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Decisione

11.2007.103

Contestazione di delibera assembleare

25 agosto 2011Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Cerutti, supplente straordinario

segretaria:

Rossi Tonelli, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa OA.2006.34

(contestazione di delibera assembleare) della Pretura del Distretto di

Bellinzona promossa con petizione del 17 febbraio 2006 da

AO 1

AO 2 ora in, e

AO 3 ora in

(patrocinati da RA 2)

come pure da

__________,

__________,

__________, , ed

__________, ,

nel frattempo dimessi dalla lite

contro

AP 1

(patrocinato dall',);

esaminati

gli atti,

posti i seguenti

punti

di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello

del 6 luglio 2007 presentato dal AP 1 contro la sentenza emessa il 18 giugno

2007 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;

2. Il

giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. Il AP 1, membro del Club __________ con sede a __________, è

un'associazione con sede a __________. Esso promuove gli sport alpini e le nuove forme di attività legate alla

montagna, siano esse agonistiche

o ricreative, come pure attività culturali e scientifiche inerenti all'alpinismo.

Suoi soci sono – fra gli altri – AO 1, AO 2,

AO 3, __________, __________, __________ ed __________. Il 20 gennaio

2006 si è tenuta alle ore 18.00 nella sala del Consiglio comunale di Bellinzona

la 106ª assemblea generale dell'associazione.

Tra gli oggetti all'ordine del giorno figuravano le “nomine statutarie”, in

esito alle quali __________ è stato eletto presidente, mentre __________, __________,

__________, __________, __________, __________, __________, __________, __________

e __________ sono stati eletti membri del comitato.

B. Il

17 febbraio 2006 AO 1, AO 2, AO 3 __________, __________, __________ ed __________

hanno convenuto il AP 1, davanti al Pretore del Distretto di Bellinzona per

ottenere l'annullamento di tutte le risoluzioni adottate dall'assemblea generale

del 20 gennaio 2006. Nella sua risposta del 2 maggio 2006 il AP 1 ha proposto di respingere la petizione, rivendicando un'indennità di fr. 10 000.– più IVA per ripetibili,

salvo adeguamenti. Il 12 settembre 2006 __________, __________, __________ ed __________

hanno dichiarato di desistere, sicché con decreto del 2 ottobre 2006 il Pretore li ha dimessi dalla lite. Con replica di

quello stesso 12 settembre 2006 AO 1, AO 2 e AO 3 hanno ribadito invece la

richiesta di petizione. Il convenuto ha duplicato il 9 ottobre 2006,

confermando la propria posizione.

C. L'udienza

preliminare si è tenuta il 5 dicembre 2006. Esperita l'istruttoria, le parti

hanno rinunciato al dibattimento finale, producendo memoriali conclusivi. Nel

loro, del 12 giugno 2007, gli attori hanno reiterato la domanda di petizione.

Nel proprio allegato del 4 giugno 2007 il convenuto ha proposto una volta ancora di respingerla, postulando

un'indennità di fr. 13 800.– per ripetibili. Statuendo con sentenza del 18 giugno 2007, il

Pretore ha parzialmente accolto la petizione, nel senso che ha annullato la risoluzione

n. 8 relativa alle nomine statutarie, ma non le altre. La tassa di giustizia e

le spese di complessivi fr. 800.– sono state poste a carico delle parti in ragione

di metà ciascuno, compensate le ripetibili.

D. Contro

la decisione appena citata il AP 1, è insorto a questa Camera con un appello

del 6 luglio 2007 nel quale chiede in riforma del giudizio impugnato, di

respingere la petizione e di assegnargli un'indennità di fr. 13 800.– per

ripetibili. Nelle loro osservazioni del 23 agosto 2007 gli attori propongono di

rigettare l'appello e di confermare la sentenza del Pretore.

Considerandi

in diritto: 1. Alle impugnazioni di sentenze comunicate entro il 31 dicembre

2010.

continua ad applicarsi il Codice di procedura civile ticinese (art. 405

CPC). Una sentenza emanata in una procedura ordinaria appellabile era

appellabile entro venti giorni dalla notifica (art. 308 CPC ticinese). Intimata

il 18 giugno 2007, la decisione impugnata è stata notificata al convenuto il

giorno seguente (timbro postale apposto sulla busta d'intimazione). Inoltrato

il 6 luglio 2007, l'appello in esame è dunque tempestivo.

2.

Le

controversie sulla validità di risoluzioni assembleari prese da un'associazione

non hanno carattere pecuniario (DTF 108 II 18 consid. 1a con richiami; sentenza

del Tribunale federale 5C.248/2006 del 23 agosto 2007, consid. 2.1 non

pubblicato in DTF 134 III 193), quand'anche possano toccare interessi patrimoniali

(Heini/Scherrer in: Basler

Kommentar, ZGB I, 3ª edizione, n. 33 ad art. 75). Sono appellabili, pertanto, senza

riguardo a questioni di valore (art. 14 CPC ticinese).

3.

In concreto il

Pretore ha accertato anzitutto la legittimazione degli attori, rilevando che

costoro non risultavano con certezza essersi distanziati quel 20 gennaio 2006 dalle

risoluzioni prese (art. 75 CC), ma che la confusione e la concitazione in cui

si era tenuta l'assemblea andavano imputate all'associazione medesima, per tacere

del fatto che mal si sarebbe capito come mai gli attori promuovessero causa se avessero

consentito alle risoluzioni litigiose. Ciò posto, egli ha appurato che al momento

delle nomine statutarie uno dei due scrutatori designati per contare i voti di metà

sala aveva ormai lasciato l'assemblea, circostanza di cui nel disordine generale

nessuno si era accorto. Non essendo stati contati i suffragi in altro modo, non

risultava per il Pretore essere stata raggiunta la maggioranza dei presenti

(art. 67 cpv. 2 CC, art. 15 dello statuto), ciò che imponeva l'annullamento

dell'elezione. Il Pretore non ha annullato invece le altre risoluzioni assembleari,

spiegando che nemmeno in quei casi era­no stati contati i voti favorevoli, i

contrari e gli astenuti, ma che le testimonianze assunte confermavano come ogni

volta si fosse manifestata una chiara maggioranza, mentre il rinvio della

decisione sugli oggetti successivi alle nomine statutarie non inficiava le risoluzioni

adottate. Onde, in definitiva, il parziale accoglimento dell'azione.

4.

L'appellante insiste

nel sostenere che gli attori non erano legittimati a contestare le risoluzioni

prese dall'assemblea, non avendo recato la prova del loro voto contrario (art.

75.

CC). Secondo la convenuta essi avrebbero dovuto pretendere che la loro opposizione

fosse registrata a verbale, di modo che il Pretore non poteva fondarsi su meri indizi

per accertare il mancato consenso alla risoluzione impugnata, ma doveva esigere

una prova piena. La censura è infondata. È vero che la dottrina è divisa sulla

questione di sapere se ai fini dell'art. 75 CC incomba all'attore dimostrare di

non avere consentito alla risoluzione impugnata oppure all'associazione

dimostrare che l'attore ha votato in favore della risoluzione medesima. La

corrente di pensiero più recente è nondimeno quella di Riemer, la quale accredita la seconda ipotesi con l'argomento

che l'esistenza di un voto dell'attore per la riso­luzione contestata è un

fatto impeditivo (rechts­hin­dernde Tat­sache), il quale va dimostrato

da chi lo invoca, ovvero dall'associazione (Berner Kommentar, 3ª edizione, n.

57.

ad art. 75 CC con gli autori citati). Chi disapprova una risoluzione può

pretendere di far registrare il suo dissenso a verbale (Riemer, op. cit., n. 57 in fine ad art. 75 CC), ma non è tenuto a farlo. Non v'è motivo per scostarsi in concreto da tale opinione, né

l'appellante revoca in dubbio simile orientamento, tanto meno nel caso specifico,

la confusione in cui si è tenuta l'elezione degli organi statutari non

risultando doversi imputare al comportamento degli attori.

Non si disconosce che,

sentito come teste, __________ ha dichiarato non essere intervenuta,

all'assemblea generale, alcuna contestazione circa le modalità o l'esito delle

votazioni (“se ciò fosse stato l'avrei in ogni caso messo a verbale”: deposizione

del 14 marzo 2007: verbali, pag. 9). Anche __________ ha dichiarato che nessuno

ha contestato seduta stante l'esito delle votazioni (deposizione del 14 marzo

2007: verbali, pag. 11). Il fatto che non siano state mosse contestazioni a

verbale ancora non significa tuttavia che gli attori abbiano consentito alle

elezioni statutarie. Anzi, dal verbale dell'assemblea (doc. 1) si evince che al

momento delle nomine da 1 a 5 soci hanno votato contro le candidature proposte

e da 5 a 17 si sono astenuti. Nulla induce pertanto a supporre che gli attori

abbiano in qualche modo aderito all'elezione dell'uno o dell'altro candidato. Su

questo punto l'appello è manifestamente destinato all'insuccesso.

5.

Sostiene l'appellante

che le risultanze istruttorie dimostrano come tutti gli oggetti siano stati

approvati “a schiacciante maggioranza”, sicché la scelta del Pretore di

annullarne una (quella relativa all'elezione del presidente e di 9 membri del comitato),

ma non le altre è contraddittoria. A suo parere nelle circostanze descritte

toccava agli attori dimostrare che le nomine in questione erano avvenute senza

la necessaria maggioranza. Che a un certo momento uno dei due scrutatori abbia

abbandonato l'assemblea ancora non significa che i voti espressi da quella metà

della sala non siano stati considerati, nessuno per altro essendo insorto quel

20.

gennaio 2006 contro l'esito delle votazioni, nemmeno quando sono stati

ricapitolati i risultati. Ove si consideri poi che in aula si trovavano dalle 70

alle 90 persone (50 al­l'elezione del presidente) – soggiunge l'appellante – la

conta dei soli voti contrari e degli astenuti bastava a dimostrare l'esistenza

di una netta maggioranza favorevole. Tant'è che davanti al primo giudice gli attori

hanno criticato il raggiungimento di maggioranze diverse fra candidati, ma non

hanno contestato le maggioranze come tali.

Così argomentando,

l'appellante parte una volta ancora dal presupposto che gli attori dovessero

censurare in aula l'esito del voto, facendo registrare le loro contestazioni a

verbale. In realtà bastava che gli interessati votassero contro le candidature

proposte o si astenessero. E che uno di loro abbia votato in favore anche di un

solo candidato l'associazione non pretende. Al riguardo non giova pertanto

attardarsi, come non giova diffondersi sull'assunto secondo cui in sede di

replica gli attori avrebbero riconosciuto alle elezioni statutarie il

raggiungimento di una maggioranza di voti favorevoli, ancorché diversa da un

candidato all'altro. Egli non si confronta infatti con quanto ha rilevato il

Pretore, ossia che gli attori “non hanno affatto sostenuto trattarsi di

maggioranze favorevoli” (sentenza impugnata, consid. 3 in fine). Per di più, nel citato passaggio della replica essi non hanno ammesso maggioranza alcuna:

si sono limitati ad argomentare che, si fossero contati i partecipanti al voto,

ci si sarebbe resi conto come per ogni candidato all'elezione sarebbe occorsa

una maggioranza diversa (replica, pag. 5, penultimo capoverso). Il che è ben

diverso da quanto l'appellante asserisce.

6.

La questione è di

sapere, ciò premesso, se le candidature di __________ a presidente, rispettivamente

di __________ __________, __________, __________, __________, __________,

__________, __________ e __________ a membri del comitato abbiano effettivamente

raccolto i favori della “maggioranza della sala”, come risulta a verbale (doc.

1, primo foglio). Ora, gli statuti del AP 1 (doc. H), non contengono norme sulla

tenuta dell'assemblea generale, salvo stabilire che quest'ultima “decide a

maggioranza dei presenti, di regola per alzata di mano, sugli argomenti

all'ordine del giorno” e che “in caso di parità decide il voto del presidente”

(art. 15). L'ordine del giorno dell'assemblea tenutasi il 20 gennaio 2006

prevedeva inoltre, all'oggetto n. 2, la “nomina di scrutatori” (doc. J). Per il

resto occorre far capo ai principi invalsi nel diritto delle associazioni. La

procedura che conduce a un voto o a un'elezione per alzata di mano o per scheda

segreta esige dunque che regni la calma e che il voto intervenga dopo una

chiara definizione dell'oggetto o dei candidati all'elezio­ne e un altrettanto chiaro

accertamento dei soci o della categoria di soci autorizzati a votare. Se il

voto interviene per alzata di mano, gli scrutatori devono essere in grado di

censire seduta stante i suffragi a favore, quelli contrari e gli astenuti. Sulla

base del loro rapporto il presidente del giorno esegue subito il conteggio complessivo

dei voti e comunica senza indugio il risultato all'assemblea (Jeanneret/Hari in: Com­mentaire romand,

Code civil I, Basilea 2010, n. 18 ad art. 66).

Nel caso specifico le

regole appena riassunte sembrerebbero essere state seguite – per lo meno a

grandi linee – fino al mo­mento delle “nomine statutarie”, quando il presidente

dell'associazione __________ e otto membri del comitato hanno annunciato le loro

dimissioni e hanno abbandonato l'aula. A quel momento il presidente del giorno __________

ha indetto l'elezione del nuovo presidente dell'associazione. Un socio ha

proposto __________ che è stato eletto con la “maggioranza della sala”, 7 voti

contrari e 17 astenuti. Si è passati poi alla nomina del comitato. Sono risultati

eletti con la “maggioranza della sala” __________ uscente, con 1 voto contrario

e 9 astensioni), __________ (uscente, con 1 voto contrario e 9 astensioni), __________

(uscente, con 1 voto contrario e 12 astensioni), __________ (nuovo, con 1 voto

contrario e 9 astensioni), __________ (nuovo, con 4 voti contrari e 5 astensioni),

__________ (nuova, con 4 voti contrari e 5 astensioni), __________ (nuovo, con

5.

voti contrari e 6 astensioni), __________ (nuovo, con 1 voto contrario e 9

astensioni) e __________ (nuovo, con 1 voto contrario e 9 astensioni). Sulla

bozza manoscritta del verbale non figurava invero come favorevole a ogni

singola elezione la “maggioranza della sala”. Risultava che i singoli candidati

erano stati interpellati anzitutto circa la loro disponibilità (“risposta”), in

seguito erano stati contati i voti contrari, poi gli astenuti e tutto il

“resto” era stato dato per favorevole (doc. 1.1, primo foglio).

7.

Che le nomine

statutarie siano avvenute nel modo testé descritto è stato confermato dallo scrutatore

__________, il quale ha abbandonato l'aula durante le elezioni. Egli ha

precisato che “dopo la nomina dei primi due o tre candidati” (stando alla bozza

di verbale sembrerebbe addirittura sin dall'inizio) “si procedeva prima alla

verifica dei contrari, poi degli astenuti e di conseguenza si dava per scontato

che tutti gli altri presenti fossero favorevoli”. Egli non ha contato i voti a

favore. “Dopo cinque o sei nomine – ha continuato il testimone – visto che la

situazione stava degenerando, ho deciso di lasciare la sala in quanto (...) non

venivo più interpellato nemmeno per la verifica dei conteggi” (deposizione del

14.

marzo 2007: verbali, pag. 6). L'altro scrutatore, __________, è rimasto

invece sino al termine dell'assemblea e ha dichiarato che tutto è avvenuto in

modo regolare, che egli ha “sempre comunicato al presidente del giorno il

numero dei votanti favorevoli, contrari e astenuti”, che “i voti di maggioranza

erano palesi” siccome “quelli che potevano essere contrari avevano (...) abbandonato

la sala”, salvo non accorgersi che nel frattempo se n'era andato anche il

collega __________ (deposizione del 14 marzo 2007: verbali, pag. 7).

__________ ha dichiarato

da parte sua che dopo l'inopinata parten­za del presidente uscente e di otto

membri del comitato erano rimaste in sala 70 o 80 persone, le quali hanno

proceduto alle nomine statutarie. Ha ricordato che “nelle votazioni si erano contati

con precisione i contrari e gli astenuti”, mentre non è stato – curiosamente – in

grado di rammentare “come era stata la conta dei favorevoli, vale a dire se

esplicitamente contati oppure se valutati nel loro assieme” (deposizione del 14

marzo 2007: verbali, pag. 9). Il presidente del giorno __________ ha dichiarato

a suo turno che all'inizio dell'assemblea generale erano presenti 110 o 111

persone con diritto di voto e una decina senza diritto di voto. “Dopo

l'abbandono della sala del comitato” – egli ha continuato – “valuto comunque

che erano presenti circa un centinaio di persone”. Con riferimento al verbale (doc.

1) egli ha soggiunto però che ”laddove è scritto ‘maggioranza della sala’ nelle

votazioni considero che si trattasse di circa una settantina di voti favorevoli

espressi” (deposizione del 14 marzo 2007: verbali, pag. 10). Sulla presenza in aula

al momento in cui si sono tenute le nomine statutarie __________ ha dichiarato

che v'erano “fra le 70 e le 90 persone” (deposizione del 14 marzo 2007:

verbali, pag. 11 con richiamo al doc. 6), __________ che gli astanti superavano

la settantina (deposizione del 14 marzo 2007: verbali, pag. 12 con richiamo al

doc. 8) e __________ che “in sala erano presenti oltre 70 persone” (deposizione

del 14 marzo 2007: verbali, pag. 13 con richiamo al doc. 10).

8.

Alla luce di quanto

precede la questione – determinante – di sapere se le candidature di __________,

__________, __________, __________, __________, __________, __________,

__________, __________ e __________ abbiano effettivamente raccolto i favori

della “maggioranza della sala”, come figura a verbale, non è chiara. Intanto

perché –­ come ha rilevato il primo giudice – se la partenza di __________ è

passata inosservata (apparentemente nessuno dei testimoni escussi se n'è

avveduto), mal si comprende con quale serietà sia stato eseguito l'accertamento

della maggioranza, per lo meno sulla metà sala che lo scrutatore avrebbe dovuto

vigilare (DTF 100 Ia 365 consid. 5c). Inoltre perché il numero dei presenti in

sala non è oggettivamente affidabile: __________ e __________ (presidente del

giorno), entrambi eletti nel corso di quell'assemblea a membri del comitato (il

secondo era anche presidente del giorno), versavano in un conflitto d'interessi

e non erano necessariamente imparziali. __________, __________ e __________

hanno riferito delle loro impressioni soggettive, ma nessuno di loro ha

proceduto a un censimento (solo __________ ha contato 82 presenze, prima però

che il presidente uscente e otto membri del comitato abbandonassero la sala).

Per di più, e comunque sia, delle 70 (o 90) presenze in sala non è dato di

sapere quanti

avessero effettivamente il

diritto di voto. Tanto meno ove si consideri che nella sala,

al momento delle elezioni, “vi è stato anche un certo andirivieni di

persone” (deposizione di __________ del 14 marzo 2007, pag. 12).

Nelle

condizioni descritte l'accertamento del Pretore, secondo cui non è sufficientemente

provato che l'elezione del presidente e dei nove membri del comitato sia avvenuta

quel 20 gennaio 2006 da parte della “maggioranza della sala”, resiste alla critica.

A maggior ragione ove si consideri che, contrariamente a quanto il diritto delle

associazioni prescrive in materia di risoluzioni assembleari, in quel frangente

non regnava la calma, ma la concitazione (“L'ambiente era sin dall'inizio teso

e incandescente”: deposizione di __________: verbali, pag. 6; “Vi era parecchia

confusione”: deposizione di __________: verbali, pag. 7; “C'erano forti

reazioni in sala e c'era contrapposizione di gruppi che la pensavano

diversamente”: deposizione di __________: verbali, pag. 10). Procedere a

elezioni statutarie in circostanze del genere senza uno scrutatore (anzi, senza

accorgersi che uno scrutatore se n'era andato), senza verificare gli aventi

diritto di voto, senza contare i suffragi favorevoli e con un andirivieni di

persone in aula non basta per accertare una “maggioranza della sala” con

ragionevole grado di affidabilità. Men che meno ove si consideri che nulla

avrebbe impedito al presidente del giorno di ordinare una conta esatta, com'era

avvenuto poco prima in relazione all'oggetto n. 5 (approvazione del

rapporto presidenziale), nel qual caso si erano censiti favorevoli, contrari e

astenuti. Se ne conclude che, destituito di buon diritto, in ultima analisi l'appello

vede la sua sorte segnata.

9.

Gli

oneri del giudizio odierno seguono il principio della soccombenza (art. 148

cpv. 1 CPC ticinese). Gli attori, che hanno formulato osservazioni all'appello

per il tramite di un legale, hanno diritto a un'equa indennità per ripetibili.

10.

Quanto

ai rimedi giuridici esperibili contro la presente decisione sul piano federale

(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), un eventuale ricorso in materia civile è

ammissibile senza riguardo a questioni di valore (sopra, consid. 2).

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria

pronuncia: 1. L'appello

è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

2. Gli oneri processuali, consistenti in:

a) tassa

di giustizia fr. 400.–

b) spese fr.

50.–

fr.

450.–

sono

posti a carico dell'appellante, che rifonderà alle controparti fr. 1700.– complessivi

per ripetibili.

3. Intimazione

a:

–;

–.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza

carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100

cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il

ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta

ad almeno 30

000

franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in

materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre

è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in

materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal

caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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