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Decisione

11.2006.84

misure provvisionali in pendenza di causa di divorzio e provvigione ad litem

15 settembre 2006Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

i decreti appena citati AP 1 è insorta con appelli del 24 agosto 2006 per ottenere

che, in riforma dei giudizi impugnati, le due istanze siano accolte e i decreti

cautelari riformati di conseguenza. Gli appelli non hanno formato oggetto d'intimazione.

Considerandi

in diritto: I. Sull'appello

in materia di contributi alimentari per il figlio

1.

Riassunto

uno scambio di lettere tra le parti, nel quale la moglie chiedeva che la retta

dell'istituto scolastico frequentato dal figlio fosse assunta dal marito,

mentre questi proponeva di suddividerla a metà, il Segretario assessore ha

ritenuto “ragionevole che la

retta per l'anno scolastico 2005/06, così come le rette future, sia­no a carico

di entrambi i genitori nella misura di ½ ciascuno”, “la frequentazione

di un liceo privato nulla [avendo] a che vedere con le asserite agiatezze

finanziarie in cui verserebbe il marito o con il suo tenore di vita, tanto più

che L__________ ha sempre frequentato scuole pubbliche”. L'appellante si duole anzitutto che la decisione impugnata è tanto succinta da non permetterle di capire perché la sua istanza

sia stata respinta. Soggiunge poi di non avere i mezzi per finanziare nemmeno

in parte la retta scolastica e di aver potuto anticipare la somma solo grazie a

un prestito, le sue entrate consistendo nel solo contributo alimentare di fr.

4700.

– mensili ricevuto dal marito per sé e il figlio. Essa sottolinea infine

la florida situazione finanziaria che consente al convenuto un alto tenore di

vita e che giustifica l'addebito a quest'ultimo dell'intera retta scolastica.

2.

Il

Segretario assessore ha respinto l'istanza cautelare – come detto – per il solo

fatto di stimare “ragionevole” il riparto della retta scolastica in

ragione di metà ciascuno. Che ciò basti per motivare una decisione, ancorché meramente

provvisionale, è dubbio. Certo, l'art. 285 cpv. 2 lett. e CPC non si sospinge

oltre i requisiti minimi del diritto federale (art. 29 cpv. 2 Cost.). Sta di

fatto che una motivazione deve permettere di capire almeno perché il giudice abbia deciso in un sen­so piuttosto che in un altro, consentendo

alla giurisdizione di ricorso di verificare se la decisione sia conforme al

diritto (DTF 129 I 236 consid. 3.2 con richiamo). Un decreto provvisionale è per sua natura

sommario e di semplice verosimiglianza. Ciò non toglie che esso debba fondarsi

su fatti debitamente accertati e su situazioni puntualmente valutate, non su

opinioni soggettive del giudice o – peggio – sul di lui beneplacito. Da questo

profilo il decreto impugnato si pone ai limiti inferiori delle esigenze minime

di motivazione e ci si potreb­be seriamente domandare se non vada dichiarato

nullo già per ragioni d'ordine. L'interrogativo può

nondimeno rimanere irrisolto, giacché gli atti vanno, comunque sia, rinviati in

prima sede per le ragioni in appresso.

3.

L'appellante chiede che la retta dell'istituto scolastico frequentato

dal figlio sia posta interamente a carico del marito. Ora, i costi di una

scuola privata rientrano senza dubbio nel fabbiso­gno in denaro del figlio (Wullschleger in: FamKommentar Scheidung,

Berna 2005, n. 15 ad art. 285 CC) e si riconducono – nelle note raccomandazioni

pubblicate dall'Ufficio per la gioventù e l'orientamento professionale

del Canton Zurigo, cui la Camera civile di appello si ispira per prassi costante – alla voce weitere Kosten. Questa comprende, appunto, le

spese di formazione e di istruzione (Empfeh­lungen zur Bemessung von Unterhaltsbeiträgen

für Kinder, Zurigo 2000, pag. 13 a metà), sempre che l'iscrizione alla scuola

privata sia stata concordata dai genitori o corrisponda a concrete esigenze dei

figli (difficoltà scolastiche, necessità del doposcuola ecc.: I CCA, sentenza

inc. 11.1996.59 del 19 agosto 1996, consid. 4).

Ciò

premesso, ogni genitore deve contribuire al mantenimento del figlio secondo le

sue possibilità (art. 276 e 285 cpv. 1 CC). Nell'ambito di misure provvisionali

in una causa di divorzio tale partecipazione risulta, per giurisprudenza

invalsa di questa Camera, dal metodo che disciplina il calcolo dell'eccedenza –

di regola suddivisa a metà – una volta dedotto dal reddito familiare il

fabbisogno dei coniugi e dei figli (RtiD I-2006 pag. 673 con riferimenti). Il

fabbisogno dei coniugi si determina in base al minimo esisten­ziale del diritto

esecutivo, cui vanno aggiunte le spese correnti della famiglia, in particolare la

locazione e i costi accessori, i premi della cassa malati e del­le

assicurazioni domestiche, le spese professionali e gli oneri fiscali. Quello dei

figli minorenni va stabilito in base alle già citate raccomandazioni pubblicate

dall'Ufficio della gioven­tù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo

(tabella dell'edizione 2005 in: ‹www.ajb.zh.ch›),

adattate al singolo caso in virtù del principio inquisitorio illimitato che

governa il diritto di filiazione (DTF 128 III 413 in alto).

4.

Nella

fattispecie la prima difficoltà risiede nel fatto che il Segretario assessore

non ha minimamente stabilito il fabbisogno in denaro di L__________. Al

proposito potrebbe anche rimediare questa Camera in virtù del principio

inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione. Se non che, il primo

giudice ha omesso di accertare anche il reddito dei coniugi, come ha sorvolato

completamente sui rispettivi fabbisogni minimi, di modo che non è nemmeno dato

di sapere se il bilancio familiare sia in attivo o in passivo. Egli si è limi­tato

a ritenere “ragionevole” la suddivisione della retta scolastica tra

i genitori in ragione di metà ciascuno, ma il criterio della ragionevolezza in

sé non è sufficiente. Prima occorre appurare redditi e fabbisogni come si è appena

spiegato, poi bisogna calcolare l'eccedenza (o l'ammanco) mensile seguendo il

metodo descritto. Solo qualora l'esito appaia urtante si può derogare al risultato.

L'unica eccezione riconosciuta finora dalla giurisprudenza, tuttavia, si riconduce

al caso in cui durante la vita in comune i coniugi non destinassero

tutti i loro redditi al mantenimento della famiglia, ma ne riservassero taluni a

scopi diversi, come per esempio al risparmio (DTF 119 II 317 consid. 4b; l'altro caso in cui il Tribunale federale ha ritenuto inapplicabile

il citato metodo non riguarda il Cantone Ticino, questa Camera non avendo mai

calcolato i fabbisogni delle parti nel modo descritto in DTF 126 III 8). Spetta

per di più al coniuge che chiede di derogare al riparto paritario

dell'ecce­den­za rendere verosimili i motivi che

giustifichino simili estre­mi (I CCA, sentenza inc. 11.1998.74 dell'11 maggio 1999, consid. 2 in fine, pubblicato in: FamPra.ch

2000.

pag. 148).

5.

Nel

caso specifico sarebbe necessario, per giudicare il ricorso, appurare anzitutto

i redditi e i fabbisogni, calcolando l'eccedenza o l'ammanco familiare (sopra,

consid. 3). Non incombe tuttavia a questa Camera statuire essa medesima in una

causa per la prima volta, sostituendosi al giudice naturale (I CCA, sentenza

inc. 11.2004.135 del 24 novembre 2004, consid. 6 con riferimenti). Fosse vero

il contrario, in tutti i processi retti dal principio inquisi­torio – come

quelli relativi al mantenimento di figli minorenni – il primo giudice potrebbe

limitarsi a statuire in qualche modo, lasciando all'autorità di ricorso il

compito di colmare le mancanze (ed eventualmente di istruire la causa). Ciò non

sarebbe ammissibile, anche perché le parti si vedrebbero sottrarre la garanzia

del doppio grado di giurisdizione, ove appena si pensi che contro una sentenza

di appello in materia provvisionale non è dato alcun rimedio ordinario al

Tribunale federale (Rep. 1996 pag. 126 consid. 8). Nelle circostanze descrit­te

non rimane quindi che annullare il decreto appellato e rinviare gli atti al

primo giudice perché statuisca di nuovo dopo avere esperito i menzionati accertamenti

(art. 326 lett. a CPC per analogia).

6.

Si ricordi ad ogni buon conto, per quanto riguarda il fabbisogno del

figlio, che le cifre indica­te nelle raccomandazioni edite dall'Ufficio della

gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo dal 2000 in poi –

diversamente da quelle che figuravano ancora nell'edizione 1996 – sono già

commisurate al costo delle economie domestiche su scala naziona­le, in base per

di più a valori statisticamente medio-bassi, nel senso che tre quarti delle

economie domestiche dispongono a livello svizzero di un reddito familiare

superiore a quello su cui si fondano le raccomandazioni (Empfehlungen zur

Bemessung von Unterhaltsbeiträgen für Kinder, Zurigo 2000,

pag. 10 in basso). I fabbisogni riportati corrispondono, in altri termini, a

quelli di ragazzi appartenenti a famiglie di ceto relativamen­te modesto (op. cit.,

pag. 11 in alto). Diminuzioni per rap­porto al fabbisogno in denaro indica­to

dalle raccomandazioni sono possibili, ma devono giustificarsi alla luce di

circostanze specifiche (per esempio nel caso in cui il ragazzo fruisca di vitto

o allog­gio a condizio­ni particolar­mente favorevoli: op. cit., pag. 12 lett.

C). Il fabbisogno in denaro del figlio non si decurta nemmeno ove i genitori

non siano in grado di assicurarlo: in tale ipotesi ci si limita ad accertare in

che misura tale fabbisogno rimanga scoperto (op. cit., pag. 16 nel mezzo;

analogo criterio prevede, del resto, l'art. 129 cpv. 3 CC per quel che è della

rendita al coniuge divorziato), ogni genitore avendo il diritto di conservare alme­no

l'equivalente del proprio fabbisogno minimo (DTF 127 III 70 consid. 2c con richia­mi).

I principi testé riassunti sono anche stati debitamente pubblicati (sentenza inc.

11.2002.60

del 9 settembre

2002, parzialmente riprodotta in: Bollettino dell'Ordine degli avvocati n. 24,

pag. 11 in alto; inc. 11.2000.5 del 23 gen­naio

2003, con­sid. 11b riprodotto in: RtiD II-2004 pag. 567).

In

concreto L__________ è quasi maggiorenne, di modo che il Segretario assessore

dovrà dipartirsi dall'importo di fr. 2020.– mensili corrispondente al

fabbisogno di un figlio unico nell'ultima fascia di età (dal 13° al 18° anno),

per la quale le raccomandazioni indicano un fabbisogno medio in denaro di fr.

1980.

– mensili. Non lavorando, tuttavia, la madre può prestare cura e educazione

in natura. Anche il costo per l'alloggio andrà adattato al caso specifico, (un

terzo di quello effettivo pagato dalla madre). Alla voce weitere Kosten

andrà cumulata invece la retta scolastica, sempre che l'iscrizione alla scuola

privata sia stata concordata dai genitori o corrisponda a concrete esigenze del

figlio (sopra, consid. 3). Dopo la maggiore età, poi, il fabbisogno in denaro

di L__________ potrà essere inserito nel bilancio familiare solo se i genitori

saranno d'accordo (I CCA, sentenza 11.2001.46 del 22 gennaio 2002 consid. 5,

riassunta in: RtiD I-2005 pag. 773), e a condizione che il figlio maggiorenne

consenta alla sua rappresentanza da parte della madre (art. 133 cpv. 1 CC; DTF

129.

III 55).

II. Sull'appello

in materia di provvigione ad litem

7.

Il Segretario assessore ha negato all'istante il diritto a una provvigione

di causa litem poiché “per le motivazioni ivi

esposte [nel parallelo decreto provvisionale] questo giudice non ritiene di

ammettere l'istanza in esame, la citata procedura

cautelare potendo ragionevolmente essere evitata”. Dando per certo che il parallelo appello sia accolto, l'appellante

chiede che il marito sia tenuto a erogarle una provvigione di fr. 2500.– per la

procedura di primo grado. Invero, dopo quanto si è espo­sto non si può dire che

l'istanza cautelare della moglie fosse superflua o manifestamente infondata sin

dall'inizio (v. Hausheer/Reusser/Geiser

in: Berner Kommentar, Berna 1999, n. 15 ad art. 163 CC). Del resto, sen­za

avere eseguito un benché minimo accertamento in materia di redditi e fabbisogni

familiari non si può nemmeno affermare il contrario. Ne segue che il decreto

impugnato, alla stregua del precedente, dev'essere annullato e gli atti

rinviati al Segretario assessore perché statuisca di nuovo, dopo avere

provveduto agli accertamenti necessari.

III. Sulle

spese e le ripetibili

8.

Le

evidenti particolarità del caso inducono questa Camera a non intimare l'appello

e a non ordinare una notifica che si esaurirebbe in un vuoto esercizio di

giurisdizione. Non è il caso dunque di prelevare tasse o spese (art. 148 cpv. 2

CPC). Quanto alle ripetibili, l'istante non ne otterrebbe nemmeno se il

convenuto avesse postulato a torto la reiezione degli appelli, giacché questi

vanno accolti solo parzialmente. Quanto allo Stato del Cantone Ticino, esso non

è parte in causa e non può essere tenuto al versamento di indennità (Rep. 1997

pag. 137 consid. 4). Sugli oneri di primo grado il Segretario assessore si

pronuncerà di nuovo in esito al futuro giudizio.

Dispositivo

Per questi motivi,

in applicazione analogica dell'art. 313bis

CPC,

pronuncia: 1. Gli

appelli sono parzialmente accolti, nel senso che i decreti impugnati sono

annullati e le cause sono rinviate al Segretario assessore per nuovo giudizio nel

senso dei considerandi.

2. Non si

riscuotono tasse o spese né si attribuiscono ripetibili.

3. Intimazione

a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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