11.2007.109
Tassazione nota d'onorario di patrocinatore d'ufficio; sentenza di merito integrata
25 luglio 2011Italiano5 min
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Numero d'incarto:
11.2007.109
Data decisione, Autorità:
25.07.2011, ICCA
Titolo:
Tassazione nota d'onorario di patrocinatore d'ufficio; sentenza di merito integrata
ASSISTENZA GIUDIZIARIA
art. 104 cpv. 1 CPC
art. 10 LAG
art. 12 LAG
art. 13 LAG
Incarto n.
11.2007.109
Lugano
20 settembre 2011/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Cerutti, supplente straordinario
vicecancelliera:
Chietti Soldati
sedente per statuire nella causa DI.2005.880 (modifica
di sentenza di divorzio: contributo alimentare per l'ex moglie e i figli) della
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza dell'11 luglio
2005 da
RA 1, (patrocinata dall'avv. PA 1, )
per sé e in sostituzione processuale dei
figli
AP 2 ora in
AP 3 ora in , e
AP 1
contro
AO 1
(patrocinato dall'avv. PA 2 ),
giudicando ora sull'indennità da riconoscere al
patrocinatore d'ufficio avv. PA 1, legale di RA 1 dinanzi a questa Camera;
Considerato che la sentenza cui si riferisce la nota professionale in esame è
del 25 luglio 2011;
che dal
1° gennaio 2011, con l'entrata in vigore della LAG, più non sussiste il Consiglio
di moderazione, davanti al quale la “decisione di retribuzione” (art. 7 cpv. 2
vLag) poteva essere impugnata entro 15 giorni dalla notifica (art. 36 cpv. 2 vLag);
che
secondo l'art. 104 cpv. 1 CPC il giudice (di merito) statuisce ora sulle spese
giudiziarie – e quindi sull'indennità dovuta al patrocinatore d'ufficio – direttamente
nella decisione finale;
che, non
potendo più emanare alcuna “decisione di retribuzione”, in concreto questa
Camera deve statuire sull'indennità spettante al patrocinatore d'ufficio
integrando la sentenza finale già emanata;
che nel
caso specifico l'onorario del patrocinatore d'ufficio è disciplinato ancora dalla vecchia tariffa dell'Ordine degli avvocati
(TOA), abrogata il 31 dicembre 2007 (art. 16 cpv. 2 del regolamento
sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e
per la fissazione delle ripetibili: RL 3.1.1.7.1);
che
giusta l'art. 17 cpv. 1 TOA l'onorario di un avvocato per il patrocinio in
Considerandi
appello andava dal 20 al 70% di quello “normale” (ovvero di primo grado), il
quale nelle cause di separazione o divorzio
variava da un minimo di fr. 1000.– a un massimo di fr. 25 000.– (art. 14
cpv. 1 TOA), inclusa la trattazione degli eventuali procedimenti cautelari (BOA
n. 22 pag. 34, n. 24 pag. 48 consid. 1);
che nel
risultato, comunque si applicasse la regolamentazione appena citata, il
compenso spettante al patrocinatore d'ufficio doveva garantire una retribuzione fondata su “una tariffa oraria di fr. 180.– quale regola di base” (DTF 132 I 213 consid. 8);
che nel
caso specifico il legale indica di avere dedicato alla pratica 12 ore di lavoro
complessive;
che il
patrocinatore espone, per la redazione dell'appello, 7 ore e 25 minuti, più 50
minuti per l'esame della sentenza del Pretore e per l'analisi delle
osservazioni all'appello presentate dalla controparte;
che un
legale diligente, ma solerte e speditivo avrebbe potuto contenere i tempi in 8
ore complessive, ove si rilevi che ampi passaggi dell'appello riprendevano testualmente
stralci del memoriale conclusivo (in particolare il punto n. 10 a pag. 11 seg.
dell'appello con riferimento al punto n. 5 a pag. 7 seg. delle conclusioni);
che a ciò
si giustifica di aggiungere un'ora per le altre attività indicate dal legale (fotocopie,
colloqui con la cliente, invii di lettere e così via);
che le
spese per l'allestimento della nota professionale sono invece a carico dell'avvocato
(BOA n. 22 pag. 37);
che le prestazioni
esposte dal legale dopo l'emanazione della sentenza di questa Camera possono
essere stimate in un'ora circa (lettura della sentenza ed eventuali spiegazioni
alla cliente),
escluso
il calcolo dei contributi alimentari scoperti e la lettera al legale della controparte
(non compresi nel beneficio del gratuito patrocinio);
che, in
definitiva, a un avvocato commissionato d'ufficio può essere riconosciuto nella
fattispecie un dispendio di tempo ragionevole di 10 ore (a fr. 180.– l'una);
che l'ammontare
delle spese a norma dell'art. 3 TOA (fr. 200.50 per scritturazioni) appare
verosimile;
che l'IVA
per le prestazioni svolte da patrocinatori d'ufficio fino al 31 dicembre 2010
va calcolata in base alla vecchia aliquota del 7.6% e non secondo quella dell'8%;
che, in
sintesi, all'avv. PA 1 va riconosciuta un'indennità
di complessivi fr. 2153.25 (onorario fr. 1800.–, spese
fr. 200.50, IVA fr. 152.75);
che RA 1
sarà tenuta a rifondere tale somma allo Stato del Cantone Ticino, chiamato ad
anticiparla, non appena sarà in grado di provvedere (art. 123 cpv. 1 CPC),
fermo restando il termine decennale di prescrizione (art. 123 cpv. 2 CPC);
decide: 1. Il
Dispositivo
dispositivo n. III della sentenza emessa il 25 luglio 2011 da questa Camera è così
integrato:
Lo Stato del Cantone Ticino verserà per l'appellante
al patrocinatore d'ufficio un'indennità di fr. 2153.25.
Per il
resto il dispositivo rimane invariato.
2.
Comunicazione:
;
.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere
pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100
cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il
ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta
ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale
importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne
una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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