11.2006.97
Misure cautelari a protezione della personalità
21 giugno 2012Italiano25 min
Source ti.ch
AIUTO
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Numero d'incarto:
11.2006.97
Data decisione, Autorità:
21.06.2012, ICCA
Titolo:
Misure cautelari a protezione della personalità
PROTEZIONE DELLA PERSONALITÀ CONTRO LESIONI ILLECITE
PROVVEDIMENTO CAUTELARE
art. 28 cpv. 1 CC
art. 28 cpv. 2 CC
art. 28c CC
Incarto n.
11.2006.97
Lugano
21 giugno
2012/mc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Celio, giudice presidente,
Stefani e Cerutti, supplente straordinario
segretaria:
F. Bernasconi, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa DI.2005.155 (protezione
della personalità) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna
promossa con istanza del 28 luglio 2005 da
AP 1 ora in
(patrocinata dall'avv.
PA 2)
contro
AO 1 ora in
(patrocinato dall'avv.
dott. PA 3) e
AO 2
(patrocinato dall'avv.
PA 1);
esaminati
gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 20 settembre 2006 presentato dalla AP 1 contro il decreto
cautelare emesso l'8 settembre
2006 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. La
AP 1 gestisce dal 1988 un centro di compostaggio sul fondo n. 4050 RFD di __________,
ora di proprietà di __________. La struttura si trova a sud-est di __________, a
circa 750 m dalla zona detta __________ che si estende da via __________
alla rete ferroviaria. Dal luglio del 2004 abita in tale comparto residenziale __________.
AO 1 vi ha abitato dal luglio del 2004 sino al luglio del 2006. Essi, all'inizio del 2005, hanno creato il __________
con lo scopo di indagare e di rimediare ai lezzi da tempo percettibili nella
regione. Il 10 gennaio 2005 AO 2 ha scritto alla AP 1, additandola come causa
delle esalazioni maleodoranti e invitandola a porre fine a ciò con misure
concrete.
B. Nel febbraio
del 2005 il __________ ha
lanciato una petizione intitolata __________. Il 9
febbraio 2005 AO 1 e AO 2 hanno aperto il sito internet ‹www.__________.ch› per informare il pubblico sulle iniziative dell'omonimo gruppo. Nel
sito, in particolare, essi hanno pubblicato un referto del 12 ottobre 2004 dell'__________
e passi di una lettera del Dipartimento del territorio del 14 febbraio 2005 in cui la AP 1 era esplicitamente associata ai fetori. Il 31 maggio 2005
AO 1 e AO 2 hanno consegnato al Consiglio di Stato la
predetta petizione, firmata da 2154 cittadini. L'evento, ripreso dagli organi di stampa, è
stato commentato da AO 2 in un'intervista
al __________ e in una alla __________. L'8 giugno
2005 la AP 1 ha ingiunto a AO 1 e AO 2 di non esprimersi sul suo conto o sulle
sue attività e di non riprendere con fotografie, suoni o immagini il suo
stabilimento. Alla diffida ha risposto solo AO 2, asserendo di riferire
opinioni ampiamente documentabili, in buona fede e senza ledere l'onorabilità
di chicchessia.
C. Il 28 luglio 2005 la AP 1 si è rivolta al
Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna per ottenere in via cautelare che
a AO 1 e a AO 2 fosse vietato a tempo indeterminato, sotto comminatoria
dell'art. 292 CP, di esprimersi “sotto qualsiasi forma sia personalmente sia
attraverso terze persone sul conto della AP 1 e/o dell'attività da essa svolta”. L'istante ha anche postulato la “disattivazione” del sito ‹www.__________.ch› e il divieto per entrambi di crearne altri
con contenuto analogo, di avvicinarsi ai luoghi di attività della AP 1 e di
riprendere suoni e/o immagini concernenti l'istante e la sua attività professionale. Le medesime richieste essa
ha formulato già in via cautelare inaudita parte. Il contraddittorio del 9
settembre 2005, inizialmente sospeso con l'accordo delle parti, è ripreso il 29 settembre 2005 e in quell'occasione i convenuti si sono opposti all'istanza.
Le parti hanno quindi riproposto le loro tesi nella replica del 10 ottobre 2005
e nella duplica congiunta dei convenuti dell'8 novembre 2005. Con decreto cautelare emesso il 16 gennaio 2006 nelle
more istruttorie il Pretore ha proibito ai convenuti di indicare l'istante “quale causa delle esalazioni
maleodoranti in zona __________ sul __________”. L'istruttoria cautelare è terminata il 21 aprile 2006.
D. Le parti hanno rinunciato alla discussione finale cautelare, limitandosi
a conclusioni scritte. Nel loro memoriale comune del 22 maggio 2006 i
convenuti hanno ribadito il rigetto dell'istanza. Il 12 e il 19 giugno e l'11 luglio 2006 la AP 1 ha presentato tre istanze di assunzione
suppletoria di prove. AO 1 vi si è opposto con osservazioni del 20 e del 23
giugno 2006; altrettanto ha fatto AO 2 con scritti del 23 giugno e, insieme con
l'altro convenuto, del 17 luglio
2006. Con decreti del 13 e del 21 luglio 2006 il Pretore le ha respinte. Nelle sue
conclusioni del 3 agosto 2006, oltre a mantenere le sue domande, l'istante ha postulato l'accertamento della violazione dei suoi diritti
della personalità e, in subordine la “disattivazione” del sito, l'eliminazione dallo stesso di “ogni
riferimento diretto ed indiretto alla AP 1, e/o alle attività di compostaggio
che rendano riconoscibile la AP 1”. Con decreto cautelare dell'8 settembre 2006 il Pretore ha
respinto l'istanza, ponendo la tassa di giustizia di fr. 1500.– e le spese
di fr. 275.– a carico dell'istante,
tenuta a rifondere a ciascun convenuto fr. 4000.– per ripetibili.
E. Contro
il citato decreto la AP 1 è insorta con un appello del 20 settembre 2006 per
ottenere l'accoglimento di tutte le sue richieste formulate con le conclusioni
e la conseguente riforma del giudizio impugnato. Con osservazioni del 6
novembre 2006 AO 1 e AO 2 hanno congiuntamente concluso per il rigetto dell'appello.
in diritto: 1. La procedura per l'emanazione di provvedimenti cautelari a norma l'art.
28c vCC era, salvo quanto disponeva il diritto federale (art. 28d
vCC), quella degli art. 376 segg. CPC ticinese (Bucher, Personnes physiques et protection de la personnalité, 5ª
edizione, pag. 135 n. 633). Il termine per
appellare, non interrotto dalle ferie giudiziarie (art. 384bis CPC
ticinese), era di dieci giorni (art. 308 cpv. 1 CPC ticinese). Nella fattispecie
il decreto cautelare è stato notificato agli istanti l'11 settembre 2006. Tempestivo, l'appello in esame è dunque ricevibile.
2. L'appellante postula il richiamo dal __________
del progetto di risanamento dell'impianto di depurazione di __________ e l'assunzione di due referti specialistici e di articoli di giornale
(appello, n. 7 pag. 12 in alto). Prove, precisa, già offerte dinanzi al Pretore,
ma respinte con decreto del 13 luglio 2006 (appello, n.
7 pag. 11 verso il basso). Le richieste, di per sé
proponibili (art. 322 lett. b CPC ticinese), sono irricevibili, si interpretino
le domande del 12 e del 19 giugno e dell'11 luglio 2006 della AP 1 quali istanze di assunzione suppletoria di
prova (art. 192 CPC ticinese) o quali istanze di restituzione in intero (art.
138 CPC ticinese): infatti o sono inammissibili, giacché nella procedura cautelare
non è ammessa l'assunzione
suppletoria di prove (art. 379 cpv. 5 in rel. con l'art. 367 CPC); o sono tardive, poiché i decreti del 13
e del 21 luglio 2006 andavano impugnati con appello entro il termine ordinario
(art. 140 cpv. 1 in rel. con l'art.
96 cpv. 4 CPC), di 10 giorni in procedura sommaria (sentenza del Tribunale
federale inc.5A_875/2009 del 29 giugno 2010, consid. 3).
3. In concreto il Pretore ha anzitutto rimproverato all'istante di aver allegato “in modo poco
preciso quali siano le azioni dei convenuti che essa considera lesive della
propria personalità", ma ha reputato adempiuto l'onere di allegazione individuando infatti alcuni comportamenti lesivi
della sua personalità, e meglio la pubblicazione sul
sito ‹www.__________.ch› dell'indagine dell'__________
e del rapporto del dott. __________ della Sezione della protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo, lo scritto del 10 gennaio 2005 di AO 2 all'istante, taluni articoli apparsi su quotidiani
ticinesi, la petizione al Consiglio di Stato e un'intervista concessa il 31 maggio 2005 da AO 2 alla __________. La AP
1 – egli ha rilevato – è stata sì additata come causa dei fetori in uno scritto
di AO 2, nel referto dell'__________, nel rapporto del dott. __________ e (implicitamente)
nella petizione al Consiglio di Stato, ma mai quale unica fonte dei lezzi. Nondimeno
l'affermazione secondo cui l'attività dell'istante fosse all'origine dei cattivi
odori non era scientificamente provata. Perciò il Pretore si è interrogato sull'esistenza
di ragioni che la giustificassero. Al riguardo, giudicata notoria e fastidiosa la
presenza di puzze nella zona interessata, egli ha riconosciuto ai convenuti un interesse degno di protezione a stabilire l'origine dei cattivi odori, a chiederne l'eliminazione e a menzionarne le possibili
cause. Sulla base della perizia dell'__________, del rapporto del dott. __________ e della lettera del 22 dicembre
2004 del Dipartimento del territorio, secondo il Pretore i convenuti avevano motivi
sufficienti per includere l'istante
fra le cause dei fetori. Il loro agire non era così illecito, poiché finalizzato
a tutelare interessi privati ma anche di parte della popolazione.
Per
giunta, secondo il Pretore, le iniziative dei convenuti erano proporzionali, giacché
il coinvolgimento dell'istante trovava
riscontro in più recenti rapporti specialistici, ciò che escludeva una lesione
illecita della personalità. Quanto alle strategie giornalistiche degli organi
di informazione, ha precisato il primo giudice, i convenuti non ne erano
responsabili, né è emerso un loro condizionamento. Infine, assodata la natura
di mezzo di comunicazione a carattere sociale di un sito costantemente
aggiornato, l'adozione di
misure cautelari non si giustificava, l'istante avendo potuto esigere un diritto di risposta. Onde in
definitiva il rigetto dell'istanza cautelare.
4. L'appellante proclama
anzitutto la liceità della sua attività aziendale, contestando le allegazioni
delle controparti al riguardo (appello, n. 1 pag. 4). Ora, qualora (come in concreto) il Pretore abbia omesso
accertamenti circa specifiche allegazioni, in un appello occorre indicare quale
accertamento il primo giudice abbia erroneamente trascurato e perché quel
determinato accertamento sia di rilievo giuridico ai fini della decisione. Al riguardo,
però, tutto s’ignora. Privo di motivazione, su questo punto l'appello è inammissibile (art. 309 cpv. 2
lett. f CPC ticinese combinato con il cpv. 5). Sia come sia, il servizio pubblico reso dall'istante non è decisivo ai fini del giudizio, dovendosi confrontare
la gravità della lesione della personalità da lei subìta con i vantaggi che,
con la diffusione delle allegazioni litigiose, profittano alla popolazione
interessata. Al proposito non giova quindi diffondersi oltre.
5. Secondo
la AP 1 i convenuti l'avrebbero
additata quale unica causa delle cattive esalazioni. “Un'attenta lettura delle carte processuali
prese nel loro complesso”, argomenta, “suscita nel lettore medio (che è poi quello
che ha accesso agli organi di informazione, al sito internet ed al passaparola)
in modo chiaro ed inequivocabile il sentimento che a provocare in modo
ampiamente preponderante i cattivi odori nella zona del piano di __________ sia
l'attività di compostaggio” (appello, n. 3 pag. 6). Quali siano le
“carte processuali” a suffragio della sua conclusione, l'appellante non illustra. L'appello è così,
una volta di più, irricevibile. Né l'istante confuta l'opinione pretorile secondo cui i convenuti hanno indicato la sua attività
come una delle fonti dei miasmi accanto all'impianto di depurazione delle acque e alla pollicoltura (sentenza
impugnata, pag. 8), sicché in proposito non è il caso di attardarsi.
Per l'appellante AO 2 avrebbe diffuso attraverso
la stampa “quello che egli voleva” senza esporsi in prima persona. Così argomentando,
tuttavia, l'appellante non accenna
ad alcuna dichiarazione lesiva della sua personalità. Né appunta gli articoli
di giornale che le ospitano, né adduce indizi a comprova di un coinvolgimento del
convenuto riguardo all'elaborazione
degli articoli o delle riprese televisive che hanno fatto da cornice alla sua
intervista. Una volta ancora l'appello
è irricevibile per carenza di motivazione.
6. Giusta l'art. 28c cpv. 1 vCC (ora abrogato ma applicabile in
concreto in forza dell'art. 404 cpv. 1 CPC) chi rende verosimile l'esistenza di
una lesione illecita alla sua personalità, imminente o attuale e tale da
potergli causare un pregiudizio difficilmente riparabile, può chiedere al
giudice di ordinare provvedimenti cautelari. Lo scopo è quello di impedire alla
controparte un determinato comportamento suscettibile di provocare la lesione.
All'istante incombe di rendere verosimile – senza cioè che il giudice ponga
esigenze troppo severe – che il convenuto offende o sta per offendere la sua
personalità con un comportamento illecito. Il convenuto, da parte sua, è tenuto
a recare – ove non neghi le proprie intenzioni – una giustificazione che renda
verosimile la legittimità del proprio comportamento (Bucher, op. cit., pag. 131 n. 609 seg.;
Meili in: Basler Kommentar, ZGB
I, 3ª edizione, n. 3 ad art. 28c; Hausheer/Aebi-Müller,
Das Personenrecht des Schweizerischen Zivilgesetzbuches, 2ª edizione, pag. 253
n. 14.82). Spetta poi al giudice ponderare i contrapposti
interessi, esaminando se il fine perseguito dal convenuto sia degno di protezione
(DTF 126 III 306 consid. 4a; v. anche sentenza del Tribunale federale 5P.308/2003
del 28 ottobre 2003 consid. 2.2 in: SJ 126/2004 I pag 250; v. I CCA, sentenza inc. 11.2009.38 del 27 agosto 2010 consid. 4).
7. L'appellante sostiene dapprima come l'agire dei convenuti fosse illecito, non
potendosi essi prevalere della loro buona fede (appello, n. 4 pag. 7 e n. 5
pag. 9). Il Pretore, ricordato il
carattere notorio e fastidioso dei fetori nelle zone __________, ha ritenuto
degno di protezione l'interesse
dei convenuti a stabilire l'origine
dei lezzi e ad additarne le presumibili cause. Egli ha ritenuto giustificata la
diffusione sul noto sito della perizia del 12 ottobre 2004 dell'__________ (che individuava quale
“probabile fonte inquinante la Stazione di compostaggio __________”), poiché già
resa pubblica. A suffragio della segnalazione dei convenuti, ha soggiunto, vi
erano anche il rapporto di un'autorità
e una lettera del 22 dicembre 2004 del Dipartimento del territorio. Per il
Pretore, poi, la comunicazione della notizia non configurava un atto illecito,
poiché l'iniziativa mirava a
tutelare sì interessi privati, ma anche quelli della popolazione raggiunta
dagli odori opprimenti. Il cui interesse era “perlomeno equivalente a quello
della ditta istante, che per il genere di attività svolta non può certo essere
considerata estranea di primo acchito al problema” (sentenza impugnata, pag. 8–10).
a) Ora, perché una lesione della personalità giustifichi l'intervento
del giudice, occorre che essa sia illecita. Ogni lesione della personalità è di
principio illecita, salvo che sia giustificata dal consenso della persona lesa,
da un interesse preponderante pubblico o privato o dalla legge (art. 28 cpv. 2
CC; I CCA, sentenza inc. 11.2003.73 del 21 dicembre
2005, consid. 12 con rimando).
b) L'appellante sostiene anzitutto che dopo il 3
febbraio 2005 i convenuti non potevano più essere in buona fede, dovendo sapere
che il rapporto dell’__________ era stato criticato dal suo committente (Comune
di __________) in un articolo del __________ del 3 febbraio 2005 (appello, n. 4
pag. 7). Ora, invano si cercherebbe tale brano nel fascicolo di causa. Se mai ve
n'è uno del quotidiano __________
del 28 gennaio 2005 intitolato “__________”, che non riporta
però opinioni di AO 2 e in cui – è vero – un municipale
e il sindaco uscente di __________ – insieme con il capotecnico di __________ –
hanno manifestato perplessità sul referto in parola. Il sindaco uscente e un altro
municipale, nondimeno, hanno riconosciuto l'esistenza di esalazioni provenienti dal fondo dell'istante (articolo citato in: doc. D). Che il committente abbia smentito
il valore di quegli esami, dunque, non può dirsi. Inoltre – come ha stabilito il
Pretore (sentenza impugnata, pag. 9 al centro) – tale perizia è stata resa pubblica e ha
trovato spazio sul predetto servizio della __________ (che riportava invero
anche una presa di posizione dell'istante). Trattandosi di un documento già pubblicato, i convenuti che
nel febbraio 2005 l'hanno
menzionato e riprodotto sul sito del __________ (doc. S), non erano tenuti a
dimostrare l'esattezza del suo contenuto (I CCA, sentenza inc. 11.2004.35
del 20 marzo 2006, consid. 5g con rinvio a Barrelet,
Droit de la communication, Berna 1998, pag. 381 e seg. n. 1318).
c) A
parere dell'appellante, di
fronte al referto della __________ di __________ del 15
marzo 2005 (doc. N) e alla lettera del Consiglio di Stato, intimata loro il 5 luglio
2005 (doc. P), i convenuti avrebbero
dovuto smettere di evocare la AP 1 “quale fonte ampiamente preponderante dei
cattivi odori” (appello, n. 4 pag. 7 sotto il centro). A tale ultimo riguardo – lo si ripete – non consta che i convenuti abbiano
additato l'istante quale causa preminente
del problema (v. consid. 5). Per quel che è del referto della ditta di __________, esso ha effettivamente attestato
il tono inodore di un campione di “Kompost gesiebt” estratto dal centro dell'istante. Lo stesso, però, non contiene
valutazione sull'analisi dell'__________ e si è basato su un solo prelievo,
per giunta proveniente da un mucchio pronto “für den Einsatz im Pflanzenbau”, non
da uno di materiale depositato da poco che, stando alle indagini eseguite dall'ufficio della protezione dell'aria l'11 gennaio 2006 e dalla __________ il 23 gennaio 2006, genera maggiori
emissioni di gas (richiami doc. IV, pag. 13 seg., e doc. V, pag. 9 in fine). L'esame del 15 marzo 2005 non poteva
perciò essere rilevante.
Che
nella missiva del 5 luglio 2005 il Consiglio di Stato abbia
escluso la presenza di “qualsiasi indicazione probante che il compostaggio sia
all'origine di emissioni di idrogeno solforato (o acido solfidrico)”, è vero. Ma
ciò riguardava la diffusione
di simili sostanze “in concentrazioni tali da costituire
un pericolo per la salute delle persone”. Solo in questo senso può essere
intesa quell'asserzione. Per l'esecutivo cantonale, del resto, l'istante non era
estranea al problema, visto che in quello scritto aveva rammentato i contatti con
lei intrattenuti per chiarire il suo ruolo sulle emissioni maleodoranti e per
individuare eventuali provvedimenti di contenimento (doc.
P, pag. 2; cfr. anche doc. Q: lettera del 5 luglio 2005 del Consiglio di Stato al
patrocinatore dell'istante). E a
quell'epoca, si osserva, un
progresso presso la piazza di compostaggio aveva già preso piede con l'abbassamento dei cumuli di composto fresco
da 4/5 metri a 3/4 metri (doc. I e Q), per svilupparsi poi nell'autunno del 2005 con la disseminazione di batteri su certune
andane per ridurne le esalazioni (richiamo doc. IV, pag. 13 e 28; deposizione testimoniale di __________ dell'8 febbraio 2006,
verbali, pag. 8). Così intese, dalle lettere del Consiglio di Stato
l'appellante non può trarre alcunché. Aggiungasi poi che con lettera del 2
febbraio 2006 la Sezione per la protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo ha
indicato all'istante che il proprio impianto “emette sostanze maleodoranti in
concentrazioni superiori alla soglia olfattiva umana”, sicché invero “insieme
con altre fonti”, sono all'origine “di immissioni eccessive, che risultano
moleste ad una parte di popolazione di __________” (doc. AC).
d) L'appellante torna a criticare la perizia dell'__________
del 12 ottobre 2004 e contesta lo scritto del dott. __________ del 7 dicembre
2004: l'estensore del primo
referto non avrebbe avuto le qualifiche per svolgere quel mandato né i necessari
laboratori; entrambi i documenti sarebbero poi privi di scientificità. I convenuti,
pertanto, non potevano reputarsi legittimati a “effettuare determinate sparate
pubbliche” (appello, n. 4 pag. 8 sotto il centro). Dello scritto di __________
Fatti
i convenuti non erano a conoscenza (riassunto del 9 settembre 2005, pag. 10;
osservazioni, pag. 10). Esso, infatti, si riferisce a un sopralluogo del 1°
dicembre 2004, cui i convenuti nemmeno hanno partecipato (v. doc. I). Si fatica
pertanto a coglierne l'importanza.
È
poi pacifico che il referto commissionato dal Comune di __________ all'__________
si basi sulla sensibilità olfattiva di 22 persone e non su dati oggettivi. Ciò
non significa ancora che esso sia privo di valore probatorio. Il metodo, del resto,
è previsto dall'art. 2 cpv. 5
lett. b dell'Ordinanza del 16
dicembre 1985 contro l’inquinamento atmosferico per
quantificare immissioni eccessive (RS 814.318.142.1; cfr. sentenza del Tribunale
federale inc.1A.121/2005 del
28 novembre 2005 consid. 2.3). L'istante, poi, non pretende né ha reso verosimile che tra il 10
giugno e l'11 luglio 2004 i 22
volontari abbiano fornito (o non l'abbiano fatto del tutto) dati errati, né che le direzioni dei flussi
d'aria tracciate dall'ing. __________ siano inesatte. Si ricordi
infine che i risultati di tale indagine, condivisi dal Dipartimento del
territorio (v. lettera del 22 dicembre 2004 in cui si descrive la AP 1 quale fonte principale di miasmi provocati da vegetali in fase di decomposizione [doc. 1]), sono congruenti con quelli emersi
dal monitoraggio curato dal __________ in base al quale, tra il 10 febbraio e
il 15 novembre 2005, per la zona __________ si sono registrate tra l'altro 159 segnalazioni di miasmi causati da
vegetali in decomposizione (richiamo doc. V, pag. 6 e 15).
e) L'appellante pone l'accento sulle risposte del 5 luglio 2005 del
Consiglio di Stato alla petizione inoltrata dal __________ (doc. P e Q), a suo
avviso ignorate dal Pretore. Obietta poi che l'interesse alla tutela della propria personalità sarebbe inferiore a
quello dei convenuti, la AP 1 non essendo la fonte preponderante dei cattivi
odori e svolgendo un'attività
di importanza pubblica (appello, n. 5 pag. 9). Che i convenuti abbiano definito
l'attività dell'istante l'unica causa dei fetori, già si è detto, non è vero (v. qui sopra
consid. 5). Quanto al servizio pubblico svolto dall'istante si rinvia a più
sopra, consid. 4.
Non
può dirsi nemmeno che con la petizione al Consiglio di Stato i convenuti intendessero
colpire solo l'istante laddove
hanno dichiarato che le attività di compostaggio sprigionano “emissioni
maleodoranti dannose per la salute pubblica” (appello, n. 9 pag. 15). Tale
specificazione, è vero, è associata alle attività di compostaggio, ma nella
motivazione dell'atto (come
sulla pagina principale del sito del gruppo; cfr. doc. S, pag. 1) gli
interessati hanno imputato i disagi anche all'impianto di depurazione delle acque e ad altri enti attivi nella zona,
i quali “liberano nell'aria,
oltre a sostanze meno pericolose, anche idrogeno solforato” (doc. M). Anche il
titolo della petizione, del resto, evoca genericamente gas dannosi per la
salute, senza rapportarli all'una
o all'altra causa. Certo, i
convenuti non disponevano di dati sicuri per sostenere l'emissione di tali sostanze in concentrazioni
pericolose per la salute e neanche il Dipartimento del territorio nel suo
scritto del 22 dicembre 2004 ha affermato tanto (doc. 1). Essi però hanno
spiegato di avere sollevato l'interrogativo,
dopo avere constatato che l'idrogeno
solforato “può arrecare gravi danni all'organismo” (riassunto scritto del 9 settembre 2005, pag. 12 in alto; cfr. doc. M). Peculiarità che l'istante
non ha contestato (replica, pag. 10). Tutto ponderato, l'agire dei convenuti è dunque sostenibile.
L'appellante rammenta che il 5 luglio 2005 il
Consiglio di Stato ha negato l'emissione
di idrogeno solforato dal centro dell'appellante. L'esclusione,
però, concerneva solo emissioni gassose in “concentrazioni tale da costituire
un pericolo per la salute delle persone”. È poi vero che nella sua risposta l'Esecutivo cantonale ha anzitutto chiamato
in causa il Consorzio Depurazione Acque del __________, illustrando i
provvedimenti da lui intrapresi e messi in atto (doc. P, pag. 2). Tale
autorità, come visto, non ha comunque mancato di aggiungere che anche con l'istante erano in corso discussioni per
chiarire un suo coinvolgimento e per migliorare la gestione del suo centro (v.
anche qui sopra consid. c e doc. AC).
f) Non
sussidia nemmeno la critica rivolta dalla __________
del 19 febbraio 2006 (appello, n. 6 pag. 10) alle analisi dell'ufficio
Considerandi
della protezione dell'aria dell'11 gennaio 2006 e della __________ del 23
gennaio 2006. Essa, infatti, non ha indagato le emissioni di gas dal centro di compostaggio dell'istante, affermando se mai che tale
emissione “mit zur Geruchsbelastung des betrachteten Gebiets beiträgt”, specie
durante la posa di materiale fresco e le prime movimentazioni delle andane
(doc. AD, pag. 12).
8.
Ciò posto, la questione è di sapere se i convenuti potevano avvalersi
di un interesse pubblico preponderante a chiamare in causa l'istante quale possibile fonte di cattivi
odori che imperversano nella regione di __________ nell'ambito delle iniziative da loro promosse, ciò che è contestato
dall'appellante (appello, n. 9 pag. 14). Si tratta, quindi, di soppesare a un giudizio
sommario i rispettivi interessi, per vagliare – come chiede l'istante – se il
comportamento dei convenuti sia conforme al principio della proporzionalità
(appello, n. 8 pag. 12).
Ora, che la
divulgazione di informazioni attraverso un sito Internet e la promozione di una
petizione al Consiglio di Stato siano strumenti idonei a ottenere risposte esaurienti
al problema dei lezzi, è probabile. Che i promotori enumerassero quelle che a
loro avviso erano le fonti dei disagi, incluse eventuali (gravi) conseguenze, è
ammissibile. L'istante afferma
che ciò non fosse proporzionale (appello, n. 8 pag. 12). Essa, però, non nega
che il problema, benché noto da più di 15 anni alle autorità cantonali (cfr.
doc. P, pag. 1), nel 2005 fosse ancora attuale. Né può dirsi che quelle
formulate dai convenuti fossero d'acchito ipotesi infondate o disapprovate dalla popolazione, visti l'esito (tutto sommato indicativo) dell'indagine dell'__________, i numerosi riscontri al monitoraggio curato dal __________
(consid. 7d), il cospicuo numero di sostenitori della petizione (oltre 2000
firmatari, doc. O) e il vivo interesse mostrato da autorità scolastiche (articolo della __________ del 24 marzo 2005 intitolato __________
a __________, l'adesione [con proposte] dei docenti della Media” in: doc. D), cantonali (articolo del __________
del 1° giugno 2005 intitolato __________ in: doc. D; doc. AC; deposizione
testimoniale di __________ dell'8 febbraio 2006:
verbali, pag. 5; richiamo doc. IV, pag. 17 seg.) e
comunali (articoli del 21 giugno 2005 della __________ e del __________ intitolati
__________ e __________ in: doc. D). Nelle predette condizioni, a ragione il
Pretore ha giudicato lecito l'agire
dei convenuti, poiché sostenuto da un interesse pubblico preponderante e
proporzionale.
Sempre in tema di proporzionalità, per l'appellante gli attacchi riservati ai centri di compostaggio
sarebbero stati maggiori rispetto alle altre strutture e ciò avrebbe influenzato
le “osservazioni olfattive degli abitanti di __________” (appello, n. 8 pag.
13). La tesi, suggestiva, non è resa verosimile. Né vi è motivo per diffidare dei
risultati del sondaggio organizzato dal “__________”, che dà atto altresì di puzze
di acque luride, di pollame e di altre fonti. Che poi l'agire dei convenuti rasenti l'accanimento verso l'istante,
non risulta. __________ ha infatti affermato di aver subìto ingerenze di uno
dei convenuti sui propri immobili (non su quelli dell'istante), mentre __________ ha dichiarato di essere stato
fotografato dagli appellati, ma “all'uscita dal fondo della AP 1”. Quanto al ricorso inoltrato dal “__________”
contro l'adozione di
prescrizioni locali concernenti il traffico da parte delle competenti autorità comunali, si tratta di una facoltà legittima
in quanto prevista da specifiche normative. Poco
importa, poi, se il rimedio è stato dichiarato irricevibile, non risultando che
i convenuti l'avessero
introdotto abusivamente.
9.
L'appellante
ribadisce l'assenza di indizi
per essere ritenuta la causa delle puzze e afferma che il riferimento distorto
di fatti non veri e la diffusione unilaterale di informazioni “su vasta scala
ad esclusione del parere dei diretti interessati” sono sempre illegali (appello, n. 10 pag. 17). In concreto – lo
si ripete – le informazioni non riguardavano soltanto l'istante. Certo, il Pretore ha rimproverato ai convenuti di avere annoverato
l'attività dell'istante fra le cause dei miasmi nella zona
interessata, benché tale associazione non fosse scientificamente dimostrata. I
convenuti, tuttavia, avevano un interesse preponderante a esprimersi in quel
modo, essendo stato reso verosimile che dai mucchi di vegetali depositati
presso lo stabilimento dell'istante,
come da altrove, emanavano sostanze gassose maleodoranti. E ciò è stato denunciato
da molti cittadini, da autorità scolastiche e comunali tanto da attivare i competenti
servizi cantonali. L'appello, dunque, è destinato all'insuccesso.
10.
Riguardo al mancato esercizio del diritto di risposta (appello, n.
11.
pag. 17), per tacere che l'istante
non dettaglia “le ulteriori prese di posizione pubbliche” dei convenuti, l'istante adombra, ma non rende plausibile,
un loro ostracismo alla pubblicazione sul sito ‹www. bastapuzze.ch›
delle sue opinioni. Le quali, a supporre che fossero state commentate dai
convenuti, l'interessata avrebbe potuto a sua volta completare (cfr. RtiD
II-2009 pag. 639 consid. 3).
11.
Gli oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza dell'appellante
(art. 148 cpv. 1 CPC ticinese), che rifonderà a ciascun convenuto un'equa
indennità per ripetibili.
12.
Per
quanto attiene ai rimedi giuridici esperibili contro l'odierna sentenza sul
piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), i provvedimenti cautelari
configurano decisioni incidentali e seguono la via giudiziaria
dell'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF). Le
azioni a protezione della personalità non avendo carattere pecuniario (sentenza del Tribunale federale inc.5A_526/2009 del 5
ottobre 2009, consid. 1), un eventuale ricorso in materia civile è dato senza
riguardo a questioni di valore.
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella
misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e il decreto impugnato è confermato.
2. Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 750.–
b) spese fr.
50.–
fr.
800.–
sono
posti a carico dell'appellante, che rifonderà a AO 1 e a AO 2 fr. 1500.– ciascuno
a titolo di ripetibili.
3. Notificazione:
–;
–;
–.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il giudice presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art.
100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il
ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta
ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non
raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia
concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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