11.2007.107
Richiesta di informazioni: istanza di edizione da una banca
23 luglio 2007Italiano10 min
Source ti.ch
Incarto n.
11.2007.107
Lugano,
23 luglio 2007/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
ed Epiney-Colombo
segretario:
Annovazzi,
vicecancelliere
sedente
per statuire nella causa OA.2005.9 (divorzio su richiesta unilaterale) della Pretura
del Distretto di Leventina promossa con petizione del 7 aprile 2005 da
CO
1,
(patrocinato
dall'avv. RA 1,)
contro
AO
1,
(patrocinata dall'avv. PA 1),
giudicando ora sul
decreto di edizione del 21 giugno 2007 emanato dal Pretore nei confronti
della
IS
1,
(rappresentata dal servizio
giuridico, Lugano,
e patrocinata dall'avv. RA 2);
esaminati gli atti
posti i seguenti
punti di
questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello dell'11 luglio 2007 presentato
dalla IS 1 contro il decreto emesso il 21 giugno 2007 dal Pretore del Distretto
di Leventina;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Nell'ambito di una causa
di divorzio promossa su richiesta unilaterale il 7 aprile 2005 da CO 1 (1950)
contro la moglie AO 1 (1964), quest'ultima ha instato all'udienza preliminare
del 12 giugno 2006 davanti al Pretore del Distretto di Leventina perché fosse
ordinato alla IS 1 filiali di Lugano, Bellinzona, Faido, Biasca e Airolo, di
produrre “la documentazione ed estratti conti, nonché ogni altra relazione
bancaria che a far tempo dal 1996 a oggi risulta intestata o già intestata al signor
CO 1 oppure di cui il signor CO 1 è o era beneficiario economico”. CO 1 non si
è opposto all'istanza, che il Pretore ha intimato il 28 luglio 2006 alla IS 1
con un termine di 20 giorni per formulare eventuali osservazioni. La filiale __________
di Biasca ha reagito con un memoriale dell'11 agosto 2007, proponendo di respingere
l'istanza o – subordinatamente – di limitare l'edizione “agli estratti delle
relazioni bancarie intestati e/o cointestati al signor CO 1 presso la filiale __________
di Lugano”. Statuendo il 21 giugno 2007, il Pretore ha accolto l'istanza nel
suo intero e ha ordinato alla IS 1 di produrre la documentazioni richiesta
dalla convenuta, senza prelevare tasse né spese.
B. Contro il decreto predetto
la IS 1 è insorta con un appello dell'11 luglio 2007 per ottenere che,
conferito al ricorso effetto sospensivo, l'istanza di edizione sia respinta e
il giudizio del Pretore riformato di conseguenza. L'appello non è stato
notificato alle parti.
in diritto: 1. L'art. 213a CPC
stabilisce che su una domanda di edizione verso terzi il giudice statuisce con
decreto, impugnabile “nel termine ordinario” (art. 96 cpv. 2 e 4 CPC), il quale
in una causa di divorzio è di venti giorni (art. 423b cpv. 1 CPC). L'appello
in esame è dunque tempestivo. Destinataria dell'ingiunzione, di per sé la IS 1
è legittimata a ricorrere (Rep. 1991 pag. 478).
2. L'impugnazione di un
decreto di edizione, come quella di ogni altro decreto, non ha effetto
sospensivo, salvo che tale beneficio sia conferito dal primo giudice (art. 96
cpv. 3 CPC; Rep. 1990 pag. 275 nel mezzo). Se questi rifiuta di conferirlo, il
rimedio è trattato soltanto “con la prima appellazione sospensiva” (art. 96
cpv. 4 CPC in fine), sempre che l'appellante dichiari allora di mantenerlo
(art. 309 cpv. 3 CPC). In concreto il Pretore non ha giudicato sull'effetto
sospensivo, di modo che l'appello gli andrebbe ritornato perché rimedi alla
mancanza. Dato nondimeno che – come si vedrà in appresso – il rimedio giuridico
appare senza possibilità di buon esito, ci si può esimere dal rinvio. Ciò premesso,
nulla osta alla trattazione dell'appello.
3. In costanza di matrimonio
ogni coniuge può esigere che l'altro lo informi sui suoi redditi, la sua
sostanza e i suoi debiti (art. 170 cpv. 1 CC). Il giudice può obbligare l'altro
coniuge o terzi a dare le informazioni occorrenti (art. 170 cpv. 2 CC), fatto
salvo il segreto professionale di avvocati, notai, medici, ecclesiastici e dei
rispettivi ausiliari (art. 170 cpv. 3 CC). Nel quadro di una causa di divorzio o di separazione tale richiesta si
esperisce per via di edizione dalla controparte o da terzi (Rep. 1999
pag. 146 consid. 2 = FamPra.ch 2000 pag. 141 consid. 2). Oggetto dell'informazione
può essere ogni circostanza correlata direttamente o indirettamente ai rapporti
finanziari tra i coniugi. La richiesta è proponibile in ogni momento; non deve
assumere però carattere vessatorio, né apparire motivata da semplice curiosità
o risultare inutilmente ripetitiva (Rep. 1997 pag. 122 consid. 1 con richiamo).
4. Secondo consolidata
giurisprudenza il terzo cui una parte chiede di produrre documenti nell'ambito di una causa civile (art. 211 cpv. 1
CPC) non può contestare i requisiti dell'edizione, sostituendosi in ciò alla
controparte. Non può, dunque, opporsi all'edizione
se la controparte vi ha consentito. Può solo difendere i suoi interessi
giuridicamente protetti, invocando – ad esempio – la prescrizione dell'art. 962
CO, la violazione della propria sfera privata o della propria personalità, il
rischio di esporsi a una pretesa di risarcimento o di incorrere in sanzioni per
la divulgazione di documenti. Se è un istituto di credito, il terzo può
valersi anche – a certe premesse – del segreto bancario tutelato dall'art. 47
LBCR e far valere l'opposizione di persone a lui solo note, i cui interessi possono
essere toccati dall'edizione (si pensi a titolari
di conti, di cui solo la banca conosce l'identità). Esso non può invece
– si ribadisce – sostituirsi alla parte in causa, opponendosi in sua vece
all'edizione (RtiD II-2006 pag. 687 consid. 4a con numerosi rinvii).
5. Nella fattispecie
l'appellante invoca l'art. 47 LBCR, sostenendo che nella misura in cui riguarda
relazioni bancarie intestate a terzi l'istanza di edizione non è sostanziata,
giacché AO 1 ha dimostrato alcun rapporto fiduciario tra il marito ed eventuali
titolari di conti. A parere dell'appellante il privilegio dell'art. 170 CC, che
non impone al coniuge richiedente di specificare il nome di persone fisiche o
giuridiche cui l'altro coniuge possa avere intestato le relazioni bancarie
(RtiD II-2006 pag. 688 consid. 4b con richiamo), va interpretato restrittivamente,
limitandolo alle ipotesi in cui il richiedente renda attendibile l'esistenza di
persone fisiche o giuridiche “aventi diritto economico” sugli averi dell'altro
coniuge. Tale non essendo il caso in esame, l'edizione postulata dalla moglie avrebbe
mero carattere inquisitorio, lesivo dell'art. 47 LBCR. Nello stesso senso
avrebbe già avuto occasione di decidere l'11 febbraio 2006 l'Obergericht
del Canton Zurigo e analogo principio si applica – conclude l'appellante – al sequestro
dell'art. 271 LEF.
6. Dalle due ultime argomentazioni
va subito sgombrato il campo. Per quel che è dell'orientamento giurisprudenziale
seguito dall'Obergericht del Canton Zurigo questa Camera ha già avuto
modo di spiegare all'appellante che una questione è chiedere a un terzo l'edizione
di conti a lui intestati, pretendendo che siano in realtà conti del coniuge, e un'altra
è chiedere a una banca
l'edizione di conti intestati
al coniuge o ad “aventi diritto economico” che la banca sa essere tali. Che poi
per ottenere un sequestro in materia di esecuzione e fallimenti il creditore
debba rendere verosimile l'esistenza di beni appartenenti al debitore è esatto
(art. 272 cpv. 2 n. 3 LEF), ma una questione è impedire sequestri generici e
investigativi, un'altra è impedire a un coniuge di ricevere informazioni sulla
situazione finanziaria del consorte (RtiD II-2006 pag. 688 consid. 4b in fine).
Con simili motivazioni l'appellante non si confronta nemmeno da lungi, ciò che
rende d'acchito l'appello irricevibile per difetto di motivazione (art. 309
cpv. 2 lett. f CPC combinato con il cpv. 5).
7. Relativamente al segreto
bancario, questa Camera ha già rammentato all'appellante che, al momento in cui
è invitata a formulare osservazioni a un'istanza di edizione, una banca può
senz'altro chiedere al giudice di essere abilitata a togliere dai documenti i
nomi di persone fisiche o giuridiche estranee alla causa o di essere
autorizzata a selezionare determinate informazioni o di essere ammessa a
produrre i documenti in estratto. Al momento di ricevere i documenti, inoltre,
il giudice può ancora – d'ufficio – togliere i nomi di persone fisiche o
giuridiche estranee alla causa, selezionare determinate informazioni o
acquisire i documenti in estratto. Tale “doppio filtro” permette di contemperare
adeguatamente gli interessi del coniuge istante, gli interessi del coniuge convenuto, gli interessi di persone estranee alla
lite e – per quanto riguarda l'istituto di credito – il segreto bancario
(RtiD II-2006 pag. 689 in alto con riferimenti). Perché ciò non sarebbe il caso
nella fattispecie l'appellante non cerca nemmeno di argomentare. Anche al
proposito l'appello si rivela inammissibile per carenza di motivazione.
8. Nella misura da ultimo in
cui l'appellante propugna un'interpretazione restrittiva dell'art. 170 CC,
l'appello manca finanche di interesse pratico e attuale. Ammesso e non concesso
che un istituto di credito sia legittimato a sostenere una tesi del genere in
difesa del segreto bancario, senza essere materialmente leso in diritti che gli
sono propri (SJ 126/2004 I 481 consid. 4.1), nella fattispecie non risulta che
il Pretore abbia negato all'appellante la possibilità di togliere dai documenti
Fatti
i nomi di persone fisiche o giuridiche estranee alla causa o di essere
autorizzata a selezionare determinate informazioni o di essere ammessa a
produrre i documenti in estratto. Anzi, la banca non pretende neppure che in
una delle sue filiali esistano conti di cui CO 1 sia o sia stato “beneficiario
economico”. Ora, un appello non può essere introdotto solo per far dirimere
questioni di principio o contestazioni astratte nell'eventualità, foss'anche
prossima, in cui abbiano a verificarsi. Deve investire un litigio concreto e immediato.
senza di che va dichiarato improponibile (Vogel/Spühler,
Considerandi
Grundriss des Zivilprozessrechts, 8ª edizione, pag. 371 n. 58 segg.). A tale
sorte non sfugge il memoriale dell'appellante.
9.
Gli oneri del giudizio
odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Non si giustifica invece
di assegnare ripetibili alle parti, cui l'appello non è stato intimato e non ha
causato spese.
10.
Quanto
ai rimedi giuridici esperibili contro l'attuale sentenza (art. 112 cpv. 1 lett.
d LTF), l'appellante è avvertita che per presentare un ricorso in materia
civile al Tribunale federale le incomberà di rendere verosimile ai fini
dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF un valore litigioso di almeno fr. 30 000.–.
Dispositivo
Per questi motivi,
in applicazione dell'art. 313bis CPC
e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello è irricevibile.
2. Gli oneri processuali, consistenti
in:
a) tassa di giustizia fr.
950.–
b) spese fr.
50.–
fr.
1000.–
sono
posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione:
–;
–;
–.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Leventina.
terzi implicati
Per la prima Camera civile del
Tribunale d'appello
Il presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile entro trenta giorni dalla
notificazione delle decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere
pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore
litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale
importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne
una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 e 100 cpv. 1 LTF).
La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.