11.2007.128
Misure a protezione dell'unione coniugale: contributo di mantenimento per la moglie
16 settembre 2008Italiano19 min
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Numero d'incarto:
11.2007.128
Data decisione, Autorità:
16.09.2008, ICCA
Titolo:
Misure a protezione dell'unione coniugale: contributo di mantenimento per la moglie
INTERPRETAZIONE
PROTEZIONE DELL'UNIONE CONIUGALE
art. 176 cpv. 1 cf. 1 CC
Incarto n.
11.2007.128
Lugano
16 settembre
2008/sc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Ermotti
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa DI.2007.268 (protezione
dell'unione coniugale) della Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 27 febbraio 2007 da
AO 1
(patrocinata dall' PA 2)
contro
AP 1
(patrocinato dall' PA 1);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 24 agosto
2007 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 9
luglio 2007 (e interpretata il 16 agosto 2007) dal Pretore del Distretto di
Lugano, sezione 6;
2. Se
dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all'appello;
3. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. AP
1 (1953) e AO 1 (1953), cittadini italiani, hanno contratto matrimonio a __________
il 25 ottobre 1991. Al momento di sposarsi essi avevano già una figlia, A__________,
nata il 19 febbraio 1987. Il marito beneficia ora di rendite d'invalidità. La moglie
svolge lavori di pulizia a tempo parziale. I coniugi vivono separati dal gennaio
del 2007, quando il marito si è trasferito, dopo un ricovero ospedaliero, in un
appartamento a __________.
B. Il
27 febbraio 2007 AO 1 si è rivolta al Pretore del Distretto di Lugano, sezione
6, con un'istanza a protezione del-l'unione coniugale, chiedendo – previo
conferimento dell'assistenza giudiziaria – l'autorizzazione a vivere separata,
l'attribuzione dell'alloggio coniugale, un contributo alimentare per sé di fr. 2000.–
mensili dal gennaio del 2007 “con riserva di adeguamento” e l'ingiunzione alla
Cassa cantonale di compensazione AVS/AI di versarle direttamente la rendita
completiva in suo favore di fr. 527.– mensili, oltre a trattenere dalla rendita
AI del marito fr. 1473.– mensili, riversando il tutto a lei medesima. Con
decreto cautelare emanato l'indomani inaudita parte il Pretore ha autorizzato
l'istante a riscuotere direttamente la rendita completiva AI di sua spettanza.
C. All'udienza
del 9 marzo 2007, indetta per la discussione, AP 1 ha aderito alla richiesta di
vivere separati, ha offerto alla moglie un contributo alimentare di fr. 394.37
mensili dall'ottobre del 2007 e il versamento diretto della rendita completiva
AI. Da parte sua egli ha chiesto, già in via cautelare, la restituzione di
fr. 38 880.65 (parte di quanto la moglie aveva prelevato da un conto
comune) o, in subordine, la compensazione di tale importo con il contributo
alimentare o, in via ancor più subordinata, il deposito della somma in Pretura
o su un conto congiunto, oltre alla restituzione di alcuni beni. Egli ha
instato altresì per il beneficio dell'assistenza giudiziaria nell'ipotesi in
cui la moglie non fosse stata obbligata a restituirgli l'importo citato. Con
decisione del
22 marzo 2007 il Pretore ha respinto la domanda di assistenza
giudiziaria presentata da AO 1.
D. Ultimata
il 2 maggio 2007 l'istruttoria, le parti hanno rinunciato alla discussione finale,
limitandosi a conclusioni scritte. Nel suo memoriale del 22 maggio 2007
l'istante ha ribadito le proprie domande, riducendo nondimeno a fr. 1500.–
mensili la pretesa di contributo alimentare e adeguando la richiesta di
trattenuta dalla rendita AI o di cassa pensione del marito. Nel suo allegato
del
23 maggio 2007 il convenuto ha riconfermato le proprie richieste,
salvo aumentare il contributo alimentare offerto a fr. 1520.20 mensili dal
gennaio al marzo del 2007, da cui dedurre fr. 2280.– già prelevati dalla
moglie, e a fr. 948.20 mensili dopo di allora.
E. Con
sentenza del 9 luglio 2007 il Pretore ha autorizzato i coniugi a vivere
separati, ha assegnato l'alloggio coniugale alla moglie (autorizzando il marito
a prelevare determinati oggetti ed effetti personali), ha fissato il contributo
di mantenimento litigioso a fr. 1500.– mensili dal gennaio del 2007 “già
compresa la rendita completiva percepita dalla moglie” (dispositivo n. 5) e ha
ordinato a quest'ultima di depositare immediatamente su un conto congiunto con
il marito l'importo di fr. 38 880.65. La tassa di giustizia di fr. 600.– e le spese sono state
poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le
ripetibili. Contestualmente il Pretore ha respinto anche la domanda di
assistenza giudiziaria presentata dal convenuto.
F. Il
17 luglio 2007 AO 1 si è rivolta al Pretore in via d'interpretazione,
chiedendogli di chiarire che il contributo alimentare per lei di fr. 1500.–
mensili previsto nel dispositivo n. 5 della sentenza citata deve intendersi “in
aggiunta alla rendita completiva”. Nelle sue osservazioni del 6 agosto 2007 AP
1 ha proposto di dichiarare l'istanza irricevibile o, in subordine, di
respingerla. Statuendo il 16 agosto 2007, il Pretore ha accolto la domanda e ha
precisato che il contributo di mantenimento ammonta a fr. 1500.– mensili “oltre
la rendita completiva che continuerà a essere percepita dalla moglie”. In esito
a tale giudizio non sono state prelevate tasse o spese né sono state assegnate
ripetibili.
G. Nel
frattempo AP 1 è insorto, il 25 luglio 2007, contro il diniego dell'assistenza
giudiziaria, postulando il conferimento di tale beneficio in primo grado. Il
ricorso è tuttora pendente (inc. 11.2007.113).
H. Il
24 agosto 2007 AP 1 ha appellato la sentenza del
9 luglio 2007 così come il Pretore l'ha interpretata, chiedendo –
previo conferimento dell'assistenza giudiziaria – la riforma del giudizio
impugnato nel senso di ridurre il contributo di mantenimento per la moglie a
fr. 1500.– mensili dal gennaio al marzo del 2007 (da cui dedurre fr. 2280.– già
prelevati) e a fr. 928.– mensili dopo di allora, o in subordine, a fr. 1524.75
mensili dal gennaio al marzo del 2007
(sempre con la citata deduzione) e a fr. 952.75 mensili dopo di allora. L'appello
non ha formato oggetto di intimazione.
Fatti
I. In
pendenza di appello, il 16 agosto 2007, il Pretore ha respinto un'istanza
presentata il 17 luglio 2007 da AO 1 per ottenere che fosse ordinato alla __________
di trattenere l'importo di fr. 1500.– mensili dalla rendita percepita da AP 1 e
di riversarli direttamente a lei. La tassa di giustizia di fr. 300.– è stata
posta a carico dell'istante, tenuta a rifondere al marito fr. 600.– per ripetibili
(inc. DI.2007.882). Contro tale sentenza AO 1 è insorta con un appello del 22
agosto 2007 nel quale chiede, già in via cautelare, l'accoglimento dell'istanza.
Con decreto del 23 agosto 2007 il presidente di questa Camera ha dichiarato la
domanda cautelare irricevibile. Anche tale appello è tuttora pendente (inc.
11.2007.125).
Considerandi
in diritto: 1. Le
misure a protezione dell'unione coniugale (art. 172 segg. CC) sono emanate con
la procedura sommaria contenziosa di camera di consiglio (art. 4 cpv. 1 n. 5 e
art. 5 LAC con rinvio agli art. 361 segg. CPC). La sentenza del Pretore è
appellabile nel termine di 10 giorni (art. 370 cpv. 2 CPC). Dandosi una
domanda d'interpretazione, come in concreto, il termine decorre dalla notifica
della sentenza d'interpretazione (art. 335 CPC). Sotto questo profilo l'appello
in esame è dunque ricevibile. Non è ricevibile invece nella misura in cui il
convenuto censura il giudizio sulla domanda di interpretazione, nessun rimedio
essendo dato contro di esso (art. 338 CPC).
2.
Litigioso rimane, in questa sede, il contributo alimentare per la
moglie. A tal fine il Pretore ha accertato le entrate del marito in complessivi
fr. 4837.– mensili (rendita AI fr. 1910.–, pensione LPP fr. 1927.–, rendita
dell'assicurazione privata fr. 1000.–) e il di lui fabbisogno minimo in fr.
2925.
– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, locazione
fr. 1000.–, premio della cassa malati fr. 417.10, partecipazione ai costi non
coperti dalla cassa malati fr. 94.80, contributo AVS fr. 68.70, assicurazione
RC e dell'economia domestica fr. 35.–, imposta di circolazione fr. 107.70,
onere fiscale fr. 100.–). Quanto alla moglie, il Pretore ne ha calcolato le entrate
in complessivi fr. 1482.– mensili (reddito da attività lucrativa fr. 910.–,
rendita completiva AI fr. 572.–) a fronte di un fabbisogno minimo di fr.
2735.
– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, locazione
fr. 1262.–, premio della cassa malati fr. 287.20, assicurazione RC e
dell'economia domestica fr. 35.–, onere fiscale fr. 100.–).
Constatata
un'eccedenza di fr. 659.– mensili, il primo giudice ha rilevato che, di per sé,
il contributo alimentare sarebbe ammontato a fr. 1582.50 mensili, ma che avendo
l'istante limitato la sua pretesa a fr. 1500.– mensili, esso non poteva
eccedere tale importo. Quanto alla rendita completiva in favore della moglie,
nella sentenza di interpretazione il Pretore ha precisato che essa non è
compresa in tale importo e deve continuare a essere percepita in aggiunta dalla
beneficiaria.
3.
Il
convenuto sostiene che nel memoriale conclusivo la moglie aveva limitato la richiesta
di contributo alimentare a fr. 1500.– mensili dal gennaio del 2007. E ciò – soggiunge
– anche per quei mesi (gennaio, febbraio e marzo del 2007) durante i quali essa
non aveva percepito direttamente la rendita completiva. A suo parere, quindi,
nella misura in cui ha accordato all'istante la rendita completiva AI in più
dei fr. 1500.– mensili, il Pretore si è sospinto ultra petita, onde un
motivo di revisione giusta l'art. 340 lett. b CPC. L'appellante afferma altresì
che la moglie ha postulato un contributo pari all'ammontare del proprio ammanco
mensile, sicché il primo giudice avrebbe dovuto riconoscerle – tutt'al più – la
differenza tra il di lei reddito e il fabbisogno minimo. Ciò posto, in
definitiva egli chiede di fissare il contributo di mantenimento in fr. 928.– mensili
dall'aprile del 2007.
La procedura intesa alla definizione del contributo alimentare per un
coniuge è governata dal principio dispositivo, anche nel quadro di misure a
protezione dell'unione coniugale, sicché a tal fine il giudice è vincolato per
principio alle richieste delle parti (RtiD II-2006 pag. 692, consid. 10). In
concreto l'istante aveva invero sollecitato, nel proprio memoriale conclusivo
del 22 maggio 2007, “un contributo alimentare di fr. 1500.– mensili, retroattivamente
a far capo dal mese di gennaio 2007” (pag. 3 e richiesta di giudizio n. 3). Se
non che, le richieste di giudizio vanno interpretate nel contesto del processo
(Cocchi/Trezzini, CPC ticinese
commentato e massimato, Lugano 2000, n. 8 ad art. 340; Anastasi, Il sistema dei mezzi d'impugnazione del CPC
ticinese, Zurigo 1981, pag. 218), ovvero secondo il significato che dev'essere
loro attribuito in buona fede (cfr. Frank/Sträuli/Messmer,
Kommentar zur zürcherischen ZPO, 3ª edizione, n. 16 al § 54). E dalle
motivazioni dell'allegato si evince che la moglie quantificava la sua pretesa
dipartendosi da un reddito proprio di fr. 1457.– mensili già compresa la citata
rendita completiva (pag. 2 n. 2). La domanda andava intesa pertanto nel senso
che il versamento di fr. 1500.– mensili doveva intendersi in aggiunta alla
rendita già percepita. Su questo punto l'appello manca di consistenza.
4.
L'appellante
rimprovera al Pretore di non avere computato nel suo fabbisogno minimo le spese
mensili fatturategli dal Centro residenziale “__________” per la cura
dell'alcolismo (fr. 328.35 mensili in media). Afferma inoltre che il suo onere
fiscale rimarrà di almeno fr. 180.– mensili e si duole di non aver potuto documentare
le spese ricorrenti dovute ai ricoveri in ambulanza. Chiede pertanto di
accertare il suo fabbisogno minimo in fr. 3331.55 mensili. Le singole voci
vanno esaminate separatamente.
a) Quanto
alle spese per i ricoveri al Centro residenziale “__________”, secondo il
Pretore il convenuto “non ha spiegato nulla”; anzi, “si volesse ammettere il
costo della retta, occorrerebbe rivedere il calcolo per numerose altre
posizioni quali la locazione e i relativi costi accessori”. L'appellante obietta
che i suoi problemi di alcolismo sono noti, che i costi di degenza in quel
centro non sono coperti dall'assicurazione malattia e che tali soggiorni non
influenzano i suoi costi fissi di locazione. Ora, agli
atti si trovano tre fatture riguardanti un soggiorno del convenuto nel centro
in questione dal 27 giugno al
13.
ottobre 2006, calcolate in base a una retta di fr. 40.– giornalieri
(doc. 12). Che il costo di cure
mediche non coperte della cassa malati vada inserito per principio nel fabbisogno
minimo dell'interessato non fa dubbio (DTF 112 II 404 consid. 6). Tali spese però devono
apparire ricorrenti (JdT 2003 I 203 consid. 4.2), mentre
in concreto l'appellante non ha reso verosimile che ricoveri siano destinati a
ripetersi, tanto meno a cadenza annua. Che egli sia stato nuovamente ricoverato
alla Clinica psichiatrica cantonale è possibile, ma tale degenza è
verosimilmente a carico dell'assicurazione malattia, né egli pretende di dover
sostenere per tale ricovero spese eccedenti i costi di partecipazione e di franchigia
già considerati dal primo giudice (sentenza impugnata, pag. 3 verso l'alto).
b) Le spese per
i ricoveri in ambulanza non sono minimamente cifrate, come l'interessato
medesimo riconosce. Per di più, la pretesa è formulata per la prima volta in appello.
Nuova, essa va dichiarata quindi irricevibile (art. 321
cpv. 1 lett. b CPC; nelle procedure a tutela dell'unione coniugale: RtiD I-2004 pag. 596 n. 79c; cfr. anche DTF 133 III 114).
c) Per
quel che è delle imposte, il primo giudice ha ridotto l'onere tributario precedente
la separazione (complessivi fr. 220.– mensili nel 2005: doc. 14) a fr.
100.
– mensili. L'appellante eccepisce che se da un lato egli potrà dedurre dal
suo reddito il contributo alimentare versato alla moglie, dall'altro egli sarà
tassato secondo l'aliquota per persone sole, che è più alta, onde un aggravio
di almeno fr. 180.– mensili. La tesi non manca di pertinenza, ma non incide sul
fabbisogno dell'appellante. A ragione l'appellante allega infatti che dall'anno
successivo alla separazione i coniugi saranno tassati sulla base delle aliquote
per persona sola (art. 35 cpv. 4 e 5 LT). Egli trascura
tuttavia che nel suo fabbisogno minimo il Pretore ha
inserito fr. 107.70 mensili per il premio dell'assicurazione RC auto e
l'imposta di circolazione, mentre spese del genere sono
riconosciute solo per scopi professionali o per
l'esercizio del diritto di visita (Rep. 1994 pag. 145), ipotesi
estranee nella fattispecie. Né risulta che – per
avventura –motivi di salute impongano al convenuto l'uso di una vettura
privata. Nel risultato, di conseguenza, la valutazione del primo giudice sfugge
a censura.
5.
Relativamente
al fabbisogno minimo della moglie, l'appellante critica il costo dell'alloggio
(fr. 1262.– mensili) ammesso dal Pretore, facendo valere che offende la parità
di trattamento riconoscere alla sola istante il canone per la locazione di un
appartamento in cui vivevano tre persone (doc. E), mentre egli spende fr.
1000.
– mensili per un appartamento di tre vani a __________ (doc. 8). La
doglianza non può essere condivisa. Certo, un coniuge
non può chiedere contributi all'altro per assicurarsi un tenore di vita più alto
di quello condotto durante la vita in comune. Non può pretendere dunque che
l'altro gli sovvenzioni per sé
soltanto un'abitazione occupata in precedenza dalla coppia (v. FamPra.ch 1/2000 pag. 144 consid. 1 con rimandi). Se profitta
di un
alloggio eccessivamente costoso per rapporto a quello dell'altro coniuge, egli
si vede ricondurre la spesa nella norma, entrambe le parti avendo diritto per
principio a un trattamento paritario anche sotto il profilo logistico (da ultimo: I CCA sentenza 11.2001.112 del 30 ottobre 2002, consid.
8c; sentenza del Tribunale federale 5P.101/2001 del 30 aprile 2001, consid. 4).
A prescindere dal fatto però che in concreto
la differenza di fr. 262.– mensili non urta in modo flagrante il
sentimento di uguaglianza, la spesa di fr. 1262.– mensili riconosciuta dal
Pretore nel fabbisogno minimo della moglie non appare, per lo meno a un esame di verosimiglianza, eccessiva per le esigenze di una
persona sola, vista la situazione sul mercato dell'alloggio nel Luganese.
6.
Per
quanto attiene al reddito della moglie, l'appellante sottolinea che nel 2005
esso ammontava a fr. 905.40 mensili e che nel 2007 si giustifica di portarlo a
fr. 1000.– mensili già per il normale adattamento al rincaro. Inoltre, a suo
parere, risulta equo imputare all'istante, la quale non deve più prestar cure
alla figlia (di oltre 16 anni), un reddito potenziale di almeno fr. 1500.–
mensili, sicuramente alla portata di lei, che ha sempre lavorato come donna
delle pulizie. Tanto più – egli epiloga – che la disunione è ormai insanabile,
ancorché la separazione dei coniugi sia intervenuta solo all'inizio del 2007.
Sulla questione di sapere se già nell'ambito
di misure a protezione dell'unione coniugale si possa esigere che un coniuge
professionalmente inattivo (in tutto o in parte) riprenda o estenda un'attività
lucrativa questa Camera si è già diffusamente espressa in giurisprudenza
pubblicata (RtiD II-2005 pag. 705 n. 34c; I-2007 pag. 739 consid. 6b). Nella fattispecie non risulta che l'istante, cinquantatreenne al
momento della separazione di fatto, disponga di una particolare formazione
professionale, né consta avere mai lavorato a orario completo, neppure come
donna delle pulzie. Il riparto dei ruoli adottato dai coniugi durante il
matrimonio era pertanto quello secondo cui il marito avrebbe svolto un'attività
lucrativa a tempo pieno (in seguito sostituita dalle rendite di invalidità) e
la moglie si sarebbe occupata della famiglia, svolgendo un'attività lucrativa
accessoria a tempo parziale.
Prima di
imputare alla moglie un reddito ipotetico, l'appellante avrebbe dovuto rendere
verosimile cumulativamente, perciò, che per finanziare due economie domestiche
separate non basta attingere all'eccedenza del bilancio familiare o – almeno
provvisoriamente – a sostanza accumulata durante la vita in comune e che i
mezzi a disposizione (compresi quelli della sostanza) non bastano per coprire i
costi di tali economie domestiche. Nel caso in esame, come accertato dal
Pretore, il bilancio familiare denota un attivo, sicché il convenuto non può
pretendere che la moglie estenda la sua attività lucrativa già durante la
protezione dell'unione coniugale (RtiD II-2005 pag. 705 consid. 4 con rimandi).
Circa l'adeguamento del salario al rincaro, a prescindere dal fatto che esso
non è automatico né notorio, è appena il caso di rilevare che dal gennaio del
2005.
al gennaio del 2007 si è registrata un'inflazione inferiore al 2%, la
quale non giustifica l'aumento di oltre il 10% prospettato dall'appellante.
7.
L'appellante
chiede infine di dedurre dal contributo a suo carico quanto la moglie ha prelevato
indebitamente l'8 gennaio 2007 da un conto comune (pari a fr. 2280.–). A mente
sua, trovandosi egli degente in quel periodo alla Clinica psichiatrica cantonale,
l'incasso può essere solo opera della moglie, alla quale in seguito egli ha
revocato la procura bancaria. Ora, tutto quanto figura agli atti è un estratto
del conto di risparmio intestato al convenuto che registra un addebito di fr.
2280.
– avvenuto l'8 gennaio 2007 per un “prelevamento di contati __________ __________”
(doc. 15, 1° foglio). Non consta però chi abbia incassato il denaro. Che in
quel periodo l'appellante fosse ricoverato alla Clinica psichiatrica cantonale di
Mendrisio è possibile, ma ciò non basta per rendere verosimile il prelevamento
per opera della moglie, ove appena si pensi che sarebbe bastato richiamare
dalla banca copia della ricevuta per appurare l'autore dell'operazione. La circostanza
che il convenuto non ascriva alla moglie il prelevamento di fr. 2400.– all'__________
di __________ avvenuto il 25 gennaio 2007 (doc. 15, 2° foglio), del resto, non
fa che alimentare i dubbi.
8.
Ne
segue che, infondato in ogni suo punto, l'appello è destinato alla reiezione. Gli oneri del giudizio seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC),
mentre non si giustifica di attribuire ripetibili all'istante, cui l'appello
non è stato intimato e non ha causato costi apprezzabili. Quanto alla
richiesta di assistenza giudiziaria, essa non può essere accolta. Il beneficio
dell'art. 3 cpv. 1 Lag presuppone – cumulativamente – che la procedura non sia
sfornita per il richiedente di esito favorevole (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag).
In concreto l'appello appariva senza probabilità di buon diritto fin dall'inizio,
tant'è che non è stato notificato alla controparte. Il conferimento
dell'assistenza giudiziaria non può quindi entrare in considerazione.
9.
Per
quanto riguarda i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul
piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF supera ampiamente la soglia di fr. 30 000.– per un
eventuale ricorso in materia civile, ove appena si capitalizzi la differenza
del contributo alimentare rimasta litigiosa (fr. 572.– mensili dal gennaio al marzo
del 2007 e fr. 1144.– mensili dopo di allora), che in difetto di scadenze
prevedibili dev'essere calcolata a vita.
Dispositivo
Per questi motivi
in applicazione dell'art. 313bis CPC
e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella
misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 300.–
b) spese fr.
50.–
fr.
350.–
sono
posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.
3. La domanda
di assistenza giudiziaria è respinta.
4. Intimazione a:
–;
–.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza
carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95
a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art.
72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile
è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;
quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia
civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata
dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è
dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF).
La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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