11.2007.123
Contributo per figlio maggiorenne
6 maggio 2011Italiano13 min
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Numero d'incarto:
11.2007.123
Data decisione, Autorità:
06.05.2011, ICCA
Titolo:
Contributo per figlio maggiorenne
ASSISTENZA FRA PARENTI
MANTENIMENTO DA PARTE DEI GENITORI
PROCEDURA PER L'ASSISTENZA TRA PARENTI
art. 277 cpv. 2 CC
Incarto n.
11.2007.123
Lugano
6 maggio 2011/rs
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, vicepresidente,
Pellegrini e Cerutti, supplente straordinario
segretaria:
Rossi, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa DI.2007.552 (azione
di mantenimento) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con
istanza del 27 aprile 2007 da
AO 1 ora
(patrocinata dall'. PA 1)
contro
AP 1
(patrocinato dall'. PA 2)
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello
del 16 agosto 2007 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 3 agosto
2007 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 2 maggio 1997 il Pretore del Distretto di Lugano,
sezione 6, ha sciolto per divorzio il matrimonio tra AP 1 (1956) e __________
(1959) omologando una convenzione sulle conseguenze accessorie in cui il marito
si impegnava a versare un contributo alimentare per i figli D__________ (10
dicembre 1988) e A__________ (13 ottobre 1990), affidati alla madre, di fr.
810.– mensili ciascuno fino alla maggiore età (assegni familiari compresi). Il
24 dicembre 2002 AP 1 si è risposato con __________. AO 1 ha raggiunto la maggiore età il 10 dicembre 2006 e dal mese di gennaio 2007 il padre ha cessato il versamento
del contributo in suo favore.
Fatti
B. Il
27 aprile 2007 AO 1 si è rivolta al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6,
per ottenere – previa concessione dell'assistenza giudiziaria – che il padre
fosse obbligato a versarle un contributo alimentare di fr. 776.– mensili da
gennaio a settembre 2007. All'udienza del 15 giugno 2007, indetta per la discussione,
l'istante non si è presentata, mentre AP 1 ha proposto di respingere l'azione. Esperita l'istruttoria, alla discussione finale del 17 luglio 2007 le parti
hanno ribadito le loro domande.
C. Statuendo
con sentenza del 3 agosto 2007, il Pretore ha parzialmente accolto l'istanza
obbligando AP 1 a versare alla figlia un contributo alimentare di fr. 776.–
mensili da gennaio a giugno 2007. Le spese, con una tassa di giustizia di
fr. 400.–, sono state poste a carico del convenuto, tenuto a rifondere
all'istante fr. 850.– per ripetibili. La richiesta di assistenza giudiziaria è
stata respinta.
D. Contro
la sentenza appena citata AP 1 è insorto con un appello del 16 agosto 2007 nel
quale chiede – previa concessione dell'effetto sospensivo – di respingere l'istanza,
o quanto meno di ridurre il contributo in favore della figlia a fr.
118.40. Con decreto del 21 agosto 2007 il vicepresidente di questa Camera ha
dichiarato priva d'oggetto la richiesta di effetto sospensivo. L'appello non ha
formato oggetto di intimazione.
Considerandi
in diritto: 1. Le azioni di mantenimento (art. 277 cpv. 2 CC) erano emanate, fino
al 31 dicembre 2010, con la procedura speciale degli art. 425 segg. CPC ticinese.
La sentenza del Pretore era impugnabile entro dieci giorni (art. 428 cpv. 2
CPC ticinese), non sospesi dalle ferie (art. 428bis CPC ticinese).
Tempestivo, sotto questo profilo, l'appello è dunque
ricevibile.
2.
Il
Pretore ha dapprima esaminato la situazione dell'istante tra gennaio e giugno
2007, accertando che con un reddito di fr. 986.50 mensili essa non era
in grado di far fronte al proprio fabbisogno minimo di fr. 2115.–
mensili (fr. 1100.– minimo vitale, fr. 334.10 cassa malati, fr. 44.– abbonamento
arcobaleno, fr. 200.– pasti fuori casa, fr. 36.– lenti a contatto, fr. 400.–
alloggio). Quanto al convenuto, il primo giudice ha appurato
le entrate in fr. 7500.– mensili (comprese quelle della seconda moglie) e
stabilito il suo fabbisogno di fr. 6000.– mensili (fr. 1550.- minimo
vitale, fr. 1200.– onere fiscale, fr. 532.– leasing auto, fr. 286.– abbonamento
arcobaleno moglie, fr. 162.– assicurazioni veicoli a motore, fr. 292.– quota tassa scuola figlio A__________, fr. 98.– assicurazioni
stabili, mobilia e RC, fr. 62.– tasse d'uso fognatura, acqua potabile e
raccolta rifiuti, fr. 32.– spese per lenti a contatto + 20% e “prevedendo pure
un congruo importo per spese varie ed arrotondamenti").
In merito alla madre
dell'istante, il Pretore ha accertato il reddito in fr. 4600.–
mensili e fissato il fabbisogno minino in fr. 3000.– mensili (fr. 1250.– minimo
vitale, fr. 300.– per trasporti, fr. 100.– assicurazioni, fr. 292.– quota tassa
scuola figlio A__________, fr. 60.- tasse d'uso, acqua, rifiuti, fr. 150.–
imposte + 20% e “un congruo importo per spese varie”). Egli ha poi constatato
che essa deve contribuire al fabbisogno in denaro del secondo figlio A__________
per almeno fr. 855.– e che la rimanenza (fr. 745.–) è erosa dall'alloggio, dal
vitto e dalla cassa malati offerti alla figlia D__________. Considerato che la
madre dell'istante non era pertanto in grado di contribuire ulteriormente al
mantenimento della figlia, il Pretore ha obbligato il convenuto a versare fr.
776.
– mensili da gennaio a giugno 2007.
3.
L'appellante
sostiene che il suo reddito ammonta a fr. 5964.10 mensili poiché per
determinare le sue entrate si deve tenere conto della situazione del 2007 e non
di quella del 2005. Egli assevera poi che il suo fabbisogno minimo ascende a
fr. 8278.45 e non a soli fr. 6000.– mensili come ammesso dal Pretore. Soggiunge
che la figlia non ha contestato gli importi da lui addotti in merito al suo
reddito e al suo fabbisogno minimo, sicché a torto il Pretore ha applicato l'art.
159.
cpv. 3 CC. In ultima analisi, egli rileva di non avere mezzi sufficienti
per erogare un contributo alimentare.
a) Intanto
va subito sgombrato il campo dall'affermazione secondo cui in assenza dell'istante
all'udienza di discussione il Pretore avrebbe dovuto riconoscere il reddito e il
fabbisogno allegati dal convenuto. Un elemento del reddito o del fabbisogno
minimo non può essere ammesso, quand'anche non sia esplicitamente contestato,
se è sconfessato dalle risultanze processuali (analogamente: sentenza inc.
11.2006.103
del 10 dicembre 2007, consid. 4a con rimandi). Inoltre il metodo
per il calcolo dei contributi alimentari, in particolare per la determinazione
dei fabbisogni minimi, va applicato d'ufficio (DTF 114 II 31 consid. 7; Rep.
1994.
pag. 297). Il primo giudice, pertanto, non era tenuto ad attenersi acriticamente
ai dati esposti dall'interessato nella sua risposta scritta.
b) Per quel che riguarda il reddito dell'appellante, è vero che nel
2007.
esso ammontava fr. 5964.10 mensili (doc. 2). Sennonché, egli dimentica che
ove il debitore alimentare si risposi, il nuovo coniuge ha il dovere di
assisterlo a titolo sussidiario nell'adempimento dei suoi doveri contributivi
verso i figli nati prima del matrimonio al punto da poter essere tenuto
– dandosene gli estremi – a estendere o a riprendere un'attività lucrativa (art.
278.
cpv. 2 CC). Ciò premesso a ragione il Pretore, per
determinare la disponibilità economica del convenuto, ha tenuto conto dei
redditi e del fabbisogno minimo dell'intero nuovo nucleo familiare (RtiD I-2006
pag. 667 consid. 6b; II-2006 pag. 693 caso 42c consid. 4; ).
c) Sulla
situazione di __________ tutto si ignora. Nondimeno, contrariamente a quanto
sostiene l'appellante, non spettava all'istante “circostanziare le entrate e le
uscite della nuova moglie”. Nella misura in cui egli pretende di non essere in
grado di versare un contributo per la figlia, a lui incombeva di dimostrare di
non disporre di alcuna disponibilità in esito al metodo di calcolo abitualmente
adottato da questa Camera che consiste nel dedurre dal reddito complessivo dei
coniugi i fabbisogni loro e di eventuali figli minorenni, suddividendone
l'eccedenza a metà (RtiD II-2010 pag. 625 consid. 10). In tali
circostanze il fatto che il Pretore si sia attenuto all'unico documento
attestante i redditi della famiglia, ovvero la decisione di tassazione del 2005
(doc. 5), resiste alla critica.
d) In
merito al fabbisogno minimo, ancora una volta l'appellante si diparte dal presupposto
che esso vada calcolato come se non fosse coniugato. In realtà, come si è
detto, occorre determinare il fabbisogno dell'intero nucleo familiare. Ciò posto,
questo può esser stabilito in fr. 7405.– mensili (minimo
esistenziale del diritto esecutivo fr. 1550.–, interessi ipotecari e ammortamento
fr. 1455.60, cassa malati fr. 472.–, spese di trasferta marito fr. 1430.– [su 220
giorni lavorativi], pasti fuori casa fr. 220.–, imposte fr. 1200.–, leasing auto
fr. 531.40, RC veicoli e imposte di circolazione fr. 171.25, assicurazioni stabili,
mobilia e RC, fr. 97.10, tassa uso fognatura, fr. 61.20 lenti a contatto fr.
31.
, abbonamento Arcobaleno moglie fr. 185.– [sei zone]). Maggiorato del 20%
il fabbisogno minimo si fissa in definitiva in fr. 8885.– mensili.
e) Il
calcolo del fabbisogno esposto poc'anzi impone nondimeno una
rivalutazione del reddito familiare poiché il Pretore ha accertato l'importo di
fr. 7500.– mensili al netto degli interessi passivi, dei premi della cassa
malati, delle spese di trasporto, dei pasti fuori casa e del contributo
alimentare versato per A__________. Tenendo conto delle deduzioni effettive
(interessi passivi, spese di trasferta e contributo alimentare) e delle
deduzioni forfetarie ammesse dell'autorità fiscale (oneri assicurativi e pasti
fuori casa), il reddito può essere fissato in fr. 132 760.– pari a fr. 11
060.
– mensili. Ciò posto la disponibilità di AP 1, dopo avere versato il
contributo alimentare di fr. 655.– e quota della scuola
di fr. 292.– per il figlio A__________, ammonta a fr.
140.
– mensili.
4.
Per
quanto concerne la situazione della madre dell'istante, l'appellante si duole del
fatto che il Pretore abbia applicato il principio inquisitorio illimitato –
estraneo alla fattispecie – per calcolarle il fabbisogno minimo. Ora, che
l'istante nulla abbia allegato al riguardo è vero. Nondimeno è indubbio che entrambi i genitori devono provvedere, secondo le
loro possibilità, al mantenimento, all'educazione e alla formazione del figlio
(art. 276 cpv. 1 e 285 cpv. 1 CC). Così l'obbligo di mantenere il figlio
maggiorenne deve costituire una soluzione di equità tra quanto si può ragionevolmente
esigere dai genitori, dato l'insieme delle circostanze, e quanto si può ragionevolmente
pretendere dal figlio, nel senso ch'egli provveda alle sue necessità con il
ricavo del proprio lavoro o con altri mezzi. Se l'azione è
diretta contro un solo genitore, occorre verificare che il debitore
contribuisca in modo equilibrato rispetto all'altro genitore, il giudice
beneficiando di margine d'apprezzamento per la fissazione del contributo
(sentenza del Tribunale federale 5C.205/2004 dell'8 novembre 2004, consid. 6.1
con riferimenti in: FamPra.ch 2005 pag. 418). E in mancanza di dati certi, il
Pretore poteva far capo al proprio potere d'appezzamento stimando, con prudenza,
il fabbisogno minimo di __________.
Ciò
premesso, anche solo riconoscendo le usuali voci del fabbisogno minimo, quello
dell'interessata può essere stimato in fr. 2640.– mensili (minimo
esistenziale del diritto esecutivo fr. 1250.–, locazione adeguata per una persona sola nel Luganese
fr. 1000.–, cassa malati come il convenuto fr. 240.–, imposte fr. 150.–). Tenuto
conto della maggiorazione del 20% esso può ammonta a fr. 3170.–. Con un reddito
di fr. 4600.– mensili, la partecipazione al mantenimento del secondogenito A__________
di fr. 855.– mensili e il pagamento della sua quota per la scuola privata del
figlio di fr. 292.–, l'interessata conserva una disponibilità di fr. 285.–
mensili che mette già a disposizione della figlia D__________ (deposizione del
17.
luglio 2007, verbali pag. 2).
5.
Visto
quanto precede, di per sé le disponibilità dei genitori, e segnatamente quella
del padre, non sono sufficienti per coprire il fabbisogno dell'istante.
Sennonché il Tribunale federale ha già avuto modo di precisare che si
può prescindere dalla maggiorazione del 20% del fabbisogno ove
un genitore sia chiamato a finanziare la formazione del figlio
maggiorenne solo per qualche mese (DTF 118 II 100 consid. 4b/bb; v. anche RtiD
II 2010 pag. 631 consid. 5). In concreto, il contributo alimentare è limitato a
sei mesi sicché si può ragionevolmente pretendere che per questo breve lasso di
tempo il convenuto rinunci al supplemento del 20% che la giurisprudenza
assicura al debitore del contributo sul fabbisogno minimo. Analoga rinuncia si
impone del resto alla madre dell'istante ciò che le consente di far fronte alle
spese di locazione e della cassa malati della figlia.
6.
L'appellante,
in via subordinata, chiede di ridurre il contributo alimentare a fr. 118.40
mensili corrispondenti all'ammanco che la figlia deve sopportare. Egli rileva
infatti che nel fabbisogno minimo dell'istante non vanno considerati la
locazione, non comprovata, la cassa malati e i pasti fuori casa, già pagati
dalla madre.
Ora che
nel fabbisogno minimo di un figlio maggiorenne vadano considerate la locazione
e la cassa malati non può seriamente essere messo in discussione (Rep. 1995
pag. 153 n. 28). Quanto ai pasti fuori casa nemmeno l'appellante pretende che
lavorando a __________ la figlia rientri a mezzogiorno a __________. Ciò posto,
che l'istante non versi nulla a titolo di locazione è possibile, ma tale costo
rientra nella partecipazione al mantenimento a carico della madre. Ne discende
che l'appello è destinato all'insuccesso.
7.
Gli
oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC ticinese). Non si
pone problema di ripetibili, l'appello non essendo stato intimato alla
controparte.
8.
Relativamente
ai rimedi giuridici contro l'attuale sentenza sul piano federale (art. 112 cpv.
1.
lett. d LTF), il valore litigioso non raggiunge la soglia minima di fr.
30.
000.– per un eventuale ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 1 lett.
b LTF).
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria
pronuncia: 1. L'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 350.–
b) spese fr. 50.–
fr. 400.–
sono
posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione
a:
–;
–.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art.
100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il
ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo,
il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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