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Decisione

11.2007.125

Compensazione di contributi alimentari con altre pretese fondate sul diritto di famiglia

16 settembre 2008Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani ed Ermotti

segretaria:

Chietti Soldati, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa DI.2007.882 (diffida

ai debitori) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza

del 17 luglio 2007 da

AP 1

(patrocinata dall' PA 2)

contro

AO 1

(patrocinato dall' PA 1);

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti

di questione: 1. Se dev'essere accolto

l'appello del 22 agosto 2007 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 16

agosto 2007 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;

2. Il

giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. AO

1 (1953) e AP 1 (1953), cittadini italiani, hanno contratto matrimonio a __________

il 25 ottobre 1991. Al momento di sposarsi essi avevano già una figlia, A__________,

nata il 19 febbraio 1987. In esito a un'istanza di misure a protezione

dell'unione coniugale presentata il 27 febbraio 2007 da AP 1, con sentenza del

9 luglio 2007 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha condannato AO 1

a versare al­l'istante un contributo alimentare di fr. 1500.– mensili dal

gennaio del 2007 “già compresa la rendita completiva percepita dalla mo­glie”

(dispositivo n. 5) e ha ordinato a quest'ultima di depositare immediatamente la

somma di fr. 38 880.65 su un conto congiunto con il marito (inc. DI.2007.268).

B. Adito

da AP 1 in via d'interpretazione, con sentenza del 16 agosto 2007 il Pretore ha

specificato che il contributo di mantenimento previsto nel dispositivo n. 5

della sentenza citata ammonta a fr. 1500.– mensili “oltre la rendita completiva

che continuerà a essere percepita dalla moglie”. Un appello presentato da AO 1

il 24 agosto 2007 contro la sentenza del Pretore così interpretata è stato

respinto da questa Camera in data odierna (inc. 11.2007.128).

C. Nel frattempo, il 17 luglio 2007, AP 1 ha chiesto al Pretore di

ingiungere alla cassa pensione del marito di trattenere dalla rendita di lui

l'importo di fr. 1500.– mensili e di riversarlo su un conto a suo nome. Con

decreto cautelare emesso l'indomani il Pretore ha impartito l'ordine.

All'udienza del 10 agosto 2007, indetta per la discussione, AO 1 ha proposto di

respingere l'istanza o, quanto meno, di limitare la trattenuta a fr. 928.–

mensili. Non essendovi prove da assumere, le parti hanno proceduto seduta

stante alla discussione finale, confermando le rispettive posizioni. Con

sentenza del 16 agosto 2007 il Pretore ha respinto l'istanza e ha revocato il

decreto cautelare del 18 luglio 2007. La tassa di giustizia di fr. 300.– è

stata posta a carico dell'istante, tenuta a rifondere al convenuto fr. 600.–

per ripetibili.

D. Contro

la sentenza predetta AP 1 è insorta con un appello del 22 agosto 2007 nel quale

chiede, già in via cautelare, di accogliere la sua istanza e di riformare in

tal senso il giudizio impugnato. Con decreto del 23 agosto 2007 il presidente

di questa Camera ha dichiarato la domanda cautelare irricevibile. AO 1 non ha

formulato osservazioni all'appello.

Considerandi

in diritto: 1. Il

giudice può ordinare ai debitori di un coniuge dimentico dei propri obblighi di

mantenimento che facciano i pagamenti, in tut­to o in parte, nelle mani

dell'altro (“diffida ai

debitori”: art. 177 CC). La

procedura è quella sommaria contenziosa di camera di consiglio (art. 4 cpv. 1

n. 5 e art. 5 LAC, con rinvio agli art. 361 segg. CPC), in esito alla quale il

Pretore statuisce con sentenza appellabile entro dieci giorni (art. 368 cpv. 2

e art. 370 cpv. 2 CPC). Tempestivo, sotto questo profilo l'appello in esame è

dunque ricevibile.

2.

In

concreto il Pretore non ha mancato di accertare l'inadempienza del convenuto,

il quale non onora l'obbligo di mantenimento verso la moglie nemmeno nella

misura da lui ritenuta corretta, ma ha biasimato anche la moglie per non

rispettare l'obbligo impartitole nella sentenza del 9 luglio 2007 di depositare

l'importo di fr. 38 880.65 (da lei indebitamente prelevato) su un conto congiunto con il

marito. L'istante risulta dunque, secondo il Pretore, “malvenuta a rimproverare

al marito la trascuranza degli obblighi di mantenimento quando lei stessa è

palesemente inadempiente (art. 7 CC e 82 CO)”. In simili condizioni il primo

giudice ha respinto l'istanza di trattenuta fino al momento cui AP 1 “non avrà

ossequiato a sua volta all'ordine impartitole”.

3.

L'appellante

sostiene che l'obbligo alimentare del marito non può essere confuso o compensato

con quanto essa deve depositare sul noto conto congiunto in garanzia della liquidazione

del regime matrimoniale, né la sentenza del 9 luglio 2007 vincola l'erogazione

del contributo al versamento di quella somma, l'art. 82 CO non essendo per

altro applicabile. Essa sottolinea che, così come sarà

possibile a lei escutere il convenuto per l'incasso dei

contributi arretrati, sarà

possibile al convenuto fare altrettanto per il deposito in garanzia, non

essendovi spazio per alcuna compensazione. L'appellante soggiunge che in tal modo essa potrà ancora far valere nella

causa di divorzio i propri diritti sull'importo depositato, mentre avallando

nell'attuale stadio della procedura una compensazione del contributo con

pretese contestate attinenti al divorzio il Pretore ha arbitrariamente

anticipato il giudizio di merito.

4.

Contrariamente

a quanto AO 1 ha asserito davanti al Pretore (risposta scritta del 10 agosto

2007, pag. 2 n. 1), anzitutto, il dispositivo sul contributo alimentare

figurante nella sentenza del 9 luglio 2007 era “provvisoriamente esecutivo” fin dalla sua emanazione (art. 310 cpv. 4 lett. b CPC). Tant'è che

gli appelli introdotti contro le sentenze emesse dai Pretori con la procedura

di camera di consiglio sono sprovvisti di effetto sospensivo, salvo che – ma

l'ipotesi è estranea alla fattispecie – il presidente della Camera adita non

disponga altrimenti (art. 370 cpv. 3 CPC). Che in concreto la domanda

d'interpretazione abbia sospeso i termini d'impugnazione (art. 335 CPC),

dunque, poco importa. L'istanza di trattenuta non era per nulla prematura.

5.

Come

questa Camera ha già avuto modo di rammentare, una trattenuta di stipendio non

si giustifica per il solo fatto che il debitore ometta o ritardi sporadicamente

il versamento di un contributo periodico, anche un “avviso ai debitori” dovendo

rispettare il principio della propor­zionalità. Determinante è che,

oggettivamente, la trascuranza dell'obbligo alimentare appaia seria (RtiD II-2004

pag. 598 n. 29c). Nel caso in rassegna AO 1 aveva, al momento in cui il Pretore

ha emanato la sentenza, poco più di un mese per corrispondere gli arretrati,

sicché in sostanza egli ha tralasciato il versamento di una sola mensilità.

D'altro lato egli ha dichiarato a più riprese di non voler pagare alcunché fino

al momento in cui la moglie non avesse depositato l'importo di fr. 38 880.65 sul

conto congiunto in ossequio alla sentenza del 9 luglio 2007 (doc. A e B; cfr.

anche risposta scritta del 10 agosto 2007, pag. 3 verso l'alto). Il convenuto

non intende pertanto assolvere i propri doveri senza condizioni. La trascuranza

dell'obbligo alimentare appare, in simili condizioni, verosimile e seria (v. Schwander in: Basler Kommetar, ZGB I, 3ª edizione, n. 10 in fine ad art. 177).

6.

Nella

sentenza del 9 luglio 2007 il Pretore ha ordinato a AP 1, in applicazione dell'art.

178.

CC (“restrizioni del potere

di disporre”), di depositare su

un conto congiunto con il marito la somma di fr. 38 880.65 in garanzia delle

pretese che AO 1 potrà far valere come liquidazione del regime dei beni nella

causa di divorzio (dispositivo n. 6). L'appellante non nega di avere disatteso

l'ingiunzione. A ragione essa rileva tuttavia che la sentenza non contiene

clausole in virtù delle quali il versamento del contributo alimentare sarebbe

vincolato al deposito dell'importo e che l'eccezione di inadempienza

contrattuale (art. 82 CO, applicabile anche nel diritto di famiglia giusta l'art.

7.

CC) non fa stato nel caso specifico, poiché difetta un rapporto di scambio tra

la prestazione fondata sull'art. 176 cpv. 1 n. 1 CC e quella fondata sull'art.

178.

CC (sull'esigenza di un rapporto bilaterale: DTF 128 V 226 consid. 2b).

Si

aggiunga che gli obblighi di mantenimento, fatta salva l'eccezione – estranea

alla fattispecie – dell'art. 121 cpv. 2 CC relativa all'abitazione familiare (Peter in: Basler Kommentar, OR I, 4ª edi­zione, n. 7 ad art. 125), non possono compensarsi con pretese di

altra natura contro la volontà del creditore (art. 125 n. 2 CO). Quanto ai motivi

per cui un debitore ometta o ritardi il pagamento del contributo alimentare, essi

non sono di rilievo (analogamente, per quanto riguarda contributi alimentari dovuti

dopo il divorzio: Sutter/Freiburghaus,

Kommentar zum neuen Scheidungs­recht, Zurigo 1999, n. 7 ad art. 132 CC). Ne

segue che nel caso precipuo l'inadempienza della moglie non giustifica il rifiuto

del contributo alimentare da parte del marito. Fondato, l'appello merita dunque

accoglimento.

7.

Gli

oneri processuali seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Il

convenuto però si è astenuto dal formulare osservazioni

all'appello e non può essere considerato sconfitto né vittorioso, mentre lo

Stato del Cantone Ticino non è parte in

causa e non può essere tenuto a rifondere ripetibili (Rep. 1997 pag.

137.

consid. 4; sentenza del Tribu­nale federale 4P.7/1999 del 4 maggio 1999,

consid. 5). Non rimane perciò che soprassedere a ogni

prelievo e rinunciare all'attribuzione di ripetibili. L'esito dell'attuale giudizio

impone nondimeno una riforma del dispositivo sulle spese e le ripetibili di

prima sede, che seguono la soccombenza del convenuto.

8.

Circa i rimedi giuridici esperibili contro l'odierna sentenza sul

piano federale (art. 112

cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso a norma

dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF supera la soglia di fr. 30 000.– per un

eventuale ricorso in materia civile, ove appena si consideri che la trattenuta

litigiosa (fr. 1500.– mensili) in favore della moglie (1953) assicura un

contributo alimentare, il quale in difetto di scadenze

prevedibili dev'essere – nel dubbio – calcolato a vita.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: I. L'appello

è accolto e la sentenza impugnata è così riformata:

2. L'istanza

è accolta, nel senso che la Cassa pensioni __________ è invitata a trattenere ogni

mese dalla rendita erogata a AO 1 la somma di fr. 1500.– mensili e di

versare tale importo direttamente a AP 1, sul conto stipendi n. __________

a lei intestato presso la Banca __________ di __________.

3. La

tassa di giustizia di fr. 300.– è posta a carico del convenuto, che rifonderà

all'istante fr. 600.– per ripetibili.

II. Non si

riscuotono tasse o spese né si attribuiscono ripetibili di appello.

III. Intimazione

a:

–;

–;

– Cassa pensioni, (dispositivo in estratto).

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza

carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95

a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art.

72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile

è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;

quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia

civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata

dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è

dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF).

La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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