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Decisione

11.2007.113

Assistenza giudiziaria: indigenza

16 settembre 2008Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

i costi del processo e di patrocinio, tanto più che la causa non si è rivelata

particolarmente laboriosa né impegnativa. Basti rammentare che l'opera del

legale si è compendiata nella redazione di due memoriali scritti, nella stesura

di due istanze (una di edizione da terzi e l'altra per l'assunzione suppletoria

di prove), nella partecipazione a un'udienza e nell'invio di un paio di lettere

al Pretore. Anche tenendo calcolo delle presumibili prestazioni stragiudiziali,

delle spese e dell'IVA, la nota professionale del patrocinatore, determinata in

base agli art. 14 e 15 prima frase TOA (per il calcolo v. Bollettino

dell'Ordine degli avvocati n. 24, pag. 47), rimarrà alla prevedibile portata

del ricorrente. Il quale potrà provvedere – eventualmente – con pagamenti

rateali in un lasso di tempo adeguato (un anno, come nel caso di processi poco

onerosi: DTF 109 Ia 9 consid. 3a; sentenza del Tribunale federale 5P.113/2004

del 28 aprile 2004, consid. 3). Né l'entità della tassa di giustizia fissata

dal Pretore (fr. 300.–) appare proibitiva. Se ne conclude, in ultima analisi,

Considerandi

che il richiedente non può definirsi indigente a norma dell'art. 3 cpv. 1 Lag.

Sprovvisto di buon diritto, il ricorso è destinato pertanto all'insuccesso.

8.

La

procedura per il conferimento dell'assistenza giudiziaria è di

regola

gratuita e non v'è ragione di scostarsi da tale precetto nel caso specifico

(art. 4 cpv. 2 Lag), mentre non si pone problema di ripetibili, il ricorso non

avendo formato oggetto di intimazione. Quanto alla richiesta di assistenza

giudiziaria in appello, essa non può trovare accoglimento, poiché il ricorso

denotava sin dall'inizio la sua infondatezza (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag).

9.

Relativamente

ai rimedi giuridici esperibili sul piano federale contro l'odierna sentenza

(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), trattandosi – come in

concreto – di una decisione incidentale, essa segue la via giudiziaria del­l'azione

principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF). E il valore litigioso

dell'azione principale superava ampiamente la soglia di fr. 30 000.– per un

eventuale ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF), ove appena si capitalizzasse l'ammontare del contributo alimentare in

favore della moglie rimasto controverso, che in difetto di scadenze prevedibili

andava calcolato a vita.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il

ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.

2. Non si

riscuotono tasse né spese.

3. La

richiesta di assistenza giudiziaria in appello è respinta.

4. Intimazione

all'.

Comunicazione a:

Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6;

–.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza

carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF

entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF).

Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile

solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000

franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in

materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre

è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in

materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal

caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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