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Decisione

11.2007.102

Proprietà per piani: misure urgenti. Facoltà del comproprietario di eseguire a spese di tutti i comproprietari misure urgenti e necessarie a preservare la cosa da un danno imminente

21 agosto 2009Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

i danni riscontrati nell'appartamento dell'attrice. Nelle circostanze descritte

il Pretore ha ritenuto che l'attrice potesse procedere da sé sola ai lavori in

virtù dell'art. 647 cpv. 2 n. 2 CC, rivalendosi sui convenuti. Quanto all'ammontare del credito, il

primo giudice ha approvato la spesa di fr. 11 924.15 per il rifacimento della

copertura al tetto piano, mentre ha ridotto a fr. 10 239.80 quella per la sistemazione

interna e non ha riconosciuto quella di fr. 4000.– per spese varie e

inabitabilità dell'appartamento. Onde la condanna di AP 1 e AP 2, in

definitiva, al pagamento di fr. 22 163.95 con interessi.

2. Gli

appellanti contestano anzitutto di essere rimasti inattivi, rimproverando al

Pretore di avere trascurato che nell'ottobre del 2002 essi avevano fatto posare

sul tetto piano dello sta­bile teloni di plastica provvisori, spendendo fr. 2278.95 complessivi (doc. 4, 10° e

11° foglio). Dopo la posa di quei teli, dunque, “si poteva attendere per esecuzione delle opere definitive”. A loro avviso inoltre la Kosten­gutsprache

del 7 novembre 2002, con cui la __________ invitava AO 1 a versare fr. 8960.–

entro il 30 novembre successivo (sopra, lett. B), era “sufficientemente dettagliata da non richiedere né necessitare un

allegato”, oltre che

“ampiamente inferiore a quanto l'attrice ha in seguito effettivamente fatto eseguire”. L'attrice non

poteva perciò – essi soggiungono – deliberare opere tanto costose in virtù dell'art. 647 cpv. 2 n. 2 CC, pretendendo in

seguito di rivalersi su di loro. Piuttosto avrebbe dovuto far ordinare dal

giudice gli atti d'amministrazione necessari conformemente all'art. 647 cpv. 2

n. 1 CC.

3. Nell'ambito

di una proprietà per piani, la competenza “a fare atti d'amministrazione

e lavori di costruzione” è

disciplinata dalle norme sulla comproprietà (art. 712g

cpv. 1 CC), sempre che a tali norme non sia stato sostituito un altro

ordinamento “da stabilirsi

nell'atto costitutivo o per decisione unanime di tutti i comproprietari” (art. 712g cpv. 2 CC). Il

regolamento, ad ogni modo, non può escludere né restringere la facoltà di ogni

comproprietario “di chiedere e,

se occorre, di far ordinare dal giudice l'esecuzione degli atti

d'amministrazione necessari a conservare il valore della cosa e a mantenerla

idonea all'uso” (art. 647 cpv.

2 n. 1 CC), come pure “d'attuare,

a spese di tutti i comproprietari, le misure urgenti, necessarie a preservare

la cosa da un danno imminente o maggiore” (art. 647 cpv. 2 n. 2 CC). L'intervento del condomino è sussidiario, incombendo in primo luogo

all'amministratore della

proprietà per piani di “compiere tutti gli atti dell'amministrazione comune in

conformità della legge, del regolamento e delle decisioni dell'assemblea dei

comproprietari”, incluse le misure urgenti atte a impedire o a rimuovere un

danno (art. 712s cpv. 1 CC).

4. Nella

fattispecie è fuori dubbio che – come ha accertato il Pretore – __________ fungesse da

amministratrice di fatto della proprietà per piani (v.

anche doc. EE, 1° foglio). Quanto alla ditta __________, essa ha confermato

esplicitamente il 15 gennaio 2003 di agire quale

rappresentante dei convenuti,

ancorché solo per la riparazione del tetto (doc. CC, 1°

foglio). Litigiose sono, come si è visto, le questioni legate all'urgenza e al

costo dell'intervento deciso dall'attrice, i convenuti affermando – in sintesi – che costei avrebbe potuto accettare la

loro Kosten­gutsprache

del 7 novembre 2002 o, tutt'al più, far ordinare dal giudice gli atti

d'amministrazione necessari.

a) Gli

appellanti asseriscono che in concreto l'amministrazione (di fatto) della proprietà

per piani non è rimasta inoperosa, ma ha fatto posare

sul tetto dello sta­bile nell'ottobre del 2002 teloni in

plastica provvisori. Il che è vero, salvo che la posa

di quei teloni è avvenuta dopo una prima segnalazione dell'attrice risalente

all'ottobre del 2001, seguita da un sollecito il 1° aprile 2002, da un

altro sollecito il 23 aprile 2002 e da un ulteriore sollecito il 30 settembre

2002, quando ormai l'abitazione dell'attrice odorava di muffa, “era proprio disastrata e le travi erano

Considerandi

marce” (testimonianza dell'arch. __________: verbale del 18 novembre 2004, pag.

1.

seg.; fotografie doc. O). Nei locali poi si trovavano secchi per la raccolta

dell'acqua piovana, la quale continuava a infiltrarsi nonostante i teloni di

plastica, mentre i telai in legno delle finestre si erano gonfiati, come i piedi

dei mobili, e l'intonaco si staccava dalle pareti (testimonianza

di __________: verbale per rogatoria del 31 agosto

2005, pag. 2 seg. con fotografie accluse).

b) Né

l'amministrazione (di fatto) può dirsi avere dato prova di migliore efficienza in

seguito, dopo la posa dei teloni provvisori. Basti pen­sare che la Kostengutsprache

del 7 novembre 2002, con cui la __________ invitava l'attrice a versare fr. 8960.–

entro il 30 novembre successivo (doc. T), non conteneva la benché minima

indicazione sulle opere che concretamente sarebbero state intraprese, tant'è

che non era dato di sapere nemmeno se il carpentiere avrebbe eseguito semplici

rappezzi o avrebbe rifatto l'intera copertura del tetto piano (e con che

tecnica: se con manto bituminoso o altro). Definire quel documento “sufficientemente dettagliato” (appello, pag. 3) è – come rileva

l'attrice – poco serio. Per quel che è del preventivo sottoposto all'attrice il

15.

gennaio 2003 (doc. CC), esso rimaneva del tutto laconico: salvo indicazioni

di massima (carpentiere, lattoniere, pittore, pulizia del cantiere, direzione

lavori, diversi), invano si sarebbe cercato di sapere quali opere la __________

avrebbe concreta­mente appaltato e a chi. Tutto si ignorava poi sui tempi dell'intervento,

che coinvolgeva anche stabili vicini. Per di più, come ha accertato il Pretore,

i convenuti non hanno nemmeno

trasmesso all'assicurazione dello stabile un preventivo dei danni insorti

nell'appartamento dell'attrice (sentenza impugnata, pag. 4 in fondo). Pretendere

in condizioni siffatte che l'amministrazione (di fatto) della proprietà per

piani abbia convenientemente assolto il proprio compito sfiora il pretesto.

c) Affermano

gli appellanti che l'attrice avrebbe dovuto tutt'al più, nelle circostanze del

caso, far ordinare dal giudice gli atti d'amministrazione necessari (art. 647

cpv. 2 n. 1 CC), poiché dopo la posa dei teloni provvisori i lavori non erano

più urgenti. L'opinione non può essere condivisa. È possibile che all'inizio, nell'ottobre

del 2001, le opere richieste non fossero urgenti al punto da giustificare un intervento

diretto dell'attrice a norma dell'art. 647 cpv. 2 n. 2 CC. Sta di fatto che un

anno dopo, quando i convenuti

hanno posato i teloni provvisori, la situazione nell'appartamento dell'attrice

era quella “disastrata” cui si è accennato poc'anzi. Né i teloni

di plastica hanno – come risulta dall'istruttoria (consid. a) – rimediato alla

permeabilità del tetto, tant'è che l'attrice aveva dovuto disporre secchi nei

locali per raccogliere gli stillicidi. A quel momento non si poteva

ragionevolmente pretendere che l'attrice trascorresse in simili condizioni l'inverno,

tanto meno in un paese a 600 m di altitudine, oppure avviasse un procedimento

inteso a far ordinare dal giudice le opere necessarie. Il degrado era tale per

cui occorreva agire senza indugio ed

evitare danni maggiori. E che l'attrice fosse comprensibilmente esasperata,

ormai in procinto di intervenire essa medesima era noto ai convenuti fin dal 25 novembre 2002 (sopra, lett.

B in fine).

d) Secondo

gli appellanti l'attrice ha appaltato i lavori a un prezzo eccessivo, come

dimostrano la loro Kostengutsprache del 7 novembre 2002 e il loro

preventivo del 15 gennaio 2003. La tesi cade nel vuoto già per la circostanza

che non è dato di sapere – come detto (consid. b) – quali opere concretamente

comprendessero le cifre prospettate dalla __________ in quei documenti. Che

l'attrice abbia fatto eseguire lavori non necessari o estranei al risanamento

del tetto gli appellanti non pretendono. Essi sembrano alludere a

un'offerta

loro presentata il 23 ottobre 2002 dalla ditta __________ di __________ (fr. 26 657.–) per il

risanamento del tetto riguar­dante la particella n. 1157 e uno stabile vicino

(nella rubrica “doc. I prodotto

da __________”). A parte il fatto

però che tale offerta non comprende opere da muratore né da pittore, il preventivo

sfugge a ogni confronto con le fatture presentate dall'attrice giacché concerne

due stabili insieme, senza che sia possibile distinguere l'uno dall'altro.

Prova ne sia che neppure gli appellanti indicano quale somma avrebbe speso

l'attrice se si fosse rivolta a quella ditta (e, di conseguenza, quale somma

avrebbe fatto loro risparmiare), limitandosi a dichiarare perentoriamente: “contestata l'entità del risarcimento”. Privo di indicazioni cifrate sull'importo

litigioso, sotto questo profilo l'appello si rivela finanche irricevibile (Rep.

1993.

pag. 228 consid. b, 1985 pag. 95 consid. 1; identico principio vige sul

piano federale: DTF 133 II 415 consid. 1.4.2 in fine, 134 III 235).

5.

Gli oneri del giudizio odierno seguono

la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Gli appellanti rifonderanno alla

controparte, che ha introdotto osservazioni per il tramite di un patrocinatore,

un'adeguata indennità per ripetibili.

6.

Circa i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul

piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), ai fini dell'art. 74 cpv. 1

lett. b LTF il valore litigioso di fr. 22 163.95 non raggiunge la

soglia di fr. 30 000.– per un eventuale ricorso in materia civile.

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche

la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è

respinto e la sentenza impugnata è confermata.

2. Gli

oneri processuali, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 750.–

b) spese fr.

50.–

fr.

800.–

sono posti a carico degli appellanti in solido, che rifonderanno a AO

1, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 1800.– complessivi per ripetibili.

3. Intimazione:

;

.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il

ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli

art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100

cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il

ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta

ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non

raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia

concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La

legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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