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Decisione

11.2007.123

Contributo per figlio maggiorenne

6 maggio 2011Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

B. Il

27 aprile 2007 AO 1 si è rivolta al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6,

per ottenere – previa concessione dell'assistenza giudiziaria – che il padre

fosse obbligato a versarle un contributo alimentare di fr. 776.– mensili da

gennaio a settembre 2007. All'udienza del 15 giugno 2007, indetta per la discussione,

l'istante non si è presentata, mentre AP 1 ha proposto di respingere l'azione. Esperita l'istruttoria, alla discussione finale del 17 luglio 2007 le parti

hanno ribadito le loro domande.

C. Statuendo

con sentenza del 3 agosto 2007, il Pretore ha parzialmente accolto l'istanza

obbligando AP 1 a versare alla figlia un contributo alimentare di fr. 776.–

mensili da gennaio a giugno 2007. Le spese, con una tassa di giustizia di

fr. 400.–, sono state poste a carico del convenuto, tenuto a rifondere

all'istante fr. 850.– per ripetibili. La richiesta di assistenza giudiziaria è

stata respinta.

D. Contro

la sentenza appena citata AP 1 è insorto con un appello del 16 agosto 2007 nel

quale chiede – previa concessione dell'effetto sospensivo – di respingere l'istanza,

o quanto meno di ridurre il contributo in favore della figlia a fr.

118.40. Con decreto del 21 agosto 2007 il vicepresidente di questa Camera ha

dichiarato priva d'oggetto la richiesta di effetto sospensivo. L'appello non ha

formato oggetto di intimazione.

Considerandi

in diritto: 1. Le azioni di mantenimento (art. 277 cpv. 2 CC) erano emanate, fino

al 31 dicembre 2010, con la procedura speciale degli art. 425 segg. CPC ticinese.

La sentenza del Pretore era impugnabile entro dieci giorni (art. 428 cpv. 2

CPC ticinese), non sospesi dalle ferie (art. 428bis CPC ticinese).

Tempestivo, sotto questo profilo, l'appello è dunque

ricevibile.

2.

Il

Pretore ha dapprima esaminato la situazione dell'istante tra gennaio e giugno

2007, accertando che con un reddito di fr. 986.50 mensili essa non era

in grado di far fronte al proprio fabbisogno minimo di fr. 2115.–

mensili (fr. 1100.– minimo vitale, fr. 334.10 cassa malati, fr. 44.– abbonamento

arcobaleno, fr. 200.– pasti fuori casa, fr. 36.– lenti a contatto, fr. 400.–

alloggio). Quanto al convenuto, il primo giudice ha appurato

le entrate in fr. 7500.– mensili (comprese quelle della seconda moglie) e

stabilito il suo fabbisogno di fr. 6000.– mensili (fr. 1550.- minimo

vitale, fr. 1200.– onere fiscale, fr. 532.– leasing auto, fr. 286.– abbonamento

arcobaleno moglie, fr. 162.– assicurazioni veicoli a motore, fr. 292.– quota tassa scuola figlio A__________, fr. 98.– assicurazioni

stabili, mobilia e RC, fr. 62.– tasse d'uso fognatura, acqua potabile e

raccolta rifiuti, fr. 32.– spese per lenti a contatto + 20% e “prevedendo pure

un congruo importo per spese varie ed arrotondamenti").

In merito alla madre

dell'istante, il Pretore ha accertato il reddito in fr. 4600.–

mensili e fissato il fabbisogno minino in fr. 3000.– mensili (fr. 1250.– minimo

vitale, fr. 300.– per trasporti, fr. 100.– assicurazioni, fr. 292.– quota tassa

scuola figlio A__________, fr. 60.- tasse d'uso, acqua, rifiuti, fr. 150.–

imposte + 20% e “un congruo importo per spese varie”). Egli ha poi constatato

che essa deve contribuire al fabbisogno in denaro del secondo figlio A__________

per almeno fr. 855.– e che la rimanenza (fr. 745.–) è erosa dall'alloggio, dal

vitto e dalla cassa malati offerti alla figlia D__________. Considerato che la

madre dell'istante non era pertanto in grado di contribuire ulteriormente al

mantenimento della figlia, il Pretore ha obbligato il convenuto a versare fr.

776.

– mensili da gennaio a giugno 2007.

3.

L'appellante

sostiene che il suo reddito ammonta a fr. 5964.10 mensili poiché per

determinare le sue entrate si deve tenere conto della situazione del 2007 e non

di quella del 2005. Egli assevera poi che il suo fabbisogno minimo ascende a

fr. 8278.45 e non a soli fr. 6000.– mensili come ammesso dal Pretore. Soggiunge

che la figlia non ha contestato gli importi da lui addotti in merito al suo

reddito e al suo fabbisogno minimo, sicché a torto il Pretore ha applicato l'art.

159.

cpv. 3 CC. In ultima analisi, egli rileva di non avere mezzi sufficienti

per erogare un contributo alimentare.

a) Intanto

va subito sgombrato il campo dall'affermazione secondo cui in assenza dell'istante

all'udienza di discussione il Pretore avrebbe dovuto riconoscere il reddito e il

fabbisogno allegati dal convenuto. Un elemento del reddito o del fabbisogno

minimo non può essere ammesso, quand'anche non sia esplicitamente contestato,

se è sconfessato dalle risultanze processuali (analogamente: sentenza inc.

11.2006.103

del 10 dicembre 2007, consid. 4a con rimandi). Inoltre il metodo

per il calcolo dei contributi alimentari, in particolare per la determinazione

dei fabbisogni minimi, va applicato d'ufficio (DTF 114 II 31 consid. 7; Rep.

1994.

pag. 297). Il primo giudice, pertanto, non era tenuto ad attenersi acriticamente

ai dati esposti dall'interessato nella sua risposta scritta.

b) Per quel che riguarda il reddito dell'appellante, è vero che nel

2007.

esso ammontava fr. 5964.10 mensili (doc. 2). Sennonché, egli dimentica che

ove il debitore alimentare si risposi, il nuovo coniuge ha il dovere di

assisterlo a titolo sussidiario nell'adem­pi­mento dei suoi doveri contributivi

verso i figli nati prima del matrimonio al punto da poter essere tenuto

– dandosene gli estremi – a estendere o a riprendere un'attività lucrativa (art.

278.

cpv. 2 CC). Ciò premesso a ragione il Pretore, per

determinare la disponibilità economica del convenuto, ha tenuto conto dei

redditi e del fabbisogno minimo dell'intero nuovo nucleo familiare (RtiD I-2006

pag. 667 consid. 6b; II-2006 pag. 693 caso 42c consid. 4; ).

c) Sulla

situazione di __________ tutto si ignora. Nondimeno, contrariamente a quanto

sostiene l'appellante, non spettava all'istante “circostanziare le entrate e le

uscite della nuova moglie”. Nella misura in cui egli pretende di non essere in

grado di versare un contributo per la figlia, a lui incombeva di dimostrare di

non disporre di alcuna disponibilità in esito al metodo di calcolo abitualmente

adottato da questa Camera che consiste nel dedurre dal reddito complessivo dei

coniugi i fabbisogni loro e di eventuali figli minorenni, suddividendone

l'eccedenza a metà (RtiD II-2010 pag. 625 consid. 10). In tali

circostanze il fatto che il Pretore si sia attenuto all'unico documento

attestante i redditi della famiglia, ovvero la decisione di tassazione del 2005

(doc. 5), resiste alla critica.

d) In

merito al fabbisogno minimo, ancora una volta l'appellante si diparte dal presupposto

che esso vada calcolato come se non fosse coniugato. In realtà, come si è

detto, occorre determinare il fabbisogno dell'intero nucleo familiare. Ciò posto,

questo può esser stabilito in fr. 7405.– mensili (minimo

esistenziale del diritto esecutivo fr. 1550.–, interessi ipotecari e ammortamento

fr. 1455.60, cassa malati fr. 472.–, spese di trasferta marito fr. 1430.– [su 220

giorni lavorativi], pasti fuori casa fr. 220.–, imposte fr. 1200.–, leasing auto

fr. 531.40, RC veicoli e imposte di circolazione fr. 171.25, assicurazioni stabili,

mobilia e RC, fr. 97.10, tassa uso fognatura, fr. 61.20 lenti a contatto fr.

31.

, abbonamento Arcobaleno moglie fr. 185.– [sei zone]). Maggiorato del 20%

il fabbisogno minimo si fissa in definitiva in fr. 8885.– mensili.

e) Il

calcolo del fabbisogno esposto poc'anzi impone nondimeno una

rivalutazione del reddito familiare poiché il Pretore ha accertato l'importo di

fr. 7500.– mensili al netto degli interessi passivi, dei premi della cassa

malati, delle spese di trasporto, dei pasti fuori casa e del contributo

alimentare versato per A__________. Tenendo conto delle deduzioni effettive

(interessi passivi, spese di trasferta e contributo alimentare) e delle

deduzioni forfetarie ammesse dell'autorità fiscale (oneri assicurativi e pasti

fuori casa), il reddito può essere fissato in fr. 132 760.– pari a fr. 11

060.

– mensili. Ciò posto la disponibilità di AP 1, dopo avere versato il

contributo alimentare di fr. 655.– e quota della scuola

di fr. 292.– per il figlio A__________, ammonta a fr.

140.

– mensili.

4.

Per

quanto concerne la situazione della madre dell'istante, l'appellante si duole del

fatto che il Pretore abbia applicato il principio inquisitorio illimitato –

estraneo alla fattispecie – per calcolarle il fabbisogno minimo. Ora, che

l'istante nulla abbia allegato al riguardo è vero. Nondimeno è indubbio che entrambi i genitori devono provvedere, secondo le

loro possibilità, al mantenimento, all'educazione e alla formazione del figlio

(art. 276 cpv. 1 e 285 cpv. 1 CC). Così l'obbligo di mantenere il figlio

maggiorenne deve costituire una soluzione di equità tra quanto si può ragionevolmente

esigere dai genitori, dato l'insieme delle circostanze, e quanto si può ragionevolmente

pretendere dal figlio, nel senso ch'egli provveda alle sue necessità con il

ricavo del proprio lavoro o con altri mezzi. Se l'azione è

diretta contro un solo genitore, occorre verificare che il debitore

contribuisca in modo equilibrato rispetto all'altro genitore, il giudice

beneficiando di margine d'apprezzamento per la fissazione del contributo

(sentenza del Tribunale federale 5C.205/2004 dell'8 novembre 2004, consid. 6.1

con riferimenti in: FamPra.ch 2005 pag. 418). E in mancanza di dati certi, il

Pretore poteva far capo al proprio potere d'appezzamento stimando, con prudenza,

il fabbisogno minimo di __________.

Ciò

premesso, anche solo riconoscendo le usuali voci del fabbisogno minimo, quello

dell'interessata può essere stimato in fr. 2640.– mensili (minimo

esistenziale del diritto esecutivo fr. 1250.–, locazione adeguata per una persona sola nel Luganese

fr. 1000.–, cassa malati come il convenuto fr. 240.–, imposte fr. 150.–). Tenuto

conto della maggiorazione del 20% esso può ammonta a fr. 3170.–. Con un reddito

di fr. 4600.– mensili, la partecipazione al mantenimento del secondogenito A__________

di fr. 855.– mensili e il pagamento della sua quota per la scuola privata del

figlio di fr. 292.–, l'interessata conserva una disponibilità di fr. 285.–

mensili che mette già a disposizione della figlia D__________ (deposizione del

17.

luglio 2007, verbali pag. 2).

5.

Visto

quanto precede, di per sé le disponibilità dei genitori, e segnatamente quella

del padre, non sono sufficienti per coprire il fabbisogno dell'istante.

Sennonché il Tribunale federale ha già avuto modo di precisare che si

può prescindere dalla maggiorazione del 20% del fabbisogno ove

un genitore sia chiamato a finanziare la formazione del figlio

maggiorenne solo per qualche mese (DTF 118 II 100 consid. 4b/bb; v. anche RtiD

II 2010 pag. 631 consid. 5). In concreto, il contributo alimentare è limitato a

sei mesi sicché si può ragionevolmente pretendere che per questo breve lasso di

tempo il convenuto rinunci al supplemento del 20% che la giurisprudenza

assicura al debitore del contributo sul fabbisogno minimo. Analoga rinuncia si

impone del resto alla madre dell'istante ciò che le consente di far fronte alle

spese di locazione e della cassa malati della figlia.

6.

L'appellante,

in via subordinata, chiede di ridurre il contributo alimentare a fr. 118.40

mensili corrispondenti all'ammanco che la figlia deve sopportare. Egli rileva

infatti che nel fabbisogno minimo dell'istante non vanno considerati la

locazione, non comprovata, la cassa malati e i pasti fuori casa, già pagati

dalla madre.

Ora che

nel fabbisogno minimo di un figlio maggiorenne vadano considerate la locazione

e la cassa malati non può seriamente essere messo in discussione (Rep. 1995

pag. 153 n. 28). Quanto ai pasti fuori casa nemmeno l'appellante pretende che

lavorando a __________ la figlia rientri a mezzogiorno a __________. Ciò posto,

che l'istante non versi nulla a titolo di locazione è possibile, ma tale costo

rientra nella partecipazione al mantenimento a carico della madre. Ne discende

che l'appello è destinato all'insuccesso.

7.

Gli

oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC ticinese). Non si

pone problema di ripetibili, l'appello non essendo stato intimato alla

controparte.

8.

Relativamente

ai rimedi giuridici contro l'attuale sentenza sul piano federale (art. 112 cpv.

1.

lett. d LTF), il valore litigioso non raggiunge la soglia minima di fr.

30.

000.– per un eventuale ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 1 lett.

b LTF).

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria

pronuncia: 1. L'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

2. Gli oneri processuali, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 350.–

b) spese fr. 50.–

fr. 400.–

sono

posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.

3. Intimazione

a:

–;

–.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art.

100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il

ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo,

il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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