11.2007.117
Interdizione per infermità di mente
9 agosto 2007Italiano8 min
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Numero d'incarto:
11.2007.117
Data decisione, Autorità:
09.08.2007, ICCA
Titolo:
Interdizione per infermità di mente
INFERMITÀ E DEBOLEZZA MENTALE
INTERDIZIONE
NOMINA DEL TUTORE
art. 369 CC
art. 385 cpv. 3 CC
Incarto n.
11.2007.117
Lugano,
9 agosto 2007/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Ermotti
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa n. 578.2006
(interdizione) della Divisione degli interni, Sezione degli enti
locali, Autorità di vigilanza sulle tutele, promossa con istanza del 1° dicembre 2006 dalla
Commissione tutoria regionale 8, Pregassona
nei confronti di
AP 1 ;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 20 luglio 2007 presentato da AP 1 “assieme con la sua famiglia” contro la decisione emessa il 12 luglio 2007 dalla Sezione degli
enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. La Commissione tutoria regionale 8 ha chiesto il 1° dicembre 2006 all'Autorità di vigilanza sulle tutele di pronunciare l'interdizione
del cittadino AP 1 (1985), originario dal , siccome colpito da “grave patologia psichiatrica a carattere
cronico” che aveva già imposto quattro ricoveri alla
Clinica Psichiatrica Cantonale (nel 2002, nel 2003, nel 2004 e nel 2006). Beneficiario di una rendita d'invalidità al 100%, l'interdicendo è stato privato provvisoriamente l'11 gennaio 2007 dei
diritti civili (art. 386 cpv. 2 CC) dalla stessa Commissione tutoria, che gli
ha nominato il cittadino italiano CO 2 di __________ in qualità di
rappresentante.
B. L'Autorità
di vigilanza ha incaricato il 24 aprile 2007 il dott. __________ di __________,
psichiatra e psicoterapeuta, di redigere una perizia sulla persona di AP 1 verificandone
l'eventuale infermità o debolezza di mente (art. 369 CC). Nel suo referto del
16 giugno 2007 lo specialista ha accertato che il paziente soffre di infermità
mentale consistente in una “schizofrenia a evoluzione ebefreniforme (ICD
10-F20.1)”, prognosticamente senza possibilità di ragguardevole modifica, le
cui alterazioni durante le fasi di scompenso psicotico non consentono “di
provvedere in maniera adeguata ai propri interessi dal punto di vista personale
e gestionale”.
C. AP 1
è stato sentito personalmente il 5 luglio 2007 dall'Autorità di vigilanza,
davanti alla quale ha dichiarato di avere capito la portata dell'interdizione e
di approvare la designazione di CO 2 come tutore, persona con cui intrattiene
ottimi rapporti. Statuendo il 12 luglio 2007, l'Autorità di vigilanza ha pronunciato l'interdizione di AP 1 “in base all'art. 369 CC”, invitando la Commissione
tutoria regionale a chiudere la rappresentanza provvisoria e a nominare un
tutore. Essa non ha prelevato tasse né spese.
D. Contro
la decisione appena citata AP 1 ha introdotto un appello del 20 luglio 2007 con la seguente richiesta
di giudizio:
L'interdetto assieme con la sua famiglia
propone:
– sospensione
l'intervento della tutoria (art. 433 CC),
– di
essere trattato senza arbitrario (art. 9 CC),
– rimozione
e proposta dal tutelato (art. 446 CC).
– La
sua interdizione sta peggiorando e la sua salute, potrà avere le conseguenze
gravi, e non è nell'interesse di nessuno.
L'appello non è stato intimato alla
Commissione tutoria regionale.
Considerandi
in diritto: 1. Le decisioni prese dall'Autorità di
vigilanza sulle tutele sono impugnabili entro venti giorni a questa Camera
(art. 48 della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e
curatele, RL 4.1.2.2, cui rinvia l'art. 39 LAC). Consegnato alla posta il 20 luglio
2007, l'appello in esame è di conseguenza tempestivo. Direttamente toccato
dalla decisione impugnata, l'interdicendo è inoltre legittimato a ricorrere. Sapere
se l'appello sia ricevibile anche nella misura in cui è presentato dai genitori
dell'interdicendo (“il nostro
figlio AP 1”: memoriale, prima
riga in alto), i quali non si sono identificati né hanno firmato il memoriale,
può in simili circostanze rimanere indeciso.
2.
Oggetto
della decisione impugnata è unicamente l'interdizione di AP 1 per infermità mentale,
provvedimento che può essere pronunciato solo dall'Autorità di vigilanza (art.
11.
lett. h del regolamento in materia di tutele e curatele, RL 4.1.2.2.1). La designazione
del tutore competerà alla Commissione tutoria regionale (art. 379 cpv. 1 CC, art.
12.
cpv. 1 del regolamento medesimo), che prima dovrà chiudere la rappresentanza
provvisoria. Nella misura in cui criticano CO 2, accusandolo di avere deluso la
fiducia in lui riposta dalla famiglia dell'interdicendo, gli appellanti muovono
quindi doglianze fuori argomento, per tacere del fatto che davanti all'Autorità
di vigilanza lo stesso AP 1 aveva confermato i suoi ottimi rapporti con il
rappresentante provvisorio (sopra, lett. C). Estranea all'oggetto del litigio,
in proposito l'impugnazione va dichiarata già di primo acchito irricevibile.
3.
Nella
misura in cui contestano la tutela (postulandone impropriamente la revoca) con
l'argomento che l'interdicendo non abbisogna di misure di protezione né di assistenza,
sicché il compito di soccorrerlo può essere assunto “dalla famiglia”, gli
appellanti allegano una tesi parimenti irricevibile. Una questione è sapere infatti
se per causa di infermità o debolezza di mente un maggiorenne sia incapace di provvedere
ai propri interessi o richieda durevole protezione o assistenza, ciò che gli
appellanti di per sé non contestano e che giustifica un'interdizione
(art. 369 cpv. 1 CC). Un'altra è sapere se tale maggiorenne vada poi posto, anziché
sotto l'autorità di un tutore, sotto l'autorità parentale dei genitori (art.
385.
cpv. 3 CC). Tale problema andrà risolto non dall'Autorità di vigilanza,
bensì dalla Commissione tutoria regionale, che prima di nominare un tutore
dovrà valutare accuratamente la fattispecie (Schnyder/Murer
in: Berner Kommentar,
3ª edizione, n. 31 e
33.
in fine ad art. 385 CC), senza trascurare che in
casi eccezionali e in circostanze particolari la tutela può anche essere affidata
a un consiglio di famiglia (art. 362 a 366 CC). In concreto la procedura non è
ancora giunta a tale stadio. L'appello si rivela dunque, una volta ancora,
fuori argomento.
4.
Si
ricordi ad ogni buon conto che l'ultimo ricovero dell'interdicendo
alla Clinica Psichiatrica Cantonale, nell'ottobre del 2006, si è reso necessario
perché AP 1 aveva interrotto tanto la terapia psicofarmacologica neurolettica
quanto le consultazioni presso il Servizio psico-sociale di __________ (perizia,
3° foglio in alto). In famiglia egli trascorreva le giornate chiuso in camera,
al buio, senza più provvedere a sé stesso e debilitandosi viepiù (segnalazione
27.
ottobre 2006 del Servizio psico-sociale di __________ alla Commissione
tutoria regionale, agli atti). Il perito ha accertato del resto “la tendenza simbiotica che l'interdicendo
mostra nei confronti del suo entourage famigliare e soprattutto verso la
figura materna”, ciò che ha indotto la psicologa curante
dott. __________ (del Servizio psico-sociale di __________) a promuoverne l'autonomia,
adoperandosi per trovargli un foyer o un appartamento
protetto (referto, 3° foglio a metà). E l'interdicendo, da parte sua, ha
dichiarato di assecondare tale progetto (loc. cit.), nell'ambito del quale
rientra anche l'esercizio di un'attività lavorativa come restauratore di mobili
antichi nel Laboratorio __________ di __________ (referto, 2° foglio). Che in condizioni
del genere AP 1 possa essere posto sotto l'autorità parentale dei genitori
appare dubbio. L'interrogativo andrà affrontato, ad ogni modo, dalla
Commissione tutoria regionale e non dev'essere risolto da questa Camera.
5.
Se
ne conclude che, privo di consistenza, l'appello è destinato all'insuccesso.
Gli oneri del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1
CPC), ma in concreto appare equo rinunciare a ogni prelievo, gli appellanti
essendo privi di formazione giuridica e potendo essere stati indotti in buona
fede a ricorrere. Non si pone invece problema di ripetibili, l'appello non
avendo formato oggetto di intimazione.
6.
Quanto
ai rimedi giuridici esperibili contro l'attuale sentenza sul piano federale
(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), dandosi interdizione è ammissibile il ricorso in
materia civile senza riguardo all'eventuale valore litigioso (art. 72 cpv. 2
lett. b n. 6 LTF).
Dispositivo
Per questi motivi,
in applicazione dell'art. 313bis CPC,
pronuncia: 1. L'appello
è irricevibile.
2. Non si
riscuotono tasse o spese né si attribuiscono ripetibili.
3. Intimazione:
– ;
– Commissione tutoria regionale 8, Pregassona.
Comunicazione:
– ;
– Divisione
degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele.
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile entro
trenta giorni dalla notificazione delle decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di
carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il
valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il
valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è
ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza
fondamentale (art. 74 e 100 cpv. 1 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata
dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è
dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF).
La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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