11.2006.95
Misure di protezione dell'unione coniugale: irricevibilità di appello tardivo.
15 settembre 2006Italiano4 min
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Numero d'incarto:
11.2006.95
Data decisione, Autorità:
15.09.2006, ICCA
Titolo:
Misure di protezione dell'unione coniugale: irricevibilità di appello tardivo.
APPELLO
IRRICEVIBILITÀ
PROTEZIONE DELL'UNIONE CONIUGALE
art. 172 CC
art. 361 CPC-TI
art. 370 cpv. 2 CPC-TI
art. 4 cpv. 1 cf. 5 LAC
art. 5 LAC
Incarto n.
11.2006.95
Lugano
15 settembre 2006/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Lardelli
segretaria:
Verda, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa DI.2005.1078 (protezione
dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa
con istanza del 26 agosto 2005 da
AO 1
(patrocinata dall' PA 1 )
contro
AP 1 ;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se
dev'essere accolto l'appello (“ricorso”) del 7 settembre 2006 presentato da AP 1
contro la sentenza emessa il 17 agosto 2006 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che
AP 1 (1949) e AO 1, nata __________ (1966), si sono sposati a __________ il 21
gennaio 2002;
che al
momento di sposarsi la moglie era già madre di P__________ (1988), D__________
(1990) e I__________ (1993), avuti da un precedente matrimonio e a lei affidati;
che dal nuovo
matrimonio sono nati S__________ (2000) e So__________ (2002);
che, adito
da AO 1, con sentenza del 17 agosto 2006 il Pretore del Distretto di Lugano,
sezione 6 ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha affidato S__________ e
So__________ alla madre, ha regolato il diritto di visita del padre, ha
stabilito un contributo mensile fr. 1116.– per la moglie e di fr. 800.– per
ciascun figlio, ponendo le spese e la tassa di giustizia di fr. 450.– a carico
del marito, con obbligo per quest'ultimo di rifondere alla moglie fr. 600.– per
ripetibili;
che
contro tale sentenza AP 1 ha introdotto un appello (“ricorso”) del 7 settembre
2006 nel quale contesta la decisione del Pretore e chiede “una verifica attenta
della sentenza”;
che il
memoriale non è stato oggetto di intimazione;
e considerando
Considerandi
in diritto: che
le misure a protezione dell'unione coniugale (art. 172 segg. CC) sono adottate con
il rito sommario contenzioso di camera di consiglio (art. 4 cpv. 1 n. 5 e art.
5.
LAC con rinvio agli art. 361 segg. CPC);
che in
esito a tale procedura il Pretore statuisce con sentenza appellabile entro
dieci giorni (art. 370 cpv. 2 CPC);
che il
termine d'impugnazione comincia a decorrere il giorno dopo la notifica della
sentenza al destinatario (art. 120 cpv. 1 e 131 cpv. 1 CPC);
che nella
fattispecie la sentenza del Pretore, intimata per raccomandata venerdì 18
agosto 2006, è stata ritirata dall'istante lunedì 21 agosto 2006 (‹www.posta.ch/trackandtrace›, informazioni inerenti al recapito
98.00.69001.016431176
– R Svizzera);
che, di
conseguenza, il termine per appellare è cominciato a decorrere martedì 22
agosto 2006 ed è scaduto giovedì 31 agosto 2006;
che nelle
circostanze descritte il “ricorso”, consegnato alla posta di Cadro venerdì 8
settembre 2006 (data del timbro postale sulla busta d'invio), risulta
manifestamente tardivo;
che nel
suo memoriale l'appellante non accenna ad alcun motivo suscettibile di entrare
in linea di conto per un'eventuale restituzione in intero contro il lasso del
termine giusta l'art. 137 CPC;
che, di
conseguenza, l'appello sfugge a qualsiasi esame;
che gli
oneri del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC);
che
tuttavia l'appellante risulta sprovvisto di formazione giuridica e avere agito
da sé solo, senza far capo a un legale, sicché appare equo rinunciare –
eccezionalmente – al prelievo di tasse o spese, mentre non si pone problema di
ripetibili, l'appello non essendo stato intimato all'istante;
in applicazione dell'art. 313bis CPC,
pronuncia: 1. L'appello
è irricevibile.
2.
Non si
riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.
3.
Intimazione:
– ;
– .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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