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Decisione

11.2007.112

Indigenza in caso di proprietà immobiliari

9 agosto 2007Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani ed Ermotti

segretario:

Annovazzi, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa OA.2006.129 (divorzio

su richiesta unilaterale, ora su richiesta comune con accordo parziale) della

Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione del 10 luglio 2006

da

RI 1 ,

(patrocinata dall' PA 1 )

contro

CO 1

(patrocinato dall' PA 2 ),

giudicando

ora sulla richiesta di assistenza giudiziaria formulata

da RI 1 contestualmente alla petizione;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti

di questione: 1. Se dev'essere accolto il

ricorso del 23 luglio 2007 presentato da AP 1 contro il decreto emesso il 5 luglio

2007, in luogo e vece del Pretore, dal Segretario assessore del Distretto di Bellinzona;

2. Se

dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale al

ricorso;

3. Il

giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. AP 1 (1973) ed RI 1 (1970) si sono sposati a Monte Carasso il 13

dicembre 1996. Dal matrimonio sono nate M__________, il 1° giugno 1997, e S__________,

il 9 aprile 2000. Il marito è tecnico della __________, la moglie lavora al 60%

per lo Stato. I coniugi sono comproprietari, un mezzo ciascuno, della

particella n. 534 RFD di __________. Il 12 luglio 2006 RI 1 ha promosso azione unilaterale

di divorzio davanti al Pretore del Distretto di Bellinzona, postulando il

beneficio dell'assistenza giudiziaria. Nella sua risposta del 14 settembre 2006

AO 1 ha aderito allo scioglimento del matrimonio, ma ha proposto una diversa

regolamentazione delle conseguenze. Il 23 agosto 2006 anche CO 1 ha instato per

il beneficio dell'assistenza giudiziaria. La causa è attualmente allo stadio

del­l'udienza preliminare.

B. In

esito a un'istanza provvisionale presentata dalla moglie contestualmente alla

petizione, con decreto cautelare del 5 luglio 2007 emesso in luogo e vece del Pretore

il Segretario assessore ha obbligato CO 1 a versare un contributo alimentare

indicizzato per ogni figlia di fr. 1511.– mensili (assegni familiari compresi).

Inoltre con decreto di quello stesso giorno egli ha respinto entrambe le

richieste di assistenza giudiziaria.

C. RI 1 è insorta a questa Camera il 23 lu­glio 2007 contro il diniego

dell'assistenza giudiziaria per ottenere il beneficio litigioso e la conseguente riforma del decreto impugnato. Il ricorso non ha

formato oggetto di intimazione.

Considerandi

in diritto: 1. Contro il rifiuto totale o parziale dell'assistenza giudiziaria

il richiedente può ricorrere entro 15 giorni “all'autorità di seconda

istanza” (art. 35 cpv. 4 Lag), ovvero all'autorità gerarchicamente superiore (messaggio del

Consiglio di Stato n. 5123, del 22 mag­gio 2001, commento all'art. 35 in fine).

Depositato in termine utile, il ricorso in esame è pertanto tempestivo.

2.

In

concreto il Segretario assessore ha respinto le domande di assistenza giudiziaria,

rilevando che i coniugi sono comproprietari della particella n. 534 RFD di __________

e che il bilancio familiare comporta un'eccedenza di fr. 784.40 mensili. La

ricorrente sostiene che in realtà la sua quota di eccedenza ammonta a soli fr.

193.20

mensili, ciò che non le permettere di far fronte alle spese giudiziarie

e di patrocinio. Quanto alla proprietà immobiliare, essa afferma di non poterla

gravare ulteriormente. Per di più, il Segretario assessore ha inserito erroneamente

nel suo fabbisogno minimo un ammortamento indiretto di fr. 500.– suddiviso su

sei anziché su tre mesi, il che riduce la sua quota di eccedenza a fr. 107.– mensili.

a) Grave

ristrettezza è data quando chi postula l'assistenza giudiziaria non è in grado

di provvedere con mez­zi propri (reddito e sostanza) alle spese giudiziarie e

legali senza intaccare il fabbisogno suo personale e quello della famiglia (DTF

128.

I 232 consid. 2.5.1 con riferimenti; RtiD I-2004, pag. 33 consid. 2.2). Ciò

non si valuta solo in funzione del minimo esistenziale del diritto esecutivo,

ma tenendo conto di tutte le circostanze del caso, come la complessità della

causa, la possibile urgenza, l'entità degli anticipi giudiziari, oltre agli

impegni finanziari del richiedente (DTF 124 I 1; Rep. 1997 pag. 215).

b) Che

con un margine disponibile di fr. 193.– (o di fr. 107.–) mensili l'interessata non

possa sopperire alle spese legali e di patrocinio è possibile, ancorché essa

non indichi minimamente a quanto tali costi ammontino. Per tacere del fatto però

che il bilancio familiare denota un'eccedenza di fr. 784.70 mensili (decreto cautelare

del 5 luglio 2007, consid. 5), la ricorrente è comproprietaria, insieme con il

marito, della particella n. 354 RFD di __________, su cui sorge

l'abitazione coniugale. E per valutare lo stato di ristrettezza va presa in

considerazione l'intera situazione del richiedente, non solo il reddito (DTF

128.

I 232 consid. 2.5.1; v. anche RDAT II-1998 pag. 19). La mancanza di

liquidità non basta per rendere verosimile uno stato d'indigenza, né l'istituto

dell'assistenza giudiziaria garantisce al richiedente la possibilità di conservare

sostanza immobiliare (RDAT II-1998 pag. 16). Anzi, dandosene la necessità, egli

può vedersi costretto a ipotecare e finan­che ad alienare fondi (RDAT II-1998

pag. 19 consid. 6).

È

vero che sulla citata proprietà grava un mutuo ipotecario di complessivi

fr. 456 000.– (attestazione 8 febbraio 2007 della __________, nel fascicolo

“edizioni”). Contrariamente a quanto l'interessata asserisce, tuttavia, non

consta che per finanziare la causa il carico ipotecario non possa essere aumentato

di qualche poco (DTF 119 Ia 11). Certo, __________, funzionario della banca, ha

espresso dubbi sulla possibilità di aumentare il prestito a un solo coniuge (deposizione

del 23 ottobre 2006: verbali, pag. 10). Sta di fatto che i costi di una

procedura di divorzio sono a carico del­l'unione coniugale, non di un solo

coniuge, tant'è che se l'uno non ha mezzi sufficienti per sostenerli può chiedere

all'altro un'adeguata

provvigione ad litem (I CCA, sentenza inc. 11.2005.103 del 4 settembre 2006, consid. 5). Dalla perizia agli atti

risulta che la particella n. 534 RFD di __________ ha un valore venale di fr.

602.

400.–

(doc. 3). Un aumento del debito ipotecario anche di soli fr. 20 000.– costerebbe

verosimilmente, a un tasso del 3.5%, fr. 95.– mensili circa tra interessi e

ammortamento. Si tratta di una cifra senz'altro sopportabile per il bilancio

familiare che, come detto, presenta un'eccedenza di oltre fr. 700.– mensili. Sotto

questo profilo il caso in esame non si accomuna a quello evocato dalla ricorrente

(pubblicato in RDAT II-1999 pag. 46), nell'ambito del quale il bilancio

familiare era in ammanco. Tutto ciò posto, l'interessata non può definirsi

“indigente” nel senso dell'art. 3 cpv. 1 Lag. La decisione del Segretario assessore

merita dunque conferma.

3.

La

procedura per il conferimento dell'assistenza giudiziaria è di regola gratuita

e non v'è ragione di scostarsi da tale precetto (art. 4 cpv. 2 Lag). Quanto alla

richiesta di assistenza giudiziaria, essa non può essere accolta. Non solo il

ricorso era sin dall'inizio senza possibilità di successo (art. 14 cpv. 1 lett.

a Lag), ma l'interessata – come si è visto – non può essere definita indigente.

4.

Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro l'attuale sentenza sul

piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), l'impugnabilità di una decisione

incidentale – come quella di una decisione pregiudiziale – segue la via

giudiziaria dell'azione principale. Trattandosi di una lite riguardante unicamente effetti patrimoniali

del divorzio, essa ha natura pecuniaria, onde l'importanza del valore litigioso

ai fini di un ricorso in materia civile al Tribunale federale (art. 74 LTF). Se

però tali effetti vanno regolati nell'ambito della sentenza di divorzio, essi

divengono parte integrante della causa di stato e il valore litigioso non ha

più rilievo (sentenza del Tribunale federale 5A_108/2007 dell'11 maggio 2007,

consid. 1.2 con rinvio a Messmer/Imboden, Die eidgenössischen Rechtsmittel in Zivil­sachen,

Zurigo 1992, § 58 pag. 80). Nella fattispecie tale è la situazione in

prima sede, il Segretario assessore dovendo ancora pronunciare lo scioglimento

del matrimonio e disciplinare l'affidamento delle figlie, oltre che regolare il

diritto di visita del padre. Il valore litigioso non essendo

di rilievo, la decisione sull'assistenza giudiziaria è impugnabile nel caso in

esame con ricorso in materia civile senza riguardo al valore litigioso.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il

ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.

2. Non si riscuotono tasse né spese.

3. La

richiesta di assistenza giudiziaria è respinta.

4. Intimazione

.

Comunicazione a:

– Pretura del Distretto di Bellinzona;

– avv. .

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile entro

trenta giorni dalla notificazione delle decisioni previste dagli art. 90 a 93

LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle

cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo

se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000

franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in

materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamentale (art. 74 e 100 cpv. 1 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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