11.2007.100
Divorzio: contributo per la figlia, disciplina del diritto di visita, spese straordinarie
15 settembre 2009Italiano27 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
11.2007.100
Data decisione, Autorità:
15.09.2009, ICCA
Titolo:
Divorzio: contributo per la figlia, disciplina del diritto di visita, spese straordinarie
COMMISURAZIONE DEL CONTRIBUTO PER IL MANTENIMENTO
CURATELA VERSO IL FIGLIO
MANTENIMENTO DA PARTE DEI GENITORI
RELAZIONE PERSONALE
art. 273 CC
art. 285 CC
art. 286 cpv. 3 CC
Incarto n.
11.2007.100
Lugano,
15 settembre
2009/sc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Ermotti
segretario:
Annovazzi, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa OA.1999.84 (divorzio
su richiesta unilaterale, poi su richiesta comune con accordo parziale) della
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione del 4
febbraio 1999 da
AO 1
(patrocinata dall' PA 2 )
contro
AP 1
(patrocinato dall' PA 1 );
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 2 luglio 2007 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 19
giugno 2007 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;
2. Se
dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all'appello;
3. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. AP 1 (1952) e AO 1 (1957), cittadini serbi, hanno contratto matrimonio
a __________ il 16 febbraio 1994. La sposa era già madre di M__________, avuto
il 4 novembre 1991 da un precedente matrimonio. Dalle seconde nozze è nata B__________,
il 3 gennaio 1995. Il marito era operaio generico, la moglie lavorava in
un albergo di __________ come cameriera ai piani. I coniugi vivono separati dall'aprile
del 1998, quando AO 1 ha lasciato l'abitazione coniugale insieme con B__________
e M__________, che nel 1997 l'aveva raggiunta dalla Serbia. Un tentativo di
conciliazione da lei chiesto il 30 ottobre 1998 (art. 421 vCPC) è decaduto
infruttuoso davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, il
27 novembre 1998 (inc. DI.1998.1141). Nell'ottobre del 1999 la Delegazione
tutoria di __________ ha nominato a B__________ e M__________ un curatore
educativo, incaricato di consigliare e aiutare la madre nell'accudire ai
ragazzi, come pure di vigilare sull'esercizio delle visite a B__________ da
parte del padre.
B. Nel frattempo, il 4 febbraio 1999, AO 1 ha promosso azione di
divorzio davanti al medesimo Pretore, postulando – previa concessione
dell'assistenza giudiziaria – l'affidamento di B__________ e un contributo
indicizzato per quest'ultima di fr. 560.– mensili fino al 6° compleanno,
di fr. 780.– mensili fino al 12° compleanno, di fr. 830.– mensili fino
al 16° compleanno e di fr. 1000.– mensili fino alla maggiore età, assegni
familiari non compresi. In liquidazione del regime dei beni essa ha chiesto che
il marito assumesse determinati debiti coniugali. A titolo provvisionale AO 1 ha
postulato l'affidamento della figlia e un contributo alimentare per la medesima
di fr. 300.– mensili, assegni familiari non compresi. All'udienza del
10 marzo 1999, indetta per la discussione cautelare, le parti hanno
concordato l'affidamento della figlia alla madre e un diritto di visita paterno
il sabato ogni 15 giorni dalle ore 9.00 alle 18.00, AP 1 impegnandosi a versare
per la minorenne un contributo alimentare di fr. 300.– mensili, assegni
familiari non compresi (inc. DI.1999.111).
C. Nella
sua risposta del 28 ottobre 1999 AP 1 ha aderito al principio del divorzio,
ma ha instato per l'attribuzione dell'autorità parentale congiunta e per l'estensione
del suo diritto di visita alla figlia (il primo e il terzo fine settimana di
ogni mese, dal sabato alle ore 9.00 fino alla domenica alle 18.30, più due settimane
durante le vacanze estive e una alternativamente durante le vacanze di Natale o
Pasqua), ha offerto per B__________ un contributo indicizzato di fr. 300.–
mensili fino 6° compleanno, di fr. 350.– mensili fino al 12° compleanno,
di fr. 400.– fino al 17° compleanno e di fr. 500.– fino alla maggiore
età, dichiarando di assumere taluni debiti coniugali. Egli ha sollecitato a sua
volta il beneficio dell'assistenza giudiziaria. Con replica del 29 novembre
1999 la moglie ha ribadito le proprie domande, quantificando in fr. 20 000.– la
pretesa in liquidazione del regime matrimoniale.
D. Entrato
in vigore il nuovo diritto del divorzio, il Pretore ha ordinato il
18 febbraio 2000 la trattazione della causa nelle forme del divorzio su
richiesta comune con accordo parziale. A un'udienza del 7 novembre 2000 i
coniugi hanno riaffermato così la loro volontà di divorziare, approvando
l'affidamento di B__________ alla madre, che sarebbe divenuta sola titolare dell'autorità
parentale. Dopo avere sentito le parti separatamente e poi insieme, il Segretario
assessore ha assegnato loro il termine bimestrale di riflessione, scaduto il
quale i coniugi hanno reiterato la volontà di divorziare (dichiarazioni dell'8
e del 16 gennaio 2001), confermando l'intenzione di demandare al giudice la
decisione sulle conseguenze litigiose del divorzio. Con decreto cautelare del
5 giugno 2002, emesso senza contraddittorio, il Segretario assessore
ha poi esteso il diritto di visita paterno a un fine settimana su due, dal
sabato alle ore 9.00 fino alla domenica alle ore 18.00 (da ottobre a marzo),
rispettivamente alle ore 20.00 (da aprile a settembre), più due settimane
durante le vacanze estive e una alternativamente durante le vacanze di Natale e
Pasqua.
E. Con
ordinanza del 20 settembre 2002 il Segretario assessore ha fissato alle
parti un termine di 10 giorni per presentare un memoriale contenente le
motivazioni e le conclusioni sui punti contestati del divorzio. Nel proprio allegato
del 1° ottobre 2002 AP 1 ha chiesto un diritto di visita che comprendesse almeno
un fine settimana su due, dal sabato alle ore 9.00 fino alla domenica alle ore
18.00 (da ottobre a marzo), rispettivamente alle ore 20.00 (da aprile a
settembre), più una settimana durante le vacanze scolastiche di Natale, una
settimana alternativamente a Pasqua o carnevale e metà delle vacanze
scolastiche estive.
Egli si è
opposto invece al versamento di contributi alimentari o di somme in liquidazione
del regime matrimoniale, postulando la mutua ripartizione dell'avere di previdenza
professionale accumulato dai coniugi in costanza di matrimonio.
Nel suo memoriale
del 3 ottobre 2002 AO 1 ha proposto che il diritto di visita alla figlia fosse
limitato a un fine settimana su due, dal sabato alle ore 9.00 fino alla domenica
alle 18.00, rispettivamente alle 20.00 nel periodo estivo, più una settimana
alternativamente a Natale e Pasqua e due settimane durante le vacanze estive. Inoltre
essa ha postulato un contributo alimentare per la figlia di fr. 700.– fino
al 12° compleanno e di fr. 900.– fino alla maggiore età (oltre agli
assegni familiari) o fino al successivo termine della formazione scolastica o
professionale. In liquidazione del regime matrimoniale essa ha chiesto altresì il
versamento di fr. 20 000.–, con riserva di adeguamento in corso di procedura, e
l'estinzione di “ogni eventuale debito residuo per tassazioni”, con vicendevole
riparto dell'avere di previdenza professionale accumulato dai coniugi in
costanza di matrimonio.
F. In
esito all'udienza del 13 gennaio 2003 le parti hanno regolato il diritto
di vista a B__________, riservati diversi accordi, in un
fine settimana su due dal sabato alle ore 9.00 fino alla domenica alle ore
18.00 (da ottobre a marzo), rispettivamente alle ore 20.00 (da aprile a
settembre), più tre settimane durante l'estate, una settimana alternativamente
durante le vacanze scolastiche di Natale o di Pasqua e una settimana alternativamente
durante le vacanze scolastiche di carnevale o di Ognissanti. Una richiesta presentata da AP 1 il 21 febbraio 2003 per ottenere
in via provvisionale la soppressione del contributo alimentare per la figlia è
stata respinta dal Segretario assessore con decreto cautelare del 6 maggio 2004
(inc. DI.2003.138). L'istruttoria di merito è iniziata il 15 maggio 2003. L'8
giugno 2005 il Segretario assessore ha ordinato un supplemento istruttorio, cui
le parti hanno dato seguito il 17 giugno e il 16 agosto 2005, versando ulteriore
documentazione agli atti.
G. Nelle
sue conclusioni scritte del 7 ottobre 2005 AP 1 ha chiesto un diritto di vista
alla figlia da esercitare un fine settimana su due dal
venerdì alle ore 18.00 fino alla domenica alle
ore 20.00, più una settimana a Natale, una settimana in alternanza a
Pasqua e carnevale, una settimana ogni biennio durante le vacanze scolastiche
di Ognissanti, metà delle vacanze scolastiche estive, più
il giorno della festa del papà. AO 1 non ha presentato
conclusioni scritte. Al dibattimento finale del 13 ottobre 2005 essa si è
confermata nel proprio memoriale del 3 ottobre 2002, dichiarando di percepire
dal 1° marzo 2004 una mezza rendita AI, onde l'impossibilità di suddividere i
propri averi previdenziali. AP 1 ha postulato così un'equa indennità di
fr. 700.– a norma dell'art. 124 CC. L'8 marzo 2007 il Segretario assessore
ha sentito la figlia. Il dibattimento finale è stato ripetuto il 25 aprile
2007, essendo entrato in carica nel frattempo un nuovo Pretore, che ha
assegnato alle parti un termine di 30 giorni per aggiornare i dati relativi a
redditi e spese. Le parti hanno ottemperato alla richiesta.
H. Statuendo con sentenza del 19 giugno 2007, il Pretore ha pronunciato
il divorzio, ha condannato AP 1 ad assumere in liquidazione del regime dei beni
il pagamento di tutte le spese relative all'abitazione coniugale dopo il 16
aprile 1998, ha stabilito che nessun contributo alimentare è dovuto tra coniugi, ha respinto ogni indennità
sostitutiva per prestazioni d'uscita della previdenza
professionale, ha affidato la figlia alla madre con
l'esercizio esclusivo dell'autorità parentale, ha obbligato AP 1 a
versare un contributo indicizzato per la figlia di fr. 400.– mensili
(assegni familiari non compresi) fino alla maggiore età e ha posto a carico
dei genitori in ragione di metà ciascuno eventuali spese straordinarie per lei.
Il diritto di visita paterno è stato disciplinato in un fine settimana su due,
dal sabato alle ore 9.00 fino alla domenica alle ore 18.00 (da ottobre a marzo),
rispettivamente fino alle ore 20.00 (da aprile a settembre), più tre settimane
consecutive durante l'estate, una settimana durante le vacanze di Natale, una
settimana alternativamente durante le vacanze Pasqua e carnevale, oltre al giorno
della festa del papà. Il curatore educativo __________ è stato incaricato di continuare
la propria opera per aiutare e consigliare la madre, così come per vigilare
sull'esercizio del diritto di visita. La tassa di giustizia di fr. 1000.–
e le spese sono state poste a carico dei coniugi in ragione di metà ciascuno,
compensate le ripetibili. Entrambe le parti sono state ammesse al beneficio
dell'assistenza giudiziaria.
Fatti
I. Contro
la sentenza appena citata AP 1 è insorto con un appello del 2 luglio 2007 per
ottenere – previo conferimento dell'assistenza giudiziaria – la soppressione
del contributo alimentare per la figlia, l'annullamento del dispositivo inerente
alle spese straordinarie per la figlia stessa, la regolamentazione del diritto
di visita come da lui richiesto nelle conclusioni del 7 ottobre 2005 e la radiazione
del nome del curatore, nel frattempo mutato, dal dispositivo che ne prevede la
continuazione dell'opera. Nelle sue osservazioni del 4 settembre 2009 AO 1
propone di respingere l'appello e di confermare la sentenza impugnata.
Considerandi
in diritto: 1. Litigioso rimane anzitutto, in appello, il contributo alimentare
per la figlia. A tal fine il Pretore ha stimato il reddito conseguibile da AP 1
in fr. 2500.– netti mensili e ha calcolato il di lui fabbisogno minimo in
fr. 2080.65 (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, locazione
con spese accessorie fr. 870.–, premio della cassa malati fr. 60.65,
spese non coperte dalla cassa malati fr. 50.–). Accertato un margine
disponibile di fr. 419.35 mensili, il primo giudice ha ritenuto che AP 1 possa
versare alla figlia fr. 400.– mensili, AO 1 non avendo alcuna capacità contributiva.
Beneficiaria di una mezza rendita di invalidità, essa riceve fr. 360.–
mensili (la rendita complementare di fr. 3176.– mensili destinata a lei e
ai due figli avendo carattere sussidiario e non potendo essere considerata come
reddito) per rapporto a un fabbisogno minimo di fr. 1858.40 mensili
(minimo esistenziale del
diritto esecutivo per genitore affidatario fr. 1250.–, locazione con spese accessorie fr. 615.– [già dedotta le quota
che rientra nel fabbisogno di B__________ e M__________], premio della cassa
malati fr. 28.40). Al mantenimento della figlia essa non può quindi partecipare.
a) I
criteri per la fissazione di contributi alimentari per figli minorenni sono già
stati evocati dal Pretore (sentenza impugnata, consid. E). Al riguardo basti
rammentare che l'ammontare dipende concretamente dalla capacità finanziaria dei
genitori: per sostanza, reddito del lavoro e, secondo le circostanze, per le
entrate conseguibili facendo uso di buona volontà (Hegnauer, Droit suisse de la filiation, 4ª edizione, pag. 140
n. 21.15c; Berner Kommentar, edizione 1997, nota 58 ad art. 285 CC). Al
debitore del contributo deve rimanere, in ogni modo, l'equivalente del
fabbisogno minimo; un eventuale ammanco va a carico del figlio (DTF 128 III 414
a metà, 127 III 70 consid. 2c con richiami di giurisprudenza; Wullschleger in: Schwenzer, FamKommentar Scheidung, Basilea 2005, n. 40 ad art. 285 CC).
b) L'appellante critica il reddito imputatogli dal Pretore, rilevando
di avere percepito in media tra il maggio del 2006 e l'aprile del 2007, tra
indennità di disoccupazione e prestazioni della pubblica assistenza, non più di
fr. 1759.78 mensili. Anche il suo guadagno assicurato LADI, egli sottolinea, è
di appena fr. 2213.– mensili. Quanto alle spese fisse, il convenuto afferma di sopportare
mediamente costi di fr. 500.– mensili per l'esercizio del diritto di
visita. Egli ricorda inoltre di essere disoccupato da lunga data, di avere
superato i 50 anni d'età, di avere perduto l'ultimo lavoro a causa un
infortunio che gli ha menomato la capacità lucrativa per oltre un anno e mezzo,
di accusare seri problemi di salute e di avere finanche subìto un ricovero
d'urgenza nel 2005 alla Clinica __________ di __________ per depressione. Soggiunge
di avere partecipato a piani occupazionali temporanei e di essere regolarmente
iscritto ai ruoli della disoccupazione, ma di non riuscire a trovare
lavoro, il mercato prediligendo cittadini svizzeri o europei, giovani, sani e già
inseriti professionalmente. Il mero fatto che gli sia
stata rifiutata una rendita AI ancora non consentirebbe di computargli un reddito ipotetico,
tanto meno di fr. 2500.– mensili. In definitiva,
nessun contributo alimentare può essergli posto a carico in favore della
figlia.
c) Per
principio il reddito di un coniuge con obblighi di mantenimento è quello effettivo.
Se tuttavia, dando prova di buona volontà, egli avrebbe la ragionevole possibilità
di guadagnare di più, fa stato il reddito ipotetico (DTF 128 III 5 consid. 4a
con rinvii, 65 consid. 4). Un guadagno potenziale non va però determinato in astratto.
Dev'essere alla concreta portata dell'interessato, considerata l'età di lui, la
formazione professionale e lo stato di salute, oltre alla situazione sul
mercato del lavoro (DTF 130 III 542 consid. 3.2 con rinvii). La fissazione di
un reddito virtuale non ha, in effetti, carattere di penalità (DTF 128 III 6
prima frase).
d) Il
Pretore ha stimato il reddito conseguibile da AP 1 in fr. 2500.– netti mensili
fondandosi sull'indennità assicurativa per infortunio di fr. 2530.– mensili
circa da lui riscossa tra il 1° gennaio e il 28 settembre 2003 (decreto
cautelare del 6 maggio 2004 nell'inc. DI.2003.138, pag. 2 in basso). L'appellante
eccepisce che tale accertamento è obsoleto, che dal 1° maggio
2006.
al 30 aprile 2007 egli ha ricevuto in media (tra indennità di disoccupazione e prestazioni della
pubblica assistenza) non più di fr. 1759.78 mensili e che il suo guadagno
assicurato LADI è di fr. 2213.– mensili. Ora, che il convenuto accusi problemi
di salute è possibile ed è vero che dal 22 giugno al 5
agosto 2005 egli ha subìto una degenza clinica per una forte depressione (doc. 47). Nulla dimostra tuttavia che al
momento in cui ha statuito il Pretore, il 19 giugno 2007, la sua capacità
lucrativa fosse in qualche modo ridotta, sebbene al nuovo dibattimento finale
del 25 aprile 2007 gli fosse stata offerta la possibilità di aggiornare i
dati istruttori (act. XXI). Sotto questo profilo non v'è ragione pertanto di reputare
l'appellante inabile al lavoro, tanto meno ove si consideri che non risulta
essergli mai stato riconosciuto alcun grado invalidante.
e) Sostiene
l'appellante che all'atto pratico gli è impossibile trovare un'attività rimunerata,
nessuno essendo disposto ad assumere manodopera estera di 57 anni, per di più
non qualificata, titolare di un semplice permesso B. L'assunto non può essere
condiviso. Si dà atto che il convenuto non è un operaio specializzato, ma non
si deve dimenticare che prima del dicembre 2000 egli ha lavorato tramite l'__________
__________, succursale di __________ (doc. 2), e dal 4 dicembre 2000 al 30 novembre
2001.
è stato alle dipendenze della ditta __________ di __________ come
montatore elettricista, per lo meno fino al licenziamento per causa di ristrutturazione
(doc. 24). Senza dimenticare che al momento in cui è stata introdotta l'azione
di divorzio egli aveva 47 anni. Che dal 2002 egli non sia più riuscito a
trovare un'attività regolare non può quindi essere ricondotto semplicemente alla
situazione del mercato dell'impiego. Certo, l'assicurazione contro la disoccupazione
compie determinate verifiche sulle ricerche d'assunzione, ma un conto infatti è
essere alla ricerca di un “lavoro
dignitosamente retribuito” (appello, pag. 4, secondo paragrafo in fine) e un
altro è dar prova di meritevole impegno, compiendo seri sforzi. L'assicurazione
contro la disoccupazione e il diritto di famiglia, del resto, perseguono scopi
diversi (RDAT II-1999 pag. 246 n. 67). Quanto al mercato del lavoro, nel Ticino
esso è altalenante, ma non proibitivo.
f) Si
ricordi altresì che presso la __________ il convenuto non ha mai percepito uno
stipendio inferiore a fr. 2637.40 lordi (quello del settembre 2001) e che
dal dicembre del 2000 al novembre del 2001 egli ha guadagnato in media
fr. 3050.– mensili lordi (doc. 24). Il reddito di fr. 2500.– mensili netti
stimato dal Pretore è dunque alla ragionevole portata di lui, ove desse prova
di zelo. Non si disconosce che dal 2002 l'appellante non ha più avuto un
impiego fisso e che il suo guadagno assicurato LADI è calato da fr. 3158.–
mensili nel 2004 (doc. 25 e 35) a fr. 2213.– mensili nel 2006 (doc. 51). Ciò si
deve anche al fatto, però, che l'appellante non risulta avere condotto ricerche
d'impiego con metodo e costanza. Se poi si considera che lo stipendio minimo di
un montatore elettricista senza formazione professionale di almeno 25 anni è di
fr. 4200.– mensili lordi più la tredicesima, oltre a varie indennità (decreto
del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto
collettivo di lavoro per il ramo svizzero dell'installazione elettrica e
dell'installazione delle telecomunicazioni, modifica del 10 maggio 2007: FF
2007.
pag. 1046 e 3141), la stima di fr. 2500.– mensili appare senz'altro
prudente e giudiziosa.
g) L'appellante
sembra contestare anche il suo fabbisogno minimo calcolato dal Pretore
(fr. 2080.65 mensili), nel quale parrebbe voler inserire
il premio per l'assicurazione dell'automobile (fr. 46.30 mensili: doc. 55) e l'imposta di circolazione (fr. 30.10
mensili: doc. 56). La pretesa è invero apodittica, ma si conviene che non si
può computare all'appellante un reddito ipotetico da attività lucrativa e non riconoscergli
poi le spese necessarie per raggiungere il presumibile posto di lavoro. E se
appena si pensa che il costo di un abbonamento “arcobaleno” per tre zone, che
copre l'agglomerato urbano luganese, è di fr. 99.– mensili (www.arcobaleno.ch),
la spesa di fr. 76.40 mensili da lui esposta può essere inclusa nel fabbisogno
minimo, che assomma così a fr. 2157.05 mensili.
h) Quanto
al costo del diritto di visita, le spese abituali, come quelle per una bibita o
un biglietto del cinema sono di principio a carico del genitore non affidatario
(RtiD I-2006 pag. 673 con rinvii). L'appellante fa valere un esborso di
fr. 500.– mensili, “tenuto conto dell'estensione del diritto di visita
richiesto” (memoriale conclusivo del 7 ottobre 2005, pag. 4). A parte il fatto
però che in concreto il diritto di visita non consta essere più ampio di quello
abitualmente riconosciuto dalla prassi ticinese più recente nel caso di figli
in età scolastica (RtiD I-2005 pag. 778 n. 58c), tutto si ignora sulla natura
delle asserite spese. La pretesa è lungi dunque dall'apparire verosimile.
i) Ciò
posto, dato un reddito ipotetico di fr. 2500.– mensili e un fabbisogno
minimo di fr. 2157.05 mensili, il margine disponibile dell'appellante risulta
di fr. 340.– mensili arrotondati (rispetto ai fr. 400.– mensili arrotondati
calcolati dal Pretore). L'attrice non avendo alcuna disponibilità finanziaria (ciò
che l'appellante non contesta), si giustifica così di attribuire alla figlia B__________
– come ha fatto il primo giudice – l'agio mensile di cui il convenuto fruisce. In
parziale accoglimento dell'appello, il contributo alimentare per la figlia va stabilito
di conseguenza in fr. 340.– mensili.
2.
Il
Pretore ha deciso nella sentenza impugnata che “eventuali spese straordinarie
[per la figlia] sono poste a carico dei genitori in ragione di metà ciascuno” (dispositivo
n. 5.2). L'appellante chiede di annullare tale clausola, definita priva di
senso e d'interesse pratico. A ragione. Secondo l'art. 286 cpv. 3 CC il giudice
può obbligare i genitori a versare un contributo speciale “allorché lo richiedano
bisogni straordinari e imprevisti del figlio”. Tuttavia un simile contributo si
giustifica solo in caso di necessità transitorie e imprevedibili del ragazzo
al momento in cui è fissato il contributo di mantenimento (altrimenti occorre
far modificare il contributo ordinario: sentenza del Tribunale federale
5C.240/2002, consid. 5.1 in: FamPra.ch 2003 pag. 731). In tale ipotesi, poi, il
giudice stabilisce una somma precisa a copertura di esigenze documentate e
quantificate (sulla nozione: Breitschmid
in: Basler Kommentar, ZGB I, 3ª edizione, n. 15 ad art. 286), determinando la
chiave di riparto secondo le concrete possibilità dei genitori. Nella
fattispecie il dispositivo n. 5.2 della sentenza impugnata sembra abilitare
invece un genitore ad affrontare, secondo beneplacito, spese per la figlia,
esigendo in seguito il rimborso automatico della metà dall'altro genitore. Come
ha già rilevato questa
Camera, ciò non è ammissibile (sentenza inc. 11.2000.111 del 23 giugno 2004, consid. 9b). Dovessero rivelarsi necessarie
spese non previste e temporanee per la figlia, AO 1 potrà sempre adire il giudice
perché l'ex marito partecipi ai costi (art. 425 cpv. 1 CPC). In proposito
l'appello merita accoglimento.
3.
L'appellante
rimprovera infine al Pretore di non essersi avveduto che nel suo memoriale
conclusivo egli aveva ampliato la richiesta di giudizio inerente al diritto di
visita, orientandone la portata alla prassi più recente del Tribunale d'appello
(RtiD I-2005 pag. 778 n. 58c). Egli fa valere che in concreto nulla giustifica
relazioni personali meno estese, i rapporti con B__________ essendo ottimi e
dispiegando effetti positivi su di lei. Maggiori visite rispondono inoltre al
desiderio espresso dalla figlia dodicenne, mentre poco importano le inimicizie
tra genitori. Il Pretore si sarebbe attenuto invece – senza giustificazione –
alla disciplina fissata in un decreto cautelare risalente al gennaio del 2003. Anche
tale censura non manca di buon diritto.
a) Trattandosi di ragazzi in età scolastica, nel Cantone Ticino il
diritto di visita abituale comprende almeno un fine settimana su due, una
settimana a Natale, una settimana alternativamente a Pasqua o carnevale, una
settimana ogni biennio durante le vacanze di Ognissanti e tre settimane durante
le ferie estive (RtiD I-2005 pag. 778 n. 58c). Si tratta di un criterio meramente
orientativo, che deve poi essere attagliato alla
fattispecie per il bene del minorenne, tenendo conto dell'età di quest'ultimo,
del suo sviluppo fisico e psichico, dell'opinione di lui, del suo legame con il
genitore non affidatario, del carattere di costui, della distanza tra le
abitazioni dei genitori, dei desideri espressi dai genitori medesimi, di eventuali
conflitti interni e così via (Schwenzer
in: Basler Kommentar, ZGB I, 3ª edizione, n. 10 e 11 ad art. 273 con numerosi richiami;
DTF 123 III 451 consid. 3b con rinvio).
b) Il
Pretore ha ricordato che in concreto il diritto di
visita è stato oggetto di lunghe discussioni e di rapporti commissionati al Servizio
sociale di __________, al Servizio medico-psicologico di __________, alla direzione
della “__________” e al
curatore educativo, i quali hanno confermato unanimemente una situazione
favorevole. Limitato in un primo tempo per le incertezze legate a questioni economiche
e logistiche, come pure alla possibile partenza del padre dalla Svizzera, il
diritto di visita è stato bene esercitato negli otto anni successivi, tanto da
essere intensificato con tangibile profitto per la figlia, la quale nel corso
del suo ascolto ne ha auspicato l'estensione (verbale dell'8 marzo 2007). Dato
il persistere del conflitto tra genitori, il primo giudice ha ritenuto
nondimeno di mantenere la figura del curatore educativo e le modalità di
esercizio
adottate
fino ad allora (passaggio dalla “__________”). In definitiva egli ha disciplinato gli incontri fra padre e
figlia come segue:
– un fine settimana su due, dal sabato
alle ore 9.00 fino alla domenica alle ore 18 (da ottobre a marzo), rispettivamente
alle ore 20.00 (da aprile a settembre),
– tre settimane consecutive nel periodo
delle vacanze estive,
– una settimana durante le vacanze di Natale,
– una settimana alternatamene durante le
vacanze di Pasqua e carnevale,
– il giorno della festa del papà.
In
realtà nel memoriale conclusivo del 7 ottobre 2005 l'appellante aveva così esteso
la sua richiesta, oltre a quanto riconosciuto dal Pretore:
– il fine settimana su due: dal venerdì alle
ore 18.00 fino alla domenica alle ore 20.00, più
– una settimana durante le vacanze
scolastiche di Ognissanti ogni biennio e
– metà delle vacanze scolastiche estive.
c) Che
in concreto il diritto di visita sia esercitato con assiduità e giovi alla
figlia è fuori discussione. Che il conflitto tra genitori non sia un motivo per
limitarlo se non pregiudica il bene del minorenne – ipotesi estranea alla
fattispecie – è altrettanto pacifico (DTF 131 III 213). Che l'attrice non si
opponga all'estensione del diritto di visita e che la figlia, anzi, lo
auspichi è un dato di fatto. Nelle circostanze descritte mal si comprende
perché il Pretore abbia eluso le richieste formulate dal convenuto nel
memoriale conclusivo (da lui medesimo parzialmente ricordate nella sentenza:
pag. 12 in alto). È vero che la locuzione “metà delle vacanze scolastiche estive” riesce
troppo vaga e appare di dubbia esecuzione in caso di litigio. Sta di fatto che
per ovviare alla genericità della richiesta sarebbe bastato fissare un numero preciso
di settimane (sei, le vacanze scolastiche durando approssimativamente dalla
metà di giugno fino ai primi di settembre). Anche al riguardo l'appello si
rivela dunque provvisto di fondamento.
4.
Infine
l'appellante chiede di togliere il nome del curatore educativo dal dispositivo n.
6.4
della sentenza impugnata, __________ essendo stato sostituito nel frattempo
da __________. La conclusione è legittima. Anzitutto perché la designazione del
curatore educativo incombe all'autorità tutoria (art. 308 cpv. 1 CC), non al
Pretore. Inoltre perché sarebbe fuori luogo dover modificare una sentenza di
divorzio ogni qual volta fosse necessario sostituire – per un motivo o per
l'altro – il curatore educativo. Ne segue, una volta di più, l'accoglimento
dell'appello.
5.
La
tassa di giustizia e le spese del pronunciato odierno seguono la reciproca soccombenza
(art. 148 cpv. 2 CPC). L'appellante esce in larga misura sconfitto sulla soppressione
del contributo alimentare per la figlia (di cui consegue una riduzione non superiore
al 15%), ma ottiene causa vinta sulla questione (non trascurabile) legata alla
disciplina del diritto di visita, sul dispositivo inerente alle spese straordinarie
per la minorenne e sulla radiazione del nome del curatore dalla sentenza. Nel
complesso si giustifica quindi che sopporti – equitativamente – la metà degli
oneri processuali, compensate le ripetibili. L'esito dell'attuale giudizio non
incide in misura apprezzabile, per contro, né sull'ammontare né sul riparto
degli oneri processuali (metà ciascuno) e delle ripetibili di primo grado
(compensate), il cui dispositivo può rimanere invariato.
La
richiesta di assistenza giudiziaria dell'appellante merita accoglimento. Che egli
versi in difficoltà economiche (art. 3 cpv. 1 Lag) è senz'altro verosimile,
dopo quanto si è visto (consid. 1i). È verosimile altresì che, sprovvisto di
cognizioni giuridiche, egli dovesse farsi assistere da un legale per potersi
adeguatamente difendere (art. 14 cpv. 2 Lag) ed è presumibile che una persona
di condizioni agiate, posta nella medesima situazione, non avrebbe rinunciato
ragionevolmente a ricorrere solo per i costi di procedura (art. 14 cpv. 1 lett.
b Lag; sulla nozione: Corboz, Le
droit constitutionnel à l'assistance judiciaire, in: SJ 125/2003 II 81 in basso
con rinvii). Quanto alla condizione che l'appello avesse probabilità di esito
favorevole (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag), essa è manifesta, l'impugnazione
essendo destinata a un parziale accoglimento.
6.
Circa
i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale
(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), litigioso era tra l'altro, nella fattispecie, la
disciplina del diritto di visita alla figlia, controversia manifestamente priva
di valore litigioso. Il ricorso in materia civile al Tribunale federale è
ammissibile, di conseguenza, sull'intero contenzioso senza riguardo a questioni
di valore.
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. L'appello
è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 5.2 della sentenza
impugnata è annullato e che i dispositivi n. 5, n. 6 e n. 6.4 sono così
riformati:
5. AP 1 è tenuto a
versare nelle mani di AO 1, entro il 5 di ogni mese, un contributo alimentare
di fr. 340.– (assegni familiari non compresi) in favore della figlia B__________
fino alla maggiore età di quest'ultima.
6. Il diritto di visita
di AP 1 alla figlia B__________ è così regolato:
– un fine settimana su due,
dal venerdì alle ore 18.00 fino alla domenica alle ore 20.00,
– una settimana durante le
vacanze scolastiche di Natale,
– una settimana ad anni
alterni durante le vacanze scolastiche di Pasqua e carnevale,
– una settimana ogni biennio
durante le vacanze scolastiche di Ognissanti,
– sei settimane durante le
vacanze scolastiche estive e
– il giorno della festa del
papà.
6.4 In
favore di B__________ è istituita una curatela giusta l'art. 308 cpv. 2
CC intesa ad aiutare e consigliare AO 1 nel suo ruolo educativo e a vigilare l'esercizio
del diritto di visita. La persona del curatore è designata dall'autorità
tutoria.
Per
il resto l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
II. Gli oneri
di appello, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 450.–
b)
spese ridotte fr. 50.–
fr.
500.–
sono
posti a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le
ripetibili.
III. AP 1 è
ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell'avv.
PA 1.
IV. Intimazione:
–
;
–
.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i
motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito
dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere
pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore
litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non
raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia
concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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