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Decisione

11.2007.110

Autorizzazione di vendere fondi di un tutelato a trattative private

22 febbraio 2008Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

i rimedi esperibili avverso l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112

cpv. 1 lett. d LTF), il valore del fondo a __________ supera la soglia di fr.

Considerandi

30.

000.–

per un eventuale ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF). Non

invece il valore del fondo a __________.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: I. L'appello

è parzialmente accolto, nel senso che le decisioni impugnate sono così

riformate:

1. Sulla base della documentazione agli

atti la vendita a trattative private della particella n. 2357 RFD di __________

per fr. 40 000.– non è autorizzata.

2. La vendita a trattative

private della particella n. 22 RFD di __________, sezione di __________, per

fr. 3000.– sarà autorizzata al momento in cui la curatrice avrà documentato

l'infruttuosa ricerca di offerte più vantaggiose.

3. Non si prelevano tasse né

spese, tranne il costo della perizia sul valore venale dei fondi (fr. 737.–), che

è posto a carico di AP 1.

II. Non si

riscuotono tasse o spese di appello né si attribuiscono ripetibili.

III. Intimazione a:

–;

–;

–.

Comunicazione

alla Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza

carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, è ammissibile entro trenta giorni dalla notificazione delle

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95

a 98 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in

materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 e 100 cpv. 1 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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