11.2006.82
Misure provvisionali in pendenza di divorzio
3 luglio 2009Italiano16 min
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Numero d'incarto:
11.2006.82
Data decisione, Autorità:
03.07.2009, ICCA
Titolo:
Misure provvisionali in pendenza di divorzio
MISURE PROVVISIONALI DI DIVORZIO
PREVIDENZA PROFESSIONALE
art. 124 cpv. 1 CC
art. 124 cpv. 2 CC
art. 137 cpv. 2 CC
art. 178 CC
Incarto n.
11.2006.82
Lugano
3 luglio 2009/sc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Ermotti
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa DI.2005.1380 (misure provvisionali
in pendenza di divorzio) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6,
promossa con istanza del 27 ottobre 2005 da
AO 1
(patrocinata dall' PA 1 )
contro
AP 1
(patrocinato dall' PA 2 ;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 17 agosto 2006 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare
emesso il 9 agosto 2006 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. AP
1 (1940) e AO 1 (1942) si sono sposati a __________ il 17 agosto 1968. Dal matrimonio è
nato M__________ (1981). I coniugi si sono separati nell'aprile del 2001. Un'azione
di divorzio introdotta da AO 1 il 26 febbraio 2002 è stata respinta dal Pretore
del Distretto di Lugano, sezione 6, poiché al momento della litispendenza non
era ancora trascorso il termine di separazione prescritto dall'art. 114 CC né erano
adempiuti i presupposti dell'art. 115 CC (inc. OA.2002.134).
B. Il
30 novembre 2004 AO 1 ha nuovamente chiesto al Pretore la pronuncia del divorzio,
postulando un contributo alimentare di fr. 3044.– mensili fino a 64 anni,
ridotto in seguito della rendita AVS ma con aggiunta di metà della rendita di
cassa pensione riscossa dal marito, la metà degli averi di previdenza
accumulati da quest'ultimo, fr. 80 000.– in liquidazione del regime dei beni e
l'assegnazione in proprietà esclusiva, dietro versamento al marito di fr. 86 500.–, delle
particelle n. 468, 470 e 471 RFD di __________ (comproprietà dei coniugi in
ragione di metà ciascuno). Nella sua risposta del 6 giugno
2005 AP 1 ha aderito al principio del divorzio, ma si è opposto al versamento
di qualsiasi contributo alimentare e alla ripartizione dei suoi averi previdenziali,
ha chiesto il rimborso di fr. 50 000.–, l'assegnazione in proprietà
esclusiva dei fondi di __________ e il pagamento di fr. 10 000.– in
liquidazione del regime matrimoniale. La causa, trattata dal Pretore come azione di divorzio su richiesta comune con accordo parziale, è tuttora in fase istruttoria (inc. OA.2004.792).
C. L'8
agosto 2005 AP 1 ha introdotto un'istanza di restituzione in intero per essere
ammesso a produrre documenti attestanti la sua situazione dopo il pensionamento,
intervenuto all'inizio di quel mese. All'udienza del 24 ottobre 2005, indetta
per la discussione, AO 1 non si è opposta all'acquisizione dei documenti, ma ha
chiesto che il “secondo pilastro accumulato interamente durante il matrimonio
le venga assegnato perlomeno nella misura di metà”.
D. Con
istanza del 25 ottobre 2005 AO 1 si è rivolta al
Pretore perché in via cautelare fosse ordinato il blocco di un conto facente capo al marito presso
__________ a __________, sul quale erano stati versati fr. 294 994.– in liquidazione di una polizza di libero
passaggio. Il 27 ottobre 2005 il Pretore ha decretato inaudita
parte il provvedimento richiesto. All'udienza del 14 marzo 2006, indetta per
il contraddittorio, il convenuto ha proposto di respingere l'istanza. Non
essendovi prove da assumere, le parti hanno poi rinunciato alla discussione
finale. Lo stesso giorno si è tenuta anche la discussione sugli effetti
contestati del divorzio, nel cui ambito AO 1 ha definito la sua pretesa fondata
sull'art. 124 CC in fr. 202 076.– (subordinatamente fr. 171 436.–).
E. Statuendo
con decreto cautelare del 9 agosto 2006, il Pretore ha parzialmente accolto
l'istanza di AO 1 e ha confermato il blocco del conto bancario intestato a AP 1
fino a concorrenza di fr. 200 000.–. La tassa di giustizia (fr. 300.–)
e le spese sono state poste per un terzo a carico dell'istante e per il resto a
carico del convenuto, con obbligo di rifondere alla controparte fr. 350.– per
ripetibili ridotte.
F. Contro
il decreto appena citato AP 1 è insorto con un appello del 17 agosto 2006 per
ottenere che l'istanza della moglie sia respinta e il giudizio del Pretore riformato
in tal senso. Nelle sue osservazioni dell'11 settembre 2006 AO 1 propone di
respingere l'appello e di confermare il decreto in questione.
in diritto: 1. Le
misure provvisionali che disciplinano l'assetto provvisionale delle parti
durante una causa di divorzio (art. 137 CC) sono
emanate con la procedura dell'art. 376 cpv. 2 lett. d CPC (art. 419c cpv. 1 CPC), in esito
alla quale il Pretore statuisce con decreto impugnabile entro dieci giorni
(art. 419c cpv. 3 CPC). Tempestivo,
sotto questo profilo l'appello in esame è pertanto ricevibile.
2. Il Pretore
ha accertato che al momento del pensionamento il marito si è visto corrispondere
fr. 291 994.– in liquidazione di una polizza di libero passaggio, conservando
nella propria cassa pensione averi per fr. 411 056.– con il diritto di ricevere
una rendita annua di circa fr. 25 000.–. Il primo giudice ha ricordato altresì
che nel quadro della causa di divorzio la moglie postula
un'equa
indennità giusta l'art. 124 CC di fr. 202 076.– o, subordinatamente,
di fr. 171 436.–. E siccome il convenuto dichiara chiaramente di non voler concedere
all'attrice alcuna indennità per averi previdenziali da lui maturati durante il
matrimonio, il primo giudice ha ritenuto giustificato il blocco del noto conto
bancario per l'ammontare di fr. 200 000.–.
L'appellate
obietta, in sintesi, che la moglie non ha reso verosimile alcun rischio attuale
o imminente per le sue aspettative. Si duole altresì di un difetto di
motivazione circa il fondamento della pretesa dell'istante e lamenta la
violazione del principio del contraddittorio per il fatto che il Pretore ha
tenuto conto di allegazioni di merito intervenute successivamente all'udienza
di discussione. Il convenuto sostiene infine che, in ogni caso, nelle
circostanze specifiche il diritto della moglie a un'indennità fondata sull'art.
124 CC non è sufficientemente verosimile.
3. Per quel che riguarda la motivazione dei decreti, questi devono contenere “a pena di nullità”
l'esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui si fondano (art. 285 cpv.
1 lett. e CPC). Senza disattendere i requisiti minimi di motivazione che
discendono dal diritto federale, il giudice può limitarsi a enunciare le
circostanze significative, atte a influire in qualche modo sull'esito del
giudizio. Essenziale è che il destinatario della sentenza possa capire perché
il giudice abbia deciso in un senso piuttosto che in un altro e che l'autorità
di ricorso sia in grado di verificare se la decisione è conforme al diritto (DTF 132 I 198 consid. 3).
In concreto, contrariamente
a quanto sostiene l'appellante, il Pretore non si è limitato a riassumere le
pretese della moglie fondate sull'art. 124 CC, ma ha anche rammentato che il
marito ha raggiunto l'età della pensione con rilevanti averi previdenziali,
parzialmente liquidati in contanti. Che poi il primo giudice abbia commisurato
l'importo del blocco alla domanda di giudizio principale, anziché a quella
subordinata, è chiaro anche al convenuto (appello, pag. 3 n. 2c). La
motivazione addotta dal Pretore, quantunque succinta, appare dunque
sufficiente, né il convenuto pare aver incontrato grandi difficoltà nel
motivare l'appello. Nel quadro di un procedimento volto all'adozione di misure
meramente conservative, del resto, il giudice deve limitarsi a un sindacato di
apparenza e non precorrere il merito della lite, tanto meno dandosi un giudizio
di equità (art. 4 CC) come quello fondato sull'art. 124 CC (Walser in: Basler Kommentar, ZGB I, 3ª edizione,
n. 11 ad art. 124). Altra è la questione di sapere se l'apprezzamento del primo
giudice resista alla critica. Ciò riguarda però l'esito, non la forma del
decreto.
4. Quanto all'asserita violazione del
contraddittorio circa l'ammontare della pretesa formulata dalla moglie sulla
scorta dell'art. 124 CC, è vero che alla discussione cautelare l'istante non ha
quantificato la domanda, rinviando semplicemente al memoriale che avrebbe
prodotto nella successiva udienza di merito (verbale del 14 marzo 2006, pag. 1). Su tale allegato nondimeno il convenuto
ha potuto esprimersi, sicché non si intravede alcuna inosservanza del diritto d'essere
sentito. Anzi, proprio in seguito a un ricorso dell'interessato, il Tribunale
federale ha rimproverato a questa Camera di avere arbitrariamente ignorato, nel
quadro di un giudizio provvisionale, circostanze emerse nel corso di un'udienza
relativa alla causa di divorzio sulle quali le parti avevano avuto modo di
esprimersi (sentenza 5P.106/2006 del 6 luglio 2006, consid. 5.1). Ne discende,
anche su questo punto, l'inconsistenza dell'appello.
5. Il Pretore ha ancorato il decreto cautelare agli art. 124, 137 e 178
CC. L'appellante sostiene per contro che il provvedimento è stato ordinato in
applicazione dell'art. 178 CC, cui rinvia l'art. 137 cpv. 2 CC. Ancora in
appello la moglie invoca da parte sua l'art. 124 cpv. 2 CC, che consente al
giudice di obbligare il debitore a garantire l'indennità dovuta in applicazione
dell'art. 124 cpv. 1 CC se le circostanze ciò giustificano. Ora, l'art. 124
cpv. 2 CC riguarda il merito, ovvero la sentenza di divorzio, non le misure provvisionali,
che sono disciplinate dall'art. 137 cpv. 2 CC. Quanto all'art. 178 cpv. 1 CC,
applicabile per analogia alle misure provvisionali nelle cause di stato (art.
137 cpv. 2 seconda frase CC), esso prevede che, ove appaia
necessario per assicurare le basi economiche della famiglia o per adempiere un
obbligo patrimoniale derivante dall'unione coniugale (in specie per assicurare
pretese derivanti dal regime matrimoniale), il giudice può – a istanza di un
coniuge – subordinare al consenso di questo la disposizione di determinati beni
da parte dell'altro. L'istante non è tenuto a recare la prova di un pericolo
imminente; la verosimiglianza basta affinché il giudice prenda “le appropriate misure conservative” (art. 178 cpv. 2 CC), le quali devono rispettare
in ogni modo un ragionevole rapporto di proporzionalità tra il fine perseguito
e la restrizione decretata (I CCA, sentenza inc. 11.2002.34 del 25 luglio 2002,
consid. 7 con riferimenti, pubblicata in: FamPra 2003 pag. 920).
Le “misure conservative” dell'art. 178 cpv. 2 CC mirano alla salvaguardia di tutte le
pretese finanziarie derivanti dal matrimonio, da quelle inerenti agli effetti
del matrimonio in generale a quelle sgorganti dalla liquidazione del regime dei
beni (Hasenböhler/ Opel in:
Basler Kommentar, ZGB I, op. cit., n. 5 ad art. 178; Vetterli in: FamKommentar Scheidung, Basilea 2005, n. 1 ad
art. 178 CC; Hausheer/Reusser/Geiser
in: Berner Kommentar, edizione 1999, n. 7 ad art. 178 CC; Bräm in: Zürcher Kommentar, 3ª
edizione, n. 14 ad art. 178 CC). Esulano dalle previsioni della norma, invece,
le pretese derivanti da relazioni contrattuali estranee al
matrimonio, ovvero da rapporti giuridici che potrebbero instaurarsi anche fra
persone non coniugate (Deschenaux/ Steinauer/Baddeley, Les effets
du mariage, Berna 2000, pag. 305 n. 736; Hausheer/Reusser/Geiser,
op. cit., n. 7c ad art. 178 CC). Sottratte all'applicazione dell'art. 178
cpv. 2 CC sono altresì le aspettative di mantenimento
dopo il divorzio, destinate a sorgere solo dopo lo scioglimento del matrimonio
(Hasenböhler/ Opel, op. cit.,
n. 7 ad art. 178 CC).
L'indennità
dovuta all'altro coniuge nel caso in cui non sia (più) possibile suddividere le
prestazioni previdenziali accumulate durante il matrimonio (art. 124 CC) è una
pretesa che trova fondamento nell'unione coniugale, anche se è dovuta solo dopo
lo scioglimento del vincolo. Sotto questo profilo, pertanto, non si ravvisano
motivi per escludere tali aspettative dal campo d'applicazione dell'art. 178 CC.
Tanto meno ove si consideri che il giudice delle misure provvisionali in una
causa di divorzio può adottare tutti i provvedimenti reputati necessari, seppure
non previsti come misure a tutela dell'unione coniugale (Gloor in: Basler Kommentar, ZGB I, op.
cit., n. 5 ad art. 137 CC). Tra di essi rientrano anche provvedimenti che
trovano fondamento nel diritto sostanziale (DTF 123 III 3 consid. 3a), compresi
quelli a salvaguardia di averi previdenziali (Micheli/Nordmann/Jaccottet
Tissot/Crettaz/Thonney/Riva, Le nouveau droit du divorce, Losanna
1999, pag. 212, n. 997; Riemer,
Berufliche Vorsorge und revidiertes Ehescheidungsrecht in: SZS 1998 pag. 430
seg.). Ciò posto, un blocco di averi bancari a garanzia di un'indennità fondata
sull'art. 124 CC è senz'altro ammissibile come misura provvisionale in pendenza
di divorzio.
6. L'appellante
contesta la necessità della misura, sostenendo che la moglie non ha reso
verosimile un rischio attuale o imminente per le proprie aspettative, non bastando
al proposito il fatto che egli abbia contestato simili pretese. Egli sottolinea
di avere segnalato spontaneamente e con tempestività l'incasso della liquidazione,
di avere sempre pagato puntualmente i contributi alimentari (pur contestati) e di
non essere sospettato di fuga né di insolvenza, anzi di possedere una casa a __________
e un immobile in comproprietà con la moglie a __________. Nulla giustificherebbe
pertanto il provvedimento litigioso.
a) Seri
dissidi fra coniugi possono sostanziare il timore che
l'uno abbia a compromettere gli interessi finanziari dell'altro (Hausheer/Reusser/Geiser, op. cit.,
n. 1 ad art. 178 CC; Deschenaux/Steinauer/Baddeley,
op. cit., pag. 304 n. 732). La mera circostanza che un coniuge
si opponga a pretese avversarie non è sufficiente tuttavia per legittimare
misure conservative. Se non che, in concreto l'interessato medesimo ha ammesso
di voler attingere all'importo del blocco “per far fronte alle sue spese correnti,
e segnatamente al pagamento dei contributi dovuti alla moglie” (verbale del 14
marzo 2006, pag. 4 in fondo). Il rischio che egli consumi il capitale ricevuto
in liquidazione della polizza di libero passaggio è quindi verosimile. Né si giustifica
che egli adoperi quel denaro per sé medesimo, nel calcolo del contributo provvisionale
per la moglie all'interessato essendogli già stata garantita la copertura del fabbisogno
minimo (decreto del 10 agosto 2006 nel fascicolo DI.2006.339).
b) L'interessato
ribadisce di possedere un immobile a __________ del valore di fr. 700 000.–. Nulla agli atti conforta però tale
asserzione. Si sa unicamente che il fondo ha un valore di stima ufficiale di
fr. 212 053.– ed è gravato di ipoteche per fr. 440 000.– (doc. 18g). Relativamente alle quote
di comproprietà sulle particelle di __________, stimate dall'appellante fr. 86 500.– complessivi, l'importo non appare
sufficiente per garantire la pretesa avanzata dalla moglie in base all'art. 124
CC, senza dimenticare che l'attrice chiede ulteriori
fr. 80 000.– in liquidazione del regime dei beni. Non
si può dire pertanto che, a un esame di verosimiglianza, il blocco decretato
dal Pretore appaia ingiustificato.
7. Da
ultimo l'appellante sostiene che, comunque sia,
l'indennizzo dell'art. 124 CC non può eccedere la metà del capitale previdenziale,
sicché in nessun caso AO 1 può esigere più di fr. 145 997.–. Per di
più, a suo parere, nelle condizioni economiche delle parti l'indennità neppure
si giustifica. Da un lato egli dispone di redditi appena sufficienti per
coprire il proprio fabbisogno minimo e stanziare il contributo provvisionale di
fr. 1000.– mensili alla moglie, ma non può permettersi spese di dentista
né concedersi vacanze e dovrà liquidare le propria proprietà immobiliari.
D'altro lato, la moglie ha una ragguardevole sostanza immobiliare e ottime aspettative
ereditarie. In circostanze siffatte non vi sarebbe spazio, dunque, per
un'indennità fondata sull'art. 124 CC.
Durante la discussione sugli effetti contestati del divorzio AP 1 si è
limitato a confermare, in merito al riparto degli averi previdenziali, il contenuto
del proprio memoriale di risposta, senza esprimersi sui motivi addotti dalla
moglie a sostegno dell'art. 124 CC (verbale del 14 marzo 2006 e riassunto
scritto allegato nell'inc. OA.2004.792, pag. 3). Già per tale ragione, dunque, gli
argomenti sollevati in appello, non sottoposti al Pretore, risultano irricevibili
(art. 321 cpv. 1 lett. b CPC; DTF 133 III 115 consid.
3.2). Ad ogni buon conto giovi osservare che gli averi previdenziali del marito
all'atto del pensionamento non si limitavano alla liquidazione della polizza di
libero passaggio, ma contemplavano anche un capitale di fr. 411 956.–
convertito in una rendita annua di fr. 25 350.– (doc. 13a). Nel
complesso, perciò, le prestazioni d'uscita superavano fr. 700 000.– (doc.
13a e 14). In simili circostanze la pretesa della moglie (fr. 202 076.–) non
appare, per lo meno a un esame di verosimiglianza, in contrasto con il
principio per cui la commisurazione dell'indennità deve
orientarsi
al principio della divisione a metà delle prestazioni
d'uscita
(DTF 133 III 401). A un sommario esame non si può nemmeno ritenere, per altro,
che alla moglie sarà disconosciuta qualsiasi indennità a norma dell'art. 124
CC. Ne segue che, una volta ancora, il blocco decretato dal primo giudice non
può dirsi sproporzionato o ingiustificato. Privo di buon diritto, l'appello si
rivela così destinato all'insuccesso.
8. Gli oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv.
1 CPC). L'appellante rifonderà inoltre alla controparte, che ha introdotto
osservazioni per il tramite di un patrocinatore,
un'equa indennità per ripetibili.
9. Circa
Fatti
i rimedi esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv.
Considerandi
1.
lett. d LTF), il valore litigioso ai fini dell'art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF supera ampiamente la soglia di fr. 30 000.–, ove
appena si consideri l'entità degli averi bancari oggetto del provvedimento.
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella
misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e il decreto impugnato è confermato.
2. Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 350.–
b) spese fr.
50.–
fr.
400.–
sono
posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 1500.– per
ripetibili.
3. Intimazione
a:
; .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF
entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF).
Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile
solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000
franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in
materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia
civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF
(art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art.
115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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