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Decisione

11.2007.124

Esecuzione civile di un accordo omologato con sentenza che regola le modalità di affidamento dei figli in caso di autorità parentale comune

14 novembre 2007Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

I genitori si impegnano nella cura e

nell'educazione dei figli secondo il seguente piano che regola i periodi di

affidamento dei bambini all'uno e all'altro genitore:

settimana: dal venerdì sera sino al mercoledì sera con la mamma

dal

mercoledì sera alla domenica sera con il papà

2ª settimana: dalla

domenica sera al martedì sera con la mamma

dal

martedì sera al venerdì sera con il papà

3ª settimana: dal

venerdì sera sino al mercoledì sera con la mamma

dal

mercoledì sera alla domenica sera con il papà

4ª settimana: dalla

domenica sera al martedì sera con la mamma

dal

martedì sera al venerdì sera con il papà

e così di

seguito.

Il

trasferimento dei bambini da un genitore all'altro avverrà in occasione dell'accompagnamento

e del ritorno degli stessi da scuola, nel senso che i giorni di affidamento

terminano con l'accompagnamento dei figli a scuola e ricominciano con il ritiro

dei figli da scuola.

Ogni genitore

avrà diritto, nell'arco dell'anno, a tre settimane di vacanza con i figli.

B. Nell'intento di riottenere l'autorità

parentale e l'affidamento dei figli a sé sola, AO 1 ha introdotto il

25 aprile 2007 un'istanza di conciliazione dinanzi al presidente del

Circolo di __________ e in seguito ha presentato, l'8 maggio 2007, un'istanza

di provvedimenti cautelari al Tribunale distrettuale __________. Se non che, il

23 maggio 2007 AP 1 ha chiesto lui stesso una modifica della sentenza di

divorzio davanti al Preture del Distretto di Lugano, sezione 6, rivendicando a

sua volta l'autorità parentale e l'affidamento dei figli. AO 1 ha proposto il

14 agosto 2007 di respingere l'azione e in via riconvenzionale ha postulato

l'autorità parentale e l'affidamento a sé medesima (inc. OA.2007.358). La

causa avviata davanti al

Tribunale distrettuale __________ è stata ritirata.

C. Frattanto,

l'11 luglio 2007, AP 1 ha intimato a AO 1 un precetto esecutivo civile, ordinandole

di rispettare il piano che regola i periodi di affidamento dei figli all'uno e

all'altro genitore, sotto comminatoria dell'esecuzione effettiva. Come titolo giuridico

egli ha indicato: “accordo di modifica della convenzione sulle conseguenze

accessorie del divorzio, del 28 maggio 2002, stipulato tra il qui precettante e

la qui precettata, omologato dal Segretario assessore della Pretura di Lugano,

sezione 6, con sentenza del 5 febbraio 2003, di cui è parte integrante”. AO 1

ha sollevato opposizione al precetto il 13 luglio 2007 davanti al Pretore del Distretto

di Lugano, sezione 6.

D. Al

contraddittorio dell'8 agosto 2007 AP 1 ha confermato la richiesta fatta valere

con il precetto esecutivo, mentre AO 1 ha ribadito la propria opposizione,

sostenendo che “il mantenimento dell'autorità [parentale] congiunta

è divenuto impossibile” e che “il precetto esecutivo non tutela nessuna

situazione giuridica o di fatto rilevante”. Statuendo con sentenza del 9 agosto

2007, il Pretore ha confermato l'opposizione e ha addebitato le spese con una tassa

di giustizia di fr. 300.– a AP 1, tenuto a rifondere a AO 1 fr. 600.– per ripetibili.

E. Il

13 agosto 2007 AP 1 è insorto a questa Camera, chiedendo di annullare la sentenza

citata e di “dare seguito”

al procedimento esecutivo. Nelle sue osservazioni dell'11 settembre 2007 AO 1 propone di respingere l'appello.

Considerandi

in diritto: 1. La

decisione con cui un Pretore statuisce sull'opposizione a un precetto esecutivo

civile è emanata mediante la procedura contenziosa di camera di consiglio (art.

493.

CC) ed è appellabile nel termine di 10 giorni (art. 370 cpv. 2 CPC). Sotto

questo profilo il memoriale dell'appellante è tempestivo. L'appello è nondimeno

un rimedio riformatorio, non cassatorio. Nel suo memoriale l'appellante non

formula conclusioni esplicite, ma dalla motivazione addotta si desume che egli contesta

la legittimità dell'opposizione avversaria e ne postula il rigetto. Così

inteso, ancorché ai limiti della sufficienza formale l'appello può reputarsi

ammissibile, tanto più che l'interessato è sprovvisto di cognizioni giuridiche

e agisce personalmente. Inammissibile è invece la richiesta alla Camera di

“dare seguito” al precetto esecutivo civile. Dovesse ottenere il rigetto

dell'opposizione, l'appellante potrà chiedere lui stesso

al Pretore l'emanazione del decreto esecutivo (art. 497 cpv. 1 CPC).

2.

Il

27.

settembre 2007 l'appellante ha presentato a questa Camera un allegato (richiesta

di giudicatura urgentissima”) nel quale replica alle osservazioni della

controparte e postula l'assunzione di svariate prove. Gli art. 307 segg. CPC

non prevedono tuttavia un doppio scambio di allegati in appello. Il memoriale va

dunque dichiarato irricevibile, così come irricevibili si rivelano i nuovi

mezzi di prova, vigendo in seconda sede il divieto generale dell'art. 321 cpv.

1.

lett. b CPC. Ciò premesso, giova procedere senza indugio all'esame dell'appello.

3.

Rammentate

le particolarità dell'esecuzione forzata nell'ambito delle relazioni personali fra

genitori e figli, il Pretore ha riconosciuto che in concreto il precetto è sorretto

da un valido titolo

esecutivo e che la prestazione richiesta è chiara e coincide con

quella stabilita nella sentenza del 5 febbraio 2003. Egli ha confermato tuttavia

l'opposizione al precetto esecutivo, sottolineando che “il regime delle visite

così come indicato nella sentenza di divorzio è stato modificato dai coniugi”,

i quali “hanno trovato accordi diversi”, che entrambi i genitori riconoscono la

necessità di definire in altro modo l'esercizio delle relazioni personali –

tant'è che entrambi hanno promosso procedimenti in tal senso – e che il grave

dissidio tra le parti non consente più l'esercizio in comune dell'autorità

parentale, né l'affidamento dei figli a tutti e due. In simile situazione – egli

ha soggiunto – l'esecuzione forzata di un diritto di visita stabilito su basi

ormai superate “è suscettibile di creare serio pericolo per il bene dei

minori”, mentre una diversa disciplina delle relazioni personali potrà intervenire,

dandosi il caso, a cura del giudice del merito e non in una sede puramente

esecutiva.

4.

L'appellante

sostiene che, contrariamente all'opinione del Pretore, l'affidamento alternato dei

figli disciplinato nell'accordo omologato con la sentenza del 5 febbraio 2003

non è stato affatto modificato ed è tuttora in vigore. Se mai – prosegue – in casi

eccezionali egli ha consentito a un cambiamento dei giorni stabiliti, ma solo

per agevolare l'ex coniuge nel rispetto degli orari di lavoro. Che questa non

sia più d'accordo con tale regime o abbia promosso azione per modificarlo poco

importa. Ricordato che il figlio maggiore, quasi quindicenne, non vive più con

la madre proprio per la litigiosità da lei dimostrata nell'esercizio delle

visite, l'appellante rileva che i gemelli J__________ e Ja__________ abbisognano

anch'essi della presenza della figura paterna, onde la necessità di riprendere

le relazioni personali secondo la disciplina concordata.

5.

Il giudice chiamato

a statuire sull'opposizione a un precetto esecutivo civile esamina d'ufficio –

tra l'altro – l'identità della prestazione richiesta con quella enunciata nel titolo

esecutivo, che deve essere chiara ed esplicita (RtiD I-2005 pag. 742 n. 28c con

riferimenti). In concreto il piano che regola i periodi di affidamento dei

figli all'uno e all'altro genitore durante i giorni di scuola (sopra, lett. A) contempla

senz'altro prestazioni chiare. Indeterminata nel periodo di esecuzione è invece

la disciplina delle vacanze (tre settimane “nell'arco dell'anno”). Al proposito

l'opposizione della madre va pertanto confermata. Più attenta disamina merita

invece la legittimità dell'opposizione per quanto attiene all'esercizio delle

relazioni personali durante il periodo scolastico.

6.

Il genitore

ostacolato nell'esercizio del diritto di visita stabilito per convenzione o per

sentenza può far capo ai mezzi coercitivi del procedimento esecutivo civile (Cocchi/Trezzini, CPC ticinese massimato

e commentato, Lugano 2000, n. 23 a 25 ad art. 488). Tale facoltà non è senza

limiti (DTF 118 II 393 consid. 4a). Il giudice del rigetto dell'opposizione

verifica se già a un sommario esame il diritto di visita costituisca un

pericolo per la salute fisica o psichica del figlio, ovvero se sia di pregiudizio

per il bene di lui (Rep. 1994 pag. 395 consid. 3 con rimandi). Ove il figlio rifiuti

di prestarsi al diritto di visita, il ricorso alla forza pubblica va ammesso

solo con particolare cautela (DTF 111 II 409). Qualora

inoltre un

procedimento esecutivo per l'esercizio del diritto di visita sia pendente in

contemporanea con un'azione volta alla modifica di una sentenza di divorzio,

non è arbitrario rifiutare l'esecuzione forzata finché l'azione di modifica è

in corso, quand'anche essa non termini prima di sei mesi (DTF 118 II 393

consid. 4c con richiamo).

7.

Che nella

fattispecie i genitori abbiano concordato di derogare una o più volte alla disciplina

figurante nella sentenza del 5 febbraio 2003, come reputa il Pretore (sentenza

impugnata, pag. 3 in fondo) e afferma la madre nelle osservazioni all'appello

(pag. 3 nel mezzo), è possibile. Ciò non significa tuttavia che, venendo meno l'intesa

amichevole, un genitore non possa tornare a esigere il rispetto dell'accordo

omologato. Certo, in concreto è verosimile che

il dissidio tra genitori renda ormai illusorio l'esercizio comune dell'autorità

parentale e l'affidamento dei figli a entrambi. Non è contestato inoltre che dal

febbraio del 2007 il figlio maggiore (quindicenne) risiede stabilmente dal

padre (appello, pag. 2 in alto). Sta di fatto che il giudice dell'opposizione

non deve sostituirsi a quello del merito. Deve limitarsi a valutare se, a un sommario esame, l'esecuzione della convenzione in vigore per

quanto riguarda – in concreto – i gemelli appaia suscettibile di pregiudicare

il loro bene, se non altro finché interverrà da parte del giudice competente

una diversa regolamentazione delle visite, anche solo a titolo provvisionale.

8.

Le

reciproche accuse di inettitudine parentale che le parti si rivolgono negli

atti scritti e le vicendevoli mancanze che esse si rimproverano sono fini a sé

stesse, determinante essendo soltanto il bene dei figli, che prevale sugli

interessi e i risentimenti dei genitori (DTF 130 III 588 consid. 2.1 con

rimandi). Ora, dal fascicolo processuale nulla emerge che possa sostanziare un verosimile

pericolo per la salute fisica o psichica dei gemelli nel caso in cui ci si attenga

alla disciplina delle relazioni personali

omologata con la sentenza

del 5 febbraio 2003. Né si ravvisano indizi concreti per reputare che l'esercizio

delle visita possa ledere il bene dei ragazzi. Che tra i genitori sussista una

forte conflittualità ancora non basta perché si sopprimano con procedura

sommaria i rapporti dell'uno o dell'altro nei confronti dei figli, per lo meno

in assenza di riscontri oggettivi circa eventuali minacce per il bene di questi

ultimi (DTF 131 III 209). Se il bene dei figli apparisse a repentaglio, del

resto, mal si capirebbe come mai il giudice davanti al quale pende l'azione di

modifica non abbia ancora emesso misure provvisionali, esplicitamente richieste

dalla madre. Tanto meno ove si consideri che fino al giugno del 2007 i gemelli

hanno regolarmente visitato il padre, come prevede l'accordo omologato, senza

apparenti effetti negativi.

9.

La madre asserisce

che i gemelli rifiutano di incontrare l'appellante. L'assunto però manca una

volta ancora di verosimiglianza. Per di più, un atteggiamento ostile dei figli

non sarebbe ancora decisivo, non significando per ciò solo che il diritto di

visita sia dannoso già a un sommario esame (DTF 111 II 405). Senza influenza sul diritto alle relazioni personali sono

poi eventuali omissioni dell'appellante nel pagamento dei contributi alimentari

(Wirz in: Schwenzer, FamKommentar

Scheidung, Berna 2005, n. 11 in fine ad art. 274 CC). Né la madre può lamentare

che l'affidamento dei figli omologato il 5 febbraio 2003 crei nei ragazzi “un

senso di provvisorietà” quando lei medesima aveva dichiarato, dopo un anno di

applicazione di quel regime, che i figli “risultano contenti e non incontrano

difficoltà particolari nel recarsi da un genitore all'altro secondo le modalità

fissate in convenzione” (sentenza del 5 febbraio 2003, pag. 2 nel mezzo: doc. C

nell'inc. OA.2007.358). In definitiva non sono quindi ravvisabili già a un

sommario esame, nella fattispecie, elementi tali che giustifichino la disattenzione

dell'accordo omologato.

10.

Che non sia arbitrario

rifiutare sistematicamente l'attuazione di un diritto di visita sorretto da un

valido titolo esecutivo in pendenza di un'azione di modifica destinata a

concludersi nel giro di sei mesi (sopra, consid. 6 in fine) ancora non induce a

ritenere che tale sia necessariamente la soluzione migliore. Come detto (sopra,

lett. B), nella fattispecie la madre ha instato il 14 agosto 2007 davanti al

Pretore, nel quadro della sua azione riconvenzionale volta a ottenere

l'affidamento esclusivo dei figli in modifica dell'accordo omologato il 5

febbraio 2003 (inc. OA.2007.358), perché le relazioni personali tra padre e

figli siano provvisionalmente disciplinate in altro modo. Competerà a quel

giudice decidere se un provvedimento d'urgenza si impone. Tanto più che, come

lo stesso Tribunale federale ha già avuto modo di ricordare, non spetta al

giudice dell'esecu­­zione sospendere durevolmente un diritto di visita fissato in

una sentenza di divorzio (DTF 120 Ia 373 consid. 2 con rinvio a DTF 107 II 305

consid. 7).

11.

Se ne

conclude che, limitatamente all'esercizio delle visite paterne a J__________ e Ja__________

durante il periodo scolastico, l'appello merita accoglimento. Gli oneri

processuali del giudizio odierno seguono la reciproca soccombenza (art. 148

cpv. 2 CPC). La durata dell'anno scolastico essendo di 36 settimane e mezzo

(art. 15 della legge della scuola, RL 5.1.1.1), per rapporto a un anno civile l'appellante

ottiene causa vinta all'incirca nella misura di tre quarti. AP 1 ha quindi diritto

a un'indennità per l'incomodo occorsogli, commisurata alla circostanza ch'egli

non si è valso dell'ausilio di un patrocinatore (RtiD II-2005 pag. 680 consid.

9). L'esito del giudizio odierno impone di modificare anche il dispositivo

sulle spese e le ripetibili di primo grado, che segue identica chiave di

riparto, fermo restando che i relativi ammontari non sono controversi.

12.

Relativamente

ai rimedi giuridici esperibili contro l'attuale sentenza sul piano federale

(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), le decisioni inerenti all'esecuzione forzata di

sentenze in materia civile sono impugnabili

con ricorso in materia civile (art.

72.

cpv. 2 lett. b n. 1 LTF) senza riguardo a questioni di valore (cfr. sentenza

del Tribunale federale 5A_148/2007 del 10 luglio 2007, consid. 1.1 e 1.2).

Dispositivo

Per questi motivi

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: I. Nella

misura in cui è ricevibile, l'appello è parzialmente accolto e la sentenza impugnata

è così riformata:

1. L'opposizione

presentata il 13 luglio 2007 da AO 1 al precetto esecutivo civile intimatole l'11

luglio 2007 da AP 1 è rigettata limitatamente all'esecuzione del piano che

regola l'affidamento dei figli J__________ e Ja__________ al padre durante il

periodo scolastico.

2. La tassa di giustizia di fr. 300.– e le spese, da

anticipare da AP 1, sono posti per un quarto a carico di lui e per il

resto a carico di AO 1, che rifonderà a AP 1 fr. 450.– per ripetibili ridotte.

II. Gli oneri

di appello, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 250.–

b) spese fr.

50.–

fr.

300.–

da

anticipare dall'appellante, sono posti per un quarto a carico di quest'ultimo e

per il resto a carico della controparte, che rifonderà all'appellante un'equa

indennità di fr. 200.–.

III. Intimazione:

–;

–.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza

carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95

a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art.

72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile

è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione

di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a

ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il

ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario

in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata in tal

caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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