Lexipedia

Decisione

11.2007.118

Interdizione per infermità di mente

8 agosto 2007Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

i suoi familiari. A suo parere meglio si addice al caso precipuo una curatela,

che gli permetterebbe di assumere adeguati impegni. Ora, la tesi potrà anche

apparire comprensibile, ma è giuridicamente infondata. Sia essa di

rappresentanza (art. 392 CC), di amministrazione (art. 393) o volontaria (art.

394 CC), una curatela garantisce

solo un'assistenza limitata e, di regola, temporanea. Il

curatelato conserva intatto l'esercizio dei diritti civili, compresa la

facoltà di eseguire atti di disposizione. Si istituisse una

semplice curatela, nella fattispecie l'appellante continuerebbe quindi ad am­ministrare

i propri beni. Il rischio di prodigalità durante le fasi di “eccitazione maniacale” non potrebbe dunque essere contrastato (o sarebbe

contrastato troppo tardi), per tacere del fatto che la curatela è destinata all'assistenza

in affari determinati e non alla gestione di redditi o di

interi patrimoni personali (Deschenaux/Steinauer, Personnes

physiques et tutelle, 4ª

edizione, pag. 411 n. 1098a). La malattia psichica dell'appellante comportando alterazioni che a periodi non consentono una sufficiente gestione dal

profilo economico, una misura di portata o di durata limitata non è

sufficiente. Occorre una

misura durevole che non sia solo destinata

all'assistenza in singoli affari.

Un provvedimento

più incisivo della curatela, ma meno gravoso dell'interdizione, potrebbe essere

Considerandi

invero l'inabilitazione secondo l'art. 395 CC. Sta di fatto che per le ragioni appena enunciate anche tale misura si rivelerebbe infruttuosa

nel caso specifico.

L'inabilitato, in effetti,

conserva a sua volta l'amministrazione dei propri beni (salvo ratifica

dell'assistente per gli atti elencati dall'art. 395 cpv. 1 CC) o – per lo meno

– delle proprie rendite (ove l'assistente debba provvedere anche

all'amministrazione della sostanza: art. 395 cpv. 2 CC; v. RDAT II-2000 pag.

255). Durante le fasi di “eccitazione maniacale” i redditi e la

sostanza dell'appellante rimarrebbero pertanto a rischio. Quanto a una tutela volontaria giusta l'art. 372 CC, meno incisiva di quella

coatta (Desche­naux/Steinauer,

op. cit., pag. 341 n. 869), basti ricordare che l'appellante medesimo rifiuta ogni

forma di tutela. Ne segue, in ultima analisi, che nella

fattispecie l'interdizione non risulta contrastare con i principi di

proporzionalità e di sussidiarietà che governano il

diritto tutorio. Privo di consistenza, l'appello è destinato così all'insuccesso.

4.

Gli

oneri del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC),

ma in concreto appare equo rinunciare a ogni prelievo, l'appellante essendo

privo di formazione giuridica e potendo essere stato indotto a ricorrere in

buona fede. Non si pone invece problema di ripetibili, l'appello non avendo

formato oggetto di intimazione.

5.

Quanto

ai rimedi giuridici esperibili contro l'attuale sentenza sul piano federale

(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), dandosi interdizione è ammissibile il ricorso in

materia civile senza riguardo all'eventuale valore litigioso (art. 72 cpv. 2

lett. b n. 6 LTF).

Dispositivo

Per questi motivi,

in applicazione dell'art. 313bis CPC,

pronuncia: 1. L'appello

è respinto e la decisione impugnata è confermata.

2. Non si

riscuotono tasse o spese né si attribuiscono ripetibili.

3. Intimazione:

– ;

– .

Comunicazione:

Commissione tutoria regionale 1, Chiasso;

– Divisione

degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici

Nelle cause senza

carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, è ammissibile entro trenta giorni dalla notificazione delle

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95

a 98 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in

materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 e 100 cpv. 1 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster