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Decisione

11.2007.117

Interdizione per infermità di mente

9 agosto 2007Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani ed Ermotti

segretaria:

Chietti Soldati, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa n. 578.2006

(interdizione) della Divisione degli interni, Sezione degli enti

locali, Autorità di vigilanza sulle tutele, promossa con istanza del 1° dicembre 2006 dalla

Commissione tutoria regionale 8, Pregassona

nei confronti di

AP 1 ;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti

di questione: 1. Se dev'essere accolto

l'appello del 20 luglio 2007 presentato da AP 1 “assieme con la sua famiglia” contro la decisione emessa il 12 luglio 2007 dalla Sezione degli

enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele;

2. Il

giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. La Commissione tutoria regionale 8 ha chiesto il 1° dicembre 2006 all'Autorità di vigilanza sulle tutele di pronunciare l'interdizione

del cittadino AP 1 (1985), originario dal , siccome colpito da “grave patologia psichiatrica a carattere

cronico” che aveva già imposto quattro ricoveri alla

Clinica Psichiatrica Cantonale (nel 2002, nel 2003, nel 2004 e nel 2006). Beneficiario di una rendita d'invalidità al 100%, l'interdicendo è stato privato provvisoriamente l'11 gennaio 2007 dei

diritti civili (art. 386 cpv. 2 CC) dalla stessa Commissione tutoria, che gli

ha nominato il cittadino italiano CO 2 di __________ in qualità di

rappresentante.

B. L'Autorità

di vigilanza ha incaricato il 24 aprile 2007 il dott. __________ di __________,

psichiatra e psicoterapeuta, di redigere una perizia sulla persona di AP 1 verificandone

l'eventuale infermità o debolezza di mente (art. 369 CC). Nel suo referto del

16 giugno 2007 lo specialista ha accertato che il paziente soffre di infermità

mentale consistente in una “schizofrenia a evoluzione ebefreniforme (ICD

10-F20.1)”, prognosticamente senza possibilità di ragguardevole modifica, le

cui alterazioni durante le fasi di scompenso psicotico non consentono “di

provvedere in maniera adeguata ai propri interessi dal punto di vista personale

e gestionale”.

C. AP 1

è stato sentito personalmente il 5 luglio 2007 dall'Autorità di vigilanza,

davanti alla quale ha dichiarato di avere capito la portata dell'interdizione e

di approvare la designazione di CO 2 come tutore, persona con cui intrattiene

ottimi rapporti. Statuendo il 12 luglio 2007, l'Autorità di vigilanza ha pronunciato l'interdizione di AP 1 “in base all'art. 369 CC”, invitando la Commissione

tutoria regionale a chiudere la rappresentanza provvisoria e a nominare un

tutore. Essa non ha prelevato tasse né spese.

D. Contro

la decisione appena citata AP 1 ha introdotto un appello del 20 luglio 2007 con la seguente richiesta

di giudizio:

L'interdetto assieme con la sua famiglia

propone:

– sospensione

l'intervento della tutoria (art. 433 CC),

– di

essere trattato senza arbitrario (art. 9 CC),

– rimozione

e proposta dal tutelato (art. 446 CC).

– La

sua interdizione sta peggiorando e la sua salute, potrà avere le conseguenze

gravi, e non è nell'interesse di nessuno.

L'appello non è stato intimato alla

Commissione tutoria regionale.

Considerandi

in diritto: 1. Le decisioni prese dall'Autorità di

vigilanza sulle tutele sono impugnabili entro venti giorni a questa Camera

(art. 48 della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e

curatele, RL 4.1.2.2, cui rinvia l'art. 39 LAC). Consegnato alla posta il 20 luglio

2007, l'appello in esame è di conseguenza tempestivo. Direttamente toccato

dalla decisione impugnata, l'interdicendo è inoltre legittimato a ricorrere. Sapere

se l'appello sia ricevibile anche nella misura in cui è presentato dai genitori

dell'interdicendo (“il nostro

figlio AP 1”: memoriale, prima

riga in alto), i quali non si sono identificati né hanno firmato il memoriale,

può in simili circostan­ze rimanere indeciso.

2.

Oggetto

della decisione impugnata è unicamente l'interdizione di AP 1 per infermità mentale,

provvedimento che può essere pronunciato solo dall'Autorità di vigilanza (art.

11.

lett. h del regolamento in materia di tutele e curatele, RL 4.1.2.2.1). La designazione

del tutore competerà alla Commissione tutoria regionale (art. 379 cpv. 1 CC, art.

12.

cpv. 1 del regolamento medesimo), che prima dovrà chiudere la rappresentanza

provvisoria. Nella misura in cui criticano CO 2, accusandolo di avere deluso la

fiducia in lui riposta dalla famiglia dell'interdicendo, gli appellanti muovono

quindi doglianze fuori argomento, per tacere del fatto che davanti all'Autorità

di vigilanza lo stesso AP 1 aveva confermato i suoi ottimi rapporti con il

rappresentante provvisorio (sopra, lett. C). Estranea all'oggetto del litigio,

in proposito l'impugnazione va dichiarata già di primo acchito irricevibile.

3.

Nella

misura in cui contestano la tutela (postulandone impropria­mente la revoca) con

l'argomento che l'interdicendo non abbisogna di misure di protezione né di assistenza,

sicché il compito di soccorrerlo può essere assunto “dalla famiglia”, gli

appellanti allegano una tesi parimenti irricevibile. Una questione è sapere infatti

se per causa di infermità o debolezza di mente un maggiorenne sia incapace di provvedere

ai propri interessi o richieda durevole protezione o assistenza, ciò che gli

appellanti di per sé non contestano e che giustifica un'inter­dizione

(art. 369 cpv. 1 CC). Un'altra è sapere se tale maggiorenne vada poi posto, anziché

sotto l'autorità di un tutore, sotto l'autorità parentale dei genitori (art.

385.

cpv. 3 CC). Tale problema andrà risolto non dall'Autorità di vigilanza,

bensì dalla Com­missione tutoria regionale, che pri­ma di nominare un tutore

dovrà valutare accuratamente la fattispecie (Schnyder/Murer

in: Berner Kommentar,

3ª edizione, n. 31 e

33.

in fine ad art. 385 CC), senza trascurare che in

casi eccezionali e in circostanze particolari la tutela può anche essere affidata

a un consiglio di famiglia (art. 362 a 366 CC). In concreto la procedura non è

ancora giunta a tale stadio. L'appello si rivela dunque, una volta ancora,

fuori argomento.

4.

Si

ricordi ad ogni buon conto che l'ultimo ricovero dell'interdicendo

alla Clinica Psichiatrica Cantonale, nell'ottobre del 2006, si è reso necessario

perché AP 1 aveva interrotto tanto la terapia psicofarmacologica neurolettica

quanto le consultazioni presso il Servizio psico-socia­le di __________ (perizia,

3° foglio in alto). In famiglia egli trascorreva le giornate chiuso in camera,

al buio, senza più prov­vedere a sé stesso e debilitandosi viepiù (segnalazione

27.

ottobre 2006 del Servizio psico-sociale di __________ alla Commissione

tutoria regionale, agli atti). Il perito ha accertato del resto “la tendenza simbiotica che l'interdicendo

mostra nei confronti del suo entou­rage famigliare e soprattutto verso la

figura materna”, ciò che ha indotto la psicologa curante

dott. __________ (del Servizio psico-sociale di __________) a promuoverne l'autonomia,

adoperandosi per trovargli un foyer o un appartamento

protetto (referto, 3° foglio a metà). E l'interdicendo, da parte sua, ha

dichiarato di assecondare tale progetto (loc. cit.), nell'ambito del quale

rientra anche l'esercizio di un'attività lavorativa come restauratore di mobili

antichi nel Laboratorio __________ di __________ (referto, 2° foglio). Che in condizioni

del genere AP 1 possa essere posto sotto l'autorità parentale dei genitori

appare dubbio. L'interrogativo andrà affrontato, ad ogni modo, dalla

Commissione tutoria regionale e non dev'essere risolto da questa Camera.

5.

Se

ne conclude che, privo di consistenza, l'appello è destinato all'insuccesso.

Gli oneri del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1

CPC), ma in concreto appare equo rinunciare a ogni prelievo, gli appellanti

essendo privi di formazione giuridica e potendo essere stati indotti in buona

fede a ricorrere. Non si pone invece problema di ripetibili, l'appello non

avendo formato oggetto di intimazione.

6.

Quanto

ai rimedi giuridici esperibili contro l'attuale sentenza sul piano federale

(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), dandosi interdizione è ammissibile il ricorso in

materia civile senza riguardo all'eventuale valore litigioso (art. 72 cpv. 2

lett. b n. 6 LTF).

Dispositivo

Per questi motivi,

in applicazione dell'art. 313bis CPC,

pronuncia: 1. L'appello

è irricevibile.

2. Non si

riscuotono tasse o spese né si attribuiscono ripetibili.

3. Intimazione:

– ;

– Commissione tutoria regionale 8, Pregassona.

Comunicazione:

– ;

– Divisione

degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile entro

trenta giorni dalla notificazione delle decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di

carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il

valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il

valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è

ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza

fondamentale (art. 74 e 100 cpv. 1 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata

dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è

dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF).

La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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