11.2006.84
misure provvisionali in pendenza di causa di divorzio e provvigione ad litem
15 settembre 2006Italiano14 min
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Numero d'incarto:
11.2006.84
Data decisione, Autorità:
15.09.2006, ICCA
Titolo:
misure provvisionali in pendenza di causa di divorzio e provvigione ad litem
MANTENIMENTO DA PARTE DEI GENITORI
MISURE PROVVISIONALI DI DIVORZIO
PROCEDURA PER IL DIRITTO DELLE PERSONE E FAMIGLIA
art. 137 cpv. 2 CC
Incarto n.
11.2006.83
11.2006.84
Lugano
15 settembre
2006/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Lardelli
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nelle cause DI.2006.247 e DI.2006.248
(divorzio: misure provvisionali) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione
4, promosse con istanze del 22 febbraio 2006 da
AP 1
(patrocinata dall' PA 2 )
contro
AO 1
(patrocinato dall' PA 1 );
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 24 agosto 2006 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare (contributi
di mantenimento) emesso l'11 agosto 2006 in luogo e vece del Pretore dal
Segretario assessore del Distretto di Lugano, sezione 4;
2. Se
dev'essere accolto l'appello del 24 agosto 2006 presentato da AP 1 contro il
decreto cautelare (provvigione ad litem) emesso l'11 agosto 2006 dal
medesimo Segretario assessore;
3. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. AO
1 (1950) e AP 1 (1957) si sono sposati a __________ il 28 giugno 1986. Dal matrimonio è
nato L__________, il 3 dicembre 1988. Il marito è
amministratore unico della __________, attiva nel commercio e nella manutenzione
di autoveicoli, oltre che nell'esercizio di un'autorimessa. Di formazione
bambinaia, durante la comunione domestica la moglie non ha esercitato attività
lucrativa. I coniugi vivono separati dalla fine del 1998 e da allora il marito
versa complessivi fr. 4700.– mensili per il mantenimento di moglie e figlio.
B. L'8
gennaio 2004 AO 1 ha promosso azione di divorzio davanti al Pretore del Distretto
di Lugano, sezione 4, chiedendo di affidare il figlio alla madre (riservato il
suo diritto di visita), di ripartire gli averi di cassa pensione e di accertare
l'avvenuta liquidazione del regime dei beni. Alla moglie egli ha proposto un
contributo indicizzato di fr. 3585.– mensili fino al 30 giugno 2006 e di fr.
1000.– mensili fino al di lei pensionamento, al figlio L__________ ha offerto un
contributo di fr. 1115.– mensili fino al termine degli studi o della formazione
professionale. Nella sua risposta del 26 marzo 2006 AP 1 ha aderito al
principio del divorzio e all'affidamento del figlio, ma ha preteso un
contributo di fr. 6300.– mensili per sé e uno di fr. 2000.– mensili per L__________.
La causa è attualmente in fase istruttoria (inc. DI.2004.24).
C. Il 22
febbraio 2006 AP 1 si è rivolta al Pretore con un'istanza provvisionale per ottenere
che il marito fosse obbligato, già in via cautelare, a pagare – in aggiunta al
contributo alimentare per il figlio – l'intera retta dell'__________ a __________
per il biennio 2005/06 e a rimborsarle quanto da lei anticipato (inc. DI.2006.247).
Inoltre essa ha sollecitato una provvigione ad litem di fr. 2500.– (inc.
DI.2005.248). Statuendo inaudita parte il giorno successivo, il Pretore ha condannato
AO 1 a versare all'istante fr. 1784.50 (metà della retta per l'anno scolastico
2005/06). All'udienza del 25 aprile 2006, indetta per la discussione cautelare,
AO 1 ha postulato il rigetto delle istanze. Alla discussione finale, tenuta
seduta stante, le parti hanno confermato le rispettive posizioni.
D. Con
decreti cautelari dell'11 agosto 2006, emessi in luogo e vece del Pretore, il Segretario
assessore ha respinto sia l'istanza volta al pagamento della retta scolastica sia
quella intesa allo stanziamento di una provvigione ad litem. Gli oneri
processuali di entrambi i giudizi sono stati posti a carico dell'istante, tenuta
a rifondere al convenuto un'indennità per ripetibili.
E. Contro
Fatti
i decreti appena citati AP 1 è insorta con appelli del 24 agosto 2006 per ottenere
che, in riforma dei giudizi impugnati, le due istanze siano accolte e i decreti
cautelari riformati di conseguenza. Gli appelli non hanno formato oggetto d'intimazione.
Considerandi
in diritto: I. Sull'appello
in materia di contributi alimentari per il figlio
1.
Riassunto
uno scambio di lettere tra le parti, nel quale la moglie chiedeva che la retta
dell'istituto scolastico frequentato dal figlio fosse assunta dal marito,
mentre questi proponeva di suddividerla a metà, il Segretario assessore ha
ritenuto “ragionevole che la
retta per l'anno scolastico 2005/06, così come le rette future, siano a carico
di entrambi i genitori nella misura di ½ ciascuno”, “la frequentazione
di un liceo privato nulla [avendo] a che vedere con le asserite agiatezze
finanziarie in cui verserebbe il marito o con il suo tenore di vita, tanto più
che L__________ ha sempre frequentato scuole pubbliche”. L'appellante si duole anzitutto che la decisione impugnata è tanto succinta da non permetterle di capire perché la sua istanza
sia stata respinta. Soggiunge poi di non avere i mezzi per finanziare nemmeno
in parte la retta scolastica e di aver potuto anticipare la somma solo grazie a
un prestito, le sue entrate consistendo nel solo contributo alimentare di fr.
4700.
– mensili ricevuto dal marito per sé e il figlio. Essa sottolinea infine
la florida situazione finanziaria che consente al convenuto un alto tenore di
vita e che giustifica l'addebito a quest'ultimo dell'intera retta scolastica.
2.
Il
Segretario assessore ha respinto l'istanza cautelare – come detto – per il solo
fatto di stimare “ragionevole” il riparto della retta scolastica in
ragione di metà ciascuno. Che ciò basti per motivare una decisione, ancorché meramente
provvisionale, è dubbio. Certo, l'art. 285 cpv. 2 lett. e CPC non si sospinge
oltre i requisiti minimi del diritto federale (art. 29 cpv. 2 Cost.). Sta di
fatto che una motivazione deve permettere di capire almeno perché il giudice abbia deciso in un senso piuttosto che in un altro, consentendo
alla giurisdizione di ricorso di verificare se la decisione sia conforme al
diritto (DTF 129 I 236 consid. 3.2 con richiamo). Un decreto provvisionale è per sua natura
sommario e di semplice verosimiglianza. Ciò non toglie che esso debba fondarsi
su fatti debitamente accertati e su situazioni puntualmente valutate, non su
opinioni soggettive del giudice o – peggio – sul di lui beneplacito. Da questo
profilo il decreto impugnato si pone ai limiti inferiori delle esigenze minime
di motivazione e ci si potrebbe seriamente domandare se non vada dichiarato
nullo già per ragioni d'ordine. L'interrogativo può
nondimeno rimanere irrisolto, giacché gli atti vanno, comunque sia, rinviati in
prima sede per le ragioni in appresso.
3.
L'appellante chiede che la retta dell'istituto scolastico frequentato
dal figlio sia posta interamente a carico del marito. Ora, i costi di una
scuola privata rientrano senza dubbio nel fabbisogno in denaro del figlio (Wullschleger in: FamKommentar Scheidung,
Berna 2005, n. 15 ad art. 285 CC) e si riconducono – nelle note raccomandazioni
pubblicate dall'Ufficio per la gioventù e l'orientamento professionale
del Canton Zurigo, cui la Camera civile di appello si ispira per prassi costante – alla voce weitere Kosten. Questa comprende, appunto, le
spese di formazione e di istruzione (Empfehlungen zur Bemessung von Unterhaltsbeiträgen
für Kinder, Zurigo 2000, pag. 13 a metà), sempre che l'iscrizione alla scuola
privata sia stata concordata dai genitori o corrisponda a concrete esigenze dei
figli (difficoltà scolastiche, necessità del doposcuola ecc.: I CCA, sentenza
inc. 11.1996.59 del 19 agosto 1996, consid. 4).
Ciò
premesso, ogni genitore deve contribuire al mantenimento del figlio secondo le
sue possibilità (art. 276 e 285 cpv. 1 CC). Nell'ambito di misure provvisionali
in una causa di divorzio tale partecipazione risulta, per giurisprudenza
invalsa di questa Camera, dal metodo che disciplina il calcolo dell'eccedenza –
di regola suddivisa a metà – una volta dedotto dal reddito familiare il
fabbisogno dei coniugi e dei figli (RtiD I-2006 pag. 673 con riferimenti). Il
fabbisogno dei coniugi si determina in base al minimo esistenziale del diritto
esecutivo, cui vanno aggiunte le spese correnti della famiglia, in particolare la
locazione e i costi accessori, i premi della cassa malati e delle
assicurazioni domestiche, le spese professionali e gli oneri fiscali. Quello dei
figli minorenni va stabilito in base alle già citate raccomandazioni pubblicate
dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo
(tabella dell'edizione 2005 in: ‹www.ajb.zh.ch›),
adattate al singolo caso in virtù del principio inquisitorio illimitato che
governa il diritto di filiazione (DTF 128 III 413 in alto).
4.
Nella
fattispecie la prima difficoltà risiede nel fatto che il Segretario assessore
non ha minimamente stabilito il fabbisogno in denaro di L__________. Al
proposito potrebbe anche rimediare questa Camera in virtù del principio
inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione. Se non che, il primo
giudice ha omesso di accertare anche il reddito dei coniugi, come ha sorvolato
completamente sui rispettivi fabbisogni minimi, di modo che non è nemmeno dato
di sapere se il bilancio familiare sia in attivo o in passivo. Egli si è limitato
a ritenere “ragionevole” la suddivisione della retta scolastica tra
i genitori in ragione di metà ciascuno, ma il criterio della ragionevolezza in
sé non è sufficiente. Prima occorre appurare redditi e fabbisogni come si è appena
spiegato, poi bisogna calcolare l'eccedenza (o l'ammanco) mensile seguendo il
metodo descritto. Solo qualora l'esito appaia urtante si può derogare al risultato.
L'unica eccezione riconosciuta finora dalla giurisprudenza, tuttavia, si riconduce
al caso in cui durante la vita in comune i coniugi non destinassero
tutti i loro redditi al mantenimento della famiglia, ma ne riservassero taluni a
scopi diversi, come per esempio al risparmio (DTF 119 II 317 consid. 4b; l'altro caso in cui il Tribunale federale ha ritenuto inapplicabile
il citato metodo non riguarda il Cantone Ticino, questa Camera non avendo mai
calcolato i fabbisogni delle parti nel modo descritto in DTF 126 III 8). Spetta
per di più al coniuge che chiede di derogare al riparto paritario
dell'eccedenza rendere verosimili i motivi che
giustifichino simili estremi (I CCA, sentenza inc. 11.1998.74 dell'11 maggio 1999, consid. 2 in fine, pubblicato in: FamPra.ch
2000.
pag. 148).
5.
Nel
caso specifico sarebbe necessario, per giudicare il ricorso, appurare anzitutto
i redditi e i fabbisogni, calcolando l'eccedenza o l'ammanco familiare (sopra,
consid. 3). Non incombe tuttavia a questa Camera statuire essa medesima in una
causa per la prima volta, sostituendosi al giudice naturale (I CCA, sentenza
inc. 11.2004.135 del 24 novembre 2004, consid. 6 con riferimenti). Fosse vero
il contrario, in tutti i processi retti dal principio inquisitorio – come
quelli relativi al mantenimento di figli minorenni – il primo giudice potrebbe
limitarsi a statuire in qualche modo, lasciando all'autorità di ricorso il
compito di colmare le mancanze (ed eventualmente di istruire la causa). Ciò non
sarebbe ammissibile, anche perché le parti si vedrebbero sottrarre la garanzia
del doppio grado di giurisdizione, ove appena si pensi che contro una sentenza
di appello in materia provvisionale non è dato alcun rimedio ordinario al
Tribunale federale (Rep. 1996 pag. 126 consid. 8). Nelle circostanze descritte
non rimane quindi che annullare il decreto appellato e rinviare gli atti al
primo giudice perché statuisca di nuovo dopo avere esperito i menzionati accertamenti
(art. 326 lett. a CPC per analogia).
6.
Si ricordi ad ogni buon conto, per quanto riguarda il fabbisogno del
figlio, che le cifre indicate nelle raccomandazioni edite dall'Ufficio della
gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo dal 2000 in poi –
diversamente da quelle che figuravano ancora nell'edizione 1996 – sono già
commisurate al costo delle economie domestiche su scala nazionale, in base per
di più a valori statisticamente medio-bassi, nel senso che tre quarti delle
economie domestiche dispongono a livello svizzero di un reddito familiare
superiore a quello su cui si fondano le raccomandazioni (Empfehlungen zur
Bemessung von Unterhaltsbeiträgen für Kinder, Zurigo 2000,
pag. 10 in basso). I fabbisogni riportati corrispondono, in altri termini, a
quelli di ragazzi appartenenti a famiglie di ceto relativamente modesto (op. cit.,
pag. 11 in alto). Diminuzioni per rapporto al fabbisogno in denaro indicato
dalle raccomandazioni sono possibili, ma devono giustificarsi alla luce di
circostanze specifiche (per esempio nel caso in cui il ragazzo fruisca di vitto
o alloggio a condizioni particolarmente favorevoli: op. cit., pag. 12 lett.
C). Il fabbisogno in denaro del figlio non si decurta nemmeno ove i genitori
non siano in grado di assicurarlo: in tale ipotesi ci si limita ad accertare in
che misura tale fabbisogno rimanga scoperto (op. cit., pag. 16 nel mezzo;
analogo criterio prevede, del resto, l'art. 129 cpv. 3 CC per quel che è della
rendita al coniuge divorziato), ogni genitore avendo il diritto di conservare almeno
l'equivalente del proprio fabbisogno minimo (DTF 127 III 70 consid. 2c con richiami).
I principi testé riassunti sono anche stati debitamente pubblicati (sentenza inc.
11.2002.60
del 9 settembre
2002, parzialmente riprodotta in: Bollettino dell'Ordine degli avvocati n. 24,
pag. 11 in alto; inc. 11.2000.5 del 23 gennaio
2003, consid. 11b riprodotto in: RtiD II-2004 pag. 567).
In
concreto L__________ è quasi maggiorenne, di modo che il Segretario assessore
dovrà dipartirsi dall'importo di fr. 2020.– mensili corrispondente al
fabbisogno di un figlio unico nell'ultima fascia di età (dal 13° al 18° anno),
per la quale le raccomandazioni indicano un fabbisogno medio in denaro di fr.
1980.
– mensili. Non lavorando, tuttavia, la madre può prestare cura e educazione
in natura. Anche il costo per l'alloggio andrà adattato al caso specifico, (un
terzo di quello effettivo pagato dalla madre). Alla voce weitere Kosten
andrà cumulata invece la retta scolastica, sempre che l'iscrizione alla scuola
privata sia stata concordata dai genitori o corrisponda a concrete esigenze del
figlio (sopra, consid. 3). Dopo la maggiore età, poi, il fabbisogno in denaro
di L__________ potrà essere inserito nel bilancio familiare solo se i genitori
saranno d'accordo (I CCA, sentenza 11.2001.46 del 22 gennaio 2002 consid. 5,
riassunta in: RtiD I-2005 pag. 773), e a condizione che il figlio maggiorenne
consenta alla sua rappresentanza da parte della madre (art. 133 cpv. 1 CC; DTF
129.
III 55).
II. Sull'appello
in materia di provvigione ad litem
7.
Il Segretario assessore ha negato all'istante il diritto a una provvigione
di causa litem poiché “per le motivazioni ivi
esposte [nel parallelo decreto provvisionale] questo giudice non ritiene di
ammettere l'istanza in esame, la citata procedura
cautelare potendo ragionevolmente essere evitata”. Dando per certo che il parallelo appello sia accolto, l'appellante
chiede che il marito sia tenuto a erogarle una provvigione di fr. 2500.– per la
procedura di primo grado. Invero, dopo quanto si è esposto non si può dire che
l'istanza cautelare della moglie fosse superflua o manifestamente infondata sin
dall'inizio (v. Hausheer/Reusser/Geiser
in: Berner Kommentar, Berna 1999, n. 15 ad art. 163 CC). Del resto, senza
avere eseguito un benché minimo accertamento in materia di redditi e fabbisogni
familiari non si può nemmeno affermare il contrario. Ne segue che il decreto
impugnato, alla stregua del precedente, dev'essere annullato e gli atti
rinviati al Segretario assessore perché statuisca di nuovo, dopo avere
provveduto agli accertamenti necessari.
III. Sulle
spese e le ripetibili
8.
Le
evidenti particolarità del caso inducono questa Camera a non intimare l'appello
e a non ordinare una notifica che si esaurirebbe in un vuoto esercizio di
giurisdizione. Non è il caso dunque di prelevare tasse o spese (art. 148 cpv. 2
CPC). Quanto alle ripetibili, l'istante non ne otterrebbe nemmeno se il
convenuto avesse postulato a torto la reiezione degli appelli, giacché questi
vanno accolti solo parzialmente. Quanto allo Stato del Cantone Ticino, esso non
è parte in causa e non può essere tenuto al versamento di indennità (Rep. 1997
pag. 137 consid. 4). Sugli oneri di primo grado il Segretario assessore si
pronuncerà di nuovo in esito al futuro giudizio.
Dispositivo
Per questi motivi,
in applicazione analogica dell'art. 313bis
CPC,
pronuncia: 1. Gli
appelli sono parzialmente accolti, nel senso che i decreti impugnati sono
annullati e le cause sono rinviate al Segretario assessore per nuovo giudizio nel
senso dei considerandi.
2. Non si
riscuotono tasse o spese né si attribuiscono ripetibili.
3. Intimazione
a:
– ;
– .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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