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Decisione

11.2007.109

Tassazione nota d'onorario di patrocinatore d'ufficio; sentenza di merito integrata

25 luglio 2011Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Cerutti, supplente straordinario

vicecancelliera:

Chietti Soldati

sedente per statuire nella causa DI.2005.880 (modifica

di sentenza di divorzio: contributo alimentare per l'ex moglie e i figli) della

Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza dell'11 luglio

2005 da

RA 1, (patrocinata dall'avv. PA 1, )

per sé e in sostituzione processuale dei

figli

AP 2 ora in

AP 3 ora in , e

AP 1

contro

AO 1

(patrocinato dall'avv. PA 2 ),

giudicando ora sull'indennità da riconoscere al

patrocinatore d'ufficio avv. PA 1, legale di RA 1 dinanzi a questa Camera;

Considerato che la sentenza cui si riferisce la nota professionale in esame è

del 25 luglio 2011;

che dal

1° gennaio 2011, con l'entrata in vigore della LAG, più non sussiste il Consiglio

di moderazione, davanti al quale la “decisione di retribuzione” (art. 7 cpv. 2

vLag) poteva essere impugnata entro 15 giorni dalla notifica (art. 36 cpv. 2 vLag);

che

secondo l'art. 104 cpv. 1 CPC il giudice (di merito) statuisce ora sulle spese

giudiziarie – e quindi sull'indennità dovuta al patrocinatore d'ufficio – direttamente

nella decisione finale;

che, non

potendo più emanare alcuna “decisione di retribuzione”, in concreto questa

Camera deve statuire sull'indennità spettante al patrocinatore d'ufficio

integrando la sentenza finale già emanata;

che nel

caso specifico l'onorario del patrocinatore d'ufficio è disciplinato ancora dalla vecchia tariffa dell'Ordine degli avvocati

(TOA), abrogata il 31 dicembre 2007 (art. 16 cpv. 2 del regolamento

sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e

per la fissazione delle ripetibili: RL 3.1.1.7.1);

che

giusta l'art. 17 cpv. 1 TOA l'onorario di un avvocato per il patrocinio in

Considerandi

appello andava dal 20 al 70% di quello “nor­ma­le” (ovvero di primo grado), il

quale nelle cause di separazione o divorzio

variava da un minimo di fr. 1000.– a un massimo di fr. 25 000.– (art. 14

cpv. 1 TOA), inclusa la trattazione degli eventuali procedimenti cautelari (BOA

n. 22 pag. 34, n. 24 pag. 48 consid. 1);

che nel

risultato, comunque si applicasse la regolamentazione appena citata, il

compenso spettante al patrocinatore d'ufficio doveva garantire una retribuzione fondata su “una tariffa oraria di fr. 180.– quale regola di base” (DTF 132 I 213 consid. 8);

che nel

caso specifico il legale indica di avere dedicato alla pratica 12 ore di lavoro

complessive;

che il

patrocinatore espone, per la redazione dell'appello, 7 ore e 25 minuti, più 50

minuti per l'esame della sentenza del Pretore e per l'analisi delle

osservazioni all'appello presentate dalla controparte;

che un

legale diligente, ma solerte e speditivo avrebbe potuto contenere i tempi in 8

ore complessive, ove si rilevi che ampi passaggi dell'appello riprendevano testualmente

stralci del memoriale conclusivo (in particolare il punto n. 10 a pag. 11 seg.

dell'appello con riferimento al punto n. 5 a pag. 7 seg. delle conclusioni);

che a ciò

si giustifica di aggiungere un'ora per le altre attività indicate dal legale (fotocopie,

colloqui con la cliente, invii di lettere e così via);

che le

spese per l'allestimento della nota profes­sionale sono invece a carico dell'avvocato

(BOA n. 22 pag. 37);

che le prestazioni

esposte dal legale dopo l'emanazione della sentenza di questa Camera possono

essere stimate in un'ora circa (lettura della sentenza ed eventuali spiegazioni

alla cliente),

escluso

il calcolo dei contributi alimentari scoperti e la lettera al legale della controparte

(non compresi nel beneficio del gratuito patrocinio);

che, in

definitiva, a un avvocato commissionato d'ufficio può essere riconosciuto nella

fattispecie un dispendio di tempo ragionevole di 10 ore (a fr. 180.– l'una);

che l'ammontare

delle spese a norma dell'art. 3 TOA (fr. 200.50 per scritturazioni) appare

verosimile;

che l'IVA

per le prestazioni svolte da patrocinatori d'ufficio fino al 31 dicembre 2010

va calcolata in base alla vecchia aliquota del 7.6% e non secondo quella dell'8%;

che, in

sintesi, all'avv. PA 1 va riconosciuta un'indennità

di complessivi fr. 2153.25 (onorario fr. 1800.–, spese

fr. 200.50, IVA fr. 152.75);

che RA 1

sarà tenuta a rifondere tale somma allo Stato del Cantone Ticino, chiamato ad

anticiparla, non appena sarà in grado di provvedere (art. 123 cpv. 1 CPC),

fermo restando il termine decennale di prescrizione (art. 123 cpv. 2 CPC);

decide: 1. Il

Dispositivo

dispositivo n. III della sentenza emessa il 25 luglio 2011 da questa Camera è così

integrato:

Lo Stato del Cantone Ticino verserà per l'appellante

al patrocinatore d'ufficio un'indennità di fr. 2153.25.

Per il

resto il dispositivo rimane invariato.

2.

Comunicazione:

;

.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere

pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100

cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il

ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta

ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale

importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne

una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La

legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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