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Decisione

11.2007.106

Richiesta di informazioni: istanza di edizione da una banca

23 luglio 2007Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani ed Epiney-Colombo

segretario:

Annovazzi, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa DI.2006.25

(protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Leventina

promossa con istanza dell'11 maggio 2006 da

CO 1 ,

(patrocinata dall'avv. PA 1 )

contro

CO 2

(patrocinato dall'avv. RA 1 ),

giudicando

ora sul decreto di edizione del 22 giugno 2007

emanato dal Pretore nei confronti della

AP

1,

(rappresentata

dal servizio giuridico, Lugano,

e

patrocinata dall'avv. RA 2 );

esaminati gli atti

posti i seguenti

punti

di questione: 1. Se dev'essere accolto

l'appello dell'11 luglio 2007 presentato dalla AP 1 contro il decreto emesso il

22 giugno 2007 dal Pretore del Distretto di Leventina;

2. Il

giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. Nell'ambito

di una procedura a tutela dell'unione coniugale introdotta l'11 maggio 2006 nei

confronti del marito CO 2 (1970), CO 1 (1971) ha instato all'udienza del 16

aprile 2007 davanti al Pretore del Distretto di Leventina perché fosse ordinato

alla AP 1 filiale di Lugano, di produrre gli estratti

“relativi al conto n. e di CO 2 sino ad

oggi”, come pure la “documentazione relativa ad altri averi di CO

2, Lugano, di qualsiasi natura o dei quali è avente diritto economico, cifrati

compresi, dal 1° gennaio 2003 sino ad oggi”. Il convenuto non si è opposto all'istanza, che il Pretore ha

intimato il 15 giugno 2006 alla AP 1 con un termine di 20 giorni per formulare

eventuali osservazioni. La AP 1 ha reagito con un memoriale del 20 giugno 2007,

proponendo di limitare l'edizione “agli estratti dei conti indicati ed eventuali altri conti, anche

cifrati, intestati al signor CO 2 in essere presso AP 1 Lugano dal 1° gennaio

2003 sino ad oggi”. Statuendo

il 22 giugno 2007, il Pretore ha accolto l'istanza nel suo intero e ha ordinato

alla AP 1 di produrre la documentazioni richiesta dall'istante, senza prelevare

tasse né spese.

B. Contro il decreto predetto la AP 1 è insorta con un appello

dell'11 luglio 2007 per ottenere che, conferito al ricorso effetto sospensivo,

l'istanza di edizione sia respinta e il giudizio del Pretore riformato di

conseguenza. L'appello non è stato notificato alle parti.

Considerandi

in diritto: 1. L'impugnazione di un decreto di edizione, come quella di ogni

altro decreto, non ha effetto sospensivo, salvo che tale beneficio sia

conferito dal primo giudice (art. 96 cpv. 3 CPC; Rep. 1990 pag. 275 nel mezzo).

Se questi rifiuta di conferirlo, il rimedio è trattato soltanto “con la prima appel­lazio­ne sospensiva” (art. 96 cpv. 4 CPC in fine), sempre che

l'appellante dichiari allora di mantenerlo (art. 309 cpv. 3 CPC). In concreto

il Pretore non ha giudicato sull'effetto sospensivo, di modo che l'appello gli

andrebbe ritornato perché rimedi alla mancanza. Dato nondimeno che – come si

vedrà in appresso – il rimedio giuridico appare senza possibilità di buon

esito, ci si può esimere dal rinvio.

2.

In costanza di matrimonio ogni coniuge può esigere che l'altro lo

infor­mi sui suoi redditi, la sua sostanza e i suoi debiti (art. 170 cpv. 1

CC). Il giudice può obbligare l'altro coniuge o terzi a dare le informazioni

occorrenti (art. 170 cpv. 2 CC), fatto salvo il segreto professionale di

avvocati, notai, medici, ecclesiastici e dei rispettivi ausiliari (art. 170

cpv. 3 CC). Nel quadro di una causa di divorzio o di separazione tale richiesta si

esperisce per via di edizione dalla controparte o da

terzi (Rep. 1999 pag. 146 consid. 2 = FamPra.ch 2000 pag. 141 consid. 2). In

una procedura a tutela dell'unione coniugale non v'è ragione per applicare criteri

diversi. Oggetto dell'informazione può essere ogni circostanza correlata

direttamente o indirettamente ai rapporti finanziari tra i coniugi. La

richiesta è proponibile in ogni momento; non deve assumere però carattere

vessatorio, né apparire motivata da semplice curiosità o risultare inutil­mente

ripetitiva (Rep. 1997 pag. 122 consid. 1 con richiamo).

3.

L'art. 213a CPC stabilisce che su una domanda di edizione verso

terzi il giudice statuisce con decreto, impugnabile “nel termine ordinario” (art. 96 cpv. 2 e 4 CPC). Quest'ultimo è di venti giorni nelle

cause di divorzio o di separazione, disciplinate dalla procedura ordinaria

(art. 423b cpv. 1 CPC). È di dieci giorni invece nelle procedure a

tutela dell'unione coniugale, rette dalla procedura sommaria contenziosa di

camera di consiglio (art. 4 cpv. 1 n. 5 e art. 5 LAC combinati con l'art. 370

cpv. 2 CPC). In concreto l'appellante stessa dichiara di avere ricevuto il

decreto del Pretore il 23 giugno 2007 (memoriale, pag. 2). Il termine di

ricorso è scaduto così il 3 luglio 2007. Consegnato alla posta l'11 luglio

2007, l'appello si rivela quindi manifestamente tardivo e come tale

inammissibile.

4.

Gli

oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), ma la

tassa di giustizia va adeguatamente ridotta, l'appello sottraendosi a qualsiasi

esame. Non si giustifica invece di assegnare ripetibili alle parti, cui

l'appello non è stato intimato e non ha causato spese.

5.

Quanto

ai rimedi giuridici esperibili contro l'attuale sentenza (art. 112 cpv. 1 lett.

d LTF), l'appellante è avvertita che per presentare un ricorso in materia

civile al Tribunale federale le incomberà di rendere verosimile ai fini

dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF un valore litigioso di almeno fr. 30 000.–.

Dispositivo

Per questi motivi,

in applicazione dell'art. 313bis CPC

e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. L'appello

è irricevibile.

2. Gli oneri

processuali, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 450.–

b)

spese fr. 50.–

fr.

500.–

sono

posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.

3. Intimazione:

– ;

– ;

– .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Leventina.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile entro

trenta giorni dalla notificazione delle decisioni previste dagli art. 90 a 93

LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle

cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo

se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000

franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in

materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamentale (art. 74 e 100 cpv. 1 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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