11.2007.114
Spese della misura tutelare
13 marzo 2008Italiano13 min
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Numero d'incarto:
11.2007.114
Data decisione, Autorità:
13.03.2008, ICCA
Titolo:
Spese della misura tutelare
MERCEDE
art. 19 cpv. 2 LTEC
art. 19 cpv. 3 LTEC
Incarto n.
11.2007.114
Lugano
13 marzo 2008/sc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Ermotti
segretario:
Annovazzi, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa n. 98.1998/R.55.2006
(curatela: approvazione di rendiconto) della Divisione degli interni, Sezione
degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone
AP 1
e la curatrice
CO 2
alla
Commissione tutoria regionale 8,
Pregassona;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 13 luglio 2007 presentato da AP 1 contro la decisione emessa il
25 giugno 2007 dalla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali,
Autorità di vigilanza sulle tutele;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Con decisione del 22 agosto 2002 la Commissione tutoria regionale
8 ha istituito una curatela volontaria in favore di AP 1 (1979), designando come
curatrice l'avv. dott. CO 2. Quest'ultima ha sottoposto il 27 febbraio 2006
alla Commissione tutoria il rendiconto del 2005, con una sua nota professionale
di complessivi fr. 1634.– (fr. 1340.– di onorario e fr. 294.– di
spese), chiedendo di porre tale onere a carico del Comune di __________ per
tenere conto della precaria situazione economica in cui versa la curatelata.
B. Con
decisione del 28 giugno 2006 la Commissione tutoria regionale ha approvato il
rapporto morale e il rendiconto finanziario del 2005, stralciando fr. 30 357.– dai passivi
della curatelata
(attestati di carenza beni per fr. 5599.90, AVS di fr. 18.70,
prestazioni assistenziali per fr. 24 677.30), ciò che ne ha
rivalutato
la
sostanza del 2004 da un passivo di fr. 18 608.40 a un attivo
di
fr. 7159.10, riducendo la perdita d'esercizio da fr. 4662.80
a
fr. 73.10, per una sostanza netta, il 31 dicembre 2005, di
fr. 7085.80 (dispositivo n. 1). La nota professionale della curatrice, di
fr. 1634.–, è stata posta a carico di AP 1. Nella misura di fr. 600.– la
curatrice è stata autorizzata ad attingere direttamente alla sostanza
amministrata, mentre la differenza sarebbe stata anticipata dal Comune di __________
(dispositivo n. 2). In esito alla decisione la Commissione tutoria regionale
non ha prelevato tasse né spese (dispositivo n. 3).
C. Il 4
luglio 2006 AP 1 e l’avv. dott. CO 2 sono insorte all'Autorità di
vigilanza sulle tutele, contestando le modifiche apportate dalla Commissione
tutoria al rendiconto e chiedendo di approvare quest'ultimo così com'era stato presentato dalla curatrice. Esse hanno chiesto inoltre di porre la
mercede della curatrice interamente a carico del Comune di __________. Nelle
sue osservazioni del 28 giugno 2006 la Commissione tutoria regionale ha
proposto di respingere il ricorso, precisando di avere suddiviso il
finanziamento della mercede in base a una propria tabella fondata sulla
liquidità della curatelata al momento della decisione. Statuendo il 25 giugno 2007,
l'Autorità di vigilanza ha “evaso il ricorso ai sensi dei considerandi” e “retrocesso l'incarto alla Commissione tutoria regionale per
rettifica della decisione”. Non sono state prelevate tasse né spese.
D. Contro
la decisione predetta AP 1 ha appellato il 13 luglio 2007 per
ottenere l'accoglimento del ricorso introdotto all'Autorità di vigilanza e la
conseguente riforma della decisione impugnata. La Commissione tutoria
regionale non ha formulato osservazioni. Il 10 agosto 2007 AP
1 ha comunicato a questa Camera che l'appello deve intendersi vertere
unicamente sul prelievo dalla propria sostanza di parte della mercede destinata
alla curatrice, mentre per quanto riguarda l'approvazione del rendiconto ha dichiarato
che “accetta il giudizio
dell'Autorità di vigilanza, come inteso nei considerandi di appello, in merito
alla modalità di contabilizzazione dei passivi”.
Considerandi
in diritto: 1. Le decisioni emesse dall'Autorità di vigilanza sulle
tutele sono appellabili entro venti giorni dalla notifica (art. 48 della legge
sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele, RL 4.1.2.2,
cui rinvia l'art. 39 LAC). La procedura è quella ordinaria degli art. 307 segg.
CPC, con le particolarità dell'art. 424a CPC (RDAT II-2003 pag. 51
consid. 1). Tempestivo, nella misura in cui non è oggetto di desistenza l'appello
in esame è pertanto ricevibile.
2.
Nel
Dispositivo
dispositivo della decisione impugnata l'Autorità di vigilanza ha – come detto –
“evaso il ricorso ai sensi dei considerandi” e “retrocesso
l'incarto alla Commissione tutoria regionale per rettifica della decisione”. A
prima vista simile dispositivo parrebbe connotare una mera decisione
incidentale (di rinvio). In realtà si evince dai considerandi che l'Autorità di
vigilanza ha sì ritornato gli atti alla Commissione tutoria regionale perché
fossero inseriti nell'inventario della curatelata i debiti risultanti dagli
attestati di carenza beni, esclusi quelli verso l'Ufficio del sostegno sociale,
ma ha anche respinto le contestazioni mosse alla chiave di riparto relativa al
finanziamento della mercede chiesta dalla curatrice (fr. 600.– da prelevare
subito dalla sostanza della curatelata, il resto anticipato dal Comune di __________).
Su tal punto essa ha statuito in via definitiva, sicché il giudizio impugnato
si rivela una decisione parziale. E il problema legato al finanziamento della
mercede può essere deciso senza riguardo all'approvazione del rendiconto (che
forma oggetto del rinvio per nuova decisione alla Commissione tutoria
regionale). A tale proposito conviene quindi giudicare l'appello senza indugio
(sulla rilevanza della distinzione ai fini del giudizio si veda l'art. 91 lett.
a LTF).
3. Per
quel che riguarda la mercede della curatrice, l'Autorità di vigilanza ha
ricordato che le spese di una curatela vanno in linea di principio a carico del
pupillo. Essa ha accertato inoltre che la situazione finanziaria di AP 1
non è “così disastrosa come preteso dalle ricorrenti, ritenuta la non
considerazione dei debiti assistenziali”, mentre il fatto che in precedenza
l'ente pubblico avesse anticipato l'onorario della curatrice in luogo e vece
della curatelata ancora non costituiva un diritto acquisito. Sulla scorta di
ciò essa ha confermato la chiave di riparto adottata dalla Commissione
tutoria regionale per il finanziamento della mercede.
4. L'appellante ricorda
anzitutto di percepire prestazioni dall'Ufficio del sostegno sociale e
sottolinea di essere insolvente, come dimostrano i vari attestati di carenza
beni a suo carico. Contesta poi l'applicazione di una tabella, “sconosciuta
alla curatrice e all'appellante, così come all'Autorità di vigilanza sulle
tutele, (…) che stabilisce una partecipazione alle spese da parte del curatelato
sulla base di scaglioni di importi attivi liquidi”, la quale costituirebbe per
di più una disparità di trattamento nell'addebito delle spese
di curatela tra Comuni e curatele diverse. Essa non nega di avere accantonato
in quattro anni circa fr. 3000.–, ma obietta che quel piccolo capitale è
destinato a coprire spese impreviste, principalmente mediche, tant'è che mai in
passato sono state date disposizioni alla curatrice di usare tale somma.
Soggiunge dipoi che, dandosi una sostanza passiva come quella figurante nel
rendiconto, il saldo attivo di una singola posta non può costituire un attivo liquido
né una sostanza attiva. Per finire essa chiede che l'onorario della
curatrice sia anticipato dalla Commissione tutoria regionale e in seguito,
sulla base delle convenzioni stipulate fra Comuni e autorità tutorie, poste a
carico del Comune di domicilio.
5. Sul finanziamento
della mercede chiesta dalla curatrice la decisione impugnata
si pone invero ai limiti inferiori delle esigenze minime di motivazione,
giacché le poche righe con cui l'Autorità di vigilanza dichiara di approvare la
chiave di riparto adottata dalla Commissione tutoria regionale si esauriscono
in una semplice affermazione. La ricorrente ad ogni modo non se ne duole. Pacifico
è altresì che l'obbligo imposto alla curatelata di finanziare la mercede della
curatrice nella misura di fr. 600.– attingendo a un proprio conto è dovuto al
fatto che tale conto denota un saldo attivo di circa fr. 3000.–. La questione
è pertanto di sapere se in proposito la decisione impugnata resista alla
critica.
a) Un curatore ha diritto a una mercede fissata dall'autorità tutoria
secondo il lavoro svolto e le condizioni economiche del pupillo (art. 417 cpv.
2 CC e 49 della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e
curatele). Inoltre, giusta l'art. 19 cpv. 1 della legge sull'organizzazione e
la procedura in materia di tutele e curatele, i costi di gestione della misura
tutoria (mercede, spese, tasse) sono a carico della persona interessata o di
chi è tenuto al suo sostentamento. Se costoro non vi fanno fronte, tali costi
sono anticipati dalla Commissione tutoria (cpv. 2), riservato il diritto di
questa di ricuperare l'importo entro 10 anni (cpv. 3). I costi anticipati
dall'autorità tutoria e non ricuperati dal pupillo, o da chi è tenuto al suo
sostentamento, sono addebitati al Comune di domicilio della persona interessata
(art. 3 cpv. 3 del regolamento in materia di tutele e curatele).
b) Nella
fattispecie l'autorità tutoria, accertato che al momento dell'approvazione del
rendiconto la pupilla disponeva di liquidità, ha obbligato quest'ultima a finanziare
con sostanza propria una quota della mercede della curatrice (fr. 600.–) in applicazione
della seguente tabella:
sostanza a
carico del pupillo
da
fr. 0.– a fr. 1999.– 0% niente
da fr.
2000.– a fr. 2999.– 10% min. fr. 200.– max fr. 299.90
da fr.
3000.– a fr. 3999.– 20% min. fr. 600.– max fr. 799.80
da fr.
4000.– a fr. 4999.– 30% min. fr. 1200.– max fr. 1499.70
da fr.
5000.– a fr. 5999.– 40% min. fr. 2000.– max fr. 2399.60
Ora,
che un'autorità tutoria faccia capo a direttive per determinare la proporzione
in cui un pupillo provvisto di sostanza propria possa essere chiamato a usare
tale sostanza – rispettivamente possa essere dispensato
dall'attingere a tale sostanza – per finanziare i costi
di un provvedimento tutelare è senz'altro ammissibile
(v. Geiser in: Basler Kommentar, ZGB I, 3ª edizione, n. 5 ad art. 416; Plädoyer 2/2000
pag. 57; RDT 52/1997 pag. 5 a metà). Tali direttive non esonerano però
l'autorità tutoria da un corretto esercizio del potere d'apprezzamento, nel senso che l'uso di una tabella non deve surrogare
un'adeguata ponderazione della singola fattispecie e della situazione
concreta.
c) In
concreto l'appellante beneficia di indennità di disoccupazione, rispettivamente
di prestazioni assistenziali, e fatica verosimilmente a coprire il proprio
fabbisogno minimo. È assodato poi che a suo carico esistono attestati di carenza
beni per complessivi fr. 5599.90, con un ulteriore debito di complessivi fr. 24 677.30 verso l'Ufficio del sostegno sociale. Resta
il fatto, non contestato, che essa dispone di un attivo liquido di circa
fr. 3000.– “accantonato dal 2002 al 2005”. Perché con tale sostanza essa
non dovrebbe partecipare ai costi della curatela non è dato di capire. Certo, essa
allega che quel piccolo capitale è destinato a “coprire eventuali spese
primarie extra, tipo mediche e non, che potrebbe avere”. Ciò non basta tuttavia
per dimostrare che il contributo immediato richiesto nella fattispecie dalla
Commissione tutoria regionale poggi su uno scorretto o inadeguato uso del
potere di apprezzamento.
Diversa sarebbe la situazione nel caso in cui emergesse la necessità,
per l'appellante, di affrontare in tempi brevi spese prevedibili e in qualche
modo necessarie. Nel caso specifico tuttavia non si desume nulla del genere. Che
l'interessata “soffra di problemi legati ai polmoni e di problemi psicofisici
ancora non risolti (vedi rapporto morale)” è possibile, ma non sostanzia ancora
l'ipotesi di costi incombenti. Tanto meno risulta – o l'appellante asserisce –
che taluni creditori abbiano preteso il rimborso di loro spettanze. Anzi, salvo
due persone fisiche, i creditori di lei sono enti pubblici o parastatali, e principalmente
il Cantone Ticino, cui l'appellante deve imposte arretrate e multe (doc. D).
Nulla conforta l'eventualità pertanto che, privilegiando nella situazione
descritta il pagamento di una quota dell'onorario esposto dalla curatrice per rapporto ad altri debiti, la Commissione tutoria
regionale abbia esercitato impropriamente la sua latitudine di
valutazione o sia caduta in una disparità di trattamento.
Si
seguisse l'opinione dell'appellante, del resto, ogni curatelato avrebbe il
diritto di conservare per principio denaro liquido fino a concorrenza di circa
fr. 3000.–. Perché si imporrebbe tale limite rispetto a quello di fr. 1999.–
applicato dalla Commissione tutoria regionale, tuttavia, essa non spiega.
Nemmeno essa adduce che – per avventura – un minimo siffatto si dedurrebbe
dalla legge, dalla giurisprudenza o da precetti costituzionali. Quanto alla
circostanza che in passato la Commissione tutoria regionale non abbia preteso
una partecipazione immediata ai costi della curatela, ciò ancora non configura –
come rileva l'Autorità di vigilanza – un diritto acquisito, né poteva destare
legittime aspettative in tal senso. Se ne conclude in ultima analisi che, privo
di consistenza, l'appello è destinato all'insuccesso.
6. Gli
oneri del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC).
Si giustifica tuttavia di rinunciare a ogni prelievo, l'appellante essendo
sprovvista di cognizioni giuridiche e
avendo ricorso senza l'ausilio di un patrocinatore. Non è il caso
nemmeno di attribuire ripetibili alla Commissione tutoria regionale, già per il
fatto che davanti alla Camera essa è rimasta silente.
7. In
merito ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), nella fattispecie il valore litigioso
non supera la soglia di fr. 30 000.– per un eventuale ricorso in materia
civile (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Nella
misura in cui non è oggetto di desistenza, l'appello è respinto
e la decisione impugnata è confermata. Per il resto l'appello è stralciato dai
ruoli.
2. Non si
riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.
3. Intimazione
a:
–;
–;
Comunicazione a:
– Divisione
degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele;
–
avv. dott..
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale
d'appello
Il presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF
entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF).
Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile
solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore
litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è
ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza
fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art.
76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro
lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al
Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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