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Decisione

11.2007.127

Stralcio per mancato versamento dell'anticipo

15 ottobre 2007Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani ed Ermotti

segretaria:

Chietti Soldati, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa DI.2007.216 (diffida

ai debitori) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza del

30 luglio 2007 da

AO 1,

(patrocinata dall' PA 1, )

contro

AP 1, ;

visto l'appello

del 20 agosto 2007 presentato da AP 1 contro la sentenza del 6 agosto 2007 con

cui il Pretore del Distretto di Bellinzona ha ordinato alla ditta __________, __________,

di trattenere ogni mese dallo stipendio del convenuto, in ossequio a un decreto

del 21 marzo 2005 con cui il Tribunale di __________ aveva omologato la

separazione consensuale dei coniugi, l'importo di fr. 1680.– e di riversare

tale somma su un conto bancario intestato a AO 1;

ricordato

che il 27 agosto 2007 l'appellante è stato invitato a depositare entro mercoledì

19 settembre 2007, a titolo di anticipo per le spese giudiziarie presunte, la

somma di fr. 300.– sul conto corrente postale 69-10370-9 del Tribunale di

appello, introiti

agiti, con l'avvertenza che, decorso

infruttuoso il termine, l'appello sarebbe stato stralciato dai ruoli (art. 312

cpv. 2 CPC);

accertato

che nessun versamento risulta essere finora intervenuto, né l'appellante consta

avere introdotto – per avventura –

un'istanza

di restituzione in intero contro il lasso del termine (art. 137 CPC);

ritenuto

che nelle circostanze descritte l'appello sfugge a qualsiasi esame;

Considerandi

rammentato

che gli oneri processuali dello stralcio andrebbero a carico dell'appellante

(art. 148 cpv. 3 CPC), ma che nelle circostanze specifiche si può rinunciare –

eccezionalmente – a ogni prelievo, date le verosimili difficoltà finanziarie in

cui l'appellante si trova;

considerato

che non si pone problema di ripetibili, l'appello non avendo formato oggetto di

intimazione alla controparte, la quale non ha sopportato dunque alcun costo

presumibile;

richiamato l'art. 12 cpv. 1 LTG,

decreta: 1. L'appello

è stralciato dai ruoli per mancato versamento dell'anti­­-cipo.

2.

Non si

riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

3.

Intimazione:

– ;

– .

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il

ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile

entro trenta giorni dalla notificazione delle decisioni previste dagli art. 90

e 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 segg. LTF).

Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile

solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000

franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in

materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto

di importanza fondamen­tale (art. 74 e 100 cpv. 1 LTF). La legittimazione a

ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il

ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata

in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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