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Decisione

11.2006.96

Azione negatoria e di cessazione della turbativa

3 agosto 2012Italiano21 min

Source ti.ch

Fatti

i diritti controversi avevano per il fondo dominante, rispettivamente quello

che corrispondeva alla svalutazione del fondo serviente, se essa era maggiore

(art. 9 cpv. 3 CPC ticinese). In concreto il Pretore non ha determinato – come

gli incombeva (art. 13 CPC ticinese) – l'ammontare di tale valore, né agli atti figurano elementi oggettivi che possano supplire alla

mancanza. Quantificare in modo attendibile la svalutazione del fondo n. 575 in caso di innalzamento dei fumaioli e degli scarichi dell'aria viziata, di spostamento della

lampada esterna, di rimozione della cassetta delle lettere e di ripristino

della tettoia sporgente sulla corte, è perciò arduo. Ostica è altresì la

valutazione dell'incidenza della demolizione della falda del tetto sporgente

sul balcone. In simili condizioni, pare lecito far coincidere il deprezzamento

della particella n. 575 con almeno il costo complessivo degli interventi

postulati dall'attrice (I CCA, sentenza inc. 11.2009.10 del 9 febbraio 2009,

consid. 5), che si può ragionevolmente presumere superi la soglia di

fr. 8000.– (art. 36 cpv. 1 vLOG), sicché la proponibilità dell'appello è

data.

3. L'appellante produce, oltre a un estratto

delle Norme di attuazione del piano regolatore di __________ (applicabili d'ufficio, art. 87 CPC ticinese), una lettera

del 22 maggio 2006 del Municipio di __________ e chiede a questa Camera di

esperire un nuovo sopralluogo (appello, pag. 2 e 8). L'attrice si oppone all'ispezione, ma non all'assunzione di detto nuovo documento, purché siano ammessi anche

quelli da lei esibiti (sue lettere del 9 giugno e 16 ottobre 2006 al Municipio

di __________ e risposta di quest'ultimo del 28 giugno 2006; istanza di

interpretazione del 26 luglio 2006 presentata al Tribunale cantonale

amministrativo e sentenza di quest'ultimo del 27 luglio 2006). Se non che il

diritto processuale

in vigore

fino al 31 dicembre 2010 escludeva la possibilità di presentare fatti e documenti

nuovi in sede di appello, vigendo il divieto generale dell'art. 321 cpv. 1

lett. b CPC ticinese. Si volesse poi anche tenerne conto, come si vedrà oltre

(consid. 5) essi non influiscono ad ogni modo sull'esito del giudizio. Quanto

alla richiesta di un nuovo sopralluogo, di per sé proponibile (art. 322 lett.

a, che rinvia all'art. 88 lett. a CPC ticinese), non porterebbe con ogni

verosimiglianza elementi di rilievo ai fini del giudizio. Tanto più che, per

stessa ammissione dell'interessata, il fatto da accertare “lo si capisce comunque

anche dagli atti” (appello, pag. 8 in alto). Giova procedere dunque senza

indugio all'esame del ricorso.

4. Controversa

è rimasta innanzitutto la presenza, sul tetto della casa di proprietà della

convenuta, di due comignoli di camini a legna e di uno sfiatatoio della

ventilazione di un gabinetto, causa – secondo l'attrice – di immissioni moleste

a danno della sua proprietà. Nella sentenza impugnata il Pretore, dopo aver accennato

alle norme applicabili alla fattispecie (art. 684 completato dall'art. 679 CC),

ha ricordato che vietate sono le immissioni pregiudizievoli, ovvero eccessive,

siano esse positive (come in concreto) o negative (privazione di aria, luce o

vista). Egli ha poi fatto ampio riferimento alla sentenza del Tribunale

cantonale amministrativo del 12 maggio 2005, in particolare alla accertata violazione delle Raccomandazioni concernenti l'altezza minima dei camini sui tetti del

15 dicembre 1989, emesse dall'Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e

del paesaggio. Ciò posto, il Pretore ha rammentato che in ossequio al principio

di non contraddizione e di coordinamento nell'applicazione dell'ordinamento

giuridico “il giudice civile è tenuto a prendere in considerazione anche le

norme di diritto pubblico che concernono lo stesso oggetto di regolamentazione”.

Nelle circostanze descritte – ha concluso il Pretore – il fatto che i comignoli

in questione non superino di almeno 50 cm il colmo del tetto come previsto dalle citate Raccomandazioni, impedisce che il fumo venga disperso nell'aria, ne

favorisce il ristagno e provoca immissioni pregiudizievoli che vanno

sanzionate, il ristagno del fumo essendo "un fattore endemico a comignoli

troppo bassi", per cui è nella natura stessa delle cose che un simile

fenomeno si produca. Alla medesima conclusione il primo giudice è giunto anche

per quanto riguarda lo sfiatatoio della ventilazione del gabinetto, portatore

di cattivi odori nell'abitazione dell'attrice e causa quindi di immissioni

pregiudizievoli. Circa l'altra questione rimasta litigiosa in appello – vale a

dire il ripristino della falda del tetto sporgente sul balcone dell'attrice –

il Pretore, accertata l'assenza di una servitù di sporgenza a registro

fondiario e constatata l'avvenuta denuncia di tale sporgenza, ha accolto anche

questa pretesa di AO 1.

5. L'appellante

sostiene in primo luogo che agli atti non v'è alcuna prova circa la concreta

esistenza di immissioni eccessive provenienti dai comignoli in questione.

Rimprovera al Pretore di essersi limitato a considerazioni teoriche sulla base

delle Raccomandazioni emesse dall'Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste

e del paesaggio che neppure hanno forza di legge. Afferma infine che il primo

giudice ha travisato la sentenza del Tribunale cantonale amministrativo del 12

maggio 2005, secondo la quale i comignoli andavano innalzati “fino a che la

quota d'uscita del fumo non corrisponda alle finestre della ricorrente”,

situazione che – osserva – è pacificamente data nella fattispecie.

a) L'art. 679 CC prevede che chiunque è danneggiato o minacciato di un

danno perché un proprietario trascende nell'esercizio del suo diritto di

proprietà, può chiedere la cessazione della molestia o un provvedimento contro

il danno temuto e il risarcimento del danno. Nei rapporti di vicinato, in

particolare, l'art. 684 cpv. 2 CC vieta eccessi pregiudizievoli, come emissioni

di fumo o di fuliggine, emanazioni moleste, rumori o scuotimenti suscettibili

di provocare danni e non giustificati dalla situazione, dalla destinazione dei

fondi o dall'uso locale. Sapere se le immissioni siano davvero eccessive,

dipende dall'oggettiva intensità delle medesime. Il giudice valuta gli

interessi in gioco sulla base del suo ampio potere di apprezzamento,

richiamandosi alla sensibilità di una persona media posta nei medesimi frangenti.

Tale ponderazione d'interessi, ispirata al diritto – comprese le norme sulla

protezione dell'ambiente e dell'aria in particolare – e all'equità, non deve fondarsi solo sulla

situazione, la destinazione dei fondi o l'uso locale (come prevede l'art. 684

cpv. 2 CC), ma deve tenere conto anche di tutte le circostanze del caso

specifico nel loro insieme. Vietate, in altri termini, non sono unicamente

immissioni suscettibili di danno, bensì tutte le immissioni moleste, ovvero

eccessive (Rep. 2000 pag. 172 consid. 4 con riferimenti).

b) Per

quanto riguarda il divieto di eccessi pregiudizievoli nei rapporti di vicinato

(art. 684 CC) il Tribunale federale ha osservato che l'unità dell'ordinamento

giuridico si oppone alla visione di un diritto privato e di un diritto pubblico

coesistenti ma senza alcun rapporto fra loro (DTF 129 III 165, consid. 2.6; DTF

132 III 51, consid. 2.2). La protezione da immissioni prevista dalle

disposizioni di diritto pubblico – osserva ancora l'alta Corte – sta infatti

accanto a quella del diritto privato e può inoltre essere rilevante nella

determinazione delle emissioni tollerabili secondo l'art. 684 CC (RtiD I-2004,

pag. 130 consid. 3.2). Ora, l'appellante non critica il Pretore per il solo

fatto di essersi riferito al diritto federale in materia di protezione

dell'ambiente, ma sostiene che egli abbia arbitrariamente desunto da tali norme

gli estremi di immissioni eccessive, senza esaminarne la reale e concreta

intensità e frequenza. Ciò che del resto – soggiunge – l'attrice è ben lungi

dall'avere dimostrato.

c) Nella

sentenza del Tribunale cantonale amministrativo del 12 maggio 2005 (doc. NN),

Considerandi

ripresa dal Pretore, in relazione al mancato rispetto delle prescrizioni sulle

altezze dei due comignoli antistanti la terrazza dell'attrice, veniva sottolineato

che “la difformità strutturale degli impianti per rapporto alle prescrizioni

cui soggiacciono è talmente importante che nemmeno una severa limitazione delle

condizioni d’esercizio renderebbe la violazione irrilevante” (consid. 3.2 pag.

6), precisando che “Ad ogni buon conto, l'utilizzo dei due camini a legna

comporterebbe comunque gravi pregiudizi dal profilo della dispersione dei fumi,

in special modo per la vicina ricorrente, dirimpettaia dei fumaioli e,

soprattutto, della quota d'uscita del fumo” (consid. 3.2, pag. 7).

d) Vero

è che le disposizioni in materia di protezione dell'ambiente cui si è fatto

riferimento, in particolare le note Raccomandazioni, prescrivono unicamente l'altezza

minima dei comignoli sui tetti e nulla adducono in merito ai limiti di fumo

tollerabile (diversamente, per esempio, dall'ordinanza contro l'inquinamento fonico,

del 15 dicembre 1986: cfr. Rep. 2000, pag. 173, consid. 5). Se

non che tali prescrizioni, insieme con le disposizioni in materia di polizia

del fuoco, sono indizi per un uso conforme e soprattutto sicuro dei camini. In

altre parole, la fissazione di un’altezza minima dei comignoli permette di

garantire una corretta dispersione dei fumi, con conseguente tutela della sicurezza

del vicino da eventuali esiti dannosi delle emissioni. E ciò a prescindere

dall’intensità dell’uso. Inoltre, come sottolineato dalla sentenza del Tribunale

cantonale amministrativo più volte citata, le Raccomandazioni dell'Ufficio

federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio, di cui è questione, pur

non avendo forza di legge esprimono però princìpi che riflettono l'opinione di

esperti del ramo sull'interpretazione del testo legale e fungono quindi da

criteri obiettivi e pertinenti per le autorità preposte all'applicazione del

diritto (doc. NN, pag. 4-5). Su questo punto il giudizio del Pretore resiste

quindi alla critica e l'appello cade nel vuoto.

6.

Per

quel che concerne lo sfiatatoio della ventilazione del gabinetto, la sua

vicinanza con il balcone dell'attrice ha portato il Pretore a ritenerlo

"ovviamente portatore di cattivi odori nella sua abitazione",

soggiungendo come sia "evidente per ciascuno che

abitare accanto ad un simile sfiatatoio può significare doversi sopportare

odori di fogna assolutamente contrari ad uno standard abitativo medio, tanto più

che – come rilevato dal teste __________ – è possibile spostare più in alto

anche quello sfiatatoio senza grandi complicazioni” (sentenza impugnata, pag.

6). Da qui l'ordine di innalzarlo – alla stessa stregua dei due comignoli –,

contestato dall'attrice. Se non che il verificarsi di immissioni moleste fra

vicini, dovute a eventuali esalazioni di odori e vapori (art. 684 cpv. 2 CC)

non può essere presunto e il loro eccesso va dimostrato (Rep. 1994, pag. 314,

consid. 3). Ora, nel caso concreto nulla agli atti permette di considerare

accertata la presenza delle pretese immissioni eccessive, né sulla base di

elementi probatori acquisiti né in virtù di riconosciute indicazioni oggettive.

In simili circostanze, contrariamente ai comignoli di cui si è detto in

precedenza, l'appello su questo punto merita accoglimento.

7.

Per quanto riguarda l'ultima

questione rimasta litigiosa – la richiesta cioè dell'attrice di ripristinare la

falda del tetto dell'abitazione della convenuta in modo che non invada il suo

balcone – l'appellante vi si

oppone, facendo valere che detta falda sporge non sul fondo di proprietà

dell’attrice bensì “sulla terrazza di casa AO 1, che a sua volta sporge sulla

coattiva senza che sia iscritta [...] una servitù” (appello, n. 4.1 pag. 7).

Ciò comporta che l'at- trice non era legittimata a postulare l’intervento

citato. Essa sostiene poi che già prima dei lavori di ristrutturazione il tetto

invadeva il balcone di AO 1 la quale, se mai, si è opposta solo a un aumento di

tale sconfinamento. A suo parere, inoltre, le travi portanti del tetto poggiano

sul muro perimetrale della casa dell'attrice, sicché alla stessa non doveva sfuggire l'esistenza e la sporgenza della falda. Da

ultimo, per l'appellante, non

vi è alcuna immissione molesta e l'invasione – se non già protetta da un diritto consuetudinario

codificato nel piano regolatore del Comune di __________ – è conforme all'art. 674 cpv. 3 CC, la sporgenza risalendo

a tempo immemorabile (appello, pag. 8 segg.).

a) Circa la legittimazione dell'attrice – questione che va esaminata d'ufficio in ogni stadio di causa (RtiD II-2008 pag. 657 consid. 2 con

rimando) – vero è, come rilevato dal Pretore, che a registro fondiario non è

iscritta alcuna servitù di sporgenza a favore del mappale dell’appellante né

sul fondo n. 570 né sulla particella coattiva n. 571. Non va però disatteso che

la scala di accesso all'abitazione di AO 1 (e all'appartamento al 1° e 2° piano

della convenuta) è posizionata sulla particella coattiva n. 571 (doc. D e doc.

1.

ultima pagina) e che il balcone ch'essa pretende invaso dalla ristrutturata

falda sporge interamente sopra detta scala, ovvero anch'esso sulla particella

coattiva (fotografie doc. G in inc. OA. 2000.549 richiamato). E siccome a

registro fondiario non è iscritta alcuna servitù di sporgenza in favore del

mappale n. 570 e a carico della particella coattiva n. 571, in virtù del principio dell'accessione (art. 667 cpv. 1 CC) AO 1 non può vantare diritti di

proprietà sul balcone in rassegna, appartenente per intero alla particella

coattiva n. 571.

b) Certo

l'art. 648 cpv. 1 CC abilita il comproprietario a intentare un'azione negatoria (art. 641 cpv. 2

CC), finanche contro gli altri comproprietari – e non solo contro il terzo

perturbatore – quand'anche essi consentano alla turbativa (DTF 95 II 402

consid. 2b con richiami). In concreto l'attrice è proprietaria del fondo n.

570, cui appartiene un terzo di quello n. 571 ed è quindi dotata della

necessaria legittimazione per postulare la rimozione della falda sporgente sulla

particella coattiva. Se non che non è in tale veste ch'essa ha agito nel caso concreto.

Infatti AO 1, sin dall'inizio e ancora nelle osservazioni all'appello, si è

espressa – erroneamente – quale titolare del diritto di proprietà esclusivo sul

balcone, lamentandosi delle indebite ingerenze a danno di questo specifico

manufatto e non già a danno della comproprietà coattiva.

c) Ma

anche volendo ipotizzare una legittimazione di AO 1, l'appello non sarebbe destinato a miglior esito. Dall'esame della documentazione fotografica ed in

particolare dai doc. MM, 5 e G (inc. OA.2000.549) si evince infatti che la

ristrutturazione del tetto dell'appellante non ha comportato alcun aggravio

rispetto alla situazione preesistente per quanto attiene al balcone. La

dimostrazione del contrario nemmeno è stata tentata dall'attrice. Limitandosi a

richiamare l'impegno assunto dall'appellante di non invadere il balcone con la

nuova falda del tetto (doc. CC), essa non ha saputo sconfessare la tesi avversaria,

secondo cui la falda solo non avrebbe dovuto invadere “ulteriormente” il

balcone (duplica, pag. 5, ad 6). L'istruttoria non ha saputo far luce sulla

reale portata dell'intesa, permettendo nondimeno di assodare che “la gronda del

tetto della part. 575 invade per circa 30 cm la parte del balcone che fuoriesce rispetto al parapetto dello stesso” e che “questa parte che sporge rispetto al

parapetto del balcone è una struttura in legno, inaccessibile alle persone,

siccome da una parte vi è appunto il parapetto e dall'altra una ramina”

(verbale di sopralluogo del 1° marzo 2004, pag. 3 e fotografie doc. 5 e doc. G

nell'inc. OA.2000.549). Così che parlare di invasione del balcone sarebbe

comunque improprio. Anche al proposito l'appello va dunque accolto.

8.

Gli oneri processuali e le ripetibili di appello seguono la vicendevole

soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC ticinese). L'appellante soccombe quanto

all'ordine di innalzamento dei due comignoli, risultando invece vincente per

quanto attiene all'ordine di rimozione parziale della falda del tetto e di innalzamento

dello sfiatatoio. Si giustifica pertanto di valutare il grado della sua soccombenza

in 1/3 mentre per i 2/3 è soccombente AO 1, la quale rifonderà pertanto a

controparte un'indennità per ripetibili ridotte.

L'esito del giudizio odierno impone una

riforma anche degli oneri processuali di prima istanza. L'attrice avrebbe avuto causa vinta

sull’innalzamento dei due comignoli, sulla sistemazione della lampada esterna e,

parzialmente, per quanto attiene agli sfiatatoi (ovvero limitatamente allo

sfiatatoio dell'aria viziata dello sciacquone), soccombendo invece quanto alla

rimozione della cassetta delle lettere, di parte della falda del tetto e al

ripristino della vecchia tettoia (domanda formulata solo nelle conclusioni).

Attribuendo – come già fatto per gli oneri d'appello – uguale valenza ad ognuna

delle singole domande di AO 1, la stessa risulterebbe soccombente nella misura

del 55%, la convenuta per il restante 45%. Il grado di soccombenza, essendo

pressoché equivalente, si giustifica di porre tasse e spese a carico delle parti

in ragione di metà ciascuno, dichiarando compensate le ripetibili.

9.

Per quel che è dei rimedi giuridici dati contro la presente sentenza

sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il Pretore – già si è detto

(consid. 2) – non ha accertato il valore di causa. In appello rimanevano

contesi l'innalzamento dei

comignoli e dello sfiatatoio dell'aria viziata ed il ripristino della falda sporgente. Spetterà alle parti, nell'eventualità di un ricorso in materia

civile, rendere verosimile che i temi ancora litigiosi

dinanzi a questa Camera raggiungano un valore di fr. 30 000.– ai fini

dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: I. L'appello è parzialmente accolto e la sentenza

impugnata è riformata come segue:

1. La petizione è parzialmente

accolta. Di conseguenza è fatto ordine a AP 1:

- di

innalzare i comignoli posti sul tetto della sua casa d'abitazione alla

particella n. 575 RFD di __________, sezione di __________, in modo che superino

di almeno 50 cm il colmo del tetto;

- di

modificare l'impianto di illuminazione sopra la porta d'entrata

dell'appartamento posto al primo e secondo piano della

medesima abitazione, secondo le modalità proposte dal perito (cfr. pag. 9

perizia).

2. La

tassa di giustizia in fr. 860.– e le spese in fr. 3800.–, da anticipare così

come anticipate, sono poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno,

compensate le ripetibili.

II. Gli oneri

di appello, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 430.–

b)

spese fr. 50.–

fr. 480.–

sono posti per i due terzi a carico dell'attrice e per il resto a

carico dell’appellante. L’attrice rifonderà inoltre alla controparte fr. 700.– per

ripetibili ridotte.

III. Notificazione:

– ;

– .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il giudice presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art.

100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il

ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta

ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non

raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia

concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La

legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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