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Decisione

11.2007.105

azione possessoria: stralcio dell'appello per desistenza

2 agosto 2007Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani ed Ermotti

segretario:

Annovazzi, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa DI.2006.262 (azione di

manutenzione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, promossa con istanza

del 31 luglio 2006 da

AP 1

(patrocinato dall' RA 1 )

contro

AO 1, , e

AO 2,

(patrocinate dall' RA 2 );

premesso

che con azione possessoria del 31 luglio 2006 AP 1, proprietario della

particella n. 1764 RFD della __________, sezione di __________, ha chiesto al

Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, di essere autorizzato ad attraversare

liberamente la particella n. 1680 del medesimo Comune, appartenente a AO 2 e AO

1 (formanti la comunione ereditaria fu __________), vietando a queste ultime di

osta­colargli il passaggio;

rammentato

che le convenute hanno proposto di respingere

l'istanza;

osservato

che con sentenza del 26 giugno 2007, emanata in luogo e vece del Pretore, il

Segretario assessore del Distretto di Lugano, sezione 3, ha respinto l'istanza,

ponendo la tassa di giustizia (fr. 400.–) e le spese a carico dell'istante,

tenuto a rifondere alle convenute fr. 600.– complessivi per ripetibili;

preso

atto che contro tale sentenza AP 1 è insorto con un appello del 9 luglio 2007

nel quale chiede di accogliere la sua azione di manutenzione e di riformare in

tal senso il giudizio impugnato;

ricordato

che con ordinanza del 13 luglio 2007 il presidente di questa Camera ha invitato

il Segretario assessore a determinare il valore litigioso, indicando almeno se

il relativo ammontare raggiunga o non raggiunga la soglia dei fr. 30 000.– per un ricorso

in materia civile al Tribunale federale;

accertato

che con lettera del 30 luglio 2007 ­l'istante dichiara ora di ritirare l'appello;

rilevato

che la desistenza di una parte pone fine alla lite e che in simili circostanze

il giudice stralcia la causa dai ruoli (art. 352 cpv. 2 CPC);

richiamato

il principio per cui il ritiro di un appello equivale a desistenza (Rep.

1978 pag. 375), onde l'obbligo per chi recede dalla lite di

sopportare gli oneri processuali e di rifondere alla controparte un'equa

indennità per ripetibili;

considerato

nondimeno che nella fattispecie l'appello non ha ancora formato oggetto di intimazione, sicché si giustifica – in via eccezionale – di rinunciare al

prelievo di tasse e spese;

ritenuto

che non si pone problema di ripetibili proprio perché l'appello non è stato

notificato alle controparti e non ha cagionato costi presumibili;

in applicazione dell'art. 352 cpv. 1 e 2 CPC,

decreta: 1. Si prende atto del ritiro dell'appello. La causa è stralciata

dai ruoli per desistenza.

Considerandi

2.

Non si riscuotono

tasse o spese né si assegnano ripetibili.

3.

Intimazione a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile entro

trenta giorni dalla notificazione delle decisioni previste dagli art. 90 a 93

LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle

cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se

il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000

franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in

materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamentale (art. 74 e 100 cpv. 1 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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