11.2007.112
Indigenza in caso di proprietà immobiliari
9 agosto 2007Italiano8 min
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Numero d'incarto:
11.2007.112
Data decisione, Autorità:
09.08.2007, ICCA
Titolo:
Indigenza in caso di proprietà immobiliari
ASSISTENZA GIUDIZIARIA
art. 3 cpv. 1 LAG
Incarto n.
11.2007.112
Lugano
9 agosto 2007/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Ermotti
segretario:
Annovazzi, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa OA.2006.129 (divorzio
su richiesta unilaterale, ora su richiesta comune con accordo parziale) della
Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione del 10 luglio 2006
da
RI 1 ,
(patrocinata dall' PA 1 )
contro
CO 1
(patrocinato dall' PA 2 ),
giudicando
ora sulla richiesta di assistenza giudiziaria formulata
da RI 1 contestualmente alla petizione;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto il
ricorso del 23 luglio 2007 presentato da AP 1 contro il decreto emesso il 5 luglio
2007, in luogo e vece del Pretore, dal Segretario assessore del Distretto di Bellinzona;
2. Se
dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale al
ricorso;
3. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. AP 1 (1973) ed RI 1 (1970) si sono sposati a Monte Carasso il 13
dicembre 1996. Dal matrimonio sono nate M__________, il 1° giugno 1997, e S__________,
il 9 aprile 2000. Il marito è tecnico della __________, la moglie lavora al 60%
per lo Stato. I coniugi sono comproprietari, un mezzo ciascuno, della
particella n. 534 RFD di __________. Il 12 luglio 2006 RI 1 ha promosso azione unilaterale
di divorzio davanti al Pretore del Distretto di Bellinzona, postulando il
beneficio dell'assistenza giudiziaria. Nella sua risposta del 14 settembre 2006
AO 1 ha aderito allo scioglimento del matrimonio, ma ha proposto una diversa
regolamentazione delle conseguenze. Il 23 agosto 2006 anche CO 1 ha instato per
il beneficio dell'assistenza giudiziaria. La causa è attualmente allo stadio
dell'udienza preliminare.
B. In
esito a un'istanza provvisionale presentata dalla moglie contestualmente alla
petizione, con decreto cautelare del 5 luglio 2007 emesso in luogo e vece del Pretore
il Segretario assessore ha obbligato CO 1 a versare un contributo alimentare
indicizzato per ogni figlia di fr. 1511.– mensili (assegni familiari compresi).
Inoltre con decreto di quello stesso giorno egli ha respinto entrambe le
richieste di assistenza giudiziaria.
C. RI 1 è insorta a questa Camera il 23 luglio 2007 contro il diniego
dell'assistenza giudiziaria per ottenere il beneficio litigioso e la conseguente riforma del decreto impugnato. Il ricorso non ha
formato oggetto di intimazione.
Considerandi
in diritto: 1. Contro il rifiuto totale o parziale dell'assistenza giudiziaria
il richiedente può ricorrere entro 15 giorni “all'autorità di seconda
istanza” (art. 35 cpv. 4 Lag), ovvero all'autorità gerarchicamente superiore (messaggio del
Consiglio di Stato n. 5123, del 22 maggio 2001, commento all'art. 35 in fine).
Depositato in termine utile, il ricorso in esame è pertanto tempestivo.
2.
In
concreto il Segretario assessore ha respinto le domande di assistenza giudiziaria,
rilevando che i coniugi sono comproprietari della particella n. 534 RFD di __________
e che il bilancio familiare comporta un'eccedenza di fr. 784.40 mensili. La
ricorrente sostiene che in realtà la sua quota di eccedenza ammonta a soli fr.
193.20
mensili, ciò che non le permettere di far fronte alle spese giudiziarie
e di patrocinio. Quanto alla proprietà immobiliare, essa afferma di non poterla
gravare ulteriormente. Per di più, il Segretario assessore ha inserito erroneamente
nel suo fabbisogno minimo un ammortamento indiretto di fr. 500.– suddiviso su
sei anziché su tre mesi, il che riduce la sua quota di eccedenza a fr. 107.– mensili.
a) Grave
ristrettezza è data quando chi postula l'assistenza giudiziaria non è in grado
di provvedere con mezzi propri (reddito e sostanza) alle spese giudiziarie e
legali senza intaccare il fabbisogno suo personale e quello della famiglia (DTF
128.
I 232 consid. 2.5.1 con riferimenti; RtiD I-2004, pag. 33 consid. 2.2). Ciò
non si valuta solo in funzione del minimo esistenziale del diritto esecutivo,
ma tenendo conto di tutte le circostanze del caso, come la complessità della
causa, la possibile urgenza, l'entità degli anticipi giudiziari, oltre agli
impegni finanziari del richiedente (DTF 124 I 1; Rep. 1997 pag. 215).
b) Che
con un margine disponibile di fr. 193.– (o di fr. 107.–) mensili l'interessata non
possa sopperire alle spese legali e di patrocinio è possibile, ancorché essa
non indichi minimamente a quanto tali costi ammontino. Per tacere del fatto però
che il bilancio familiare denota un'eccedenza di fr. 784.70 mensili (decreto cautelare
del 5 luglio 2007, consid. 5), la ricorrente è comproprietaria, insieme con il
marito, della particella n. 354 RFD di __________, su cui sorge
l'abitazione coniugale. E per valutare lo stato di ristrettezza va presa in
considerazione l'intera situazione del richiedente, non solo il reddito (DTF
128.
I 232 consid. 2.5.1; v. anche RDAT II-1998 pag. 19). La mancanza di
liquidità non basta per rendere verosimile uno stato d'indigenza, né l'istituto
dell'assistenza giudiziaria garantisce al richiedente la possibilità di conservare
sostanza immobiliare (RDAT II-1998 pag. 16). Anzi, dandosene la necessità, egli
può vedersi costretto a ipotecare e finanche ad alienare fondi (RDAT II-1998
pag. 19 consid. 6).
È
vero che sulla citata proprietà grava un mutuo ipotecario di complessivi
fr. 456 000.– (attestazione 8 febbraio 2007 della __________, nel fascicolo
“edizioni”). Contrariamente a quanto l'interessata asserisce, tuttavia, non
consta che per finanziare la causa il carico ipotecario non possa essere aumentato
di qualche poco (DTF 119 Ia 11). Certo, __________, funzionario della banca, ha
espresso dubbi sulla possibilità di aumentare il prestito a un solo coniuge (deposizione
del 23 ottobre 2006: verbali, pag. 10). Sta di fatto che i costi di una
procedura di divorzio sono a carico dell'unione coniugale, non di un solo
coniuge, tant'è che se l'uno non ha mezzi sufficienti per sostenerli può chiedere
all'altro un'adeguata
provvigione ad litem (I CCA, sentenza inc. 11.2005.103 del 4 settembre 2006, consid. 5). Dalla perizia agli atti
risulta che la particella n. 534 RFD di __________ ha un valore venale di fr.
602.
400.–
(doc. 3). Un aumento del debito ipotecario anche di soli fr. 20 000.– costerebbe
verosimilmente, a un tasso del 3.5%, fr. 95.– mensili circa tra interessi e
ammortamento. Si tratta di una cifra senz'altro sopportabile per il bilancio
familiare che, come detto, presenta un'eccedenza di oltre fr. 700.– mensili. Sotto
questo profilo il caso in esame non si accomuna a quello evocato dalla ricorrente
(pubblicato in RDAT II-1999 pag. 46), nell'ambito del quale il bilancio
familiare era in ammanco. Tutto ciò posto, l'interessata non può definirsi
“indigente” nel senso dell'art. 3 cpv. 1 Lag. La decisione del Segretario assessore
merita dunque conferma.
3.
La
procedura per il conferimento dell'assistenza giudiziaria è di regola gratuita
e non v'è ragione di scostarsi da tale precetto (art. 4 cpv. 2 Lag). Quanto alla
richiesta di assistenza giudiziaria, essa non può essere accolta. Non solo il
ricorso era sin dall'inizio senza possibilità di successo (art. 14 cpv. 1 lett.
a Lag), ma l'interessata – come si è visto – non può essere definita indigente.
4.
Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro l'attuale sentenza sul
piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), l'impugnabilità di una decisione
incidentale – come quella di una decisione pregiudiziale – segue la via
giudiziaria dell'azione principale. Trattandosi di una lite riguardante unicamente effetti patrimoniali
del divorzio, essa ha natura pecuniaria, onde l'importanza del valore litigioso
ai fini di un ricorso in materia civile al Tribunale federale (art. 74 LTF). Se
però tali effetti vanno regolati nell'ambito della sentenza di divorzio, essi
divengono parte integrante della causa di stato e il valore litigioso non ha
più rilievo (sentenza del Tribunale federale 5A_108/2007 dell'11 maggio 2007,
consid. 1.2 con rinvio a Messmer/Imboden, Die eidgenössischen Rechtsmittel in Zivilsachen,
Zurigo 1992, § 58 pag. 80). Nella fattispecie tale è la situazione in
prima sede, il Segretario assessore dovendo ancora pronunciare lo scioglimento
del matrimonio e disciplinare l'affidamento delle figlie, oltre che regolare il
diritto di visita del padre. Il valore litigioso non essendo
di rilievo, la decisione sull'assistenza giudiziaria è impugnabile nel caso in
esame con ricorso in materia civile senza riguardo al valore litigioso.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il
ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.
2. Non si riscuotono tasse né spese.
3. La
richiesta di assistenza giudiziaria è respinta.
4. Intimazione
.
Comunicazione a:
– Pretura del Distretto di Bellinzona;
– avv. .
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile entro
trenta giorni dalla notificazione delle decisioni previste dagli art. 90 a 93
LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle
cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo
se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000
franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in
materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 74 e 100 cpv. 1 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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