11.2007.10
Contributo alimentare dopo il divorzio
18 giugno 2008Italiano25 min
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Numero d'incarto:
11.2007.10
Data decisione, Autorità:
18.06.2008, ICCA
Titolo:
Contributo alimentare dopo il divorzio
OBBLIGO AL MANTENIMENTO DOPO IL DIVORZIO
SCIOGLIMENTO DEL REGIME MATROMONIALE
art. 125 CC
art. 204 cpv. 1 CC
art. 208 CC
Incarto n.
11.2007.10
Lugano
18 giugno
2008/sc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Ermotti
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa OA.2004.660 (divorzio
unilaterale, poi su richiesta comune con accordo parziale) della Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione del 12 ottobre 2004 da
AO 1
(patrocinato dall' PA 2)
contro
AO 2
(patrocinata dall' PA 1);
esaminati gli atti;
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 22 gennaio 2007 presentato da AO 2 contro la sentenza
emessa il 20 dicembre 2006 dal Pretore del Distretto di Lugano,
sezione 6;
2. Se
dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all'appello;
3. Se
dev'essere accolto l'appello adesivo del 16 febbraio 2007 presentato da AO 1
contro la medesima sentenza;
4. Se
dev'essere accolto il ricorso (“appello”) del 20
dicembre 2006 presentato da AO 2 contro il rifiuto dell'assistenza giudiziaria
da parte del Pretore;
5. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. AO 1 (1960), cittadino italiano, e AO 2 (1959) si sono sposati a __________
il 30 agosto 1995. Dal matrimonio è nata I__________, il 19 gennaio 1996. Fino
al luglio del 1999 i coniugi sono vissuti separati, il marito a __________ e la
moglie con la figlia a __________, dopo di che si sono congiunti nel Ticino. AO
1 è responsabile del settore informatico della Banca __________ di __________.
La moglie, che in seguito al matrimonio aveva smesso di frequentare la facoltà
di lettere dell'Università di __________, ha ripreso gli studi nel 1999.
Attualmente essa insegna a ore tedesco e inglese nella Scuola __________ a __________.
B. In
esito a un'istanza a protezione dell'unione coniugale presentata il 2 settembre
2002 da AO 2, con sentenza del 7 luglio 2003 il Pretore ha affidato I__________
alla madre (riservato il diritto di visita del padre), imponendo a AO 1 un
contributo alimentare di fr. 2700.– mensili per la moglie, ridotto a fr. 1500.–
mensili dal settembre del 2004, e di fr. 1190.– mensili per la figlia. Un appello
presentato da AO 2 contro tale sentenza è stato parzialmente accolto da questa
Camera, che con sentenza del 12 novembre 2003 ha stabilito il contributo alimentare per la
moglie in fr. 3315.– mensili dal 9 settembre al 31
dicembre 2002, in fr. 2875.– mensili dal 1° gennaio al 30 giugno 2003, in fr.
2790.– mensili dal 1° luglio al 30 settembre 2003 e in fr. 3770.– mensili dopo
di allora, fissando quello per la figlia in fr. 1190.– mensili, fr. 1220.– mensili,
fr. 1305.– mensili e fr. 1385.– mensili relativamente ai medesimi periodi (inc.
11.2003.98).
C. Il
12 ottobre 2004 AO 1 ha introdotto azione unilaterale di divorzio davanti al
medesimo Pretore, proponendo il riparto a metà della sua prestazione d'uscita
maturata in costanza di matrimonio, l'affidamento di I__________ alla madre
(riservato il suo diritto
di visita) e un contributo alimentare per la figlia di fr. 1385.– mensili,
assegno familiare compreso. Nella sua risposta del 14 dicembre 2004 AO 2 ha aderito al principio del divorzio, alla suddivisione
dell'avere di cassa pensione del marito e all'affidamento della figlia, senza
opporsi al diritto di visita proposto dal padre, “ferma restando la sospensione fino che saranno date le condizioni
per poterlo esercitare nell'interesse della minore”. Essa ha preteso altresì una somma indeterminata in liquidazione
del regime dei beni, un contributo alimentare per sé di fr. 3770.– mensili fino
al gennaio del 2012, oltre a uno per la figlia di fr. 1385.– mensili fino al
12° anno di età e di fr. 1670.– mensili fino alla maggiore età, aumentato a fr.
1980.– mensili dal gennaio del 2012. Essa ha sollecitato infine una provvigione
ad litem di fr. 10 000.– o, quanto meno, il beneficio dell'assistenza giudiziaria.
D. Il Pretore
ha ordinato il 15 dicembre 2004 la trattazione della causa come azione di
divorzio su richiesta comune con accordo parziale e ha assegnato alle parti un
termine di 10 giorni per presentare un memoriale contenente le motivazioni e le
conclusioni sui punti contestati. Nel suo allegato del 10 gennaio 2005 AO 1 ha
aumentato la proposta di contributo alimentare per la figlia a fr. 1670.–
mensili dal 13° al 18° anno di età, opponendosi per il resto alle pretese della
moglie. Il 20 maggio 2005 il Pretore ha sentito i coniugi, accertando la loro
volontà di sciogliere il matrimonio. In tale circostanza le parti si sono
accordate sul contributo di mantenimento della figlia nella misura postulata
dalla madre. Per il resto i coniugi hanno demandato al
giudice la decisione sugli effetti del divorzio rimasti litigiosi, vedendosi assegnare
il periodo bimestrale di riflessione sull'intesa raggiunta, spirato il quale
entrambi hanno confermato i loro punti di vista. L'udienza preliminare si è
tenuta il 24 novembre 2005 e l'istruttoria, iniziata il 31 gennaio 2006, si è chiusa
il 24 agosto 2006. Al dibattimento finale le parti hanno rinunciato, limitandosi
a conclusioni scritte. Nel proprio memoriale, del 23 ottobre 2006, AA 1 ha
ribadito la sua posizione. Nel suo allegato del 24 ottobre 2004 AO 2 ha riaffermato
le rispettive domande, precisando in fr. 53 896.50 l'importo preteso in
liquidazione del regime dei beni.
E. Statuendo
con sentenza del 20 dicembre 2006, il Pretore ha pronunciato il divorzio, ha
riconosciuto a ogni coniuge la metà della prestazione d'uscita conseguita
dall'altro durante il matrimonio, ha previsto la trasmissione degli atti al
Tribunale cantonale delle assicurazioni per definire tale quota non appena la predetta chiave
di riparto fosse passata in giudicato, ha condannato
AO 1 a versare alla moglie fr. 11 260.– in
liquidazione del regime dei beni, ha affidato la figlia alla madre, ha
riconosciuto al padre l'“usuale diritto di visita, ritenuto che lo stesso andrà esercitato non appena saranno date le premesse”, ha obbligato AA 1 a versare un contributo alimentare per la moglie di fr. 1200.– mensili fino al 31 gennaio
2012 e uno per la figlia di fr. 1385.– mensili fino al 12° compleanno, di fr.
1670.– mensili fino al 18° anno di età e di fr. 1980.– mensili dal gennaio del 2012,
oltre alla metà delle spese straordinarie. Le spese, con una tassa di giustizia
di fr. 3900.–, sono state poste per un terzo a carico del marito e per due
terzi a carico della moglie, tenuta a rifondere alla controparte fr. 2400.– per
ripetibili ridotte. La domanda di assistenza giudiziaria presentata da AO 2 è
stata respinta.
F. Contro
la sentenza appena citata AO 2 è insorta con un appello del 28 novembre 2006
per ottenere – previa concessione dell'assistenza giudiziaria – il versamento
di fr. 53 895.50 in liquidazione del regime dei beni, un contributo alimentare
per sé di fr. 3770.– mensili, l'addebito degli oneri processuali al marito, con
obbligo per quest'ultimo di rifonderle
un'indennità
di fr. 3600.– per ripetibili, e il conferimento dell'assistenza giudiziaria anche
davanti al Pretore. Nelle sue osservazioni del 16 febbraio 2006 AA 1 propone di
respingere l'appello e con appello adesivo insta perché il contributo alimentare
di fr. 1200.– mensili in favore della moglie decorra già dall'ottobre del 2004.
AO 2 ha concluso il 28 marzo 2007 per il rigetto dell'appello adesivo.
in diritto: 1. Litigiosi rimangono, in appello, la liquidazione del regime dei beni,
il contributo alimentare per la moglie dopo il divorzio (art. 125 CC), il
riparto degli oneri processuali e il conferimento dell'assistenza giudiziaria alla
moglie stessa. Il resto è passato in giudicato e ha assunto carattere
definitivo (RtiD II-2004 pag. 576, consid. 1), riservato quanto prevede l'art.
148 cpv. 1 CC in merito al contributo alimentare per la figlia.
Fatti
I. Sull'appello
principale
2. Le
controversie legate alla liquidazione del regime dei beni vanno esaminate prima
di quelle sui contributi di mantenimento (RtiD II-2004 pag. 577 consid. 2; DTF
129 III 9 consid. 3.1.2). Ora, per quanto riguarda lo scioglimento della partecipazione
agli
acquisti, in concreto il Pretore ha accertato che il 12 ottobre 2004, data determinante,
i conti bancari del marito presentavano un saldo attivo di fr. 22 524.57, mentre quello
della moglie aveva un saldo di appena fr. 4.45, onde un conguaglio di fr. 11 260.– in favore di
lei.
a) L'appellante
chiede di portare il conguaglio a fr. 53 895.50. Afferma che nell'ultima dichiarazione fiscale comune (2001/ 02) i
coniugi avevano indicato risparmi per fr. 28 093.–, oltre a fr. 18 500.– di altri
attivi. Inoltre fra il luglio e l'agosto del 2002 il marito ha prelevato fr. 23 000.– complessivi da
un conto alla Banca __________, più fr. 31 000.– fra il settembre e il dicembre
di quello stesso anno da un conto alla Banca __________. L'appellante contesta
che tale denaro sia stato usato dal marito per onorare imposte arretrate, anche
perché nel calcolo per la determinazione del contributo alimentare nella
procedura a tutela dell'unione coniugale si era già tenuto conto, nel
fabbisogno minimo di lui, di debiti importi a tal fine. Senza dimenticare – essa
soggiunge – che l'autorità fiscale aveva concesso dilazioni di pagamento e che
il 22 agosto 2002 i coniugi avevano già saldato a rate le imposte dal 2000 al
2002.
b) Agli
atti figura la tassazione dei coniugi relativa al biennio 2001/02 , fondata sui dati della sostanza esistente il 1° gennaio 2001 (doc.
D). Nondimeno, come ha spiegato il Pretore, lo scioglimento del regime dei beni
si dà per avvenuto il giorno della presentazione dell'istanza (art. 204 cpv. 2
CC), sicché decisiva è la data della litispendenza, ossia il 12 ottobre 2004. E
a quel momento il saldo attivo dei conti bancari del marito ammontava a fr. 22 524.57 (doc. G). È possibile che nel 2002 quel patrimonio fosse
superiore, ma il 12 ottobre 2004 il capitale era stato in parte consumato. L'importo di fr. 28 093.– non può quindi essere inserito fra gli
acquisti di lui (art. 207 cpv. 1 CC). Tutt'al più la convenuta avrebbe potuto
chiedere la reintegra di quella somma negli acquisti (art. 208 CC), ma non ha
reso verosimile né che il marito abbia compiuto liberalità nei cinque anni precedenti
lo scioglimento del regime senza il suo consenso (art. 208 cpv. 1 n. 1 CC), né che
ciò sia avvenuto con l'intenzione di sminuire la sua partecipazione (art. 208
cpv. 1 n. 2 CC).
Quanto
alla causale dei prelevamenti, è vero che nella procedura
a tutela dell'unione coniugale il Pretore aveva inserito nel fabbisogno minimo
del marito, dal settembre del 2002 al settembre del 2003, fr. 1866.– mensili
per il pagamento delle imposte arretrate degli anni 2001 a 2003 (sentenza del 7
luglio 2003, pag. 6 seg.). Senza essere smentito, l'interessato ha dichiarato però
di avere pagato con quel denaro gli arretrati dal 1999 (interrogatorio formale
del 4 luglio 2006, risposta n. 3). Per il resto risulta dagli estratti della Banca
__________ e della Banca __________ (doc. G) che, dopo avere ricevuto lo
stipendio, anche durante la separazione di fatto il marito ha sempre prelevato contanti
mensili. Appare dunque plausibile che, anche tra il luglio e il dicembre del
2002, ciò sia servito per finanziare le spese correnti ed erogare il contributo
alimentare alla moglie e alla figlia. Indizi sufficienti per desumere che il
marito abbia diminuito gli acquisti allo scopo di compromettere la partecipazione della moglie non sussistono (cfr. Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, Berna 2000, pag. 576, n. 1441 ). Su questo punto la sentenza del Pretore
resiste alla critica.
3. Per
quel che riguarda il contributo alimentare in favore
della convenuta, il Pretore ha ritenuto che nella fattispecie il matrimonio non
poteva essere considerato di lunga durata e che pertanto il principio secondo cui
la moglie ha diritto di vedersi garantire il tenore di vita avuto durante la
comunione domestica andava relativizzato. Ciò posto, egli ha accertato il reddito
della moglie come docente in fr. 2147.05 mensili oltre la
tredicesima e ha stimato il fabbisogno minimo di lei in fr. 3000.– (minimo esistenziale del diritto esecutivo per genitore
affidatario fr. 1250.–, locazione con spese accessorie fr. 1250.–, premio della
cassa malati fr. 300.– , assicurazione RC privata fr. 10.–, imposta di circolazione
fr. 32.–, assicurazione dell'automobile fr. 137.–), rilevando un disavanzo di
fr. 800.– mensili. Quanto al marito, il primo giudice ne ha accertato il
reddito in fr. 10 915.– mensili, senza determinare il fabbisogno minimo. Stabilito che
la moglie potrà essere tenuta a intraprendere un'attività lucrativa a tempo
pieno solo al momento in cui la figlia avrà compiuto 16 anni, egli ha riconosciuto
a costei un contributo alimentare di fr. 1200.–
mensili, pari alla quota di fabbisogno scoperto, più un margine disponibile fino
al 31 gennaio 2012.
4. L'appellante
chiede che il contributo alimentare per sé sia aumentato a fr. 3770.– mensili
per tenere conto del livello di vita raggiunto durante la vita in comune. A suo
parere il matrimonio va considerato di lunga durata, poiché l'azione di
divorzio è stata introdotta dal marito solo nel 2004. Per l'appellante poi il
Pretore ha trascurato che, proprio per il suo trasferimento in Ticino (a causa
del matrimonio e della nascita della figlia), essa non ha potuto ultimare gli
studi universitari, precludendosi un'adeguata capacità lucrativa. Nel Ticino
essa fa valere di aver potuto esercitare solo lavori precari, prevalentemente come
insegnante privata di __________ e __________. Afferma che l'incarico ottenuto
alla __________ di __________ per gli anni 2005/06 e 2006/07 è dovuto a
contingenze favorevoli, ma senza un percorso formativo completo essa esclude
qualsiasi possibilità di impiego fisso. Epiloga infine che la figlia,
undicenne, necessita ancora di cure e assistenza, ciò che la pregiudica nella
ricerca di un lavoro, tanto più che essa non può far capo a parenti – né tanto
meno al padre – per occuparsi della ragazza.
a) I
criteri che disciplinano l'obbligo di mantenimento di un coniuge nei confronti
dell'altro dopo il divorzio (art. 125 cpv. 1 CC), così come i parametri che
regolano l'entità del contributo alimentare (art. 125 cpv. 2 CC), sono già
stati riassunti dal Pretore e diffusamente illustrati da questa Camera (RtiD
II-2004 pag. 580 consid. 4a e 4b con riferimenti). Non giova di conseguenza
ripetersi. Quanto alla durata del matrimonio, ove esso sia stato di breve
durata (meno di 5 anni) fa stato il tenore di vita avuto dal coniuge richiedente prima di sposarsi. Ove
il matrimonio sia stato invece di lunga durata (oltre 10 anni), entrambi i coniugi
hanno il diritto di conservare – per principio – il tenore di vita condotto
durante la comunione domestica. Nei matrimoni di durata intermedia occorre valutare,
caso per caso, in che misura l'unione abbia influito sulle condizioni di vita
dell'uno e dell'altro. Ciò premesso, la durata del matrimonio non si valuta con
riferimento al formale scioglimento del vincolo, ma in base alla data della
separazione effettiva (RtiD II-2006 pag. 685 n. 36c con rimandi). Fermo restando, con ogni evidenza, che ognuno di loro deve provvedere
a sé medesimo nella misura in cui ciò possa ragionevolmente pretendersi da lui.
b) Le
parti si sono sposate il 30 agosto 1995 e si sono separate di fatto il 9 settembre
2002 (sentenza 12 novembre 2003 di questa Camera, inc. 11.2003.98, lett. B). La
vita in comune essendosi protratta sull'arco di sette anni, il matrimonio risulta
di durata intermedia. In quel lasso di tempo è nata I__________ il 19 gennaio
1996. Dal novembre 1998, poi, AO 2 ha lavorato per il __________ di __________,
svolgendo un'attività a tempo parziale anche per __________ come ausiliaria
allo sportello. Tra il 1999 e il 2001 essa ha ripreso gli studi universitari e
dopo di allora si è trasferita nel Ticino, dove ha insegnato saltuariamente __________
e __________ in vari istituti. In circostanze del genere ci si può domandare se,
effettivamente, il matrimonio non abbia pregiudicato la capacità lucrativa della
moglie. La questione può tuttavia rimanere indecisa per i motivi che si
esporranno in appresso.
c) Si presumesse anche, nella fattispecie,
che l'appellante abbia diritto al tenore di vita raggiunto al momento della separazione
(settembre del 2002), in concreto il Pretore non ha
accertato quale fosse concretamente quel livello di esistenza. Né gli atti sono più eloquenti, a prescindere dal fatto che non incombe
alla Camera condurre indagini d'ufficio, le pretese
patrimoniali fra coniugi non essendo disciplinate dal principio inquisitorio,
tanto meno illimitato (FamPra.ch 2001 pag. 129 consid. 2 con richiami; Cocchi/Trezzini, CPC ticinese massimato
e commentato, Lugano 2000, n. 1 ad art. 419b). L'appellante pretende invero
che siffatto tenore di vita corrispondesse a quanto ha stabilito questa Camera nella
sentenza del 12 novembre 2003. Dimentica però che gli accertamenti della Camera
si riferiscono al periodo successivo alla separazione di fatto (dal 9 settembre
2002 in poi), quando i coniugi avevano costituito ormai due economie domestiche
proprie. Quale fosse il fabbisogno familiare e quale fosse la mezza eccedenza a
disposizione della moglie prima della separazione non è dato di sapere. Nelle
circostanze predette tutto quanto può vedersi garantire l'appellante sarebbe la
copertura del fabbisogno minimo, fermo restando che AO 1 non contesta il margine
disponibile riconosciuto alla moglie dal Pretore (fr.
400.– mensili), né pretende di non poter versare il
contributo alimentare per lei senza vedersi intaccare il proprio fabbisogno.
d) L'entità
di un obbligo di mantenimento dipende dalle necessità del coniuge richiedente,
ma anche dal grado di autonomia che si può pretendere da lui per sopperire al
proprio “debito mantenimento”, in particolare dalla sua capacità di intraprendere
un'attività professionale o di riprendere un'attività lucrativa interrotta in
seguito al matrimonio (Schwenzer in:
FamKommentar Scheidung, Berna 2005, n. 13 ad art. 125 CC). Di
regola il reddito di una parte è quello effettivo. Se tuttavia, dando prova di
buona volontà, questa avrebbe la ragionevole possibilità di guadagnare di più,
fa stato il reddito ipotetico (DTF 128 III 5 consid. 4a con rinvii, 65 consid.
4). Ciò vale non solo per il debitore di contributi alimentari, ma anche per il
creditore (cfr. DTF 128 III 65 consid. 4, 130 III 540 consid. 3). Un guadagno
ipotetico non va però determinato in astratto. Dev'essere alla concreta portata
dell'interessato, considerata l'età di lui, la formazione professionale e lo
stato di salute, oltre che la situazione sul mercato del lavoro (DTF 130 III
542 consid. 3.2 con rinvii). La fissazione di un reddito potenziale non ha, in
effetti, carattere di penalità (DTF 128 III 6 prima frase).
e) Fra i criteri da tenere in considerazione per commisurare la capacità
lucrativa del coniuge richiedente figurano la portata e la durata delle cure
ancora dovute ai figli (art. 125 cpv. 2 n. 6 CC). Ora, di norma un coniuge
con figli può essere tenuto a cominciare – o a riprendere – un'attività
lucrativa a tempo parziale solo al momento in cui il figlio cadetto a lui
affidato avrà raggiunto i 10 anni di età, mentre
un'attività a tempo pieno può essergli
imposta al momento in cui tale figlio avrà compiuto i 16 anni (DTF 115
Considerandi
II 10 consid. 3c e 432 consid. 5a; SJ 116/1994 pag. 91). Simile orientamento di
giurisprudenza non è stato modificato dal nuovo diritto del divorzio (sentenza del Tribunale federale
5C.48/2001 del 28 agosto 2001, consid. 4b pubblicata in: FamPra.ch 2002 pag.
145; Schwenzer, op. cit., n. 59
ad art. 125 CC con rinvii). Trattandosi di figli con
particolari necessità di cura dovute a malattie croniche o invalidità, tali
soglie di età non si applicano schematicamente (sentenza del Tribunale federale
5C.171/2005 del 14 settembre 2005, consid. 4.2.2), determinante essendo l'estensione
delle cure di cui necessita il figlio nel caso specifico (sentenza del Tribunale
federale 5P.114/2006 del 12 marzo 2007, consid. 7.3).
Nel
caso in esame I__________ (ora dodicenne) soffre indubbiamente della situazione
venutasi a creare tra i genitori (rapporto d'ascolto del 20 dicembre 2005 della
dott. __________). Non può dirsi tuttavia, né risulta verosimile, che a causa
di ciò l'affidamento richieda alla madre, in termini di tempo, un impegno per
la cura e l'educazione della figlia maggiore rispetto a quello profuso da altri
genitori. Per di più, l'interessata non spiega concretamente in che modo o in
che misura i problemi della figlia pregiudichino la sua capacità lucrativa. Tenuto
conto poi dell'età della ragazza, il tempo dedicato dalla madre a I__________ è
destinato a ridursi viepiù, sicché non si vede perché fino al 16° compleanno
della figlia l'appellante non potrebbe esercitare un'attività lucrativa al 50%.
Anche su questo punto l'apprezzamento del Pretore sfugge dunque a censura.
f) Quanto
all'ammontare del reddito accertato dal Pretore (fr. 2147.05 mensili, corrispondenti
allo stipendio da lei percepito come docente alla Scuola __________ di __________),
l'appellante non muove contestazioni. Certo, è possibile che essa non possa
ambire a una nomina amministrativa vera e propria (doc. 10), ma ciò non toglie
che – come già questa Camera aveva accertato nella sentenza del 12 novembre
2003.
– con la sua attuale formazione e le sue conoscenze l'appellante sia in
grado di riacquisire una propria indipendenza economica (consid. 6d). Dal 2003,
inoltre, essa insegna __________ e __________ a orario parziale, incarico che –
contrariamente a quanto figura nell'appello – le è stato confermato anche per
l'anno scolastico 2007/08 (doc. C1 e D allegati alla lettera di AO 2 del 15
dicembre 2006, nel fascicolo “corrispondenza”). Anche volendo dar prova di cautela, dunque,
si può ragionevolmente supporre che l'interessata sia in grado di guadagnare
almeno fr. 2326.– mensili, come ha accertato il Pretore e come lei medesima
ha ammesso (appello, pag. 5 in alto).
g) Per
quel che attiene al suo fabbisogno minimo, l'appellante sottolinea che in un
verbale di pignoramento redatto il 30 maggio 2005 l'Ufficio esecuzione di __________
l'ha calcolato in fr. 4579.– mensili. A prescindere dal fatto però che quanto
stabilisce l'autorità esecutiva non vincola il giudice civile
(I CCA, sentenza inc. 11.2002.96 del 18 giugno 2004, consid. 16c con
riferimento), l'appellante non specifica, non sostanzia né dimostra quali costi
le andrebbero riconosciuti in aggiunta all'importo di fr. 3000.– fissato dal
Pretore. Anche a quest'ultimo proposito l'appello principale si rivela così
destinato all'insuccesso.
II. Sull'appello
adesivo
5.
AO 1 chiede che il contributo alimentare di
fr. 1200.– mensili posto a suo carico sulla base dell'art.
125.
CC decorra già dalla petizione di divorzio (12 ottobre 2004), sostituendo
quello più alto a lui addebitato in via provvisionale. Ciò si giustificherebbe,
a suo modo di vedere, per il fatto che la moglie ha sottaciuto fino al termine
della procedura il conseguimento di un reddito.
Il
giudice stabilisce il contributo di mantenimento sotto forma di una rendita e
fissa l'inizio dell'obbligo di mantenimento (art. 126 cpv. 1 CC). Se la
sentenza di divorzio non prevede quando decorra il contributo, l'obbligo di
versamento comincia con il passaggio in giudicato della sentenza. In concreto
ciò non è ancora avvenuto. Che il principio del divorzio non sia impugnato poco
importa (RtiD I-2005 pag. 760 consid. 5). È vero che l'obbligo di mantenimento
dopo il divorzio può retroagire dal passaggio in giudicato parziale della
sentenza (DTF 128 III 121), così com'è immaginabile che possa decorrere da un
altro momento anteriore (Gloor/Spycher
in: Basler Kommentar, ZGB I, 3ª
edizione, n. 4 ad art. 126 CC con rinvio). Resta il fatto che nella
fattispecie AO 1 non ha mai chiesto nulla del genere. E l'art. 138 cpv. 1 seconda
frase CC autorizza le parti a formulare nuove conclusioni davanti all'autorità
cantonale superiore solo ove tali conclusioni siano fondate su fatti e mezzi di
prova nuovi. Ciò che non è il caso in concreto, la situazione economica della moglie
essendo già stata chiarita davanti al Pretore (memoriale conclusivo dell'interessato,
del 23 ottobre 2006, pag. 4). L'appello adesivo si rivela dunque irricevibile.
Si
aggiunga che, fino al passaggio in giudicato degli effetti del divorzio, i
contributi di mantenimento per moglie e figli continuano a essere disciplinati dall'assetto provvisionale
o da quanto ha stabilito il giudice delle misure a tutela dell'unione coniugale
(RtiD I-2006 pag. 669 n. 34c). Il giudice del divorzio
non può modificare retroattivamente decreti cautelari adottati in pendenza di
causa, neppure in caso di dichiarazioni menzognere della parte che ne ha
beneficiato, a meno che il debitore ottenga la revisione dei decreti stessi (RtiD
I-2005 pag. 778 n. 57c con riferimento a DTF 127 III 498 consid. 3a con rimandi).
In concreto non è mai stata presentata alcuna domanda in tal senso.
III. Sul
ricorso in materia di assistenza giudiziaria
6.
AO
2.
lamenta il diniego dell'assistenza giudiziaria, asserendo
di trovarsi in gravi ristrettezze. Ora, contro il
rifiuto – totale o parziale – dell'assistenza
giudiziaria il richiedente può ricorrere “all'autorità di seconda istanza”, ovvero all'autorità gerarchicamente
superiore (messaggio del Consiglio di Stato n. 5123 del 22 maggio 2001,
commento all'art. 35 in fine) nel termine di 15 giorni (art. 35 cpv. 4 Lag). Ancorché
in concreto il Pretore abbia statuito sulla richiesta di assistenza insieme con
il giudizio di merito (come avveniva prima del 30 luglio 2002, quando vigevano
ancora gli art. 155 segg. vCPC), la procedura in materia di assistenza
giudiziaria non si confonde con quella principale. La decisione che respinge il
beneficio dev'essere impugnata perciò, imperativamente, entro 15 giorni.
Nella
fattispecie la decisione del Pretore, intimata per raccomandata il 22 dicembre
2006, è stata ritirata dalla destinataria il giorno successivo. Introdotto il
22.
gennaio 2007, il ricorso si rivela dunque tardivo e sfugge a qualsiasi
esame. Certo, il Pretore ha omesso di “indicare i mezzi di ricorso”,
come prescrive l'art. 5 cpv. 2 Lag. Tale circostanza non può tuttavia avere
fuorviato la convenuta, patrocinata da un'avvocata iscritta nel registro cantonale
dell'Ordine, la quale avrebbe potuto agevolmente verificare il termine di
ricorso scorrendo il testo della legge sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza
giudiziaria (in tal senso: sentenza del Tribunale federale 5A_401/2007 del 29
agosto 2008, consid. 4.2 con riferimenti, pubblicata in: SJ 130/2008 pag. 254).
Manifestamente tardivo, nelle condizioni descritte il ricorso va dichiarato pertanto
inammissibile.
IV. Sugli
oneri processuali, le ripetibili e l'assistenza giudiziaria in appello
7.
La
tassa di giustizia (commisurata al valore dei litigi), le spese processuali e
le ripetibili dei due appelli seguono la vicendevole soccombenza (art. 148 cpv.
1.
CPC). A carico di AO 2 andrebbe posta, di per sé, una tassa di giustizia più
elevata, visto l'impegno e il tempo profuso dalla Camera nell'esame del relativo
appello. Tenuto conto però delle condizioni economiche verosimilmente modeste
in cui essa versa, si prescinde da ciò. Quanto alla procedura in materia di
assistenza giudiziaria, essa è gratuita e da tale regola non v'è ragione di
scostarsi (art. 4 cpv. 2 Lag). Non può per converso essere accolta la richiesta
di assistenza giudiziaria presentata da AO 2. A prescindere dalla possibile indigenza
della richiedente, infatti, all'appello mancava sin dall'inizio ogni possibilità
di buon esito (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag).
V. Sui mezzi
d'impugnazione a livello federale
8.
Circa i rimedi giuridici esperibili
contro il presente giudizio sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF),
il valore litigioso sotto il profilo dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF supera agevolmente
la soglia di fr. 30 000.– ai fini di un eventuale ricorso in materia civile sia per
quanto riguarda l'appello principale (liquidazione del regime dei beni e differenza litigiosa di fr. 2570.– mensili sul contributo alimentare in favore di AO 2 dal passaggio in giudicato della presente sentenza fino al gennaio del 2012), sia per quanto attiene all'appello adesivo (medesima
differenza litigiosa del contributo alimentare per la moglie
dall'ottobre del 2004 fino al passaggio in giudicato dell'odierna sentenza). Quanto al diniego dell'assistenza giudiziaria, trattandosi di una
decisione incidentale, essa segue la via giudiziaria dell'azione principale
(art. 51 cpv. 1 lett. c LTG).
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello principale è respinto e la sentenza impugnata
è confermata.
2. Gli oneri
dell'appello principale, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 450.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
500.–
sono
posti a carico dell'appellante principale, che rifonderà alla controparte fr.
2500.– per ripetibili.
3. La richiesta di assistenza giudiziaria
formulata da AO 2 è respinta.
4. L'appello
adesivo è irricevibile.
5. Gli
oneri dell'appello adesivo, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 450.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
500.–
sono
posti a carico dell'appellante adesivo, che rifonderà alla controparte fr.
1500.– per ripetibili.
6. Il ricorso
in materia di assistenza giudiziaria è irricevibile.
7. Non si
riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili per la procedura di assistenza
giudiziaria.
8. Intimazione
a:
;.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere
pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art.
72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile
è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il
valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è
ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza
fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art.
76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro
lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al
Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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