11.2007.113
Assistenza giudiziaria: indigenza
16 settembre 2008Italiano10 min
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Numero d'incarto:
11.2007.113
Data decisione, Autorità:
16.09.2008, ICCA
Titolo:
Assistenza giudiziaria: indigenza
ASSISTENZA GIUDIZIARIA
art. 3 cpv. 1 LAG
Incarto n.
11.2007.113
Lugano
16 settembre
2008/sc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Ermotti
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa DI.2007.268
(protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 6, promossa con istanza del 27 febbraio 2007 da
AO 1
(patrocinata dall' PA 2)
contro
AP 1
(patrocinato dall' PA 1),
giudicando ora sulla richiesta di assistenza giudiziaria formulata dal convenuto il 9 marzo 2007;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto il ricorso
del 25 luglio 2007 presentato da AP 1 contro la decisione emessa il 9 luglio
2007 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;
2. Se
dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale al
ricorso;
3. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. AP
1 (1953) e AO 1 (1953), cittadini italiani, hanno contratto matrimonio a __________
il 25 ottobre 1991. Al momento di sposarsi essi avevano già una figlia, A__________,
nata il 19 febbraio 1987. In esito a un'istanza di misure a protezione dell'unione
coniugale presentata da AO 1, con sentenza del 9 luglio 2007 (interpretata il
16 agosto 2007) il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha autorizzato i
coniugi a vivere separati, ha assegnato l'alloggio coniugale alla moglie
(autorizzando il marito a prelevare determinati oggetti ed effetti personali),
ha fissato un contributo di mantenimento per l'istante in fr. 1500.– mensili
dal gennaio del 2007 “oltre la rendita completiva che continuerà a essere percepita
dalla moglie” e ha ordinato a quest'ultima di depositare immediatamente su un
conto congiunto con il marito l'importo di fr. 38 880.65. Contestualmente
egli ha respinto l'assistenza giudiziaria chiesta da AP 1.
B. Contro
il diniego dell'assistenza giudiziaria AP 1 è insorto a questa Camera il 25
luglio 2007, postulando il conferimento del beneficio anche in appello. Il
ricorso non ha, per sua natura, formato oggetto d'intimazione (inc.
11.2007.113).
C. Un
appello presentato da AP 1 il 24 agosto 2007 contro la sentenza in materia di
misure protettrici dell'unione coniugale così come interpretata dal Pretore è
stato respinto da questa Camera in data odierna (inc. 11.2007.128).
in diritto: 1.
Contro il rifiuto – totale o parziale – dell'assistenza giudiziaria il
richiedente può ricorrere entro 15 giorni “all'autorità di seconda istanza”
(art. 35 cpv. 4 Lag), ovvero all'autorità gerarchicamente superiore (messaggio
del Consiglio di Stato n. 5123 del 22 maggio 2001, commento all'art. 35 in
fine). Tempestivo, sotto questo profilo il ricorso in esame è quindi
ricevibile.
2. Il
Pretore ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria, in concreto, poiché
“stante il verosimile credito del marito per la liquidazione del regime, lo
stesso non può essere considerato indigente”. Il ricorrente obietta che
l'importo di sua spettanza è, per adesso,
una semplice aspettativa. Quanto alla somma che la moglie è stata tenuta
a versare sul conto congiunto (fr. 38 880.65), essa rimarrà depositata fino al
termine della causa di divorzio. Né la sua situazione è migliore – egli sottolinea – sotto il profilo dei redditi, giacché una volta sopperito al
proprio fabbisogno minimo egli non potrà far fronte alla retta del centro “__________”, ai costi per i trasporti in
ambulanza occasionati dagli svariati ricoveri alla Clinica psichiatrica
cantonale e al pagamento, foss' anche a rate, delle spese legali.
3. Il
beneficio dell'assistenza può essere chiesto in
ogni stadio di causa da ogni “persona
fisica indigente” (art. 3 cpv. 1 Lag) mediante domanda scritta e motivata, cui
vanno allegati tutti i documenti giustificativi, l'apposito certificato
municipale e l'eventuale dichiarazione di svincolo di terzi dal segreto
d'ufficio e fiscale (art. 4 cpv. 1 Lag). Spetta al richiedente rendere
verosimile la propria ristrettezza (RtiD I-2007 pag. 709, consid. 3 con
rimandi). Nella fattispecie il ricorrente non ha prodotto “l'apposito
certificato municipale”, ma la sua
situazione finanziaria emerge con sufficiente chiarezza dagli atti. Si può
quindi prescindere, per questa volta, dall'attestato.
4. Il presupposto dell'indigenza (nel senso dell'art. 3 cpv. 1 Lag) è dato
ove il richiedente non sia in grado di provvedere con mezzi propri (reddito e
sostanza) alle spese legali e di procedura senza intaccare il fabbisogno suo
personale e quello della famiglia (DTF 128 I 232 consid. 2.5.1 con riferimenti;
RtiD I-2004, pag. 33 consid. 2.2). Il che non dipende solo dal minimo
esistenziale del diritto esecutivo, ma anche da tutte le circostanze del caso, dalla
complessità della causa alla possibile urgenza, dall'entità degli anticipi
giudiziari agli impegni finanziari del richiedente (DTF 124 I 1; Rep. 1997 pag.
215).
5. I requisiti per l'ottenimento dell'assistenza giudiziaria si valutano
sulla scorta della situazione in cui si trova il richiedente al momento in cui
presenta la domanda, anche se la decisione interviene più tardi. La situazione
dell'interessato al momento del giudizio è di rilievo solo per apprezzare il
requisito dell'indigenza (Poudret,
Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, Berna 1992,
pag. 120 in fondo con richiamo a DTF 108 V 269 consid. 4), in specie per
revocare il beneficio qualora siano venute meno nel frattempo le gravi
ristrettezze (DTF 122 I 5). Ciò premesso, la sostanza del richiedente
dev'essere disponibile – al più
tardi – al momento in cui è
postulata l'assistenza giudiziaria, non soltanto alla fine della causa, giacché
il richiedente non può essere tenuto ad attendere l'eventuale liquidazione del
regime dei beni (DTF 118 Ia 371 consid. 4b; sentenza del Tribunale federale
5P.458/2006 del 6 dicembre 2006, consid. 2.2).
6. Contrariamente
all'opinione del Pretore, nelle circostanze descritte poco importa dunque che
in esito alla futura azione di divorzio il marito possa contare su una somma in
liquidazione del regime dei beni o che alla moglie sia stato ingiunto di
depositare fr. 38 880.65 su un conto congiunto. Per il momento, infatti, il ricorrente
non può disporre né dell'una né dell'altra e non può finanziare le spese
giudiziarie e legali.
7. Rimane
il fatto, dopo quanto si è spiegato, che uno stato d'indigenza (nel senso dell'art.
3 cpv. 1 Lag) non è dato solo perché il richiedente sia privo di patrimonio.
Egli deve essere privo anche di redditi sufficienti. Nella sentenza del 9
luglio 2007 il Pretore ha accertato che, con un reddito di fr. 4837.– mensili e
un fabbisogno minimo di fr. 2925.– mensili, dopo avere versato il contributo
alimentare alla moglie (fr. 1500.– mensili) AP 1 dispone ancora di un margine
di fr. 412.– mensili. Questi obietta che nel suo fabbisogno minimo vanno
incluse anche le spese per le prestazioni del centro “__________” per la cura dell'alcolismo, i cui costi non sono coperti dalla
cassa malati, di modo che il suo fabbisogno minimo ammonta a fr. 3253.35
mensili e il suo margine si riduce a fr. 83.70 mensili, senza considerare le
spese ricorrenti per i suoi ricoveri in ambulanza.
Nella parallela sentenza odierna (inc. 11.2007.128) si è già rilevato
che AP 1 non ha reso verosimile di dover essere
ricoverato con regolarità al centro “__________” (consid. 4a), mentre le degenze alla Clinica psichiatrica cantonale sono verosimilmente
assunte dell'assicurazione malattia. Neppure il ricorrente, del resto, pretende
di dover sostenere per i ricoveri a __________ spese eccedenti i costi di
partecipazione e di franchigia già presi in considerazione dal primo giudice.
Per quel che riguarda i trasporti in ambulanza, il ricorrente medesimo
riconosce di non
avere
documentato nulla, a prescindere dalla circostanza che prestazioni siffatte potrebbero
anche essere coperte dall'assicurazione malattia complementare (cfr. doc. 9).
Ne segue
che, con un agio di fr. 412.– mensili il ricorrente dev'essere in grado di finanziare
Fatti
i costi del processo e di patrocinio, tanto più che la causa non si è rivelata
particolarmente laboriosa né impegnativa. Basti rammentare che l'opera del
legale si è compendiata nella redazione di due memoriali scritti, nella stesura
di due istanze (una di edizione da terzi e l'altra per l'assunzione suppletoria
di prove), nella partecipazione a un'udienza e nell'invio di un paio di lettere
al Pretore. Anche tenendo calcolo delle presumibili prestazioni stragiudiziali,
delle spese e dell'IVA, la nota professionale del patrocinatore, determinata in
base agli art. 14 e 15 prima frase TOA (per il calcolo v. Bollettino
dell'Ordine degli avvocati n. 24, pag. 47), rimarrà alla prevedibile portata
del ricorrente. Il quale potrà provvedere – eventualmente – con pagamenti
rateali in un lasso di tempo adeguato (un anno, come nel caso di processi poco
onerosi: DTF 109 Ia 9 consid. 3a; sentenza del Tribunale federale 5P.113/2004
del 28 aprile 2004, consid. 3). Né l'entità della tassa di giustizia fissata
dal Pretore (fr. 300.–) appare proibitiva. Se ne conclude, in ultima analisi,
Considerandi
che il richiedente non può definirsi indigente a norma dell'art. 3 cpv. 1 Lag.
Sprovvisto di buon diritto, il ricorso è destinato pertanto all'insuccesso.
8.
La
procedura per il conferimento dell'assistenza giudiziaria è di
regola
gratuita e non v'è ragione di scostarsi da tale precetto nel caso specifico
(art. 4 cpv. 2 Lag), mentre non si pone problema di ripetibili, il ricorso non
avendo formato oggetto di intimazione. Quanto alla richiesta di assistenza
giudiziaria in appello, essa non può trovare accoglimento, poiché il ricorso
denotava sin dall'inizio la sua infondatezza (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag).
9.
Relativamente
ai rimedi giuridici esperibili sul piano federale contro l'odierna sentenza
(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), trattandosi – come in
concreto – di una decisione incidentale, essa segue la via giudiziaria dell'azione
principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF). E il valore litigioso
dell'azione principale superava ampiamente la soglia di fr. 30 000.– per un
eventuale ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF), ove appena si capitalizzasse l'ammontare del contributo alimentare in
favore della moglie rimasto controverso, che in difetto di scadenze prevedibili
andava calcolato a vita.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il
ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.
2. Non si
riscuotono tasse né spese.
3. La
richiesta di assistenza giudiziaria in appello è respinta.
4. Intimazione
all'.
Comunicazione a:
–
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6;
–.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza
carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF
entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF).
Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile
solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000
franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in
materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in
materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in
materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal
caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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