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Decisione

11.2007.10

Contributo alimentare dopo il divorzio

18 giugno 2008Italiano25 min

Source ti.ch

Fatti

I. Sull'appello

principale

2. Le

controversie legate alla liquidazione del regime dei beni vanno esaminate prima

di quelle sui contributi di mantenimento (RtiD II-2004 pag. 577 consid. 2; DTF

129 III 9 consid. 3.1.2). Ora, per quanto riguarda lo scioglimento della partecipazione

agli

acquisti, in concreto il Pretore ha accertato che il 12 ottobre 2004, data determinante,

i conti bancari del marito presentavano un saldo attivo di fr. 22 524.57, mentre quello

della moglie aveva un saldo di appena fr. 4.45, onde un conguaglio di fr. 11 260.– in favore di

lei.

a) L'appellante

chiede di portare il conguaglio a fr. 53 895.50. Afferma che nell'ultima dichiarazione fiscale comune (2001/ 02) i

coniugi avevano indicato risparmi per fr. 28 093.–, oltre a fr. 18 500.– di altri

attivi. Inoltre fra il luglio e l'agosto del 2002 il marito ha prelevato fr. 23 000.– complessivi da

un conto alla Banca __________, più fr. 31 000.– fra il settembre e il dicembre

di quello stesso anno da un conto alla Banca __________. L'appellante contesta

che tale denaro sia stato usato dal marito per onorare imposte arretrate, anche

perché nel calcolo per la determinazione del contributo alimentare nella

procedura a tutela dell'unione coniugale si era già tenuto conto, nel

fabbisogno minimo di lui, di debiti importi a tal fine. Senza dimenticare – essa

soggiunge – che l'autorità fiscale aveva concesso dilazioni di pagamento e che

il 22 agosto 2002 i coniugi avevano già saldato a rate le imposte dal 2000 al

2002.

b) Agli

atti figura la tassazione dei coniugi relativa al biennio 2001/02 , fondata sui dati della sostanza esistente il 1° gennaio 2001 (doc.

D). Nondimeno, come ha spiegato il Pretore, lo scioglimento del regime dei beni

si dà per avvenuto il giorno della presentazione dell'istanza (art. 204 cpv. 2

CC), sicché decisiva è la data della litispendenza, ossia il 12 ottobre 2004. E

a quel momento il saldo attivo dei conti bancari del marito ammontava a fr. 22 524.57 (doc. G). È possibile che nel 2002 quel patrimonio fosse

superiore, ma il 12 ottobre 2004 il capitale era stato in parte consumato. L'importo di fr. 28 093.– non può quindi essere inserito fra gli

acquisti di lui (art. 207 cpv. 1 CC). Tutt'al più la convenuta avrebbe potuto

chiedere la reintegra di quella somma negli acquisti (art. 208 CC), ma non ha

reso verosimile né che il marito abbia compiuto liberalità nei cinque anni precedenti

lo scioglimento del regime senza il suo consenso (art. 208 cpv. 1 n. 1 CC), né che

ciò sia avvenuto con l'intenzione di sminuire la sua partecipazione (art. 208

cpv. 1 n. 2 CC).

Quanto

alla causale dei prelevamenti, è vero che nella procedura

a tutela dell'unione coniugale il Pretore aveva inserito nel fabbisogno minimo

del marito, dal settembre del 2002 al settembre del 2003, fr. 1866.– mensili

per il pagamento delle imposte arretrate degli anni 2001 a 2003 (sentenza del 7

luglio 2003, pag. 6 seg.). Senza essere smentito, l'interessato ha dichiarato però

di avere pagato con quel denaro gli arretrati dal 1999 (interrogatorio formale

del 4 luglio 2006, risposta n. 3). Per il resto risulta dagli estratti della Banca

__________ e della Banca __________ (doc. G) che, dopo avere ricevuto lo

stipendio, anche durante la separazione di fatto il marito ha sempre prelevato contanti

mensili. Appare dunque plausibile che, anche tra il luglio e il dicembre del

2002, ciò sia servito per finanziare le spese correnti ed erogare il contributo

alimentare alla moglie e alla figlia. Indizi sufficienti per desumere che il

marito abbia diminuito gli acquisti allo scopo di compromettere la partecipazione della moglie non sussistono (cfr. Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, Berna 2000, pag. 576, n. 1441 ). Su questo punto la sentenza del Pretore

resiste alla critica.

3. Per

quel che riguarda il contributo alimentare in favore

della convenuta, il Pretore ha ritenuto che nella fattispecie il matrimonio non

poteva essere considerato di lunga durata e che pertanto il principio secondo cui

la moglie ha diritto di vedersi garantire il tenore di vita avuto durante la

comunione domestica andava relativizzato. Ciò posto, egli ha accertato il reddito

della moglie come docente in fr. 2147.05 mensili oltre la

tredicesima e ha stimato il fabbisogno minimo di lei in fr. 3000.– (minimo esistenziale del diritto esecutivo per genitore

affidatario fr. 1250.–, loca­zione con spese accessorie fr. 1250.–, premio della

cassa malati fr. 300.– , assicurazione RC privata fr. 10.–, imposta di circolazione

fr. 32.–, assicurazione dell'automobile fr. 137.–), rilevando un disavanzo di

fr. 800.– mensili. Quanto al marito, il primo giudice ne ha accertato il

reddito in fr. 10 915.– mensili, senza determinare il fabbisogno minimo. Stabilito che

la moglie potrà essere tenuta a intraprendere un'attività lucrativa a tempo

pieno solo al momento in cui la figlia avrà compiuto 16 anni, egli ha riconosciuto

a costei un contributo alimentare di fr. 1200.–

mensili, pari alla quota di fabbisogno scoperto, più un margine disponibile fino

al 31 gennaio 2012.

4. L'appellante

chiede che il contributo alimentare per sé sia aumentato a fr. 3770.– mensili

per tenere conto del livello di vita raggiunto durante la vita in comune. A suo

parere il matrimonio va considerato di lunga durata, poiché l'azione di

divorzio è stata introdotta dal marito solo nel 2004. Per l'appellante poi il

Pretore ha trascurato che, proprio per il suo trasferimento in Ticino (a causa

del matrimonio e della nascita della figlia), essa non ha potuto ultimare gli

studi universitari, precludendosi un'adeguata capacità lucrativa. Nel Ticino

essa fa valere di aver potuto esercitare solo lavori precari, prevalentemente come

insegnante privata di __________ e __________. Afferma che l'incarico ottenuto

alla __________ di __________ per gli anni 2005/06 e 2006/07 è dovuto a

contingenze favorevoli, ma senza un percorso formativo completo essa esclude

qualsiasi possibilità di impiego fisso. Epiloga infine che la figlia,

undicenne, necessita ancora di cure e assistenza, ciò che la pregiudica nella

ricerca di un lavoro, tanto più che essa non può far capo a parenti – né tanto

meno al padre – per occuparsi della ragazza.

a) I

criteri che disciplinano l'obbligo di mantenimento di un coniuge nei confronti

dell'altro dopo il divorzio (art. 125 cpv. 1 CC), così come i parametri che

regolano l'entità del contributo alimentare (art. 125 cpv. 2 CC), sono già

stati riassunti dal Pretore e diffusamente illustrati da questa Camera (RtiD

II-2004 pag. 580 consid. 4a e 4b con riferimenti). Non giova di conseguenza

ripetersi. Quanto alla durata del matrimonio, ove esso sia stato di breve

durata (meno di 5 anni) fa stato il tenore di vita avuto dal coniuge richiedente prima di sposarsi. Ove

il matrimonio sia stato invece di lunga durata (oltre 10 anni), entrambi i co­niugi

hanno il diritto di conservare – per principio – il tenore di vita condotto

durante la comunione domestica. Nei matrimoni di durata intermedia occorre valutare,

caso per caso, in che misura l'unione abbia influito sulle condizioni di vita

dell'uno e dell'altro. Ciò premesso, la durata del matrimonio non si valuta con

riferimento al formale scioglimento del vincolo, ma in base alla data della

separazione effettiva (RtiD II-2006 pag. 685 n. 36c con rimandi). Fermo restando, con ogni evidenza, che ognuno di loro deve provvedere

a sé medesimo nella misura in cui ciò possa ragionevolmente pretendersi da lui.

b) Le

parti si sono sposate il 30 agosto 1995 e si sono separate di fatto il 9 settembre

2002 (sentenza 12 novembre 2003 di questa Camera, inc. 11.2003.98, lett. B). La

vita in comune essendosi protratta sull'arco di sette anni, il matrimonio risulta

di durata interme­dia. In quel lasso di tempo è nata I__________ il 19 gennaio

1996. Dal novembre 1998, poi, AO 2 ha lavorato per il __________ di __________,

svolgendo un'attività a tempo parziale anche per __________ come ausiliaria

allo sportello. Tra il 1999 e il 2001 essa ha ripreso gli studi universitari e

dopo di allora si è trasferita nel Ticino, dove ha insegnato saltuariamente __________

e __________ in vari istituti. In circostanze del genere ci si può domandare se,

effettivamente, il matrimonio non abbia pregiudicato la capacità lucrativa della

moglie. La questione può tuttavia rimanere indecisa per i motivi che si

esporranno in appresso.

c) Si presumesse anche, nella fattispecie,

che l'appellante abbia diritto al tenore di vita raggiunto al momento della separazione

(settembre del 2002), in concreto il Pretore non ha

accertato quale fosse concretamente quel livello di esistenza. Né gli atti sono più eloquenti, a prescindere dal fatto che non incombe

alla Camera condurre indagini d'ufficio, le pretese

patrimoniali fra coniugi non essendo disciplinate dal principio inquisitorio,

tanto meno illimitato (FamPra.ch 2001 pag. 129 consid. 2 con richiami; Cocchi/Trezzini, CPC ticinese massimato

e commentato, Lugano 2000, n. 1 ad art. 419b). L'appellante pretende invero

che siffatto tenore di vita corrispondesse a quanto ha stabilito questa Camera nella

sentenza del 12 novembre 2003. Dimentica però che gli accertamenti della Camera

si riferiscono al periodo successivo alla separazione di fatto (dal 9 settembre

2002 in poi), quando i coniugi avevano costituito ormai due economie domestiche

proprie. Quale fosse il fabbisogno familiare e quale fosse la mezza eccedenza a

disposizione della moglie prima della separazione non è dato di sapere. Nelle

circostanze predette tutto quanto può vedersi garantire l'appellante sarebbe la

copertura del fabbisogno minimo, fermo restando che AO 1 non contesta il margine

disponibile riconosciuto alla moglie dal Pretore (fr.

400.– mensili), né pretende di non poter versare il

contributo alimentare per lei senza vedersi intaccare il proprio fabbisogno.

d) L'entità

di un obbligo di mantenimento dipende dalle necessità del coniuge richiedente,

ma anche dal grado di autonomia che si può pretendere da lui per sopperire al

proprio “debito mantenimento”, in particolare dalla sua capacità di intraprendere

un'attività professionale o di riprendere un'attività lucrativa interrotta in

seguito al matrimonio (Schwenzer in:

FamKommentar Scheidung, Berna 2005, n. 13 ad art. 125 CC). Di

regola il reddito di una parte è quello effettivo. Se tuttavia, dando prova di

buona volontà, questa avrebbe la ragionevole possibilità di guadagnare di più,

fa stato il reddito ipotetico (DTF 128 III 5 consid. 4a con rinvii, 65 consid.

4). Ciò vale non solo per il debitore di contributi alimentari, ma anche per il

creditore (cfr. DTF 128 III 65 consid. 4, 130 III 540 consid. 3). Un guadagno

ipotetico non va però determinato in astratto. Dev'essere alla concreta portata

dell'interessato, considerata l'età di lui, la formazione professionale e lo

stato di salute, oltre che la situazione sul mercato del lavoro (DTF 130 III

542 consid. 3.2 con rinvii). La fissazione di un reddito potenziale non ha, in

effetti, carattere di penalità (DTF 128 III 6 prima frase).

e) Fra i criteri da tenere in considerazione per commisurare la capacità

lucrativa del coniuge richiedente figurano la portata e la durata delle cure

ancora dovute ai figli (art. 125 cpv. 2 n. 6 CC). Ora, di norma un coniuge

con figli può essere tenuto a cominciare – o a riprendere – un'attività

lucrativa a tempo parziale solo al momento in cui il figlio cadetto a lui

affidato avrà raggiunto i 10 anni di età, mentre

un'attività a tempo pie­no può essergli

imposta al momento in cui tale figlio avrà com­piuto i 16 anni (DTF 115

Considerandi

II 10 consid. 3c e 432 consid. 5a; SJ 116/1994 pag. 91). Simile orientamento di

giurisprudenza non è stato modificato dal nuovo diritto del divorzio (sentenza del Tribunale federale

5C.48/2001 del 28 agosto 2001, consid. 4b pubblicata in: FamPra.ch 2002 pag.

145; Schwenzer, op. cit., n. 59

ad art. 125 CC con rinvii). Trattandosi di figli con

particolari necessità di cura dovute a malattie croniche o invalidità, tali

soglie di età non si applicano schematicamente (sentenza del Tribunale federale

5C.171/2005 del 14 settembre 2005, consid. 4.2.2), determinante essendo l'estensione

delle cure di cui necessita il figlio nel caso specifico (sentenza del Tribunale

federale 5P.114/2006 del 12 mar­zo 2007, consid. 7.3).

Nel

caso in esame I__________ (ora dodicenne) soffre indubbiamente della situazione

venutasi a creare tra i genitori (rapporto d'ascolto del 20 dicembre 2005 della

dott. __________). Non può dirsi tuttavia, né risulta verosimile, che a causa

di ciò l'affidamento richieda alla madre, in termini di tempo, un impegno per

la cura e l'educazione della figlia maggiore rispetto a quello profuso da altri

genitori. Per di più, l'interessata non spiega concretamente in che modo o in

che misura i problemi della figlia pregiudichino la sua capacità lucrativa. Tenuto

conto poi dell'età della ragazza, il tempo dedicato dalla madre a I__________ è

destinato a ridursi viepiù, sicché non si vede perché fino al 16° compleanno

della figlia l'appellante non potrebbe esercitare un'attività lucrativa al 50%.

Anche su questo punto l'apprezzamento del Pretore sfugge dunque a censura.

f) Quanto

all'ammontare del reddito accertato dal Pretore (fr. 2147.05 mensili, corrispondenti

allo stipendio da lei percepito come docente alla Scuola __________ di __________),

l'appellante non muove contestazioni. Certo, è possibile che essa non possa

ambire a una nomina amministrativa vera e propria (doc. 10), ma ciò non toglie

che – come già questa Camera aveva accertato nella sentenza del 12 novembre

2003.

– con la sua attuale formazione e le sue conoscenze l'appellante sia in

grado di riacquisire una propria indipendenza economica (consid. 6d). Dal 2003,

inoltre, essa insegna __________ e __________ a orario parziale, incarico che –

contrariamente a quanto figura nell'appello – le è stato confermato anche per

l'anno scolastico 2007/08 (doc. C1 e D allegati alla lettera di AO 2 del 15

dicembre 2006, nel fascicolo “corrispondenza”). Anche volendo dar prova di cautela, dunque,

si può ragionevolmente supporre che l'interessata sia in grado di guadagnare

almeno fr. 2326.– mensili, come ha accertato il Pretore e come lei medesima

ha ammesso (appello, pag. 5 in alto).

g) Per

quel che attiene al suo fabbisogno minimo, l'appellante sottolinea che in un

verbale di pignoramento redatto il 30 maggio 2005 l'Ufficio esecuzione di __________

l'ha calcolato in fr. 4579.– mensili. A prescindere dal fatto però che quanto

stabilisce l'autorità esecutiva non vincola il giudice civile

(I CCA, sentenza inc. 11.2002.96 del 18 giugno 2004, consid. 16c con

riferimento), l'appellante non specifica, non sostanzia né dimostra quali costi

le andrebbero riconosciuti in aggiunta all'importo di fr. 3000.– fissato dal

Pretore. Anche a quest'ultimo proposito l'appello principale si rivela così

destinato all'insuccesso.

II. Sull'appello

adesivo

5.

AO 1 chiede che il contributo alimentare di

fr. 1200.– mensili posto a suo carico sulla base dell'art.

125.

CC decorra già dalla petizione di divorzio (12 ottobre 2004), sostituendo

quello più alto a lui addebitato in via provvisionale. Ciò si giustificherebbe,

a suo modo di vedere, per il fatto che la moglie ha sottaciuto fino al termine

della procedura il conseguimento di un reddito.

Il

giudice stabilisce il contributo di mantenimento sotto forma di una rendita e

fissa l'inizio dell'obbligo di mantenimento (art. 126 cpv. 1 CC). Se la

sentenza di divorzio non prevede quando decorra il contributo, l'obbligo di

versamento comincia con il passaggio in giudicato della sentenza. In concreto

ciò non è ancora avvenuto. Che il principio del divorzio non sia impugnato poco

importa (RtiD I-2005 pag. 760 consid. 5). È vero che l'obbligo di mantenimento

dopo il divorzio può retroagire dal passaggio in giudicato parziale della

sentenza (DTF 128 III 121), così com'è immaginabile che possa decorrere da un

altro momento anteriore (Gloor/Spycher

in: Basler Kommentar, ZGB I, 3ª

edizione, n. 4 ad art. 126 CC con rinvio). Resta il fatto che nella

fattispecie AO 1 non ha mai chiesto nulla del genere. E l'art. 138 cpv. 1 seconda

frase CC autorizza le parti a formulare nuove conclusioni davanti all'autorità

cantonale superiore solo ove tali conclusioni siano fondate su fatti e mezzi di

prova nuovi. Ciò che non è il caso in concreto, la situazione economica della moglie

essendo già stata chiarita davanti al Pretore (memoriale conclusivo dell'interessato,

del 23 ottobre 2006, pag. 4). L'appello adesivo si rivela dunque irricevibile.

Si

aggiunga che, fino al passaggio in giudicato degli effetti del divorzio, i

contributi di mantenimento per moglie e figli continuano a essere disciplinati dall'assetto provvisionale

o da quanto ha stabilito il giudice delle misure a tutela dell'unione coniugale

(RtiD I-2006 pag. 669 n. 34c). Il giudice del divorzio

non può modificare retroattivamente decreti cautelari adottati in pendenza di

causa, neppure in caso di dichiarazioni menzognere della parte che ne ha

beneficiato, a meno che il debitore ottenga la revisione dei decreti stessi (RtiD

I-2005 pag. 778 n. 57c con riferimento a DTF 127 III 498 consid. 3a con rimandi).

In concreto non è mai stata presentata alcuna domanda in tal senso.

III. Sul

ricorso in materia di assistenza giudiziaria

6.

AO

2.

lamenta il diniego dell'assistenza giudiziaria, asserendo

di trovarsi in gravi ristrettezze. Ora, contro il

rifiuto – totale o parziale – dell'assistenza

giudiziaria il richiedente può ricorrere “all'autorità di secon­da istanza”, ovvero all'autorità gerarchicamente

superiore (messaggio del Consiglio di Stato n. 5123 del 22 maggio 2001,

commento all'art. 35 in fine) nel termine di 15 giorni (art. 35 cpv. 4 Lag). Ancorché

in concreto il Pretore abbia statuito sulla richiesta di assistenza insieme con

il giudizio di merito (come avveniva prima del 30 luglio 2002, quando vigevano

ancora gli art. 155 segg. vCPC), la procedura in materia di assistenza

giudiziaria non si confonde con quella principale. La decisione che respinge il

beneficio dev'essere impugnata perciò, imperativamente, entro 15 giorni.

Nella

fattispecie la decisione del Pretore, intimata per raccomandata il 22 dicembre

2006, è stata ritirata dalla destinataria il giorno successivo. Introdotto il

22.

gennaio 2007, il ricorso si rivela dunque tardivo e sfugge a qualsiasi

esame. Certo, il Pretore ha omesso di “indicare i mezzi di ricorso”,

come prescrive l'art. 5 cpv. 2 Lag. Tale circostanza non può tuttavia avere

fuorviato la convenuta, patrocinata da un'avvocata iscritta nel registro cantonale

dell'Ordine, la quale avrebbe potuto agevolmente verificare il termine di

ricorso scorrendo il testo della legge sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza

giudiziaria (in tal senso: sentenza del Tribunale federale 5A_401/2007 del 29

agosto 2008, consid. 4.2 con riferimenti, pubblicata in: SJ 130/2008 pag. 254).

Manifestamente tardivo, nelle condizioni descritte il ricorso va dichiarato pertanto

inammissibile.

IV. Sugli

oneri processuali, le ripetibili e l'assistenza giudiziaria in appello

7.

La

tassa di giustizia (commisurata al valore dei litigi), le spese processuali e

le ripetibili dei due appelli seguono la vicendevole soccombenza (art. 148 cpv.

1.

CPC). A carico di AO 2 andrebbe posta, di per sé, una tassa di giustizia più

elevata, visto l'impegno e il tempo profuso dalla Camera nell'esame del relativo

appello. Tenuto conto però delle condizioni economiche verosimilmente modeste

in cui essa versa, si prescinde da ciò. Quanto alla procedura in materia di

assistenza giudiziaria, essa è gratuita e da tale regola non v'è ragione di

scostarsi (art. 4 cpv. 2 Lag). Non può per converso essere accolta la richiesta

di assistenza giudiziaria presentata da AO 2. A prescindere dalla possibile indigenza

della richiedente, infatti, all'appello mancava sin dal­l'inizio ogni possibilità

di buon esito (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag).

V. Sui mezzi

d'impugnazione a livello federale

8.

Circa i rimedi giuridici esperibili

contro il presente giudizio sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF),

il valore litigioso sotto il profilo dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF supera agevolmente

la soglia di fr. 30 000.– ai fini di un eventuale ricorso in materia civile sia per

quanto riguarda l'appello principale (liquidazione del regime dei beni e differenza litigiosa di fr. 2570.– mensili sul contributo alimentare in favore di AO 2 dal passaggio in giudicato della presente sentenza fino al gennaio del 2012), sia per quanto attiene all'appello adesivo (medesima

differenza litigiosa del contributo alimentare per la moglie

dall'ottobre del 2004 fino al passaggio in giudicato dell'odierna sentenza). Quanto al diniego dell'assistenza giudiziaria, trattandosi di una

decisione incidentale, essa segue la via giudiziaria dell'azione principale

(art. 51 cpv. 1 lett. c LTG).

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. L'appello principale è respinto e la sentenza impugnata

è confermata.

2. Gli oneri

dell'appello principale, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 450.–

b)

spese fr. 50.–

fr.

500.–

sono

posti a carico dell'appellante principale, che rifonderà alla controparte fr.

2500.– per ripetibili.

3. La richiesta di assistenza giudiziaria

formulata da AO 2 è respinta.

4. L'appello

adesivo è irricevibile.

5. Gli

oneri dell'appello adesivo, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 450.–

b)

spese fr. 50.–

fr.

500.–

sono

posti a carico dell'appellante adesivo, che rifonderà alla controparte fr.

1500.– per ripetibili.

6. Il ricorso

in materia di assistenza giudiziaria è irricevibile.

7. Non si

riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili per la procedura di assistenza

giudiziaria.

8. Intimazione

a:

;.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere

pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art.

72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile

è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il

valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è

ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza

fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art.

76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro

lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al

Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La

legittimazione a ri­correre è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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