11.2007.127
Stralcio per mancato versamento dell'anticipo
15 ottobre 2007Italiano3 min
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Numero d'incarto:
11.2007.127
Data decisione, Autorità:
15.10.2007, ICCA
Titolo:
Stralcio per mancato versamento dell'anticipo
ANTICIPO DELLE SPESE
STRALCIO
art. 312 cpv. 2 CPC-TI
art. 12 cpv. 1 LTG
Incarto n.
11.2007.127
Lugano
16 ottobre 2007/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Ermotti
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa DI.2007.216 (diffida
ai debitori) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza del
30 luglio 2007 da
AO 1,
(patrocinata dall' PA 1, )
contro
AP 1, ;
visto l'appello
del 20 agosto 2007 presentato da AP 1 contro la sentenza del 6 agosto 2007 con
cui il Pretore del Distretto di Bellinzona ha ordinato alla ditta __________, __________,
di trattenere ogni mese dallo stipendio del convenuto, in ossequio a un decreto
del 21 marzo 2005 con cui il Tribunale di __________ aveva omologato la
separazione consensuale dei coniugi, l'importo di fr. 1680.– e di riversare
tale somma su un conto bancario intestato a AO 1;
ricordato
che il 27 agosto 2007 l'appellante è stato invitato a depositare entro mercoledì
19 settembre 2007, a titolo di anticipo per le spese giudiziarie presunte, la
somma di fr. 300.– sul conto corrente postale 69-10370-9 del Tribunale di
appello, introiti
agiti, con l'avvertenza che, decorso
infruttuoso il termine, l'appello sarebbe stato stralciato dai ruoli (art. 312
cpv. 2 CPC);
accertato
che nessun versamento risulta essere finora intervenuto, né l'appellante consta
avere introdotto – per avventura –
un'istanza
di restituzione in intero contro il lasso del termine (art. 137 CPC);
ritenuto
che nelle circostanze descritte l'appello sfugge a qualsiasi esame;
Considerandi
rammentato
che gli oneri processuali dello stralcio andrebbero a carico dell'appellante
(art. 148 cpv. 3 CPC), ma che nelle circostanze specifiche si può rinunciare –
eccezionalmente – a ogni prelievo, date le verosimili difficoltà finanziarie in
cui l'appellante si trova;
considerato
che non si pone problema di ripetibili, l'appello non avendo formato oggetto di
intimazione alla controparte, la quale non ha sopportato dunque alcun costo
presumibile;
richiamato l'art. 12 cpv. 1 LTG,
decreta: 1. L'appello
è stralciato dai ruoli per mancato versamento dell'anti-cipo.
2.
Non si
riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.
3.
Intimazione:
– ;
– .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il
ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile
entro trenta giorni dalla notificazione delle decisioni previste dagli art. 90
e 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 segg. LTF).
Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile
solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000
franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in
materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto
di importanza fondamentale (art. 74 e 100 cpv. 1 LTF). La legittimazione a
ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il
ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata
in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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