11.2007.111
Nomina di un rappresentante della comunione ereditaria
30 luglio 2007Italiano5 min
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Numero d'incarto:
11.2007.111
Data decisione, Autorità:
30.07.2007, ICCA
Titolo:
Nomina di un rappresentante della comunione ereditaria
COMUNIONE EREDITARIA
art. 602 cpv. 3 CC
Incarto n.
11.2007.111
Lugano
30 luglio
2007/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Ermotti
segretaria:
Verda, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa DI.2007.149 (nomina
di rappresentante a comunione ereditaria) della Pretura del Distretto di
Bellinzona promossa con istanza del 25 maggio 2007 da
AO 1 , e
AO 2,
(patrocinate dall' PA 1 )
contro
AP 1 e AO 3,
;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto il
ricorso (“appello”) del 14 luglio 2007 presentato da AP 1contro la sentenza
emessa il 10 luglio 2007 dal Pretore del Distretto di
Bellinzona;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che
__________ (1919), domiciliato a __________, è deceduto a __________ il 24
gennaio 2005, lasciando come eredi la moglie AO 3 nata __________ (1933) con i
figli AO 1 (1962), AO 2 (1963) e AP 1 (1969);
che il 25
maggio 2007 AO 1 e AO 2 si sono rivolte al Pretore del Distretto di Bellinzona per
ottenere la nomina di un rappresentante alla comunione ereditaria;
che all'udienza
del 9 luglio 2007, indetta per la discussione,
AP 1 ha proposto
di respingere l'istanza, subordinatamente di designare in qualità di
rappresentante una persona
estranea
al novero degli eredi;
che AO 3 ha
scritto al Pretore il 20 giugno 2007 esprimendo la sua contrarietà alla nomina
di un rappresentante, ma non si è costituita in giudizio;
che, statuendo
il 10 luglio 2007, il Pretore ha accolto l'istanza e ha nominato quale
rappresentante della comunione ereditaria l'avv. __________ di __________;
che il 14
luglio 2007 AP 1 ha comunicato all'avv. __________ di contestare la figura del
rappresentante;
che
l'avvocato __________ ha fatto proseguire la lettera al Pretore per competenza;
che il
Pretore ha invitato AP 1 a precisare se lo scritto dovesse considerarsi alla
stregua di un ricorso;
che AP 1
ha risposto affermativamente il 24 luglio 2007, invitando il Pretore a trasmettere
lo scritto al Tribunale d'appello;
che
l'appello non ha formato oggetto d'intimazione;
e considerando
in diritto: che la nomina di un rappresentante dell'eredità (art. 602 cpv. 3
CC) si chiede con la procedura contenziosa di camera di consiglio (art. 4 n. 12
e art. 5 LAC), nella quale il Pretore statuisce con “sentenza” (art. 368 cpv. 2
CPC), impugnabile entro dieci giorni;
che sotto
questo profilo l'appello (“ricorso”) è dunque proponibile;
che un appello deve contenere – tra l'altro – le richieste di giudizio
Considerandi
(art. 309 cpv. 2 lett. e CPC), come pure i “motivi di fatto e di diritto sui
quali si fonda” (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC);
che in concreto l'appello si esaurisce nella frase “Comunico che contesto e contemporaneamente
rinuncio alla figura del rappresentante”;
che, ciò
premesso, l'appellante può ragionevolmente intendersi postulare la riforma
della decisione impugnata nel senso di veder respingere l'istanza volta alla
nomina di un rappresentante alla comunione ereditaria;
che, nondimeno,
il Pretore ha accolto la richiesta con riferimento “all'esposizione dei fatti dell'istanza e degli scritti versati agli atti
dai convenuti”;
che con
tale argomentazione l'appellante non si confronta, né accenna ai motivi per cui
la sentenza impugnata andrebbe riformata, né tanto meno allude – per ipotesi –
a ragioni che imporrebbero di designare la persona di un altro rappresentante;
che, totalmente
privo di motivazione, l'appello sfugge pertanto a ogni esame (art. 309 cpv. 5
CPC);
che gli
oneri del giudizio odierno seguono il principio della soccombenza (art. 148
cpv. 1 CPC);
che la
tassa di giustizia va ad ogni modo ridotta, la sentenza attuale risolvendosi in
una dichiarazione di inammissibilità (art. 25 cpv. 2 con rinvio all'art. 21 LTG);
che non è
il caso invece di attribuire ripetibili alle istanti, cui l'appello non è stato
intimato e non ha cagionato costi presumibili;
che per
quanto riguarda gli eventuali rimedi esperibili contro la presente sentenza sul
piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il ricorso in materia civile riguardo
a esecutori testamentari e altri rappresentanti previsti dal diritto
successorio è dato indipendentemente dal valore litigioso (art. 72 cpv. 2 lett.
b n. 5 LTF);
in applicazione dell'art. 313bis CPC
e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello
è irricevibile.
2.
Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 150.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
200.
–
sono
posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.
3.
Intimazione a:
– , ;
– ;
– , .
Comunicazione:
– , ;
– Pretura
del Distretto di Bellinzona.
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile entro
trenta giorni dalla notificazione delle decisioni previste dagli art. 90 a 93
LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle
cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo
se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000
franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in
materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 74 e 100 cpv. 1 LTF). La legittimazione
a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il
ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario
in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116.
LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal
caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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