Lexipedia

Decisione

11.2007.116

Interdizione per abuso di sostanze alcoliche

16 agosto 2007Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani ed Ermotti

segretario:

Annovazzi, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa n. 1.2006

(interdizione) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità

di vigilanza sulle tutele, promossa con istanza del 5 gennaio 2006 dalla

Commissione

tutoria regionale 12,

nei confronti di

AP 1 ;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti

di questione: 1. Se dev'essere accolto

l'appello del 14 luglio 2007 presentato da AP 1 contro la decisione emessa il 25

giugno 2007 dalla Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele;

2. Il

giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. La CO 1 ha presentato il 5 gennaio 2006 all'Autorità di vigilanza

sulle tutele un'istanza di interdizione nei confronti di

AP 1 (1967)

fondata sugli art. 369 (infermità o debolezza di mente) e 370 CC (abuso di

sostanze stupefacenti e alcoliche). Beneficiario di rendite assistenziali, il tutelando è stato privato provvisoriamente

il 12 gennaio 2006 dei diritti civili (art. 386 cpv. 2 CC) dalla medesima CO 1,

che gli ha nominato __________ in

qualità di rappresentante.

B. L'Autorità di vigilanza ha commissionato il 20 marzo 2006 al Servizio psico-sociale

di __________ una perizia volta ad accertare le condizioni del soggetto, con

particolare riguardo a un'eventuale infermità o debolezza di mente, a possibili

problemi di alcolismo e alla necessità di misure di protezione. AP 1 non ha dato seguito alle convocazioni del Servizio psico-sociale di

__________ e ha ritornato al mittente le comunicazioni dell'Autorità di

vigilanza. Le diffide inviategli da quest'ultima il 25 aprile 2006 e 18

gennaio 2007 perché si presentasse al Servizio psico-sociale non hanno avuto

esito. L'Autorità di vigilanza ha ordinato così il 9 marzo 2007 la traduzione

forzata di AP 1 alla __________ di __________, alla quale è stato dato

l'incarico di peritare l'interdicendo. Quest'ultimo è poi stato ricoverato

nell'istituto dal 27 marzo al 5 aprile 2007.

C. Nel loro

referto dell'11 maggio 2007 il caposervizio del settore Sopraceneri della __________ dott. __________ e la dott.

__________, medico assistente, hanno accertato che il paziente è affetto da “sindrome di dipendenza di oppioidi, attualmente

in astinenza con farmaci avversivi o bloccanti (ICD 10: F 11.23),” e da “sindrome di dipendenza da alcol, attualmente in astinenza in

ambiente protetto (ICD 10: F 10.21)”, ciò che impedisce al soggetto di provvedere alle sue esigenze e richiede

durevole protezione e assistenza.

D. Convocato

due volte per essere sentito di persona, AP 1 non si è presentato davanti

all'Autorità di vigilanza. Statuendo il 25 giugno 2005, questa ha pronunciato

l'interdizione “in base

dell'art. 370 CC”, invitando la

Commissione tutoria regionale a chiudere la rappresentanza provvisoria e a

nominare un tutore. Essa non ha prelevato tasse né spese.

E. Contro

la decisione appena citata AP 1 è insorto il 14 luglio 2007 a questa Camera con

un appello nel quale chiede che l'interdizione sia sostituita da una curatela e

che la decisione sia riformata di conseguenza. Il memoriale non ha formato

oggetto di intimazione.

Considerandi

in diritto: 1. Le decisioni prese dall'Autorità di vigilanza sulle tutele sono impugnabili

entro venti giorni a questa Camera (art. 48 della legge sull'organizzazione e

la procedura in materia di tutele e curatele, RL 4.1.2.2, cui rinvia l'art. 39 LAC). Consegnato

alla posta il 16 lu­glio 2007, l'appello in esame è

tempestivo. Direttamente toccato dalla decisione impugnata, l'interdicendo è

senz'altro legittimato a ricorrere.

2.

L'Autorità

di vigilanza ha rilevato che secondo gli accertamenti peritali l'interessato è

affetto da “sindrome di

dipendenza di oppioidi, attualmente in astinenza con farmaci avversivi o

bloccanti (ICD 10: F 11.23),” e

da “sindrome di dipendenza da

alcol, attualmente in astinenza in ambiente protetto (ICD 10: F 10.21)”. Stando al referto, dal punto di vista

psichico il paziente denota allentamento dei nessi associativi, compromissione

della forma e del contenuto del pensiero, labilità nell'attenzione e nella concentrazione.

Tale stato non facilita un contatto adeguato con la realtà, finendo per

compromettere la valutazione della stessa. Dal punto di vista personale, secondo

la perizia l'interdicendo non riesce a valutare in modo adeguato i rischi

dell'abuso di alcol, mentre dal punto di vista gestionale egli amministra la

sua vita e le sue risorse economiche in funzione di tale dipendenza. Onde la necessità di durevole protezione e assistenza.

3.

L'appellante

non si confronta con la motivazione addotta dall'Autorità di vigilanza, ciò che

basterebbe per dichiarare l'appello irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f con

rinvio al cpv. 5 CPC). Egli medesimo ammette in ogni modo di trascendere – a

volte – nel consumo di alcol o altro, postulando un adeguato lasso di tempo per

“mettersi al passo”, foss'anche con l'aiuto di qualcuno a

livello psico-sociale, offrendo la sua massima collaborazione. Afferma che “se non ce la faccio mi rimetterò alle

vostre decisioni, e possibilmente chiederò di essere messo sotto curatela piuttosto

che una tutela definitiva”.

4.

Sull'effettiva

presa di coscienza della situazione e sulla reale volontà dell'interessato di

sottoporsi a terapie sussistono legittime perplessità. Intanto perché la

condizione psichica di lui compromette la valutazione della realtà e inoltre

perché il suo stesso medico curante dott. __________ ha rilevato la scarsa

motivazione del paziente a sottoporsi a cure psichiatriche o disintossicanti

(doc. 1, allegati B e C). Comunque sia, l'interessato non contesta di richiedere

“durevole assistenza e protezione”, né revoca in dubbio di amministrare la sua

vita e le sue risorse economiche in funzione della dipendenza dall'alcol (perizia,

pag. 2 ad 3.1), né contesta che tale condotta di vita metta a repentaglio la

sua salute e la sua stessa esistenza (perizia, pag. 2 ad 4.1). E dalla perizia

risulta che egli non si rende conto per nulla dei suoi problemi (pag. 2 ad 4.1),

anzi li minimizza (“a volte

trascendo nel consumo degli alcolici”), tant'è che ignora

qualsiasi terapia e continua ad abusare di alcolici e

di stupefacenti. Al punto che lo specialista ha formulato una prognosi negativa.

In

condizioni del genere l'interdicendo non può seriamente essere lasciato a sé

stesso. Tutt'al più ci si potrebbe domandare se non sia sufficiente pronunciare

una misura meno incisiva della tutela, come una curatela. Se non che, sia essa

di rappresentanza (art. 392 CC), di amministrazione (art. 393) o volontaria

(art. 394 CC), una curatela garantisce

solo un'assistenza limitata e – di regola – temporanea.

Né può entrare in linea di conto un'inabilitazione (art. 395 CC), la quale mira

solo accessoriamente all'assistenza personale (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4ª edizione, pag. 336 n. 868), essendo volta

anzitutto a garantire una corretta amministrazione del patrimonio. Quanto

a una tutela volontaria giusta l'art. 372 CC, meno incisiva di

quella coatta (Desche­naux/Steinauer,

op. cit., pag. 341 n. 869), basti ricordare che l'appellante medesimo rifiuta

ogni forma di tutela (v. anche perizia, pag. 2 ad 4.1). Ne segue che nella fattispecie l'interdizione non risulta contrastare con i

principi di proporzionalità e di sussidiarietà che governano il diritto tutorio. Ad ogni buon conto, una tutela non è

inamovibile. Ove l'interessato mostrasse di capire i problemi che lo affliggono

e di attivarsi con impegno per curarsi, soccorrendo i presupposti dell'art. 437

CC la tutela potrà essere revocata. Spetterà in sostanza al tutelato

dimostrare, con i fatti, quanto egli afferma ora nell'appello.

5.

Gli

oneri del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC),

ma in concreto appare equo rinunciare a ogni prelievo, l'appellante essendo

privo di formazione giuridica. Non si pone invece questione di ripetibili,

l'appello non avendo formato oggetto di intimazione.

6.

Quanto

ai rimedi giuridici esperibili contro l'attuale sentenza sul piano federale

(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), dandosi interdizione è ammissibile il ricorso in

materia civile senza riguardo all'eventuale valore litigioso (art. 72 cpv. 2

lett. b n. 6 LTF).

Dispositivo

Per questi motivi,

in applicazione dell'art. 313bis CPC,

pronuncia: 1. Nella

misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la decisione impugnata è confermata.

2. Non si

riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

3. Intimazione

a:

– ;

– , .

Comunicazione

alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza

sulle tutele.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile entro

trenta giorni dalla notificazione delle decisioni previste dagli art. 90 a 93

LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle

cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo

se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000

franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in

materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamentale (art. 74 e 100 cpv. 1 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster