11.2006.79
Provvedimenti cautelari riguardanti un'eredità aperta in Italia: blocco di beni intestati a una fondazione di famiglia costituita nel Principato del Liechtenstein
29 ottobre 2007Italiano26 min
Source ti.ch
AIUTO
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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.2006.79
Data decisione, Autorità:
29.10.2007, ICCA
Titolo:
Provvedimenti cautelari riguardanti un'eredità aperta in Italia: blocco di beni intestati a una fondazione di famiglia costituita nel Principato del Liechtenstein
PROCEDIMENTO CAUTELARE
PROVVEDIMENTO CAUTELARE
SUCCESSIONI
art. 376 cpv. 1 CPC-TI
art. 10 LDIP
art. 89 LDIP
art. 92 LDIP
Incarto n.
11.2006.79
Lugano,
29 ottobre
2007/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Epiney-Colombo
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa DI.2006.287
(successioni estere: provvedimenti cautelari) della Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 3, promossa con istanza del 27 febbraio 2006 da
AO 1
AO 2
AO 3 , e
AO 4
(patrocinati dall' RA 2 )
contro
AP 1 , e
AP 2
(patrocinati
dall' RA 1 );
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello
dell'11 agosto 2006 presentato da AP 1 e AP 2 contro il decreto cautelare
emesso il 31 luglio 2006 in luogo e vece del Pretore dal Segretario assessore
del Distretto di Lugano, sezione 3;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Il
9 agosto 2000 è stata costituita dalla __________ (Liechtenstein), per conto di
__________ (1921), cittadino italiano domiciliato a Milano, la __________ con sede a __________ (Liechtenstein). In
conformità al regolamento del 5 dicembre 2000 primo beneficiario della fondazione era “per reddito e sostanza” lo stesso __________. Alla di lui morte gli sarebbero subentrati come
beneficiari la seconda moglie AP 1 (1940) nella misura del 48%, il figlio AP 2
(1972), nato dal secondo matrimonio, nella misura del 26% e il figlio AO 4
(1973), nato anch'egli dal secondo matrimonio, nella restante misura del 26%. I
fiduciari __________ e __________ di __________ avrebbero vigilato l'esecuzione
del regolamento in qualità di protector.
B. Il
patrimonio della __________ consta per l'essenziale dei capitali azionari di
due società con sede a Panamá, la __________ e la __________., le quali
detengono a loro volta il capitale azionario di due società con sede a Buenos
Aires, la __________. e la __________ Il consiglio di fondazione è formato dall'avv.
__________ di __________, presidente, e dal fiduciario __________ (Liechtenstein)
con firma collettiva a due. L'avvocato __________ presiede con diritto di firma
individuale anche il consiglio di amministrazione delle due società panamensi. Le
azioni delle società panamensi e argentine sono depositate su un conto titoli intestato
alla __________ presso la __________ succursale di __________ (già __________).
C. __________
è deceduto a Milano il 4 giugno 2005, senza lasciare testamento. Suoi eredi sono
la seconda moglie AP 1, le figlie AO 1 (1947) ed AO 2 (1950), nate dal primo
matrimonio, la figlia AO 3 (1961), riconosciuta il 15 settembre 2003, e i figli
AP 2 e AO 4, nati dal secondo matrimonio. AP 1 AP 2 e AO 4 hanno accettato l'eredità
senza condizioni, le altre eredi l'hanno accettata con il beneficio d'inventario.
Il 20 ottobre 2005, su decisione del consiglio della __________, le società
panamensi __________ e __________ hanno ceduto fiduciariamente le azioni delle
società argentine a __________
e __________. Il consiglio di fondazione ha poi deciso,
il 26 gennaio 2006, di devolvere complessivi US$ 395 000.00 ricevuti dalle
società argentine per il tramite della __________ a AP 1, AP 2 e AO 4. Quest'ultimo
ha rifiutato l'elargizione.
D. Il
27 febbraio 2006 AO 1, AO 2, AO 4 e AO 3 hanno convenuto AP 1 davanti al Pretore
del Distretto di Lugano, sezione 3, chiedendo:
– che fosse ordinato in via
cautelare il blocco delle azioni relative alla __________, alla __________, alla
__________ e alla __________ depositate sul noto conto titoli intestato alla __________
– che fosse ordinato
all'avvocato__________ e a __________ di consegnare le azioni in deposito alla
Pretura;
– che fosse designato un
custode delle azioni con facoltà di convocare le assemblee sociali e di
deliberare nomine urgenti;
– che fosse ordinato all'avvocato
__________, a __________,
a __________ a __________, ad __________ alla
fiduciaria __________ e alla fiduciaria __________ di astenersi da qualsiasi
atto di disposizione sui beni delle società, come pure dal prendere o eseguire
delibere o nomine societarie;
– che fosse vietato
all'avvocato __________ a __________, a __________ e ad __________ di prendere
decisioni in virtù del regolamento della __________ o altre decisioni per conto della fondazione,
il tutto sotto comminatoria
dell'art. 292 CP.
Con
decreto cautelare del 2 marzo 2006 emesso inaudita parte il Pretore ha sostanzialmente
ordinato i provvedimenti richiesti, salvo la consegna dei titoli alla Pretura.
L'attribuzione della tassa di giustizia di fr. 4000.–,
delle spese e delle ripetibili è stata rinviata
al decreto che sarebbe stato emesso dopo il contraddittorio.
E. All'udienza
del 10 aprile 2006, indetta per la discussione, i convenuti hanno proposto di
respingere l'istanza e di revocare il decreto del 2 marzo 2006. Gli istanti
hanno replicato, confermando le loro richieste. I convenuti hanno duplicato,
ribadendo la loro proposta. Le parti hanno riaffermato i rispettivi punti di
vista anche al termine dell'istruttoria, in conclusioni scritte. Alla discussione
finale esse hanno rinunciato. Statuendo il 31 luglio 2006 in luogo e vece del
Pretore, il Segretario assessore ha confermato il decreto del 2 marzo 2006, nel
senso che:
– ha decretato il blocco delle azioni relative alle società argentine
e panamensi;
– ha ordinato all'avvocato
__________ a __________, a __________, a __________, ad __________, alle
fiduciarie __________ e __________ di astenersi da qualsiasi atto di disposizione
sui beni delle società, come pure dal prendere o eseguire delibere o nomine;
– ha vietato all'avvocato __________
a __________, a __________ e ad __________ di prendere decisioni in virtù del
regolamento della __________ o
altre decisioni per conto della fondazione,
il tutto sotto comminatoria
dell'art. 292 CP.
Il
Segretario assessore ha precisato ad ogni modo che autorizzati, nell'amministrazione
delle società, rimanevano “quegli
atti di gestione ordinaria, come il pagamento di tasse, tributi, spese
usuali e
correnti di diritto pubblico e di diritto privato”. Agli istanti il primo giudice ha fissato inoltre un termine di 30
giorni per promuovere la causa di merito, con l'avvertenza che in caso contrario
Fatti
i provvedimenti cautelari sarebbero decaduti. La tassa di giustizia di fr. 7000.– e le spese sono state poste a carico dei convenuti in solido, tenuti a
rifondere agli istanti, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 11 000.– per ripetibili.
L'8 agosto 2006 il Pretore ha prorogato di 30 giorni il termine impartito agli istanti
per intentare l'azione di merito.
F. Contro
il decreto appena citato AP 1 e AP 2 sono insorti con un appello dell'11 agosto
2006 per ottenere, previo conferimento dell'effetto sospensivo, il rigetto dell'istanza
cautelare e la conseguente riforma del giudizio impugnato. Nelle loro osservazioni
del 4 settembre 2006 AO 1, AO 2, AO 4 e AO 3 propongono di respingere l'appello. Con decreto dell'11 dicembre 2006 il presidente di questa Camera ha respinto la
richiesta di effetto sospensivo contenuta nell'appello.
G. Nel
frattempo, l'11 ottobre 2006, gli istanti hanno trasmesso alla Camera un certificato
dell'Ufficio ruolo generale affari contenziosi civili del Tribunale ordinario di Milano dal
quale risulta che il 30 settembre 2006 AO 1 ed AO 2
hanno introdotto contro AP 1, AP 2 AO 4 e AO 3 un'“azione di petizione e di rivendicazione ereditaria in relazione ai
beni caduti nella successione __________ definiti ‘beni argentini’ e
con richiesta di pronuncia di ogni provvedimento pertinente”. Il 16 ottobre
2006 essi hanno fatto seguire un identico certificato in
cui il Tribunale medesimo attesta che il 9 ottobre 2006 AO 3 ha promosso una causa
analoga nei confronti di AP 1, AP 2, __________ e la __________
Considerandi
in diritto: 1. I decreti cautelari possono essere impugnati se emanano dal Pretore
– o in sua vece dal Segretario assessore – nell'ambito di una causa appellabile
(art. 382 cpv. 2 CPC). Ciò vale, con ogni evidenza, anche nel caso di decreti
emanati prima dell'introduzione della causa (art. 381 CPC). Nella fattispecie il
Segretario assessore ha stabilito il valore litigioso in fr. 20 000 000.– (decreto
impugnato, consid. 9). Sotto questo profilo l'appello in esame è dunque ricevibile.
2.
Il Segretario assessore ha accertato nella fattispecie che tutte le persone
in causa sono eredi legittimi di __________ e che il patrimonio oggetto del
blocco cautelare è “direttamente
riconducibile” alla figura del
defunto. Se si considera – egli ha proseguito – che la __________ è stata
costituita “per attribuire i
beni argentini a una determinata parte della famiglia”
e che ha già ricevuto dalla fondazione, insieme con il
figlio AP 2, una cospicua somma, i diritti ereditari degli altri membri della famiglia
appaiono oggettivamente a repentaglio. A maggior ragione ove si pensi che perfino
il consiglio di fondazione della __________ ha considerato il possibile avvio di
un'azione di riduzione da parte di tali eredi. Ciò posto, il primo giudice ha
ritenuto che in ogni modo i provvedimenti cautelari non dovessero eccedere
l'indispensabile, impedire cioè la gestione ordinaria delle società le cui
azioni erano colpite dal blocco. Ha autorizzato così la normale amministrazione
delle aziende, “come il pagamento di tasse, tributi, spese
usuali e correnti di diritto pubblico e di diritto privato (ivi compresi gli
onorari dei singoli amministratori per prestazioni professionali o a titolo
d'indennizzo per l'appartenenza nel consiglio di fondazione”, fermo restando il divieto di elargizioni
e di qualsiasi diminuzione del patrimonio sociale.
3.
La competenza
per territorio del giudice svizzero a disporre misure cautelari (“provvedimenti conservativi”, “provvedimenti d'urgenza”: art. 89 LDIP) consistenti
in blocchi o restrizioni della facoltà di disporre a tutela di averi lasciati
in Svizzera da un de cuius con ultimo domicilio in Italia è data
(rassegna di giurisprudenza ticinese in: Piotet/Tappy [curatori], L'arbre de la
méthode et ses fruits civils, Recueil de travaux en l'honneur du Professeur Suzette
Sandoz, Zurigo 2006, pag. 349 segg.). Ove tali provvedimenti non bastino a “congelare” i beni litigiosi, il giudice può anche decretare misure più
incisive, sempre che siano volte a tutelare l'integrità della successione e non
a salvaguardare la devoluzione ereditaria, poiché in quest'ultimo caso le regole
sulla competenza per territorio sono diverse (op. cit., pag. 347 in basso). Nella
fattispecie le ingiunzioni che il Segretario assessore ha rivolto all'avvocato __________
a __________, a __________, a __________, ad __________ alle fiduciarie __________
e __________ non esulano da disposizioni puramente conservative. Rientravano
quindi nella competenza per territorio del Segretario assessore.
4.
Il
giudice svizzero dei provvedimenti conservativi applica
la sua procedura e adotta le disposizioni consentite dal proprio ordinamento (lex
fori: art. 92 cpv. 2 LDIP), quand'anche simili provvedimenti non siano
previsti dal diritto estero che disciplina la causa di merito (lex causae:
RtiD II-2004 pag. 791 consid. 3 con rimandi). A giusto titolo il Segretario
assessore ha esaminato quindi le misure richieste, in concreto, facendo capo all'art.
376.
cpv. 1 CPC.
5.
Gli
appellanti contestano in primo luogo la loro legittimazione passiva, sostenendo
che l'istanza cautelare andava diretta contro la __________, persona giuridica
autonoma del Liechtenstein, le misure litigiose toccando
direttamente quest'ultima attraverso il blocco che le preclude la libera
disposizione dei beni. Tanto più – essi soggiungono – che in Italia le
controparti si prefiggono di far accertare la nullità della fondazione medesima,
subordinatamente di far accertare la nullità del regolamento che li istituisce
beneficiari sostitutivi del defunto. Se mai – concludono – essi sarebbero stati
da coinvolgere in qualità di intervenienti o di litisconsorti necessari, “tenuto conto che il terzo motivo che gli
istanti intenderebbero far valere nel merito, l'indegnità a succedere, riguarda
unicamente AP 1 e AP 2” (memoriale,
punto 8).
Gli
istanti eccepiscono, nelle osservazioni all'appello, che legittimati
passivamente in una causa volta all'annullamento di una disposizione a causa
di morte sono gli eredi interessati al mantenimento della disposizione, mentre
in concreto la fondazione è una struttura puramente fittizia, destinata a
eludere le norme del diritto successorio italiano. Tant'è che i convenuti figurano
nel “formulario A” fatto allestire dalla Banca __________ (art.
3.
e 4 della Convenzione di diligenza delle banche) come “aventi diritto economico” del conto intestato alla fondazione. Sono
quindi, in sostanza, proprietari del relativo patrimonio e come tali legittimati
passivamente non solo in una causa volta a far annullare la fondazione, o in
subordine il relativo regolamento, ma anche – e soprattutto – in una causa
tendente a far accertare la loro indegnità a succedere.
a) La qualità per agire e quella per difendere pertengono alle
condizioni sostanziali della pretesa. Esse si determinano secondo il diritto applicabile
al merito. La loro mancanza comporta il rigetto dell'azione senza riguardo al
verificarsi degli elementi oggettivi che connotano la domanda. Legittimato
passivamente è, dunque, il soggetto nei confronti del quale l'attore deve
procedere per far valere la pretesa. Sapere se l'azione sia correttamente
orientata è una questione che va esaminata d'ufficio in ogni stadio di causa
(DTF 126 III 63 consid. 1a con rinvii). Nella fattispecie il Segretario assessore
ha, nonostante le obiezioni dei convenuti, sorvolato la questione.
b) Per
quanto riguarda i provvedimenti cautelari, essi possono
colpire – almeno nel diritto svizzero – non solo le parti, ma anche terzi, in particolare chi detenga l'oggetto
litigioso in forza di un diritto reale o obbligatorio (Frank/Sträuli/Messmer, Kommentar zur zürcherischen Zivilprozessordnung, 3ª edizione, n. 28 al § 110; Guldener,
Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3ª edizione, pag. 579 n. III.1 e nota 28; Cocchi/ Trezzini, CPC ticinese
commentato e massimato, Lugano 2000, n. 31 ad art. 376). Nell'ipotesi in cui un
erede rivendichi come beni della successione, ad esempio, determinati averi
depositati su un conto bancario intestato al defunto o ad altri eredi, la banca
può vedersi ordinare a titolo cautelare – ancorché estranea alla lite – il
blocco del conto (I CCA, sentenze inc. 11.1998.177 del 1° marzo 2000
e inc. 11.1999.45 dell'8 novembre 1999). In concreto il
blocco poteva quindi – tecnicamente – indirizzarsi alla Banca __________ e le
ingiunzioni agli organi della fondazione o delle società controllate, sebbene costoro
siano indifferenti alla controversia.
c) Ciò
premesso, il quesito è di sapere se l'istanza cautelare di AO 1, AO 2, AO 3 e AO
4.
andasse diretta contro la __________, contro AP 1 e AP
2.
o contro tutti e tre insieme alla stregua di litisconsorti necessari. La
legittimazione passiva essendo disciplinata dalla legge del merito, l'interrogativo
va risolto alla luce di tale diritto.
d) Il
processo intentato il 30 settembre 2006 da AO 1 ed AO 2 davanti al Tribunale
ordinario di Milano (RG 58 374/006) nei confronti di AP 1, AO 3, AP 2 e AO 4 si presenta come un'azione combinata – fondata sul
diritto italiano – tendente in via principale a far reintegrare il patrimonio
della __________ nell'asse ereditario, in via subordinata a tutelare la quota legittima
delle attrici e in via di ulteriore subordine a far accertare l'indegnità a
succedere di AP 1, la quale avrebbe ricattato il marito perché erigesse la
fondazione. L'“atto di
citazione” integra dunque – a
un sommario esame come quello che presiede nel diritto ticinese all'emanazione
di provvedimenti cautelari – una petizione di eredità (art. 533 segg. del
Codice civile italiano), un'azione di riduzione (art. 553 segg.) e un'azione intesa
a far accertare l'indegnità di un erede (art. 463 segg.).
La
petizione di eredità va diretta nel diritto italiano contro il terzo che
possiede il bene rivendicato, ma solo ove costui detenga il bene senza titolo e
in nome proprio, non ove detenga il bene per conto di altri eredi (Pescatore/Ruperto, Codice civile annotato,
9ª edizione, n. 4 ad art.
533.
con richiamo). In quest'ultima eventualità l'azione va diretta contro il
coerede, a differenza di quanto prevede la
legge svizzera, che non ammette petizioni di eredità fra coeredi (Forni/Piatti in: Basler Kommentar, ZGB
II, 2ª edizione, n. 9 ad art. 598 con citazioni). Non occorre invece, nella
legge italiana, un
litisconsorzio necessario con gli altri eredi (Cian/Trabucchi, Commentario breve al Codice civile, 6ª edizione, n. VI/1 ad art. 533). L'azione
di riduzione va diretta, quanto a essa, contro il titolare della posizione
giuridica che l'attore contesta al fine di vedersi corrispondere l'ammanco
della sua porzione legittima (Pescatore/Ruperto,
op. cit., n. 10 ad art. 553 con rinvii). La terza azione, infine, va diretta contro
l'erede ritenuto indegno.
Nella
fattispecie la petizione di eredità andava quindi introdotta – in linea di principio
– contro la __________, che detiene in nome proprio i beni rivendicati. Le attrici
pretendendo tuttavia che la fondazione sia giuridicamente nulla e che il relativo
patrimonio sia detenuto in realtà dagli “aventi diritto economico”, a un esame di verosimiglianza potrebbe
anche darsi che in un caso del genere l'azione fosse effettivamente da dirigere
contro gli eredi ritenuti detentori dei beni litigiosi, mentre esclusa era –
come detto – l'ipotesi di un litisconsorzio necessario. Provvisto di mera
cognizione sommaria, nella disamina del tema il giudice dei provvedimenti cautelari
non avrebbe potuto sospingersi oltre. Doveva limitarsi a reputare la
legittimazione dei convenuti come possibile, ancorché non certa. Che gli
istanti abbiano rinunciato a convenire in giudizio la __________, anche solo come
litisconsorte facoltativo, dev'essere rimesso alla responsabilità processuale degli
istanti medesimi. La legittimazione passiva sarà vagliata se mai con pieno
potere cognitivo dal giudice di merito, che applicherà la lex causae. Approfondire
il tema della legittimazione passiva inerente all'azione di riduzione e all'azione di accertamento sulla qualità di erede ai
fini del presente giudizio si rivela così, dopo quanto si è visto, superfluo.
e) Il
processo avviato da AO 3 il 9 ottobre 2006 davanti allo stesso Tribunale ordinario
di Milano (RG
60.
428/006) contro AP 1, AP 1, l'avv. __________ e la __________ mira anch'esso
a far reintegrare il patrimonio della __________ nell'asse ereditario, l'attrice
chiedendo altresì che sia accertata la sua quota ereditaria di due quindicesimi
nella successione del padre. Il fatto che nella causa di merito AO 3 abbia convenuto anche la fondazione ancora non
sana l'eventuale difetto sul piano cautelare. Scartata una volta ancora l'esigenza
di un litisconsorzio necessario, rimane nondimeno il problema accennato dianzi,
ovvero quello di sapere se in virtù del diritto italiano la fondazione andasse
davvero convenuta o se fossero da convenire i pretesi detentori del patrimonio.
Quest'ultima eventualità potendo anche apparire verosimile alla luce di quel
che si è spiegato dianzi, a torto AP 1 e AP 2 contestavano la loro legittimazione
passiva davanti al Segretario assessore. Ciò rende superfluo una volta di più,
ai fini dell'attuale giudizio, analizzare la legittimazione passiva dei due
eredi in relazione all'accertamento della quota ereditaria vantata dall'attrice.
6.
Gli
appellanti sostengono che la causa di merito divisata dalle controparti non ha alcuna
parvenza di buon diritto (fumus boni iuris), onde la mancanza di
uno dei presupposti cumulativi che l'art. 376 cpv. 1
CPC prescrive per l'emanazione di provvedimenti cautelari. Secondo gli
appellanti la __________ non è nulla, nemmeno nel suo regolamento del 5 dicembre
2000.
Tutt'al più il valore del relativo patrimonio va computato nell'asse
ereditario
a tutela della porzione che spetta ai legittimari, ciò che per altro il disponente
ha già previsto nel regolamento della fondazione. Né il regolamento citato equivale
a un contratto successorio vietato dal diritto italiano, come asseverano gli istanti.
Configura una semplice norma divisionale nell'ambito di una successione che
comprende altri beni pregevoli, come la __________ il cui valore contabile a
bilancio è di 47 milioni di franchi, e la __________, che ha un patrimonio di
circa 20 milioni di franchi. Pretendere di far dichiarare nulla la sola __________ in simili circostanze trascenderebbe nell'abuso
di diritto.
a) Nel loro “atto di citazione”
del 30 settembre 2006 Diana ed AO 2 adducono che la __________ è nulla giusta
l'art. 1344 del Codice civile italiano (“contratto in frode alla legge”) perché contraria agli art. 537 (“riserva a favore dei figli legittimi naturali”), 566 “(successione dei figli legittimi e naturali”) e 581 (“concorso
del coniuge con i figli”) del
Codice civile italiano. La tesi non può essere esclusa in partenza, ma a prima
vista non può nemmeno dirsi verosimile, nessuna delle norme predette impedendo a
un disponente – se non altro a un esame d'apparenza – di creare una fondazione
(in vita o in morte) ove questa non leda la porzione ereditaria dei legittimari.
Quanto alla prospettata nullità della fondazione per incompatibilità del regolamento
con il divieto di patti successori (art. 458 del Codice civile italiano), a un
sommario esame nemmeno tale opinione appare provvista di verosimiglianza, ove si
consideri che l'atto costitutivo di una fondazione – tra vivi o per causa di
morte – è un atto giuridico unilaterale, mentre un contratto successorio è per
sua natura un atto bilaterale di natura ricettizia. Altrettanto vale per la
asserita contrarietà della fondazione o del suo regolamento con l'art. 687 del
Codice civile italiano (“revocazione
per sopravvenienza di figli”), non
potendosi assimilare – almeno a un giudizio d'apparenza – una fondazione o il relativo
regolamento a una “disposizione
a titolo universale o particolare”, per tacere del fatto che nel 2000 __________ aveva già figli.
b) Dotata di qualche possibile verosimiglianza risulta invece la
petizione di eredità nella misura in cui AO 1 ed AO 2 censurano il regolamento
della __________ per vizio di forma relativamente all'istituzione di
beneficiari sostitutivi dopo la morte del de cuius. Tale sostituzione dispiegando
effetti solo dopo il decesso del fondatore, in effetti, potrebbe anche darsi che
in Italia – contrariamente a quanto vale oggi in Svizzera (Grüninger in: Basler Kommentar, ZGB I,
3ª edizione, n. 16 e 21 ad art.
335) – una clausola del genere soggiaccia alle esigenze di forma che
disciplinano le disposizioni a causa di morte (art. 606 del Codice civile
italiano). Un'esigenza siffatta è posta per altro, in Svizzera, alle procure post
mortem (Geiser, Über den Tod hinaus
wirksame Vollmacht und wirksamer Auftrag, in: CFPG; Temi scelti di diritto
ereditario, Lugano 2002, pag. 35 con rimandi). Gli appellanti ricordano che con
la legge n. 364 del 16 ottobre 1989 l'Italia ha ratificato la Convenzione
dell'Aia relativa alla legge applicabile ai trust e al loro riconoscimento (in
Svizzera: RS 0.221.371), ma una fondazione di famiglia secondo il diritto del Liechtenstein
non è – almeno a un sommario esame – un trust. Su questo punto almeno la causa
pendente dinanzi al Tribunale ordinario di Milano non può ritenersi destituita
di fumus boni iuris. Un'altra questione è sapere se essa sia
anche fondata, ma ciò riguarda il merito, non il giudizio cautelare.
c) Si
aggiunga che la petizione di eredità ha, nel diritto italiano come in quello
svizzero, natura reale (Cian/Trabucchi,
op. cit., appendice 2004, n. I ad art. 533). In virtù dell'art. 535 del Codice
civile italiano sussiste inoltre una surrogazione reale dei beni alienati. Non
si può dire pertanto che il blocco disposto dal Segretario assessore sia stato inammissibilmente
emanato per garantire il pagamento in denaro di pretese obbligatorie
(analogamente: sentenza del Tribunale federale 5C.279/1999 del 22 febbraio
2000, consid. 2c/aa con richiamo). Natura meramente obbligatoria e personale ha
invero l'azione di riduzione (Pescatore/Ruperto,
op. cit., n. 3 ad art. 553 e n. 1 ad art. 563). Dato quanto precede, non giova tuttavia
soffermarsi al riguardo, né occorre indagare la parvenza di buon diritto insita
nell'azione volta a far accertare l'indegnità a succedere di AP 1 o analizzare
tale requisito passando in rassegna la causa promossa il 9 ottobre 2006 da AO 3.
Basti rilevare che la petizione di eredità avviata da AO 1 ed AO 2 non sembra
mancare, almeno su un punto, di fumus boni iuris. Nel risultato il decreto
impugnato resiste quindi alla critica.
7.
Oltre
alla parvenza di buon esito insita nell'azione di merito gli appellanti
contestano il presupposto dell'urgenza cui l'art. 376 cpv. 1 CPC assoggetta
l'emanazione di provvedimenti cautelari. Rammentano che il patrimonio della __________ sfugge alla disponibilità del consiglio di fondazione e dei singoli
beneficiari, i quali possono agire solo all'unanimità, che il presidente del consiglio
di fondazione ha garantito irrevocabilmente con lettera del 2 agosto 2005 alle
controparti l'impegno di tenere bloccati tutti i titoli azionari delle società
argentine e panamensi (doc. D, 2° foglio), sottolineando che l'istanza
cautelare è stata presentata solo il 27 febbraio 2006, sette mesi dopo la morte
di __________, quando ormai non poteva più farsi questione di urgenza.
Le
argomentazioni testé riassunte non possono essere condivise. Intanto è bene ricordare
che dei titoli depositati sul conto n. __________ della
__________ intestato alla __________ (doc. I20–24 e I36) possono
disporre con diritto di firma a due i membri del consiglio di fondazione avv. __________
e __________ (doc. I28). I membri del consiglio di fondazione, dandosi il caso con l'accordo
dei protector __________ e __________ (doc. I11–12), hanno inoltre la facoltà di disporre
del patrimonio della fondazione, comprese le azioni delle società panamensi e –
indirettamente, per mezzo dei proprietari fiduciari – delle società argentine, così
come hanno la facoltà di adottare delibere o nomine nelle società controllate
(doc. I11–12) e di
prendere decisioni in applicazione del regolamento di fondazione o per conto della
fondazione medesima. Atti di disposizione sulle azioni delle società argentine
e nomine di organi di queste potrebbero essere decisi anche da __________ e __________
azionisti a titolo fiduciario delle società per conto della fondazione (doc. I52–54, I75–83, I144–147). L'avv. __________, poi, membro dei relativi consigli di
amministrazione, può vincolare con diritto di firma individuale le società
panamensi e disporre dei beni delle medesime (doc. I143–149).
Nella
situazione illustrata gli appellanti non possono seriamente pretendere che gli
istanti abbiano a rimettersi, quanto alla conservazione del patrimonio in
dotazione alla __________, alla buona volontà di chi ne può disporre o alle
assicurazioni del presidente del consiglio di fondazione, tanto meno per la
durata delle cause di merito e men che meno per un valore litigioso di 20
milioni di franchi. Che i beneficiari non abbiano disposto della fondazione nei
sette mesi successivi alla morte di __________ ancora non significa che ciò non
possa accadere dall'oggi all'indomani, nulla obbligando gli aventi diritto a
lasciare depositati i noti titoli azionari alla Banca __________. In proposito
l'appello manca dunque di consistenza.
8.
Infine
gli appellanti contendono il terzo requisito che l'art. 376 cpv. 1 CPC sottende
all'adozione di provvedimenti cautelari, quello del pregiudizio considerevole, sostenendo
che in concreto nessun danno può derivare agli istanti nemmeno nell'ipotesi in
cui gli aventi diritto disponessero del patrimonio della __________. Essi rilevano che __________ ha lasciato un vero e proprio impero
industriale attivo nella lavorazione del cromo, con una ventina di aziende
sparse in tutto il mondo, proprietà immobiliari a __________, ricche fondazioni
e società controllate __________ un'autentica fortuna che potrebbe soddisfare
ogni porzione legittima degli istanti.
In realtà
le affermazioni predette cadono nel vuoto. Solo AO 1 ed AO 2 chiedono invero –
e solo a titolo subordinato – la loro porzione legittima. Entrambe le azioni
promosse davanti al Tribunale ordinario di Milano configurano anzitutto
petizioni di eredità mediante le quali le attrici si propongono di far
reintegrare nell'asse ereditario al momento della morte
del de cuius i beni posseduti dai convenuti attraverso una
fondazione che ritengono nulla. Esse mirano quindi a rivendicare l'intera quota
ereditaria, non solo l'equivalente di quanto manca loro per ricostituire la
porzione legittima. Dilungarsi sull'ingente sostanza lasciata da __________ nulla
toglie alla verosimiglianza del fatto che, disponendo del patrimonio della __________, i convenuti distrarrebbero dal preteso compendio ereditario un
bene di pregio, cagionando agli istanti un pregiudizio considerevole. Anche su quest'ultimo
punto l'appello è destinato perciò all'insuccesso.
9.
Gli oneri del presente giudizio seguono la soccombenza degli
appellanti (art. 148 cpv. 1 CPC e 10 cpv. 1 LTG), i quali rifonderanno alle
controparti, sempre con vincolo solidale, un'adeguata indennità per ripetibili.
L'ammontare di quest'ultima è commisurata orientativamente all'entità del valore litigioso (4%: art.
9.
cpv. 1 TOA), al tipo di procedura (50%: art. 15 TOA) e
al grado di giurisdizione (50%: art. 17 cpv. 1 TOA). Tale retribuzione ad valorem
è combinata poi con quella a tempo (una decina d'ore a fr. 500.– l'una) in
ossequio all'art. 11 cpv. 1 TOA secondo la nota formula elaborata dal Consiglio
di moderazione (Bollettino dell'Ordine degli avvocati n. 1, pag. 15), senza
dimenticare l'IVA (7.6%) e le spese presumibili (art. 3 TOA).
10.
Circa
i rimedi giuridici esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale
(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), l'impugnabilità di una
decisione incidentale come quella in tema cautelare segue la via dell'azione
principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF). E in concreto il valore litigioso supera ampiamente la soglia di fr. 30 000.– (art. 74 cpv. 1
lett. b LTF) per un eventuale ricorso in materia civile (sopra, consid.
1).
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello
è respinto e il decreto impugnato è confermato.
2. Gli oneri processuali,
consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 3500.–
b) spese fr.
50.–
fr.
3550.–
sono posti a carico degli appellanti in solido, che rifonderanno ai
convenuti, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 11 000.– complessivi per
ripetibili.
3. Intimazione:
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Comunicazione:
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terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Nelle cause senza
carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95
a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art.
72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile
è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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