11.2006.88
Domanda di interpretazione
15 settembre 2006Italiano4 min
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Numero d'incarto:
11.2006.88
Data decisione, Autorità:
15.09.2006, ICCA
Titolo:
Domanda di interpretazione
INTERPRETAZIONE
PROTEZIONE DELL'UNIONE CONIUGALE
art. 333 CPC-TI
Incarto n.
11.2006.88
Lugano
15 settembre
2006/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Lardelli
segretario:
Annovazzi, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa DI.2002.511 (modifica
di misure a protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 22 luglio 2002 da
AP 1
(patrocinato dall' PA 1 )
contro
AO 1
(patrocinata da PA 2 ),
giudicando
ora sulla domanda di interpretazione
presentata il 4 settembre 2006 da AP 1 riguardante la sentenza emessa il 10
agosto 2006 da questa Camera (inc. 11.2003.135);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere
accolta la domanda di interpretazione;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che in esito a un'istanza di misure a protezione dell'unione coniugale
presentata il 22 settembre 1999 da AO 1, con sentenza del 17 ottobre 2000 il
Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha condannato AO 1 a versare alla
moglie un contributo alimentare di fr. 464.– mensili dal 22 settembre al 31
dicembre 1999 e di fr. 26.– mensili dopo di allora, oltre a un contributo alimentare
di fr. 845.– mensili ciascuno per figli B__________ (1984) e N__________ (1986);
che, statuendo
il 26 settembre 2003 su un'istanza volta alla modifica di tali misure presentata
da AO 1, il Pretore ha fissato il contributo alimentare per quest'ultima in fr.
2700.– mensili dal 1° ottobre 2002 e quello per N__________ in fr. 1660.– mensili;
che entrambi
Fatti
i coniugi hanno appellato tale decisione, la moglie per ottenere un aumento del
contributo alimentare per sé, il marito per ottenerne una riduzione;
che con
sentenza del 10 agosto 2003 questa Camera ha respinto l'appello del marito e ha
parzialmente accolto quello della moglie (inc. 11.2003.135), riformando il dispositivo
n. 1.1 della sentenza impugnata nel seguente modo:
L'istanza è parzialmente accolta, nel senso che in
modifica della sentenza emessa il 17 ottobre 2000 (inc. DI.1999.1031) AO 1 è
tenuto a versare dal 1°
ottobre 2002, anticipatamente entro il 5° giorno di ogni mese, i seguenti contributi
alimentari:
fr. 2815.–
per la moglie,
fr. 1670.–
mensili, assegni familiari compresi, per la figlia N__________;
che il 4
settembre 2006 AP 1 ha presentato a questa Camera un'istanza di interpretazione
per essere abilitato a versare alla moglie un contributo alimentare limitato a fr.
2721.50 mensili;
che
l'istanza non ha formato oggetto di intimazione;
e considerando
in diritto: che qualora in una sentenza definitiva si riscontrino dispositivi
ambigui od oscuri, il giudice, a richiesta di parte, li chiarisce in via di
interpretazione (art. 333 CPC);
che una
domanda di interpretazione è destinata solo ad appurare il significato di un
determinato dispositivo, non a rivederne o a riesaminarne la portata;
che,
secondo l'istante, questa Camera ha trascurato come l'assegno familiare da lui
percepito per la figlia N__________ sia “trattenuto alla fonte e immediatamente riversato alla moglie”;
che, ciò
posto, l'istante non pretende l'esistenza di ambiguità od oscurità nel citato dispositivo,
ma postula una modifica del dispositivo stesso;
che già
Considerandi
per tale motivo la domanda di interpretazione va dichiarata d'acchito irricevibile;
che, si
volesse pur trascendere – per ipotesi – ogni limite procedurale ed esaminare le
argomentazioni dell'istante, non sussisterebbero i requisiti per ridurre il
contributo alimentare in favore della moglie;
che, in
effetti, l'assegno familiare è destinato al mantenimento della figlia ed è compreso
perciò nel contributo destinato a quest'ultima;
che, di
conseguenza, ove tale assegno fosse direttamente riscosso alla moglie, il
marito ha il diritto di conguagliarne l'ammontare con quanto dovuto a N__________;
che nelle
circostanze descritte l'istanza di interpretazione andrebbe perciò respinta
quand'anche fosse ammissibile;
che le spese
del giudizio odierno vanno a carico dell'istante, mentre non si giustifica di attribuire
ripetibili alla convenuta, cui l'istanza non è stata notificata;
pronuncia: 1. La domanda di interpretazione è irricevibile.
2.
Gli oneri
del presente giudizio, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 100.–
b) spese fr.
50.
–
fr.
150.
–
sono posti a carico di AP 1. Non si
assegnano ripetibili.
3.
Intimazione
a:
–
.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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