11.2006.96
Azione negatoria e di cessazione della turbativa
3 agosto 2012Italiano21 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.2006.96
Data decisione, Autorità:
03.08.2012, ICCA
Ricorso:
TF,5A_660/2012, 15.5.2013
Titolo:
Azione negatoria e di cessazione della turbativa
AZIONE NEGATORIA
art. 641 cpv. 2 CC
art. 679 CC
art. 684 CC
Incarto n.
11.2006.96
Lugano
3 agosto 2012/mc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Celio, giudice presidente,
Ermotti, supplente ordinario e Cerutti, supplente
straordinario
segretaria:
Baggi Fiala, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa OA.2003.78 (rapporti
di vicinato e azione negatoria) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione
1, promossa con petizione del 10 febbraio 2003 da
AO 1
(patrocinata dall'avv.
PA 1 )
contro
AP 1
(patrocinata dall'avv.
PA 2 );
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se
dev'essere accolto l'appello
dell'11 settembre 2006 presentato
da AP 1 contro la sentenza emessa il
22 agosto 2006 dal Pretore del
Distretto di Lugano, sezione 1;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. AO 1 è proprietaria della particella n. 570 RFD di __________ sezione
di __________, su cui si trova la sua casa unifamiliare. AP 1 è proprietaria
della vicina particella n. 575 sulla quale sorge una casa d'abitazione
(subalterno A), ristrutturata per ricavarne due appartamenti, in parte contigua
all'abitazione di AO 1. Entrambi i fondi confinano con la particella n. 571
(superficie non edificata adibita a corte), loro proprietà coattiva per un
terzo e per il rimanente terzo della particella n. 576. Dalla corte, una scala
esterna permette di accedere sia all'abitazione di AO 1 sia all'appartamento
posto al primo e secondo piano della casa di AP 1, locato a tale __________.
Quanto all'appartamento sito al piano terra, abitato dai genitori di AP 1, esso
è accessibile direttamente da una porta che dà sulla corte.
B. I
lavori di ristrutturazione dell'abitazione sita sul fondo n. 575, iniziati nel
gennaio del 2001, erano stati autorizzati con licenza edilizia rilasciata dal
Comune di __________ il 13 aprile 2000. Se non che la presenza di due comignoli
di camini a legna e di uno sfiatatoio della ventilazione – non indicati nei
progetti presentati con la domanda di costruzione del 2000 – ha richiesto
l'avvio di una procedura d'autorizzazione in sanatoria, sfociata nella licenza
edilizia del 14 luglio 2004. Un ricorso di AO 1 al Consiglio di Stato è stato
respinto con decisione del 25 gennaio 2005. Adìto dall'opponente, con sentenza
del 12 maggio 2005 il Tribunale cantonale amministrativo ha per contro
annullato entrambe le decisioni (inc. 52.2005.40).
C. Nel
frattempo, il 10 febbraio 2003, AO 1 ha introdotto davanti al Pretore del
Distretto di Lugano, sezione 1, una petizione perché fosse ordinato a AP 1 di
innalzare comignoli e sfiatatoi della ventilazione (di un bagno e di una
cucina) secondo le Raccomandazioni emanate dall'Ufficio federale dell'ambiente,
delle foreste e del paesaggio, di modificare l'impianto di illuminazione sopra
la porta di accesso dell'appartamento posto al primo e secondo piano, di
rimuovere una cassetta delle lettere sistemandola altrove, e di ripristinare la
falda del tetto in modo che non invada il suo balcone. Nella
sua risposta del 22 maggio 2003 AP 1 ha proposto il rigetto della petizione. Con
replica del 10 giugno 2003 l'attrice ha ribadito le sue domande. La convenuta
ha duplicato l'11 luglio 2003 confermando la sua posizione.
D. L'udienza
preliminare si è tenuta il 9 ottobre 2003 e l'istruttoria, iniziata l'8 gennaio
2004, è terminata il 30 novembre 2005. Al dibattimento finale le parti hanno
rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte. Nel suo memoriale del 30 gennaio
2006 l'attrice ha riaffermato le sue domande, postulando, in aggiunta, anche
il ripristino nelle dimensioni originarie di una tettoia sporgente sulla corte.
Con il suo memoriale di stessa data la convenuta ha proposto una volta ancora
di respingere la petizione. Statuendo con sentenza del 22 agosto 2006 il
Pretore ha parzialmente accolto la petizione, nel senso che ha ordinato alla
convenuta di innalzare i comignoli e lo sfiatatoio della ventilazione del
gabinetto in modo che superino di almeno 50 cm il colmo del tetto, di modificare l'impianto di illuminazione secondo la proposta del perito e di rimuovere e
ripristinare entro i limiti della sua proprietà la falda del tetto che invade
il balcone dell'attrice. La tassa di giustizia di fr. 860.– e le spese di fr.
3800.– sono state poste per un terzo a carico dell'attrice e per il rimanente a
carico della convenuta, tenuta a rifondere a AO 1 fr. 4000.– per ripetibili.
E. Contro
la sentenza appena citata è insorta AP 1 con un appello dell'11 settembre 2006
per ottenere che le richieste dell'attrice siano respinte e il giudizio del
Pretore modificato di conseguenza, "tranne per la questione della
lampada". Nelle sue osservazioni del 23 ottobre 2006 AO 1 propone di
respingere l'appello.
in diritto: 1. La causa in esame è stata trattata con la procedura ordinaria
degli art. 165 segg. CPC ticinese. A quest'ultimo soggiacevano tutte le
decisioni comunicate dai Pretori entro il 31 dicembre 2010 (art. 405 cpv. 1
CPC). In concreto la sentenza impugnata è stata intimata il 24 agosto 2006 ed è
pervenuta al patrocinatore dell'appellante il giorno successivo (appello, pag. 2 in alto). Introdotto entro 20 giorni (art. 308 cpv. 1 CPC ticinese), l’11 settembre 2006, l'appello in rassegna è dunque tempestivo.
2. Nel diritto ticinese l'appellabilità
di una sentenza dipendeva dal valore della domanda,
determinato in base alle conclusioni prese dal ricorrente nell'ultimo atto di
causa davanti al Pretore (art. 15 CPC ticinese). Nelle cause relative a servitù
e rapporti di vicinato il valore litigioso era quello che
Fatti
i diritti controversi avevano per il fondo dominante, rispettivamente quello
che corrispondeva alla svalutazione del fondo serviente, se essa era maggiore
(art. 9 cpv. 3 CPC ticinese). In concreto il Pretore non ha determinato – come
gli incombeva (art. 13 CPC ticinese) – l'ammontare di tale valore, né agli atti figurano elementi oggettivi che possano supplire alla
mancanza. Quantificare in modo attendibile la svalutazione del fondo n. 575 in caso di innalzamento dei fumaioli e degli scarichi dell'aria viziata, di spostamento della
lampada esterna, di rimozione della cassetta delle lettere e di ripristino
della tettoia sporgente sulla corte, è perciò arduo. Ostica è altresì la
valutazione dell'incidenza della demolizione della falda del tetto sporgente
sul balcone. In simili condizioni, pare lecito far coincidere il deprezzamento
della particella n. 575 con almeno il costo complessivo degli interventi
postulati dall'attrice (I CCA, sentenza inc. 11.2009.10 del 9 febbraio 2009,
consid. 5), che si può ragionevolmente presumere superi la soglia di
fr. 8000.– (art. 36 cpv. 1 vLOG), sicché la proponibilità dell'appello è
data.
3. L'appellante produce, oltre a un estratto
delle Norme di attuazione del piano regolatore di __________ (applicabili d'ufficio, art. 87 CPC ticinese), una lettera
del 22 maggio 2006 del Municipio di __________ e chiede a questa Camera di
esperire un nuovo sopralluogo (appello, pag. 2 e 8). L'attrice si oppone all'ispezione, ma non all'assunzione di detto nuovo documento, purché siano ammessi anche
quelli da lei esibiti (sue lettere del 9 giugno e 16 ottobre 2006 al Municipio
di __________ e risposta di quest'ultimo del 28 giugno 2006; istanza di
interpretazione del 26 luglio 2006 presentata al Tribunale cantonale
amministrativo e sentenza di quest'ultimo del 27 luglio 2006). Se non che il
diritto processuale
in vigore
fino al 31 dicembre 2010 escludeva la possibilità di presentare fatti e documenti
nuovi in sede di appello, vigendo il divieto generale dell'art. 321 cpv. 1
lett. b CPC ticinese. Si volesse poi anche tenerne conto, come si vedrà oltre
(consid. 5) essi non influiscono ad ogni modo sull'esito del giudizio. Quanto
alla richiesta di un nuovo sopralluogo, di per sé proponibile (art. 322 lett.
a, che rinvia all'art. 88 lett. a CPC ticinese), non porterebbe con ogni
verosimiglianza elementi di rilievo ai fini del giudizio. Tanto più che, per
stessa ammissione dell'interessata, il fatto da accertare “lo si capisce comunque
anche dagli atti” (appello, pag. 8 in alto). Giova procedere dunque senza
indugio all'esame del ricorso.
4. Controversa
è rimasta innanzitutto la presenza, sul tetto della casa di proprietà della
convenuta, di due comignoli di camini a legna e di uno sfiatatoio della
ventilazione di un gabinetto, causa – secondo l'attrice – di immissioni moleste
a danno della sua proprietà. Nella sentenza impugnata il Pretore, dopo aver accennato
alle norme applicabili alla fattispecie (art. 684 completato dall'art. 679 CC),
ha ricordato che vietate sono le immissioni pregiudizievoli, ovvero eccessive,
siano esse positive (come in concreto) o negative (privazione di aria, luce o
vista). Egli ha poi fatto ampio riferimento alla sentenza del Tribunale
cantonale amministrativo del 12 maggio 2005, in particolare alla accertata violazione delle Raccomandazioni concernenti l'altezza minima dei camini sui tetti del
15 dicembre 1989, emesse dall'Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e
del paesaggio. Ciò posto, il Pretore ha rammentato che in ossequio al principio
di non contraddizione e di coordinamento nell'applicazione dell'ordinamento
giuridico “il giudice civile è tenuto a prendere in considerazione anche le
norme di diritto pubblico che concernono lo stesso oggetto di regolamentazione”.
Nelle circostanze descritte – ha concluso il Pretore – il fatto che i comignoli
in questione non superino di almeno 50 cm il colmo del tetto come previsto dalle citate Raccomandazioni, impedisce che il fumo venga disperso nell'aria, ne
favorisce il ristagno e provoca immissioni pregiudizievoli che vanno
sanzionate, il ristagno del fumo essendo "un fattore endemico a comignoli
troppo bassi", per cui è nella natura stessa delle cose che un simile
fenomeno si produca. Alla medesima conclusione il primo giudice è giunto anche
per quanto riguarda lo sfiatatoio della ventilazione del gabinetto, portatore
di cattivi odori nell'abitazione dell'attrice e causa quindi di immissioni
pregiudizievoli. Circa l'altra questione rimasta litigiosa in appello – vale a
dire il ripristino della falda del tetto sporgente sul balcone dell'attrice –
il Pretore, accertata l'assenza di una servitù di sporgenza a registro
fondiario e constatata l'avvenuta denuncia di tale sporgenza, ha accolto anche
questa pretesa di AO 1.
5. L'appellante
sostiene in primo luogo che agli atti non v'è alcuna prova circa la concreta
esistenza di immissioni eccessive provenienti dai comignoli in questione.
Rimprovera al Pretore di essersi limitato a considerazioni teoriche sulla base
delle Raccomandazioni emesse dall'Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste
e del paesaggio che neppure hanno forza di legge. Afferma infine che il primo
giudice ha travisato la sentenza del Tribunale cantonale amministrativo del 12
maggio 2005, secondo la quale i comignoli andavano innalzati “fino a che la
quota d'uscita del fumo non corrisponda alle finestre della ricorrente”,
situazione che – osserva – è pacificamente data nella fattispecie.
a) L'art. 679 CC prevede che chiunque è danneggiato o minacciato di un
danno perché un proprietario trascende nell'esercizio del suo diritto di
proprietà, può chiedere la cessazione della molestia o un provvedimento contro
il danno temuto e il risarcimento del danno. Nei rapporti di vicinato, in
particolare, l'art. 684 cpv. 2 CC vieta eccessi pregiudizievoli, come emissioni
di fumo o di fuliggine, emanazioni moleste, rumori o scuotimenti suscettibili
di provocare danni e non giustificati dalla situazione, dalla destinazione dei
fondi o dall'uso locale. Sapere se le immissioni siano davvero eccessive,
dipende dall'oggettiva intensità delle medesime. Il giudice valuta gli
interessi in gioco sulla base del suo ampio potere di apprezzamento,
richiamandosi alla sensibilità di una persona media posta nei medesimi frangenti.
Tale ponderazione d'interessi, ispirata al diritto – comprese le norme sulla
protezione dell'ambiente e dell'aria in particolare – e all'equità, non deve fondarsi solo sulla
situazione, la destinazione dei fondi o l'uso locale (come prevede l'art. 684
cpv. 2 CC), ma deve tenere conto anche di tutte le circostanze del caso
specifico nel loro insieme. Vietate, in altri termini, non sono unicamente
immissioni suscettibili di danno, bensì tutte le immissioni moleste, ovvero
eccessive (Rep. 2000 pag. 172 consid. 4 con riferimenti).
b) Per
quanto riguarda il divieto di eccessi pregiudizievoli nei rapporti di vicinato
(art. 684 CC) il Tribunale federale ha osservato che l'unità dell'ordinamento
giuridico si oppone alla visione di un diritto privato e di un diritto pubblico
coesistenti ma senza alcun rapporto fra loro (DTF 129 III 165, consid. 2.6; DTF
132 III 51, consid. 2.2). La protezione da immissioni prevista dalle
disposizioni di diritto pubblico – osserva ancora l'alta Corte – sta infatti
accanto a quella del diritto privato e può inoltre essere rilevante nella
determinazione delle emissioni tollerabili secondo l'art. 684 CC (RtiD I-2004,
pag. 130 consid. 3.2). Ora, l'appellante non critica il Pretore per il solo
fatto di essersi riferito al diritto federale in materia di protezione
dell'ambiente, ma sostiene che egli abbia arbitrariamente desunto da tali norme
gli estremi di immissioni eccessive, senza esaminarne la reale e concreta
intensità e frequenza. Ciò che del resto – soggiunge – l'attrice è ben lungi
dall'avere dimostrato.
c) Nella
sentenza del Tribunale cantonale amministrativo del 12 maggio 2005 (doc. NN),
Considerandi
ripresa dal Pretore, in relazione al mancato rispetto delle prescrizioni sulle
altezze dei due comignoli antistanti la terrazza dell'attrice, veniva sottolineato
che “la difformità strutturale degli impianti per rapporto alle prescrizioni
cui soggiacciono è talmente importante che nemmeno una severa limitazione delle
condizioni d’esercizio renderebbe la violazione irrilevante” (consid. 3.2 pag.
6), precisando che “Ad ogni buon conto, l'utilizzo dei due camini a legna
comporterebbe comunque gravi pregiudizi dal profilo della dispersione dei fumi,
in special modo per la vicina ricorrente, dirimpettaia dei fumaioli e,
soprattutto, della quota d'uscita del fumo” (consid. 3.2, pag. 7).
d) Vero
è che le disposizioni in materia di protezione dell'ambiente cui si è fatto
riferimento, in particolare le note Raccomandazioni, prescrivono unicamente l'altezza
minima dei comignoli sui tetti e nulla adducono in merito ai limiti di fumo
tollerabile (diversamente, per esempio, dall'ordinanza contro l'inquinamento fonico,
del 15 dicembre 1986: cfr. Rep. 2000, pag. 173, consid. 5). Se
non che tali prescrizioni, insieme con le disposizioni in materia di polizia
del fuoco, sono indizi per un uso conforme e soprattutto sicuro dei camini. In
altre parole, la fissazione di un’altezza minima dei comignoli permette di
garantire una corretta dispersione dei fumi, con conseguente tutela della sicurezza
del vicino da eventuali esiti dannosi delle emissioni. E ciò a prescindere
dall’intensità dell’uso. Inoltre, come sottolineato dalla sentenza del Tribunale
cantonale amministrativo più volte citata, le Raccomandazioni dell'Ufficio
federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio, di cui è questione, pur
non avendo forza di legge esprimono però princìpi che riflettono l'opinione di
esperti del ramo sull'interpretazione del testo legale e fungono quindi da
criteri obiettivi e pertinenti per le autorità preposte all'applicazione del
diritto (doc. NN, pag. 4-5). Su questo punto il giudizio del Pretore resiste
quindi alla critica e l'appello cade nel vuoto.
6.
Per
quel che concerne lo sfiatatoio della ventilazione del gabinetto, la sua
vicinanza con il balcone dell'attrice ha portato il Pretore a ritenerlo
"ovviamente portatore di cattivi odori nella sua abitazione",
soggiungendo come sia "evidente per ciascuno che
abitare accanto ad un simile sfiatatoio può significare doversi sopportare
odori di fogna assolutamente contrari ad uno standard abitativo medio, tanto più
che – come rilevato dal teste __________ – è possibile spostare più in alto
anche quello sfiatatoio senza grandi complicazioni” (sentenza impugnata, pag.
6). Da qui l'ordine di innalzarlo – alla stessa stregua dei due comignoli –,
contestato dall'attrice. Se non che il verificarsi di immissioni moleste fra
vicini, dovute a eventuali esalazioni di odori e vapori (art. 684 cpv. 2 CC)
non può essere presunto e il loro eccesso va dimostrato (Rep. 1994, pag. 314,
consid. 3). Ora, nel caso concreto nulla agli atti permette di considerare
accertata la presenza delle pretese immissioni eccessive, né sulla base di
elementi probatori acquisiti né in virtù di riconosciute indicazioni oggettive.
In simili circostanze, contrariamente ai comignoli di cui si è detto in
precedenza, l'appello su questo punto merita accoglimento.
7.
Per quanto riguarda l'ultima
questione rimasta litigiosa – la richiesta cioè dell'attrice di ripristinare la
falda del tetto dell'abitazione della convenuta in modo che non invada il suo
balcone – l'appellante vi si
oppone, facendo valere che detta falda sporge non sul fondo di proprietà
dell’attrice bensì “sulla terrazza di casa AO 1, che a sua volta sporge sulla
coattiva senza che sia iscritta [...] una servitù” (appello, n. 4.1 pag. 7).
Ciò comporta che l'at- trice non era legittimata a postulare l’intervento
citato. Essa sostiene poi che già prima dei lavori di ristrutturazione il tetto
invadeva il balcone di AO 1 la quale, se mai, si è opposta solo a un aumento di
tale sconfinamento. A suo parere, inoltre, le travi portanti del tetto poggiano
sul muro perimetrale della casa dell'attrice, sicché alla stessa non doveva sfuggire l'esistenza e la sporgenza della falda. Da
ultimo, per l'appellante, non
vi è alcuna immissione molesta e l'invasione – se non già protetta da un diritto consuetudinario
codificato nel piano regolatore del Comune di __________ – è conforme all'art. 674 cpv. 3 CC, la sporgenza risalendo
a tempo immemorabile (appello, pag. 8 segg.).
a) Circa la legittimazione dell'attrice – questione che va esaminata d'ufficio in ogni stadio di causa (RtiD II-2008 pag. 657 consid. 2 con
rimando) – vero è, come rilevato dal Pretore, che a registro fondiario non è
iscritta alcuna servitù di sporgenza a favore del mappale dell’appellante né
sul fondo n. 570 né sulla particella coattiva n. 571. Non va però disatteso che
la scala di accesso all'abitazione di AO 1 (e all'appartamento al 1° e 2° piano
della convenuta) è posizionata sulla particella coattiva n. 571 (doc. D e doc.
1.
ultima pagina) e che il balcone ch'essa pretende invaso dalla ristrutturata
falda sporge interamente sopra detta scala, ovvero anch'esso sulla particella
coattiva (fotografie doc. G in inc. OA. 2000.549 richiamato). E siccome a
registro fondiario non è iscritta alcuna servitù di sporgenza in favore del
mappale n. 570 e a carico della particella coattiva n. 571, in virtù del principio dell'accessione (art. 667 cpv. 1 CC) AO 1 non può vantare diritti di
proprietà sul balcone in rassegna, appartenente per intero alla particella
coattiva n. 571.
b) Certo
l'art. 648 cpv. 1 CC abilita il comproprietario a intentare un'azione negatoria (art. 641 cpv. 2
CC), finanche contro gli altri comproprietari – e non solo contro il terzo
perturbatore – quand'anche essi consentano alla turbativa (DTF 95 II 402
consid. 2b con richiami). In concreto l'attrice è proprietaria del fondo n.
570, cui appartiene un terzo di quello n. 571 ed è quindi dotata della
necessaria legittimazione per postulare la rimozione della falda sporgente sulla
particella coattiva. Se non che non è in tale veste ch'essa ha agito nel caso concreto.
Infatti AO 1, sin dall'inizio e ancora nelle osservazioni all'appello, si è
espressa – erroneamente – quale titolare del diritto di proprietà esclusivo sul
balcone, lamentandosi delle indebite ingerenze a danno di questo specifico
manufatto e non già a danno della comproprietà coattiva.
c) Ma
anche volendo ipotizzare una legittimazione di AO 1, l'appello non sarebbe destinato a miglior esito. Dall'esame della documentazione fotografica ed in
particolare dai doc. MM, 5 e G (inc. OA.2000.549) si evince infatti che la
ristrutturazione del tetto dell'appellante non ha comportato alcun aggravio
rispetto alla situazione preesistente per quanto attiene al balcone. La
dimostrazione del contrario nemmeno è stata tentata dall'attrice. Limitandosi a
richiamare l'impegno assunto dall'appellante di non invadere il balcone con la
nuova falda del tetto (doc. CC), essa non ha saputo sconfessare la tesi avversaria,
secondo cui la falda solo non avrebbe dovuto invadere “ulteriormente” il
balcone (duplica, pag. 5, ad 6). L'istruttoria non ha saputo far luce sulla
reale portata dell'intesa, permettendo nondimeno di assodare che “la gronda del
tetto della part. 575 invade per circa 30 cm la parte del balcone che fuoriesce rispetto al parapetto dello stesso” e che “questa parte che sporge rispetto al
parapetto del balcone è una struttura in legno, inaccessibile alle persone,
siccome da una parte vi è appunto il parapetto e dall'altra una ramina”
(verbale di sopralluogo del 1° marzo 2004, pag. 3 e fotografie doc. 5 e doc. G
nell'inc. OA.2000.549). Così che parlare di invasione del balcone sarebbe
comunque improprio. Anche al proposito l'appello va dunque accolto.
8.
Gli oneri processuali e le ripetibili di appello seguono la vicendevole
soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC ticinese). L'appellante soccombe quanto
all'ordine di innalzamento dei due comignoli, risultando invece vincente per
quanto attiene all'ordine di rimozione parziale della falda del tetto e di innalzamento
dello sfiatatoio. Si giustifica pertanto di valutare il grado della sua soccombenza
in 1/3 mentre per i 2/3 è soccombente AO 1, la quale rifonderà pertanto a
controparte un'indennità per ripetibili ridotte.
L'esito del giudizio odierno impone una
riforma anche degli oneri processuali di prima istanza. L'attrice avrebbe avuto causa vinta
sull’innalzamento dei due comignoli, sulla sistemazione della lampada esterna e,
parzialmente, per quanto attiene agli sfiatatoi (ovvero limitatamente allo
sfiatatoio dell'aria viziata dello sciacquone), soccombendo invece quanto alla
rimozione della cassetta delle lettere, di parte della falda del tetto e al
ripristino della vecchia tettoia (domanda formulata solo nelle conclusioni).
Attribuendo – come già fatto per gli oneri d'appello – uguale valenza ad ognuna
delle singole domande di AO 1, la stessa risulterebbe soccombente nella misura
del 55%, la convenuta per il restante 45%. Il grado di soccombenza, essendo
pressoché equivalente, si giustifica di porre tasse e spese a carico delle parti
in ragione di metà ciascuno, dichiarando compensate le ripetibili.
9.
Per quel che è dei rimedi giuridici dati contro la presente sentenza
sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il Pretore – già si è detto
(consid. 2) – non ha accertato il valore di causa. In appello rimanevano
contesi l'innalzamento dei
comignoli e dello sfiatatoio dell'aria viziata ed il ripristino della falda sporgente. Spetterà alle parti, nell'eventualità di un ricorso in materia
civile, rendere verosimile che i temi ancora litigiosi
dinanzi a questa Camera raggiungano un valore di fr. 30 000.– ai fini
dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: I. L'appello è parzialmente accolto e la sentenza
impugnata è riformata come segue:
1. La petizione è parzialmente
accolta. Di conseguenza è fatto ordine a AP 1:
- di
innalzare i comignoli posti sul tetto della sua casa d'abitazione alla
particella n. 575 RFD di __________, sezione di __________, in modo che superino
di almeno 50 cm il colmo del tetto;
- di
modificare l'impianto di illuminazione sopra la porta d'entrata
dell'appartamento posto al primo e secondo piano della
medesima abitazione, secondo le modalità proposte dal perito (cfr. pag. 9
perizia).
2. La
tassa di giustizia in fr. 860.– e le spese in fr. 3800.–, da anticipare così
come anticipate, sono poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno,
compensate le ripetibili.
II. Gli oneri
di appello, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 430.–
b)
spese fr. 50.–
fr. 480.–
sono posti per i due terzi a carico dell'attrice e per il resto a
carico dell’appellante. L’attrice rifonderà inoltre alla controparte fr. 700.– per
ripetibili ridotte.
III. Notificazione:
– ;
– .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il giudice presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art.
100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il
ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta
ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non
raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia
concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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