11.2007.103
Contestazione di delibera assembleare
25 agosto 2011Italiano18 min
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Numero d'incarto:
11.2007.103
Data decisione, Autorità:
25.08.2011, ICCA
Titolo:
Contestazione di delibera assembleare
ASSEMBLEA SOCIALE
ASSOCIAZIONE
art. 75 CC
Incarto n.
11.2007.103
Lugano,
25 agosto
2011/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Cerutti, supplente straordinario
segretaria:
Rossi Tonelli, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa OA.2006.34
(contestazione di delibera assembleare) della Pretura del Distretto di
Bellinzona promossa con petizione del 17 febbraio 2006 da
AO 1
AO 2 ora in, e
AO 3 ora in
(patrocinati da RA 2)
come pure da
__________,
__________,
__________, , ed
__________, ,
nel frattempo dimessi dalla lite
contro
AP 1
(patrocinato dall',);
esaminati
gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello
del 6 luglio 2007 presentato dal AP 1 contro la sentenza emessa il 18 giugno
2007 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Il AP 1, membro del Club __________ con sede a __________, è
un'associazione con sede a __________. Esso promuove gli sport alpini e le nuove forme di attività legate alla
montagna, siano esse agonistiche
o ricreative, come pure attività culturali e scientifiche inerenti all'alpinismo.
Suoi soci sono – fra gli altri – AO 1, AO 2,
AO 3, __________, __________, __________ ed __________. Il 20 gennaio
2006 si è tenuta alle ore 18.00 nella sala del Consiglio comunale di Bellinzona
la 106ª assemblea generale dell'associazione.
Tra gli oggetti all'ordine del giorno figuravano le “nomine statutarie”, in
esito alle quali __________ è stato eletto presidente, mentre __________, __________,
__________, __________, __________, __________, __________, __________, __________
e __________ sono stati eletti membri del comitato.
B. Il
17 febbraio 2006 AO 1, AO 2, AO 3 __________, __________, __________ ed __________
hanno convenuto il AP 1, davanti al Pretore del Distretto di Bellinzona per
ottenere l'annullamento di tutte le risoluzioni adottate dall'assemblea generale
del 20 gennaio 2006. Nella sua risposta del 2 maggio 2006 il AP 1 ha proposto di respingere la petizione, rivendicando un'indennità di fr. 10 000.– più IVA per ripetibili,
salvo adeguamenti. Il 12 settembre 2006 __________, __________, __________ ed __________
hanno dichiarato di desistere, sicché con decreto del 2 ottobre 2006 il Pretore li ha dimessi dalla lite. Con replica di
quello stesso 12 settembre 2006 AO 1, AO 2 e AO 3 hanno ribadito invece la
richiesta di petizione. Il convenuto ha duplicato il 9 ottobre 2006,
confermando la propria posizione.
C. L'udienza
preliminare si è tenuta il 5 dicembre 2006. Esperita l'istruttoria, le parti
hanno rinunciato al dibattimento finale, producendo memoriali conclusivi. Nel
loro, del 12 giugno 2007, gli attori hanno reiterato la domanda di petizione.
Nel proprio allegato del 4 giugno 2007 il convenuto ha proposto una volta ancora di respingerla, postulando
un'indennità di fr. 13 800.– per ripetibili. Statuendo con sentenza del 18 giugno 2007, il
Pretore ha parzialmente accolto la petizione, nel senso che ha annullato la risoluzione
n. 8 relativa alle nomine statutarie, ma non le altre. La tassa di giustizia e
le spese di complessivi fr. 800.– sono state poste a carico delle parti in ragione
di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
D. Contro
la decisione appena citata il AP 1, è insorto a questa Camera con un appello
del 6 luglio 2007 nel quale chiede in riforma del giudizio impugnato, di
respingere la petizione e di assegnargli un'indennità di fr. 13 800.– per
ripetibili. Nelle loro osservazioni del 23 agosto 2007 gli attori propongono di
rigettare l'appello e di confermare la sentenza del Pretore.
Considerandi
in diritto: 1. Alle impugnazioni di sentenze comunicate entro il 31 dicembre
2010.
continua ad applicarsi il Codice di procedura civile ticinese (art. 405
CPC). Una sentenza emanata in una procedura ordinaria appellabile era
appellabile entro venti giorni dalla notifica (art. 308 CPC ticinese). Intimata
il 18 giugno 2007, la decisione impugnata è stata notificata al convenuto il
giorno seguente (timbro postale apposto sulla busta d'intimazione). Inoltrato
il 6 luglio 2007, l'appello in esame è dunque tempestivo.
2.
Le
controversie sulla validità di risoluzioni assembleari prese da un'associazione
non hanno carattere pecuniario (DTF 108 II 18 consid. 1a con richiami; sentenza
del Tribunale federale 5C.248/2006 del 23 agosto 2007, consid. 2.1 non
pubblicato in DTF 134 III 193), quand'anche possano toccare interessi patrimoniali
(Heini/Scherrer in: Basler
Kommentar, ZGB I, 3ª edizione, n. 33 ad art. 75). Sono appellabili, pertanto, senza
riguardo a questioni di valore (art. 14 CPC ticinese).
3.
In concreto il
Pretore ha accertato anzitutto la legittimazione degli attori, rilevando che
costoro non risultavano con certezza essersi distanziati quel 20 gennaio 2006 dalle
risoluzioni prese (art. 75 CC), ma che la confusione e la concitazione in cui
si era tenuta l'assemblea andavano imputate all'associazione medesima, per tacere
del fatto che mal si sarebbe capito come mai gli attori promuovessero causa se avessero
consentito alle risoluzioni litigiose. Ciò posto, egli ha appurato che al momento
delle nomine statutarie uno dei due scrutatori designati per contare i voti di metà
sala aveva ormai lasciato l'assemblea, circostanza di cui nel disordine generale
nessuno si era accorto. Non essendo stati contati i suffragi in altro modo, non
risultava per il Pretore essere stata raggiunta la maggioranza dei presenti
(art. 67 cpv. 2 CC, art. 15 dello statuto), ciò che imponeva l'annullamento
dell'elezione. Il Pretore non ha annullato invece le altre risoluzioni assembleari,
spiegando che nemmeno in quei casi erano stati contati i voti favorevoli, i
contrari e gli astenuti, ma che le testimonianze assunte confermavano come ogni
volta si fosse manifestata una chiara maggioranza, mentre il rinvio della
decisione sugli oggetti successivi alle nomine statutarie non inficiava le risoluzioni
adottate. Onde, in definitiva, il parziale accoglimento dell'azione.
4.
L'appellante insiste
nel sostenere che gli attori non erano legittimati a contestare le risoluzioni
prese dall'assemblea, non avendo recato la prova del loro voto contrario (art.
75.
CC). Secondo la convenuta essi avrebbero dovuto pretendere che la loro opposizione
fosse registrata a verbale, di modo che il Pretore non poteva fondarsi su meri indizi
per accertare il mancato consenso alla risoluzione impugnata, ma doveva esigere
una prova piena. La censura è infondata. È vero che la dottrina è divisa sulla
questione di sapere se ai fini dell'art. 75 CC incomba all'attore dimostrare di
non avere consentito alla risoluzione impugnata oppure all'associazione
dimostrare che l'attore ha votato in favore della risoluzione medesima. La
corrente di pensiero più recente è nondimeno quella di Riemer, la quale accredita la seconda ipotesi con l'argomento
che l'esistenza di un voto dell'attore per la risoluzione contestata è un
fatto impeditivo (rechtshindernde Tatsache), il quale va dimostrato
da chi lo invoca, ovvero dall'associazione (Berner Kommentar, 3ª edizione, n.
57.
ad art. 75 CC con gli autori citati). Chi disapprova una risoluzione può
pretendere di far registrare il suo dissenso a verbale (Riemer, op. cit., n. 57 in fine ad art. 75 CC), ma non è tenuto a farlo. Non v'è motivo per scostarsi in concreto da tale opinione, né
l'appellante revoca in dubbio simile orientamento, tanto meno nel caso specifico,
la confusione in cui si è tenuta l'elezione degli organi statutari non
risultando doversi imputare al comportamento degli attori.
Non si disconosce che,
sentito come teste, __________ ha dichiarato non essere intervenuta,
all'assemblea generale, alcuna contestazione circa le modalità o l'esito delle
votazioni (“se ciò fosse stato l'avrei in ogni caso messo a verbale”: deposizione
del 14 marzo 2007: verbali, pag. 9). Anche __________ ha dichiarato che nessuno
ha contestato seduta stante l'esito delle votazioni (deposizione del 14 marzo
2007: verbali, pag. 11). Il fatto che non siano state mosse contestazioni a
verbale ancora non significa tuttavia che gli attori abbiano consentito alle
elezioni statutarie. Anzi, dal verbale dell'assemblea (doc. 1) si evince che al
momento delle nomine da 1 a 5 soci hanno votato contro le candidature proposte
e da 5 a 17 si sono astenuti. Nulla induce pertanto a supporre che gli attori
abbiano in qualche modo aderito all'elezione dell'uno o dell'altro candidato. Su
questo punto l'appello è manifestamente destinato all'insuccesso.
5.
Sostiene l'appellante
che le risultanze istruttorie dimostrano come tutti gli oggetti siano stati
approvati “a schiacciante maggioranza”, sicché la scelta del Pretore di
annullarne una (quella relativa all'elezione del presidente e di 9 membri del comitato),
ma non le altre è contraddittoria. A suo parere nelle circostanze descritte
toccava agli attori dimostrare che le nomine in questione erano avvenute senza
la necessaria maggioranza. Che a un certo momento uno dei due scrutatori abbia
abbandonato l'assemblea ancora non significa che i voti espressi da quella metà
della sala non siano stati considerati, nessuno per altro essendo insorto quel
20.
gennaio 2006 contro l'esito delle votazioni, nemmeno quando sono stati
ricapitolati i risultati. Ove si consideri poi che in aula si trovavano dalle 70
alle 90 persone (50 all'elezione del presidente) – soggiunge l'appellante – la
conta dei soli voti contrari e degli astenuti bastava a dimostrare l'esistenza
di una netta maggioranza favorevole. Tant'è che davanti al primo giudice gli attori
hanno criticato il raggiungimento di maggioranze diverse fra candidati, ma non
hanno contestato le maggioranze come tali.
Così argomentando,
l'appellante parte una volta ancora dal presupposto che gli attori dovessero
censurare in aula l'esito del voto, facendo registrare le loro contestazioni a
verbale. In realtà bastava che gli interessati votassero contro le candidature
proposte o si astenessero. E che uno di loro abbia votato in favore anche di un
solo candidato l'associazione non pretende. Al riguardo non giova pertanto
attardarsi, come non giova diffondersi sull'assunto secondo cui in sede di
replica gli attori avrebbero riconosciuto alle elezioni statutarie il
raggiungimento di una maggioranza di voti favorevoli, ancorché diversa da un
candidato all'altro. Egli non si confronta infatti con quanto ha rilevato il
Pretore, ossia che gli attori “non hanno affatto sostenuto trattarsi di
maggioranze favorevoli” (sentenza impugnata, consid. 3 in fine). Per di più, nel citato passaggio della replica essi non hanno ammesso maggioranza alcuna:
si sono limitati ad argomentare che, si fossero contati i partecipanti al voto,
ci si sarebbe resi conto come per ogni candidato all'elezione sarebbe occorsa
una maggioranza diversa (replica, pag. 5, penultimo capoverso). Il che è ben
diverso da quanto l'appellante asserisce.
6.
La questione è di
sapere, ciò premesso, se le candidature di __________ a presidente, rispettivamente
di __________ __________, __________, __________, __________, __________,
__________, __________ e __________ a membri del comitato abbiano effettivamente
raccolto i favori della “maggioranza della sala”, come risulta a verbale (doc.
1, primo foglio). Ora, gli statuti del AP 1 (doc. H), non contengono norme sulla
tenuta dell'assemblea generale, salvo stabilire che quest'ultima “decide a
maggioranza dei presenti, di regola per alzata di mano, sugli argomenti
all'ordine del giorno” e che “in caso di parità decide il voto del presidente”
(art. 15). L'ordine del giorno dell'assemblea tenutasi il 20 gennaio 2006
prevedeva inoltre, all'oggetto n. 2, la “nomina di scrutatori” (doc. J). Per il
resto occorre far capo ai principi invalsi nel diritto delle associazioni. La
procedura che conduce a un voto o a un'elezione per alzata di mano o per scheda
segreta esige dunque che regni la calma e che il voto intervenga dopo una
chiara definizione dell'oggetto o dei candidati all'elezione e un altrettanto chiaro
accertamento dei soci o della categoria di soci autorizzati a votare. Se il
voto interviene per alzata di mano, gli scrutatori devono essere in grado di
censire seduta stante i suffragi a favore, quelli contrari e gli astenuti. Sulla
base del loro rapporto il presidente del giorno esegue subito il conteggio complessivo
dei voti e comunica senza indugio il risultato all'assemblea (Jeanneret/Hari in: Commentaire romand,
Code civil I, Basilea 2010, n. 18 ad art. 66).
Nel caso specifico le
regole appena riassunte sembrerebbero essere state seguite – per lo meno a
grandi linee – fino al momento delle “nomine statutarie”, quando il presidente
dell'associazione __________ e otto membri del comitato hanno annunciato le loro
dimissioni e hanno abbandonato l'aula. A quel momento il presidente del giorno __________
ha indetto l'elezione del nuovo presidente dell'associazione. Un socio ha
proposto __________ che è stato eletto con la “maggioranza della sala”, 7 voti
contrari e 17 astenuti. Si è passati poi alla nomina del comitato. Sono risultati
eletti con la “maggioranza della sala” __________ uscente, con 1 voto contrario
e 9 astensioni), __________ (uscente, con 1 voto contrario e 9 astensioni), __________
(uscente, con 1 voto contrario e 12 astensioni), __________ (nuovo, con 1 voto
contrario e 9 astensioni), __________ (nuovo, con 4 voti contrari e 5 astensioni),
__________ (nuova, con 4 voti contrari e 5 astensioni), __________ (nuovo, con
5.
voti contrari e 6 astensioni), __________ (nuovo, con 1 voto contrario e 9
astensioni) e __________ (nuovo, con 1 voto contrario e 9 astensioni). Sulla
bozza manoscritta del verbale non figurava invero come favorevole a ogni
singola elezione la “maggioranza della sala”. Risultava che i singoli candidati
erano stati interpellati anzitutto circa la loro disponibilità (“risposta”), in
seguito erano stati contati i voti contrari, poi gli astenuti e tutto il
“resto” era stato dato per favorevole (doc. 1.1, primo foglio).
7.
Che le nomine
statutarie siano avvenute nel modo testé descritto è stato confermato dallo scrutatore
__________, il quale ha abbandonato l'aula durante le elezioni. Egli ha
precisato che “dopo la nomina dei primi due o tre candidati” (stando alla bozza
di verbale sembrerebbe addirittura sin dall'inizio) “si procedeva prima alla
verifica dei contrari, poi degli astenuti e di conseguenza si dava per scontato
che tutti gli altri presenti fossero favorevoli”. Egli non ha contato i voti a
favore. “Dopo cinque o sei nomine – ha continuato il testimone – visto che la
situazione stava degenerando, ho deciso di lasciare la sala in quanto (...) non
venivo più interpellato nemmeno per la verifica dei conteggi” (deposizione del
14.
marzo 2007: verbali, pag. 6). L'altro scrutatore, __________, è rimasto
invece sino al termine dell'assemblea e ha dichiarato che tutto è avvenuto in
modo regolare, che egli ha “sempre comunicato al presidente del giorno il
numero dei votanti favorevoli, contrari e astenuti”, che “i voti di maggioranza
erano palesi” siccome “quelli che potevano essere contrari avevano (...) abbandonato
la sala”, salvo non accorgersi che nel frattempo se n'era andato anche il
collega __________ (deposizione del 14 marzo 2007: verbali, pag. 7).
__________ ha dichiarato
da parte sua che dopo l'inopinata partenza del presidente uscente e di otto
membri del comitato erano rimaste in sala 70 o 80 persone, le quali hanno
proceduto alle nomine statutarie. Ha ricordato che “nelle votazioni si erano contati
con precisione i contrari e gli astenuti”, mentre non è stato – curiosamente – in
grado di rammentare “come era stata la conta dei favorevoli, vale a dire se
esplicitamente contati oppure se valutati nel loro assieme” (deposizione del 14
marzo 2007: verbali, pag. 9). Il presidente del giorno __________ ha dichiarato
a suo turno che all'inizio dell'assemblea generale erano presenti 110 o 111
persone con diritto di voto e una decina senza diritto di voto. “Dopo
l'abbandono della sala del comitato” – egli ha continuato – “valuto comunque
che erano presenti circa un centinaio di persone”. Con riferimento al verbale (doc.
1) egli ha soggiunto però che ”laddove è scritto ‘maggioranza della sala’ nelle
votazioni considero che si trattasse di circa una settantina di voti favorevoli
espressi” (deposizione del 14 marzo 2007: verbali, pag. 10). Sulla presenza in aula
al momento in cui si sono tenute le nomine statutarie __________ ha dichiarato
che v'erano “fra le 70 e le 90 persone” (deposizione del 14 marzo 2007:
verbali, pag. 11 con richiamo al doc. 6), __________ che gli astanti superavano
la settantina (deposizione del 14 marzo 2007: verbali, pag. 12 con richiamo al
doc. 8) e __________ che “in sala erano presenti oltre 70 persone” (deposizione
del 14 marzo 2007: verbali, pag. 13 con richiamo al doc. 10).
8.
Alla luce di quanto
precede la questione – determinante – di sapere se le candidature di __________,
__________, __________, __________, __________, __________, __________,
__________, __________ e __________ abbiano effettivamente raccolto i favori
della “maggioranza della sala”, come figura a verbale, non è chiara. Intanto
perché – come ha rilevato il primo giudice – se la partenza di __________ è
passata inosservata (apparentemente nessuno dei testimoni escussi se n'è
avveduto), mal si comprende con quale serietà sia stato eseguito l'accertamento
della maggioranza, per lo meno sulla metà sala che lo scrutatore avrebbe dovuto
vigilare (DTF 100 Ia 365 consid. 5c). Inoltre perché il numero dei presenti in
sala non è oggettivamente affidabile: __________ e __________ (presidente del
giorno), entrambi eletti nel corso di quell'assemblea a membri del comitato (il
secondo era anche presidente del giorno), versavano in un conflitto d'interessi
e non erano necessariamente imparziali. __________, __________ e __________
hanno riferito delle loro impressioni soggettive, ma nessuno di loro ha
proceduto a un censimento (solo __________ ha contato 82 presenze, prima però
che il presidente uscente e otto membri del comitato abbandonassero la sala).
Per di più, e comunque sia, delle 70 (o 90) presenze in sala non è dato di
sapere quanti
avessero effettivamente il
diritto di voto. Tanto meno ove si consideri che nella sala,
al momento delle elezioni, “vi è stato anche un certo andirivieni di
persone” (deposizione di __________ del 14 marzo 2007, pag. 12).
Nelle
condizioni descritte l'accertamento del Pretore, secondo cui non è sufficientemente
provato che l'elezione del presidente e dei nove membri del comitato sia avvenuta
quel 20 gennaio 2006 da parte della “maggioranza della sala”, resiste alla critica.
A maggior ragione ove si consideri che, contrariamente a quanto il diritto delle
associazioni prescrive in materia di risoluzioni assembleari, in quel frangente
non regnava la calma, ma la concitazione (“L'ambiente era sin dall'inizio teso
e incandescente”: deposizione di __________: verbali, pag. 6; “Vi era parecchia
confusione”: deposizione di __________: verbali, pag. 7; “C'erano forti
reazioni in sala e c'era contrapposizione di gruppi che la pensavano
diversamente”: deposizione di __________: verbali, pag. 10). Procedere a
elezioni statutarie in circostanze del genere senza uno scrutatore (anzi, senza
accorgersi che uno scrutatore se n'era andato), senza verificare gli aventi
diritto di voto, senza contare i suffragi favorevoli e con un andirivieni di
persone in aula non basta per accertare una “maggioranza della sala” con
ragionevole grado di affidabilità. Men che meno ove si consideri che nulla
avrebbe impedito al presidente del giorno di ordinare una conta esatta, com'era
avvenuto poco prima in relazione all'oggetto n. 5 (approvazione del
rapporto presidenziale), nel qual caso si erano censiti favorevoli, contrari e
astenuti. Se ne conclude che, destituito di buon diritto, in ultima analisi l'appello
vede la sua sorte segnata.
9.
Gli
oneri del giudizio odierno seguono il principio della soccombenza (art. 148
cpv. 1 CPC ticinese). Gli attori, che hanno formulato osservazioni all'appello
per il tramite di un legale, hanno diritto a un'equa indennità per ripetibili.
10.
Quanto
ai rimedi giuridici esperibili contro la presente decisione sul piano federale
(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), un eventuale ricorso in materia civile è
ammissibile senza riguardo a questioni di valore (sopra, consid. 2).
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria
pronuncia: 1. L'appello
è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 400.–
b) spese fr.
50.–
fr.
450.–
sono
posti a carico dell'appellante, che rifonderà alle controparti fr. 1700.– complessivi
per ripetibili.
3. Intimazione
a:
–;
–.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza
carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100
cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il
ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta
ad almeno 30
000
franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in
materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in
materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in
materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal
caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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