11.2006.89
Principio di celerità: termine entro cui va emessa una sentenza di separazione o divorzio dopo il dibattimento finale.
24 maggio 2007Italiano19 min
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Numero d'incarto:
11.2006.89
Data decisione, Autorità:
24.05.2007, ICCA
Titolo:
Principio di celerità: termine entro cui va emessa una sentenza di separazione o divorzio dopo il dibattimento finale.
CELERITÀ
art. 283 CPC-TI
Incarto n.
11.2006.89
Lugano,
24 maggio
2007/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Ermotti
segretaria:
Verda, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa OA.2001.719 (divorzio
su richiesta comune, ora separazione su richiesta comune con accordo parziale) della
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 31 ottobre
2001 da
)
e
Maria AO 1 nata ,
(ora patrocinata dall' PA
2 );
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se
dev'essere accolto l'appello del 1° settembre 2006 pre-
sentato
da AP 1 contro la sentenza emessa
l'11 luglio 2006 in
luogo e vece del Pretore dal Segretario assessore del
Distretto di Lugano, sezione 6;
2. Se
dev'essere accolta la richiesta
di assistenza giudiziaria contestuale all'appello;
3. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. AP 1 (1961) e AO 1 (1968), cittadini italiani, si sono sposati a __________
(__________) il 31 gennaio 1991. Dal matrimonio sono nati D__________ (1° ottobre
1987), P__________
(3 agosto 1990) ed E__________ (6 agosto 1991). I coniugi si sono
separati di fatto nel marzo del 2001 e il 31 ottobre successivo hanno sottoposto
al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, un'istanza comune di divorzio con accordo completo, postulando
l'assistenza giudiziaria. Sentiti i figli, il Segretario assessore ha constatato
che dal luglio del 2003 il primogenito sarebbe andato ad abitare con il padre,
mentre la convenzione sugli effetti del divorzio prevedeva l'affidamento dei tre
ragazzi alla madre. Ha disposto perciò un secondo ascolto dei figli, avvenuto
nel giugno del 2003. Convocati in Pretura il 19 gennaio 2004, i coniugi hanno
concordato l'affidamento di D__________ al padre e disciplinato il diritto di
visita della madre, ma non si sono più intesi sul contributo alimentare per i
figli. Il Segretario assessore ha preso atto di conseguenza che la procedura di
divorzio era quella su richiesta comune con accordo parziale.
B. All'udienza
del 27 febbraio 2004 le parti sono state sentite separatamente e insieme. È
risultato così che nel novembre del 2003 AP 1, operaio della __________ di __________,
era divenuto durevolmente inabile al lavoro, ciò che con ogni verosimiglianza rendeva
inattuabile la regolamentazione previdenziale stipulata nella convenzione sugli
effetti del divorzio. Ciò posto, il Segretario assessore ha assegnato ai
coniugi un termine di 10 giorni per comunicargli se intendessero commutare l'azione
di divorzio in azione di separazione. Entrambi hanno accettato, sicché l'8 marzo
2004 il Segretario assessore ha convertito la procedura in azione di
separazione con accordo completo (recte: parziale),
ha accertato l'omologabilità della convenzione (senza la disciplina sul
“secondo pilastro”) e ha fissato ai coniugi il termine bimestrale di
riflessione, invitandoli a demandargli la decisione sul contributo alimentare
per P__________ ed E__________ (unico punto litigioso), come pure a presentare
entro 10 giorni un memoriale contenente le rispettive motivazioni e
conclusioni a tale riguardo.
C. Nel
suo memoriale del 17 marzo 2004 AO 1 ha chiesto un contributo alimentare per P__________
ed E__________ di fr. 500.– mensili ciascuno fino al 16° compleanno e di fr.
550.– mensili fino alla maggiore età o alla “fine della formazione professionale (25 anni al massimo)”. Nel proprio memoriale del 22 marzo 2004 AP
1 ha rifiutato qualsiasi contributo. All'udienza del 18 maggio 2004, indetta per la discussione, le parti
hanno ribadito le loro domande, postulando vicendevolmente l'edizione di
documenti atti a comprovare i rispettivi redditi. Entrambe hanno confermato nel
frattempo la volontà di separarsi e il contenuto della convenzione stipulata a
suo tempo. Acquisiti agli atti i documenti oggetto di edizione, il Segretario
assessore ha dichiarato chiusa l'istruttoria il 30 luglio 2004 e ha indetto il dibattimento
finale per l'11 ottobre 2004.
In tale circostanza AO 1 ha riaffermato il proprio punto di vista sulla scorta
di un riassunto scritto, mentre AP 1 ha offerto un contributo alimentare fino
alla maggiore età di fr. 500.– mensili in favore di ciascun figlio.
D. Statuendo
con sentenza dell'11 luglio
2006 in luogo e vece del Pretore, il Segretario assessore ha pronunciato la separazione
dei coniugi e ha omologato la convenzione da loro stipulata. In favore di P__________
ed E__________ egli ha fissato un contributo alimentare indicizzato di fr.
1020.– mensili ciascuno, oltre agli eventuali assegni familiari. La tassa di
giustizia di fr. 2000.– e le spese sono state poste a carico delle parti in
ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili. AP 1 e AO 1 sono stati ammessi
entrambi al beneficio dell'assistenza giudiziaria.
E. Contro
la sentenza appena citata è insorto AP 1 con un appello del 1° settembre 2006
per ottenere che, accordatogli il beneficio dell'assistenza giudiziaria anche in appello, sia ricalcolato il suo
reddito e il suo fabbisogno minimo sulla scorta dei nuovi documenti acclusi al proprio
memoriale. Egli chiede
inoltre
che la moglie sia tenuta a esibire “tutti i conteggi di salario percepiti dal 1° gennaio 2006 ad oggi e
la distinta di tutte le spese ammesse dal diritto esecutivo”, postulando in definitiva la riduzione dei contributi alimentari in favore dei due figli a fr. 380.– mensili
ciascuno. Il 21 settembre 2006 egli ha poi fatto seguire alla Camera la
documentazione a sostegno della sua domanda di assistenza giudiziaria. L'appello
non ha formato oggetto di intimazione.
in diritto: 1. Litigioso rimane – come in prima sede – l'ammontare dei contributi di mantenimento per i due figli minorenni.
Il principio della separazione, l'affidamento di P__________ ed E__________ alla madre, l'attribuzione dell'autorità parentale a quest'ultima, il diritto di visita del padre, la
rinuncia a contributi alimentari da parte della moglie, l'assegnazione dell'alloggio coniugale alla moglie stessa, la liquidazione del regime
matrimoniale e la pronuncia della separazione dei beni, non impugnati, sono
passati in giudicato e hanno assunto carattere definitivo (art. 148 cpv.
1 CC applicabile per analogia alla procedura
di separazione in virtù dell' art. 117 cpv. 2 CC; Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht,
Zurigo 1999, n. 15 ad art. 117/118 CC; Frankhauser
in: Schwenzer, FamKommentar Scheidung, Berna 2005, n. 9 ad art. 148 CC).
2. Nella fattispecie il
Segretario assessore ha rilevato che AP 1 è durevolmente inabile al lavoro dal
novembre 2003 e che, licenziato dalla __________ (presso cui era alle
dipendenze come operaio) per la fine di aprile 2004, riscuote indennità dalla __________
e dalla cassa malati __________ per circa fr. 5130.– mensili complessivi. Quanto
al fabbisogno minimo di lui, il primo giudice l'ha calcolato in fr. 3086.50
mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, interessi ipotecari
sull'abitazione fr. 583.20, spese accessorie fr. 200.–, premio della cassa
malati fr. 614.10, franchigia della cassa malati fr. 33.35, partecipazione
alle spese di malattia fr. 60.–, assicurazione
dello stabile fr. 35.45, assicurazione contro la responsabilità civile
fr. 7.25, assicurazione dell'automobile
fr. 231.–, imposta di circolazione fr. 22.15, onere fiscale fr.
200.–).
Per quel che è di AO 1,
portinaia di un palazzo a __________ e cassiera ausiliaria della __________ a __________,
il Segretario assessore ne ha accertato il reddito netto in fr. 2700.– mensili,
cui ha aggiunto fr. 1011.– mensili di assegno integrativo, per rapporto a un fabbisogno
minimo di fr. 2632.30 (minimo esistenziale del diritto esecutivo per genitore affidatario fr. 1250.–, pigione fr. 826.–,
premio della cassa malati fr. 374.45, assicurazione dell'automobile fr. 56.85,
imposta di circolazione fr. 25.–, onere fiscale fr. 100.–). Relativamente
infine al fabbisogno in denaro dei due figli minorenni, il primo giudice l'ha
stimato in fr. 1562.50 mensili ciascuno ispirandosi alle raccomandazioni
pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento del Canton Zurigo (tabella
del 2005). Preso atto in ultima analisi che il marito ha un margine utile sul proprio
fabbisogno minimo (fr. 2040.– mensili arrotondati), egli ha suddiviso tale
disponibilità in parti uguali tra i due figli (fr. 1020.– mensili ciascuno).
3. L'appellante postula
la riduzione dei contributi alimentari per P__________ ed E__________ a fr.
380.– mensili ciascuno, affermando in base a tutta una serie di documenti nuovi
che nel frattempo la sua situazione finanziaria è notevolmente mutata. Fa
valere che la propria inabilità lucrativa (per problemi lombari) è in realtà del
50%, che dal maggio del 2005 al luglio del 2006 egli ha lavorato come manovale al
50% per la ditta __________ di __________, che parallelamente ha percepito indennità
di disoccupazione e di invalidità fino al 30 settembre 2006, ma che per finire
il suo reddito medio complessivo tra gennaio e settembre del 2006 non ha superato
fr. 4348.52 mensili (invece dei fr. 5130.– accertati dal Segretario assessore).
Circa il relativo fabbisogno minimo, calcolato dal primo giudice in fr. 3086.50
mensili, l'appellante sostiene ch'esso ammonta a fr. 3588.60 mensili e che in
simili circostanze il suo margine disponibile è di soli fr. 759.96 mensili (per
rapporto ai fr. 2040.– circa constatati dal Segretario assessore), onde
l'impossibilità di erogare a ogni figlio contributi alimentari più elevati di
fr. 380.– mensili. Per definire “con più precisione” tali contributi egli
chiede in ogni modo di richiamare dalla moglie tutti i conteggi di stipendio
dal 1° gennaio 2006 “e la distinta delle spese ammesse dal diritto esecutivo”.
4. Fatti e mezzi di
prova nuovi sono ammissibili in seconda sede nelle cause di divorzio,
separazione, nullità del matrimonio e in quelle vertenti sulla modifica di
sentenze di divorzio o di separazione (art. 138 cpv. 1 CC), purché siano
addotti – nel Cantone Ticino – “al più tardi con la presentazione dell'appello, rispettivamente della risposta” (art.
423b cpv. 2 CPC). Scopo della norma è “che la sentenza tenga
conto quanto possibile delle reali ed effettive condizioni di fatto” (FF 1996 I
152 in alto). L'eventualità che gli elementi nuovi potessero già essere allegati
davanti al primo giudice influisce se mai sugli oneri del processo, nel senso
che i costi inutili provocati da chi agisce tardivamente vanno a carico del
responsabile, ma nulla muta alla proponibilità degli
elementi medesimi (Leuenberger in: Basler Kommentar, ZGB I, 3ª edizione,
n. 7 ad art. 138 con richiami). Ciò premesso, la documentazione e le offerte di
prova nuove cui l'appellante àncora le sue richieste di giudizio sono
ricevibili. Quanto merita più attenta disamina è, nel caso specifico, l'operato
del Segretario assessore.
5. La fattispecie posta alla base di una sentenza civile
deve trovare riscontro – per principio – nella situazione che esiste al
momento del giudizio (Guldener,
Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3ª edizione, pag. 377 segg.; Vogel/Spühler, Grundriss des Zivilprozessrechts,
8ª edizione, pag. 210, n. 102). La questione di sapere fino a quando sia concretamente
possibile addurre fatti o mezzi di prova davanti al giudice dipende dal
diritto cantonale. L'art. 138 cpv. 1 CC nulla muta al proposito, giacché riguarda
solo la procedura di secondo grado (FF 1996
Fatti
I 152 in alto; Leuenberger,
op. cit., n. 5 ad art. 138 CC con rinvii). Ora, nel Cantone Ticino fatti e
mezzi di prova possono essere allegati, in una causa di separazione o divorzio
su richiesta comune con accordo parziale (come nel caso in esame), fino all'“udienza
di discussione” che fa seguito allo scadere del termine bimensile di riflessione
(art. 422b cpv. 2 CPC). Se il giudice li ammette, inoltre, elementi
nuovi possono ancora essere addotti “entro 30 giorni dall'assunzione delle
prove” (art. 423a cpv. 1 CPC, cui rinvia l'art. 422b cpv. 3). La
sentenza deve poi essere pronunciata “entro tre mesi dalla data fissata per il
dibattimento finale, anche se le parti non si sono presentate” (art. 283 CPC). Tutto
ciò mira a far sì che il pronunciato tenga conto – per quanto possibile – delle
reali ed effettive condizioni di fatto esistenti al momento del giudizio.
6. Nel caso precipuo il
dibattimento finale ha avuto luogo l'11 ottobre 2004, ma il Segretario
assessore ha statuito solo l'11 luglio 2006. Certo, il termine di tre mesi fissato
dall'art. 283 CPC per l'emanazione delle sentenze è meramente ordinatorio, né la
procedura ticinese permette al giudice di riaprire l'istruzione dopo il
dibattimento finale. Di norma il giudice deve quindi statuire, anche a distanza
d'anni, sulla base delle risultanze dell'incarto (Rep. 1985 pag. 299 in alto). Se
non che, da quando l'art. 138 cpv. 1 CC ha introdotto l'obbligo – per i Cantoni
– di ammettere fatti e mezzi di prova nuovi (oltre che nuove conclusioni, se fondate
su fatti o mezzi di prova nuovi) in seconda sede nelle cause di divorzio,
separazione, nullità del matrimonio e in quelle vertenti sulla modifica di
sentenze di divorzio o di separazione, tale principio non può più valere senza
limiti. Qualora nelle procedure citate il giudizio del Pretore segua a grande distanza
il dibattimento finale, per vero, l'emanazione della sentenza sulla base di
risultanze istruttorie obsolete renderebbe il pronunciato senza senso e il
sindacato di prima sede si esaurirebbe in un vacuo esercizio di giurisdizione. Entrambi
i coniugi potendo addurre fatti e prove nuove in appello, questa Camera si
troverebbe in simili frangenti a giudicare essa medesima nel merito come un
tribunale di primo grado sulla base una fattispecie parzialmente o completamente
evoluta rispetto a quella vagliata dal primo giudice. Ciò porterebbe a una
totale distorsione del sistema, già per la circostanza che sul piano cantonale non
sussisterebbe più alcuna autorità di ricorso.
È vero che, qualora
adducano fatti o mezzi di prova nuovi in appello, le parti perdono in ogni caso
un grado di giurisdizione, anche se il primo giudice statuisce in tempi brevi.
A prescindere dalla circostanza però che l'allegazione di elementi nuovi in appello
non è la regola (mentre diviene la regola ove trascorra molto tempo fra il dibattimento
finale e l'emanazione della sentenza), in simili condizioni il primo giudice
non porta alcuna responsabilità. La perdita di un grado di giurisdizione è,
nelle circostanze descritte, un effetto ineluttabile correlato alla facoltà di
recare nuovi elementi in appello. Il sistema si distorce tuttavia allorché il
giudice medesimo sia all'origine di tale fenomeno, ritardando – sia pure per un
sovraccarico di lavoro indipendente dalla sua volontà –
l'emanazione della sentenza.
Accomodandosi di statuire su basi vetuste, in una situazione del genere egli induce
le parti a ricorrere in appello per ottenere sulla base di elementi nuovi una
sentenza che rifletta in qualche modo la situazione al momento del giudizio.
Così facendo, tuttavia, egli preclude loro un grado di giurisdizione. Ne segue
che, ove si trovi a statuire con oggettivo ritardo, il primo giudice non può disconoscere
il tempo trascorso. Deve assumere la responsabilità della remora e consentire alle
parti di aggiornare i dati.
7. Il caso in rassegna
è un esempio flagrante di quanto si è appena illustrato. L'appellante fa valere
in effetti che dal dibattimento finale in poi (ovvero dall'11 ottobre 2004) la
sua situazione finanziaria è notevolmente mutata e a sostegno di ciò produce la
serie di documenti in appresso:
–
una dichiarazione del 25 maggio 2006 in cui l'ex datore di lavoro __________ conferma
ch'egli è stato alle sue dipendenze con un grado d'occupazione del 50% dal
maggio del 2005 fino al luglio del 2006 (doc. C);
– una
dichiarazione del 2 giugno 2006 in cui la Cassa disoccupazione __________
attesta ch'egli ha avuto diritto alla riscossione di indennità dal 9 maggio
2005 al 30 settembre 2006 (doc. D);
– una
Considerandi
lettera del 9 agosto 2006 in cui la “__________” Compagnia d'assicurazioni
dichiarava di riconoscergli un'incapacità lucrativa a decorrere dal 6 febbraio
2004.
e una rendita d'invalidità dal 6 febbraio 2006 (doc. E);
– sei
certificati di salario della ditta __________ per i mesi da gennaio a luglio del
2006.
(doc. F);
– otto
conteggi della cassa disoccupazione __________ inerenti alle indennità di
disoccupazione percepite dall'appellante da gennaio ad agosto del 2006 (doc.
G);
– un
certificato di assicurazione 2006 della Cassa malati __________ (doc. H);
– una
polizza di libero passaggio della __________ con una lettera accompagnatoria
del 25 luglio 2006 in cui figura il premio annuo dovuto dal 1° novembre 2004 al
31.
dicembre 2007 (doc. I);
– un
certificato del 13 aprile 2006 in cui la filiale __________ a __________ attesta
l'entità di interessi ipotecari (doc. J);
– una
lettera del 23 agosto 2006 in cui la filiale __________ a __________ ribadisce all'appellante
di non potergli più concedere finanziamenti (doc. K);
– due
lettere, senza data, della __________ in cui figura l'ammontare del premio relativo
della polizza dell'automobile dal 1° gennaio al 30 giugno 2006 e dal 1° luglio
al 31 dicembre 2006 (doc. L).
Tali documenti richiederebbero,
già a un sommario esame, di ricalcolare il reddito e il fabbisogno minimo
dell'appellante. Ciò imporrebbe tuttavia di aggiornare anche il reddito e il fabbisogno
minimo della moglie (come l'appellante medesimo propone). A tal punto occorrerebbe ridefinire altresì il
fabbisogno in denaro dei figli sulla scorta dell'edizione 2007 della tabella
relativa alle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e
dell'orientamento professionale del Canton Zurigo (RDT 61/2006 pag. 324). Dato
il lungo tempo trascorso, infine, è verosimile che occorra ripetere l'audizione
dei figli. Sull'unico punto demandato al Segretario assessore per il giudizio
(contributi alimentari in favore di P__________ ed E__________), in altri termini,
la sentenza di primo grado sarebbe da rifare. E non perché le parti abbiano tardato
nel produrre documenti (gli atti acclusi all'appello sono tutti del 2006), ma
perché tra il dibattimento finale e l'emissione del giudizio è intercorso un
anno e nove mesi. Ora, la Camera civile di appello non è un nuovo giudice
naturale d'istanza unica preposto a statuire nel merito ogni qual volta una
causa di stato rimanga giacente in prima sede dopo il dibattimento finale. Per
quanto riguarda i contributi alimentari in favore di P__________ ed E__________,
la sentenza impugnata deve dunque essere annullata e gli atti ritornati al
primo giudice perché statuisca di nuovo sulla base di dati aggiornati, conferendo
alle parti il diritto di esprimersi.
8.
Resta la questione di
sapere quanto tempo una causa di divorzio, separazione, nullità del matrimonio oppure
una causa intesa alla modifica di sentenze di divorzio o di separazione possa attendere
in sofferenza, una volta chiuso il dibattimento finale, prima che occorra aggiornare
i dati. La risposta non è assoluta, come non va interpretato con criteri
assoluti il principio di celerità sgorgante dall'art. 29 cpv. 1 Cost. (DTF 124
I 142 in alto con riferimenti). Dandosi un lasso di un anno e nove mesi – come
nella fattispecie – e dovendosi presumibilmente riprendere per intero i calcoli dei redditi e dei fabbisogni
(per tacere dell'eventuale nuovo ascolto dei figli), è manifesto che il
primo giudice non può più dare per attendibili i dati in suo possesso, tanto
meno in presenza di figli minorenni. Altri processi andranno valutati, se mai,
di caso in caso. Per quel che è della fattispecie, l'appello merita dunque parziale
accoglimento, il dispositivo n. 2.4 della sentenza impugnata sul contributo alimentare
per i due figli minorenni dev'essere annullato e gli atti rinviati al
Segretario assessore per nuovo giudizio nel senso dei considerandi. Ciò rende
necessario annullare anche il dispositivo n. 5 sulle spese e le ripetibili, al
cui proposito il Segretario assessore giudicherà nuovamente secondo l'esito
della futura decisione.
9.
Gli oneri del pronunciato odierno seguirebbero il precetto dell'art.
148.
cpv. 2 CPC, ma le particolarità del caso giustificano di non prelevare
tasse né spese. Non si pone invece problema di ripetibili, l'appello non
essendo stato intimato per osservazioni alla controparte. Quanto alla
richiesta di assistenza giudiziaria formulata dall'appellante, essa si rivela
legittima (come in prima sede). L'indigenza del soggetto (art. 3 cpv. 1 Lag)
appare in effetti verosimile (documentazione prodotta a questa Camera il 21
settembre 2006), così come in certa misura appariva provvisto di buon diritto
l'appello (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag). D'altro lato non si poteva pretendere
che l'interessato, sfornito di cognizioni giuridiche, procedesse in lite con
atti propri (art. 14 cpv. 2 Lag) e nemmeno che rinunciasse ad appellare solo
per i costi della procedura (art. 14 cpv. 1 lett. b Lag).
10.
Relativamente agli eventuali rimedi giuridici esperibili contro
la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il
valore litigioso ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (fr. 640.– mensili, pari
alla differenza litigiosa dei contributi alimentari per ogni figlio minorenne,
capitalizzati dall'11 luglio 2006 fino alla maggiore età dei ragazzi) raggiunge
la soglia dei fr. 30 000.– per il ricorso in materia civile.
Dispositivo
Per questi motivi,
in applicazione dell'art. 313bis CPC,
pronuncia: 1. L'appello
è parzialmente accolto, i dispositivi n. 2.4 e 5 della sentenza impugnata sono
annullati e gli atti sono rinviati al Segretario assessore per nuovo giudizio
nel senso dei considerandi.
2. Non
si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.
3. AP
1 è ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio
dell'avv. PA 1.
4. Intimazione:
– ;
– .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile entro
trenta giorni dalla notificazione delle decisioni previste dagli art. 90 a 93
LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle
cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo
se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000
franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in
materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 74 e 100 cpv. 1 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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