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Decisione

11.2006.95

Misure di protezione dell'unione coniugale: irricevibilità di appello tardivo.

15 settembre 2006Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Lardelli

segretaria:

Verda, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa DI.2005.1078 (protezione

dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa

con istanza del 26 agosto 2005 da

AO 1

(patrocinata dall' PA 1 )

contro

AP 1 ;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti

di questione: 1. Se

dev'essere accolto l'appello (“ricorso”) del 7 settembre 2006 presentato da AP 1

contro la sentenza emessa il 17 agosto 2006 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;

2. Il

giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: che

AP 1 (1949) e AO 1, nata __________ (1966), si sono sposati a __________ il 21

gennaio 2002;

che al

momento di sposarsi la moglie era già madre di P__________ (1988), D__________

(1990) e I__________ (1993), avuti da un precedente matrimonio e a lei affidati;

che dal nuovo

matrimonio sono nati S__________ (2000) e So__________ (2002);

che, adito

da AO 1, con sentenza del 17 agosto 2006 il Pretore del Distretto di Lugano,

sezione 6 ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha affidato S__________ e

So__________ alla madre, ha regolato il diritto di visita del padre, ha

stabilito un contributo mensile fr. 1116.– per la moglie e di fr. 800.– per

ciascun figlio, ponendo le spese e la tassa di giustizia di fr. 450.– a carico

del marito, con obbligo per quest'ultimo di rifondere alla moglie fr. 600.– per

ripetibili;

che

contro tale sentenza AP 1 ha introdotto un appello (“ricorso”) del 7 settembre

2006 nel quale contesta la decisione del Pretore e chiede “una verifica attenta

della sentenza”;

che il

memoriale non è stato oggetto di intimazione;

e considerando

Considerandi

in diritto: che

le misure a protezione dell'unione coniugale (art. 172 segg. CC) sono adottate con

il rito sommario contenzioso di camera di consiglio (art. 4 cpv. 1 n. 5 e art.

5.

LAC con rinvio agli art. 361 segg. CPC);

che in

esito a tale procedura il Pretore statuisce con sentenza appellabile entro

dieci giorni (art. 370 cpv. 2 CPC);

che il

termine d'impugnazione comincia a decorrere il giorno dopo la notifica della

sentenza al destinatario (art. 120 cpv. 1 e 131 cpv. 1 CPC);

che nella

fattispecie la sentenza del Pretore, intimata per raccomandata venerdì 18

agosto 2006, è stata ritirata dall'istante lunedì 21 agosto 2006 (‹www.posta.ch/trackandtrace›, informazioni inerenti al recapito

98.00.69001.016431176

– R Svizzera);

che, di

conseguenza, il termine per appellare è cominciato a decorrere martedì 22

agosto 2006 ed è scaduto giovedì 31 agosto 2006;

che nelle

circostanze descritte il “ricorso”, consegnato alla posta di Cadro venerdì 8

settembre 2006 (data del timbro postale sulla busta d'invio), risulta

manifestamente tardivo;

che nel

suo memoriale l'appellante non accenna ad alcun motivo suscettibile di entrare

in linea di conto per un'eventuale restituzione in intero contro il lasso del

termine giusta l'art. 137 CPC;

che, di

conseguenza, l'appello sfugge a qualsiasi esame;

che gli

oneri del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC);

che

tuttavia l'appellante risulta sprovvisto di formazione giuridica e avere agito

da sé solo, senza far capo a un legale, sicché appare equo rinunciare –

eccezionalmente – al prelievo di tasse o spese, mentre non si pone problema di

ripetibili, l'appello non essendo stato intimato all'istante;

in applicazione dell'art. 313bis CPC,

pronuncia: 1. L'appello

è irricevibile.

2.

Non si

riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

3.

Intimazione:

– ;

– .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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