11.2007.104
Assistenza giudiziaria: requisito dell'indigenza
20 agosto 2007Italiano7 min
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Numero d'incarto:
11.2007.104
Data decisione, Autorità:
20.08.2007, ICCA
Titolo:
Assistenza giudiziaria: requisito dell'indigenza
ASSISTENZA GIUDIZIARIA
art. 3 cpv. 1 LAG
Incarto n.
11.2007.104
Lugano
20 agosto
2007/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Ermotti
segretario:
Annovazzi, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa OA.2006.753 (divorzio
su richiesta comune con accordo completo) della Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 30 novembre 2006 da
AO 1 ,
e
AP 1 ,
giudicando
ora sulla richiesta di assistenza giudiziaria
formulata dai coniugi contestualmente all'istanza di divorzio;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere
accolto il ricorso del 6 luglio 2007 presentato da AP 1 contro la decisione
emessa il 26 giugno 2007, in luogo e vece del Pretore, dal Segretario assessore
del Distretto di Lugano, sezione 6;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 26 giugno 2007 il Segretario assessore del Distretto
di Lugano, sezione 6, ha sciolto in luogo e vece del Pretore il matrimonio contratto
il 13 aprile 1984 da AP 1 (1955) e AO 1 (1958), omologando la convenzione sulle
conseguenze del divorzio e ponendo la tassa di giustizia di fr. 800.– con le
spese a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
La richiesta di assistenza giudiziaria presentata dai coniugi limitatamente
alla dispensa dal pagamento degli oneri processuali, avendo essi rinunciato al
patrocinio di legali, è stata respinta.
B. Contro il diniego dell'assistenza giudiziaria AP 1 è insorto a questa
Camera con un ricorso del 6 luglio 2007 nel quale chiede il conferimento del
beneficio litigioso e la conseguente riforma della sentenza impugnata. Il
ricorso non ha formato oggetto di intimazione.
Considerandi
in diritto: 1. Contro il rifiuto – totale o parziale – dell'assistenza
giudiziaria il richiedente può ricorrere entro 15 giorni “all'autorità di
seconda istanza” (art. 35 cpv. 4 Lag), ovvero all'autorità gerarchicamente superiore (messaggio del Consiglio di Stato n. 5123 del 22 maggio 2001, commento
all'art. 35 in fine). Tempestivo, sotto questo profilo il ricorso in esame è pertanto
ricevibile.
2.
In
concreto il Segretario assessore ha respinto la richiesta di assistenza
giudiziaria, rilevando che il 31 maggio 2007 il marito
aveva sul
suo conto privato presso l'__________ di __________ un saldo attivo di fr.
7689.
, il che non rendeva verosimile alcuna indigenza. Tanto più – egli ha soggiunto
– che postulata era solo la dispensa dal pagamento degli oneri processuali, le
parti non essendosi avvalsi di patrocinatori, e che tali oneri apparivano senz'altro
commisurati alla capacità finanziaria del richiedente. Il ricorrente obietta
che in realtà la somma mensile rimanente a sua disposizione sul conto bancario
“dopo aver onorato tutte le fatture” è di fr. 2922.25. Inoltre egli prospetta
imminenti spese straordinarie (fr. 600.– per la manutenzione dell'automobile, fr.
867.70
per il conguaglio delle spese accessorie in materia di locazione). Infine
egli annuncia di voler trascorrere quattro giorni di vacanza a __________ con
la figlia __________, soggiorno che comporterà un esborso di circa fr. 700.–.
Osserva quindi che, a conti fatti, ben poca liquidità gli rimane per vivere in
modo dignitoso.
3.
Il
presupposto dell'indigenza è dato, ai fini dell'assistenza giudiziaria (art. 3
cpv. 1 Lag), quando il richiedente non sia in grado di provvedere con mezzi
propri (reddito e sostanza) alle spese giudiziarie e legali senza intaccare il
fabbisogno suo personale e quello della famiglia (DTF 128 I 232 consid. 2.5.1
con riferimenti; RtiD I-2004, pag. 33 consid. 2.2). Ciò non si valuta solo in
considerazione del minimo esistenziale del diritto esecutivo, ma tenendo conto
di tutte le circostanze del caso, come la complessità della causa, la possibile
urgenza e l'entità degli anticipi giudiziari, oltre agli impegni finanziari del
richiedente (DTF 124 I 1; Rep. 1997 pag. 215).
Nella
fattispecie si cercherebbe invano di capire perché mai, con un residuo di circa
fr. 2900.– disponibile ogni mese sul suo conto corrente “dopo aver onorato
tutte le fatture”, il ricorrente si troverebbe in una situazione di grave
ristrettezza. Certo, egli adombra spese straordinarie (manutenzione dell'automobile,
conguaglio delle spese accessorie in materia di locazione, vacanza con la
figlia), ma non ne rende verosimile l'ammontare né l'imminenza, limitandosi a
semplici asserzioni. A parte ciò, si ammettesse pure che egli sarà chiamato a
spendere ben presto fr. 600.– per la manutenzione dell'automobile, fr. 870.–
per il conguaglio delle spese accessorie e fr. 700.– per le vacanze a __________,
mal si comprenderebbe come mai il noto residuo mensile non gli permetterebbe di
pagare anche fr. 400.– per la quota relativa alla tassa di giustizia stabilita
dal Segretario assessore. Quanto alle spese processuali, neppure se ne conosce
l'importo, di modo che il ricorrente non può presumersi nell'impossibilità di
farvi fronte. Tutto ciò senza considerare che, se ne manifestasse la necessità,
l'interessato potrà ancora chiedere al Segretario assessore una ragionevole
rateazione del dovuto. Nelle circostanze descritte il ricorrente non può, in definitiva,
reputarsi “indigente” nel senso dell'art. 3 cpv. 1 Lag. La decisione del Segretario
assessore merita dunque conferma.
4.
La
procedura per il conferimento dell'assistenza giudiziaria è di regola gratuita
e nel caso in esame non v'è ragione di scostarsi da tale precetto (art. 4 cpv.
2.
Lag).
5.
Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro l'odierna sentenza sul
piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), l'impugnabilità di una decisione
incidentale come quella in tema di assistenza giudiziaria segue la via
dell'azione principale. Una causa riguardante
unicamente
effetti patrimoniali del divorzio ha natura pecuniaria, onde l'importanza del
valore litigioso ai fini di un ricorso in materia civile al Tribunale federale
(art. 74 LTF). Se però tali effetti vanno disciplinati – com'era il caso in
concreto davanti al Segretario assessore – nell'ambito della sentenza di
divorzio, essi divengono parte integrante della causa di stato e il valore
litigioso non ha più rilievo (sentenza del Tribunale federale 5A_108/2007
dell'11 maggio 2007, consid. 1.2 con rinvio a Messmer/Imboden, Die eidgenössischen
Rechtsmittel in Zivilsachen, Zurigo 1992, § 58 pag. 80). Ne deriva
che la presente sentenza è impugnabile con ricorso in materia
civile senza riguardo al valore litigioso.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il
ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.
2. Non si
riscuotono tasse né spese.
3. Intimazione
a , .
Comunicazione a:
– Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6;
– , .
terzi
implicati
Per la prima Camera
civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile entro
trenta giorni dalla notificazione delle decisioni previste dagli art. 90 a 93
LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle
cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo
se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000
franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in
materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 74 e 100 cpv. 1 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile
il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario
in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal
caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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