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Decisione

11.2006.89

Principio di celerità: termine entro cui va emessa una sentenza di separazione o divorzio dopo il dibattimento finale.

24 maggio 2007Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

I 152 in alto; Leuen­berger,

op. cit., n. 5 ad art. 138 CC con rinvii). Ora, nel Cantone Ticino fatti e

mezzi di prova possono essere allegati, in una causa di separazione o divorzio

su richiesta comune con accordo parziale (come nel caso in esame), fino all'“udienza

di discussione” che fa seguito allo scadere del termine bimensile di riflessione

(art. 422b cpv. 2 CPC). Se il giudice li ammette, inoltre, elementi

nuovi possono ancora essere addotti “entro 30 giorni dall'assunzione delle

prove” (art. 423a cpv. 1 CPC, cui rinvia l'art. 422b cpv. 3). La

sentenza deve poi essere pronunciata “entro tre mesi dalla data fissata per il

dibattimento finale, anche se le parti non si sono presentate” (art. 283 CPC). Tutto

ciò mira a far sì che il pronunciato tenga conto – per quanto possibile – delle

reali ed effettive condizioni di fatto esistenti al momento del giudizio.

6. Nel caso precipuo il

dibattimento finale ha avuto luogo l'11 ottobre 2004, ma il Segretario

assessore ha statuito solo l'11 luglio 2006. Certo, il termine di tre mesi fissato

dall'art. 283 CPC per l'emanazione delle sentenze è meramente ordinatorio, né la

procedura ticinese permette al giudice di riaprire l'istruzione dopo il

dibattimento finale. Di norma il giudice deve quindi statuire, anche a distanza

d'anni, sulla base delle risultanze dell'incarto (Rep. 1985 pag. 299 in alto). Se

non che, da quando l'art. 138 cpv. 1 CC ha introdotto l'obbligo – per i Cantoni

– di ammettere fatti e mezzi di prova nuovi (oltre che nuove conclusioni, se fondate

su fatti o mezzi di prova nuovi) in seconda sede nelle cause di divorzio,

separazione, nullità del matrimonio e in quelle vertenti sulla modifica di

sentenze di divorzio o di separazione, tale principio non può più valere senza

limiti. Qualora nelle procedure citate il giudizio del Pretore segua a grande distanza

il dibattimento finale, per vero, l'emanazione della sentenza sulla base di

risultanze istruttorie obsolete renderebbe il pronunciato senza senso e il

sindacato di prima sede si esaurirebbe in un vacuo esercizio di giurisdizione. Entrambi

i coniugi potendo addurre fatti e prove nuove in appello, questa Camera si

troverebbe in simili frangenti a giudicare essa medesima nel merito come un

tribunale di primo grado sulla base una fattispecie parzialmente o completamente

evoluta rispetto a quella vagliata dal primo giudice. Ciò porterebbe a una

totale distorsione del sistema, già per la circostanza che sul piano cantonale non

sussisterebbe più alcuna autorità di ricorso.

È vero che, qualora

adducano fatti o mezzi di prova nuovi in appello, le parti perdono in ogni caso

un grado di giurisdizione, anche se il primo giudice statuisce in tempi brevi.

A prescindere dalla circostanza però che l'allegazione di elementi nuovi in appello

non è la regola (mentre diviene la regola ove trascorra molto tempo fra il dibattimento

finale e l'emanazione della sentenza), in simili condizioni il primo giudice

non porta alcuna responsabilità. La perdita di un grado di giurisdizione è,

nelle circostanze descritte, un effetto ineluttabile correlato alla facoltà di

recare nuovi elementi in appello. Il sistema si distorce tuttavia allorché il

giudice medesimo sia all'origine di tale fenomeno, ritardando – sia pure per un

sovraccarico di lavoro indipendente dalla sua volontà –

l'emanazione della sentenza.

Accomodandosi di statuire su basi vetuste, in una situazione del genere egli induce

le parti a ricorrere in appello per ottenere sulla base di elementi nuovi una

sentenza che rifletta in qualche modo la situazione al momento del giudizio.

Così facendo, tuttavia, egli preclude loro un grado di giurisdizione. Ne segue

che, ove si trovi a statuire con oggettivo ritardo, il primo giudice non può disconoscere

il tempo trascorso. Deve assumere la responsabilità della remora e consentire alle

parti di aggiornare i dati.

7. Il caso in rassegna

è un esempio flagrante di quanto si è appena illustrato. L'appellante fa valere

in effetti che dal dibattimento finale in poi (ovvero dall'11 ottobre 2004) la

sua situazione finanziaria è notevolmente mutata e a sostegno di ciò produce la

serie di documenti in appresso:

una dichiarazione del 25 maggio 2006 in cui l'ex datore di lavoro __________ conferma

ch'egli è stato alle sue dipenden­ze con un grado d'occupazione del 50% dal

maggio del 2005 fino al luglio del 2006 (doc. C);

– una

dichiarazione del 2 giugno 2006 in cui la Cassa disoccupazione __________

attesta ch'egli ha avuto diritto alla riscossione di indennità dal 9 maggio

2005 al 30 settembre 2006 (doc. D);

– una

Considerandi

lettera del 9 agosto 2006 in cui la “__________” Compagnia d'assicurazioni

dichiarava di riconoscergli un'incapacità lucrativa a decorrere dal 6 febbraio

2004.

e una rendita d'invalidità dal 6 febbraio 2006 (doc. E);

– sei

certificati di salario della ditta __________ per i mesi da gennaio a luglio del

2006.

(doc. F);

– otto

conteggi della cassa disoccupazione __________ inerenti alle indennità di

disoccupazione percepite dall'appellante da gennaio ad agosto del 2006 (doc.

G);

– un

certificato di assicurazione 2006 della Cassa malati __________ (doc. H);

– una

polizza di libero passaggio della __________ con una lettera accompagnatoria

del 25 luglio 2006 in cui figura il premio annuo dovuto dal 1° novembre 2004 al

31.

dicembre 2007 (doc. I);

– un

certificato del 13 aprile 2006 in cui la filiale __________ a __________ attesta

l'entità di interessi ipotecari (doc. J);

– una

lettera del 23 agosto 2006 in cui la filiale __________ a __________ ribadisce all'appellante

di non potergli più concedere finanziamenti (doc. K);

– due

lettere, senza data, della __________ in cui figura l'ammontare del premio relativo

della polizza dell'automobile dal 1° gennaio al 30 giugno 2006 e dal 1° luglio

al 31 dicembre 2006 (doc. L).

Tali documenti richiederebbero,

già a un sommario esame, di ricalcolare il reddito e il fabbisogno minimo

dell'appellante. Ciò imporrebbe tuttavia di aggiornare anche il reddito e il fabbisogno

mini­mo della moglie (co­me l'appellante medesimo propone). A tal punto occorrerebbe ridefinire altresì il

fabbisogno in denaro dei figli sulla scorta del­l'edizione 2007 della tabella

relativa alle racco­mandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e

dell'orienta­mento professionale del Canton Zurigo (RDT 61/2006 pag. 324). Dato

il lungo tempo trascorso, infine, è verosimile che occorra ripetere l'audizione

dei figli. Sull'unico punto demandato al Segretario assessore per il giudizio

(contributi alimentari in favore di P__________ ed E__________), in altri termini,

la sentenza di primo grado sarebbe da rifare. E non perché le parti abbiano tardato

nel produrre documenti (gli atti acclusi all'appello sono tutti del 2006), ma

perché tra il dibattimento finale e l'emissione del giudizio è intercorso un

anno e nove mesi. Ora, la Camera civile di appello non è un nuovo giudice

naturale d'istanza unica preposto a statuire nel merito ogni qual volta una

causa di stato rimanga giacente in prima sede dopo il dibattimento finale. Per

quanto riguarda i contributi ali­mentari in favore di P__________ ed E__________,

la sentenza impugnata deve dunque essere annullata e gli atti ritornati al

primo giudice perché statuisca di nuovo sulla base di dati aggiornati, conferendo

alle parti il diritto di esprimersi.

8.

Resta la questione di

sapere quanto tempo una causa di divorzio, separazione, nullità del matrimonio oppure

una causa intesa alla modifica di sentenze di divorzio o di separazione possa attendere

in sofferenza, una volta chiuso il dibattimento finale, prima che occorra aggiornare

i dati. La risposta non è assoluta, come non va interpretato con criteri

assoluti il principio di celerità sgorgante dall'art. 29 cpv. 1 Cost. (DTF 124

I 142 in alto con riferimenti). Dandosi un lasso di un anno e nove mesi – come

nella fattispecie – e dovendosi presumibilmente riprendere per intero i calcoli dei redditi e dei fabbisogni

(per tacere dell'eventuale nuovo ascolto dei figli), è manifesto che il

primo giudice non può più dare per attendibili i dati in suo possesso, tanto

meno in presenza di figli minorenni. Altri processi andranno valutati, se mai,

di caso in caso. Per quel che è della fattispecie, l'appello merita dunque parziale

accoglimento, il dispositivo n. 2.4 della sentenza impugnata sul contributo alimentare

per i due figli minorenni dev'essere annullato e gli atti rinviati al

Segretario assessore per nuovo giudizio nel senso dei considerandi. Ciò rende

necessario annullare anche il dispositivo n. 5 sulle spese e le ripetibili, al

cui proposito il Segretario assessore giudicherà nuovamente secondo l'esito

della futura decisione.

9.

Gli oneri del pronunciato odierno seguirebbero il precetto dell'art.

148.

cpv. 2 CPC, ma le particolarità del caso giustificano di non prelevare

tasse né spese. Non si pone invece problema di ripetibili, l'appello non

essendo stato intimato per osservazioni alla contro­parte. Quanto alla

richiesta di assistenza giudiziaria formulata dall'appellante, essa si rivela

legittima (come in prima sede). L'indigenza del soggetto (art. 3 cpv. 1 Lag)

appare in effetti verosimile (documentazione prodotta a questa Camera il 21

settembre 2006), così come in certa misura appariva provvisto di buon diritto

l'appello (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag). D'altro lato non si poteva pretendere

che l'interessato, sfornito di cognizioni giuridiche, procedesse in lite con

atti propri (art. 14 cpv. 2 Lag) e nem­meno che rinunciasse ad appellare solo

per i costi della procedura (art. 14 cpv. 1 lett. b Lag).

10.

Relativamente agli eventuali rimedi giuridici esperibili contro

la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il

valore litigioso ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (fr. 640.– mensili, pari

alla differenza litigiosa dei contributi alimentari per ogni figlio minorenne,

capitalizzati dall'11 luglio 2006 fino alla maggiore età dei ragazzi) raggiunge

la soglia dei fr. 30 000.– per il ricorso in materia civile.

Dispositivo

Per questi motivi,

in applicazione dell'art. 313bis CPC,

pronuncia: 1. L'appello

è parzialmente accolto, i dispositivi n. 2.4 e 5 della sentenza impugnata sono

annullati e gli atti sono rinviati al Segretario assessore per nuovo giudizio

nel senso dei considerandi.

2. Non

si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

3. AP

1 è ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio

dell'avv. PA 1.

4. Intimazione:

– ;

– .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile entro

trenta giorni dalla notificazione delle decisioni previste dagli art. 90 a 93

LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle

cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo

se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000

franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in

materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamentale (art. 74 e 100 cpv. 1 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ri­correre

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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