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Decisione

11.2007.1

Modifica di misure a protezione dell'unione coniugale

30 gennaio 2012Italiano22 min

Source ti.ch

Fatti

I. Sull'appello

del 28 dicembre 2006

2. Il Pretore ha respinto l'istanza di AP 1 volta alla riduzione del

contributo alimentare per la moglie, non ravvisando mutamenti che

giustificassero tale richiesta. Egli ha rilevato che, per quanto atteneva alla

pigione, la convenuta aveva sì trovato un appartamento a un prezzo inferiore

rispetto a quello considerato nella sentenza originaria, ma ciò non legittimava

a tornare su quella sentenza, “avuto riguardo sia all'onere nettamente

superiore riconosciuto al marito, sia al bisogno evocato dalla moglie di arredare

l'appartamento e depositare la garanzia”. Quanto al reddito della moglie, egli ne ha accertato l'aumento da fr. 1900.–

a fr. 2416.55 netti mensili, ma ha rilevato anche un aumento del fabbisogno minimo di fr. 481.60 mensili (costi di

trasferta fr. 116.–, pasti fuori casa fr. 220.–, spese mediche non

coperte dalla cassa malati fr. 45.60, spese legali fr. 100.–). Onde la

reiezione del­l'istanza.

3. L'appellante ribadisce che il costo del nuovo appartamento appigionato

dalla convenuta non eccede a fr. 960.– mensili, di modo che rispetto al canone

di fr. 1200.– mensili considerato nella sentenza originaria la situazione si è sostanzialmente

modificata. Se non che, così argomentando, egli non si confronta con l'opinione

del Pretore, secondo cui non si giustifica di tornare sulla pigione di fr.

1200.– mensili riconosciuta alla moglie visto quanto spende il marito stesso

per l'alloggio e vista la spesa affrontata da AO 1 per arredare il nuovo

appartamento, così come per prestare garanzia. Carente di motivazione, al proposito

l'appello si rivela già di primo acchito irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f

CPC ticinese combinato con il cpv. 5).

4. Circa

il reddito della moglie, l'appellante riafferma che essa guadagna fr. 2416.55

mensili, ovvero fr. 516.55 più di quanto è stato accertato nella sentenza

originaria a protezione dell'unione coniugale. Tale differenza è – a suo parere

– “sicuramente di rilievo, anzi di grande rilievo tale da giustificare una

revisione dei contributi stabiliti con sentenza del 30 settembre 2005”. Nemmeno

al proposito tuttavia l'appellante non si confronta con l'opinione del Pretore,

secondo cui all'aumento del reddito corrisponde un quasi identico aumento del

fabbisogno minimo. E nell'appello si cercherebbe invano un accenno a censure

sulle nuove poste del fabbisogno riconosciuto alla convenuta. Nuovamente sprovvisto

di adeguata motivazione, l'appello sfugge anche su questo punto a qualsiasi disamina

(art. 309 cpv. 2 lett. f CPC ticinese combinato con il cpv. 5).

5. Quanto

al proprio fabbisogno minimo, l'appellante chiede di aumentare le spese di trasferta

di fr. 300.– mensili e di riconoscergli la spesa di fr. 530.40 per rinnovare il

leasing dell'automobile. In merito alle spese di trasferta fatte valere da AP 1

questa Camera ha già avuto modo di rilevare nondimeno che, viste la situazione

finanziaria della famiglia, “tutto quanto può essere incluso nel fabbisogno minimo dell'appellante (...) è il costo del mezzo pubblico”

(sentenza del 9 febbraio 2009, consid. 4). Nell'appello l'interessato ripropone le

stesse argomentazioni vagliate allora da questa Camera. Va rinviato di conseguenza al giudizio precedente.

6. L'appellante

sostiene che dal 13 luglio 2006 si trova in malattia, sicché il suo reddito è

solo l'80% di quello conseguito sino ad allora. Per di più, terminato il periodo

di protezione legale, il suo rapporto di lavoro è stato disdetto, di modo che dal

1° gennaio 2007 egli avrebbe percepito unicamente indennità di disoccupazione. Ciò

giustificherebbe la soppressione del contributo alimentare per la moglie dal 13

luglio 2006. La domanda è fondata tuttavia su fatti nuovi e va dichiarata

irricevibile. L'art. 138 cpv. 1 vCC riguardava solo le cause di merito, non le

misure a protezione dell'unione coniugale (DTF 133 III 115 consid. 3.2), nell'ambito

delle quali continuava a valere – tranne casi particolari estranei alla

fattispecie – il divieto generale dell'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC ticinese (RtiD

I-2004 pag. 596 n. 79c). L'interessato non può quindi chiamare questa Camera a

sindacare una pretesa per la prima volta, assimilando l'autorità di ricorso al

giudice naturale. Un'eccezione sarebbe prospettabile, tutt'al più, in forza del

principio inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione, il quale

abiliterebbe la Camera a intervenire d'ufficio sull'uno o sull'altro punto. In

concreto, però, un'evenienza del genere non è data. Certo, il 31 agosto 2006 l'istante

aveva sottoposto al Pretore un'istanza “di completazione di fatti di causa, di

adduzione delle relative prove, rispettivamente di restituzione in intero”,

chiedendo di riaprire l'istruttoria. La richiesta è però stata respinta il 1°

settembre 2006 senza che l'interessato abbia impugnato tale giudizio, appellabile

per lo meno sul rifiuto della restituzione in intero (art. 140 cpv. 1 con

rinvio all'96 CPC ticinese). La facoltà conferita dall'art. 322 lett. b CPC

ticinese non entra quindi in considerazione. Ne discende che, in ultima

analisi, l'appello risulta destinato all'insuccesso.

Considerandi

II. Sull'appello

del 24 settembre 2007

7.

Litigioso è, una volta di più, il contributo di mantenimento per la

moglie. Al riguardo Il Pretore non ha disconosciuto che dopo un periodo di

disoccupazione il marito aveva avviato un'attività indipendente. A AP 1

nondimeno egli ha imputato un reddito di fr. 4662.40 mensili (pari a quello

accertato nella sentenza del 30 settembre 2005) e ne ha confermato il

fabbisogno minimo, rimasto immutato. Quanto alla moglie, il primo giudice ha constatato

che in seguito a una grave malattia le entrate di lei erano diminuite da fr.

2416.45

mensili nel 2006 a fr. 2132.30 mensili nel 2007, mentre il fabbisogno

minimo era aumentato a fr. 3062.50 mensili. Ciò posto, il Pretore ha respinto

la postulata soppressione del contributo alimentare. Anzi, lo ha aumentato a

fr. 960.– mensili dal settembre del 2007.

8.

L'appellante contesta che il reddito della moglie sia diminuito per grave

malattia e completa inabilità lucrativa a tempo indeterminato, sostenendo che

in realtà costei non ha mai dichiarato di avere cessato l'attività e che il

certificato medico da lei prodotto attesta un'inabilità lavorativa fino al 16 marzo

2007.

E siccome dopo di allora si deve presumere che essa abbia ricominciato a

lavorare, il suo reddito dev'essere accertato in fr. 2400.– mensili.

a) Incombe

al coniuge che si prevale di una diminuzione del reddito per malattia duratura

rendere verosimile tale circostanza (BOA n. 24 pag. 11; I CCA, sentenza

inc. 11.2005.42 del 10 giugno 2008, consid. 8c). In concreto la dott. __________

ha certificato il 2 febbraio 2007 che AO 1 “è in trattamento presso il nostro

servizio [Istituto oncologico della Svizzera italiana] e pre­senta un'inabilità

lavorativa in misura del 100% dal 1° febbraio 2007 al 16 marzo 2007 compreso”

(doc. 1). Ciò rende verosimile la causa dell'incapacità di guadagno. Se questa

sia sussistita dopo il 16 marzo 2007 non è dato di sapere. Sta di fatto che all'allegazione

della convenuta, la quale ha dichiarato di non essere in grado di precisare

quando e in quale misura avrebbe potuto riprendere il lavoro dopo l'intervento

chirurgico, l'istante nulla ha eccepito. Egli non ha preteso nemmeno che il

certificato medico fosse caduco (replica del 12 marzo 2007: verbali, pag. 2). In

circostanze del genere l'interessata non era tenuta a recare altri elementi di

verosimiglianza. L'apprezzamento del Pretore resiste così alla critica.

b) Per

quel che è del reddito, l'importo di fr. 2132.30 mensili accertato dal Pretore

corrisponde all'indennità giornaliera per malattia percepita dall'interessata nel

gennaio del 2007 (doc. 2 primo foglio), mentre la cifra di fr. 2400.– mensili addotta

dall'appellante corrisponde alla media dello stipendio percepito dalla moglie nel

2006, quando essa lavorava al 100% (doc. 2 secondo foglio). Non soccorrendo in

concreto i presupposti per imputare all'interessata un reddito da attività a

tempo pieno, anche in questo caso l'apprezzamento del primo giudice sfugge a

censura.

9.

AP

1.

contesta il reddito ipotetico di fr. 4662.40 mensili ascrittogli dal Pretore,

rilevando di avere riscosso dal

1° gennaio al 30 giugno 2007 unicamente indennità di disoccupazione per

fr. 3289.70 mensili e di avere cominciato poi un'attività indipendente, “beneficiando

di entrate comunque non superiori all'indennità di disoccupazione”. Egli sostiene

che il licenzia­mento con effetto al 31 dicembre 2006 non può essergli imputato

e che un reddito come quello conseguito in precedenza non entra più in linea di

conto, tanto meno ove si pensi che egli non ha qualifiche o esperienze professionali

particolari e che la sua attività è assimilabile a quella di semplice

lavoratore edile, per la quale il contratto nazionale mantello dell'edilizia

(edizione 2006-2008) prevede un salario minimo di fr. 4101.– netti lordi, pari

a fr. 3500.– netti mensili.

a) Per principio il reddito di un coniuge è quello effettivo. Se tuttavia,

dando prova di buona volontà, quel coniuge avrebbe la ragionevole possibilità

di guadagnare di più, fa stato il reddito ipotetico. Ciò vale tanto per un

debitore quanto per un creditore di contributi ali­mentari. Un guadagno

ipotetico non va però determinato in astratto. Dev'essere alla concreta portata

dell'interessato, considerata la sua età, la formazione professionale e lo

stato di salute, oltre che la situazione sul mercato del lavoro. La fissazione

di un reddito potenziale non ha, in effetti, carattere di penalità (RtiD II-2006

pag. 690 n. 5a con richiami). Il giudice deve decidere

così, in primo luogo, se si può ragionevolmente esigere

dal coniuge in questione che eserciti un'attività lucrativa o la estenda, tenendo

conto appunto della sua età, della formazione professionale e

dello stato di salute. In seguito egli esamina se quel coniuge abbia

l'effettiva possibilità di esercitare simile attività e quale sia il reddito

conseguibile, tenendo calcolo – una volta di più – dell'età,

della formazione professionale e dello stato di salute, oltre che della

situazione sul mercato del lavoro (DTF 137 III 120 consid. 2.3; 109 consid. 4.2.2.2).

b) Nella

fattispecie AP 1, già capo operaio della ditta di pulizie __________

di __________ con un salario di fr. 4662.40 mensili, è stato dichiarato il 13

luglio 2006 inabile al lavoro per malattia. Licenziato al termine del periodo

di protezione, dal 1°gennaio al 30 giugno 2007 egli ha riscosso indennità di

disoccupazione per circa fr. 3300.– mensili. Dal 1° luglio 2007 ha avviato un'attività indipendente, costituendo la __________, attiva nel settore delle pulizie.

Dagli atti risulta altresì che egli è socio senza diritto di firma, con una

quota di fr. 1000.–, dell'impresa di pulizia generale __________, __________.

c) L'appellante

era trentaseienne al momento in cui il Pretore ha statuito. La malattia del

2006.

non consta avere lasciato strascichi. Nulla ostava dunque a una

ragionevole attività nel settore a lui noto delle pulizie. Ora,

trattandosi di lavoratori indipendenti il reddito determinante

è quello medio, calcolato sull'arco di più anni, di regola tre (sentenza del

Tribunale federale 5A_ 171/2011 del 1°luglio 2011, consid. 2.3.2 con

riferimenti; I CCA, sentenza inc. 11.2009.93 del 23 dicembre 2011, consid. 4a).

Il calcolo del reddito deve ancorarsi al bilancio e al conto perdite e profitti

dell'azienda oppure, non esistendo contabilità, ai dati che risultano dalle

dichiarazioni fiscali, tenendo conto di eventuali detrazioni straordinarie,

deduzioni ingiustificate e consumi privati (RtiD II-2004 pag. 617 n. 38c,

consid. 3 con rinvii).

d) Nella

fattispecie l'attività indipendente è cominciata solo nel luglio del 2007, di

modo che tutto si ignora sulle potenzialità e sulla redditività della ditta

individuale. Chiamato a formulare una prognosi, il Pretore si è fondato

sull'ultimo stipendio percepito da AP 1 in qualità di dipendente. Nel risultato tale valutazione può essere condivisa. È vero che l'interessato non ha una formazione

specifica. È altrettanto vero però che egli è attivo almeno dal 2003 nel

settore delle pulizie professionali, nell'ambito del quale ha maturato adeguate

esperienze se si pensa che quando lavorava per la I__________ aveva la

qualifica di “responsabile degli operai” (deposizione di __________, del 7

luglio 2005, nell'inc. DI.2005.59 richiamato). Non per caso dopo sei mesi di disoccupazione

egli è stato in grado di avviare un'attività pro­pria ed è entrato con una

partecipazione, ancorché senza diritto di firma, in un'altra società del

settore. Invano egli tenta perciò di sminuire le sue capacità, facendosi

passare per un addetto alle pulizie di cantiere assimilabile a un semplice lavoratore

edile.

e) Ciò

premesso, a giudizio sommario nulla rende verosimile che AP 1 non possa

guadagnare quanto percepiva come lavoratore dipendente. Non si ravvisano dunque

modifiche notevoli e durature delle circostanze, tanto meno se si pensa che

nella dichiarazione d'imposta 2007 l'appellante ha indicato un reddito da attività

lucrativa di fr. 31 859.– e che in base alla legge sul rilancio economico e sul sostegno

ai disoccupati (RL 10.1.4.1) egli ha ricevuto come

incentivo un aiuto finanziario sull'arco di 24 mesi per gli oneri sociali

obbligatori a carico del titolare (incarto fiscale nell'inc. OA.2007.133). Si

conviene che dal 1° gennaio al 30 giugno 2007 egli ha riscosso unicamente indennità

di disoccupazione, ma un periodo di inattività meramente transitorio non

influisce sulla capacità di reddito. Dovesse la prognosi del Pretore dimostrarsi

inesatta, ad ogni modo, l'appellante potrà sempre chiedere la modifica del

contributo litigioso (art. 179 cpv. 1 CC).

10.

Relativamente

al proprio fabbisogno minimo, confermato dal Pretore in fr. 3675.35 mensili, l'appellante

ribadisce che in realtà esso ammonta a fr. 3734.20 mensili. Egli trascura però

che una modifica di misure a protezione dell'unione coniugale si giustifica solo

qualora le circostanze considerate al momento della decisione siano mutate in maniera rilevante e

relativamente duratura, oppure il giudice si sia basato

su uno stato di fatto incompleto o inesatto (art. 179 cpv. 1 CC; Hausheer/Reusser/Geiser

in: Berner Kommentar, edizione 1999, n. 10 ad art. 179 CC; Hasenböh­ler

in: Basler Kommentar, ZGB I, 3a edizione, n. 4 ad art. 179 CC; Bräm/

Hasenböhler, Zürcher Kommentar, edizione 1998, n. 7 seg. ad art.

179.

CC; Vetterli in: FamKommentar Scheidung, Basilea 2005, n. 2 ad art. 179 CC). In concreto, per tacere del fatto che la differenza evocata è di

poco momento (fr. 57.85 mensili), l'interessato nemmeno allude a una modifica

delle circostanze. Sui costi d'automobile (fr. 55.60 di

assicurazione RC, fr. 68.25 di imposta di circolazione e fr. 100.– di spese di carburante)

il Pretore e questa Camera hanno già avuto modo di spiegare, inoltre, perché nel

caso specifico può essere ammesso solo il costo del

mezzo pubblico (sopra, consid. 5). Quanto ai pasti

fuori casa, l'appellante dimentica che il Pretore ha già riconosciuto tale

costo nel fabbisogno minimo (sentenza del 30 settembre 2001, consid. 8.1).

11.

L'appellante

contesta l'accertamento del fabbisogno minimo della moglie in fr. 3062.50

mensili, rilevando che le spese di malattia (fr. 97.–) sono infondate e immotivate,

che la locazione ammonta a fr. 1025.– mensili e che non si giustifica di riconoscere

fr. 100.– mensili per spese legali né fr. 116.– mensili per spese di trasferta.

Il fabbisogno minimo di lei non eccederebbe pertanto fr. 2709.– mensili.

a) Per

quel che riguarda le spese mediche non coperte dalla cassa malati, contrariamente

alle affermazioni dell'appellante il Pretore non ha riconosciuto i fr. 300.–

mensili pretesi dalla convenuta, ma solo fr. 97.– mensili, di cui l'interessato

non contesta l'ammontare né la ricorrenza (RtiD II-2004 pag. 589 consid. 8c). Certo, le due note d'onorario

dell'igienista dentale (fr. 178.–) non sembrano ricondursi a cure ricorrenti,

ma non va dimenticato che dal fabbisogno minimo della moglie il Pretore ha

stralciato il premio dell'assicurazione complementare secondo la LCA (fr.

32.80

mensili), copertura alla quale, visti i problemi di salute dell'interessata,

sarebbe poco avveduto rinunciare (cfr. RDAT I-1999 pag.

207.

n. 59 consid. 3; I CCA, sentenza inc. 11.2005.37 del 10 aprile 2006,

consid. 7a). D'altro lato non si giustifica nemmeno di inserire nel fabbisogno

minimo dell'appellante una spesa analoga, puramente virtuale, solo per

questioni di parità di trattamento.

b) Circa

il costo dell'alloggio, l'appellante si limita a ribadire che la locazione ammonta

a soli fr. 1065.– mensili, ma non si confronta con l'opinione del Pretore,

secondo cui “l'importo di fr. 1200.– mensili considerato in origine può essere

riconfermato avuto riguardo all'onere nettamente superiore riconosciuto al

marito nella sentenza del 30 settembre 2005”. Privo di motivazione, in

proposito l'appello va dichiarato irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC

ticinese combinato con il cpv. 5).

c) Relativamente

alle spese legali, già nel 2006 il Pretore aveva incluso nel fabbisogno minimo

della convenuta l'indennità di fr. 100.– mensili (sentenza del 14 dicembre

2006, consid. 3), senza che il marito la contestasse. Mal si intravede ora, di

conseguenza, una modifica qualsiasi. Men che meno ove si consideri che neppure

nell'appello l'interessato muove conte­stazioni. Sia come sia, contrariamente a

quanto egli crede, il Pretore non ha riconosciuto alla moglie una provvigione ad

litem, improponibile nelle misure a protezione dell'unione coniugale (RtiD

I-2004 pag. 596 n. 79c), ma ha inserito nel fabbisogno minimo di lei un'indennità

a copertura dei costi legali e processuali, che come tale rientra nei doveri di

mantenimento giusta l'art. 163 CC (loc. cit.; I CCA, sentenza inc. 11.2009.185

del 29 marzo 2010, consid. 6d).

d) In

merito per finire alle spese di trasferta (verosimilmente per esami medici, la

moglie essendo stata ritenuta dal primo giudice inabile al lavoro), la contestazione

è una volta ancora nuova, e perciò inammissibile (art. 309 cpv. 2 lett. f

CPC ticinese combinato con il cpv. 5).

12.

Gli

oneri del presente giudizio seguono la soccombenza dell'istante

(art. 148 cpv. 1 CPC ticinese). Non si pone invece problema di ripetibili, l'appello

non essendo stato intimato per osservazioni alla controparte.

13.

Quanto

ai rimedi giuridici esperibili contro l'odierna

sentenza sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore

litigioso supera la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b

LTF, pur tenendo conto del fatto che il contributo alimentare è stato soppresso

in via cautelare dal Pretore il 4 settembre 2009.

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. L'appello

del 28 dicembre 2006 è irricevibile.

2. Gli oneri

di tale appello, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 350.–

b)

spese fr. 50.–

fr.

400.–

sono

posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.

3. L' appello

del 24 settembre 2007 è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

4. Gli oneri

di tale appello, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 350.–

b)

spese fr. 50.–

fr.

400.–

sono

posti a carico dell' appellante. Non si assegnano ripetibili.

5. Intimazione

a:

; .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere

pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100

cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il

ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile

se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale

(art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF.

Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo

stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale

federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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