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Decisione

11.2007.121

Misure cautelari ("provvedimenti conservativi", "provvedimenti d'urgenza") a tutela di averi lasciati in Svizzera da un de cuius con ultimo domicilio in Italia

20 aprile 2009Italiano25 min

Source ti.ch

Fatti

i quali non sono suscettibili di cagionare danno alcuno (appello, punto 2.2).

Una volta

di più l'appellante perde di vista l'oggetto del procedimento cautelare, che

non tende a menomare la legittimità dei suoi poteri di disposizione sul conto,

ma solo – si ripete – a salvaguardare l'integrità della

successione. Comunque sia, non si disconosce che le condizioni generali di __________

firmate da __________ e AP 1 il 29 agosto 2002 (in sostituzione di precedenti

condizioni generali risalenti al 27 agosto 1997) prevedono

(doc. G, 5° foglio):

3. In

caso di decesso di uno dei contitolari, soltanto il/i contitolare(i) superstite(i)

e tutti i procuratori avranno, nei confronti di __________ e nella misura

summenzionata, il diritto di disporre dei valori e degli averi depositati. Su richie­sta

di un erede legittimatosi nelle forme previste dalla legge quale erede

legittimo, oppure erede istituito del contitolare deceduto, __________ è

autorizzata a rilasciare informazioni – nel quadro delle vigenti norme di legge

– sulla relazione di deposito/conto, come pure a rivelare il/i nome(i) del/dei

contitolare(i) e di eventuali procuratori.

Se

non che, come stabilisce la clausola successiva:

4. Le

condizioni summenzionate regolano esclusivamente i rapporti giuridici dei contitolari

nei confronti di __________, senza tener conto dei rapporti personali, in

particolare dei diritti di proprietà dei contitolari e dei loro eredi.

Le

disposizioni predette disciplinano pertanto le relazioni fra i contitolari e la

banca, ma non pregiudicano le spettanze degli eredi del contitolare premorto né

istituiscono il contitolare superstite – ammesso e non concesso che ciò sia possibile

– erede o legatario. Che AO 1 non possa

rendere responsabile la banca qualora l'appellante disponga (o abbia disposto

prima del blocco) degli averi in conto ancora non significa, poi, che esercitando

i suoi legittimi poteri di disposizione AP 1 non possa recar danno. Il pregiudizio

non consiste in effetti nell'eventuale sottrazione di valori spettanti alla sorella

(le cui pretese rimangono tutte da dimostrare in sede di merito), bensì nel­l'eventuale

distrazione di beni dal compendio successorio. Tant'è che il provvedimento

cautelare tutela l'integrità dell'asse ereditario, non le aspettative di AO 1.

E che in concreto una successione esista è senz'altro verosimile, a un sommario

esame come quello preposto al­l'emanazione di un decreto cautelare: da un lato AO

1 ha confortato la sua qualità di erede con due testamenti olografi dello zio,

dall'altro lo zio risultava contitolare (e non solo procuratore o mandatario) di

un conto all'__________.

Si

aggiunga che l'opinione dell'appellante, secondo cui un blocco cautelare del conto congiunto sarebbe prospettabile solo nell'ambito

di un'azione diretta contro l'istituto di credito, è manifestamente destituita

di consistenza. Come questa Camera ha già avuto modo di ricordare, provvedimenti cautelari possono colpire – almeno nel diritto

svizzero – non solo le parti, ma anche

terzi, in particolare chi detenga l'oggetto litigioso in forza di un diritto

reale

o obbligatorio (RtiD I-2008 pag. 1093 consid. 5b con numerosi

rinvii). Nell'ipotesi in cui un erede rivendichi come

beni della succes­sione determinati averi depositati su un conto bancario intestato

al defunto o ad altri eredi, la banca può vedersi ordinare pertanto a titolo

cautelare – quantunque estranea alla lite – il blocco del conto. Anche su

questo punto l'appello manca perciò di buon diritto.

7. Per

l'appellante “la dubbiosità

(formale e materiale) delle disposi­zioni testamentarie non è solo idonea a

privare AO 1 di ogni diritto ereditario nella causa successoria di merito, ma

addirittura è tale da impedire anche in un giudizio meramente sommario (…) di

riconoscerle qualsivoglia parvenza di buon fondamento”. A suo avviso, già come sono redatti, i due testamenti lasciano

chiaramente intendere che il conto congiunto presso l'__________ non rientra

nel compendio dell'eredità, al punto che nessuno dei due atti lo menziona. La

nota “clausola di esclusione degli eredi” è stata

voluta “non già solo per gli effetti liberatori nei confronti della banca, ma

proprio siccome determinata dai rapporti di proprietà del dott. AP 1 su quei

fondi”, sicché

il conto “non appartiene alla massa ereditaria del de cuius”

e

l'istante

non può vantare alcuna pretesa successoria su di esso (appello,

punto 3).

Quanto precede

dimostra ulteriormente che il convenuto identifica il giudizio provvisionale

con una sorta di anticipazione della sentenza di merito, partendo dall'idea che

il fumus boni iuris cui si riferisce l'art. 376 cpv. 1 CPC sia dato solo

qualora una prognosi di merito formulata con giudizio sommario appaia favorevole.

In realtà la parvenza di buon esito difetta solo qualora

l'azio­ne

di merito appaia già a prima vista infondata o con scarse probabilità di successo

(Vogel/Spühler, Grundriss des

Zivilprozess­rechts, 8ª edizione,

pag. 355, n. 211). Nel testamento del

4 aprile

2004 __________ ha disposto (doc. C, 4° foglio):

Intendo (…) lasciare erede del mio patrimonio

la mia nipote AO 1 (…), la quale diventerà erede di quanto possiedo, dopo la

mia scomparsa.

Inoltre, in

data odierna, intendo togliere la delega e la firma sul conto n. __________

presso la Banca __________ in __________ concessa a mio nipote AP 1.

Così come

intendo togliere la delega e la firma a mio nipote AP 1 su

il

conto corrente n. __________ sul quale si trovano depositati in data odierna

101 609.07.

Nel

secondo testamento, del 21 dicembre 2004, egli ha stabilito:

Io __________ detto __________ (…) lascio

in piena eredità a mia nipote AO 1 titoli e liquidi in deposito

presso la Banca __________

Dichiaro

d'aver scritto quanto sopra, in piena facoltà fisica e mentale.

Considerandi

Il deposito

dei miei averi è intestato a __________ presso la Banca __________.

Pretendere

che la validità di simili testamenti sia dubbia perché “redatti in modo incomprensibilmente unilaterale e in forma olografa,

che impedisce qualsivoglia verifica sulla libertà di autodeterminazione del

testatore” non è serio. Se così

fosse, ogni testamento olografo andrebbe revocato in dubbio già per la sua

natura. Quanto al fatto che il conto congiunto presso l'__________ non sia menzionato

in nessuno dei due testamenti, l'argomentazione poco sussidia. Le due relazioni

alla Banca __________, invero, figurano nel primo testamento perché __________

intendeva togliere – dopo la morte – a AP 1 ogni facoltà di disporre in quanto

procuratore o mandatario. Non si vede come egli avrebbe potuto fare altrettanto

con il conto all'__________, cointestato al nipote.

Il mero

fatto che quel conto non sia accen­nato in nessuno dei due testamenti ancora

non permette di dedurre quindi – nemmeno a un sommario esame – che il disponente

intendesse lasciare l'intero saldo in eredità al convenuto, né che la “clausola di esclu­sione degli eredi” abbia qualsivoglia valenza

verso terzi, né tanto meno che una petizione di eredità

sarebbe già a prima vista infondata o con scarse probabilità di successo. Che

poi un'azione del genere abbia secondo il diritto italiano – come secondo il diritto

svizzero – natura reale è pacifico e che possa essere diretta – diversamente da

quanto prevede il diritto svizzero – anche contro un coerede è assodato

(sentenza del Tribunale federale 5C.279/1999 del 22 febbraio 2000, consid.

2c/aa con rinvii). Nulla induce quindi a ravvisare nella fattispecie una

mancanza di fumus boni iuris.

8.

L'appellante fa notare che in una lettera alla nipote, dell'8 aprile

2004, __________ così scriveva, raccontando di una sua trasferta insieme con lui

alla filiale __________ di __________ (doc. F):

Siamo andati e venuti quasi senza una

parola. (…) Non so quanto abbia

[AP

1] sul suo conto (tempo fa mi à detto che ne à più di me…!).

Allora perché

tanta ingordigia? Nel frattempo io ho contattato il signor __________,

consulente finanziario di __________] che tiene il mio conto. Mi sono fatto

dare il biglietto da visita firmato. Sapete a chi rivolgervi nel caso

della mia scomparsa. Sul mio conto ci sono i risparmi di una vita: lire 953

028.

604.

Il __________

mi à detto che alla mia scomparsa tu hai diritto alla metà della somma che

sopra ho citato. Ora sapete a chi presentarvi e bloccare il tutto. Se

non molla minacciate di denunciarlo! (…)

Ti lascio

dunque in eredità la metà della somma sopra citata e ti giuro che il tutto

corrisponde a verità.

Secondo

l'appellante lo stesso testatore non considerava quindi come sua più della metà

del saldo in conto congiunto, onde la sproporzione di un blocco totale. A maggior

ragione ove si pensi – egli soggiunge – che il 6 maggio 2004 lo zio aveva ancora

costituito insieme con lui un deposito congiunto di titoli a __________, deposito

che sussisteva ancora il 31 dicembre 2005 (doc. 4). Ciò dimostrerebbe che AO 1

non è l'unica erede dello zio (appello, punto 4).

Da

quest'ultima conclusione, inconferente, va subito sgombrato il campo. Fosse anche

verosimile che – contrariamente a quanto sembra evincersi dai due testamenti olografi

– l'istante non sia l'unica erede di __________, ciò non impedirebbe alla medesima

di sollecitare provvedimenti cautelari per proteggere l'integrità della successione.

Quanto all'esistenza di altri conti congiunti in Italia, mal si comprende perché

essi dovrebbero ostare al blocco del conto in Svizzera.

Più

delicata è la critica connessa alla portata del blocco. Il Pretore ha “congelato” l'intero conto presso l'__________ con l'argomento – invero laconico

– che sussistono “contestazioni

circa il diritto di disporre dello stesso” (decreto cautelare, consid. 8 in fine). Il blocco però ha natura

reale, come l'azione che è chiamato ad assistere (sopra, consid. 7 in fine), e

può colpire solo beni che pertengono al presumibile compendio ereditario. Alla

successione fu __________ non appartiene il conto come tale, bensì quanto il de

cuius ha versato sulla relazione bancaria. Né il blocco ha funzione di garanzia per le pretese

ereditarie del­l'istante, come parrebbe

credere quest'ultima (“Non è

purtroppo possibile neppure stabilire se gli averi depositati sul conto siano

sufficienti per soddisfare le pretese ereditarie della signora AO 1”: osservazioni all'appello, pag. 12 n. 4.1.2).

Ora, nella lettera dell'8 aprile 2004 __________ affermava

che sul conto congiunto all'__________ “ci sono i rispar­mi di una vita: lire 953 028 604”, lasciando intendere che l'appellante non avesse

contribuito ad alimentare il saldo. Se non che, per finire egli dichiarava di

lasciare alla nipote solo “la metà della somma sopra citata”. E se si considera che appena quattro giorni prima

egli

aveva

scritto, nel testamento del 4 aprile 2004, che istituiva la nipote “erede del suo patrimonio”, a un esame di verosimiglianza la conclusione può essere solo

quella per cui egli riteneva “suo patrimonio” non più della metà del­l'avere in

conto. Ch'egli si trovasse in errore o credesse a torto di non poter disporre

dell'intero conto è teoricamente possibile, ma non per ciò solo verosimile. Sul

conto poi dopo il 31 dicembre 2002 non è più confluito nulla (appello, pag. 3

n. 1.1; il testimone __________ ha parlato addirittura del 2001: deposizione

del 5 dicembre 2006, pag. 7 in alto), sicché alla morte del testatore, il 28

aprile 2005, la situazione non doveva essere apprezzabilmente diversa. Nelle

condizioni descritte non si vede perché il blocco dovrebbe gravare più di

quanto lo stesso testatore reputava appartenergli. Al riguardo l'appello riesce

dunque provvisto di fondamento e la portata del provvedimento cautelare va

ricondotta a fr. 384 395.23 (la metà di fr. 768 790.47).

9.

Nel

seguito del memoriale l'appellante elenca una serie di risultanze ch'egli trae

dall'istruttoria, senza correlarle però ad alcuna argomentazione del Pretore

(appello, punto 5), come se questa Camera fosse un altro giudice naturale cui

incombe di accertare i fatti sulla base dell'assunzione probatoria. Slegati da

qualsiasi censura rivolta all'opinione del Pretore, simili argomenti vanno

dichiarati d'acchito irricevibili (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC combinato con il

cpv. 5).

10.

Infine

il convenuto allude, nella chiusa dell'appello, ai requisiti cumulativi

dell'art. 376 cpv. 1 CPC, contestando sinteticamente l'urgenza, il rischio di

notevole pregiudizio e la parvenza di buon diritto insita nell'azione di merito

(appello, punto 6). Si tratta di questioni già ampiamente trattate nei

considerandi che precedono, per di più con riferimento alle stesse affermazioni

ribadite dell'appellante, sulle quali non soccorre ripetersi.

11.

Per

concludere l'appellante dichiara di mantenere “la

richiesta di cauzione, contestando le conclusioni pretorili” (appello, punto 7).

Egli non spende una parola tuttavia per illustrare il suo punto di vista, ciò

che rende la critica irricevibile per totale assenza di motivazione (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC combinato con il cpv. 5). Quanto alla

circostanza di ribadire “integralmente le argomentazioni di fatto e di diritto

di cui agli allegati introduttivi”, ciò non fa che confermare l'improponibilità

della contestazione. Come la giurisprudenza ha già rammentato in vari contesti,

il generico rinvio ad allegazioni contenute in memoriali di prima sede non è

ammissibile in appello (richiami in: Cocchi/Trezzini,

CPC ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, n. 21 ad art. 309 CPC).

12.

Ne

segue che l'appello merita accoglimento nella misura in cui mira a ridurre la

portata del blocco sul conto congiunto alla metà del saldo depositato il 28

aprile 2005. Per il resto esso va respinto in quanto ammissibile. Gli oneri

dell'attuale giudizio seguono il

vicendevole grado di soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC), lievemente più elevato

per quanto concerne l'appellante, che esce sconfitto anche sulla richiesta di

fr. 50 000.–

inerente alla domanda di cauzione. Non avendo egli dichiarato l'ammontare del

saldo in conto il giorno del blocco, equitativamente si giustifica di porre a

suo carico tre quinti della tassa di giustizia e delle spese, con obbligo di

rifondere alla controparte un'indennità ridotta per ripetibili.

Il

Dispositivo

dispositivo sulla tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di primo grado

segue identica sorte. Davanti al Pretore l'istante ha invero desistito dall'edizione dalla __________ di “tutta la documentazione relativa

alla relazione cifrata (…) dalla data di apertura sino ad oggi”, ciò che

equivale a soccombenza (Rep. 1990 pag. 284 in alto, 1978 pag. 375). Il

convenuto ha desistito a sua volta, però, dalla

richiesta di garanzia di

fr. 50 000.– a copertura dell'eventuale danno. Equitativamente non si giustifica perciò di adottare una

chiave di riparto diversa.

13. Circa i rimedi giuridici esperibili contro l'odierna sentenza sul

pia­no federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), l'impugnabilità

di una decisione incidentale come quella contenuta in un decreto cautelare segue

la via giudiziaria dell'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF). E in

concreto il valore litigioso può

ritenersi eccedere non solo la soglia di appellabilità (sopra, consid. 1), ma

anche quella di fr. 30 000.– (art. 74

cpv. 1 lett. b LTF) ai fini di un eventuale ricorso in materia

civile.

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: I. Nella misura

in cui è ricevibile, l'appello

è parzialmente accolto e il decreto impugnato è così riformato:

1. L'istanza

cautelare è parzialmente accolta, nel senso che in sostituzione del decreto

cautelare emesso senza contraddittorio il 28 marzo 2006 dal Pretore della

giurisdizione di Locarno Città è fatto ordine alla __________, filiale di __________,

di procedere al blocco immediato della relazione cifrata n. __________ “__________”

fino a concorrenza di fr. 384 395.23.

3. La

tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 1500.– sono poste per due

quinti a carico dell'istante e per il resto a carico del convenuto, che rifonderà

all'istante fr. 400.– per ripetibili ridotte.

Per il

resto l'appello è respinto nella misura in cui è ricevibile e il decreto

impugnato è confermato.

II. Gli oneri di appello, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 750.–

b)

spese fr. 50.–

fr.

800.–

da

anticipare dall'appellante, sono posti per tre quinti a carico dell'appellante

medesimo e per il resto a carico della controparte, cui l'appellante rifonderà

fr. 400.– per ripetibili ridotte.

III. Intimazione:

;

.

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100

cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il

ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta

ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non

raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia

concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La

legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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