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Decisione

11.2006.97

Misure cautelari a protezione della personalità

21 giugno 2012Italiano25 min

Source ti.ch

Fatti

i convenuti non erano a conoscenza (riassunto del 9 settembre 2005, pag. 10;

osservazioni, pag. 10). Esso, infatti, si riferisce a un sopralluogo del 1°

dicembre 2004, cui i convenuti nemmeno hanno partecipato (v. doc. I). Si fatica

pertanto a coglierne l'importanza.

È

poi pacifico che il referto commissionato dal Comune di __________ all'__________

si basi sulla sensibilità olfattiva di 22 persone e non su dati oggettivi. Ciò

non significa ancora che esso sia privo di valore probatorio. Il metodo, del resto,

è previsto dall'art. 2 cpv. 5

lett. b dell'Ordinanza del 16

dicembre 1985 contro l’inquinamento atmosferico per

quantificare immissioni eccessive (RS 814.318.142.1; cfr. sentenza del Tribunale

federale inc.1A.121/2005 del

28 novembre 2005 consid. 2.3). L'istante, poi, non pretende né ha reso verosimile che tra il 10

giugno e l'11 luglio 2004 i 22

volontari abbiano fornito (o non l'abbiano fatto del tutto) dati errati, né che le direzioni dei flussi

d'aria tracciate dall'ing. __________ siano inesatte. Si ricordi

infine che i risultati di tale indagine, condivisi dal Dipartimento del

territorio (v. lettera del 22 dicembre 2004 in cui si descrive la AP 1 quale fonte principale di miasmi provocati da vegetali in fase di decomposizione [doc. 1]), sono congruenti con quelli emersi

dal monitoraggio curato dal __________ in base al quale, tra il 10 febbraio e

il 15 novembre 2005, per la zona __________ si sono registrate tra l'altro 159 segnalazioni di miasmi causati da

vegetali in decomposizione (richiamo doc. V, pag. 6 e 15).

e) L'appellante pone l'accento sulle risposte del 5 luglio 2005 del

Consiglio di Stato alla petizione inoltrata dal __________ (doc. P e Q), a suo

avviso ignorate dal Pretore. Obietta poi che l'interesse alla tutela della propria personalità sarebbe inferiore a

quello dei convenuti, la AP 1 non essendo la fonte preponderante dei cattivi

odori e svolgendo un'attività

di importanza pubblica (appello, n. 5 pag. 9). Che i convenuti abbiano definito

l'attività dell'istante l'unica causa dei fetori, già si è detto, non è vero (v. qui sopra

consid. 5). Quanto al servizio pubblico svolto dall'istante si rinvia a più

sopra, consid. 4.

Non

può dirsi nemmeno che con la petizione al Consiglio di Stato i convenuti intendessero

colpire solo l'istante laddove

hanno dichiarato che le attività di compostaggio sprigionano “emissioni

maleodoranti dannose per la salute pubblica” (appello, n. 9 pag. 15). Tale

specificazione, è vero, è associata alle attività di compostaggio, ma nella

motivazione dell'atto (come

sulla pagina principale del sito del gruppo; cfr. doc. S, pag. 1) gli

interessati hanno imputato i disagi anche all'impianto di depurazione delle acque e ad altri enti attivi nella zona,

i quali “liberano nell'aria,

oltre a sostanze meno pericolose, anche idrogeno solforato” (doc. M). Anche il

titolo della petizione, del resto, evoca genericamente gas dannosi per la

salute, senza rapportarli all'una

o all'altra causa. Certo, i

convenuti non disponevano di dati sicuri per sostenere l'emissione di tali sostanze in concentrazioni

pericolose per la salute e neanche il Dipartimento del territorio nel suo

scritto del 22 dicembre 2004 ha affermato tanto (doc. 1). Essi però hanno

spiegato di avere sollevato l'interrogativo,

dopo avere constatato che l'idrogeno

solforato “può arrecare gravi danni all'organismo” (riassunto scritto del 9 settembre 2005, pag. 12 in alto; cfr. doc. M). Peculiarità che l'istante

non ha contestato (replica, pag. 10). Tutto ponderato, l'agire dei convenuti è dunque sostenibile.

L'appellante rammenta che il 5 luglio 2005 il

Consiglio di Stato ha negato l'emissione

di idrogeno solforato dal centro dell'appellante. L'esclusione,

però, concerneva solo emissioni gassose in “concentrazioni tale da costituire

un pericolo per la salute delle persone”. È poi vero che nella sua risposta l'Esecutivo cantonale ha anzitutto chiamato

in causa il Consorzio Depurazione Acque del __________, illustrando i

provvedimenti da lui intrapresi e messi in atto (doc. P, pag. 2). Tale

autorità, come visto, non ha comunque mancato di aggiungere che anche con l'istante erano in corso discussioni per

chiarire un suo coinvolgimento e per migliorare la gestione del suo centro (v.

anche qui sopra consid. c e doc. AC).

f) Non

sussidia nemmeno la critica rivolta dalla __________

del 19 febbraio 2006 (appello, n. 6 pag. 10) alle analisi dell'ufficio

Considerandi

della protezione dell'aria dell'11 gennaio 2006 e della __________ del 23

gennaio 2006. Essa, infatti, non ha indagato le emissioni di gas dal centro di compostaggio dell'istante, affermando se mai che tale

emissione “mit zur Geruchsbelastung des betrachteten Gebiets beiträgt”, specie

durante la posa di materiale fresco e le prime movimentazioni delle andane

(doc. AD, pag. 12).

8.

Ciò posto, la questione è di sapere se i convenuti potevano avvalersi

di un interesse pubblico preponderante a chiamare in causa l'istante quale possibile fonte di cattivi

odori che imperversano nella regione di __________ nell'ambito delle iniziative da loro promosse, ciò che è contestato

dall'appellante (appello, n. 9 pag. 14). Si tratta, quindi, di soppesare a un giudizio

sommario i rispettivi interessi, per vagliare – come chiede l'istante – se il

comportamento dei convenuti sia conforme al principio della proporzionalità

(appello, n. 8 pag. 12).

Ora, che la

divulgazione di informazioni attraverso un sito Internet e la promozione di una

petizione al Consiglio di Stato siano strumenti idonei a ottenere risposte esaurienti

al problema dei lezzi, è probabile. Che i promotori enumerassero quelle che a

loro avviso erano le fonti dei disagi, incluse eventuali (gravi) conseguenze, è

ammissibile. L'istante afferma

che ciò non fosse proporzionale (appello, n. 8 pag. 12). Essa, però, non nega

che il problema, benché noto da più di 15 anni alle autorità cantonali (cfr.

doc. P, pag. 1), nel 2005 fosse ancora attuale. Né può dirsi che quelle

formulate dai convenuti fossero d'acchito ipotesi infondate o disapprovate dalla popolazione, visti l'esito (tutto sommato indicativo) dell'indagine dell'__________, i numerosi riscontri al monitoraggio curato dal __________

(consid. 7d), il cospicuo numero di sostenitori della petizione (oltre 2000

firmatari, doc. O) e il vivo interesse mostrato da autorità scolastiche (articolo della __________ del 24 marzo 2005 intitolato __________

a __________, l'adesione [con proposte] dei docenti della Media” in: doc. D), cantonali (articolo del __________

del 1° giugno 2005 intitolato __________ in: doc. D; doc. AC; deposizione

testimoniale di __________ dell'8 febbraio 2006:

verbali, pag. 5; richiamo doc. IV, pag. 17 seg.) e

comunali (articoli del 21 giugno 2005 della __________ e del __________ intitolati

__________ e __________ in: doc. D). Nelle predette condizioni, a ragione il

Pretore ha giudicato lecito l'agire

dei convenuti, poiché sostenuto da un interesse pubblico preponderante e

proporzionale.

Sempre in tema di proporzionalità, per l'appellante gli attacchi riservati ai centri di compostaggio

sarebbero stati maggiori rispetto alle altre strutture e ciò avrebbe influenzato

le “osservazioni olfattive degli abitanti di __________” (appello, n. 8 pag.

13). La tesi, suggestiva, non è resa verosimile. Né vi è motivo per diffidare dei

risultati del sondaggio organizzato dal “__________”, che dà atto altresì di puzze

di acque luride, di pollame e di altre fonti. Che poi l'agire dei convenuti rasenti l'accanimento verso l'istante,

non risulta. __________ ha infatti affermato di aver subìto ingerenze di uno

dei convenuti sui propri immobili (non su quelli dell'istante), mentre __________ ha dichiarato di essere stato

fotografato dagli appellati, ma “all'uscita dal fondo della AP 1”. Quanto al ricorso inoltrato dal “__________”

contro l'adozione di

prescrizioni locali concernenti il traffico da parte delle competenti autorità comunali, si tratta di una facoltà legittima

in quanto prevista da specifiche normative. Poco

importa, poi, se il rimedio è stato dichiarato irricevibile, non risultando che

i convenuti l'avessero

introdotto abusivamente.

9.

L'appellante

ribadisce l'assenza di indizi

per essere ritenuta la causa delle puzze e afferma che il riferimento distorto

di fatti non veri e la diffusione unilaterale di informazioni “su vasta scala

ad esclusione del parere dei diretti interessati” sono sempre illegali (appello, n. 10 pag. 17). In concreto – lo

si ripete – le informazioni non riguardavano soltanto l'istante. Certo, il Pretore ha rimproverato ai convenuti di avere annoverato

l'attività dell'istante fra le cause dei miasmi nella zona

interessata, benché tale associazione non fosse scientificamente dimostrata. I

convenuti, tuttavia, avevano un interesse preponderante a esprimersi in quel

modo, essendo stato reso verosimile che dai mucchi di vegetali depositati

presso lo stabilimento dell'istante,

come da altrove, emanavano sostanze gassose maleodoranti. E ciò è stato denunciato

da molti cittadini, da autorità scolastiche e comunali tanto da attivare i competenti

servizi cantonali. L'appello, dunque, è destinato all'insuccesso.

10.

Riguardo al mancato esercizio del diritto di risposta (appello, n.

11.

pag. 17), per tacere che l'istante

non dettaglia “le ulteriori prese di posizione pubbliche” dei convenuti, l'istante adombra, ma non rende plausibile,

un loro ostracismo alla pubblicazione sul sito ‹www. bastapuzze.ch›

delle sue opinioni. Le quali, a supporre che fossero state commentate dai

convenuti, l'interessata avrebbe potuto a sua volta completare (cfr. RtiD

II-2009 pag. 639 consid. 3).

11.

Gli oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza dell'appellante

(art. 148 cpv. 1 CPC ticinese), che rifonderà a ciascun convenuto un'equa

indennità per ripetibili.

12.

Per

quanto attiene ai rimedi giuridici esperibili contro l'odierna sentenza sul

piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), i provve­dimenti cautelari

configurano decisioni incidentali e seguono la via giudiziaria

dell'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF). Le

azioni a protezione della personalità non avendo carattere pecu­niario (sentenza del Tribunale federale inc.5A_526/2009 del 5

ottobre 2009, consid. 1), un eventuale ricorso in materia civile è dato senza

riguardo a questioni di valore.

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. Nella

misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e il decreto impugnato è confermato.

2. Gli oneri

processuali, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 750.–

b) spese fr.

50.–

fr.

800.–

sono

posti a carico dell'appellante, che rifonderà a AO 1 e a AO 2 fr. 1500.– ciascuno

a titolo di ripetibili.

3. Notificazione:

–;

–;

–.

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il giudice presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art.

100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il

ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta

ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non

raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia

concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La

legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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