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Decisione

11.2007.104

Assistenza giudiziaria: requisito dell'indigenza

20 agosto 2007Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani ed Ermotti

segretario:

Annovazzi, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa OA.2006.753 (divorzio

su richiesta comune con accordo completo) della Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 30 novembre 2006 da

AO 1 ,

e

AP 1 ,

giudicando

ora sulla richiesta di assistenza giudiziaria

formulata dai coniugi contestualmente all'istanza di divorzio;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione: 1. Se dev'essere

accolto il ricorso del 6 luglio 2007 presentato da AP 1 contro la decisione

emessa il 26 giugno 2007, in luogo e vece del Pretore, dal Segretario assessore

del Distretto di Lugano, sezione 6;

2. Il

giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. Con sentenza del 26 giugno 2007 il Segretario assessore del Distretto

di Lugano, sezione 6, ha sciolto in luogo e vece del Pretore il matrimonio contratto

il 13 aprile 1984 da AP 1 (1955) e AO 1 (1958), omologando la convenzione sulle

conseguenze del divorzio e ponendo la tassa di giustizia di fr. 800.– con le

spese a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.

La richiesta di assistenza giudiziaria presentata dai coniugi limitatamente

alla dispensa dal pagamento degli oneri processuali, avendo essi rinunciato al

patrocinio di legali, è stata respinta.

B. Contro il diniego dell'assistenza giudiziaria AP 1 è insorto a questa

Camera con un ricorso del 6 luglio 2007 nel quale chiede il conferimento del

beneficio litigioso e la conseguente riforma della sentenza impugnata. Il

ricorso non ha formato oggetto di intimazione.

Considerandi

in diritto: 1. Contro il rifiuto – totale o parziale – dell'assistenza

giudiziaria il richiedente può ricorrere entro 15 giorni “all'autorità di

seconda istanza” (art. 35 cpv. 4 Lag), ovvero all'autorità gerarchicamente superiore (messaggio del Consiglio di Stato n. 5123 del 22 maggio 2001, commento

all'art. 35 in fine). Tempestivo, sotto questo profilo il ricorso in esame è pertanto

ricevibile.

2.

In

concreto il Segretario assessore ha respinto la richiesta di assistenza

giudiziaria, rilevando che il 31 maggio 2007 il marito

aveva sul

suo conto privato presso l'__________ di __________ un saldo attivo di fr.

7689.

, il che non rendeva verosimile alcuna indigenza. Tanto più – egli ha soggiunto

– che postulata era solo la dispensa dal pagamento degli oneri processuali, le

parti non essendosi avvalsi di patrocinatori, e che tali oneri apparivano senz'altro

commisurati alla capacità finanziaria del richiedente. Il ricorrente obietta

che in realtà la somma mensile rimanente a sua disposizione sul conto bancario

“dopo aver onorato tutte le fatture” è di fr. 2922.25. Inoltre egli prospetta

imminenti spese straordinarie (fr. 600.– per la manutenzione dell'automobile, fr.

867.70

per il conguaglio delle spese accessorie in materia di locazione). Infine

egli annuncia di voler trascorrere quattro giorni di vacanza a __________ con

la figlia __________, soggiorno che comporterà un esborso di circa fr. 700.–.

Osserva quindi che, a conti fatti, ben poca liquidità gli rimane per vivere in

modo dignitoso.

3.

Il

presupposto dell'indigenza è dato, ai fini dell'assistenza giudiziaria (art. 3

cpv. 1 Lag), quando il richiedente non sia in grado di provvedere con mezzi

propri (reddito e sostanza) alle spese giudiziarie e legali senza intaccare il

fabbisogno suo personale e quello della famiglia (DTF 128 I 232 consid. 2.5.1

con riferimenti; RtiD I-2004, pag. 33 consid. 2.2). Ciò non si valuta solo in

considerazione del minimo esistenziale del diritto esecutivo, ma tenendo conto

di tutte le circostanze del caso, come la complessità della causa, la possibile

urgenza e l'entità degli anticipi giudiziari, oltre agli impegni finanziari del

richiedente (DTF 124 I 1; Rep. 1997 pag. 215).

Nella

fattispecie si cercherebbe invano di capire perché mai, con un residuo di circa

fr. 2900.– disponibile ogni mese sul suo conto corrente “dopo aver onorato

tutte le fatture”, il ricorrente si troverebbe in una situazione di grave

ristrettezza. Certo, egli adombra spese straordinarie (manutenzione dell'automobile,

conguaglio delle spese accessorie in materia di locazione, vacanza con la

figlia), ma non ne rende verosimile l'ammontare né l'imminenza, limitandosi a

semplici asserzioni. A parte ciò, si ammettesse pure che egli sarà chiamato a

spendere ben presto fr. 600.– per la manutenzione dell'automobile, fr. 870.–

per il conguaglio delle spese accessorie e fr. 700.– per le vacanze a __________,

mal si comprenderebbe come mai il noto residuo mensile non gli permetterebbe di

pagare anche fr. 400.– per la quota relativa alla tassa di giustizia stabilita

dal Segretario assessore. Quanto alle spese processuali, neppure se ne conosce

l'importo, di modo che il ricorrente non può presumersi nell'impossibilità di

farvi fronte. Tutto ciò senza considerare che, se ne manifestasse la necessità,

l'interessato potrà ancora chiedere al Segretario assessore una ragionevole

rateazione del dovuto. Nelle circostanze descritte il ricorrente non può, in definitiva,

reputarsi “indigente” nel senso dell'art. 3 cpv. 1 Lag. La decisione del Segretario

assessore merita dunque conferma.

4.

La

procedura per il conferimento dell'assistenza giudiziaria è di regola gratuita

e nel caso in esame non v'è ragione di scostarsi da tale precetto (art. 4 cpv.

2.

Lag).

5.

Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro l'odierna sentenza sul

piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), l'impugnabilità di una decisione

incidentale come quella in tema di assistenza giudiziaria segue la via

dell'azione principale. Una causa riguardante

unicamente

effetti patrimoniali del divorzio ha natura pecuniaria, onde l'importanza del

valore litigioso ai fini di un ricorso in materia civile al Tribunale federale

(art. 74 LTF). Se però tali effetti vanno disciplinati – com'era il caso in

concreto davanti al Segretario assessore – nell'ambito della sentenza di

divorzio, essi divengono parte integrante della causa di stato e il valore

litigioso non ha più rilievo (sentenza del Tribunale federale 5A_108/2007

dell'11 maggio 2007, consid. 1.2 con rinvio a Messmer/Imboden, Die eidgenössischen

Rechtsmittel in Zivil­sachen, Zurigo 1992, § 58 pag. 80). Ne deriva

che la presente sentenza è impugnabile con ricorso in materia

civile senza riguardo al valore litigioso.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il

ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.

2. Non si

riscuotono tasse né spese.

3. Intimazione

a , .

Comunicazione a:

– Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6;

– , .

terzi

implicati

Per la prima Camera

civile del Tribunale d'appello

Il presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile entro

trenta giorni dalla notificazione delle decisioni previste dagli art. 90 a 93

LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle

cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo

se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000

franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in

materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamentale (art. 74 e 100 cpv. 1 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile

il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario

in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal

caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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