11.2006.85
Iscrizione di una servitù prediale nel registro fondiario: planimetria senza firma o senza firma autenticata.
29 settembre 2006Italiano10 min
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Numero d'incarto:
11.2006.85
Data decisione, Autorità:
29.09.2006, ICCA
Titolo:
Iscrizione di una servitù prediale nel registro fondiario: planimetria senza firma o senza firma autenticata.
ESECUZIONE EFFETTIVA
ISCRIZIONE NEL REGISTRO FONDIARIO
PRECETTO ESECUTIVO CIVILE
SERVITÙ
art. 732 CC
art. 965 cpv. 3 CC
art. 966 cpv. 2 CC
Incarto n.
11.2006.85
Lugano,
29 settembre
2006/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Lardelli
segretaria:
Verda, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa DI.2005.40
(esecuzione civile) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord promossa
con opposizione del 14 marzo 2005 da
AO 1
(patrocinata dall' PA 1 Viganello)
al precetto esecutivo civile intimatole il 7 marzo
2005 da
e AP 1
(patrocinati dall' PA 2 );
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 28 agosto 2006 presentato da AP 1 e AP 2 contro la sentenza
emanata quello stesso giorno dal Pretore
della giurisdizione di Mendrisio Nord;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. AP 1 e AP 2, comproprietari un mezzo ciascuno della particella n.
224 RFD di __________ (23 m²), e AO 1, proprietaria dell'attigua particella n.
225 (929 m²), hanno firmato il 30 luglio 2004 l'atto seguente:
__________,
30 luglio 2004
Lodevole
Ufficio
dei Registri
__________
Richiesta di costituzione di servitù
Egregi
signori,
Chiediamo
l'iscrizione a registro fondiario della seguente servitù:
Fondo dominate: particella 224 nel
comune di __________
Fondo
serviente: particella 225 nel comune di __________
Tenore: superficie
limitatamente alla parte colorata in verde nella planimetria allegata di ca. 6
m² per la posa e l'uso di un tavolo.
Fondo
dominate: particella 225 nel comune di __________
Fondo
serviente: particella 224 nel comune di __________
Tenore: apertura
laterale di una finestra delle dimensioni di
cm 67 x 60.
In
fede
AO 1
AP
2
AP 1
B. Il 7
marzo 2005 AP 1 e AP 2 hanno intimato a AO 1 un precetto esecutivo civile, ordinandole
di iscrivere entro dieci giorni “la servitù prediale di cui alla convenzione di
costituzione di servitù prediale sottoscritta dalla precettata in data 30
luglio 2004”, sotto comminatoria dell'esecuzione effettiva. Come titolo giuridico
essi hanno indicato: “convenzione di costituzione di servitù prediale di data
30 luglio 2004”. AO 1 ha introdotto opposizione al precetto il 14 marzo 2005
davanti al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord, sostenendo di non
avere inteso costituire alcuna servitù, ma solo concedere “una autorizzazione
ad usare saltuariamente e senza corrispettivo l'appezzamento di terreno”.
C. Al
contraddittorio del 14 aprile 2005 le parti hanno convenuto di sospendere la procedura
in vista di trattative. L'udienza è poi ripresa il 22 febbraio 2006 e in tale occasione
le parti hanno illustrato al Pretore una bozza di accordo (munita di planimetria),
sulla quale si sono riservate di riflettere entro il 31 marzo 2006.
Nessuna intesa essendo stata raggiunta, l'udienza è stata aggiornata al 16
maggio 2006 e in quella circostanza le parti sono tornate ai loro punti di
vista iniziali, chiedendo al Pretore di decidere. Statuendo con sentenza del 28
agosto 2006, il Pretore ha confermato l'opposizione e ha addebitato la tassa di
giustizia di fr. 200.– con le spese di fr. 40.– a AP 1 e AP 2 in solido, tenuti
a rifondere a AO 1, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 400.– complessivi
per ripetibili.
D. Contro
il giudizio appena citato AP 1 e AP 2 sono insorti con un appello del 28 agosto
2006 per ottenere che l'opposizione di AO 1 al precetto esecutivo sia respinta
e la sentenza del Pretore riformata di conseguenza. L'appello non è stato
intimato per osservazioni.
Considerandi
in diritto: 1. La decisione con cui un Pretore statuisce sull'opposizione a un
precetto esecutivo civile è emanata mediante la procedura contenziosa di camera
di consiglio (art. 493 CPC). Esperito nel termine di 10 giorni dalla notifica
della decisione impugnata, l'appello in esame è pertanto ammissibile senza
riguardo al valore litigioso (art. 308 cpv. 1 CPC; Rep. 1979 pag. 352 consid.
1).
2.
Il
giudice chiamato a statuire sull'opposizione a un precetto esecutivo civile
esamina d'ufficio – come il giudice chiamato a decidere un rigetto dell'opposizione
a norma degli art. 81 o 82 LEF – che il titolo su cui si fonda il precetto sia
esecutivo e che la prestazione contenuta nel titolo sia chiara. Nella
fattispecie AP 1 e
AP 2 chiedono che AO
1.
faccia iscrivere nel registro fondiario la servitù prediale costituita a
carico della sua particella n. 225 (posa e uso di un tavolo su una superficie
di 6 m²). La richiesta è chiara. Anzi, consistendo la
prestazione litigiosa – come nella fattispecie – in un'iscrizione nel registro
fondiario che l'escusso si è obbligato a chiedere, il precettante potrebbe
anche invitare il giudice dell'esecuzione ad autorizzarlo a procedere in luogo
e vece del renitente (Vogel/Spühler,
Grundriss des Zivilprozessrechts, 8ª edizione, pag. 440 n. 40).
3.
Secondo
il Pretore l'obbligo di cui precettanti chiedono l'adempimento nel caso
specifico non è contenuto in un valido titolo giuridico. A mente sua, qualora
una servitù sia da esercitare – come in concreto – su una sola porzione del
fondo serviente, l'atto di costituzione dev'essere provvisto di una planimetria
da cui si evinca quale sia la superficie gravata. Nel fascicolo processuale
figurando solo l'atto costitutivo della servitù, a mente del Pretore l'oggetto
del diritto reale limitato non è determinabile. Per di più – ha soggiunto il primo
giudice – nel caso specifico tale atto non può reputarsi esecutivo, poiché la
firma della proprietaria del fondo serviente (la precettata medesima) non è
autenticata, di modo che l'ufficiale del registro fondiario nemmeno accetterebbe
l'iscrizione.
4.
Dall'argomentazione secondo cui la servitù a carico della particella
n. 225 non potrebbe essere iscritta perché la firma di AO 1 sull'atto di
costituzione è priva di autentica va subito sgombrato il campo. I precettanti
chiedono in effetti che AO 1 abbia a instare lei medesima per l'iscrizione
della servitù, non pretendono di essere autorizzati ad agire in sua vece. Presentandosi
personalmente dinanzi all'ufficiale del registro fondiario, AO 1 potrà firmare quindi
in presenza dell'ufficiale il formulario di iscrizione previsto dall'art. 13
cpv. 2 RRF, legittimandosi semplicemente con un documento d'identità o una licenza
di condurre (Bettina Deillon-Schegg, Grundbuchanmeldung und Prüfungspflicht des
Grundbuchverwalters im Eintragungsverfahren, Zurigo 1997, pag. 135 nota 677
con numerosi richiami di dottrina; ora anche Schmid
in: Basler Kommentar, 2ª
edizione, n. 29a ad art. 965 CC). Certo, l'ufficiale verificherà altresì che
la firma di AO 1 sull'atto costitutivo del 30 luglio 2004 sia autografa (art.
965.
cpv. 3 CC). A tal fine gli basterà confrontare tuttavia la firma con quella
apposta in sua presenza e vista dell'interessata sul formulario di iscrizione (Deschenaux, Le registre foncier, in:
Traité de droit privé suisse, vol. V, tomo II/2, Friburgo 1983, pag. 383 nota
28.
con rinvii di dottrina). Non occorrerebbe pertanto alcuna autentica.
Se mai l'ufficiale esigerà
che siano autenticate, sull'atto costitutivo
del 30 luglio 2004, le firme di AP 1 e AP 2. Un contratto di servitù prediale
dev'essere firmato, invero, anche dal proprietario del fondo dominante (Petitpierre in: Basler Kommentar, op.
cit., n. 127 ad art. 732 CC). In condizioni simili l'ufficiale del registro procede
dunque ad appurare l'identità dei contraenti (Homberger in:
Zürcher Kommentar, 2ª edizione, n. 53 ad art. 965 CC). Mancando
l'autentica delle firme, non respingerebbe tuttavia l'istanza di iscrizione per
ciò solo. Al contrario: trattandosi unicamente di completare la prova di un
diritto di disporre, egli assegnerà all'istante un breve termine per rimediare al
difetto (art. 966 cpv. 2 CC). Nemmeno sotto questo profilo la sentenza del
Pretore resiste pertanto alla critica.
5.
Rimane
da esaminare se la sentenza impugnata risulti pertinentemente sorretta dall'altra
motivazione addotta, fondata sulla circostanza che in concreto l'atto del 30 luglio
2004.
risulta sprovvisto di planimetria. Al proposito gli appellanti sostengono
che il Pretore è caduto in una svista, la planimetria essendo stata prodotta
all'udienza del 22 febbraio 2006. Ora, al verbale d'udienza del 22 febbraio
2006.
è effettivamente acclusa una planimetria. Si tratta però della planimetria
relativa alla bozza di accordo illustrata dalle parti al Pretore in
quell'occasione. Nulla conforta l'ipotesi che tale planimetria sia la stessa cui
si riferisce l'atto costitutivo del 30 luglio 2004 (“parte colorata in verde
nella planimetria allegata”). Comunque sia, si volesse anche dare per acquisita
siffatta circostanza, l'esito del giudizio non muterebbe. A ragione il Pretore
rammenta in effetti che qualora l'esercizio di una servitù sia limitato a una
porzione del fondo serviente, l'atto di costituzione deve descrivere in modo
chiaro o mediante un piano di situazione
quale sia l'area gravata (Steinauer, Les
droits réels, volume II, 3ª edizione, pag. 366 nota 64; Mooser, La description de l'assiette
d'une servitude, in: ZBGR/RNRF 72/1991 pag. 259). Anche il piano di situazione
dev'essere firmato, il contratto di servitù prediale soggiacendo all'esigenza
della forma scritta nel suo intero (art. 732 CC; Liver in: Zürcher Kommentar, 3ª edizione, n. 70 ad art. 731
CC; Mooser, op. cit. pag. 259 in
fondo).
Nel caso
specifico la planimetria prodotta all'udienza del 22 febbraio 2006 reca la sola
firma di AP 1 e AP 2. AO 1
non l'ha sottoscritta. E in un'evenienza del genere l'ufficiale del registro fondiario
non può assegnare un termine al richiedente per sanare il vizio. Non si tratta
invero di completare semplicemente la prova di un diritto di disporre (art. 966
cpv. 2 CC). Nell'ambito di un atto
costitutivo di servitù prediale un piano di situazione approvato solo verbalmente è inefficace, com'è inefficace un contratto vincolato alla forma
scritta firmato da una sola parte. In tali casi l'ufficiale respinge la
domanda di iscrizione. In concreto dunque, si ordinasse pure alla precettata di
presentarsi davanti all'ufficiale del registro con la “richiesta di
costituzione di servitù” del 30 luglio 2004 munita della planimetria unita al
verbale d'udienza del 22 febbraio 2006, l'ufficiale rigetterebbe la richiesta
di iscrizione. Ne segue che, in ultima analisi, giustamente il Pretore ha confermato
l'opposizione al precetto esecutivo. L'appello è destinato così all'insuccesso.
6.
Gli
oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre
non si giustifica di assegnare ripetibili a AO 1, cui l'appello non è stato
intimato e non ha causato costi presumibili.
Dispositivo
Per questi motivi,
in applicazione dell'art. 313bis CPC,
pronuncia: 1. L'appello
è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 350.–
b) spese fr. 50.–
fr. 400.–
sono
posti a carico degli appellanti in solido. Non si attribuiscono ripetibili.
3. Intimazione:
– ;
– .
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di
Mendrisio Nord.
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale
d'appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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