11.2007.118
Interdizione per infermità di mente
8 agosto 2007Italiano8 min
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Numero d'incarto:
11.2007.118
Data decisione, Autorità:
08.08.2007, ICCA
Titolo:
Interdizione per infermità di mente
INFERMITÀ E DEBOLEZZA MENTALE
INTERDIZIONE
art. 369 CC
Incarto n.
11.2007.118
Lugano,
8 agosto 2007/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Ermotti
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa n. 5.2007
(interdizione) della Divisione degli interni, Sezione degli enti
locali, Autorità di vigilanza sulle tutele, promossa con istanza del 10 gennaio
2007 da
nei confronti di
AP 1 ;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 20 luglio 2007 presentato da AP 1 contro la decisione emessa il
12 luglio 2007 dalla Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Il 10 gennaio 2007 CO 2 ha chiesto all'Autorità di vigilanza
sulle tutele di pronunciare l'interdizione di suo fratello, il cittadino italiano
AP 1 (1968), siccome affetto da depressione bipolare ciclica che gli impedisce
di provvedere adeguatamente ai propri interessi e che lo induce ad atti di
prodigalità. Beneficiario di una rendita d'invalidità al 100%, il tutelando è
stato privato provvisoriamente il 9 maggio 2007 dei diritti civili (art. 386
cpv. 2 CC) dalla Commissione tutoria regionale 1, che gli ha nominato __________
in qualità di rappresentante.
B. L'Autorità
di vigilanza ha incaricato il 24 aprile 2007 il dott. __________ di __________,
psicologo e psicoterapeuta, di redigere una perizia sulla persona di AP 1,
verificandone l'eventuale infermità o debolezza di mente (art. 369 CC). Nel suo
referto del 28 maggio 2007 lo specialista ha accertato che il paziente soffre
di una “sindrome affettiva
bipolare, episodio misto disforico-ipomaniacale (ICD 10-F31.6)”. Per quanto riguarda la prognosi, egli ha
spiegato di non attendersi modificazioni particolari della patologia, la quale
consiste in un alternarsi di fasi d'eccitamento e di depressione. Proprio durante l'attivarsi della malattia (“fase dell'eccitazione maniacale”) le alterazioni non consentono all'interessato “di provvedere in maniera completamente
adeguata ai propri interessi dal punto di vista della gestione delle sue finanze”. Ciò richiede, secondo il perito, una
misura di protezione.
C. AP 1
è stato sentito personalmente il 22 giugno 2007 dall'Autorità di vigilanza, davanti
alla quale ha dichiarato di avere capito la portata dell'interdizione, ma di osteggiarla
perché inutile. Egli ha precisato inoltre che qualora gli fosse nominato un tutore,
egli preferirebbe __________ di __________ alla figura di __________. Statuendo
il 12 luglio 2007, l'Autorità di vigilanza ha pronunciato l'interdizione “in base all'art. 369 CC”, invitando la Commissione tutoria
regionale a chiudere la rappresentanza provvisoria e a nominare un tutore. Essa
non ha prelevato tasse né spese.
D. Contro
la decisione appena citata AP 1 ha introdotto un appello del 19 luglio 2007 nel
quale chiede che l'interdizione sia sostituita da una curatela e che la
decisione impugnata sia riformata di conseguenza. L'appello non ha formato
oggetto di intimazione.
in diritto: 1. Le decisioni prese dall'Autorità di
vigilanza sulle tutele sono impugnabili entro venti giorni a questa Camera
(art. 48 della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e
curatele, RL 4.1.2.2, cui
rinvia l'art. 39 LAC). Consegnato alla posta il 19 luglio
2007, l'appello in esame è tempestivo. Direttamente toccato dalla decisione
impugnata, l'interdicendo è senz'altro legittimato a ricorrere.
2. L'Autorità
di vigilanza ha rilevato che, secondo gli accertamenti del perito, attorno ai
vent'anni l'interdicendo ha cominciato a manifestare disturbi psichici dovuti a
una patologia dello spettro bipolare con crisi depressive recidivanti alternate
a episodi maniacali. Da allora egli è stato curato a livello ambulatoriale da
vari medici con terapie psicofarmacologiche (neurolettici, antidepressivi),
salvo nel 2003 o nel 2004, quando è stato ricoverato per un certo periodo alla
Clinica __________ di __________. Tenuto conto delle “oscillazioni della timia nell'ambito della sindrome affettiva bipolare”, a mente del perito le conseguenti
alterazioni della condotta durante le fasi di attivazione della malattia psichica
(eccitazione maniacale) non consentono all'interessato “di provvedere in maniera completamente adeguata ai propri interessi
dal punto di vista della gestione delle sue finanze”.
Onde la necessità di una misura di protezione. Considerato ciò e valutate le
dichiarazioni rilasciate dall'interessato nel corso dell'audizione personale
del 22 giugno 2007, l'Autorità di vigilanza ha pronunciato l'interdizione di AP
1 per infermità di mente.
3. L'appellante
non si confronta con la motivazione addotta dall'Autorità di vigilanza. Afferma
che il provvedimento non è consono alla sua persona, poiché gli sottrae ogni
responsabilità, contrariamente a quanto è nel suo interesse e a quanto desiderano
realmente
Fatti
i suoi familiari. A suo parere meglio si addice al caso precipuo una curatela,
che gli permetterebbe di assumere adeguati impegni. Ora, la tesi potrà anche
apparire comprensibile, ma è giuridicamente infondata. Sia essa di
rappresentanza (art. 392 CC), di amministrazione (art. 393) o volontaria (art.
394 CC), una curatela garantisce
solo un'assistenza limitata e, di regola, temporanea. Il
curatelato conserva intatto l'esercizio dei diritti civili, compresa la
facoltà di eseguire atti di disposizione. Si istituisse una
semplice curatela, nella fattispecie l'appellante continuerebbe quindi ad amministrare
i propri beni. Il rischio di prodigalità durante le fasi di “eccitazione maniacale” non potrebbe dunque essere contrastato (o sarebbe
contrastato troppo tardi), per tacere del fatto che la curatela è destinata all'assistenza
in affari determinati e non alla gestione di redditi o di
interi patrimoni personali (Deschenaux/Steinauer, Personnes
physiques et tutelle, 4ª
edizione, pag. 411 n. 1098a). La malattia psichica dell'appellante comportando alterazioni che a periodi non consentono una sufficiente gestione dal
profilo economico, una misura di portata o di durata limitata non è
sufficiente. Occorre una
misura durevole che non sia solo destinata
all'assistenza in singoli affari.
Un provvedimento
più incisivo della curatela, ma meno gravoso dell'interdizione, potrebbe essere
Considerandi
invero l'inabilitazione secondo l'art. 395 CC. Sta di fatto che per le ragioni appena enunciate anche tale misura si rivelerebbe infruttuosa
nel caso specifico.
L'inabilitato, in effetti,
conserva a sua volta l'amministrazione dei propri beni (salvo ratifica
dell'assistente per gli atti elencati dall'art. 395 cpv. 1 CC) o – per lo meno
– delle proprie rendite (ove l'assistente debba provvedere anche
all'amministrazione della sostanza: art. 395 cpv. 2 CC; v. RDAT II-2000 pag.
255). Durante le fasi di “eccitazione maniacale” i redditi e la
sostanza dell'appellante rimarrebbero pertanto a rischio. Quanto a una tutela volontaria giusta l'art. 372 CC, meno incisiva di quella
coatta (Deschenaux/Steinauer,
op. cit., pag. 341 n. 869), basti ricordare che l'appellante medesimo rifiuta ogni
forma di tutela. Ne segue, in ultima analisi, che nella
fattispecie l'interdizione non risulta contrastare con i principi di
proporzionalità e di sussidiarietà che governano il
diritto tutorio. Privo di consistenza, l'appello è destinato così all'insuccesso.
4.
Gli
oneri del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC),
ma in concreto appare equo rinunciare a ogni prelievo, l'appellante essendo
privo di formazione giuridica e potendo essere stato indotto a ricorrere in
buona fede. Non si pone invece problema di ripetibili, l'appello non avendo
formato oggetto di intimazione.
5.
Quanto
ai rimedi giuridici esperibili contro l'attuale sentenza sul piano federale
(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), dandosi interdizione è ammissibile il ricorso in
materia civile senza riguardo all'eventuale valore litigioso (art. 72 cpv. 2
lett. b n. 6 LTF).
Dispositivo
Per questi motivi,
in applicazione dell'art. 313bis CPC,
pronuncia: 1. L'appello
è respinto e la decisione impugnata è confermata.
2. Non si
riscuotono tasse o spese né si attribuiscono ripetibili.
3. Intimazione:
– ;
– .
Comunicazione:
–
Commissione tutoria regionale 1, Chiasso;
– Divisione
degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele.
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Nelle cause senza
carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, è ammissibile entro trenta giorni dalla notificazione delle
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95
a 98 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in
materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 e 100 cpv. 1 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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