11.2007.105
azione possessoria: stralcio dell'appello per desistenza
2 agosto 2007Italiano4 min
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Numero d'incarto:
11.2007.105
Data decisione, Autorità:
02.08.2007, ICCA
Titolo:
azione possessoria: stralcio dell'appello per desistenza
AZIONE DI MANUTENZIONE
art. 928 CC
art. 352 cpv. 1 CPC-TI
art. 352 cpv. 2 CPC-TI
Incarto n.
11.2007.105
Lugano
2 agosto 2007/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Ermotti
segretario:
Annovazzi, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa DI.2006.262 (azione di
manutenzione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, promossa con istanza
del 31 luglio 2006 da
AP 1
(patrocinato dall' RA 1 )
contro
AO 1, , e
AO 2,
(patrocinate dall' RA 2 );
premesso
che con azione possessoria del 31 luglio 2006 AP 1, proprietario della
particella n. 1764 RFD della __________, sezione di __________, ha chiesto al
Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, di essere autorizzato ad attraversare
liberamente la particella n. 1680 del medesimo Comune, appartenente a AO 2 e AO
1 (formanti la comunione ereditaria fu __________), vietando a queste ultime di
ostacolargli il passaggio;
rammentato
che le convenute hanno proposto di respingere
l'istanza;
osservato
che con sentenza del 26 giugno 2007, emanata in luogo e vece del Pretore, il
Segretario assessore del Distretto di Lugano, sezione 3, ha respinto l'istanza,
ponendo la tassa di giustizia (fr. 400.–) e le spese a carico dell'istante,
tenuto a rifondere alle convenute fr. 600.– complessivi per ripetibili;
preso
atto che contro tale sentenza AP 1 è insorto con un appello del 9 luglio 2007
nel quale chiede di accogliere la sua azione di manutenzione e di riformare in
tal senso il giudizio impugnato;
ricordato
che con ordinanza del 13 luglio 2007 il presidente di questa Camera ha invitato
il Segretario assessore a determinare il valore litigioso, indicando almeno se
il relativo ammontare raggiunga o non raggiunga la soglia dei fr. 30 000.– per un ricorso
in materia civile al Tribunale federale;
accertato
che con lettera del 30 luglio 2007 l'istante dichiara ora di ritirare l'appello;
rilevato
che la desistenza di una parte pone fine alla lite e che in simili circostanze
il giudice stralcia la causa dai ruoli (art. 352 cpv. 2 CPC);
richiamato
il principio per cui il ritiro di un appello equivale a desistenza (Rep.
1978 pag. 375), onde l'obbligo per chi recede dalla lite di
sopportare gli oneri processuali e di rifondere alla controparte un'equa
indennità per ripetibili;
considerato
nondimeno che nella fattispecie l'appello non ha ancora formato oggetto di intimazione, sicché si giustifica – in via eccezionale – di rinunciare al
prelievo di tasse e spese;
ritenuto
che non si pone problema di ripetibili proprio perché l'appello non è stato
notificato alle controparti e non ha cagionato costi presumibili;
in applicazione dell'art. 352 cpv. 1 e 2 CPC,
decreta: 1. Si prende atto del ritiro dell'appello. La causa è stralciata
dai ruoli per desistenza.
Considerandi
2.
Non si riscuotono
tasse o spese né si assegnano ripetibili.
3.
Intimazione a:
– ;
– .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile entro
trenta giorni dalla notificazione delle decisioni previste dagli art. 90 a 93
LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle
cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se
il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000
franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in
materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 74 e 100 cpv. 1 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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