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Decisione

11.2007.114

Spese della misura tutelare

13 marzo 2008Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani ed Ermotti

segretario:

Annovazzi, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa n. 98.1998/R.55.2006

(curatela: approvazione di rendiconto) della Divisione degli interni, Sezione

degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone

AP 1

e la curatrice

CO 2

alla

Commissione tutoria regionale 8,

Pregassona;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti

di questione: 1. Se dev'essere accolto

l'appello del 13 luglio 2007 presentato da AP 1 contro la decisione emessa il

25 giugno 2007 dalla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali,

Autorità di vigilanza sulle tutele;

2. Il

giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. Con decisione del 22 agosto 2002 la Commissione tutoria regionale

8 ha istituito una curatela volontaria in favore di AP 1 (1979), designando come

curatrice l'avv. dott. CO 2. Quest'ultima ha sottoposto il 27 febbraio 2006

alla Commissione tutoria il rendiconto del 2005, con una sua nota professionale

di complessivi fr. 1634.– (fr. 1340.– di onorario e fr. 294.– di

spese), chiedendo di porre tale onere a carico del Comune di __________ per

tenere conto della precaria situazione economica in cui versa la curatelata.

B. Con

decisione del 28 giugno 2006 la Commissione tutoria regionale ha approvato il

rapporto morale e il rendiconto finanziario del 2005, stralciando fr. 30 357.– dai passivi

della curatelata

(attestati di carenza beni per fr. 5599.90, AVS di fr. 18.70,

prestazioni assistenziali per fr. 24 677.30), ciò che ne ha

rivalutato

la

sostanza del 2004 da un passivo di fr. 18 608.40 a un attivo

di

fr. 7159.10, riducendo la perdita d'esercizio da fr. 4662.80

a

fr. 73.10, per una sostanza netta, il 31 dicembre 2005, di

fr. 7085.80 (dispositivo n. 1). La nota professionale della curatrice, di

fr. 1634.–, è stata posta a carico di AP 1. Nella misura di fr. 600.– la

curatrice è stata autorizzata ad attingere direttamente alla sostanza

amministrata, mentre la differenza sarebbe stata anticipata dal Comune di __________

(dispositivo n. 2). In esito alla decisione la Commissione tutoria regionale

non ha prelevato tasse né spese (dispositivo n. 3).

C. Il 4

luglio 2006 AP 1 e l’avv. dott. CO 2 sono insorte all'Autorità di

vigilanza sulle tutele, contestando le mo­difiche apportate dalla Commissione

tutoria al rendiconto e chiedendo di approvare quest'ultimo così com'era stato presentato dalla curatrice. Esse hanno chiesto inoltre di porre la

mercede della curatrice interamente a carico del Comune di __________. Nelle

sue osservazioni del 28 giugno 2006 la Commissione tutoria regionale ha

proposto di respingere il ricorso, precisando di avere suddiviso il

finanziamento della mercede in base a una propria tabella fondata sulla

liquidità della curatelata al momento della decisione. Statuendo il 25 giugno 2007,

l'Autorità di vigilanza ha “evaso il ricorso ai sensi dei considerandi” e “retrocesso l'incarto alla Commissione tutoria regionale per

rettifica della decisione”. Non sono state prelevate tasse né spese.

D. Contro

la decisione predetta AP 1 ha appellato il 13 luglio 2007 per

ottenere l'accoglimento del ricorso introdotto all'Autorità di vigilanza e la

conseguente riforma della decisione impugnata. La Commissione tutoria

regionale non ha formulato osser­vazioni. Il 10 agosto 2007 AP

1 ha comunicato a questa Camera che l'appello deve intendersi vertere

unicamente sul prelievo dalla propria sostanza di parte della mercede destinata

alla curatrice, mentre per quanto riguarda l'approvazione del rendiconto ha dichiarato

che “accetta il giudizio

dell'Autorità di vigilanza, come inteso nei considerandi di appello, in merito

alla modalità di contabilizzazione dei passivi”.

Considerandi

in diritto: 1. Le decisioni emesse dall'Autorità di vigilanza sulle

tutele sono appellabili entro venti giorni dalla notifica (art. 48 della legge

sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele, RL 4.1.2.2,

cui rinvia l'art. 39 LAC). La procedura è quella ordinaria degli art. 307 segg.

CPC, con le particolarità dell'art. 424a CPC (RDAT II-2003 pag. 51

consid. 1). Tempestivo, nella misura in cui non è oggetto di desistenza l'appello

in esame è pertanto ricevibile.

2.

Nel

Dispositivo

dispositivo della decisione impugnata l'Autorità di vigilanza ha – come detto –

“evaso il ricorso ai sensi dei considerandi” e “retrocesso

l'incarto alla Commissione tutoria regionale per rettifica della decisione”. A

prima vista simile dispositivo parrebbe connotare una mera decisione

incidentale (di rinvio). In realtà si evince dai considerandi che l'Autorità di

vigilanza ha sì ritornato gli atti alla Commissione tutoria regionale perché

fossero inseriti nell'inventario della curatelata i debiti risultanti dagli

attestati di carenza beni, esclusi quelli verso l'Ufficio del sostegno sociale,

ma ha anche respinto le contestazioni mosse alla chiave di riparto relativa al

finanziamento della mercede chiesta dalla curatrice (fr. 600.– da prelevare

subito dalla sostanza della curatelata, il resto anticipato dal Comune di __________).

Su tal punto essa ha statuito in via definitiva, sicché il giudizio impugnato

si rivela una decisione parziale. E il problema legato al finanziamento della

mercede può essere deciso senza riguardo all'approvazione del rendiconto (che

forma oggetto del rinvio per nuova decisione alla Commissione tutoria

regionale). A tale proposito conviene quindi giudicare l'appello senza indugio

(sulla rilevanza della distinzione ai fini del giudizio si veda l'art. 91 lett.

a LTF).

3. Per

quel che riguarda la mercede della curatrice, l'Autorità di vigilanza ha

ricordato che le spese di una curatela vanno in linea di principio a carico del

pupillo. Essa ha accertato inoltre che la situazione finanziaria di AP 1

non è “così disastrosa come preteso dalle ricorrenti, ritenuta la non

considerazione dei debiti assistenziali”, mentre il fatto che in precedenza

l'ente pubblico avesse anticipato l'onorario della curatrice in luogo e vece

della curatelata ancora non costituiva un diritto acquisito. Sulla scorta di

ciò essa ha confermato la chiave di riparto adottata dalla Commissione

tutoria regionale per il finanziamento della mercede.

4. L'appellante ricorda

anzitutto di percepire prestazioni dall'Ufficio del sostegno sociale e

sottolinea di essere insolvente, come dimostrano i vari attestati di carenza

beni a suo carico. Contesta poi l'applicazione di una tabella, “sconosciuta

alla curatrice e all'appellante, così come all'Autorità di vigilanza sulle

tutele, (…) che stabilisce una partecipazione alle spese da parte del curatelato

sulla base di scaglioni di importi attivi liquidi”, la quale costituirebbe per

di più una disparità di trattamento nell'addebito delle spese

di curatela tra Comuni e curatele diverse. Essa non nega di avere accantonato

in quattro anni circa fr. 3000.–, ma obietta che quel piccolo capitale è

destinato a coprire spese impreviste, principalmente mediche, tant'è che mai in

passato sono state date disposizioni alla curatrice di usare tale somma.

Soggiunge dipoi che, dandosi una sostanza passiva come quella figurante nel

rendiconto, il saldo attivo di una singola posta non può costituire un attivo liquido

né una sostanza attiva. Per finire essa chiede che l'onorario della

curatrice sia anticipato dalla Commissione tutoria regionale e in seguito,

sulla base delle convenzioni stipulate fra Comuni e autorità tutorie, poste a

carico del Comune di domicilio.

5. Sul finanziamento

della mercede chiesta dalla curatrice la decisione impugnata

si pone invero ai limiti inferiori delle esigenze minime di motivazione,

giacché le poche righe con cui l'Autorità di vigilanza dichiara di approvare la

chiave di riparto adottata dalla Commissione tutoria regionale si esauriscono

in una semplice affermazione. La ricorrente ad ogni modo non se ne duole. Pacifico

è altresì che l'obbligo imposto alla curatelata di finanziare la mercede della

curatrice nella misura di fr. 600.– attingendo a un proprio conto è dovuto al

fatto che tale conto denota un saldo attivo di circa fr. 3000.–. La questione

è pertanto di sapere se in proposito la decisione impugnata resista alla

critica.

a) Un curatore ha diritto a una mercede fissata dall'autorità tutoria

secondo il lavoro svolto e le condizioni economiche del pupillo (art. 417 cpv.

2 CC e 49 della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e

curatele). Inoltre, giusta l'art. 19 cpv. 1 della legge sull'organizzazione e

la procedura in materia di tutele e curatele, i costi di gestione della misura

tutoria (mercede, spese, tasse) sono a carico della persona interessata o di

chi è tenuto al suo sostentamento. Se costoro non vi fanno fronte, tali costi

sono anticipati dalla Commissione tutoria (cpv. 2), riservato il diritto di

questa di ricuperare l'importo entro 10 anni (cpv. 3). I costi anticipati

dall'autorità tutoria e non ricuperati dal pupillo, o da chi è tenuto al suo

sostentamento, sono addebitati al Comune di domicilio della persona interessata

(art. 3 cpv. 3 del regolamento in materia di tutele e curatele).

b) Nella

fattispecie l'autorità tutoria, accertato che al momento dell'approvazione del

rendiconto la pupilla disponeva di liquidità, ha obbligato quest'ultima a finanziare

con sostanza propria una quota della mercede della curatrice (fr. 600.–) in applicazione

della seguente tabella:

sostanza a

carico del pupillo

da

fr. 0.– a fr. 1999.– 0% niente

da fr.

2000.– a fr. 2999.– 10% min. fr. 200.– max fr. 299.90

da fr.

3000.– a fr. 3999.– 20% min. fr. 600.– max fr. 799.80

da fr.

4000.– a fr. 4999.– 30% min. fr. 1200.– max fr. 1499.70

da fr.

5000.– a fr. 5999.– 40% min. fr. 2000.– max fr. 2399.60

Ora,

che un'autorità tutoria faccia capo a direttive per determinare la proporzione

in cui un pupillo provvisto di sostanza propria possa essere chiamato a usare

tale sostanza – rispettivamente possa essere dispensato

dall'attingere a tale sostanza – per finanziare i costi

di un provvedimento tutelare è senz'altro ammissibile

(v. Geiser in: Basler Kommentar, ZGB I, 3ª edizione, n. 5 ad art. 416; Plädoyer 2/2000

pag. 57; RDT 52/1997 pag. 5 a metà). Tali direttive non esonerano però

l'autorità tutoria da un corretto esercizio del potere d'apprezzamento, nel senso che l'uso di una tabella non deve surrogare

un'ade­guata ponderazione della singola fattispecie e della situazione

concreta.

c) In

concreto l'appellante beneficia di indennità di disoccupazione, rispettivamente

di prestazioni assistenziali, e fatica verosimilmente a coprire il proprio

fabbisogno minimo. È assodato poi che a suo carico esistono attestati di carenza

beni per complessivi fr. 5599.90, con un ulteriore debito di complessivi fr. 24 677.30 verso l'Ufficio del sostegno sociale. Resta

il fatto, non contestato, che essa dispone di un attivo liquido di circa

fr. 3000.– “accantonato dal 2002 al 2005”. Perché con tale sostanza essa

non dovrebbe partecipare ai costi della curatela non è dato di capire. Certo, essa

allega che quel piccolo capitale è destinato a “coprire eventuali spese

primarie extra, tipo mediche e non, che potrebbe avere”. Ciò non basta tuttavia

per dimostrare che il contributo immediato richiesto nella fattispecie dalla

Commissione tutoria regionale poggi su uno scorretto o inadeguato uso del

potere di apprezzamento.

Diversa sarebbe la situazione nel caso in cui emergesse la necessità,

per l'appellante, di affrontare in tempi brevi spese prevedibili e in qualche

modo necessarie. Nel caso specifico tuttavia non si desume nulla del genere. Che

l'interessata “soffra di problemi legati ai polmoni e di problemi psicofisici

ancora non risolti (vedi rapporto morale)” è possibile, ma non sostanzia ancora

l'ipotesi di costi incombenti. Tanto meno risulta – o l'appellante asserisce –

che taluni creditori abbiano preteso il rimborso di loro spettanze. Anzi, salvo

due persone fisiche, i creditori di lei sono enti pubblici o parastatali, e principalmente

il Cantone Ticino, cui l'appellante deve imposte arretrate e multe (doc. D).

Nulla conforta l'eventualità pertanto che, privilegiando nella situazione

descritta il pagamento di una quota dell'onorario esposto dalla curatrice per rapporto ad altri debiti, la Commissione tutoria

regionale abbia esercitato impropriamente la sua latitudine di

valutazione o sia caduta in una disparità di trattamento.

Si

seguisse l'opinione dell'appellante, del resto, ogni curatelato avrebbe il

diritto di conservare per principio denaro liquido fino a concorrenza di circa

fr. 3000.–. Perché si imporrebbe tale limite rispetto a quello di fr. 1999.–

applicato dalla Commissione tutoria regionale, tuttavia, essa non spiega.

Nemmeno essa adduce che – per avventura – un minimo siffatto si dedurrebbe

dalla legge, dalla giurisprudenza o da precetti costituzionali. Quanto alla

circostanza che in passato la Commissione tutoria regionale non abbia preteso

una partecipazione immediata ai costi della curatela, ciò ancora non configura –

come rileva l'Autorità di vigilanza – un diritto acquisito, né poteva destare

legittime aspettative in tal senso. Se ne conclude in ultima analisi che, privo

di consistenza, l'appello è destinato all'insuccesso.

6. Gli

oneri del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC).

Si giustifica tuttavia di rinunciare a ogni prelievo, l'appellante essendo

sprovvista di cognizioni giuridiche e

avendo ricorso senza l'ausilio di un patrocinatore. Non è il caso

nemmeno di attribuire ripetibili alla Commissione tutoria regionale, già per il

fatto che davanti alla Camera essa è rimasta silente.

7. In

merito ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), nella fattispecie il valore litigioso

non supera la soglia di fr. 30 000.– per un eventuale ricorso in materia

civile (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF).

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Nella

misura in cui non è oggetto di desistenza, l'appello è respinto

e la decisione impugnata è confermata. Per il resto l'appello è stralciato dai

ruoli.

2. Non si

riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

3. Intimazione

a:

–;

–;

Comunicazione a:

– Divisione

degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele;

avv. dott..

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale

d'appello

Il presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF

entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF).

Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile

solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore

litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è

ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza

fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art.

76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro

lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al

Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La

legittimazione a ri­correre è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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