11.2007.108
Accesso necessario
26 marzo 2010Italiano20 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
11.2007.108
Data decisione, Autorità:
26.03.2010, ICCA
Titolo:
Accesso necessario
DIRITTO DI PASSO NECESSARIO
SPESE E RIPETIBILI
art. 694 CC
art. 148 CPC-TI
Incarto n.
11.2007.108
Lugano
26 marzo 2010/rs
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Ermotti
segretario:
Pontarolo, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa IU.2002.100 (accesso
necessario) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, promossa con
istanza dell'11 marzo 2002 dal
AO 1
(patrocinato dall' PA
2)
contro
AP 1
(patrocinata dall' PA
1);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello
(“ricorso per cassazione”) del 25 giugno 2007 presentato da AP 1 contro la
sentenza emessa il 21 maggio 2007 dal Pretore del Distretto di
Lugano, sezione 2;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. AO 1 ha acquistato nel 1993 la particella n. 688 RFP di __________
(ora RFD di __________, sezione __________), ricavata dal frazionamento della
vecchia particella n. 177 RFP di __________, allora proprietà dell'__________. A sud di tale fondo si trovano
le particelle n. 659, 660 e 661, attraversate da una strada privata
carrozzabile che dalla pubblica via raggiunge, passando anche su altre proprietà,
la parte più elevata della particella n. 688. Il lato est di quest'ultimo
fondo è lambito da un'altra strada privata carrozzabile, larga 2.8 m, che corre sulla particella n. 177, proprietà di __________ – ricavata anch'essa da un
vecchio fondo portante lo stesso numero – e prosegue verso sud sulla particella
n. 179, appartenente ad AP 1, dove sbocca sulla strada cantonale.
B. Il
25 luglio 1994 AO 1 ha promosso causa contro i proprietari dei fondi
n. 659, 660 e 661 per ottenere un diritto di passo necessario lungo la strada
che attraversa quei terreni. Il Pretore del Distretto di Lugano,
sezione 2, ha accolto l'azione il 29 dicembre 1997, ma tale sentenza è
stata riformata da questa Camera, che il 18 gennaio 2000 ha respinto la petizione (inc. 11.1998.23). Un ricorso per riforma presentato da AO 1 al
Tribunale federale è stato respinto da quest'ultimo con sentenza 5C.64/2000 del 4 aprile 2000.
C. AO 1 ha convenuto il 18 ottobre 2000 __________ davanti al medesimo Pretore, chiedendo che dietro
versamento di un'indennità di fr. 8000.– fosse iscritta a carico della
particella n. 177 una servitù di accesso necessario, pedonale e veicolare sulla
strada già esistente in favore della sua particella n. 688 (inc. OA. 2000.624).
Accortosi che lo sbocco della strada sulla pubblica via si trova sulla particella
n. 179, proprietà di AP 1, con istanza dell'11 marzo 2002 egli
ha promosso causa anche nei confronti di quest'ultima per ottenere la
concessione di un identico diritto di passo. Alla discussione dell'11
aprile 2002 la convenuta ha proposto di respingere l'istanza. Con decreto del
18 settembre 2002 il Pretore ha ordinato la congiunzione delle due azioni per l'istruttoria.
Le parti hanno poi rinunciato al dibattimento finale, limitandosi a conclusioni
scritte. Nel suo memoriale del 16 giugno 2004 l'attore ha riaffermato le proprie richieste di giudizio, salvo precisare il tracciato e la superficie
su cui si sarebbe dovuto esercitare il passo. Nel suo allegato del
21 giugno 2004 il convenuto ha mantenuto anch'egli le proprie domande.
D. Statuendo
con sentenza del 21 maggio 2007, il Pretore ha parzialmente accolto l'istanza, ha ordinato all'ufficiale
del registro fondiario di iscrivere una servitù di passo pedonale e veicolare
sulla particella n. 179 in favore della particella n. 688 conformemente a una
planimetria annessa al giudizio e ha fissato in fr. 1382.30 l'indennità
da versare dall'istante. La tassa di giustizia di fr. 400.– e le spese sono state
poste a carico di AP 1, tenuta a rifondere all'istante fr. 1000.– per ripetibili. Quello stesso giorno il Pretore
ha accolto anche la petizione presentata da AO 1 nei confronti di __________
(inc. OA.2000.624).
E. Contro
la sentenza appena citata AP 1 è insorta con un “ricorso per cassazione” del 25
giugno 2007 nel quale chiede di rigettare l'istanza e di riformare in tal senso il giudizio impugnato. Il 13 luglio
2007 la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello, accertato che il Pretore aveva fissato un valore litigioso superiore
a fr. 30 000.–, ha dichiarato il ricorso per cassazione irricevibile,
trasmettendo gli atti a questa Camera (inc. 16.2007.56). Nelle sue osservazioni
del 3 settembre 2007 AO 1 propone di respingere l'appello.
F. Accertata
la necessità di aggiornare i dati agli atti sotto il profilo del diritto amministrativo,
il 17 agosto 2009 questa Camera ha domandato informazioni di natura pianificatoria
al Comune di __________ e il 27 ottobre 2009 ha sollecitato ragguagli sulle zone di protezione delle acque sotterranee al Comune di __________. Alle risposte del
13 ottobre 2009 e del 18 gennaio 2010 entrambe le parti hanno formulato
osservazioni, AP 1 l'8 febbraio e AO 1 il 24 febbraio 2010.
in diritto: 1. L'azione intesa all'ottenimento di un accesso necessario (art.
694 CC) ha carattere pecuniario (Poudret,
Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna
1992, pag. 233 in basso). Il valore litigioso è, come in tutte le cause
relative a servitù, quello che l'accesso ha per il fondo dominante o quello
della svalutazione causata al fondo serviente, se essa è maggiore (art. 9 cpv.
3 CPC; Poudret, op. cit., vol. I,
n. 9.5 ad art. 36 pag. 284 con rinvii di giurisprudenza). Nella fattispecie il
Pretore ha accertato il 2 luglio 2007, su invito del presidente della Camera,
che il valore litigioso supera fr. 30 000.–. Nulla induce a reputare tale valutazione
manifestamente inattendibile, né le parti l'hanno messa in dubbio. Tempestivo,
l'appello in esame è dunque ricevibile.
2. Nella sentenza impugnata il Pretore ha accertato anzitutto che l'attore
ha intrapreso tutto il possibile per ottenere l'accesso al proprio fondo per
mezzo del passo pubblico previsto dal piano regolatore, ma che ogni sforzo è
stato vanificato dalla pervicace inattività del Comune. Ciò premesso, egli ha
constatato che la particella n. 688 non è collegata alla pubblica via e che il
passaggio prospettato dall'attore sulla strada esistente lungo l'originaria
particella n. 177, proprietà di __________ (inc. OA.2000.624) rispetta i
principi dell'art. 694 CC: prende in considerazione la situazione di accesso
antecedente, tocca in modo limitato il proprietario vicino ed è di breve
percorrenza. Ciò vale – ha soggiunto il primo giudice – anche per il breve tratto
di strada che prosegue sulla particella n. 179, proprietà della convenuta, dove
si trova lo sbocco sulla strada cantonale. Per quanto attiene all'indennità dovuta, il primo giudice si è
scostato dai calcoli del perito, fissandone l'ammontare in fr. 1382.30.
3. Nell'appello
la convenuta si duole che il Pretore abbia accertato l'inattività del Municipio
di __________ sulla base di atti risalenti al 2001 e 2002, ignorando gli
sviluppi successivi e disattendendo in particolare una lettera del 9 settembre
(recte: ottobre) 2003 in cui il Municipio confermava la prossima
esecuzione della strada in località __________. A suo avviso l'attore non ha
intrapreso tutto il possibile per provvedere il suo fondo di un accesso veicolare
in virtù del diritto pubblico, limitandosi a insistere affinché la prevista
strada comunale rimanesse inserita nel piano regolatore e sollecitando la
realizzazione della medesima solo nel marzo (recte: febbraio) del 2001.
Secondo l'appellante inoltre l'attore non ha fatto capo alla possibilità di chiedere
l'anticipata esecuzione dell'urbanizzazione, come prevede la legge cantonale di
applicazione della legge federale sulla pianificazione del territorio. Anzi, a
mente sua egli denota incoerenza e contraddittorietà, giacché da un lato
osteggia lo stralcio della nota strada comunale dal piano regolatore, ma dall'altro
conviene in giudizio lei e i proprietari delle particelle n. 177 e 179 per
ottenere un accesso alla pubblica via.
L'appellante
continua criticando il metodo di calcolo adottato dal Pretore per definire l'indennità,
il quale trascurerebbe che la strada esistente è stata costruita a sue spese e
che quindi al valore del terreno, stimato dal perito in fr. 230.–/m², va aggiunto il costo di costruzione del
passaggio, fissato dall'esperto medesimo in fr. 120.–/m². La convenuta lamenta anche il fatto che
il Pretore non abbia preso in considerazione una limitazione del transito a
veicoli leggeri (fino a 3.5 t), nonostante il perito si fosse espresso in modo
chiaro al proposito, e chiede che qualora l'accesso necessario fosse
riconosciuto, l'indennità a lei dovuta sia fissata in fr. 4207.– e il transito
riservato a veicoli con un peso massimo di 3.5 t o, in subordine, di 5 t. Infine
l'appellante contesta di eccedere o di abusare dei suoi diritti, sicché nulla
giustifica – essa sostiene – di derogare al principio per cui nelle cause volte
all'ottenimento di un accesso necessario il richiedente sopporti i costi e
versi ripetibili alla controparte, quand'anche veda accogliere la propria azione.
4. Il
proprietario che non abbia un accesso sufficiente dal suo fondo alla pubblica
via può pretendere che i vicini gli consentano il pas-saggio necessario
“dietro piena indennità” (art. 694 cpv. 1 CC). Se non sussiste, tale accesso va
chiesto in primo luogo al vicino “dal quale, a causa dello stato preesistente
della proprietà e della viabilità, si può ragionevolmente esigere la
concessione del passo”; ove più fondi adempiano tale requisito, l'accesso va
chiesto al vicino per il quale il passaggio risulti di minor danno (art. 694
cpv. 2 CC). Nella determinazione del passo necessario, in ogni modo, “devesi
aver riguardo agli interessi delle due parti” (art. 694 cpv. 3 CC), facendo sì
che il fondo gravato subisca il minor inconveniente possibile (Steinauer, Les droits réels,
vol. II, 3ª edizione, pag.
207 n. 1865a).
Per
“accesso sufficiente” va inteso un collegamento alla pubblica via che
garantisca, dal punto di vista oggettivo, uno sfruttamento adeguato e razionale
del fondo, conforme alla sua destinazione (Steinauer,
op. cit., pag. 205 n. 1863; Rey
in: Basler Kommentar, ZGB II, 3ª edizione, n. 6 ad art. 694 CC con rimandi). Trattandosi di un
terreno edificato che si trovi all'interno di una località, in linea di
principio l'accesso non è sufficiente se non è carrozzabile (DTF 110 II 127
consid. 5, 93 II 169 consid. 2; Rep. 1989 pag. 142 consid. 1 con rimandi). Nell'applicazione
dell'art. 694 CC, nondimeno, la giurisprudenza è restrittiva in ragione del
ragguardevole pregiudizio che la servitù può arrecare al fondo del vicino
(casistica e riferimenti in: Steinauer,
op. cit., pag. 205, n. 1863a; Meier-Hayoz
in: Berner Kommentar, 3ª
edizione, note 49 e 54 ad art. 694 CC; DTF 120 II 186 consid. 2a).
5. L'applicazione
dell'art. 694 CC è subordinata – per giurisprudenza – alla condizione generale
che il proprietario sprovvisto di accesso sufficiente al proprio fondo non
abbia modo di far capo agli istituti del diritto amministrativo,
sollecitando l'urbanizzazione del terreno mediante l'esecuzione dei raccordi
stradali e degli allacciamenti previsti dall'art. 19 cpv. 2 LPT (DTF 120 II 187
consid. 2c, 121 I 70 consid. 4b). Se il diritto pubblico consente di ottenere
un accesso idoneo, per vero, non sussiste uno stato di necessità che
giustifichi una richiesta di passo necessario. Prima di invocare l'art. 694 CC,
in altri termini, il proprietario deve dimostrare di avere intrapreso tutto il
possibile per ottenere la creazione di un accesso adeguato con gli strumenti
che il diritto amministrativo offre, sempre che l'accesso richiesto sia
indispensabile per un uso conforme alla destinazione del fondo (RtiD I-2005
pag. 798 consid. 5).
6. Nella
fattispecie l'appellante insiste nel sostenere che l'attore non ha messo in
atto quanto rientrava nelle sue possibilità per far sì che l'accesso veicolare
al suo fondo fosse realizzato in virtù del diritto pubblico. Ora, dagli atti si
evince che il 20 novembre 1995 l'assemblea comunale di __________ ha accettato
di stanziare un credito di fr. 455 000.– per la realizzazione della strada di
quartiere in località __________, ma che tale risoluzione è stata annullata con
sentenza dell'8 novembre 1996 dal Tribunale cantonale amministrativo, il quale
ha considerato inattendibile l'indennità preventivata per l'espropriazione dei
terreni necessari alla realizzazione dell'opera e ha rilevato la necessità di
eseguire la strada “in ossequio all'obbligo di urbanizzare tempestivamente i
fondi edificabili sancito dall'art. 19 LPT” (doc. Q). In seguito, a due riprese
l'assemblea comunale si è pronunciata contro la realizzazione della strada: la
prima volta il 16 ottobre 1997, quando ha respinto un credito di fr. 580 000.–
(richiamo II: fascicolo del Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato, doc.
16, pag. da 5 a 8) e la seconda il 20 settembre 1999, quando ha stralciato la
strada nell'ambito della revisione del piano regolatore (richiamo III: fascicolo
della causa inc. 52.1999.00326 del Tribunale cantonale amministrativo, verbale
dell'assemblea comunale di __________, del 20 settembre 1999).
Sta di
fatto che quest'ultima decisione dell'assemblea comunale è stata annullata con
sentenza del 15 marzo 2000 dal Tribunale cantonale amministrativo e che un ricorso
di diritto pubblico introdotto dal Comune di __________ è stato respinto dal
Tribunale federale con sentenza 1P.252/2000 del 15 dicembre 2000 (doc. P e AD).
Con istanza del 16 febbraio 2001 l'attore ha offerto così al Comune l'anticipo
dei costi per la realizzazione dell'opera (act. XXXIIa) e il 5 marzo 2001 ha sollecitato l'intervento del Consiglio di Stato perché ordinasse al Municipio di __________
di realizzare la strada entro il 30 giugno 2001 o, in subordine, lo
autorizzasse a eseguire l'opera egli medesimo, anticipandone i costi (doc. AA).
Il 7 marzo 2001 il Municipio ha scritto all'attore che non v'era “in programma alcuna realizzazione futura
della strada” e che non riteneva “di dover riportare la trattanda davanti alla
popolazione”, nemmeno ove egli avesse anticipato il credito necessario per
l'esecuzione
dei lavori (doc. AB).
Con
risoluzione del 18 settembre 2001 il Consiglio di Stato ha sollecitato nondimeno
il Comune, accogliendo l'istanza di intervento, ad attivarsi per assicurare un
accesso viario nella località, ma invano. Il 30 aprile 2002 l'attore ha adito nuovamente il Consiglio di Stato, che ha sollecitato una volta ancora il
Comune con risoluzione del 22 ottobre 2002 (richiamo V: fascicolo della Sezione
degli enti locali). Il Municipio è tornato così davanti all'assemblea comunale
per ottenere un credito destinato all'“aggior-namento” del
progetto stradale (che l'assemblea parrebbe avere approvato il 22 settembre
2003), riproponendosi di chiedere in seguito un nuovo credito per l'esecuzione
dell'opera (act. XXXII). Se non che, il Comune di __________ ha cessato di esistere
il 4 aprile 2004, quando si è fuso con il Comune di __________.
7. I
dati assunti da questa Camera confermano che l'esecuzione del noto collegamento
è tuttora nelle previsioni del piano regolatore di __________, sezione __________,
come “strada di servizio”, ma
che la sua approvazione è oggetto di ricorso davanti al Tribunale cantonale
amministrativo da parte del Comune di __________, onde l'impossibilità di
prevedere ragionevoli tempi d'attuazione. Né un privato potrebbe offrire – ha
precisato il Comune di __________ – l'anticipo dei costi di urbanizzazione, come
prevede la normativa cantonale di applicazione della legge federale sulla pianificazione
del territorio, prima che la strada sia definitivamente approvata.
Accertato
che il citato ricorso pende dall'11 settembre 2006 e che la procedura davanti
al Tribunale cantonale amministrativo è finanche sospesa “sino all'approvazione
definitiva delle zone di protezione” delle acque sotterranee nel Comune di __________,
questa Camera si è rivolta al Comune di __________ per conoscere i presumibili
tempi entro i quali si possa contare sull'approvazione di quella zona. Nonostante
domande precise e puntuali, il Comune di __________ si è limitato a rispondere
genericamente che “gli studi per la revisione della zona di protezione sono
stati momentaneamente sospesi in attesa della completazione del piano cantonale
di approvvigionamento idrico”, che “dallo stesso, di imminente approvazione, si
evince che la sorgente di __________ è ripresa nel concetto di approvvigionamento”,
che pertanto “le relative zone di protezione vengono mantenute” e che “lo
studio per la revisione delle stesse in pratica ripropone (per la sorgente di __________)
gli stessi vincoli vigenti”. A parte la totale assenza di previsioni sui tempi,
il Comune di __________ sembra affermare che in ogni modo la strada __________
non troverà mai attuazione perché in contrasto con il suo piano di protezione
delle acque sotterranee.
8. Nelle
circostanze descritte non si può lontanamente condividere l'opinione dell'appellante,
secondo cui l'attore avrebbe potuto valersi dell'art. 80 LALPT e chiedere un'anticipata
esecuzione dell'urbanizzazione, avanzando le spese. Finché la strada non sarà
definitivamente approvata nessuno potrà pretendere di anticiparne i costi di
esecuzione. Quanto all'approvazione, essa è aleatoria non solo nei tempi, ma anche
nell'esito. Perché poi dovrebbe apparire incoerente e contraddittorio l'agire
dell'attore, che prima si oppone allo stralcio della strada dal piano regolatore
comunale e poi chiede un accesso necessario attraverso il fondo della convenuta
non è dato di capire, né si comprende quale conseguenza concreta l'appellante
intenda trarre da tale affermazione. Se mai ciò conferma l'impegno profuso
dall'interessato nell'esaurire le vie date dal diritto amministrativo prima di
far capo all'art. 694 CC, come la giurisprudenza esige. Anche al proposito
l'appello rivela così la sua infondatezza.
9. La
convenuta lamenta che il Pretore le abbia riconosciuto un'in-dennità di soli
fr. 1382.30, mentre nel calcolo il primo giudice
avrebbe dovuto tenere conto non solo del valore del terreno, ma
anche di quanto è già costata a suo marito la realizzazione della strada, il
che fa lievitare l'indennizzo a fr. 4207.–. Essa si duole altresì che il
Pretore abbia consentito l'accesso anche a veicoli pesanti, di oltre 3.5 t,
rispettivamente di oltre 5 t. Ora, a prescindere dal fatto che simili richieste
non figurano nelle richieste di giudizio, la convenuta limitandosi a postulare
il rigetto dell'azione, le doglianze sono destinate all'insuccesso.
a)
Con riferimento alla perizia (pag. 3 in alto), il Pretore ha calcolato il valore venale della superficie gravata dall'accesso necessario in fr. 2764.60
(12.02 m² a fr. 230.–/m²), riducendo poi l'indennizzo alla metà di tale cifra, ovvero a
fr. 1382.30, partecipazione da lui ritenuta adeguata
per una strada già
esistente e per la quale – egli ha precisato – è escluso un rimborso
parziale delle spese di costruzione. L'appellante non si confronta per nulla
con tale argomentazione, che trova riscontro in giurisprudenza consolidata (DTF
120 II 423 con richiami; nel caso in cui la superficie sia già gravata di passo
in favore di altri fondi, l'indennità può finanche tendere a zero: RtiD I-2007
pag. 767 consid. 12a con rimandi). Si limita a ripetere quanto ha addotto nel
memoriale conclusivo diretto al Pretore, ma ciò non basta per rimettere in
causa la sentenza impugnata. Insufficientemente motivato, su questo punto l'appello
non adempie i requisiti dell'art. 309 cpv. 2 lett. f CPC e va dichiarato inammissibile
(art. 309 cpv. 5 CPC).
b) Alla
discussione davanti al Pretore la convenuta aveva proposto che nel caso in cui
fosse accordato l'accesso necessario si limitasse il transito a veicoli con peso
massimo di 5 t. A istruttoria terminata, con riferimento alla perizia, essa ha
poi ridotto tale limite a 3.5 t. Il Pretore non ha ravvisato in proposito alcun
accertamento vincolante del perito, il quale – egli ha osservato – ha fornito
solo dati indicativi, fermo restando che in caso di eccesso o abuso il
convenuto potrà sempre chiedere appropriati provvedimenti a tutela del suo
diritto di proprietà. L'appellante assevera invece che il perito si è
espresso
in modo chiaro sui limiti di peso da imporre ai mezzi in transito e cita anche
una dichiarazione della ditta __________ (doc. 6). In realtà l'esperto,
chiamato ad accertare se la strada esistente sulla particella n. 177 RFP sopporti
“il transito di veicoli leggeri
fino a 5 tonnellate”, si è limitato a rispondere “che tale indicazione è di
competenza di un ingegnere civile (ev. geologo)”, per poi distinguere fra “automezzi
adatti alle opere di costruzione” e “automezzi pesanti (2 assi) ovviamente non
idonei”. Anche sul contenuto della dichiarazione rilasciata dalla ditta __________
egli non è stato più esplicito (act. XXIV, pag. 3, controquesito peritale). In
definitiva, quindi, il perito non ha risposto alla domanda. Un'altra questione
è sapere se ciò giustificasse l'applicazione dell'art. 252 CPC (“Completazione
e nuova perizia”). Il Pretore, comunque fosse, non aveva elementi per
giustificare una limitazione di transito sulla strada. Una volta ancora la sentenza
impugnata sfugge dunque a censura.
10. Nelle
cause volte all'iscrizione di un accesso necessario gli oneri
processuali
e le ripetibili seguono i principi del diritto espropriativo, l'iscrizione di
una tale servitù avendo effetti analoghi (Meier-Hayoz, op. cit., n. 69 ad art. 694 CC;
Rep. 1995 pag. 172 consid. 2). Si applica quindi la regola per cui, anche
in caso di accoglimento dell'azione, l'attore sopporta i costi e rifonde
ripetibili al convenuto, a meno che con il suo comportamento costui abbia
provocato la lite, abbia preteso un'indennità esorbitante o abbia resistito a
oltranza (Caroni Rudolf, Der Notweg,
Berna 1969, pag. 115 in fondo; RtiD I-2005 pag. 799 consid. 16). Nella fattispecie
il Pretore ha ravvisato proprio estremi del genere, sicché ha posto la tassa di
giustizia e le spese a carico della convenuta, con obbligo di rifondere
ripetibili all'attore. Tale apprezzamento non resiste alla critica. La
convenuta si è invero opposta con tenacia alla concessione dell'accesso
necessario, ma dagli atti non si evince un comportamento abusivo, un ostracismo
fine a sé stesso o una scorrettezza qualificata. Né l'ammontare dell'indennità
pretesa, per quanto eccessivo possa apparire, basta a giustificare l'addebito
punitivo di oneri processuali e ripetibili: la richiesta non ha complicato la
causa oltre misura e aveva pur sempre, come punto di riferimento, i valori
stimati nella perizia. In definitiva non si giustifica dunque di derogare alla
regola per cui l'attore assuma i costi della procedura e rifonda al convenuto
un'equa
indennità per ripetibili. Ciò vale per entrambi i gradi di giurisdizione. Al riguardo la sentenza del Pretore va pertanto
modificata in tal senso.
11. Circa
Fatti
i rimedi giuridici esperibili contro il pronunciato odierno sul piano federale
Considerandi
(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF il
valore litigioso supera la soglia di fr. 30 000.– (consid. 1) per un
eventuale ricorso in materia civile.
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella misura
in cui è ricevibile, l'appello è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo
n. 2 della sentenza impugnata è così riformato:
La tassa di
giustizia di fr. 400.– e le spese, comprese quelle peritali, sono poste a
carico dell'istante, che rifonderà alla controparte fr. 1000.– per ripetibili.
Per il resto l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Gli oneri
di appello, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 700.–
b)
spese fr. 100.–
fr.
800.–
da
anticipare dall'appellante, sono posti a carico dell'istante, che rifonderà all'appellante
fr. 2500.– per ripetibili.
3. Intimazione:
–;
–.
Comunicazione:
– Ufficio
del registro fondiario del Distretto di Lugano;
– Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 2.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art.
100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il
ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta
ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non
raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia
concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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