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Decisione

11.2007.111

Nomina di un rappresentante della comunione ereditaria

30 luglio 2007Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani ed Ermotti

segretaria:

Verda, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa DI.2007.149 (nomina

di rappresentante a comunione ereditaria) della Pretura del Distretto di

Bellinzona promossa con istanza del 25 maggio 2007 da

AO 1 , e

AO 2,

(patrocinate dall' PA 1 )

contro

AP 1 e AO 3,

;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti

di questione: 1. Se dev'essere accolto il

ricorso (“appello”) del 14 luglio 2007 presentato da AP 1contro la sentenza

emessa il 10 lu­glio 2007 dal Pretore del Distretto di

Bellinzona;

2. Il

giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: che

__________ (1919), domiciliato a __________, è deceduto a __________ il 24

gennaio 2005, lasciando come eredi la moglie AO 3 nata __________ (1933) con i

figli AO 1 (1962), AO 2 (1963) e AP 1 (1969);

che il 25

maggio 2007 AO 1 e AO 2 si sono rivolte al Pretore del Distretto di Bellinzona per

ottenere la nomina di un rappresentante alla comunione ereditaria;

che all'udienza

del 9 luglio 2007, indetta per la discussione,

AP 1 ha proposto

di respingere l'istanza, subordinatamente di designare in qualità di

rappresentante una persona

estranea

al novero degli eredi;

che AO 3 ha

scritto al Pretore il 20 giugno 2007 esprimendo la sua contrarietà alla nomina

di un rappresentante, ma non si è costituita in giudizio;

che, statuendo

il 10 luglio 2007, il Pretore ha accolto l'istanza e ha nominato quale

rappresentante della comunione ereditaria l'avv. __________ di __________;

che il 14

luglio 2007 AP 1 ha comunicato all'avv. __________ di contestare la figura del

rappresentante;

che

l'avvocato __________ ha fatto proseguire la lettera al Pretore per competenza;

che il

Pretore ha invitato AP 1 a precisare se lo scritto dovesse considerarsi alla

stregua di un ricorso;

che AP 1

ha risposto affermativamente il 24 luglio 2007, invitando il Pretore a trasmettere

lo scritto al Tribunale d'appello;

che

l'appello non ha formato oggetto d'intimazione;

e considerando

in diritto: che la nomina di un rappresentante dell'eredità (art. 602 cpv. 3

CC) si chiede con la procedura contenziosa di camera di consiglio (art. 4 n. 12

e art. 5 LAC), nella quale il Pretore statuisce con “sentenza” (art. 368 cpv. 2

CPC), impugnabile entro dieci giorni;

che sotto

questo profilo l'appello (“ricorso”) è dunque proponibile;

che un appello deve contenere – tra l'altro – le richieste di giudizio

Considerandi

(art. 309 cpv. 2 lett. e CPC), come pure i “motivi di fatto e di diritto sui

quali si fonda” (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC);

che in concreto l'appello si esaurisce nella frase “Comunico che contesto e contemporaneamente

rinuncio alla figura del rappresentante”;

che, ciò

premesso, l'appellante può ragionevolmente intendersi postulare la riforma

della decisione impugnata nel senso di veder respingere l'istanza volta alla

nomina di un rappresentante alla comunione ereditaria;

che, nondimeno,

il Pretore ha accolto la richiesta con riferimento “all'esposizione dei fatti dell'istanza e degli scritti versati agli atti

dai convenuti”;

che con

tale argomentazione l'appellante non si confronta, né accenna ai motivi per cui

la sentenza impugnata andrebbe riformata, né tanto meno allude – per ipotesi –

a ragioni che imporrebbero di designare la persona di un altro rappresentante;

che, totalmente

privo di motivazione, l'appello sfugge pertanto a ogni esame (art. 309 cpv. 5

CPC);

che gli

oneri del giudizio odierno seguono il principio della soccombenza (art. 148

cpv. 1 CPC);

che la

tassa di giustizia va ad ogni modo ridotta, la sentenza attuale risolvendosi in

una dichiarazione di inammissibilità (art. 25 cpv. 2 con rinvio all'art. 21 LTG);

che non è

il caso invece di attribuire ripetibili alle istanti, cui l'appello non è stato

intimato e non ha cagionato costi presumibili;

che per

quanto riguarda gli eventuali rimedi esperibili contro la presente sentenza sul

piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il ricorso in materia civile riguardo

a esecutori testamentari e altri rappresentanti previsti dal diritto

successorio è dato indipendentemente dal valore litigioso (art. 72 cpv. 2 lett.

b n. 5 LTF);

in applicazione dell'art. 313bis CPC

e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. L'appello

è irricevibile.

2.

Gli oneri

processuali, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 150.–

b)

spese fr. 50.–

fr.

200.

sono

posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.

3.

Intimazione a:

– , ;

– ;

– , .

Comunicazione:

– , ;

– Pretura

del Distretto di Bellinzona.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile entro

trenta giorni dalla notificazione delle decisioni previste dagli art. 90 a 93

LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle

cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo

se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000

franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in

materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamentale (art. 74 e 100 cpv. 1 LTF). La legittimazione

a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il

ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario

in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116.

LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata in tal

caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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