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Decisione

11.2007.128

Misure a protezione dell'unione coniugale: contributo di mantenimento per la moglie

16 settembre 2008Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

I. In

pendenza di appello, il 16 agosto 2007, il Pretore ha respinto un'istanza

presentata il 17 luglio 2007 da AO 1 per ottenere che fosse ordinato alla __________

di trattenere l'importo di fr. 1500.– mensili dalla rendita percepita da AP 1 e

di riversarli direttamente a lei. La tassa di giustizia di fr. 300.– è stata

posta a carico dell'istante, tenuta a rifondere al marito fr. 600.– per ripetibili

(inc. DI.2007.882). Contro tale sentenza AO 1 è insorta con un appello del 22

agosto 2007 nel quale chiede, già in via cautelare, l'accoglimento dell'istanza.

Con decreto del 23 agosto 2007 il presidente di questa Camera ha dichiarato la

domanda cautelare irricevibile. Anche tale appello è tuttora pendente (inc.

11.2007.125).

Considerandi

in diritto: 1. Le

misure a protezione dell'unione coniugale (art. 172 segg. CC) sono emanate con

la procedura sommaria contenziosa di camera di consiglio (art. 4 cpv. 1 n. 5 e

art. 5 LAC con rinvio agli art. 361 segg. CPC). La sentenza del Pretore è

appellabile nel termi­ne di 10 giorni (art. 370 cpv. 2 CPC). Dandosi una

domanda d'interpretazione, come in concreto, il termine decorre dalla notifica

della sentenza d'interpretazione (art. 335 CPC). Sotto questo profilo l'appello

in esa­me è dunque ricevibile. Non è ricevibile invece nella misura in cui il

convenuto censura il giudizio sulla domanda di interpretazione, nessun rimedio

essendo dato contro di esso (art. 338 CPC).

2.

Litigioso rimane, in questa sede, il contributo alimentare per la

moglie. A tal fine il Pretore ha accertato le entrate del marito in complessivi

fr. 4837.– mensili (rendita AI fr. 1910.–, pensione LPP fr. 1927.–, rendita

dell'assicurazione privata fr. 1000.–) e il di lui fabbisogno minimo in fr.

2925.

– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, locazione

fr. 1000.–, premio della cassa malati fr. 417.10, partecipazione ai costi non

coperti dalla cassa malati fr. 94.80, contributo AVS fr. 68.70, assicurazione

RC e dell'economia domestica fr. 35.–, imposta di circolazione fr. 107.70,

onere fiscale fr. 100.–). Quanto alla moglie, il Pretore ne ha calcolato le entrate

in complessivi fr. 1482.– mensili (reddito da attività lucrativa fr. 910.–,

rendita completiva AI fr. 572.–) a fronte di un fabbisogno minimo di fr.

2735.

– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, locazione

fr. 1262.–, premio della cassa malati fr. 287.20, assicurazione RC e

dell'economia domestica fr. 35.–, onere fiscale fr. 100.–).

Constatata

un'eccedenza di fr. 659.– mensili, il primo giudice ha rilevato che, di per sé,

il contributo alimentare sarebbe ammontato a fr. 1582.50 mensili, ma che avendo

l'istante limitato la sua pretesa a fr. 1500.– mensili, esso non poteva

eccedere tale importo. Quanto alla rendita completiva in favore della moglie,

nella sentenza di interpretazione il Pretore ha precisato che essa non è

compresa in tale importo e deve continuare a essere percepita in aggiunta dalla

beneficiaria.

3.

Il

convenuto sostiene che nel memoriale conclusivo la moglie aveva limitato la richiesta

di contributo alimentare a fr. 1500.– mensili dal gennaio del 2007. E ciò – soggiunge

– anche per quei mesi (gennaio, febbraio e marzo del 2007) durante i quali essa

non aveva percepito direttamente la rendita completiva. A suo parere, quindi,

nella misura in cui ha accordato all'istante la rendita completiva AI in più

dei fr. 1500.– mensili, il Pretore si è sospinto ultra petita, onde un

motivo di revisione giusta l'art. 340 lett. b CPC. L'appellante afferma altresì

che la moglie ha postulato un contributo pari all'ammontare del proprio ammanco

mensile, sicché il primo giudice avrebbe dovuto riconoscerle – tutt'al più – la

differenza tra il di lei reddito e il fabbisogno minimo. Ciò posto, in

definitiva egli chiede di fissare il contributo di mantenimento in fr. 928.– mensili

dall'aprile del 2007.

La procedura intesa alla definizione del contributo alimentare per un

coniuge è governata dal principio dispositivo, anche nel quadro di misure a

protezione dell'unione coniugale, sicché a tal fine il giudice è vincolato per

principio alle richieste delle parti (RtiD II-2006 pag. 692, consid. 10). In

concreto l'istante aveva invero sollecitato, nel proprio memoriale conclusivo

del 22 maggio 2007, “un contributo alimentare di fr. 1500.– mensili, retroattivamente

a far capo dal mese di gennaio 2007” (pag. 3 e richiesta di giudizio n. 3). Se

non che, le richieste di giudizio vanno interpretate nel contesto del processo

(Cocchi/Trezzini, CPC ticinese

commentato e massimato, Lugano 2000, n. 8 ad art. 340; Anastasi, Il sistema dei mezzi d'impugnazione del CPC

ticinese, Zurigo 1981, pag. 218), ovvero secondo il significato che dev'essere

loro attribuito in buona fede (cfr. Frank/Sträuli/Messmer,

Kommentar zur zürcherischen ZPO, 3ª edizione, n. 16 al § 54). E dalle

motivazioni dell'allegato si evince che la moglie quantificava la sua pretesa

dipartendosi da un reddito proprio di fr. 1457.– mensili già compresa la citata

rendita completiva (pag. 2 n. 2). La domanda andava intesa pertanto nel senso

che il versamento di fr. 1500.– mensili doveva intendersi in aggiunta alla

rendita già percepita. Su questo punto l'appello manca di consistenza.

4.

L'appellante

rimprovera al Pretore di non avere computato nel suo fabbisogno minimo le spese

mensili fatturategli dal Centro residenziale “__________” per la cura

dell'alcolismo (fr. 328.35 mensili in media). Afferma inoltre che il suo onere

fiscale rimarrà di almeno fr. 180.– mensili e si duole di non aver potuto documentare

le spese ricorrenti dovute ai ricoveri in ambulanza. Chiede pertanto di

accertare il suo fabbisogno minimo in fr. 3331.55 mensili. Le singole voci

vanno esaminate separatamente.

a) Quanto

alle spese per i ricoveri al Centro residenziale “__________”, secondo il

Pretore il convenuto “non ha spiegato nulla”; anzi, “si volesse ammettere il

costo della retta, occorrerebbe rivedere il calcolo per numerose altre

posizioni quali la locazione e i relativi costi accessori”. L'appellante obietta

che i suoi problemi di alcolismo sono noti, che i costi di degenza in quel

centro non sono coperti dall'assicurazione malattia e che tali soggiorni non

influenzano i suoi costi fissi di locazione. Ora, agli

atti si trovano tre fatture riguardanti un soggiorno del convenuto nel centro

in questione dal 27 giugno al

13.

ottobre 2006, calcolate in base a una retta di fr. 40.– giornalieri

(doc. 12). Che il costo di cure

mediche non coperte della cassa malati vada inserito per principio nel fabbisogno

minimo dell'interessato non fa dubbio (DTF 112 II 404 consid. 6). Tali spese però devono

apparire ricorrenti (JdT 2003 I 203 consid. 4.2), mentre

in concreto l'appellante non ha reso verosimile che ricoveri siano destinati a

ripetersi, tanto meno a cadenza annua. Che egli sia stato nuovamente ricoverato

alla Clinica psichiatrica cantonale è possibile, ma tale degenza è

verosimilmente a carico dell'assicurazione malattia, né egli pretende di dover

sostenere per tale ricovero spese eccedenti i costi di partecipazione e di franchigia

già considerati dal primo giudice (sentenza impugnata, pag. 3 verso l'alto).

b) Le spese per

i ricoveri in ambulanza non sono minimamente cifrate, come l'interessato

medesimo riconosce. Per di più, la pretesa è formulata per la prima volta in appello.

Nuova, essa va dichiarata quindi irricevibile (art. 321

cpv. 1 lett. b CPC; nelle procedure a tutela dell'unione coniugale: RtiD I-2004 pag. 596 n. 79c; cfr. anche DTF 133 III 114).

c) Per

quel che è delle imposte, il primo giudice ha ridotto l'onere tributario precedente

la separazione (complessivi fr. 220.– mensili nel 2005: doc. 14) a fr.

100.

– mensili. L'appellante eccepisce che se da un lato egli potrà dedurre dal

suo reddito il contributo alimentare versato alla moglie, dall'altro egli sarà

tassato secondo l'aliquota per persone sole, che è più alta, onde un aggravio

di almeno fr. 180.– mensili. La tesi non manca di pertinenza, ma non incide sul

fabbisogno dell'appellante. A ragione l'appellante allega infatti che dall'anno

successivo alla separazione i coniugi saranno tassati sulla base delle aliquote

per persona sola (art. 35 cpv. 4 e 5 LT). Egli trascura

tuttavia che nel suo fabbisogno minimo il Pretore ha

inserito fr. 107.70 mensili per il premio dell'assicurazione RC auto e

l'imposta di circolazione, mentre spese del genere sono

riconosciute solo per scopi professionali o per

l'esercizio del diritto di visita (Rep. 1994 pag. 145), ipotesi

estranee nella fattispecie. Né risulta che – per

avventura –motivi di salute impongano al convenuto l'uso di una vettura

privata. Nel risultato, di conseguenza, la valutazione del primo giudice sfugge

a censura.

5.

Relativamente

al fabbisogno minimo della moglie, l'appellante critica il costo dell'alloggio

(fr. 1262.– mensili) ammesso dal Pretore, facendo valere che offende la parità

di trattamento riconoscere alla sola istante il canone per la locazione di un

appartamento in cui vivevano tre persone (doc. E), mentre egli spende fr.

1000.

– mensili per un apparta­mento di tre vani a __________ (doc. 8). La

doglianza non può essere condivisa. Certo, un coniuge

non può chiedere contributi all'altro per assicurarsi un tenore di vita più alto

di quello condotto durante la vita in comune. Non può pretendere dunque che

l'altro gli sovvenzioni per sé

soltanto un'abitazione occupata in precedenza dalla coppia (v. FamPra.ch 1/2000 pag. 144 consid. 1 con rimandi). Se profitta

di un

alloggio eccessivamente costoso per rapporto a quel­lo dell'altro coniuge, egli

si vede ricondurre la spesa nella norma, entrambe le parti avendo diritto per

principio a un trattamento paritario anche sotto il profilo logistico (da ultimo: I CCA sentenza 11.2001.112 del 30 ottobre 2002, consid.

8c; sentenza del Tribunale federale 5P.101/2001 del 30 aprile 2001, consid. 4).

A prescindere dal fatto però che in concreto

la differenza di fr. 262.– mensili non urta in modo flagrante il

sentimento di uguaglianza, la spesa di fr. 1262.– mensili riconosciuta dal

Pretore nel fabbisogno minimo della moglie non appare, per lo meno a un esame di verosi­miglianza, eccessiva per le esigenze di una

persona sola, vista la situazione sul mercato dell'alloggio nel Luganese.

6.

Per

quanto attiene al reddito della moglie, l'appellante sottolinea che nel 2005

esso ammontava a fr. 905.40 mensili e che nel 2007 si giustifica di portarlo a

fr. 1000.– mensili già per il normale adattamento al rincaro. Inoltre, a suo

parere, risulta equo imputare all'istante, la quale non deve più prestar cure

alla figlia (di oltre 16 anni), un reddito potenziale di almeno fr. 1500.–

mensili, sicuramente alla portata di lei, che ha sempre lavorato come donna

delle pulizie. Tanto più – egli epiloga – che la disunione è ormai insanabile,

ancorché la separazione dei coniugi sia intervenuta solo all'inizio del 2007.

Sulla questione di sapere se già nell'ambito

di misure a protezione dell'unione coniugale si possa esigere che un coniuge

profes­sionalmente inattivo (in tutto o in parte) ripren­da o estenda un'attività

lucrativa questa Camera si è già diffusamente espressa in giurisprudenza

pubblicata (RtiD II-2005 pag. 705 n. 34c; I-2007 pag. 739 consid. 6b). Nella fattispecie non risulta che l'istante, cinquantatreenne al

momento della separazione di fatto, disponga di una particolare formazione

professionale, né consta avere mai lavorato a orario completo, neppure come

donna delle pulzie. Il riparto dei ruoli adottato dai coniugi durante il

matrimonio era pertanto quello secondo cui il marito avrebbe svolto un'attività

lucrativa a tempo pieno (in seguito sostituita dalle rendite di invalidità) e

la moglie si sarebbe occupata della famiglia, svolgendo un'attività lucrativa

accessoria a tempo parziale.

Prima di

imputare alla moglie un reddito ipotetico, l'appellante avreb­be dovuto rendere

verosimile cumulativamente, perciò, che per finanziare due economie domestiche

separate non basta attingere all'eccedenza del bilancio familiare o – almeno

provvisoriamente – a sostanza accumulata durante la vita in comune e che i

mezzi a disposizione (compresi quelli della sostanza) non bastano per coprire i

costi di tali economie domestiche. Nel caso in esame, come accertato dal

Pretore, il bilancio familiare denota un attivo, sicché il convenuto non può

pretendere che la moglie estenda la sua attività lucrativa già durante la

protezione dell'unione coniugale (RtiD II-2005 pag. 705 consid. 4 con rimandi).

Circa l'adeguamento del salario al rincaro, a prescindere dal fatto che esso

non è automatico né notorio, è appena il caso di rilevare che dal gennaio del

2005.

al gennaio del 2007 si è registrata un'inflazione inferiore al 2%, la

quale non giustifica l'aumento di oltre il 10% prospettato dall'appellante.

7.

L'appellante

chiede infine di dedurre dal contributo a suo carico quanto la moglie ha prelevato

indebitamente l'8 gennaio 2007 da un conto comune (pari a fr. 2280.–). A mente

sua, trovandosi egli degente in quel periodo alla Clinica psichiatrica cantonale,

l'incasso può essere solo opera della moglie, alla quale in seguito egli ha

revocato la procura bancaria. Ora, tutto quanto figura agli atti è un estratto

del conto di risparmio intestato al convenuto che registra un addebito di fr.

2280.

– avvenuto l'8 gennaio 2007 per un “prelevamento di contati __________ __________”

(doc. 15, 1° foglio). Non consta però chi abbia incassato il denaro. Che in

quel periodo l'appellante fosse ricoverato alla Clinica psichiatrica cantonale di

Mendrisio è possibile, ma ciò non basta per rendere verosimile il prelevamento

per opera della moglie, ove appena si pensi che sarebbe bastato richiamare

dalla banca copia della ricevuta per appurare l'autore dell'operazione. La circostanza

che il convenuto non ascriva alla moglie il prelevamento di fr. 2400.– all'__________

di __________ avvenuto il 25 gennaio 2007 (doc. 15, 2° foglio), del resto, non

fa che alimentare i dubbi.

8.

Ne

segue che, infondato in ogni suo punto, l'appello è destinato alla reiezione. Gli oneri del giudizio seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC),

mentre non si giustifica di attribuire ripetibili all'istante, cui l'appello

non è stato intimato e non ha causa­to costi apprezzabili. Quanto alla

richiesta di assistenza giudiziaria, essa non può essere accolta. Il beneficio

dell'art. 3 cpv. 1 Lag presuppone – cumulativamente – che la procedura non sia

sfornita per il richiedente di esito favorevole (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag).

In concreto l'appello appariva senza probabilità di buon diritto fin dall'inizio,

tant'è che non è stato notificato alla controparte. Il conferimento

dell'assistenza giudiziaria non può quindi entrare in considerazione.

9.

Per

quanto riguarda i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul

piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF supera ampiamente la soglia di fr. 30 000.– per un

eventuale ricorso in materia civile, ove appena si capitalizzi la differenza

del contributo alimentare rimasta litigiosa (fr. 572.– mensili dal gennaio al marzo

del 2007 e fr. 1144.– mensili dopo di allora), che in difetto di scadenze

prevedibili dev'essere calcolata a vita.

Dispositivo

Per questi motivi

in applicazione dell'art. 313bis CPC

e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. Nella

misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

2. Gli oneri

processuali, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 300.–

b) spese fr.

50.–

fr.

350.–

sono

posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.

3. La domanda

di assistenza giudiziaria è respinta.

4. Intimazione a:

–;

–.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza

carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95

a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art.

72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile

è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;

quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia

civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata

dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è

dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF).

La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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