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Decisione

11.2006.93

Modifica del contributo alimentare stabilito per un figlio nella sentenza di divorzio dei genitori

23 giugno 2008Italiano39 min

Source ti.ch

Fatti

i genitori divorziati non siano d'accordo sulla modifica di un contributo alimentare

per il figlio, “decide il

giudice competente per la modifica della sentenza di divorzio”. Ciò sembra sottintendere l'applicabilità

della procedura ordinaria. D'altro lato però tale soluzione comporta una disparità

processuale tra figli di genitori divorziati e figli di genitori non sposati.

Trattandosi di sindacare la modifica litigiosa del contributo alimentare per un

figlio di genitori non sposati, in effetti, “il giudice”

dell'art. 286 cpv. 2 CC è sempre quello del mantenimento, non essendovi alcun giudice

del divorzio. E la procedura è quella “semplice e rapida” –

oltre che meno costosa – degli art. 425 segg. CPC (tant'è che l'art. 425 cpv. 1

evoca esplicitamente l'art. 286 CC). Quale giustificazione sorregga simile

disparità non è dato a divedere.

f) Non

incombe a questa Camera, che deve osservare la giurisprudenza del Tribunale

federale, approfondire la questione. Ai fini del presente giudizio basti rilevare

che la causa davanti al Pretore sarebbe stata da trattare con la procedura ordinaria

e che il termine d'impugnazione era pertanto di 20 giorni (art. 423b

cpv. 1 seconda frase CPC), i quali sono cominciati a decorrere solo dopo le ferie (art. 132 e 133 cpv. 1 lett. b CPC), sicché l'appello del convenuto è tempestivo. Certo,

dinanzi

al Pretore si è seguita una procedura irrita, ma le parti non hanno subìto

alcun pregiudizio: il giudice adito era

senz'altro

competente a decidere e il principio del contraddittorio è stato ossequiato (analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.1994.9

del 13 aprile 1995, consid.

2b, citata anche da Cocchi/Trezzini, CPC massimato e commentato, 2ª edizione, n.

1 ad art. 425; nello stesso senso: sentenza inc. 11.1995.164 del 21 marzo 1995, consid. 1b). Del resto la procedura degli art.

425 segg. è “semplice e rapida”, ma non meramente sommaria e non comporta alcuna

restrizione nelle offerte di prova (come l'art. 366 CPC), né limita il potere

cognitivo del giudice alla verosimiglianza. È una procedura di merito (Breitschmid in: Basler Kommentar, 3ª edizione, n. 1 in fine ad art. 280), in

esito alla quale il giudice statuisce con piena cognizione. Nella fattispecie non

si ravvisano quindi ipotesi di annullabilità né, tanto meno, di nullità.

Considerandi

II. Nel

merito

2.

L'azione

intesa alla modifica della sentenza di divorzio è stata intentata da AO 1, che

ha convenuto il marito “per sé

e per il figlio minorenne AO 2”.

La legittimazione essendo un presupposto di merito che dev'essere verificato

d'ufficio in ogni stadio di causa (DTF 126 III 63 consid. 1a con rinvii), il

problema è di sapere chi fosse realmente abilitato a chiedere la modifica del

contributo alimentare stabilito in favore di un figlio nella sentenza del Pretore

del Distretto di Vallemaggia. Che durante una causa di divorzio il genitore

provvisto di autorità parentale possa chiedere in proprio nome e in vece del

figlio minorenne contributi ali­mentari in favore di quest'ultimo è fuori

dubbio (DTF 129 III 58 consid. 3.1.3 con richiami). Più delicato è sapere chi

possa promuovere, dopo lo scioglimento del matrimonio, un'azione volta alla

modifica del contributo alimentare stabilito in favore del figlio minorenne nella

sentenza di divorzio.

a) Nell'ultima

sentenza pubblicata (del

27.

marzo 1997) in cui aveva

ancora ritenuto applicabile la procedura ordinaria alle cause vertenti sulla modifica di contributi alimentari

stabiliti per un figlio nella sentenza di divorzio dei genitori (sopra, consid. 1c), questa Camera si era dipartita dal principio per cui parti in causa

rimanessero gli ex coniugi, fatta salva la possibilità per il figlio di

intervenire nella lite in difesa dei propri interessi (Rep. 1997 pag. 118

consid. 4 con riferimenti). Nella sentenza del 4

settembre 2003 con cui ha assoggettato le azioni in rassegna alla procedura

speciale degli art. 425 segg. CPC la Camera si è ispirata invece all'art. 286

cpv. 2 CC e ha ritenuto che, trattandosi di modificare

una sentenza di divorzio sul contributo alimen­tare per figli minorenni, parti

in causa fossero il genitore obbligato e il figlio. Il genitore cui era stata

attribuita l'autorità parentale sul figlio poteva sì agire ed essere convenuto,

ma solo in luogo e vece del figlio, come sostituto processuale di lui (RtiD II-2004 pag. 603 consid. 2 con riferimenti).

b) Nella

nota sentenza del 22 giugno 2006 il Tribunale federale

ha precisato – come detto – che la procedura applicabile alla modifica di un

contributo alimentare stabilito per un figlio nella sentenza di divorzio dei

genitori continua a essere quella ordinaria, mentre le condizioni per la

modifica del contributo di manteni­mento sono regolate dalle disposizioni sugli

effetti della filiazione, ovvero dall'art. 286 cpv. 2 CC (sopra, consid. 1d). Tale

sentenza non influisce però sulla legittimazione, che – come si è appena ricordato

– è un presupposto di merito, non di forma. Di conseguenza, pur applicandosi all'azione

di modifica il rito ordinario, parti in causa non sono (più) gli ex coniugi,

bensì il genitore cui incombe il versamento del contributo alimentare e il

figlio. Il genitore munito di autorità parentale può – si ripete – agire ed

essere convenuto, ma solo in luogo e vece del figlio, come sostituto

processuale di lui. Al proposito la giurisprudenza della Camera pubblicata in

RtiD II-2004 pag. 603 consid. 2 merita dunque conferma.

c) È

vero che, secondo Wullschleger,

parti in causa continuerebbero a essere, anche in caso di litigio su contributi

per figli minorenni, gli ex coniugi (in: Schwenzer, FamKommentar Scheidung,

Berna 2005, n. 14 ad art. 286 CC). Tale indirizzo contraddice senza spiegazioni

però quanto lo stesso autore sosteneva nella precedente edizione dell'opera (Schwenzer,

Praxis­kom­mentar Scheidungs­recht, Basilea 2000, n. 14 ad art. 286 CC).

Identica involuzione denota Freiburg­haus,

che in un commentario recente (Handkommentar zum Schweizer Privatrecht [CHK],

Zurigo 2007, n. 3 ad art. 134 CC) non sembra riconoscere più al figlio qualità

di parte (contraddicendo l'opinione espressa in: Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungs­recht,

Zurigo 1999, n. 52 ad art. 134 CC). Altri autori ribadiscono invece che parti

all'azione volta alla modifica del contributo alimentare per il figlio sono il

genitore cui incombe il versamento del contributo alimentare e il figlio (Wirz in: FamKommentar Scheidung, Berna

2005, n. 8 agli art. 134 e 315a/b CC; Breitschmid in:

Basler Kommentar, ZGB I, 3ª edizione, n. 5 ad art. 134). Dal­l'orientamento che questa

Camera ha espresso nella sentenza del 4 settembre 2003 non è dunque il caso di

scostarsi. Ciò significa che in concreto l'azione di modifica era proponibile

nella misura in cui AO 1 dichiarava di agire “per il figlio minorenne AO 2”, non nella misura in cui dichiarava di agire “per sé”.

3.

Giusta

l'art. 286 cpv. 2 CC, applicabile – si è visto – in virtù dell'art. 134 cpv. 2

CC, il contributo di mantenimento che un genitore non affidatario è tenuto a corrispondere

al figlio può essere modificato “se le circostanze siano notevolmente mutate”, ovvero se fatti nuovi e rilevanti impongano una regolamentazione diversa

e se il cambiamento di situazione è duraturo (DTF 120 II 178 consid. 3a). In

concreto nemmeno l'appellante contesta che – come ha rilevato il Pretore

(sentenza impugnata, consid. 2 in principio) – la morte del figlio C__________

e la conseguente estinzione del contributo alimentare per lui raffiguri un notevole

cambiamento di circostanze (nel senso dell'art. 286 cpv. 2 CC) per rapporto al

giorno del divorzio. Litigiosa è la questione di sapere se ciò imponga, per

quanto riguarda l'altro figlio, una regolamentazione dei contributi alimentari

diversa da quella originaria, l'appellante asserendo che il contributo di

mantenimento erogato a AO 2 (fr. 800.– mensili fino al 12° compleanno e

fr. 850.– mensili fino

alla maggiore età, assegni familiari compresi) è sufficiente per coprire il

fabbisogno in denaro di lui e ch'egli nemmeno sarebbe in grado di stanziare

contributi più elevati.

a) Nella

sentenza impugnata il Pretore ha stimato anzitutto il fabbisogno in denaro di AO

2, sulla scorta delle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e

dell'orientamento professionale del Canton Zurigo (tabella dell'edizione 2005),

in fr. 1365.– mensili fino al 12° compleanno e in fr. 1690.– dopo di allora. Ciò

premesso, egli ha accertato che con la sua attività sporadica di ausiliaria al

servizio di esercizi pubblici AO 1 non è riuscita a coprire il proprio fabbisogno

mini­mo di fr. 1940.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo

per genitore affidatario fr. 1250.–, locazione fr. 610.– già dedotta la

quota compresa nel fabbisogno in denaro del figlio, premio della cassa malati

fr. 80.–) né durante il 2004 né sull'arco il 2005 né tanto meno nel corso del

2006, dopo avere esaurito il diritto a indennità di disoccupazione. Anzi, essa

fa capo a prestazioni assistenziali per sé e riscuote assegni integrativi per il

figlio.

Quanto

al convenuto, il primo giudice ne ha valutato il fabbisogno minimo in fr.

3100.

– mensili negli anni 2004 e 2005, rispettivamente in fr. 2900.– mensili dal

1° febbraio 2006, e ne ha calcolato il reddito da attività lucrativa in fr. 5410.–

mensili nel 2004, in fr. 5290.– mensili nel 2005 e in fr. 4700.– mensili dal 1°

febbraio 2006. Nelle circostanze descritte egli ha concluso che dal 1° dicembre

2004.

AP 1 era senz'altro in grado di finanziare l'intero fabbisogno in denaro

di AO 2 fino al 12° compleanno (fr. 1365.– mensili) e di versare il contributo alimentare

di fr. 400.– mensili all'ex moglie, conservando l'equivalente del proprio

fabbisogno minimo. Dopo il 12° compleanno del figlio (10 settembre 2007) AP 1 non risultava invece avere la possibilità

di versare fr. 1690.– men­sili e, simultaneamente, fr. 400.– mensili per l'ex

moglie. Il contributo per AO 2 va limitato così a fr. 1400.– mensili fino al

15° compleanno (10 settembre 2010), dopo di che decadrà il contributo per l'ex

moglie e AP 1 potrà corrispondere l'intera somma di fr. 1690.– mensili per il figlio.

Relativamente

alla decorrenza della modifica, il Pretore non ha trascurato che gli istanti avevano

postulato la retroattività del cambiamento dal 1° dicembre 2004 solo nel

memoriale conclusivo. Egli ha rilevato nondimeno che il convenuto medesimo

aveva rinunciato al dibattimento finale. Ad ogni modo – egli ha soggiunto – AP

1.

non aveva chiesto di

esprimersi

in giudizio nemmeno dopo essersi visto notificare all'inizio di luglio del 2006

il memoriale conclusivo delle controparti. Non poteva lamentare quindi, in

buona fede, una violazione del suo diritto d'essere sentito.

b) L'appellante

contesta in primo luogo il fabbisogno in denaro di AO 2, asserendo che le

raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento

professionale del Canton Zurigo non possono applicarsi a minorenni chi vivono

in “un paesello più o meno

fuori dal mondo” come __________,

che lo stipendio suo è del 30% inferiore “ai parametri di base delle tabelle di Zurigo”,

e che di conseguenza il fabbisogno in denaro del figlio non eccede fr. 800.–

mensili. L'argomentazione non è seria. Il Pretore ha puntualmente indicato qual

è la giurisprudenza diffusa e circostanziata di questa Camera relativa al

calcolo del fabbisogno in denaro di figli minorenni (RtiD I-2006 pag. 674 n.

38c). Con tali criteri il convenuto non tenta nemmeno di confrontarsi. Anzi,

neppure vi allude. Privo di adeguata motivazione, al riguardo il memoriale non

adempie i requisiti formali dell'art. 309 cpv. 2 lett. f CPC e va dichiarato

irricevibile (art. 309 cpv. 5 CPC).

c) In

secondo luogo l'appellante assevera che AO 1 potrebbe benissimo lavorare a metà

tempo e guadagnare almeno fr. 1500.– netti mensili. Il fatto è che il Pretore

non ha ragionato altrimenti. Accertando che l'ex moglie ha un fabbisogno minimo

di fr. 1940.– mensili e ha diritto di percepire dal convenuto un contributo

alimentare di fr. 400.– mensili, in sostanza il primo giudice ha ritenuto che AO

1, pur senza essere in gra­do di contribuire al fabbisogno di AO 2, debba per

lo meno sopperire da sé allo scoperto del proprio fabbisogno personale (fr.

1540.

– mensili). In proposito l'appello cade dunque nel vuoto.

d) A

parere dell'appellante l'ex moglie ha visto, per “triste paradosso”, migliorare

notevolmente le proprie condizioni econo­miche dopo la morte di C__________,

poiché al mancato introito del contributo alimentare per il figlio (fr. 850.–

mensili, assegni familiari compresi) si contrappone un risparmio sul fabbisogno

in denaro del ragazzo di fr. 1850.– mensili (stimati secondo le note

raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento

professionale del Canton Zurigo). L'assunto non è destituito di rilievo

oggettivo, per lo meno nella misura in cui AO 1 non deve più sovvenire all'ammanco

nel fabbisogno in denaro del figlio, ma ciò non significa ancora che l'azione andasse

respinta. Come in ogni procedura intesa alla modifica di una sentenza di

divorzio, il solo fatto che le condizioni economiche dell'attore (il quale

procede, dandosi il caso, come sostituto processuale del figlio minorenne a lui

affidato) siano migliorate non esime dal verificare anche la situazione economica

del convenuto, la quale potrebbe essere migliorata anche in misura maggiore. Deter­minante

è, in definitiva, un raffronto tra le condizioni in cui si trovavano tutt'e

due le parti al momento del divorzio (rispettivamente al momento in cui il

contributo litigioso è stato modificato l'ultima volta) e la situazione nuova. Il

giudizio, poi, non è solo una questione di diritto, ma anche di equità (cfr.

RtiD I-2006 pag. 666

consid. 4). Sul tema si tornerà oltre (consid. 4).

e) Sostiene

l'appellante che il suo reddito da attività dipendente era, fino al 1° febbraio

2006.

(quando si è messo in proprio), di fr. 4917.60 mensili. Invano si cercherebbe

di sapere tuttavia perché i calcoli del Pretore relativi allo stipendio da lui percepito

fino al 1° febbraio 2006 siano erronei o anche solo criticabili. La tesi del

convenuto si esaurisce in un asserto apodittico, senza il benché minimo cenno

ai documenti menzionati dal primo giudice (sentenza impugnata, consid. 5). Privo di una volta ancora di adeguata motivazione, su tal punto il

memoriale disattende ulteriormente i requisiti formali dell'art. 309 cpv. 2

lett. f CPC e va dichiarato irricevibile (art. 309 cpv. 5 CPC). Circa il

reddito di soli fr. 4500.– mensili conseguito da AP 1 dopo il giugno del 2007

come dipendente della ditta __________ (appello, pag. 8 in basso), a supporre

che tale circostanza nuova possa essere considerata la prima volta in appello, ciò

si riconduce a una scelta unilaterale del convenuto, che ha preferito

rinunciare all'attività di autotrasportatore in proprio (già meno rimunerativa

rispetto a quella esercitata originariamente per la ditta __________). Non

configura dunque un mutamento di rilievo sotto il profilo dell'art. 286 cpv. 2 CC (Hegnauer

in: Berner Kommentar, edizione 1997, n. 73 in fine ad art. 286 CC; Breitschmid, op. cit., n. 13 ad art.

286.

CC).

f) Per quel

che è del proprio fabbisogno minimo, l'appellante censura l'importo di fr.

3095.50

mensili calcolato del Pretore fino al 1° febbraio 2006 (minimo esistenziale

del diritto esecutivo fr. 1100.–, indennità per pasti fuori casa fr. 242.–, locazione

fr. 1150.–, premio della cassa malati fr. 303.50, spese di trasferta fr. 200.–,

imposte fr. 100.–), che sostiene ammontare a fr. 3852.50 mensili perché le

spese di trasferta sarebbero di fr. 957.– mensili. Egli fa valere di abitare

sin dal 2003 a __________, sicché per raggiungere __________ quando lavorava

per la ditta __________ egli doveva

percorrere 1100 km mensili, con un costo d'automobile di fr. 715.– (fr.

–.65/km), cui si aggiungono fr. 242.– per pasti fuori casa. Da quest'ultima aggiunta

va subito sgombrato il campo, poiché è già stata riconosciuta dal Pretore nel

fabbisogno minimo di fr. 3095.50 mensili e non può essere computata in doppio.

Quanto al costo d'automobile di fr. 715.– mensili, una volta di più

l'appellante sorvola sulla moti­vazione del Pretore, il quale ha spiegato che

la sede della ditta presso cui gli autisti dovevano ritrovarsi era a __________

(non a __________), che il datore di lavoro versava già agli autisti un'indennità

fissa di fr. 250.– mensili e che il convenuto non poteva pretendere di vedersi

riconoscere l'ammortamento del veicolo, sicché in mancanza di dati più precisi

non si giustificava di inserire nel fabbisogno minimo di lui più di fr. 200.–

men­sili (sentenza impugnata, consid. 4, pag. 7 in basso). L'appellante insiste

per vedersi riconoscere l'indennità di fr. 715.–

mensili calcolata sulla base di 1100 km a fr. –.65/km, ma non illustra

perché l'opinione del Pretore non possa essere condivisa. Ne segue, una volta

di più, l'irricevibilità dell'appello (art. 309 cpv. 2

lett. f CPC combinato con il cpv. 5).

g) Infine

l'appellante insorge contro l'effetto retroattivo che il Pretore ha

riconosciuto all'istanza di modifica (dal 1° dicembre 2004), introdotta solo il

21.

novembre 2005, pretendendo che ciò costituisce un mutamento inammissibile

dell'azione, ch'egli non aveva altre possibilità di esprimersi sul memoriale

conclusivo degli avversari e che tutelare l'operato del Pretore significherebbe

permettere a una parte di rimediare liberamente a dimenticanze ed errori. La

doglianza è destinata all'insuccesso. A prescindere dal fatto che un'azione non

si ritiene mutata per la sola circostanza che una parte estenda le sue domande principali o accessorie (art.

75.

lett. b CPC, espli­citamente riservato anche

dall'art. 281 cpv. 2 CPC), il convenuto medesimo ha rinunciato al dibattimento

finale e – come ha rilevato il Pretore – non ha reagito nemmeno dopo essersi

visto notificare il memoriale conclusivo in cui gli istanti postulavano la retroattività della

modifica. Non può dolersi ora, pertanto, di un'inos­servanza

del suo diritto di esprimersi (ana­lo­gamente: I CCA, sentenza inc.

11.1995.130

del 14 marzo 1995, consid. 2 massimato in: Rep. 1995 pag. 227 n.

55).

h) L'appellante

chiosa le sue richieste con l'appunto che, comunque decida questa Camera, egli

non ha i mezzi materiali per stanziare al figlio i contributi alimentari

fissati dal Pretore. L'affermazione potrà anche essere vera, ma non ha rilievo

giuridico nella prospettiva dell'art. 286 cpv. 2 CC. Competerà se mai a AP 1 vegliare

a che in sede di esecuzione forzata sia salvaguardato il suo minimo esistenziale

calcolato secondo le direttive della tabella agli effetti dell'art. 93 LEF (FU

2/2001 pag. 74 segg.).

4.

Come

si è anticipato (consid. 3d), ai fini del giudizio su un'azione intesa alla

modifica di una sentenza di divorzio decisivo è il raffronto tra le condizioni

in cui si trovavano le parti al momento in cui è stato sciolto il matrimonio

(rispettivamente al momento in cui il contributo litigioso è stato modificato

l'ultima volta) e la nuova situazione. Il paragone non deve esaurirsi in

termini aritmetici, ma deve implicare un sindacato di equità. La sentenza

impugnata, seppure redatta con scrupolo, non opera alcun confronto. Al

contrario: il Pretore ha stabilito il contributo alimentare per AO 2 come se avesse

dovuto fissare la cifra ex novo, per la prima volta, quasi che la

sentenza di divorzio non esistesse. L'appellante, da parte sua, tratta il tema del

raffronto quando adduce che, per “triste paradosso”,

l'ex moglie versa in condizioni economiche ben migliori oggi di quando doveva provvedere

anche a C__________, per il quale egli erogava fr. 850.– mensili, ma che

aveva un fabbisogno in denaro di fr. 1850.– mensili. La questione, liquidata

come “sconfortante” dagli interessati nelle osser­vazioni

all'appello (pag. 3, ad 6), merita più attenta disa­mina.

a) Dalla

convenzione sugli effetti del divorzio firmata dai coniugi il 24 novembre 2000

(e omologata dal Pretore del Distretto di Vallemaggia con sentenza del 21 maggio

2001) risulta che a quel tempo AP 1 guadagnava fr.

4843.15

netti mensili, che la moglie era senza reddito e che i coniugi, privi

di risparmi comuni, avevano un fabbi­sogno di fr. 4145.45 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo per

coppia fr. 1370.–, minimo esistenziale del diritto esecutivo per C__________

fr. 300.–, minimo esistenziale del diritto esecutivo

per AO 2 fr. 220.–, locazione e

spese accessorie fr. 880.–, premi

di cassa malati fr. 715.80, assicurazioni fr. 87.20,

imposte stimate fr. 140.–,

rimborso di un mutuo presso la banca __________ fr. 432.45). Su tali basi AP 1

si era impegnato a pagare un contributo alimentare per la moglie di fr. 1300.–

mensili fino al

31.

dicembre 2001 e di fr. 400.– mensili indicizzati finché AO 2

avesse compiuto 15 anni, più un contributo indicizzato di fr. 700.– mensili per

ogni figlio fino al 6° compleanno (AO 2), di fr. 800.– mensili dal 6° al 12°

compleanno (C__________) e di fr. 850.– mensili in seguito, fino alla

maggiore età (assegni familiari compresi).

b) Ne segue che, secondo le previsioni dell'accordo, AP 1 sarebbe

rimasto, anche nel periodo per lui economicamente più difficile (contributo di

fr. 400.– mensili all'ex moglie e di fr. 850.– mensili per ogni figlio), con

fr. 2743.15 mensili per finanziare il proprio fabbisogno personale (reddito di fr.

4843.

, meno fr. 400.– per l'ex moglie e fr. 1700.– per i due figli). AP 1, da

parte sua, avrebbe dovuto provvedere quanto prima a sé medesima almeno con un

lavoro a metà tempo, poiché dopo il contributo

di fr. 1300.– mensili pattuito fino al 31

dicembre 2001 essa avrebbe ricevuto solo fr. 400.– mensili, e per di più

solo fino al 15° compleanno di AO 2. In pesante disavanzo erano poi, sin

dall'inizio, a carico di entrambi i figli. I contributi

scalari di fr. 700.– mensili fino al 6° compleanno, di

fr. 800.– mensili dal 6° al 12° compleanno e di fr. 850.– mensili fino

alla maggiore età (assegni familiari compresi) erano insufficienti per coprire il

fabbisogno medio in denaro dei ragazzi già secondo la tabella

correlata nel 2000 alle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù

e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo (con posta per cura e

educazione al 50%, la madre lavorando a metà tempo). Basti pensare che il

fabbisogno di un figlio (su due) era già allora di fr. 1310.– mensili fino al

6° com­pleanno, di fr. 1360.– mensili fino al 12° compleanno e di fr. 1580.–

mensili fino alla maggiore età. AO 1 si sarebbe trovata pertanto, fin dall'omologazione dell'accordo, con un ammanco nel fabbisogno dei figli valutabile

attorno ai fr. 1220.– mensili.

c) Rispetto a quelle previsioni, dopo la morte di C__________ (agosto del 2004) la situazione

economica di AO 1 è effettivamente migliorata, nel senso che a lei è rimasto da

colmare solo l'ammanco nel fabbisogno in denaro di AO 2, fabbisogno che per un

figlio unico poteva essere stimato a quel tempo intorno a fr. 1570.–

mensili (tabella 2003 correlata alle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio

della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo, applicabile

anche nel 2004, con spese di alloggio della madre

accertate in fr. 930.– mensili e metà della posta prevista per cura e

educazione),

ovvero fr. 770.– mensili. Ma nettamente migliorata

è anche, dopo la morte di C__________, la situazione economica del convenuto. Secondo

la convenzione, a quel momento egli sarebbe rimasto invero con fr. 2793.15 mensili (fr. 4843.15, meno fr. 400.– per l'ex moglie, fr. 800.– per AO 2 e fr. 850.– per

C__________). In realtà non solo egli ha dovuto pagare dopo l'agosto del 2004

il contributo per un solo figlio, ma ha anche guadagnato di più (fr. 5413.25

mensili: sentenza impugnata, consid. 5). Gli rimanevano perciò, una volta

pagati i contributi per l'ex moglie e il figlio AO 2 (fr. 1200.– mensili

complessivi), fr. 4213.25 mensili.

d) Nel 2005 la situazione delle parti è rimasta sostanzialmente

stazionaria, salvo che con un guadagno di fr. 5291.30 mensili il convenuto ha

visto ridursi di qualche poco la sua disponibilità (fr. 4091.30 mensili).

Analoga tendenza si è registrata nel 2006 e nel 2007, con l'ex moglie sempre

costretta a colmare il fabbisogno di AO 2, mentre il 1° febbraio 2006 AP 1 è

messo in proprio, vedendo il proprio reddito contrarsi a fr. 4700.– mensili

(sentenza impugnata, consid. 6), onde una disponibilità, una volta pagati i

contributi per l'ex moglie e il figlio, di fr. 3500.– mensili. Il 10 settembre

2007.

AO 2 ha compiuto 12 anni e il contributo alimentare per lui è passato a

fr. 850.– mensili. Da quel momento però è aumentato del 50% lo scoperto

nel fabbisogno del ragazzo, la madre ritrovandosi con un ammanco di fr. 1020.–

mensili (fabbisogno in denaro del ragazzo valutabile in fr. 1870.– mensili,

tenuto conto dei para­metri noti, sulla base della tabella 2007 correlata alle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento

professionale del Canton Zurigo: RDT 61/2006 pag. 324). La disponibilità di AP 1 invece è scesa di soli fr. 50.–

mensili, a fr. 3450.– mensili (contributo alimentare per il figlio passato da

fr. 800.– a fr. 850.– mensili). Secondo la convenzione, in ogni modo, dopo il 12° compleanno di AO 2 egli sarebbe

rimasto con fr. 2743.15 mensili (fr. 4843.15,

meno fr. 400.– per l'ex moglie, fr. 850.– per AO 2 e fr. 850.– per C__________).

e) Se ne desume, in sintesi, che dopo la

morte di C__________ la situazione di AO 1 è sì migliorata, ma solo in termini

di ammanco, ossia per rapporto al disavanzo cui essa doveva far fronte come

madre affidataria. La situazione di AP 1 invece è migliorata concretamente,

poiché dopo la morte del figlio egli ha beneficiato di margini disponibili

sempre maggiori rispetto a quelli che la convenzione gli avrebbe lasciato se

non si fosse verificato l'infortunio. Ciò non è equo. Non si giustificava in effetti che dopo la morte di C__________ il convenuto

vedesse aumentare il proprio margine disponibile quando rimaneva un figlio

minorenne con il fabbisogno in denaro largamente scoperto. D'altro lato non si

giustifica nemmeno che AP 1 sia posto – come fa il Pretore, trascurando la

sentenza di divorzio – in condizioni peggiori rispetto a quelle in cui egli sarebbe

venuto a trovarsi se il figlio non fosse perito nell'incidente.

Tutto

ponderato, a un apprezzamento di equità appare giusto pertanto che dopo la

morte di C__________ il convenuto devolva a AO 2, nella misura necessaria a

coprire il di lui fabbisogno in denaro, il contributo di mantenimento che sarebbe

spettato al primogenito, ma non oltre. Un'azione di modifica non è destinata in

effetti a “correggere” una sentenza di divorzio passata in

giudicato (DTF 117 II 369 consid. 4b). Il che impone una seconda riserva, sempre

di carattere equitativo. Il Pretore ha accertato in effetti che dal 2004 AP 1

ha un fabbisogno minimo di fr. 3095.50 mensili (sentenza impugnata, consid. 4

in fine). In tali circostanze il margine disponibile minimo previsto nella

convenzione omologata dal Pretore del Distretto di Vallemaggia (fr. 2743.15

mensili: sopra, consid. b) risulta inadeguato, né sarebbe equo ridurre il

convenuto in condizioni di indigenza. Si giustifica così che, equitativamente,

la maggiorazione del contributo alimentare per AO 2 rispetti tale limite.

f) In

definitiva, nel dicembre del 2004 mancavano al fabbisogno in denaro di AO 2 fr.

770.

– mensili (sopra, consid. c). La disponibilità del convenuto rivelandosi sufficiente

(fr. 4213.25 mensili rispetto al fabbisogno minimo di fr. 3095.50), nulla impediva

di portare il contributo di mantenimento da fr. 800.–

a fr. 1570.– mensili. Dal 1° gennaio 2005 al 31 gen­naio 2006 l'ammanco

di AO 2 è aumentato a fr. 785.– mensili, poiché il fabbisogno in denaro di

lui è passato a fr. 1585.– mensili (tabella 2005 correlata alle raccomandazioni

pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del

Canton Zurigo, sempre con spese di alloggio della madre

accertate in fr. 930.– mensili e metà della posta prevista per cura e

educazione). La disponibilità del convenuto rivelandosi

ancora sufficiente (fr. 4091.30 mensili rispetto al fabbisogno minimo di fr.

3095.

), il contributo alimentare andava portato da fr. 800.– a fr. 1585.–

mensili.

Dal

1° febbraio 2006 al 10 settembre del 2007 l'ammanco nel fabbisogno di AO 2 è

rimasto invariato, ma la disponibilità del convenuto è diminuita a fr. 3500.–

mensili (sopra, consid. d). Il contributo alimentare per AO 2 poteva dunque essere

aumentato a fr. 1205.– mensili (arrotondati), ma non oltre (fabbisogno minimo

del convenuto fr. 3095.50 mensili). Dall'11 settembre 2007 in poi (12° compleanno

di AO 2) nulla muta, nel senso che la disponibilità del genitore è di fr.

3450.

– con il contributo alimentare passato da fr. 800.– a fr. 850.– mensili, il

che permette una volta

ancora di portare il contributo di mantenimento fino a concorrenza di fr. 1205.– mensili.

Tutto

ciò vale fino al momento in cui C__________ avrebbe compiuto 18 anni, il 18

settembre 2008. A quel momento il “notevole mutamento”

che giustifica la modifica della sentenza di divorzio sarà venuto meno, poiché,

quand'anche la disgrazia non fosse accaduta, alla maggiore età di C__________

il convenuto avrebbe cessato il versamento del contributo ali­men­ta­re per lui.

Né la convenzione prevedeva che, al momento in cui fosse stato liberato del

contributo alimentare per C__________ (o per l'ex moglie), AP 1 avrebbe dovuto

pagare un contri­buto maggiorato per AO 2. Nella misura in cui ha disposto ciò,

il Pretore ha “corretto” la sentenza di divorzio. Prova ne sia che,

salvo per quanto riguarda C__________, rispetto al giorno della sentenza la situazione

del debitore e quella dell'ex moglie sono sostanzialmente invariate, come pure

quella del figlio AO 2, il quale nel­l'istanza di modifica non ha addotto altri

elementi suscettibili di giustificare un aumento del contributo alimentare per

sé (se non, appunto, quello legato alla morte prematura del fratello). Certo,

ci si può domandare se nel 2001 il giudice del divorzio non dovesse esigere dai

coniugi contributi per i figli più alti, obbligando le parti a indicare nella

convenzione in che misura tali importi sarebbero rimasti scoperti per garantire

il fabbisogno minimo al debitore (RtiD I-2006 pag. 676 consid. 3c in fine con

rimandi). La sentenza di divorzio non può tuttavia essere rettificata ora.

L'interrogativo non assume dunque portata pratica.

g) Riassumendo,

in modifica della sentenza di divorzio il contributo alimentare per AO 2 va

portato a fr. 1570.– nel dicembre del 2004, a fr.

1585.

– mensili dal 1° gennaio 2005 al 31 gennaio

2006.

e a fr. 1205.– mensili dal 1° febbraio 2006 al 18 settembre 2008. Dopo

di allora nulla giustifica invece di intervenire sulla sentenza di divorzio. È

vero che dal 1° dicembre al 31 gennaio 2006 il contributo litigioso risulta più alto di quello stabilito nella sentenza ora impugnata, ma

poco importa, il principio inquisitorio illimitato preposto al diritto di filiazione

facendo sì che il giudice di ogni grado non sia vincolato né alle

allegazioni delle parti, né alle prove offerte, né alle richie­ste di giudizio,

e chiarisca la fattispecie di propria iniziativa (DTF 128 III 413 in alto, 120

II 231 consid. 1c con rinvio, 118 II 294; Rep. 1995 pag. 146). Quanto agli

assegni familiari, la convenzione omologata con la sentenza di divorzio li

prevedeva compresi nel contributo (clausola n. 5) e al proposito non si scorge

ragione per modificarla. Identiche considerazioni valgono per la clausola di

adeguamento del contributo al rincaro prevista nella convenzione sugli effetti

del divorzio (n. 5 in fine), che non è dato di capire perché andrebbe modificata.

III. Sulle spese e le

ripetibili

5.

Gli oneri

processuali e le ripetibili del giudizio odierno seguono il vicendevole grado

di soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). Nella sentenza impugnata il Pretore aveva

fissato contributi alimentari di fr. 1365.– mensili dal 1° dicembre 2004 al 30

settembre 2007,

di fr. 1400.– mensili dal

1° ottobre 2007 al 30 settembre 2010 e

di fr. 1690.– mensili dal

1° ottobre 2010 al 30 settembre 2013, per un valore complessivo di fr. 157 650.–. L'appellante chiedeva di respingere

l'azione di modifica, confermando in pratica la sentenza di divorzio, la quale

dal dicembre 2004 prevedeva contributi alimentari

per AO 2 di fr. 800.– mensili fino al settembre 2007 e di fr. 850.–

mensili dall'ottobre del 2007 al settembre del 2013, per complessivi fr. 88 400.–. Litigiosi in appello erano dunque fr. 69 250.–.

In esito all'attuale

giudizio i contributi in questione vanno fissati in fr. 1570.–

nel dicembre del 2004, in fr. 1585.– mensili dal gennaio

del 2005 al gennaio del 2006 e in fr. 1205.–

mensili dal febbraio del 2006 al settembre del 2008, per un valore di complessivi

fr. 111 735.–. In ultima analisi l'appellante ottiene dunque causa vinta per

fr. 45 915.–

su fr. 69 250.–, ovvero per due terzi. La tassa di giustizia e le spese vanno

addebitate così in tale propor­zione agli istanti in solido (art. 10 cpv. 1

LTG, art. 148 cpv. 4 CPC), con obbligo di rifondere all'appellante una congrua indennità

per ripetibili ridotte.

6.

Gli

oneri processuali e le ripetibili di prima seguono analoga sorte, con la

distinzione che davanti al Pretore gli istanti chiedevano contributi alimentari

di fr. 1593.– mensili dal dicembre del 2004 al settembre del 2007 e di fr.

1888.

– mensili dall'ottobre del 2007 al settembre del 2013, per un valore di

complessivi fr. 190 098.–. Litigiosi davanti al primo giudice erano perciò fr. 101 698.– (come ha

accertato anche il Pretore: sentenza impugnata, consid. 8). Ne segue che, ottenendo

fr. 23 335.–

su fr. 101 698.–, gli istanti escono vittoriosi per un quarto. Devono assumere

di conseguenza tre quarti della tassa di giustizia e delle spese, rifondendo al

convenuto un'indennità che l'interessato medesimo quantifica in fr. 2400.–

(appello, pag. 2). Dato un indennizzo pieno per ripetibili di fr. 6100.– (sentenza

impugnata, consid. 8), non contestati, al

proposito la richiesta del convenuto appare finanche moderata.

7.

La

richiesta di assistenza giudiziaria formulata dagli istanti in appello merita

accoglimento nella misura in cui è presentata da AO 1 in sostituzione

processuale del figlio, non in quanto l'attrice ha agito per sé. La resistenza del

figlio all'appello del convenuto era in effetti parzialmente legitti­ma (art.

14.

cpv. 1 lett. a Lag) e la grave ristrettezza in cui versa il minorenne (art.

3.

cpv. 1 Lag) non dev'essere evocata oltre (sopra, con­sid. 4b e 4d).

IV. Sui

mezzi d'impugnazione a livello federale

8.

Circa i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza

sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il

valore litigioso supera abbondantemente la soglia di fr. 30 000.– per un

eventuale ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF), come

si è illustrato al consid. 5.

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: I. Nella

misura in cui è ricevibile, l'appello è parzialmente accolto e la sentenza impugnata

è così riformata:

1. L'azione

è parzialmente accolta, nel senso che i dispositivi n. 2 e 3 della sentenza di

divorzio emessa fra le parti il 21 maggio 2001 dal Pretore del Distretto di

Vallemaggia (inc. DI.2000.28) sono modificati come segue:

AP

1 è tenuto a versare a AO 1, in favore del figlio AO 2 (1995), i contributi

alimentari in appresso:

fr.

1570.– nel dicembre del 2004,

fr.

1585.– mensili dal gennaio del 2005 al gennaio

del 2006 e

fr.

1205.– mensili dal febbraio del 2006 al settembre del 2008.

Per

il resto la sentenza di divorzio rimane invariata.

2. La

tassa di giustizia di fr. 600.– e le spese di fr. 270.– sono poste per un quarto

a carico di AP 1 e per il resto a carico degli attori in solido, che rifonderanno

a AP 1 fr. 2400.– complessivi per ripetibili ridotte.

II. Gli oneri

di appello, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 370.–

b)

spese fr. 50.–

fr.

420.–

sono

posti per un terzo a carico dell'appellante e per il resto a carico delle

controparti in solido, che rifonderanno all'appellante fr. 2000.– complessivi per

ripetibili ridotte.

III. AO 1 è

ammessa in sostituzione processuale del figlio AO 2 al beneficio dell'assistenza

giudiziaria con il gratuito patrocinio dell’avv. PA 3.

IV. Intimazione:

–;

–.

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere

pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art.

72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile

è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;

quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia

civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è

disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in

materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal

caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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