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Decisione

11.2006.85

Iscrizione di una servitù prediale nel registro fondiario: planimetria senza firma o senza firma autenticata.

29 settembre 2006Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Lardelli

segretaria:

Verda, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa DI.2005.40

(esecuzione civile) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord promossa

con opposizione del 14 marzo 2005 da

AO 1

(patrocinata dall' PA 1 Viganello)

al precetto esecutivo civile intimatole il 7 marzo

2005 da

e AP 1

(patrocinati dall' PA 2 );

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti

di questione: 1. Se dev'essere accolto

l'appello del 28 agosto 2006 presentato da AP 1 e AP 2 contro la sentenza

emanata quello stesso giorno dal Pretore

della giurisdizione di Mendrisio Nord;

2. Il

giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. AP 1 e AP 2, comproprietari un mezzo ciascuno della particella n.

224 RFD di __________ (23 m²), e AO 1, proprietaria dell'attigua particella n.

225 (929 m²), hanno firmato il 30 luglio 2004 l'atto seguente:

__________,

30 luglio 2004

Lodevole

Ufficio

dei Registri

__________

Richiesta di costituzione di servitù

Egregi

signori,

Chiediamo

l'iscrizione a registro fondiario della seguente servitù:

Fondo dominate: particella 224 nel

comune di __________

Fondo

serviente: particella 225 nel comune di __________

Tenore: superficie

limitatamente alla parte colorata in verde nella planimetria allegata di ca. 6

m² per la posa e l'uso di un tavolo.

Fondo

dominate: particella 225 nel comune di __________

Fondo

serviente: particella 224 nel comune di __________

Tenore: apertura

laterale di una finestra delle dimensioni di

cm 67 x 60.

In

fede

AO 1

AP

2

AP 1

B. Il 7

marzo 2005 AP 1 e AP 2 hanno intimato a AO 1 un precetto esecutivo civile, ordinandole

di iscrivere entro dieci giorni “la servitù prediale di cui alla convenzione di

costituzione di servitù prediale sottoscritta dalla precettata in data 30

luglio 2004”, sotto comminatoria dell'esecuzione effettiva. Come titolo giuridico

essi hanno indicato: “convenzione di costituzione di servitù prediale di data

30 luglio 2004”. AO 1 ha introdotto opposizione al precetto il 14 marzo 2005

davanti al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord, sostenendo di non

avere inteso costituire alcuna servitù, ma solo concedere “una autorizzazione

ad usare saltuariamente e senza corrispettivo l'appezza­mento di terreno”.

C. Al

contraddittorio del 14 aprile 2005 le parti hanno convenuto di sospendere la procedura

in vista di trattative. L'udienza è poi ripresa il 22 febbraio 2006 e in tale occasione

le parti hanno illustrato al Pretore una bozza di accordo (munita di planimetria),

sulla quale si sono riservate di riflettere entro il 31 marzo 2006.

Nessuna intesa essendo stata raggiunta, l'udien­za è stata aggiornata al 16

maggio 2006 e in quella circostanza le parti sono tornate ai loro punti di

vista iniziali, chiedendo al Pretore di decidere. Statuendo con sentenza del 28

agosto 2006, il Pretore ha confermato l'opposizione e ha addebitato la tassa di

giustizia di fr. 200.– con le spese di fr. 40.– a AP 1 e AP 2 in solido, tenuti

a rifondere a AO 1, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 400.– complessivi

per ripetibili.

D. Contro

il giudizio appena citato AP 1 e AP 2 sono insorti con un appello del 28 agosto

2006 per ottenere che l'opposizione di AO 1 al precetto esecutivo sia respinta

e la sentenza del Pretore riformata di conseguenza. L'appello non è stato

intimato per osservazioni.

Considerandi

in diritto: 1. La decisione con cui un Pretore statuisce sull'opposizione a un

precetto esecutivo civile è emanata mediante la procedura contenziosa di ca­mera

di consiglio (art. 493 CPC). Esperito nel termine di 10 giorni dalla notifica

della decisione impugnata, l'appello in esame è pertanto ammissibile senza

riguardo al valore litigioso (art. 308 cpv. 1 CPC; Rep. 1979 pag. 352 consid.

1).

2.

Il

giudice chiamato a statuire sull'opposizione a un precetto esecutivo civile

esamina d'ufficio – come il giudice chiamato a decidere un rigetto dell'opposizione

a norma degli art. 81 o 82 LEF – che il titolo su cui si fonda il precetto sia

esecutivo e che la prestazione contenuta nel titolo sia chiara. Nella

fattispecie AP 1 e

AP 2 chiedono che AO

1.

faccia iscrivere nel registro fondiario la servitù prediale costituita a

carico della sua particella n. 225 (posa e uso di un tavolo su una superficie

di 6 m²). La richiesta è chiara. Anzi, consistendo la

prestazione litigiosa – come nella fattispecie – in un'iscrizione nel registro

fondiario che l'escusso si è obbligato a chiedere, il precettante potrebbe

anche invitare il giudice dell'esecuzione ad autorizzarlo a procedere in luogo

e vece del renitente (Vogel/Spühler,

Grund­riss des Zivilprozess­rechts, 8ª edizione, pag. 440 n. 40).

3.

Secondo

il Pretore l'obbligo di cui precettanti chiedono l'adempimento nel caso

specifico non è contenuto in un valido titolo giuridico. A mente sua, qualora

una servitù sia da eser­citare – come in concreto – su una sola porzione del

fondo serviente, l'atto di costituzione dev'essere provvisto di una planimetria

da cui si evinca quale sia la superficie gravata. Nel fascicolo processuale

figurando solo l'atto costitutivo della servitù, a mente del Pretore l'oggetto

del diritto reale limitato non è determinabile. Per di più – ha soggiun­to il primo

giudice – nel caso specifico tale atto non può reputarsi esecutivo, poiché la

firma della proprietaria del fondo serviente (la precettata medesima) non è

autenticata, di modo che l'ufficiale del registro fondiario nemmeno accetterebbe

l'iscrizione.

4.

Dall'argomentazione secondo cui la servitù a carico della particella

n. 225 non potrebbe essere iscritta perché la firma di AO 1 sull'atto di

costituzione è priva di autentica va subito sgom­brato il campo. I precettanti

chiedono in effetti che AO 1 abbia a instare lei medesima per l'iscrizione

della servitù, non pretendono di essere autorizzati ad agire in sua vece. Presentandosi

personalmente dinanzi all'ufficiale del registro fondiario, AO 1 potrà firmare quindi

in presenza dell'ufficiale il formulario di iscrizione previsto dall'art. 13

cpv. 2 RRF, legittimandosi semplicemente con un documento d'identità o una licenza

di condurre (Bettina Deillon-Schegg, Grundbuchanmeldung und Prüfungspflicht des

Grundbuchverwalters im Eintragungsverfah­ren, Zurigo 1997, pag. 135 nota 677

con numerosi richiami di dottrina; ora anche Schmid

in: Basler Kommentar, 2ª

edizione, n. 29a ad art. 965 CC). Certo, l'ufficiale verificherà altresì che

la firma di AO 1 sull'atto costitutivo del 30 luglio 2004 sia autografa (art.

965.

cpv. 3 CC). A tal fine gli basterà confrontare tuttavia la firma con quella

apposta in sua presenza e vista dell'interessata sul formulario di iscrizione (Deschenaux, Le registre foncier, in:

Traité de droit privé suisse, vol. V, tomo II/2, Friburgo 1983, pag. 383 nota

28.

con rinvii di dottrina). Non occorrerebbe pertanto alcuna autentica.

Se mai l'ufficiale esigerà

che siano autenticate, sull'atto costitutivo

del 30 luglio 2004, le firme di AP 1 e AP 2. Un contratto di servitù prediale

dev'essere firmato, invero, anche dal proprietario del fondo dominante (Petitpierre in: Basler Kommentar, op.

cit., n. 127 ad art. 732 CC). In condizioni simili l'ufficiale del registro procede

dunque ad appurare l'identità dei contraenti (Homberger in:

Zürcher Kommentar, 2ª edizione, n. 53 ad art. 965 CC). Mancando

l'autentica delle firme, non respingerebbe tuttavia l'istanza di iscri­zione per

ciò solo. Al contrario: trattandosi unicamente di completare la prova di un

diritto di disporre, egli assegnerà all'istante un breve termine per rimediare al

difetto (art. 966 cpv. 2 CC). Nemmeno sotto questo profilo la sentenza del

Pretore resiste pertanto alla critica.

5.

Rimane

da esaminare se la sentenza impugnata risulti pertinentemente sorretta dall'altra

motivazione addotta, fondata sulla circostanza che in concreto l'atto del 30 luglio

2004.

risulta sprovvisto di planimetria. Al proposito gli appellanti sostengono

che il Pretore è caduto in una svista, la planimetria essendo stata prodotta

all'udienza del 22 febbraio 2006. Ora, al verbale d'udienza del 22 febbraio

2006.

è effettivamente acclusa una planimetria. Si tratta però della planimetria

relativa alla bozza di accordo illustrata dalle parti al Pretore in

quell'occasione. Nulla conforta l'ipotesi che tale planimetria sia la stessa cui

si riferisce l'atto costitutivo del 30 luglio 2004 (“parte colorata in verde

nella planimetria allegata”). Comunque sia, si volesse anche dare per acquisita

siffatta circostanza, l'esito del giudizio non muterebbe. A ragione il Pretore

rammenta in effetti che qualora l'eser­ci­zio di una servitù sia limitato a una

porzione del fondo serviente, l'atto di costituzione deve descrivere in modo

chiaro o mediante un piano di situazione

quale sia l'area gravata (Steinauer, Les

droits réels, volume II, 3ª edizione, pag. 366 nota 64; Mooser, La description de l'assiette

d'une servitude, in: ZBGR/RNRF 72/1991 pag. 259). Anche il piano di situazione

dev'essere firmato, il contratto di servitù prediale soggiacendo all'esigenza

della forma scritta nel suo intero (art. 732 CC; Liver in: Zürcher Kommentar, 3ª edizione, n. 70 ad art. 731

CC; Mooser, op. cit. pag. 259 in

fondo).

Nel caso

specifico la planimetria prodotta all'udienza del 22 febbraio 2006 reca la sola

firma di AP 1 e AP 2. AO 1

non l'ha sottoscritta. E in un'evenienza del genere l'ufficiale del registro fondiario

non può assegnare un termine al richiedente per sanare il vizio. Non si tratta

invero di completare semplicemente la prova di un diritto di disporre (art. 966

cpv. 2 CC). Nell'ambito di un atto

costitutivo di servitù prediale un piano di situazione approvato solo verbalmente è inefficace, com'è inefficace un contratto vincolato alla forma

scritta firmato da una sola parte. In tali casi l'ufficiale respin­ge la

domanda di iscrizione. In concreto dunque, si ordinasse pure alla precettata di

presentarsi davanti all'ufficiale del registro con la “richiesta di

costituzione di servitù” del 30 luglio 2004 munita della planimetria unita al

verbale d'udienza del 22 febbraio 2006, l'ufficiale rigetterebbe la richiesta

di iscrizione. Ne segue che, in ultima analisi, giustamente il Pretore ha confermato

l'opposizione al precetto esecutivo. L'appello è destinato così all'insuccesso.

6.

Gli

oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre

non si giustifica di assegnare ripetibili a AO 1, cui l'appello non è stato

intimato e non ha causato costi presumibili.

Dispositivo

Per questi motivi,

in applicazione dell'art. 313bis CPC,

pronuncia: 1. L'appello

è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

2. Gli oneri

processuali, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 350.–

b) spese fr. 50.–

fr. 400.–

sono

posti a carico degli appellanti in solido. Non si attribuiscono ripetibili.

3. Intimazione:

– ;

– .

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di

Mendrisio Nord.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale

d'appello

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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