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Decisione

11.2007.100

Divorzio: contributo per la figlia, disciplina del diritto di visita, spese straordinarie

15 settembre 2009Italiano27 min

Source ti.ch

Fatti

I. Contro

la sentenza appena citata AP 1 è insorto con un appello del 2 luglio 2007 per

ottenere – previo conferimento dell'assistenza giudiziaria – la soppressione

del contributo alimentare per la figlia, l'annullamento del dispositivo inerente

alle spese straordinarie per la figlia stessa, la regolamentazione del diritto

di visita come da lui richiesto nelle conclusioni del 7 ottobre 2005 e la radiazione

del nome del curatore, nel frattempo mutato, dal dispositivo che ne prevede la

continuazione dell'opera. Nelle sue osservazioni del 4 settembre 2009 AO 1

propone di respingere l'appello e di confermare la sentenza impugnata.

Considerandi

in diritto: 1. Litigioso rimane anzitutto, in appello, il contributo alimentare

per la figlia. A tal fine il Pretore ha stimato il reddito conseguibile da AP 1

in fr. 2500.– netti mensili e ha calcolato il di lui fabbisogno minimo in

fr. 2080.65 (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, locazione

con spese accessorie fr. 870.–, premio della cassa malati fr. 60.65,

spese non coperte dalla cassa malati fr. 50.–). Accertato un margine

disponibile di fr. 419.35 mensili, il primo giudice ha ritenuto che AP 1 possa

versare alla figlia fr. 400.– mensili, AO 1 non avendo alcuna capacità contributiva.

Beneficiaria di una mezza rendita di invalidità, essa riceve fr. 360.–

mensili (la rendita complementare di fr. 3176.– mensili destinata a lei e

ai due figli avendo carattere sussidiario e non potendo essere considerata come

reddito) per rapporto a un fabbisogno minimo di fr. 1858.40 mensili

(minimo esistenziale del

diritto esecutivo per genitore affidatario fr. 1250.–, locazione con spese accessorie fr. 615.– [già dedotta le quota

che rientra nel fabbisogno di B__________ e M__________], premio della cassa

malati fr. 28.40). Al mantenimento della figlia essa non può quindi partecipare.

a) I

criteri per la fissazione di contributi alimentari per figli minorenni sono già

stati evocati dal Pretore (sentenza impugnata, consid. E). Al riguardo basti

rammentare che l'ammontare dipende concretamente dalla capacità finanziaria dei

genitori: per sostanza, reddito del lavoro e, secondo le circostanze, per le

entrate conseguibili facendo uso di buona volontà (Hegnauer, Droit suisse de la filiation, 4ª edizione, pag. 140

n. 21.15c; Berner Kommentar, edizione 1997, nota 58 ad art. 285 CC). Al

debitore del contributo deve rimanere, in ogni modo, l'equivalente del

fabbisogno minimo; un eventuale ammanco va a carico del figlio (DTF 128 III 414

a metà, 127 III 70 consid. 2c con richiami di giurisprudenza; Wull­schle­ger in: Schwenzer, FamKommentar Scheidung, Basilea 2005, n. 40 ad art. 285 CC).

b) L'appellante critica il reddito imputatogli dal Pretore, rilevando

di avere percepito in media tra il maggio del 2006 e l'aprile del 2007, tra

indennità di disoccupazione e prestazioni della pubblica assistenza, non più di

fr. 1759.78 mensili. Anche il suo guadagno assicurato LADI, egli sottolinea, è

di appena fr. 2213.– mensili. Quanto alle spese fisse, il convenuto afferma di sopportare

mediamente costi di fr. 500.– mensili per l'esercizio del diritto di

visita. Egli ricorda inoltre di essere disoccupato da lunga data, di avere

superato i 50 anni d'età, di avere perduto l'ultimo lavoro a causa un

infortunio che gli ha menomato la capacità lucrativa per oltre un anno e mezzo,

di accusare seri problemi di salute e di avere finanche subìto un ricovero

d'urgenza nel 2005 alla Clinica __________ di __________ per depressione. Soggiunge

di avere partecipato a piani occupazionali temporanei e di essere regolar­men­te

iscritto ai ruoli della disoccupazione, ma di non riuscire a trovare

lavoro, il mercato prediligendo cittadini svizzeri o europei, giovani, sani e già

inseriti professionalmente. Il mero fatto che gli sia

stata rifiutata una rendita AI ancora non consentirebbe di computargli un reddito ipotetico,

tanto meno di fr. 2500.– mensili. In definitiva,

nessun contributo alimentare può essergli posto a carico in favore della

figlia.

c) Per

principio il reddito di un coniuge con obblighi di mantenimento è quello effettivo.

Se tuttavia, dando prova di buona volontà, egli avrebbe la ragionevole possibilità

di guadagnare di più, fa stato il reddito ipotetico (DTF 128 III 5 consid. 4a

con rinvii, 65 consid. 4). Un guadagno potenziale non va però determinato in astratto.

Dev'essere alla concreta portata dell'interessato, considerata l'età di lui, la

formazione professionale e lo stato di salute, oltre alla situazione sul

mercato del lavoro (DTF 130 III 542 consid. 3.2 con rinvii). La fissazione di

un reddito virtuale non ha, in effetti, carattere di penalità (DTF 128 III 6

prima frase).

d) Il

Pretore ha stimato il reddito conseguibile da AP 1 in fr. 2500.– netti mensili

fondandosi sull'indennità assicurativa per infortunio di fr. 2530.– mensili

circa da lui riscossa tra il 1° gen­naio e il 28 settembre 2003 (decreto

cautelare del 6 maggio 2004 nell'inc. DI.2003.138, pag. 2 in basso). L'appellante

eccepisce che tale accertamento è obsoleto, che dal 1° maggio

2006.

al 30 aprile 2007 egli ha ricevuto in media (tra indennità di disoccupazione e prestazioni della

pubblica assistenza) non più di fr. 1759.78 mensili e che il suo guadagno

assicurato LADI è di fr. 2213.– mensili. Ora, che il convenuto accusi problemi

di salute è possibile ed è vero che dal 22 giugno al 5

agosto 2005 egli ha subìto una degenza clinica per una forte depressione (doc. 47). Nulla dimostra tuttavia che al

momento in cui ha statuito il Pretore, il 19 giugno 2007, la sua capacità

lucrativa fosse in qualche modo ridotta, sebbene al nuovo dibattimento finale

del 25 aprile 2007 gli fosse stata offerta la possibilità di aggiornare i

dati istruttori (act. XXI). Sotto questo profilo non v'è ragione pertanto di reputare

l'appellante inabile al lavoro, tanto meno ove si consideri che non risulta

essergli mai stato riconosciuto alcun grado invalidante.

e) Sostiene

l'appellante che all'atto pratico gli è impossibile trovare un'attività rimunerata,

nessuno essendo disposto ad assumere manodopera estera di 57 anni, per di più

non qualificata, titolare di un semplice permesso B. L'assunto non può essere

condiviso. Si dà atto che il convenuto non è un operaio specializzato, ma non

si deve dimenticare che prima del dicembre 2000 egli ha lavorato tramite l'__________

__________, succursale di __________ (doc. 2), e dal 4 dicembre 2000 al 30 novembre

2001.

è stato alle dipendenze della ditta __________ di __________ come

montatore elettricista, per lo meno fino al licenziamento per causa di ristrutturazione

(doc. 24). Senza dimenticare che al momento in cui è stata introdotta l'azione

di divorzio egli aveva 47 anni. Che dal 2002 egli non sia più riuscito a

trovare un'attività regolare non può quindi essere ricondotto semplicemente alla

situazione del mercato dell'impiego. Certo, l'assicurazione contro la disoccupazione

compie determinate verifiche sulle ricerche d'assunzione, ma un conto infatti è

essere alla ricerca di un “lavoro

dignitosamente retribuito” (appello, pag. 4, secondo paragrafo in fine) e un

altro è dar prova di meritevole impegno, compiendo seri sforzi. L'assicurazione

contro la disoccupazione e il diritto di famiglia, del resto, perseguono scopi

diversi (RDAT II-1999 pag. 246 n. 67). Quanto al mercato del lavoro, nel Ticino

esso è altalenante, ma non proibitivo.

f) Si

ricordi altresì che presso la __________ il convenuto non ha mai percepito uno

stipendio inferiore a fr. 2637.40 lordi (quello del settembre 2001) e che

dal dicembre del 2000 al novembre del 2001 egli ha guadagnato in media

fr. 3050.– mensili lordi (doc. 24). Il reddito di fr. 2500.– mensili netti

stimato dal Pretore è dunque alla ragionevole portata di lui, ove desse prova

di zelo. Non si disconosce che dal 2002 l'appellante non ha più avuto un

impiego fisso e che il suo guadagno assicurato LADI è calato da fr. 3158.–

mensili nel 2004 (doc. 25 e 35) a fr. 2213.– mensili nel 2006 (doc. 51). Ciò si

deve anche al fatto, però, che l'appellante non risulta avere condotto ricerche

d'impiego con metodo e costanza. Se poi si considera che lo stipendio minimo di

un montatore elettricista senza formazione professionale di almeno 25 anni è di

fr. 4200.– mensili lordi più la tredicesima, oltre a varie indennità (decreto

del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto

collettivo di lavoro per il ramo svizzero dell'installazione elettrica e

dell'installazione delle telecomunicazioni, modifica del 10 maggio 2007: FF

2007.

pag. 1046 e 3141), la stima di fr. 2500.– mensili appare senz'altro

prudente e giudiziosa.

g) L'appellante

sembra contestare anche il suo fabbisogno minimo calcolato dal Pretore

(fr. 2080.65 mensili), nel quale parrebbe voler inserire

il premio per l'assicurazione dell'automobile (fr. 46.30 mensili: doc. 55) e l'imposta di circolazione (fr. 30.10

mensili: doc. 56). La pretesa è invero apodittica, ma si conviene che non si

può computare all'appellante un reddito ipotetico da attività lucrativa e non riconoscergli

poi le spese necessarie per raggiungere il presumibile posto di lavoro. E se

appena si pensa che il costo di un abbonamento “arcobaleno” per tre zone, che

copre l'agglomerato urbano luganese, è di fr. 99.– mensili (www.arcobaleno.ch),

la spesa di fr. 76.40 mensili da lui esposta può essere inclusa nel fabbisogno

minimo, che assomma così a fr. 2157.05 mensili.

h) Quanto

al costo del diritto di visita, le spese abituali, come quelle per una bibita o

un biglietto del cinema sono di principio a carico del genitore non affidatario

(RtiD I-2006 pag. 673 con rinvii). L'appellante fa valere un esborso di

fr. 500.– mensili, “tenuto conto del­l'estensione del diritto di visita

richiesto” (memoriale conclusivo del 7 ottobre 2005, pag. 4). A parte il fatto

però che in concreto il diritto di visita non consta essere più ampio di quello

abitualmente riconosciuto dalla prassi ticinese più recente nel caso di figli

in età scolastica (RtiD I-2005 pag. 778 n. 58c), tutto si ignora sulla natura

delle asserite spese. La pretesa è lungi dunque dall'apparire verosimile.

i) Ciò

posto, dato un reddito ipotetico di fr. 2500.– mensili e un fabbisogno

minimo di fr. 2157.05 mensili, il margine disponibile dell'appellante risulta

di fr. 340.– mensili arrotondati (rispetto ai fr. 400.– mensili arrotondati

calcolati dal Pretore). L'attrice non avendo alcuna disponibilità finanziaria (ciò

che l'appellante non contesta), si giustifica così di attribuire alla figlia B__________

– come ha fatto il primo giudice – l'agio mensile di cui il convenuto fruisce. In

parziale accoglimento dell'appello, il contributo alimentare per la figlia va stabilito

di conseguenza in fr. 340.– mensili.

2.

Il

Pretore ha deciso nella sentenza impugnata che “eventuali spese straordinarie

[per la figlia] sono poste a carico dei genitori in ragione di metà ciascuno” (dispositivo

n. 5.2). L'appellante chiede di annullare tale clausola, definita priva di

senso e d'interesse pratico. A ragione. Secondo l'art. 286 cpv. 3 CC il giudice

può obbligare i genitori a versare un contributo speciale “allorché lo richie­dano

bisogni straordinari e imprevisti del figlio”. Tuttavia un simile contributo si

giustifica solo in caso di necessità transitorie e impreve­dibili del ragazzo

al mo­mento in cui è fissato il contributo di mantenimento (altrimenti occorre

far modificare il contributo ordinario: sentenza del Tribunale federale

5C.240/2002, consid. 5.1 in: FamPra.ch 2003 pag. 731). In tale ipotesi, poi, il

giudice stabilisce una somma precisa a copertura di esigenze documentate e

quantificate (sulla nozione: Breitschmid

in: Basler Kommentar, ZGB I, 3ª edizione, n. 15 ad art. 286), determinando la

chiave di riparto secondo le concrete possibilità dei genitori. Nella

fattispecie il dispositivo n. 5.2 della sentenza impugnata sembra abilitare

invece un genitore ad affrontare, secondo beneplacito, spese per la figlia,

esigendo in seguito il rimborso automatico della metà dall'altro genitore. Come

ha già rilevato questa

Camera, ciò non è ammissibile (sentenza inc. 11.2000.111 del 23 giugno 2004, consid. 9b). Dovessero rivelarsi necessarie

spese non previste e temporanee per la figlia, AO 1 potrà sempre adire il giudice

perché l'ex marito partecipi ai costi (art. 425 cpv. 1 CPC). In proposito

l'appello merita accoglimento.

3.

L'appellante

rimprovera infine al Pretore di non essersi avveduto che nel suo memoriale

conclusivo egli aveva ampliato la richiesta di giudizio inerente al diritto di

visita, orientandone la portata alla prassi più recente del Tribunale d'appello

(RtiD I-2005 pag. 778 n. 58c). Egli fa valere che in concreto nulla giustifica

relazioni personali meno estese, i rapporti con B__________ essendo ottimi e

dispiegando effetti positivi su di lei. Maggiori visite rispondono inoltre al

desiderio espresso dalla figlia dodicenne, mentre poco importano le inimicizie

tra genitori. Il Pretore si sarebbe attenuto invece – senza giustificazione –

alla disciplina fissata in un decreto cautelare risalente al gennaio del 2003. Anche

tale censura non manca di buon diritto.

a) Trattandosi di ragazzi in età scolastica, nel Cantone Ticino il

diritto di visita abituale comprende almeno un fine settimana su due, una

settimana a Natale, una settimana alternativamente a Pasqua o carnevale, una

settimana ogni biennio durante le vacanze di Ognissanti e tre settimane durante

le ferie estive (RtiD I-2005 pag. 778 n. 58c). Si tratta di un criterio meramente

orientativo, che deve poi essere attagliato alla

fattispecie per il bene del minorenne, tenendo conto dell'età di quest'ultimo,

del suo sviluppo fisico e psichico, dell'opinione di lui, del suo legame con il

genitore non affidatario, del carattere di costui, della distanza tra le

abitazioni dei genitori, dei desideri espressi dai genitori medesimi, di eventuali

conflitti interni e così via (Schwenzer

in: Basler Kommentar, ZGB I, 3ª edizione, n. 10 e 11 ad art. 273 con numerosi richiami;

DTF 123 III 451 consid. 3b con rinvio).

b) Il

Pretore ha ricordato che in concreto il diritto di

visita è stato oggetto di lunghe discussioni e di rapporti commissionati al Servizio

sociale di __________, al Servizio medico-psicologico di __________, alla direzione

della “__________” e al

curatore educativo, i quali hanno confermato unanimemente una situazione

favorevole. Limitato in un primo tempo per le incertezze legate a questioni economiche

e logistiche, come pure alla possibile partenza del padre dalla Svizzera, il

diritto di visita è stato bene esercitato negli otto anni successivi, tanto da

essere intensificato con tangibile profitto per la figlia, la quale nel corso

del suo ascolto ne ha auspicato l'estensione (verbale dell'8 marzo 2007). Dato

il persistere del conflitto tra genitori, il primo giudice ha ritenuto

nondimeno di mantenere la figura del curatore educativo e le modalità di

esercizio

adottate

fino ad allora (passaggio dalla “__________”). In definitiva egli ha disciplinato gli incontri fra padre e

figlia come segue:

– un fine settimana su due, dal sabato

alle ore 9.00 fino alla domenica alle ore 18 (da ottobre a marzo), rispettivamente

alle ore 20.00 (da aprile a settembre),

– tre settimane consecutive nel periodo

delle vacanze estive,

– una settimana durante le vacanze di Natale,

– una settimana alternatamene durante le

vacanze di Pasqua e carnevale,

– il giorno della festa del papà.

In

realtà nel memoriale conclusivo del 7 ottobre 2005 l'appellante aveva così esteso

la sua richiesta, oltre a quanto riconosciuto dal Pretore:

– il fine settimana su due: dal venerdì alle

ore 18.00 fino alla domenica alle ore 20.00, più

– una settimana durante le vacanze

scolastiche di Ognissanti ogni biennio e

– metà delle vacanze scolastiche estive.

c) Che

in concreto il diritto di visita sia esercitato con assiduità e giovi alla

figlia è fuori discussione. Che il conflitto tra genitori non sia un motivo per

limitarlo se non pregiudica il bene del minorenne – ipotesi estranea alla

fattispecie – è altrettanto pacifico (DTF 131 III 213). Che l'attrice non si

opponga al­l'estensione del diritto di visita e che la figlia, anzi, lo

auspichi è un dato di fatto. Nelle circostanze descritte mal si compren­de

perché il Pretore abbia eluso le richieste formulate dal convenuto nel

memoriale conclusivo (da lui medesimo parzialmente ricordate nella sentenza:

pag. 12 in alto). È vero che la locuzione “metà delle vacanze scolastiche estive” riesce

troppo vaga e appare di dubbia esecuzione in caso di litigio. Sta di fatto che

per ovviare alla genericità della richiesta sarebbe bastato fissare un numero preciso

di settimane (sei, le vacanze scolastiche durando approssimativamente dalla

metà di giugno fino ai primi di settembre). Anche al riguardo l'appello si

rivela dunque provvisto di fondamento.

4.

Infine

l'appellante chiede di togliere il nome del curatore educativo dal dispositivo n.

6.4

della sentenza impugnata, __________ essendo stato sostituito nel frattempo

da __________. La conclusione è legittima. Anzitutto perché la designazione del

curatore educativo incombe all'autorità tutoria (art. 308 cpv. 1 CC), non al

Pretore. Inoltre perché sarebbe fuori luogo dover modificare una sentenza di

divorzio ogni qual volta fosse necessario sostituire – per un motivo o per

l'altro – il curatore educativo. Ne segue, una volta di più, l'accoglimento

dell'appello.

5.

La

tassa di giustizia e le spese del pronunciato odierno seguono la reciproca soccombenza

(art. 148 cpv. 2 CPC). L'appellante esce in larga misura sconfitto sulla soppressione

del contributo alimentare per la figlia (di cui consegue una riduzione non superiore

al 15%), ma ottiene causa vinta sulla questione (non trascurabile) legata alla

disciplina del diritto di visita, sul dispositivo inerente alle spese straordinarie

per la minorenne e sulla radiazione del nome del curatore dalla sentenza. Nel

complesso si giustifica quindi che sopporti – equitativamente – la metà degli

oneri processuali, compensate le ripetibili. L'esito dell'attuale giudizio non

incide in misura apprezzabile, per contro, né sull'ammontare né sul riparto

degli oneri processuali (metà ciascuno) e delle ripetibili di primo grado

(compensate), il cui dispositivo può rimanere invariato.

La

richiesta di assistenza giudiziaria dell'appellante merita accoglimento. Che egli

versi in difficoltà economiche (art. 3 cpv. 1 Lag) è senz'altro verosimile,

dopo quanto si è visto (consid. 1i). È verosimile altresì che, sprovvisto di

cognizioni giuridiche, egli dovesse farsi assistere da un legale per potersi

adeguatamente difendere (art. 14 cpv. 2 Lag) ed è presumibile che una persona

di condizioni agiate, posta nella medesima situazione, non avrebbe rinunciato

ragionevolmente a ricorrere solo per i costi di procedura (art. 14 cpv. 1 lett.

b Lag; sulla nozione: Corboz, Le

droit constitutionnel à l'assistance judiciaire, in: SJ 125/2003 II 81 in basso

con rinvii). Quanto alla condizione che l'appel­lo avesse probabilità di esito

favorevole (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag), essa è manifesta, l'impugnazione

essendo destinata a un parziale accoglimento.

6.

Circa

i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale

(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), litigioso era tra l'altro, nella fattispecie, la

disciplina del diritto di visita alla figlia, controversia manifestamente priva

di valore litigioso. Il ricorso in materia civile al Tribunale federale è

ammissibile, di conseguenza, sull'intero contenzioso senza riguardo a questioni

di valore.

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: I. L'appello

è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 5.2 della sentenza

impugnata è annullato e che i dispositivi n. 5, n. 6 e n. 6.4 sono così

riformati:

5. AP 1 è tenuto a

versare nelle mani di AO 1, entro il 5 di ogni mese, un contributo alimentare

di fr. 340.– (assegni familiari non compresi) in favore della figlia B__________

fino alla maggiore età di quest'ultima.

6. Il diritto di visita

di AP 1 alla figlia B__________ è così regolato:

– un fine settimana su due,

dal venerdì alle ore 18.00 fino alla domenica alle ore 20.00,

– una settimana durante le

vacanze scolastiche di Natale,

– una settimana ad anni

alterni durante le vacanze scolastiche di Pasqua e carnevale,

– una settimana ogni biennio

durante le vacanze scolastiche di Ognissanti,

– sei settimane durante le

vacanze scolastiche estive e

– il giorno della festa del

papà.

6.4 In

favore di B__________ è istituita una curatela giusta l'art. 308 cpv. 2

CC intesa ad aiutare e consigliare AO 1 nel suo ruolo educativo e a vigilare l'esercizio

del diritto di visita. La persona del curatore è designata dall'autorità

tutoria.

Per

il resto l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

II. Gli oneri

di appello, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 450.–

b)

spese ridotte fr. 50.–

fr.

500.–

sono

posti a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le

ripetibili.

III. AP 1 è

ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell'avv.

PA 1.

IV. Intimazione:

;

.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i

motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito

dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere

pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore

litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non

raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia

concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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