11.2007.106
Richiesta di informazioni: istanza di edizione da una banca
23 luglio 2007Italiano6 min
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Numero d'incarto:
11.2007.106
Data decisione, Autorità:
23.07.2007, ICCA
Titolo:
Richiesta di informazioni: istanza di edizione da una banca
OBBLIGO D'INFORMAZIONE
art. 170 cpv. 1 CC
art. 170 cpv. 2 CC
art. 211 cpv. 1 CPC-TI
art. 213a CPC-TI
Incarto n.
11.2007.106
Lugano,
23 luglio
2007/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Epiney-Colombo
segretario:
Annovazzi, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa DI.2006.25
(protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Leventina
promossa con istanza dell'11 maggio 2006 da
CO 1 ,
(patrocinata dall'avv. PA 1 )
contro
CO 2
(patrocinato dall'avv. RA 1 ),
giudicando
ora sul decreto di edizione del 22 giugno 2007
emanato dal Pretore nei confronti della
AP
1,
(rappresentata
dal servizio giuridico, Lugano,
e
patrocinata dall'avv. RA 2 );
esaminati gli atti
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello dell'11 luglio 2007 presentato dalla AP 1 contro il decreto emesso il
22 giugno 2007 dal Pretore del Distretto di Leventina;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Nell'ambito
di una procedura a tutela dell'unione coniugale introdotta l'11 maggio 2006 nei
confronti del marito CO 2 (1970), CO 1 (1971) ha instato all'udienza del 16
aprile 2007 davanti al Pretore del Distretto di Leventina perché fosse ordinato
alla AP 1 filiale di Lugano, di produrre gli estratti
“relativi al conto n. e di CO 2 sino ad
oggi”, come pure la “documentazione relativa ad altri averi di CO
2, Lugano, di qualsiasi natura o dei quali è avente diritto economico, cifrati
compresi, dal 1° gennaio 2003 sino ad oggi”. Il convenuto non si è opposto all'istanza, che il Pretore ha
intimato il 15 giugno 2006 alla AP 1 con un termine di 20 giorni per formulare
eventuali osservazioni. La AP 1 ha reagito con un memoriale del 20 giugno 2007,
proponendo di limitare l'edizione “agli estratti dei conti indicati ed eventuali altri conti, anche
cifrati, intestati al signor CO 2 in essere presso AP 1 Lugano dal 1° gennaio
2003 sino ad oggi”. Statuendo
il 22 giugno 2007, il Pretore ha accolto l'istanza nel suo intero e ha ordinato
alla AP 1 di produrre la documentazioni richiesta dall'istante, senza prelevare
tasse né spese.
B. Contro il decreto predetto la AP 1 è insorta con un appello
dell'11 luglio 2007 per ottenere che, conferito al ricorso effetto sospensivo,
l'istanza di edizione sia respinta e il giudizio del Pretore riformato di
conseguenza. L'appello non è stato notificato alle parti.
Considerandi
in diritto: 1. L'impugnazione di un decreto di edizione, come quella di ogni
altro decreto, non ha effetto sospensivo, salvo che tale beneficio sia
conferito dal primo giudice (art. 96 cpv. 3 CPC; Rep. 1990 pag. 275 nel mezzo).
Se questi rifiuta di conferirlo, il rimedio è trattato soltanto “con la prima appellazione sospensiva” (art. 96 cpv. 4 CPC in fine), sempre che
l'appellante dichiari allora di mantenerlo (art. 309 cpv. 3 CPC). In concreto
il Pretore non ha giudicato sull'effetto sospensivo, di modo che l'appello gli
andrebbe ritornato perché rimedi alla mancanza. Dato nondimeno che – come si
vedrà in appresso – il rimedio giuridico appare senza possibilità di buon
esito, ci si può esimere dal rinvio.
2.
In costanza di matrimonio ogni coniuge può esigere che l'altro lo
informi sui suoi redditi, la sua sostanza e i suoi debiti (art. 170 cpv. 1
CC). Il giudice può obbligare l'altro coniuge o terzi a dare le informazioni
occorrenti (art. 170 cpv. 2 CC), fatto salvo il segreto professionale di
avvocati, notai, medici, ecclesiastici e dei rispettivi ausiliari (art. 170
cpv. 3 CC). Nel quadro di una causa di divorzio o di separazione tale richiesta si
esperisce per via di edizione dalla controparte o da
terzi (Rep. 1999 pag. 146 consid. 2 = FamPra.ch 2000 pag. 141 consid. 2). In
una procedura a tutela dell'unione coniugale non v'è ragione per applicare criteri
diversi. Oggetto dell'informazione può essere ogni circostanza correlata
direttamente o indirettamente ai rapporti finanziari tra i coniugi. La
richiesta è proponibile in ogni momento; non deve assumere però carattere
vessatorio, né apparire motivata da semplice curiosità o risultare inutilmente
ripetitiva (Rep. 1997 pag. 122 consid. 1 con richiamo).
3.
L'art. 213a CPC stabilisce che su una domanda di edizione verso
terzi il giudice statuisce con decreto, impugnabile “nel termine ordinario” (art. 96 cpv. 2 e 4 CPC). Quest'ultimo è di venti giorni nelle
cause di divorzio o di separazione, disciplinate dalla procedura ordinaria
(art. 423b cpv. 1 CPC). È di dieci giorni invece nelle procedure a
tutela dell'unione coniugale, rette dalla procedura sommaria contenziosa di
camera di consiglio (art. 4 cpv. 1 n. 5 e art. 5 LAC combinati con l'art. 370
cpv. 2 CPC). In concreto l'appellante stessa dichiara di avere ricevuto il
decreto del Pretore il 23 giugno 2007 (memoriale, pag. 2). Il termine di
ricorso è scaduto così il 3 luglio 2007. Consegnato alla posta l'11 luglio
2007, l'appello si rivela quindi manifestamente tardivo e come tale
inammissibile.
4.
Gli
oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), ma la
tassa di giustizia va adeguatamente ridotta, l'appello sottraendosi a qualsiasi
esame. Non si giustifica invece di assegnare ripetibili alle parti, cui
l'appello non è stato intimato e non ha causato spese.
5.
Quanto
ai rimedi giuridici esperibili contro l'attuale sentenza (art. 112 cpv. 1 lett.
d LTF), l'appellante è avvertita che per presentare un ricorso in materia
civile al Tribunale federale le incomberà di rendere verosimile ai fini
dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF un valore litigioso di almeno fr. 30 000.–.
Dispositivo
Per questi motivi,
in applicazione dell'art. 313bis CPC
e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello
è irricevibile.
2. Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 450.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
500.–
sono
posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione:
– ;
– ;
– .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Leventina.
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile entro
trenta giorni dalla notificazione delle decisioni previste dagli art. 90 a 93
LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle
cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo
se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000
franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in
materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 74 e 100 cpv. 1 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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