11.2007.124
Esecuzione civile di un accordo omologato con sentenza che regola le modalità di affidamento dei figli in caso di autorità parentale comune
14 novembre 2007Italiano15 min
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Numero d'incarto:
11.2007.124
Data decisione, Autorità:
14.11.2007, ICCA
Titolo:
Esecuzione civile di un accordo omologato con sentenza che regola le modalità di affidamento dei figli in caso di autorità parentale comune
PRECETTO ESECUTIVO CIVILE
RELAZIONE PERSONALE
art. 488 CPC-TI
art. 493 CPC-TI
Incarto n.
11.2007.124
Lugano
14 novembre 2007/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Ermotti
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa DI.2007.871
(esecuzione civile) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa
con opposizione del 13 luglio 2007 da
AO 1
(patrocinata dall' PA 1)
al precetto esecutivo civile intimatole l'11 luglio
2007 da
AP 1;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello
del 13 agosto 2007 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 9 agosto 2007 dal Pretore del
Distretto di Lugano, sezione 6;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Con
sentenza del 24 giugno 1998 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha pronunciato
il divorzio tra AP 1 (1959) e AO 1 (1968), omologando una convenzione sulle
conseguenze accessorie che prevedeva l'affidamento del figlio Jo__________ (nato
il 18 ottobre 1992) e dei gemelli J__________ e Ja__________ (nati il 7 maggio
1997) alla madre. Adito il 18 giugno 2002 da AO 1, il Segretario assessore ha
omologato il 5 febbraio 2003 in luogo e vece del Pretore una modifica alla convenzione
in cui gli ex coniugi hanno pattuito il 28 maggio 2002 l'esercizio in comune
dell'autorità parentale e l'affidamento dei figli a entrambi secondo la disciplina
in appresso:
Fatti
I genitori si impegnano nella cura e
nell'educazione dei figli secondo il seguente piano che regola i periodi di
affidamento dei bambini all'uno e all'altro genitore:
1ª
settimana: dal venerdì sera sino al mercoledì sera con la mamma
dal
mercoledì sera alla domenica sera con il papà
2ª settimana: dalla
domenica sera al martedì sera con la mamma
dal
martedì sera al venerdì sera con il papà
3ª settimana: dal
venerdì sera sino al mercoledì sera con la mamma
dal
mercoledì sera alla domenica sera con il papà
4ª settimana: dalla
domenica sera al martedì sera con la mamma
dal
martedì sera al venerdì sera con il papà
e così di
seguito.
Il
trasferimento dei bambini da un genitore all'altro avverrà in occasione dell'accompagnamento
e del ritorno degli stessi da scuola, nel senso che i giorni di affidamento
terminano con l'accompagnamento dei figli a scuola e ricominciano con il ritiro
dei figli da scuola.
Ogni genitore
avrà diritto, nell'arco dell'anno, a tre settimane di vacanza con i figli.
B. Nell'intento di riottenere l'autorità
parentale e l'affidamento dei figli a sé sola, AO 1 ha introdotto il
25 aprile 2007 un'istanza di conciliazione dinanzi al presidente del
Circolo di __________ e in seguito ha presentato, l'8 maggio 2007, un'istanza
di provvedimenti cautelari al Tribunale distrettuale __________. Se non che, il
23 maggio 2007 AP 1 ha chiesto lui stesso una modifica della sentenza di
divorzio davanti al Preture del Distretto di Lugano, sezione 6, rivendicando a
sua volta l'autorità parentale e l'affidamento dei figli. AO 1 ha proposto il
14 agosto 2007 di respingere l'azione e in via riconvenzionale ha postulato
l'autorità parentale e l'affidamento a sé medesima (inc. OA.2007.358). La
causa avviata davanti al
Tribunale distrettuale __________ è stata ritirata.
C. Frattanto,
l'11 luglio 2007, AP 1 ha intimato a AO 1 un precetto esecutivo civile, ordinandole
di rispettare il piano che regola i periodi di affidamento dei figli all'uno e
all'altro genitore, sotto comminatoria dell'esecuzione effettiva. Come titolo giuridico
egli ha indicato: “accordo di modifica della convenzione sulle conseguenze
accessorie del divorzio, del 28 maggio 2002, stipulato tra il qui precettante e
la qui precettata, omologato dal Segretario assessore della Pretura di Lugano,
sezione 6, con sentenza del 5 febbraio 2003, di cui è parte integrante”. AO 1
ha sollevato opposizione al precetto il 13 luglio 2007 davanti al Pretore del Distretto
di Lugano, sezione 6.
D. Al
contraddittorio dell'8 agosto 2007 AP 1 ha confermato la richiesta fatta valere
con il precetto esecutivo, mentre AO 1 ha ribadito la propria opposizione,
sostenendo che “il mantenimento dell'autorità [parentale] congiunta
è divenuto impossibile” e che “il precetto esecutivo non tutela nessuna
situazione giuridica o di fatto rilevante”. Statuendo con sentenza del 9 agosto
2007, il Pretore ha confermato l'opposizione e ha addebitato le spese con una tassa
di giustizia di fr. 300.– a AP 1, tenuto a rifondere a AO 1 fr. 600.– per ripetibili.
E. Il
13 agosto 2007 AP 1 è insorto a questa Camera, chiedendo di annullare la sentenza
citata e di “dare seguito”
al procedimento esecutivo. Nelle sue osservazioni dell'11 settembre 2007 AO 1 propone di respingere l'appello.
Considerandi
in diritto: 1. La
decisione con cui un Pretore statuisce sull'opposizione a un precetto esecutivo
civile è emanata mediante la procedura contenziosa di camera di consiglio (art.
493.
CC) ed è appellabile nel termine di 10 giorni (art. 370 cpv. 2 CPC). Sotto
questo profilo il memoriale dell'appellante è tempestivo. L'appello è nondimeno
un rimedio riformatorio, non cassatorio. Nel suo memoriale l'appellante non
formula conclusioni esplicite, ma dalla motivazione addotta si desume che egli contesta
la legittimità dell'opposizione avversaria e ne postula il rigetto. Così
inteso, ancorché ai limiti della sufficienza formale l'appello può reputarsi
ammissibile, tanto più che l'interessato è sprovvisto di cognizioni giuridiche
e agisce personalmente. Inammissibile è invece la richiesta alla Camera di
“dare seguito” al precetto esecutivo civile. Dovesse ottenere il rigetto
dell'opposizione, l'appellante potrà chiedere lui stesso
al Pretore l'emanazione del decreto esecutivo (art. 497 cpv. 1 CPC).
2.
Il
27.
settembre 2007 l'appellante ha presentato a questa Camera un allegato (richiesta
di giudicatura urgentissima”) nel quale replica alle osservazioni della
controparte e postula l'assunzione di svariate prove. Gli art. 307 segg. CPC
non prevedono tuttavia un doppio scambio di allegati in appello. Il memoriale va
dunque dichiarato irricevibile, così come irricevibili si rivelano i nuovi
mezzi di prova, vigendo in seconda sede il divieto generale dell'art. 321 cpv.
1.
lett. b CPC. Ciò premesso, giova procedere senza indugio all'esame dell'appello.
3.
Rammentate
le particolarità dell'esecuzione forzata nell'ambito delle relazioni personali fra
genitori e figli, il Pretore ha riconosciuto che in concreto il precetto è sorretto
da un valido titolo
esecutivo e che la prestazione richiesta è chiara e coincide con
quella stabilita nella sentenza del 5 febbraio 2003. Egli ha confermato tuttavia
l'opposizione al precetto esecutivo, sottolineando che “il regime delle visite
così come indicato nella sentenza di divorzio è stato modificato dai coniugi”,
i quali “hanno trovato accordi diversi”, che entrambi i genitori riconoscono la
necessità di definire in altro modo l'esercizio delle relazioni personali –
tant'è che entrambi hanno promosso procedimenti in tal senso – e che il grave
dissidio tra le parti non consente più l'esercizio in comune dell'autorità
parentale, né l'affidamento dei figli a tutti e due. In simile situazione – egli
ha soggiunto – l'esecuzione forzata di un diritto di visita stabilito su basi
ormai superate “è suscettibile di creare serio pericolo per il bene dei
minori”, mentre una diversa disciplina delle relazioni personali potrà intervenire,
dandosi il caso, a cura del giudice del merito e non in una sede puramente
esecutiva.
4.
L'appellante
sostiene che, contrariamente all'opinione del Pretore, l'affidamento alternato dei
figli disciplinato nell'accordo omologato con la sentenza del 5 febbraio 2003
non è stato affatto modificato ed è tuttora in vigore. Se mai – prosegue – in casi
eccezionali egli ha consentito a un cambiamento dei giorni stabiliti, ma solo
per agevolare l'ex coniuge nel rispetto degli orari di lavoro. Che questa non
sia più d'accordo con tale regime o abbia promosso azione per modificarlo poco
importa. Ricordato che il figlio maggiore, quasi quindicenne, non vive più con
la madre proprio per la litigiosità da lei dimostrata nell'esercizio delle
visite, l'appellante rileva che i gemelli J__________ e Ja__________ abbisognano
anch'essi della presenza della figura paterna, onde la necessità di riprendere
le relazioni personali secondo la disciplina concordata.
5.
Il giudice chiamato
a statuire sull'opposizione a un precetto esecutivo civile esamina d'ufficio –
tra l'altro – l'identità della prestazione richiesta con quella enunciata nel titolo
esecutivo, che deve essere chiara ed esplicita (RtiD I-2005 pag. 742 n. 28c con
riferimenti). In concreto il piano che regola i periodi di affidamento dei
figli all'uno e all'altro genitore durante i giorni di scuola (sopra, lett. A) contempla
senz'altro prestazioni chiare. Indeterminata nel periodo di esecuzione è invece
la disciplina delle vacanze (tre settimane “nell'arco dell'anno”). Al proposito
l'opposizione della madre va pertanto confermata. Più attenta disamina merita
invece la legittimità dell'opposizione per quanto attiene all'esercizio delle
relazioni personali durante il periodo scolastico.
6.
Il genitore
ostacolato nell'esercizio del diritto di visita stabilito per convenzione o per
sentenza può far capo ai mezzi coercitivi del procedimento esecutivo civile (Cocchi/Trezzini, CPC ticinese massimato
e commentato, Lugano 2000, n. 23 a 25 ad art. 488). Tale facoltà non è senza
limiti (DTF 118 II 393 consid. 4a). Il giudice del rigetto dell'opposizione
verifica se già a un sommario esame il diritto di visita costituisca un
pericolo per la salute fisica o psichica del figlio, ovvero se sia di pregiudizio
per il bene di lui (Rep. 1994 pag. 395 consid. 3 con rimandi). Ove il figlio rifiuti
di prestarsi al diritto di visita, il ricorso alla forza pubblica va ammesso
solo con particolare cautela (DTF 111 II 409). Qualora
inoltre un
procedimento esecutivo per l'esercizio del diritto di visita sia pendente in
contemporanea con un'azione volta alla modifica di una sentenza di divorzio,
non è arbitrario rifiutare l'esecuzione forzata finché l'azione di modifica è
in corso, quand'anche essa non termini prima di sei mesi (DTF 118 II 393
consid. 4c con richiamo).
7.
Che nella
fattispecie i genitori abbiano concordato di derogare una o più volte alla disciplina
figurante nella sentenza del 5 febbraio 2003, come reputa il Pretore (sentenza
impugnata, pag. 3 in fondo) e afferma la madre nelle osservazioni all'appello
(pag. 3 nel mezzo), è possibile. Ciò non significa tuttavia che, venendo meno l'intesa
amichevole, un genitore non possa tornare a esigere il rispetto dell'accordo
omologato. Certo, in concreto è verosimile che
il dissidio tra genitori renda ormai illusorio l'esercizio comune dell'autorità
parentale e l'affidamento dei figli a entrambi. Non è contestato inoltre che dal
febbraio del 2007 il figlio maggiore (quindicenne) risiede stabilmente dal
padre (appello, pag. 2 in alto). Sta di fatto che il giudice dell'opposizione
non deve sostituirsi a quello del merito. Deve limitarsi a valutare se, a un sommario esame, l'esecuzione della convenzione in vigore per
quanto riguarda – in concreto – i gemelli appaia suscettibile di pregiudicare
il loro bene, se non altro finché interverrà da parte del giudice competente
una diversa regolamentazione delle visite, anche solo a titolo provvisionale.
8.
Le
reciproche accuse di inettitudine parentale che le parti si rivolgono negli
atti scritti e le vicendevoli mancanze che esse si rimproverano sono fini a sé
stesse, determinante essendo soltanto il bene dei figli, che prevale sugli
interessi e i risentimenti dei genitori (DTF 130 III 588 consid. 2.1 con
rimandi). Ora, dal fascicolo processuale nulla emerge che possa sostanziare un verosimile
pericolo per la salute fisica o psichica dei gemelli nel caso in cui ci si attenga
alla disciplina delle relazioni personali
omologata con la sentenza
del 5 febbraio 2003. Né si ravvisano indizi concreti per reputare che l'esercizio
delle visita possa ledere il bene dei ragazzi. Che tra i genitori sussista una
forte conflittualità ancora non basta perché si sopprimano con procedura
sommaria i rapporti dell'uno o dell'altro nei confronti dei figli, per lo meno
in assenza di riscontri oggettivi circa eventuali minacce per il bene di questi
ultimi (DTF 131 III 209). Se il bene dei figli apparisse a repentaglio, del
resto, mal si capirebbe come mai il giudice davanti al quale pende l'azione di
modifica non abbia ancora emesso misure provvisionali, esplicitamente richieste
dalla madre. Tanto meno ove si consideri che fino al giugno del 2007 i gemelli
hanno regolarmente visitato il padre, come prevede l'accordo omologato, senza
apparenti effetti negativi.
9.
La madre asserisce
che i gemelli rifiutano di incontrare l'appellante. L'assunto però manca una
volta ancora di verosimiglianza. Per di più, un atteggiamento ostile dei figli
non sarebbe ancora decisivo, non significando per ciò solo che il diritto di
visita sia dannoso già a un sommario esame (DTF 111 II 405). Senza influenza sul diritto alle relazioni personali sono
poi eventuali omissioni dell'appellante nel pagamento dei contributi alimentari
(Wirz in: Schwenzer, FamKommentar
Scheidung, Berna 2005, n. 11 in fine ad art. 274 CC). Né la madre può lamentare
che l'affidamento dei figli omologato il 5 febbraio 2003 crei nei ragazzi “un
senso di provvisorietà” quando lei medesima aveva dichiarato, dopo un anno di
applicazione di quel regime, che i figli “risultano contenti e non incontrano
difficoltà particolari nel recarsi da un genitore all'altro secondo le modalità
fissate in convenzione” (sentenza del 5 febbraio 2003, pag. 2 nel mezzo: doc. C
nell'inc. OA.2007.358). In definitiva non sono quindi ravvisabili già a un
sommario esame, nella fattispecie, elementi tali che giustifichino la disattenzione
dell'accordo omologato.
10.
Che non sia arbitrario
rifiutare sistematicamente l'attuazione di un diritto di visita sorretto da un
valido titolo esecutivo in pendenza di un'azione di modifica destinata a
concludersi nel giro di sei mesi (sopra, consid. 6 in fine) ancora non induce a
ritenere che tale sia necessariamente la soluzione migliore. Come detto (sopra,
lett. B), nella fattispecie la madre ha instato il 14 agosto 2007 davanti al
Pretore, nel quadro della sua azione riconvenzionale volta a ottenere
l'affidamento esclusivo dei figli in modifica dell'accordo omologato il 5
febbraio 2003 (inc. OA.2007.358), perché le relazioni personali tra padre e
figli siano provvisionalmente disciplinate in altro modo. Competerà a quel
giudice decidere se un provvedimento d'urgenza si impone. Tanto più che, come
lo stesso Tribunale federale ha già avuto modo di ricordare, non spetta al
giudice dell'esecuzione sospendere durevolmente un diritto di visita fissato in
una sentenza di divorzio (DTF 120 Ia 373 consid. 2 con rinvio a DTF 107 II 305
consid. 7).
11.
Se ne
conclude che, limitatamente all'esercizio delle visite paterne a J__________ e Ja__________
durante il periodo scolastico, l'appello merita accoglimento. Gli oneri
processuali del giudizio odierno seguono la reciproca soccombenza (art. 148
cpv. 2 CPC). La durata dell'anno scolastico essendo di 36 settimane e mezzo
(art. 15 della legge della scuola, RL 5.1.1.1), per rapporto a un anno civile l'appellante
ottiene causa vinta all'incirca nella misura di tre quarti. AP 1 ha quindi diritto
a un'indennità per l'incomodo occorsogli, commisurata alla circostanza ch'egli
non si è valso dell'ausilio di un patrocinatore (RtiD II-2005 pag. 680 consid.
9). L'esito del giudizio odierno impone di modificare anche il dispositivo
sulle spese e le ripetibili di primo grado, che segue identica chiave di
riparto, fermo restando che i relativi ammontari non sono controversi.
12.
Relativamente
ai rimedi giuridici esperibili contro l'attuale sentenza sul piano federale
(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), le decisioni inerenti all'esecuzione forzata di
sentenze in materia civile sono impugnabili
con ricorso in materia civile (art.
72.
cpv. 2 lett. b n. 1 LTF) senza riguardo a questioni di valore (cfr. sentenza
del Tribunale federale 5A_148/2007 del 10 luglio 2007, consid. 1.1 e 1.2).
Dispositivo
Per questi motivi
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. Nella
misura in cui è ricevibile, l'appello è parzialmente accolto e la sentenza impugnata
è così riformata:
1. L'opposizione
presentata il 13 luglio 2007 da AO 1 al precetto esecutivo civile intimatole l'11
luglio 2007 da AP 1 è rigettata limitatamente all'esecuzione del piano che
regola l'affidamento dei figli J__________ e Ja__________ al padre durante il
periodo scolastico.
2. La tassa di giustizia di fr. 300.– e le spese, da
anticipare da AP 1, sono posti per un quarto a carico di lui e per il
resto a carico di AO 1, che rifonderà a AP 1 fr. 450.– per ripetibili ridotte.
II. Gli oneri
di appello, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 250.–
b) spese fr.
50.–
fr.
300.–
da
anticipare dall'appellante, sono posti per un quarto a carico di quest'ultimo e
per il resto a carico della controparte, che rifonderà all'appellante un'equa
indennità di fr. 200.–.
III. Intimazione:
–;
–.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza
carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95
a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art.
72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile
è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione
di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a
ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il
ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario
in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal
caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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