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Decisione

11.2006.87

Stralcio dell'appello per lite divenuta senza oggetto

28 settembre 2011Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Celio

segretaria:

Chietti Soldati, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa n. 4.2005 – R.29/35.2006

(nomina del tutore) della Divisione degli interni, Sezione

degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele, che opponeva

AP 1, ora in , ed

AP 2, già in

(patrocinate dall'dott. PA 1 )

alla

Commissione tutoria regionale 11, Losone, e a

CO 2 e CO 3,

(patrocinati dall'avv. PA 2, )

per quanto riguardava la designazione

di

CO 4

a tutore della stessa AP 2 (1914-2009);

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti

di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello

del 28 agosto 2006 presentato da AP 1 ed AP 2 contro la decisione emessa il 4

agosto 2006 dall'Autorità di vigilanza sulle tutele;

2. Il

giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. In accoglimento di una domanda di intervento inoltrata il 14 gennaio

2005 da CO 2 e CO 3, il 28 novembre 2005 l'Autorità di vigilanza sulle tutele ha pronunciato l'interdizione della loro

madre AP 2 (1914) e ha incaricato la Commissione tutoria regionale 11 di

nominare un tutore. Il 6 aprile 2006 la Commissione tutoria regionale ha nominato

tutore CO 4 dell'Ufficio del tutore ufficiale, incaricato di amministrare i beni

e i redditi della pupilla, allestire l'inventario dei beni, presentare alla

Commissione tutoria regionale i rendiconti annui e chiedere – se necessario – il

consenso previsto dagli art. 421 e 422 CC. Estranea ai compiti del tutore era invece

la gestione delle relazioni della pupilla con i figli CO 2 e CO 3, i quali avevano

rapporti tesi con la sorella AP 1, che abitava con la madre, prestandole cure e

assistenza.

B. Il

18 aprile 2006 il tutore ha invitato la Commissione tutoria regionale a

designare un secondo tutore (art. 379 cpv. 2 CC) nella persona di AP 1, chiamata

a gestire e assistere la pupilla per tutto quanto atteneva ai rapporti personali,

lasciando a lui l'incombenza di amministrare le rendite e la sostanza, compresa

quella di assistere l'interdetta in ogni suo bisogno amministrativo. Con

“opposizione e ricorso” dell'8 maggio 2006 AP 2 e AP 1 hanno chiesto all'Autorità

di vigilanza sulle tutele di rimuovere CO 4 la Commissione tutoria regionale avendo

“arbitrariamente istituito una figura ibrida di amministratore che viola il numerus

clausus delle istituzioni tutelari”, e di nominare in sua vece AP 1. Con decisione

del 4 agosto 2006 l'Autorità di vigilanza sulle tutele ha confermato la nomina

di CO 4, estendendone le competenze alla gestione dei rapporti della pupilla

con i figli CO 2 e CO 3 Non sono state prelevate tasse né spese. Le ripetibili

sono state compensate.

C. Contro

la decisione appena citata AP 2 e AP 1 sono insorte a questa Camera con un

appello del 28 agosto 2006, postulando l'annullamento della decisione impugnata

e la nomina di AP 1 alla funzione di tutrice di AP 2 in luogo di CO 4. Nelle loro osservazioni del 6 ottobre 2006 CO 2 e CO 3 propongono di respingere l'appello.

In pendenza di appello, il 12 gennaio 2009, CO 2 e CO 3 hanno comunicato

che AP 2 è deceduta il 15 dicembre 2008 e hanno instato per lo stralcio della

causa dai ruoli, “tenendo però conto delle ripetibili per entrambe le istanze”.

Considerandi

in diritto: 1. Le

decisioni emesse dall'Autorità di vigilanza sulle tutele fino al 31 dicembre

2010.

erano appellabili entro venti giorni a questa Camera (vecchio art. 48

della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele,

RL 4.1.2.2, cui rinviava anche l'art. 39 LAC). La procedura era quella degli

art. 307 segg. CPC, con le particolarità – per analogia – dell'art. 424a

CPC (RDAT II-2003 pag. 51 consid. 1). Tempestivo, sotto questo profilo l'appello

in esame era ricevibile.

2.

La

morte di AP 2 ha reso in concreto l'appello privo d'oggetto, per tacere della

circostanza che l'impugnazione era divenuta senza interesse già prima, quando

l'interdetta aveva trasferito il domicilio a __________ (GR) e l'autorità

tutoria del Moesano le aveva designato il 16 aprile 2008 un nuovo tutore nella

persona di __________. A ragione CO 2 e CO 3 postulano quindi lo stralcio della

procedura dai ruoli (art. 351 cpv. 1 CPC).

3.

Trattandosi

di statuire sugli oneri processuali di un contenzioso divenuto senza oggetto o

senza interesse giuridico, l'autorità valuta – sommariamente – quale sarebbe stato

il presumibile esito del procedimento se questo non andasse tolto dai ruoli

(art. 72 della procedura civile federale per analogia; RtiD I-2004 pag. 488 in alto con rinvii).

a) Anzitutto

occorre interrogarsi su quella che sarebbe stata la legittimazione di AP 2 ad

appellare. Costei non risulta infatti avere impugnato la decisione presa il 4

agosto 2006 dell'Autorità di vigilanza sulle tutele, né avere conferito mandato

di patrocinio all'avvocato PA 1. Questi pretende di avere agito in subdelega di

AP 1 sulla base di una procura conferitale dalla madre l'8 novembre 2004 (doc.

2.

nell'incarto dell'Autorità di vigilanza). Se non che, tale procura è da

ritenersi estinta per la perdita dei diritti civili intervenuta con

l'interdizione del 28 novembre 2005. Certo, l'art. 35 cpv. 1 CO dispone che il

mandato conferito per negozio giuridico cessa – tra l'altro – con la perdita

della capacità civile del mandante “se non risulta il contrario dalla natura

della convenzione o dalla natura del negozio”. Simile eccezione tuttavia non si

sarebbe verosimilmente ravvisata nella fattispecie, come rilevavano sia l'Autorità

di vigilanza (decisione impugnata, pag. 4) sia CO 2 e CO 3 (osservazioni, pag.

2), ove si pensi che nella sua perizia dell'11 ottobre 2005 all'intenzione

dell'Autorità di vigilanza sulle tutele il dott. __________ aveva accertato

l'incapacità di AP 2 “di conferire una procura o sorvegliare nel dettaglio una

procura precedentemente conferita”. Nella misura in cui era introdotto da AP 2, l'appello sarebbe quindi verosimilmente stato dichiarato irricevibile.

b) Nel merito la decisione presa il 4 agosto 2006 dall'Autorità di vigilanza

sulle tutele rispondeva all'esigenza di designare un tutore neutrale, estraneo

alle tensioni tra CO 2 e CO 3, da un lato, e AP 1, dall'altro. Ciò ha indotto

l'Autorità di vigilanza a respingere la candidatura di AP 1, anche solo per

affiancare CO 4. È vero che la soluzione del tutore duplice era auspicata dallo

stesso CO 4. Essa offendeva però il principio secondo cui una tutela multipla

si giustifica solo in circostanze speciali (art. 379 cpv. 2 CC), ciò che non

era il caso nella fattispecie, la situazione non apparendo particolarmente complessa

o delicata, né per quanto atteneva alla gestione amministrativa, né con

riguardo alle cure personali che la figlia avrebbe continuato a prodigare anche

in difetto di una sua nomina a tutrice.

c) Si

aggiunga che AP 1 ha sempre postulato la propria nomina a tutrice unica, come sottolineava

la Commissione tutoria regionale nelle osservazioni

del 10 maggio 2006 inviate all'Autorità di vigilanza sulle tutele. Una nomina

duplice sarebbe risultata contraria perciò all'art. 379 cpv. 2 CC, secondo cui

la gestione in comune di una tutela non può essere affidata a più persone senza

il loro consenso. Quanto alla scelta di CO 4, essa appariva di sicuro

affidamento, viste le competenze da lui acquisite in campo tutelare. Oltre a

ciò, la decisione presa il 4 agosto 2007 dall'Autorità di vigilanza sulle

tutele apportava un giusto correttivo al pronunciato di prima sede, conformandolo

al diritto federale nella misura in cui affidava al tutore tutte le competenze previste

per legge, compresa quella di assistere il tutelato in tutti i suoi interessi

personali, tra cui i “rapporti della pupilla con i figli non conviventi” (art.

406.

cpv. 1 CC).

4.

Se

ne conclude, che non andasse tolto dai ruoli, l'appello sarebbe verosimilmente

stato respinto nella misura in cui fosse risultato ricevibile. In ossequio al

principio della soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC ticinese) gli oneri

processuali e le ripetibili vanno posti dunque a carico di AP 1, mentre va

esente da spese AP 2, la quale è stata indicata a torto in qualità di

appellante dalla figlia. La tassa di giustizia va ad ogni modo ridotta per

tenere conto del fatto che la procedura d'appello termina senza sentenza (art.

21.

LTG per analogia).

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

decreta: 1. L'appello è dichiarato privo d'oggetto e la causa è stralciata

dai ruoli.

2. Gli oneri

processuali, consistenti in:

a) tassa

di giustizia fr. 200.–

b) spese fr.

50.–

fr.

250.–

sono

posti a carico di AP 1, che rifonderà a CO 2 e CO 3 fr. 1500.– complessivi per

ripetibili.

3. Intimazione:

– ;

– ;

– .

Comunicazione

alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di

vigilanza sulle tutele.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere

pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100

cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso

in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno

30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La

legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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