere cognitivo dal giudice di merito, che applicherà la lex causae. Approfondire

il tema della legittimazione passiva inerente all'azione di riduzione e all'azione di accertamento sulla qualità di erede ai

fini del pre­sente giudizio si rivela così, dopo quanto si è visto, superfluo.

e) Il

processo avviato da AO 3 il 9 ottobre 2006 davanti allo stesso Tribunale ordinario

di Milano (RG

60.

428/006) contro AP 1, AP 1, l'avv. __________ e la __________ mira anch'esso

a far reintegrare il patrimonio della __________ nell'asse ereditario, l'attrice

chiedendo altresì che sia accertata la sua quota ereditaria di due quindicesimi

nella successione del padre. Il fatto che nella causa di merito AO 3 abbia convenuto anche la fondazione ancora non

sana l'eventuale difetto sul piano cautelare. Scartata una volta ancora l'esigenza

di un litisconsorzio necessario, rimane nondimeno il problema accennato dianzi,

ovvero quello di sapere se in virtù del diritto italiano la fondazione andasse

davvero convenuta o se fossero da convenire i pretesi detentori del patrimonio.

Quest'ultima eventualità potendo anche apparire verosimile alla luce di quel

che si è spiegato dianzi, a torto AP 1 e AP 2 contestavano la loro legittimazione

passiva davanti al Segretario assessore. Ciò rende superfluo una volta di più,

ai fini dell'attuale giudizio, analizzare la legittimazione passiva dei due

eredi in relazione all'accertamento della quota ereditaria vantata dall'attrice.

6.

Gli

appellanti sostengono che la causa di merito divisata dalle controparti non ha alcuna

parvenza di buon diritto (fumus boni iuris), onde la mancanza di

uno dei presupposti cumulativi che l'art. 376 cpv. 1

CPC prescrive per l'emanazione di provvedimenti cautelari. Secondo gli

appellanti la __________ non è nulla, nemmeno nel suo regolamento del 5 dicembre

2000.

Tutt'al più il valore del relativo patrimonio va computato nell'asse

ereditario

a tutela della porzione che spetta ai legittimari, ciò che per altro il disponente

ha già previsto nel regolamento della fondazione. Né il regolamento citato equivale

a un contratto succes­sorio vietato dal diritto italiano, come asseverano gli istanti.

Configura una semplice norma divisionale nell'ambito di una successione che

comprende altri beni pregevoli, come la __________ il cui valore contabile a

bilancio è di 47 milioni di franchi, e la __________, che ha un patrimonio di

circa 20 milioni di franchi. Pretendere di far dichiarare nulla la sola __________ in simili circostanze trascenderebbe nell'abuso

di diritto.

a) Nel loro “atto di citazione”

del 30 settembre 2006 Diana ed AO 2 adducono che la __________ è nulla giusta

l'art. 1344 del Codice civile italiano (“contratto in frode alla legge”) perché contraria agli art. 537 (“riserva a favore dei figli legittimi naturali”), 566 “(successione dei figli legittimi e naturali”) e 581 (“concorso

del coniuge con i figli”) del

Codice civile italiano. La tesi non può essere esclusa in partenza, ma a prima

vista non può nemmeno dirsi verosimile, nessuna delle norme predette impedendo a

un disponente – se non altro a un esame d'apparenza – di creare una fondazione

(in vita o in morte) ove questa non leda la porzione ereditaria dei legittimari.

Quanto alla prospettata nullità della fondazione per incompatibilità del regolamento

con il divieto di patti successori (art. 458 del Codice civile italiano), a un

sommario esame nemmeno tale opinione appare provvista di verosimiglianza, ove si

consideri che l'atto costitutivo di una fondazione – tra vivi o per causa di

morte – è un atto giuridico unilaterale, mentre un contratto successorio è per

sua natura un atto bilaterale di natura ricettizia. Altrettanto vale per la

asserita contrarietà della fondazione o del suo regolamento con l'art. 687 del

Codice civile italiano (“revocazione

per sopravvenienza di figli”), non

potendosi assimilare – almeno a un giudizio d'apparenza – una fondazione o il relativo

regolamento a una “disposizione

a titolo universale o particolare”, per tacere del fatto che nel 2000 __________ aveva già figli.

b) Dotata di qualche possibile verosimiglianza risulta invece la

petizione di eredità nella misura in cui AO 1 ed AO 2 censurano il regolamento

della __________ per vizio di forma relativamente all'istituzione di

beneficiari sostitutivi dopo la morte del de cuius. Tale sostituzione dispiegando

effetti solo dopo il decesso del fondatore, in effetti, potrebbe anche darsi che

in Italia – contrariamente a quanto vale oggi in Svizzera (Grüninger in: Basler Kommentar, ZGB I,

3ª edizione, n. 16 e 21 ad art.

335) – una clausola del genere soggiaccia alle esigenze di forma che

disciplinano le disposizioni a causa di morte (art. 606 del Codice civile

italiano). Un'esigenza siffatta è posta per altro, in Svizzera, alle procure post

mortem (Geiser, Über den Tod hinaus

wirksame Vollmacht und wirksamer Auftrag, in: CFPG; Temi scelti di diritto

ereditario, Lugano 2002, pag. 35 con rimandi). Gli appellanti ricordano che con

la legge n. 364 del 16 ottobre 1989 l'Italia ha ratificato la Convenzione

dell'Aia relativa alla legge applicabile ai trust e al loro riconoscimento (in

Svizzera: RS 0.221.371), ma una fondazione di famiglia secondo il diritto del Liechtenstein

non è – almeno a un sommario esame – un trust. Su questo punto almeno la causa

pendente dinanzi al Tribunale ordinario di Milano non può ritenersi destituita

di fumus boni iuris. Un'altra questione è sapere se essa sia

anche fondata, ma ciò riguarda il merito, non il giudizio cautelare.

c) Si

aggiunga che la petizione di eredità ha, nel diritto italiano come in quello

svizzero, natura reale (Cian/Trabucchi,

op. cit., appendice 2004, n. I ad art. 533). In virtù dell'art. 535 del Codice

civile italiano sussiste inoltre una surrogazione reale dei beni alienati. Non

si può dire pertanto che il blocco disposto dal Segretario assessore sia stato inammissibilmente

emanato per garantire il pagamento in denaro di pretese obbligatorie

(analogamente: sentenza del Tribunale federale 5C.279/1999 del 22 febbraio

2000, consid. 2c/aa con richiamo). Natura meramente obbligatoria e personale ha

invero l'azione di riduzione (Pescatore/Ruperto,

op. cit., n. 3 ad art. 553 e n. 1 ad art. 563). Dato quanto precede, non giova tuttavia

soffermarsi al riguardo, né occorre indagare la parvenza di buon diritto insita

nell'azione volta a far accertare l'indegnità a succedere di AP 1 o analizzare

tale requisito passando in rassegna la causa promossa il 9 ottobre 2006 da AO 3.

Basti rilevare che la petizione di eredità avviata da AO 1 ed AO 2 non sembra

mancare, almeno su un punto, di fumus boni iuris. Nel risultato il decreto

impugnato resiste quindi alla critica.

7.

Oltre

alla parvenza di buon esito insita nell'azione di merito gli appellanti

contestano il presupposto dell'urgenza cui l'art. 376 cpv. 1 CPC assoggetta

l'emanazione di provvedimenti cautelari. Rammentano che il patrimonio della __________ sfugge alla disponibilità del consiglio di fondazione e dei singoli

beneficiari, i quali possono agire solo all'unanimità, che il presidente del consiglio

di fondazione ha garantito irrevocabilmente con lettera del 2 agosto 2005 alle

controparti l'impegno di tenere bloccati tutti i titoli azionari delle società

argentine e panamensi (doc. D, 2° foglio), sottolineando che l'istanza

cautelare è stata presentata solo il 27 febbraio 2006, sette mesi dopo la morte

di __________, quando ormai non poteva più farsi questione di urgenza.

Le

argomentazioni testé riassunte non possono essere condivise. Intanto è bene ricordare

che dei titoli depositati sul conto n. __________ della

__________ intestato alla __________ (doc. I20–24 e I36) possono

disporre con diritto di firma a due i membri del consiglio di fondazione avv. __________

e __________ (doc. I28). I membri del consiglio di fondazione, dandosi il caso con l'ac­cordo

dei protector __________ e __________ (doc. I11–12), hanno inoltre la facoltà di disporre

del patrimonio della fondazione, comprese le azioni delle società panamensi e –

indirettamente, per mezzo dei proprietari fiduciari – delle società argentine, così

come hanno la facoltà di adottare delibere o nomine nelle società controllate

(doc. I11–12) e di

prendere decisioni in applicazione del regolamento di fondazione o per conto della

fondazione medesima. Atti di disposizione sulle azioni delle società argentine

e nomine di organi di queste potrebbero essere decisi anche da __________ e __________

azionisti a titolo fiduciario delle società per conto della fondazione (doc. I52–54, I75–83, I144–147). L'avv. __________, poi, membro dei relativi consigli di

amministrazione, può vincolare con diritto di firma individuale le società

panamensi e disporre dei beni delle medesime (doc. I143–149).

Nella

situazione illustrata gli appellanti non possono seriamente pretendere che gli

istanti abbiano a rimettersi, quanto alla conservazione del patrimonio in

dotazione alla __________, alla buona volontà di chi ne può disporre o alle

assicurazioni del presidente del consiglio di fondazione, tanto meno per la

durata delle cause di merito e men che meno per un valore litigioso di 20

milioni di franchi. Che i beneficiari non abbiano disposto della fondazione nei

sette mesi successivi alla morte di __________ ancora non significa che ciò non

possa accadere dall'oggi all'indomani, nulla obbligando gli aventi diritto a

lasciare depositati i noti titoli azionari alla Banca __________. In proposito

l'appello manca dunque di consistenza.

8.

Infine

gli appellanti contendono il terzo requisito che l'art. 376 cpv. 1 CPC sottende

all'adozione di provvedimenti cautelari, quello del pregiudizio considerevole, sostenendo

che in concreto nessun danno può derivare agli istanti nemmeno nell'ipotesi in

cui gli aventi diritto disponessero del patrimonio della __________. Essi rilevano che __________ ha lasciato un vero e proprio impero

industriale attivo nella lavorazione del cromo, con una ventina di aziende

sparse in tutto il mondo, proprietà immobiliari a __________, ricche fondazioni

e società controllate __________ un'autentica fortuna che potrebbe soddisfare

ogni porzione legittima degli istanti.

In realtà

le affermazioni predette cadono nel vuoto. Solo AO 1 ed AO 2 chiedono invero –

e solo a titolo subordinato – la loro porzione legittima. Entrambe le azioni

promosse davanti al Tribunale ordinario di Milano configurano anzitutto

petizioni di eredità mediante le quali le attrici si propongono di far

reintegrare nell'asse ereditario al momento della morte

del de cuius i beni posseduti dai convenuti attraverso una

fondazione che ritengono nulla. Esse mirano quindi a rivendicare l'intera quota

ere­ditaria, non solo l'equivalente di quanto manca loro per ricostituire la

porzione legittima. Dilungarsi sull'ingente sostanza lasciata da __________ nulla

toglie alla verosimiglianza del fatto che, disponendo del patrimonio della __________, i convenuti distrarrebbero dal preteso compendio ereditario un

bene di pregio, cagionando agli istanti un pregiudizio considerevole. Anche su quest'ultimo

punto l'appello è destinato perciò all'insuccesso.

9.

Gli oneri del presente giudizio seguono la soccombenza degli

appellanti (art. 148 cpv. 1 CPC e 10 cpv. 1 LTG), i quali rifonderanno alle

controparti, sempre con vincolo solidale, un'adeguata indennità per ripetibili.

L'ammontare di quest'ultima è commisurata orientativamente all'entità del valore litigioso (4%: art.

9.

cpv. 1 TOA), al tipo di procedura (50%: art. 15 TOA) e

al grado di giurisdizione (50%: art. 17 cpv. 1 TOA). Tale retribuzione ad valorem

è combinata poi con quella a tempo (una decina d'ore a fr. 500.– l'una) in

ossequio all'art. 11 cpv. 1 TOA secondo la nota formula elaborata dal Consiglio

di moderazione (Bollettino dell'Ordine degli avvocati n. 1, pag. 15), senza

dimenticare l'IVA (7.6%) e le spese presumibili (art. 3 TOA).

10.

Circa

i rimedi giuridici esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale

(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), l'impugnabilità di una

decisione incidentale come quella in tema cautelare segue la via dell'azione

principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF). E in concreto il valore litigioso supera ampiamente la soglia di fr. 30 000.– (art. 74 cpv. 1

lett. b LTF) per un eventuale ricorso in materia civile (sopra, consid.

1).

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. L'appello

è respinto e il decreto impugnato è confermato.

2. Gli oneri processuali,

consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 3500.–

b) spese fr.

50.–

fr.

3550.–

sono posti a carico degli appellanti in solido, che rifonderanno ai

convenuti, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 11 000.– complessivi per

ripetibili.

3. Intimazione:

– ;

– .

Comunicazione:

– , ;

– , ;

– , ;

– t,

– , ;

– , ;

– i,;

– ,;

– , .

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici

Nelle cause senza

carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95

a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art.

72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile

è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La

legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ri­correre

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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