11.2007.125
Compensazione di contributi alimentari con altre pretese fondate sul diritto di famiglia
16 settembre 2008Italiano11 min
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Numero d'incarto:
11.2007.125
Data decisione, Autorità:
16.09.2008, ICCA
Titolo:
Compensazione di contributi alimentari con altre pretese fondate sul diritto di famiglia
COMPENSAZIONE
DIFFIDA AI DEBITORI
art. 177 CC
art. 178 CC
art. 125 cf. 2 CO
Incarto n.
11.2007.125
Lugano
16 settembre
2008/sc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Ermotti
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa DI.2007.882 (diffida
ai debitori) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza
del 17 luglio 2007 da
AP 1
(patrocinata dall' PA 2)
contro
AO 1
(patrocinato dall' PA 1);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 22 agosto 2007 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 16
agosto 2007 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. AO
1 (1953) e AP 1 (1953), cittadini italiani, hanno contratto matrimonio a __________
il 25 ottobre 1991. Al momento di sposarsi essi avevano già una figlia, A__________,
nata il 19 febbraio 1987. In esito a un'istanza di misure a protezione
dell'unione coniugale presentata il 27 febbraio 2007 da AP 1, con sentenza del
9 luglio 2007 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha condannato AO 1
a versare all'istante un contributo alimentare di fr. 1500.– mensili dal
gennaio del 2007 “già compresa la rendita completiva percepita dalla moglie”
(dispositivo n. 5) e ha ordinato a quest'ultima di depositare immediatamente la
somma di fr. 38 880.65 su un conto congiunto con il marito (inc. DI.2007.268).
B. Adito
da AP 1 in via d'interpretazione, con sentenza del 16 agosto 2007 il Pretore ha
specificato che il contributo di mantenimento previsto nel dispositivo n. 5
della sentenza citata ammonta a fr. 1500.– mensili “oltre la rendita completiva
che continuerà a essere percepita dalla moglie”. Un appello presentato da AO 1
il 24 agosto 2007 contro la sentenza del Pretore così interpretata è stato
respinto da questa Camera in data odierna (inc. 11.2007.128).
C. Nel frattempo, il 17 luglio 2007, AP 1 ha chiesto al Pretore di
ingiungere alla cassa pensione del marito di trattenere dalla rendita di lui
l'importo di fr. 1500.– mensili e di riversarlo su un conto a suo nome. Con
decreto cautelare emesso l'indomani il Pretore ha impartito l'ordine.
All'udienza del 10 agosto 2007, indetta per la discussione, AO 1 ha proposto di
respingere l'istanza o, quanto meno, di limitare la trattenuta a fr. 928.–
mensili. Non essendovi prove da assumere, le parti hanno proceduto seduta
stante alla discussione finale, confermando le rispettive posizioni. Con
sentenza del 16 agosto 2007 il Pretore ha respinto l'istanza e ha revocato il
decreto cautelare del 18 luglio 2007. La tassa di giustizia di fr. 300.– è
stata posta a carico dell'istante, tenuta a rifondere al convenuto fr. 600.–
per ripetibili.
D. Contro
la sentenza predetta AP 1 è insorta con un appello del 22 agosto 2007 nel quale
chiede, già in via cautelare, di accogliere la sua istanza e di riformare in
tal senso il giudizio impugnato. Con decreto del 23 agosto 2007 il presidente
di questa Camera ha dichiarato la domanda cautelare irricevibile. AO 1 non ha
formulato osservazioni all'appello.
Considerandi
in diritto: 1. Il
giudice può ordinare ai debitori di un coniuge dimentico dei propri obblighi di
mantenimento che facciano i pagamenti, in tutto o in parte, nelle mani
dell'altro (“diffida ai
debitori”: art. 177 CC). La
procedura è quella sommaria contenziosa di camera di consiglio (art. 4 cpv. 1
n. 5 e art. 5 LAC, con rinvio agli art. 361 segg. CPC), in esito alla quale il
Pretore statuisce con sentenza appellabile entro dieci giorni (art. 368 cpv. 2
e art. 370 cpv. 2 CPC). Tempestivo, sotto questo profilo l'appello in esame è
dunque ricevibile.
2.
In
concreto il Pretore non ha mancato di accertare l'inadempienza del convenuto,
il quale non onora l'obbligo di mantenimento verso la moglie nemmeno nella
misura da lui ritenuta corretta, ma ha biasimato anche la moglie per non
rispettare l'obbligo impartitole nella sentenza del 9 luglio 2007 di depositare
l'importo di fr. 38 880.65 (da lei indebitamente prelevato) su un conto congiunto con il
marito. L'istante risulta dunque, secondo il Pretore, “malvenuta a rimproverare
al marito la trascuranza degli obblighi di mantenimento quando lei stessa è
palesemente inadempiente (art. 7 CC e 82 CO)”. In simili condizioni il primo
giudice ha respinto l'istanza di trattenuta fino al momento cui AP 1 “non avrà
ossequiato a sua volta all'ordine impartitole”.
3.
L'appellante
sostiene che l'obbligo alimentare del marito non può essere confuso o compensato
con quanto essa deve depositare sul noto conto congiunto in garanzia della liquidazione
del regime matrimoniale, né la sentenza del 9 luglio 2007 vincola l'erogazione
del contributo al versamento di quella somma, l'art. 82 CO non essendo per
altro applicabile. Essa sottolinea che, così come sarà
possibile a lei escutere il convenuto per l'incasso dei
contributi arretrati, sarà
possibile al convenuto fare altrettanto per il deposito in garanzia, non
essendovi spazio per alcuna compensazione. L'appellante soggiunge che in tal modo essa potrà ancora far valere nella
causa di divorzio i propri diritti sull'importo depositato, mentre avallando
nell'attuale stadio della procedura una compensazione del contributo con
pretese contestate attinenti al divorzio il Pretore ha arbitrariamente
anticipato il giudizio di merito.
4.
Contrariamente
a quanto AO 1 ha asserito davanti al Pretore (risposta scritta del 10 agosto
2007, pag. 2 n. 1), anzitutto, il dispositivo sul contributo alimentare
figurante nella sentenza del 9 luglio 2007 era “provvisoriamente esecutivo” fin dalla sua emanazione (art. 310 cpv. 4 lett. b CPC). Tant'è che
gli appelli introdotti contro le sentenze emesse dai Pretori con la procedura
di camera di consiglio sono sprovvisti di effetto sospensivo, salvo che – ma
l'ipotesi è estranea alla fattispecie – il presidente della Camera adita non
disponga altrimenti (art. 370 cpv. 3 CPC). Che in concreto la domanda
d'interpretazione abbia sospeso i termini d'impugnazione (art. 335 CPC),
dunque, poco importa. L'istanza di trattenuta non era per nulla prematura.
5.
Come
questa Camera ha già avuto modo di rammentare, una trattenuta di stipendio non
si giustifica per il solo fatto che il debitore ometta o ritardi sporadicamente
il versamento di un contributo periodico, anche un “avviso ai debitori” dovendo
rispettare il principio della proporzionalità. Determinante è che,
oggettivamente, la trascuranza dell'obbligo alimentare appaia seria (RtiD II-2004
pag. 598 n. 29c). Nel caso in rassegna AO 1 aveva, al momento in cui il Pretore
ha emanato la sentenza, poco più di un mese per corrispondere gli arretrati,
sicché in sostanza egli ha tralasciato il versamento di una sola mensilità.
D'altro lato egli ha dichiarato a più riprese di non voler pagare alcunché fino
al momento in cui la moglie non avesse depositato l'importo di fr. 38 880.65 sul
conto congiunto in ossequio alla sentenza del 9 luglio 2007 (doc. A e B; cfr.
anche risposta scritta del 10 agosto 2007, pag. 3 verso l'alto). Il convenuto
non intende pertanto assolvere i propri doveri senza condizioni. La trascuranza
dell'obbligo alimentare appare, in simili condizioni, verosimile e seria (v. Schwander in: Basler Kommetar, ZGB I, 3ª edizione, n. 10 in fine ad art. 177).
6.
Nella
sentenza del 9 luglio 2007 il Pretore ha ordinato a AP 1, in applicazione dell'art.
178.
CC (“restrizioni del potere
di disporre”), di depositare su
un conto congiunto con il marito la somma di fr. 38 880.65 in garanzia delle
pretese che AO 1 potrà far valere come liquidazione del regime dei beni nella
causa di divorzio (dispositivo n. 6). L'appellante non nega di avere disatteso
l'ingiunzione. A ragione essa rileva tuttavia che la sentenza non contiene
clausole in virtù delle quali il versamento del contributo alimentare sarebbe
vincolato al deposito dell'importo e che l'eccezione di inadempienza
contrattuale (art. 82 CO, applicabile anche nel diritto di famiglia giusta l'art.
7.
CC) non fa stato nel caso specifico, poiché difetta un rapporto di scambio tra
la prestazione fondata sull'art. 176 cpv. 1 n. 1 CC e quella fondata sull'art.
178.
CC (sull'esigenza di un rapporto bilaterale: DTF 128 V 226 consid. 2b).
Si
aggiunga che gli obblighi di mantenimento, fatta salva l'eccezione – estranea
alla fattispecie – dell'art. 121 cpv. 2 CC relativa all'abitazione familiare (Peter in: Basler Kommentar, OR I, 4ª edizione, n. 7 ad art. 125), non possono compensarsi con pretese di
altra natura contro la volontà del creditore (art. 125 n. 2 CO). Quanto ai motivi
per cui un debitore ometta o ritardi il pagamento del contributo alimentare, essi
non sono di rilievo (analogamente, per quanto riguarda contributi alimentari dovuti
dopo il divorzio: Sutter/Freiburghaus,
Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, Zurigo 1999, n. 7 ad art. 132 CC). Ne
segue che nel caso precipuo l'inadempienza della moglie non giustifica il rifiuto
del contributo alimentare da parte del marito. Fondato, l'appello merita dunque
accoglimento.
7.
Gli
oneri processuali seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Il
convenuto però si è astenuto dal formulare osservazioni
all'appello e non può essere considerato sconfitto né vittorioso, mentre lo
Stato del Cantone Ticino non è parte in
causa e non può essere tenuto a rifondere ripetibili (Rep. 1997 pag.
137.
consid. 4; sentenza del Tribunale federale 4P.7/1999 del 4 maggio 1999,
consid. 5). Non rimane perciò che soprassedere a ogni
prelievo e rinunciare all'attribuzione di ripetibili. L'esito dell'attuale giudizio
impone nondimeno una riforma del dispositivo sulle spese e le ripetibili di
prima sede, che seguono la soccombenza del convenuto.
8.
Circa i rimedi giuridici esperibili contro l'odierna sentenza sul
piano federale (art. 112
cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso a norma
dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF supera la soglia di fr. 30 000.– per un
eventuale ricorso in materia civile, ove appena si consideri che la trattenuta
litigiosa (fr. 1500.– mensili) in favore della moglie (1953) assicura un
contributo alimentare, il quale in difetto di scadenze
prevedibili dev'essere – nel dubbio – calcolato a vita.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: I. L'appello
è accolto e la sentenza impugnata è così riformata:
2. L'istanza
è accolta, nel senso che la Cassa pensioni __________ è invitata a trattenere ogni
mese dalla rendita erogata a AO 1 la somma di fr. 1500.– mensili e di
versare tale importo direttamente a AP 1, sul conto stipendi n. __________
a lei intestato presso la Banca __________ di __________.
3. La
tassa di giustizia di fr. 300.– è posta a carico del convenuto, che rifonderà
all'istante fr. 600.– per ripetibili.
II. Non si
riscuotono tasse o spese né si attribuiscono ripetibili di appello.
III. Intimazione
a:
–;
–;
– Cassa pensioni, (dispositivo in estratto).
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza
carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95
a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art.
72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile
è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;
quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia
civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata
dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è
dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF).
La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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