11.2007.1
Modifica di misure a protezione dell'unione coniugale
30 gennaio 2012Italiano22 min
Source ti.ch
AIUTO
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Numero d'incarto:
11.2007.1
Data decisione, Autorità:
30.01.2012, ICCA
Titolo:
Modifica di misure a protezione dell'unione coniugale
MODIFICA DELLE CIRCOSTANZE
PROTEZIONE DELL'UNIONE CONIUGALE
art. 179 cpv. 1 CC
Incarti n.
11.2007.1
11.2007.159
Lugano
30 gennaio
2012/rs
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Celio
segretaria:
F. Bernasconi, vicecancelliera
sedente per statuire nella cause DI.2006.38 e
DI.2007.16 (modifica di misure a protezione dell'unione coniugale) della Pretura
del Distretto di Bellinzona promosse con
istanze del 3 febbraio 2006 e del 17 gennaio 2007 da
AP 1
(patrocinato dall'avv. PA 1 )
contro
AO 1
(patrocinata dall'avv. PA 3 );
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello
del 28 dicembre 2006 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 14 dicembre
2006 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;
2. Se
dev'essere accolto l'appello del 24 settembre 2007 presentato da AP 1 contro la
sentenza emessa
l'11
settembre 2007 dal medesimo Pretore;
3. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. AP
1 (1971), cittadino italiano, e AO 1 (1954), cittadina dominicana, si sono
sposati a __________ l'11 giugno 1992. Dal matrimonio non sono nati figli. Il
marito, già capo operaio per l'impresa di pulizia __________ di __________, è
titolare della ditta individuale __________ di __________, attiva nello stesso
settore. La moglie lavora come operaia per una ditta di orologeria, la __________
di __________. I coniugi vivono separati dal febbraio del 2005, quando la
moglie ha lasciato l'abitazione coniugale di __________ (particella n. 1976
RFD, comproprietà dei coniugi in ragione di un mezzo ciascuno) per trasferirsi
dalla sorella a __________, dove ha successivamente preso in locazione un
appartamento.
B. Adito
il 9 marzo 2005 da AO 1 con un'
istanza a protezione dell'unione coniugale, il Pretore supplente del
Distretto di Bellinzona ha autorizzato il 30 settembre 2005 i coniugi a vivere
separati, ha assegnato l'abitazione coniugale al marito e ha posto a carico di
quest'ultimo un contributo alimentare per la moglie di fr. 915.– mensili dal
febbraio del 2005. Su appello di AP 1 questa Camera ha poi
ridotto il contributo alimentare a fr. 630.– mensili (sentenza inc. 11.2005.137
del 9 febbraio 2009).
C. Nel
frattempo, il 3 febbraio 2006, AP 1 si è rivolto al Pretore perché il
contributo alimentare in favore della moglie fosse ridotto a fr. 329.– mensili
dal 1° febbraio 2005 o almeno dal 1° dicembre 2005. All'udienza del 29
marzo 2006, indetta per la discussione, AO 1 ha proposto di respingere l'istanza, chiedendo in via riconvenzionale di fissare al marito un termine di due mesi
per lasciare l'abitazione coniugale e trasferirsi altrove, versandole fr.
5000.– per l'arredo del suo nuovo appartamento e il deposito della cauzione al
locatore. L'istante ha avversato tali domande. L'istruttoria si è conclusa il
10 luglio 2006. Alla discussione finale le parti hanno rinunciato, limitandosi
a conclusioni scritte. Nel suo allegato dell'8 agosto 2006 la convenuta ha ribadito
la propria posizione, riducendo nondimeno la pretesa riconvenzionale a fr.
2000.–. Il 31 agosto 2006 l'istante ha chiesto di annullare il termine per le
conclusioni scritte e di riaprire l'istruttoria. La richiesta è stata respinta
il 1° settembre 2006 dal Segretario assessore in luogo e vece del Pretore.
Statuendo infine con sentenza del 14 dicembre 2006, il Pretore ha respinto sia l'istanza
del marito sia la riconvenzione della moglie. La tassa di giustizia (fr. 300.–)
e le spese sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno,
compensate le ripetibili (inc. DI.2006.38).
D. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorto con un appello del 28
dicembre 2006 a questa Camera nel quale chiede che, “eventualmente previa
assunzione delle prove indicate con istanza 31 agosto 2006”, il contributo alimentare per la moglie sia ridotto a fr. 178.65 mensili dal 1° febbraio 2005 (o
almeno dal 1° dicembre 2005) al 13 luglio 2006 e soppresso dopo di allora. Il
memoriale non è stato intimato per osservazioni (inc. 11.2007.1).
E. Il
17 gennaio 2007 AP 1 si è nuovamente rivolto al Pretore, chiedendo che il contributo
alimentare per la moglie fosse soppresso dal 1° gennaio 2007. All'udienza del
12 marzo 2007, indetta per la discussione, la convenuta ha proposto di respingere
l'istanza, chiedendo anzi che il contributo fosse aumentato a fr. 1679.– mensili.
Ultimata l'istruttoria, il 27 luglio 2007 le parti hanno rinunciato alla
discussione finale, limitandosi a conclusioni scritte nelle quali hanno
confermato le loro richieste. Statuendo con sentenza dell'11 settembre 2007, il
Pretore ha respinto l'istanza e accolto parzialmente la riconvenzione, fissando
il contributo alimentare per la moglie in
fr. 960.– mensili dal 1° settembre 2007. La tassa di giustizia (fr.
400.–) e le spese sono state poste per due quinti a carico della convenuta e
per il resto a carico dell'istante, tenuto a rifondere alla convenuta fr. 500.–
per ripetibili ridotte (inc. DI.2007.16).
F. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorto con un appello del
24 settembre 2007 per ottenere – previo conferimento dell'effetto sospensivo –
l'accoglimento della sua istanza e la conseguente riforma del giudizio
impugnato. Con decreto del 27 settembre 2007 il presidente di questa Camera ha
respinto la richiesta di effetto sospensivo. Il memoriale non è stato intimato
per osservazioni (inc. 11.2007.159).
G. In pendenza di appello, il 4 settembre 2009, il Pretore ha poi soppresso
in via cautelare il contributo alimentare per la moglie a valere dal 1° ottobre
2009. Nel merito egli ha pronunciato il divorzio, ha ordinato lo
scioglimento della comproprietà sulla particella n. 1976 RFD di __________,
precisando le modalità e la destinazione del provento, ha attribuito i mobili e
le suppellettili al marito, ha riconosciuto a ogni coniuge la proprietà di
quanto in suo possesso e il vicendevole diritto alla metà
delle prestazioni d'uscita della cassa pensione accumulate durante il
matrimonio (disponendo la trasmissione degli atti al Tribunale cantonale delle
assicurazioni per la fissazione dell'ammontare), senza riconoscere alla moglie
contributi di mantenimento. Un appello presentato da AP 1 sullo scioglimento
della comproprietà è stato respinto da questa Camera con sentenza del 23 gennaio
2012 (inc. 11.2009.170).
in diritto: 1. Le misure a protezione dell'unione coniugale (art. 172 segg. CC), come
la loro modifica (art. 179 cpv. 1 CC), erano emanate fino al 31 dicembre 2010 con la procedura sommaria contenziosa di camera di consiglio
(art. 4 cpv. 1 n. 5 e art. 5 vLAC con rinvio
agli art. 361 seg. CPC ticinese). L'esame dei fatti era limitato
alla verosimiglianza (Rep. 1991 pag. 432 consid. 4a) e la sentenza del
Pretore era impugnabile entro dieci giorni (art. 370 cpv. 2 CPC
ticinese). Tempestivi, sotto questo profilo, gli appelli in esame sono
ricevibili.
Fatti
I. Sull'appello
del 28 dicembre 2006
2. Il Pretore ha respinto l'istanza di AP 1 volta alla riduzione del
contributo alimentare per la moglie, non ravvisando mutamenti che
giustificassero tale richiesta. Egli ha rilevato che, per quanto atteneva alla
pigione, la convenuta aveva sì trovato un appartamento a un prezzo inferiore
rispetto a quello considerato nella sentenza originaria, ma ciò non legittimava
a tornare su quella sentenza, “avuto riguardo sia all'onere nettamente
superiore riconosciuto al marito, sia al bisogno evocato dalla moglie di arredare
l'appartamento e depositare la garanzia”. Quanto al reddito della moglie, egli ne ha accertato l'aumento da fr. 1900.–
a fr. 2416.55 netti mensili, ma ha rilevato anche un aumento del fabbisogno minimo di fr. 481.60 mensili (costi di
trasferta fr. 116.–, pasti fuori casa fr. 220.–, spese mediche non
coperte dalla cassa malati fr. 45.60, spese legali fr. 100.–). Onde la
reiezione dell'istanza.
3. L'appellante ribadisce che il costo del nuovo appartamento appigionato
dalla convenuta non eccede a fr. 960.– mensili, di modo che rispetto al canone
di fr. 1200.– mensili considerato nella sentenza originaria la situazione si è sostanzialmente
modificata. Se non che, così argomentando, egli non si confronta con l'opinione
del Pretore, secondo cui non si giustifica di tornare sulla pigione di fr.
1200.– mensili riconosciuta alla moglie visto quanto spende il marito stesso
per l'alloggio e vista la spesa affrontata da AO 1 per arredare il nuovo
appartamento, così come per prestare garanzia. Carente di motivazione, al proposito
l'appello si rivela già di primo acchito irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f
CPC ticinese combinato con il cpv. 5).
4. Circa
il reddito della moglie, l'appellante riafferma che essa guadagna fr. 2416.55
mensili, ovvero fr. 516.55 più di quanto è stato accertato nella sentenza
originaria a protezione dell'unione coniugale. Tale differenza è – a suo parere
– “sicuramente di rilievo, anzi di grande rilievo tale da giustificare una
revisione dei contributi stabiliti con sentenza del 30 settembre 2005”. Nemmeno
al proposito tuttavia l'appellante non si confronta con l'opinione del Pretore,
secondo cui all'aumento del reddito corrisponde un quasi identico aumento del
fabbisogno minimo. E nell'appello si cercherebbe invano un accenno a censure
sulle nuove poste del fabbisogno riconosciuto alla convenuta. Nuovamente sprovvisto
di adeguata motivazione, l'appello sfugge anche su questo punto a qualsiasi disamina
(art. 309 cpv. 2 lett. f CPC ticinese combinato con il cpv. 5).
5. Quanto
al proprio fabbisogno minimo, l'appellante chiede di aumentare le spese di trasferta
di fr. 300.– mensili e di riconoscergli la spesa di fr. 530.40 per rinnovare il
leasing dell'automobile. In merito alle spese di trasferta fatte valere da AP 1
questa Camera ha già avuto modo di rilevare nondimeno che, viste la situazione
finanziaria della famiglia, “tutto quanto può essere incluso nel fabbisogno minimo dell'appellante (...) è il costo del mezzo pubblico”
(sentenza del 9 febbraio 2009, consid. 4). Nell'appello l'interessato ripropone le
stesse argomentazioni vagliate allora da questa Camera. Va rinviato di conseguenza al giudizio precedente.
6. L'appellante
sostiene che dal 13 luglio 2006 si trova in malattia, sicché il suo reddito è
solo l'80% di quello conseguito sino ad allora. Per di più, terminato il periodo
di protezione legale, il suo rapporto di lavoro è stato disdetto, di modo che dal
1° gennaio 2007 egli avrebbe percepito unicamente indennità di disoccupazione. Ciò
giustificherebbe la soppressione del contributo alimentare per la moglie dal 13
luglio 2006. La domanda è fondata tuttavia su fatti nuovi e va dichiarata
irricevibile. L'art. 138 cpv. 1 vCC riguardava solo le cause di merito, non le
misure a protezione dell'unione coniugale (DTF 133 III 115 consid. 3.2), nell'ambito
delle quali continuava a valere – tranne casi particolari estranei alla
fattispecie – il divieto generale dell'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC ticinese (RtiD
I-2004 pag. 596 n. 79c). L'interessato non può quindi chiamare questa Camera a
sindacare una pretesa per la prima volta, assimilando l'autorità di ricorso al
giudice naturale. Un'eccezione sarebbe prospettabile, tutt'al più, in forza del
principio inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione, il quale
abiliterebbe la Camera a intervenire d'ufficio sull'uno o sull'altro punto. In
concreto, però, un'evenienza del genere non è data. Certo, il 31 agosto 2006 l'istante
aveva sottoposto al Pretore un'istanza “di completazione di fatti di causa, di
adduzione delle relative prove, rispettivamente di restituzione in intero”,
chiedendo di riaprire l'istruttoria. La richiesta è però stata respinta il 1°
settembre 2006 senza che l'interessato abbia impugnato tale giudizio, appellabile
per lo meno sul rifiuto della restituzione in intero (art. 140 cpv. 1 con
rinvio all'96 CPC ticinese). La facoltà conferita dall'art. 322 lett. b CPC
ticinese non entra quindi in considerazione. Ne discende che, in ultima
analisi, l'appello risulta destinato all'insuccesso.
Considerandi
II. Sull'appello
del 24 settembre 2007
7.
Litigioso è, una volta di più, il contributo di mantenimento per la
moglie. Al riguardo Il Pretore non ha disconosciuto che dopo un periodo di
disoccupazione il marito aveva avviato un'attività indipendente. A AP 1
nondimeno egli ha imputato un reddito di fr. 4662.40 mensili (pari a quello
accertato nella sentenza del 30 settembre 2005) e ne ha confermato il
fabbisogno minimo, rimasto immutato. Quanto alla moglie, il primo giudice ha constatato
che in seguito a una grave malattia le entrate di lei erano diminuite da fr.
2416.45
mensili nel 2006 a fr. 2132.30 mensili nel 2007, mentre il fabbisogno
minimo era aumentato a fr. 3062.50 mensili. Ciò posto, il Pretore ha respinto
la postulata soppressione del contributo alimentare. Anzi, lo ha aumentato a
fr. 960.– mensili dal settembre del 2007.
8.
L'appellante contesta che il reddito della moglie sia diminuito per grave
malattia e completa inabilità lucrativa a tempo indeterminato, sostenendo che
in realtà costei non ha mai dichiarato di avere cessato l'attività e che il
certificato medico da lei prodotto attesta un'inabilità lavorativa fino al 16 marzo
2007.
E siccome dopo di allora si deve presumere che essa abbia ricominciato a
lavorare, il suo reddito dev'essere accertato in fr. 2400.– mensili.
a) Incombe
al coniuge che si prevale di una diminuzione del reddito per malattia duratura
rendere verosimile tale circostanza (BOA n. 24 pag. 11; I CCA, sentenza
inc. 11.2005.42 del 10 giugno 2008, consid. 8c). In concreto la dott. __________
ha certificato il 2 febbraio 2007 che AO 1 “è in trattamento presso il nostro
servizio [Istituto oncologico della Svizzera italiana] e presenta un'inabilità
lavorativa in misura del 100% dal 1° febbraio 2007 al 16 marzo 2007 compreso”
(doc. 1). Ciò rende verosimile la causa dell'incapacità di guadagno. Se questa
sia sussistita dopo il 16 marzo 2007 non è dato di sapere. Sta di fatto che all'allegazione
della convenuta, la quale ha dichiarato di non essere in grado di precisare
quando e in quale misura avrebbe potuto riprendere il lavoro dopo l'intervento
chirurgico, l'istante nulla ha eccepito. Egli non ha preteso nemmeno che il
certificato medico fosse caduco (replica del 12 marzo 2007: verbali, pag. 2). In
circostanze del genere l'interessata non era tenuta a recare altri elementi di
verosimiglianza. L'apprezzamento del Pretore resiste così alla critica.
b) Per
quel che è del reddito, l'importo di fr. 2132.30 mensili accertato dal Pretore
corrisponde all'indennità giornaliera per malattia percepita dall'interessata nel
gennaio del 2007 (doc. 2 primo foglio), mentre la cifra di fr. 2400.– mensili addotta
dall'appellante corrisponde alla media dello stipendio percepito dalla moglie nel
2006, quando essa lavorava al 100% (doc. 2 secondo foglio). Non soccorrendo in
concreto i presupposti per imputare all'interessata un reddito da attività a
tempo pieno, anche in questo caso l'apprezzamento del primo giudice sfugge a
censura.
9.
AP
1.
contesta il reddito ipotetico di fr. 4662.40 mensili ascrittogli dal Pretore,
rilevando di avere riscosso dal
1° gennaio al 30 giugno 2007 unicamente indennità di disoccupazione per
fr. 3289.70 mensili e di avere cominciato poi un'attività indipendente, “beneficiando
di entrate comunque non superiori all'indennità di disoccupazione”. Egli sostiene
che il licenziamento con effetto al 31 dicembre 2006 non può essergli imputato
e che un reddito come quello conseguito in precedenza non entra più in linea di
conto, tanto meno ove si pensi che egli non ha qualifiche o esperienze professionali
particolari e che la sua attività è assimilabile a quella di semplice
lavoratore edile, per la quale il contratto nazionale mantello dell'edilizia
(edizione 2006-2008) prevede un salario minimo di fr. 4101.– netti lordi, pari
a fr. 3500.– netti mensili.
a) Per principio il reddito di un coniuge è quello effettivo. Se tuttavia,
dando prova di buona volontà, quel coniuge avrebbe la ragionevole possibilità
di guadagnare di più, fa stato il reddito ipotetico. Ciò vale tanto per un
debitore quanto per un creditore di contributi alimentari. Un guadagno
ipotetico non va però determinato in astratto. Dev'essere alla concreta portata
dell'interessato, considerata la sua età, la formazione professionale e lo
stato di salute, oltre che la situazione sul mercato del lavoro. La fissazione
di un reddito potenziale non ha, in effetti, carattere di penalità (RtiD II-2006
pag. 690 n. 5a con richiami). Il giudice deve decidere
così, in primo luogo, se si può ragionevolmente esigere
dal coniuge in questione che eserciti un'attività lucrativa o la estenda, tenendo
conto appunto della sua età, della formazione professionale e
dello stato di salute. In seguito egli esamina se quel coniuge abbia
l'effettiva possibilità di esercitare simile attività e quale sia il reddito
conseguibile, tenendo calcolo – una volta di più – dell'età,
della formazione professionale e dello stato di salute, oltre che della
situazione sul mercato del lavoro (DTF 137 III 120 consid. 2.3; 109 consid. 4.2.2.2).
b) Nella
fattispecie AP 1, già capo operaio della ditta di pulizie __________
di __________ con un salario di fr. 4662.40 mensili, è stato dichiarato il 13
luglio 2006 inabile al lavoro per malattia. Licenziato al termine del periodo
di protezione, dal 1°gennaio al 30 giugno 2007 egli ha riscosso indennità di
disoccupazione per circa fr. 3300.– mensili. Dal 1° luglio 2007 ha avviato un'attività indipendente, costituendo la __________, attiva nel settore delle pulizie.
Dagli atti risulta altresì che egli è socio senza diritto di firma, con una
quota di fr. 1000.–, dell'impresa di pulizia generale __________, __________.
c) L'appellante
era trentaseienne al momento in cui il Pretore ha statuito. La malattia del
2006.
non consta avere lasciato strascichi. Nulla ostava dunque a una
ragionevole attività nel settore a lui noto delle pulizie. Ora,
trattandosi di lavoratori indipendenti il reddito determinante
è quello medio, calcolato sull'arco di più anni, di regola tre (sentenza del
Tribunale federale 5A_ 171/2011 del 1°luglio 2011, consid. 2.3.2 con
riferimenti; I CCA, sentenza inc. 11.2009.93 del 23 dicembre 2011, consid. 4a).
Il calcolo del reddito deve ancorarsi al bilancio e al conto perdite e profitti
dell'azienda oppure, non esistendo contabilità, ai dati che risultano dalle
dichiarazioni fiscali, tenendo conto di eventuali detrazioni straordinarie,
deduzioni ingiustificate e consumi privati (RtiD II-2004 pag. 617 n. 38c,
consid. 3 con rinvii).
d) Nella
fattispecie l'attività indipendente è cominciata solo nel luglio del 2007, di
modo che tutto si ignora sulle potenzialità e sulla redditività della ditta
individuale. Chiamato a formulare una prognosi, il Pretore si è fondato
sull'ultimo stipendio percepito da AP 1 in qualità di dipendente. Nel risultato tale valutazione può essere condivisa. È vero che l'interessato non ha una formazione
specifica. È altrettanto vero però che egli è attivo almeno dal 2003 nel
settore delle pulizie professionali, nell'ambito del quale ha maturato adeguate
esperienze se si pensa che quando lavorava per la I__________ aveva la
qualifica di “responsabile degli operai” (deposizione di __________, del 7
luglio 2005, nell'inc. DI.2005.59 richiamato). Non per caso dopo sei mesi di disoccupazione
egli è stato in grado di avviare un'attività propria ed è entrato con una
partecipazione, ancorché senza diritto di firma, in un'altra società del
settore. Invano egli tenta perciò di sminuire le sue capacità, facendosi
passare per un addetto alle pulizie di cantiere assimilabile a un semplice lavoratore
edile.
e) Ciò
premesso, a giudizio sommario nulla rende verosimile che AP 1 non possa
guadagnare quanto percepiva come lavoratore dipendente. Non si ravvisano dunque
modifiche notevoli e durature delle circostanze, tanto meno se si pensa che
nella dichiarazione d'imposta 2007 l'appellante ha indicato un reddito da attività
lucrativa di fr. 31 859.– e che in base alla legge sul rilancio economico e sul sostegno
ai disoccupati (RL 10.1.4.1) egli ha ricevuto come
incentivo un aiuto finanziario sull'arco di 24 mesi per gli oneri sociali
obbligatori a carico del titolare (incarto fiscale nell'inc. OA.2007.133). Si
conviene che dal 1° gennaio al 30 giugno 2007 egli ha riscosso unicamente indennità
di disoccupazione, ma un periodo di inattività meramente transitorio non
influisce sulla capacità di reddito. Dovesse la prognosi del Pretore dimostrarsi
inesatta, ad ogni modo, l'appellante potrà sempre chiedere la modifica del
contributo litigioso (art. 179 cpv. 1 CC).
10.
Relativamente
al proprio fabbisogno minimo, confermato dal Pretore in fr. 3675.35 mensili, l'appellante
ribadisce che in realtà esso ammonta a fr. 3734.20 mensili. Egli trascura però
che una modifica di misure a protezione dell'unione coniugale si giustifica solo
qualora le circostanze considerate al momento della decisione siano mutate in maniera rilevante e
relativamente duratura, oppure il giudice si sia basato
su uno stato di fatto incompleto o inesatto (art. 179 cpv. 1 CC; Hausheer/Reusser/Geiser
in: Berner Kommentar, edizione 1999, n. 10 ad art. 179 CC; Hasenböhler
in: Basler Kommentar, ZGB I, 3a edizione, n. 4 ad art. 179 CC; Bräm/
Hasenböhler, Zürcher Kommentar, edizione 1998, n. 7 seg. ad art.
179.
CC; Vetterli in: FamKommentar Scheidung, Basilea 2005, n. 2 ad art. 179 CC). In concreto, per tacere del fatto che la differenza evocata è di
poco momento (fr. 57.85 mensili), l'interessato nemmeno allude a una modifica
delle circostanze. Sui costi d'automobile (fr. 55.60 di
assicurazione RC, fr. 68.25 di imposta di circolazione e fr. 100.– di spese di carburante)
il Pretore e questa Camera hanno già avuto modo di spiegare, inoltre, perché nel
caso specifico può essere ammesso solo il costo del
mezzo pubblico (sopra, consid. 5). Quanto ai pasti
fuori casa, l'appellante dimentica che il Pretore ha già riconosciuto tale
costo nel fabbisogno minimo (sentenza del 30 settembre 2001, consid. 8.1).
11.
L'appellante
contesta l'accertamento del fabbisogno minimo della moglie in fr. 3062.50
mensili, rilevando che le spese di malattia (fr. 97.–) sono infondate e immotivate,
che la locazione ammonta a fr. 1025.– mensili e che non si giustifica di riconoscere
fr. 100.– mensili per spese legali né fr. 116.– mensili per spese di trasferta.
Il fabbisogno minimo di lei non eccederebbe pertanto fr. 2709.– mensili.
a) Per
quel che riguarda le spese mediche non coperte dalla cassa malati, contrariamente
alle affermazioni dell'appellante il Pretore non ha riconosciuto i fr. 300.–
mensili pretesi dalla convenuta, ma solo fr. 97.– mensili, di cui l'interessato
non contesta l'ammontare né la ricorrenza (RtiD II-2004 pag. 589 consid. 8c). Certo, le due note d'onorario
dell'igienista dentale (fr. 178.–) non sembrano ricondursi a cure ricorrenti,
ma non va dimenticato che dal fabbisogno minimo della moglie il Pretore ha
stralciato il premio dell'assicurazione complementare secondo la LCA (fr.
32.80
mensili), copertura alla quale, visti i problemi di salute dell'interessata,
sarebbe poco avveduto rinunciare (cfr. RDAT I-1999 pag.
207.
n. 59 consid. 3; I CCA, sentenza inc. 11.2005.37 del 10 aprile 2006,
consid. 7a). D'altro lato non si giustifica nemmeno di inserire nel fabbisogno
minimo dell'appellante una spesa analoga, puramente virtuale, solo per
questioni di parità di trattamento.
b) Circa
il costo dell'alloggio, l'appellante si limita a ribadire che la locazione ammonta
a soli fr. 1065.– mensili, ma non si confronta con l'opinione del Pretore,
secondo cui “l'importo di fr. 1200.– mensili considerato in origine può essere
riconfermato avuto riguardo all'onere nettamente superiore riconosciuto al
marito nella sentenza del 30 settembre 2005”. Privo di motivazione, in
proposito l'appello va dichiarato irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC
ticinese combinato con il cpv. 5).
c) Relativamente
alle spese legali, già nel 2006 il Pretore aveva incluso nel fabbisogno minimo
della convenuta l'indennità di fr. 100.– mensili (sentenza del 14 dicembre
2006, consid. 3), senza che il marito la contestasse. Mal si intravede ora, di
conseguenza, una modifica qualsiasi. Men che meno ove si consideri che neppure
nell'appello l'interessato muove contestazioni. Sia come sia, contrariamente a
quanto egli crede, il Pretore non ha riconosciuto alla moglie una provvigione ad
litem, improponibile nelle misure a protezione dell'unione coniugale (RtiD
I-2004 pag. 596 n. 79c), ma ha inserito nel fabbisogno minimo di lei un'indennità
a copertura dei costi legali e processuali, che come tale rientra nei doveri di
mantenimento giusta l'art. 163 CC (loc. cit.; I CCA, sentenza inc. 11.2009.185
del 29 marzo 2010, consid. 6d).
d) In
merito per finire alle spese di trasferta (verosimilmente per esami medici, la
moglie essendo stata ritenuta dal primo giudice inabile al lavoro), la contestazione
è una volta ancora nuova, e perciò inammissibile (art. 309 cpv. 2 lett. f
CPC ticinese combinato con il cpv. 5).
12.
Gli
oneri del presente giudizio seguono la soccombenza dell'istante
(art. 148 cpv. 1 CPC ticinese). Non si pone invece problema di ripetibili, l'appello
non essendo stato intimato per osservazioni alla controparte.
13.
Quanto
ai rimedi giuridici esperibili contro l'odierna
sentenza sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore
litigioso supera la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b
LTF, pur tenendo conto del fatto che il contributo alimentare è stato soppresso
in via cautelare dal Pretore il 4 settembre 2009.
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello
del 28 dicembre 2006 è irricevibile.
2. Gli oneri
di tale appello, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 350.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
400.–
sono
posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.
3. L' appello
del 24 settembre 2007 è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
4. Gli oneri
di tale appello, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 350.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
400.–
sono
posti a carico dell' appellante. Non si assegnano ripetibili.
5. Intimazione
a:
; .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere
pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100
cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il
ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile
se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.
Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo
stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale
federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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