11.2007.116
Interdizione per abuso di sostanze alcoliche
16 agosto 2007Italiano8 min
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Numero d'incarto:
11.2007.116
Data decisione, Autorità:
16.08.2007, ICCA
Titolo:
Interdizione per abuso di sostanze alcoliche
INFERMITÀ E DEBOLEZZA MENTALE
MAGGIORENNE INCAPACE
art. 370 CC
Incarto n.
11.2007.116
Lugano
16 agosto
2007/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Ermotti
segretario:
Annovazzi, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa n. 1.2006
(interdizione) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità
di vigilanza sulle tutele, promossa con istanza del 5 gennaio 2006 dalla
Commissione
tutoria regionale 12,
nei confronti di
AP 1 ;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 14 luglio 2007 presentato da AP 1 contro la decisione emessa il 25
giugno 2007 dalla Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. La CO 1 ha presentato il 5 gennaio 2006 all'Autorità di vigilanza
sulle tutele un'istanza di interdizione nei confronti di
AP 1 (1967)
fondata sugli art. 369 (infermità o debolezza di mente) e 370 CC (abuso di
sostanze stupefacenti e alcoliche). Beneficiario di rendite assistenziali, il tutelando è stato privato provvisoriamente
il 12 gennaio 2006 dei diritti civili (art. 386 cpv. 2 CC) dalla medesima CO 1,
che gli ha nominato __________ in
qualità di rappresentante.
B. L'Autorità di vigilanza ha commissionato il 20 marzo 2006 al Servizio psico-sociale
di __________ una perizia volta ad accertare le condizioni del soggetto, con
particolare riguardo a un'eventuale infermità o debolezza di mente, a possibili
problemi di alcolismo e alla necessità di misure di protezione. AP 1 non ha dato seguito alle convocazioni del Servizio psico-sociale di
__________ e ha ritornato al mittente le comunicazioni dell'Autorità di
vigilanza. Le diffide inviategli da quest'ultima il 25 aprile 2006 e 18
gennaio 2007 perché si presentasse al Servizio psico-sociale non hanno avuto
esito. L'Autorità di vigilanza ha ordinato così il 9 marzo 2007 la traduzione
forzata di AP 1 alla __________ di __________, alla quale è stato dato
l'incarico di peritare l'interdicendo. Quest'ultimo è poi stato ricoverato
nell'istituto dal 27 marzo al 5 aprile 2007.
C. Nel loro
referto dell'11 maggio 2007 il caposervizio del settore Sopraceneri della __________ dott. __________ e la dott.
__________, medico assistente, hanno accertato che il paziente è affetto da “sindrome di dipendenza di oppioidi, attualmente
in astinenza con farmaci avversivi o bloccanti (ICD 10: F 11.23),” e da “sindrome di dipendenza da alcol, attualmente in astinenza in
ambiente protetto (ICD 10: F 10.21)”, ciò che impedisce al soggetto di provvedere alle sue esigenze e richiede
durevole protezione e assistenza.
D. Convocato
due volte per essere sentito di persona, AP 1 non si è presentato davanti
all'Autorità di vigilanza. Statuendo il 25 giugno 2005, questa ha pronunciato
l'interdizione “in base
dell'art. 370 CC”, invitando la
Commissione tutoria regionale a chiudere la rappresentanza provvisoria e a
nominare un tutore. Essa non ha prelevato tasse né spese.
E. Contro
la decisione appena citata AP 1 è insorto il 14 luglio 2007 a questa Camera con
un appello nel quale chiede che l'interdizione sia sostituita da una curatela e
che la decisione sia riformata di conseguenza. Il memoriale non ha formato
oggetto di intimazione.
Considerandi
in diritto: 1. Le decisioni prese dall'Autorità di vigilanza sulle tutele sono impugnabili
entro venti giorni a questa Camera (art. 48 della legge sull'organizzazione e
la procedura in materia di tutele e curatele, RL 4.1.2.2, cui rinvia l'art. 39 LAC). Consegnato
alla posta il 16 luglio 2007, l'appello in esame è
tempestivo. Direttamente toccato dalla decisione impugnata, l'interdicendo è
senz'altro legittimato a ricorrere.
2.
L'Autorità
di vigilanza ha rilevato che secondo gli accertamenti peritali l'interessato è
affetto da “sindrome di
dipendenza di oppioidi, attualmente in astinenza con farmaci avversivi o
bloccanti (ICD 10: F 11.23),” e
da “sindrome di dipendenza da
alcol, attualmente in astinenza in ambiente protetto (ICD 10: F 10.21)”. Stando al referto, dal punto di vista
psichico il paziente denota allentamento dei nessi associativi, compromissione
della forma e del contenuto del pensiero, labilità nell'attenzione e nella concentrazione.
Tale stato non facilita un contatto adeguato con la realtà, finendo per
compromettere la valutazione della stessa. Dal punto di vista personale, secondo
la perizia l'interdicendo non riesce a valutare in modo adeguato i rischi
dell'abuso di alcol, mentre dal punto di vista gestionale egli amministra la
sua vita e le sue risorse economiche in funzione di tale dipendenza. Onde la necessità di durevole protezione e assistenza.
3.
L'appellante
non si confronta con la motivazione addotta dall'Autorità di vigilanza, ciò che
basterebbe per dichiarare l'appello irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f con
rinvio al cpv. 5 CPC). Egli medesimo ammette in ogni modo di trascendere – a
volte – nel consumo di alcol o altro, postulando un adeguato lasso di tempo per
“mettersi al passo”, foss'anche con l'aiuto di qualcuno a
livello psico-sociale, offrendo la sua massima collaborazione. Afferma che “se non ce la faccio mi rimetterò alle
vostre decisioni, e possibilmente chiederò di essere messo sotto curatela piuttosto
che una tutela definitiva”.
4.
Sull'effettiva
presa di coscienza della situazione e sulla reale volontà dell'interessato di
sottoporsi a terapie sussistono legittime perplessità. Intanto perché la
condizione psichica di lui compromette la valutazione della realtà e inoltre
perché il suo stesso medico curante dott. __________ ha rilevato la scarsa
motivazione del paziente a sottoporsi a cure psichiatriche o disintossicanti
(doc. 1, allegati B e C). Comunque sia, l'interessato non contesta di richiedere
“durevole assistenza e protezione”, né revoca in dubbio di amministrare la sua
vita e le sue risorse economiche in funzione della dipendenza dall'alcol (perizia,
pag. 2 ad 3.1), né contesta che tale condotta di vita metta a repentaglio la
sua salute e la sua stessa esistenza (perizia, pag. 2 ad 4.1). E dalla perizia
risulta che egli non si rende conto per nulla dei suoi problemi (pag. 2 ad 4.1),
anzi li minimizza (“a volte
trascendo nel consumo degli alcolici”), tant'è che ignora
qualsiasi terapia e continua ad abusare di alcolici e
di stupefacenti. Al punto che lo specialista ha formulato una prognosi negativa.
In
condizioni del genere l'interdicendo non può seriamente essere lasciato a sé
stesso. Tutt'al più ci si potrebbe domandare se non sia sufficiente pronunciare
una misura meno incisiva della tutela, come una curatela. Se non che, sia essa
di rappresentanza (art. 392 CC), di amministrazione (art. 393) o volontaria
(art. 394 CC), una curatela garantisce
solo un'assistenza limitata e – di regola – temporanea.
Né può entrare in linea di conto un'inabilitazione (art. 395 CC), la quale mira
solo accessoriamente all'assistenza personale (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4ª edizione, pag. 336 n. 868), essendo volta
anzitutto a garantire una corretta amministrazione del patrimonio. Quanto
a una tutela volontaria giusta l'art. 372 CC, meno incisiva di
quella coatta (Deschenaux/Steinauer,
op. cit., pag. 341 n. 869), basti ricordare che l'appellante medesimo rifiuta
ogni forma di tutela (v. anche perizia, pag. 2 ad 4.1). Ne segue che nella fattispecie l'interdizione non risulta contrastare con i
principi di proporzionalità e di sussidiarietà che governano il diritto tutorio. Ad ogni buon conto, una tutela non è
inamovibile. Ove l'interessato mostrasse di capire i problemi che lo affliggono
e di attivarsi con impegno per curarsi, soccorrendo i presupposti dell'art. 437
CC la tutela potrà essere revocata. Spetterà in sostanza al tutelato
dimostrare, con i fatti, quanto egli afferma ora nell'appello.
5.
Gli
oneri del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC),
ma in concreto appare equo rinunciare a ogni prelievo, l'appellante essendo
privo di formazione giuridica. Non si pone invece questione di ripetibili,
l'appello non avendo formato oggetto di intimazione.
6.
Quanto
ai rimedi giuridici esperibili contro l'attuale sentenza sul piano federale
(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), dandosi interdizione è ammissibile il ricorso in
materia civile senza riguardo all'eventuale valore litigioso (art. 72 cpv. 2
lett. b n. 6 LTF).
Dispositivo
Per questi motivi,
in applicazione dell'art. 313bis CPC,
pronuncia: 1. Nella
misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la decisione impugnata è confermata.
2. Non si
riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.
3. Intimazione
a:
– ;
– , .
Comunicazione
alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza
sulle tutele.
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile entro
trenta giorni dalla notificazione delle decisioni previste dagli art. 90 a 93
LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle
cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo
se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000
franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in
materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 74 e 100 cpv. 1 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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