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Decisione

11.2006.88

Domanda di interpretazione

15 settembre 2006Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

i coniugi hanno appellato tale decisione, la moglie per ottenere un aumento del

contributo alimentare per sé, il marito per ottenerne una riduzione;

che con

sentenza del 10 agosto 2003 questa Camera ha respinto l'appello del marito e ha

parzialmente accolto quello della moglie (inc. 11.2003.135), riformando il dispositivo

n. 1.1 della sentenza impugnata nel seguente modo:

L'istanza è parzialmente accolta, nel senso che in

modifica della sentenza emessa il 17 ottobre 2000 (inc. DI.1999.1031) AO 1 è

tenuto a versare dal 1°

ottobre 2002, anticipatamen­te entro il 5° giorno di ogni mese, i seguenti contributi

alimentari:

fr. 2815.–

per la moglie,

fr. 1670.–

mensili, assegni familiari compresi, per la figlia N__________;

che il 4

settembre 2006 AP 1 ha presentato a questa Camera un'istanza di interpretazione

per essere abilitato a versare alla moglie un contributo alimentare limitato a fr.

2721.50 mensili;

che

l'istanza non ha formato oggetto di intimazione;

e considerando

in diritto: che qualora in una sentenza definitiva si riscontrino dispositivi

ambigui od oscuri, il giudice, a richiesta di parte, li chiarisce in via di

interpretazione (art. 333 CPC);

che una

domanda di interpretazione è destinata solo ad appurare il significato di un

determinato dispositivo, non a rivederne o a riesaminarne la portata;

che,

secondo l'istante, questa Camera ha trascurato come l'assegno familiare da lui

percepito per la figlia N__________ sia “trattenuto alla fonte e immediatamente riversato alla moglie”;

che, ciò

posto, l'istante non pretende l'esistenza di ambiguità od oscurità nel citato dispositivo,

ma postula una modifica del dispo­sitivo stesso;

che già

Considerandi

per tale motivo la domanda di interpretazione va dichiarata d'acchito irricevibile;

che, si

volesse pur trascendere – per ipotesi – ogni limite procedurale ed esaminare le

argomentazioni dell'istante, non sussisterebbero i requisiti per ridurre il

contributo alimentare in favore della moglie;

che, in

effetti, l'assegno familiare è destinato al mantenimento della figlia ed è compreso

perciò nel contributo destinato a quest'ultima;

che, di

conseguenza, ove tale assegno fosse direttamente riscosso alla moglie, il

marito ha il diritto di conguagliarne l'ammontare con quanto dovuto a N__________;

che nelle

circostanze descritte l'istanza di interpretazione andrebbe perciò respinta

quand'anche fosse ammissibile;

che le spese

del giudizio odierno vanno a carico dell'istante, mentre non si giustifica di attribuire

ripetibili alla convenuta, cui l'istanza non è stata notificata;

pronuncia: 1. La domanda di interpretazione è irricevibile.

2.

Gli oneri

del presente giudizio, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 100.–

b) spese fr.

50.

fr.

150.

sono posti a carico di AP 1. Non si

assegnano ripetibili.

3.

Intimazione

a:

.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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