Lexipedia

Decisione

11.2007.101

Provvedimento cautelare: rifiuto del contraddittorio

29 gennaio 2008Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani ed Ermotti

segretaria:

Chietti Soldati, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa OA.2006.80 (modifica

di sentenza di divorzio) della Pretura del Distretto di Bellinzona

promossa con petizione del 2 maggio 2006 da

AO 1,

(patrocinato dall' PA 2,)

contro

AP 1

AP 2, e

AP 3,

(patrocinate dall'PA 1);

giudicando

ora sull'ordinanza del 26 giugno 2007 con cui il

Pretore ha respinto una richiesta delle convenute intesa a far modificare,

previo contraddittorio, un decreto cautelare emesso dal Pretore il 13 giugno

2007 inaudita parte;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti

di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello

del 4 luglio 2007 presentato da AP 1, AP 2 e AP 3 contro l'ordinanza emanata il

26 giugno 2007 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;

2. Se

dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all'appello;

3. Il

giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. Con sentenza del 14 marzo 2005 il Pretore del Distretto di Bellinzona

ha pronunciato il divorzio tra AO 1 (1963) e AP 1 (1963). I figli AP 3 (1988) e

M__________ (1992) sono stati affidati alla madre, riservato il diritto di

visita del padre. In materia di mantenimento la convenzione sugli effetti del

divorzio omologata con la sentenza non prevedeva contributi alimentari per la

moglie. Prevedeva tuttavia che AO 1 avrebbe versato un contributo alimentare di

fr. 808.– mensili per la figlia maggiorenne AP 2 (1984), ancora agli studi, e

un'identica somma per AP 3, mentre il contributo per M__________, di fr. 601.–

mensili, sarebbe passato a fr. 808.– mensili al momento in cui fosse venuto

meno l'obbligo di mantenimento nei confronti di AP 2. Gli importi dei

contributi per i figli si intendevano comprendere gli assegni familiari (inc. OA.2004.232).

B. AO 1

non ha mai versato l'importo pattuito di fr. 2217.– mensili complessivi. Sino

al febbraio del 2006 ha corrisposto

fr. 2034.– mensili, ulteriormente ridotti a fr. 1534.– mensili dal marzo

di quell'anno. Il 5 aprile 2006 AP 1 (in rappresentanza del figlio M__________)

con le figlie AP 2 e AP 3 si sono così rivolte al Pretore, chiedendo una trattenuta

dallo stipendio di lui. All'udienza del 4 maggio 2006, indetta per la discussione,

le parti hanno concluso un accordo, nel senso che AO 1 avrebbe versato dall'aprile

del 2006 un contributo

alimentare

di fr. 1600.– mensili complessivi per i tre figli, oltre agli assegni familiari

(inc. DI.2006.94).

C. Nel

frattempo, il 2 maggio 2006, AO 1 ha promosso causa davanti al medesimo Pretore

per ottenere – già in via cautelare – che la sentenza di divorzio fosse modificata

affidando il figlio M__________ a lui medesimo e riducendo (senza indicare in

quale misura) il contributo alimentare per AP 2 e AP 3. Esperita

l'istruttoria cautelare, al dibattimento finale del 13 settembre

2006 le parti si sono date atto che la domanda provvisionale era da ritenere caduca,

l'accordo stipulato il 4 maggio 2006 in sede di trattenuta di stipendio dovendo

rimanere in vigore fino all'ema­nazione della sentenza di merito, tuttora ferma

allo stadio della petizione.

D. Il 4

giugno 2007 AO 1, AP 1 (in rappresentanza del figlio M__________), AP 3 e AP 2 hanno

sottoscritto una nuova convenzione nella quale hanno stabilito il contributo

alimentare per i tre figli in complessivi fr. 1750.– mensili, assegni

familiari compresi. Il 6 giugno 2006 (recte: 2007) AO 1 ha sottoposto la convenzione

al Pretore, chiedendogli di fissare a tale stregua i contributi provvisionali

in attesa del giudizio. Con “decreto

supercautelare” del 13 giugno

2007 il Pretore ha “omologato” l'accordo, dichiarato parte integrante del

decreto. Le convenute hanno chiesto allora, il 25 giugno 2007, di essere citate

insieme con l'attore al contraddittorio, prefiggendosi esse di far revocare o

modificare il decreto. Il Pretore ha emanato il

26 giugno 2007 un'ordinanza in cui ha respinto la richiesta, definendo

il decreto cautelare “cresciuto

in giudicato”.

E. Contro

l'ordinanza appena citata AP 1, AP 2 e AP 3 sono insorte con un appello del 4

luglio 2007 nel quale invocano il loro diritto d'essere sentite e chiedono di

accertare la nullità dell'ordinanza, con rinvio degli atti al Pretore perché

indica il contraddittorio cautelare. L'appello non ha formato oggetto di intimazione.

Considerandi

in diritto: 1. In

pendenza di divorzio il giudice decreta “le necessarie misure provvisionali” (art. 137 cpv. 2 CC). Ciò vale anche, per analogia, nel caso in cui

sia pendente un'azione volta alla modifica di una sentenza di divorzio (Schwenzer in: FamKommentar Scheidung,

Berna 2005, n. 52 ad art. 129 CC). Non v'è tuttavia “necessità” di misure

provvisionali ove, pendente causa, i coniugi si intenda­no sull'assetto cautelare,

per lo meno nella misura in cui il bene dei figli minorenni non

sia minacciato (Leuenberger in:

Schwenzer, op. cit., n. 8 in fine ad art. 137 CC con

richiami).

2.

In

concreto l'attore ha sottoposto al giudice un accordo raggiunto il 4 giugno

2007.

con la moglie e le figlie (entrambe maggiorenni) sull'ammontare dei

contributi alimentari per AP 2, AP 3 e M__________ (fr. 1750.– mensili

complessivi, assegni familiari inclusi), chiedendo che quanto da lui dovuto

fosse stabilito in conformità a tale accordo già “in via supercautelare”, durante l'azione di

modifica (lettera del 6 giugno 2006, agli atti). Accertata l'esistenza di un

accordo e constatato che gli interessi del figlio minorenne non erano

minacciati, il Pretore avrebbe dovuto limitarsi nondimeno a prendere atto della

convenzione. Tutt'al più, sentite le convenute, avrebbe potuto stralciare senza

indugio il procedimento cautelare. Perché egli abbia ritenuto necessario statuire

senza contraddittorio non è dato di capire.

3.

Sta

di fatto che il Pretore ha emanato il 13 giugno 2007 un decreto cautelare senza

contraddittorio nel quale ha “omologato” il contenuto dell'accordo. Ora, nel

caso in cui il giudice statuisca su una domanda cautelare senza

contraddittorio, “le parti hanno il diritto di chiedere entro 10 giorni, con

istanza scritta, che, previo contraddittorio, la domanda sia accolta,

rispettivamente che le misure ordinate siano revocate o modificate” (art. 379

cpv. 2 CPC). Le parti avendo il diritto di essere sentite (art. 84 CPC), il

giudice non può – con ogni evidenza – rifiutare il contraddittorio. Deve indire

l'udienza. E l'atto mediante il quale egli convoca le parti è un “provvedimento

disciplinante il procedimento” nel senso dell'art. 94 prima frase CPC. Non è

quindi appellabile (art. 95 cpv. 1 CPC). Nell'ipotesi in cui il giu­dice rifiuti

– a torto – la citazione, mal si comprende perché le cose dovrebbero essere altrimenti.

4.

Le

appellanti affermano che una decisione come quella impugnata costituisce un

decreto “in quanto tocca i diritti delle parti” (memoriale, pag. 2 in alto) e a

loro sostegno invocano l'opinione di Olgiati

(Le norme generali per il procedimento civile nel Canton Ticino, Zurigo 2000,

pag. 295 segg.). In realtà tale autore non adombra una tesi del genere. Si

limita a definire ordinanze “tutti quei provvedimenti che concernono in senso

lato lo svolgimento del processo senza toccare il merito della vertenza, a meno

che una disposizione del Codice di procedura o particolari esigenze impongano

l'adozione di un decreto” (op. cit., pag. 297 in alto). Nella fattispecie il

rifiuto della citazione non tocca manifestamente il merito della vertenza, né

sussistono norme di procedura che impongano a un giudice di emanare un decreto

ogni qual volta respinga – per avventura – una richiesta di contraddittorio. L'atto

impugnato configura pertanto un'ordinanza e l'asserto delle appellanti cade nel

vuoto.

5.

Se

ne conclude che, diretto contro un atto inappellabile, il memoriale delle

convenute sfugge a ogni esame. Le appellanti chiedono invero che si rilevi

d'ufficio la nullità dell'ordinanza, lesiva del loro diritto di essere sentite

(art. 142 cpv. 1 lett. b CPC combinato con il cpv. 2). L'appello rivelandosi

inammissibile, questa Camera non può tuttavia accertare alcunché. Incomberà se

mai alle convenute adire il Pretore, invitandolo a modificare l'ordinanza (art.

95.

cpv. 2 CPC). Un'altra questione è sapere se tale ordinanza non potesse, a

suo tempo, formare oggetto di un ricorso in materia civile al Tribunale

federale. È vero che un ricorso siffatto è proponibile solo contro decisioni

pronunciate da “autorità cantonali di ultima istanza”, intendendosi con ciò

tribunali che giudicano “su ricorso” (art. 77 cpv. 2 LTF). L'entrata in vigore

dell'art. 77 cpv. 2 LTF è stata dilazionata nondimeno al momento in cui entrerà

in vigore il diritto processuale svizzero unificato (art. 130 cpv. 2 LTF; Berger/Gungerich, Zivilprozessrecht,

Berna 2008, pag. 5 nota 11). Resta il fatto che l'ordinanza in rassegna è una

decisione incidentale e sarebbe stata impugnabile solo alle condizioni

dell'art. 93 LTF. Sia come sia, interrogarsi oltre sull'ammissibilità di un

ricorso al Tribunale federale è ormai senza utilità pratica e senza influsso sull'esito

del giudizio odierno. Non merita perciò ulteriore approfondimento.

6.

Gli oneri del pronunciato attuale seguirebbero la soccombenza delle

appellanti (art. 148 cpv. 1 CPC). Le particolarità della fattispecie, che vede l'insuccesso

del rimedio non tanto nella sua infondatezza, quanto nell'inappellabilità

dell'atto impugnato, induce nondimeno a rinunciare a ogni prelievo. Non si pone

invece problema di ripetibili, l'appello non essendo stato intimato all'attore,

cui non sono derivate spese presumibili. La richiesta di assistenza giudiziaria

contestuale all'appello non può in ogni modo essere accolta già per la

circostanza che, versassero pure le convenute in gravi ristrettezze, al ricorso

faceva difetto sin dall'inizio qualunque possibilità di successo (art. 14 cpv.

1.

lett. a Lag), tanto che il memoriale non ha formato oggetto di intimazione.

7.

Circa i rimedi giuridici esperibili contro l'odierna sentenza sul

piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), trattandosi

– come in concreto – di una decisione incidentale, essa segue la via giudiziaria

del­l'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF). E l'azione principale

può formare oggetto di un ricorso in materia civile sen­za riguardo a questioni

di valore (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF), litigiosi

essendo non solo i contributi alimentari per le figlie maggiorenni, ma anche

l'attribuzione del figlio minorenne, controversia che è manifestamente priva di

valore litigioso.

Dispositivo

Per questi motivi,

in applicazione dell'art. 313bis CPC

pronuncia: 1. L'appello

è irricevibile.

2. Non si

riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

3. La richiesta di assistenza giudiziaria è respinta.

4. Intimazione:

;

.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza

carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95

a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art.

72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile

è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ri­correre

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster